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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2024, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott. ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 19 settembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n.
24932/2023 promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e dell'avv. MANTOVANI SABINA MARIA VITTORIA C.F._2
( , elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE C.F._3
BIANCA MARIA 35 20100 MILANO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
c.f. con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano via Savarè n.1 C.F._4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Come da ricorso in data 9 Novembre 2023
PER IL RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Come da memoria in data 5 febbraio 2024
Fatto e diritto ha riassunto , in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. Parte_1
24932 /2023 il procedimento promosso nei confronti dell CP_2
L'oggetto della controversia e lo svolgimento delle precedenti fasi del procedimento sono così riassunti nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione :
“ Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2270 del 2016, ha respinto la domanda del signor ., volta a ottenere la declaratoria d'illegittimità delle trattenute Pt_1
effettuate dall a decorrere dal gennaio 2016 in ragione del divieto radicale di CP_2 cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado ha osservato che, in tema di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, gl'iscritti all non sono sottoposti alla CP_2 stessa disciplina prevista per gl'iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e che legittimo, pertanto, è il divieto assoluto di cumulo disposto dall'art. 15 del
Regolamento dell'ente.
2.- Il signor ha appellato la sentenza, ponendo l'accento sul fatto che la gestione Pt_3 dell'INPGI ha carattere sostitutivo della gestione ordinaria.
3.- Con sentenza n. 1819 del 2017, depositata il 3 novembre 2017, la Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame. La Corte territoriale ha argomentato che l' in quanto ente privatizzato in CP_2 seguito al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non è direttamente assoggettato alle norme vigenti in materia di forme previdenziali sostitutive pubbliche.
E' rimessa, dunque, alle deliberazioni interne dell'ente la determinazione dei requisiti e delle modalità di godimento delle prestazioni previdenziali erogate, in relazione all'obiettivo primario di garantire l'equilibrio di bilancio….”
Accogliendo i due motivi del ricorso proposto da avverso la sentenza della Pt_1
Corte territoriale , la Corte di Cassazione ha così testualmente statuito:
“ Essi sono fondati, nei termini di seguito esposti.
3.- L'orientamento più recente di questa Corte ha superato i precedenti difformi, espressi da Cass. civ. sez. lav., 21 aprile 2016, n. 8067, e 20 giugno 2016, n. 12671, e richiamati dalla parte controricorrente, e ha ripreso e sviluppato i principi già affermati da Cass. civ. sez. lav., 26 gennaio 2012, n. 1098.
Nel rimeditare l'indirizzo, che faceva leva sull'autonomia dell vincolato solo al CP_2
coordinamento con il regime della previdenza generale obbligatoria, questa Corte ha ribadito a più riprese che, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agl'iscritti all' (INPGI) si applica Controparte_3
la stessa disciplina prevista per gl'iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all' (Cass. civ. sez. lav., 3 agosto 2021, n. 22170, Cass. civ. 6 CP_1 ottobre 2020, n. 21470, e Cass. civ. 19 luglio 2019, n. 19573).
Tali enunciazioni di principio s'incardinano sui seguenti rilievi.
4.- Pur annoverandosi tra gli enti privatizzati, contemplati dal D.Lgs. n. 509 del 1994,
"l' a sempre gestito e continua a gestire una forma di previdenza "sostitutiva" CP_2 dell'AGO", come si può desumere in maniera univoca dalla L. n. 416 del 1981, art. 38, così come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 1: "L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "(Omissis)" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui alla L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 1, commi secondo e quarto, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica" (sentenza n. 1098 del 2012, cit., punto 1 dei "Motivi della decisione").
Questa Corte ha posto in risalto la particolarità delle funzioni svolte dall'INPGI, che traspaiono dal raffronto con quelle attribuite agli altri enti privatizzati: "In base al D.Lgs. n. 30 giugno 1994, n. 509, l'INPGI, al di là della natura giuridica formale di fondazione di diritto privato, ha natura di "istituzione pubblica" per effetto della relazione funzionale con lo Stato, nonostante la successiva privatizzazione operata con il citato D.Lgs. n. 509 del 1994, art.
1. Invero, dalla disciplina normativa dell'attività dell emergono una pluralità di elementi dai quali risulta che CP_2
l' svolge funzioni diverse dai soggetti previdenziali privati e analoghe, se non CP_3 identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza (la provvista finanziaria non proviene da contribuzioni dei professionisti, ma dall'obbligatorio contributo dei datori di lavoro - la gestione dei contributi dei liberi professionisti è autonoma e separata da quella ordinaria;
la previdenza e l'assistenza erogate dall' sostituiscono, a differenza di quelle delle casse di previdenza dei liberi CP_3
professionisti, le forme di previdenza e assistenza obbligatorie e consistono in prestazioni analoghe a quelle a carico dello Stato per cassa integrazione, prepensionamenti, t.f.r. ecc.; a differenza di quanto avviene per le casse di previdenza dei liberi professionisti, opera il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali;
l'Istituto è dotato di poteri autoritativi, sia per l'accertamento per mezzo del proprio corpo di ispettori dei crediti contributivi, sia per l'irrogazione delle sanzioni;
la Corte dei Conti non solo esercita il controllo di gestione, ma ha giurisdizione sulla responsabilità amministrativa per danno erariale dei e dipendenti;
la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi è quella che vale per gli enti pubblici e non quella dei soggetti privati). In conclusione, la disciplina dell'attività svolta dall' giustifica ampiamente il riconoscimento della natura CP_2 pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte" (Cass. civ. sez. lav., 20 giugno 2016, n. 12673, ricordata anche dalla parte ricorrente).
5.- L'interpretazione del dato normativo, delineata da questa Corte e riproposta anche nell'odierno ricorso, non disconosce il valore semantico che l'opposto orientamento attribuisce alla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 4, e il ruolo cruciale dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all agli altri CP_2
enti privatizzati. In virtù di tale autonomia, è demandato alle determinazioni dell il compito di CP_3 assicurare il coordinamento delle proprie regole gestionali con quelle operanti in tema di regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria (Cass. civ. sez. lav., 9 agosto 2022, n. 24536).
Occorre, tuttavia, conferire il doveroso rilievo alle norme che regolano la fattispecie del cumulo e si collocano nel percorso di progressiva transizione degli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutiva, via via attratti nell'orbita del regime generale.
A tale riguardo, si è osservato che "la L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 1, in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, detta espressamente lo stesso trattamento sia per le pensioni a carico dell'AGO, sia per le pensioni a carico "delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima". Ed ancora, la L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 1, ripete la medesima dizione, accomunando pensioni AGO
e pensioni sostitutive. E' vero poi che il medesimo art. 44, comma 7, dispone che gli enti privatizzati "possono" applicare dette disposizioni, nel rispetto dei principi di autonomia, di talchè per essi la regola generale non è vincolante. Tuttavia, la disciplina dell' in quanto fondo sostitutivo, è regolata dall'art. 44, comma 1, CP_2 che lo accomuna appunto alla disciplina generale, non già dal comma 7, che dispone per tutti gli altri enti privatizzati che non gestiscono forme di previdenza sostitutive.
La parificazione con l'AGO è confermata dalla legislazione successiva, perchè la L. n.
133 del 2008, art. 19, "Eliminazione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro", fa riferimento ancora alle pensioni a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive.
Devesi allora concludere che è lo stesso tenore letterale della legge che prevede, per gli iscritti all' la stessa disciplina dell'AGO in relazione al cumulo tra pensione e CP_2 reddito da lavoro" (sentenza n. 1098 del 2012, cit., punto 3 dei "Motivi della decisione").
Il trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono dunque parificati ex professo dalla disciplina richiamata.
In virtù di tali previsioni, il regime di cumulo opera, dunque, alla stessa maniera per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche quando siano gestite da enti privatizzati. Tale disciplina "può dunque rappresentare quella "norma espressa" che lo stesso
INPGI sostiene essere necessaria perchè la disciplina dettata per i trattamenti pensionistici gestiti dall'AGO sia applicabile all medesimo" (ordinanza n. CP_3
22170 del 2021, cit., punto 8 del "Considerato").
6.- Nè tale esito interpretativo contrasta con le affermazioni di Cass. civ. S.U., 4 settembre 2015, n. 17589, richiamate dalla parte controricorrente con dovizia di riferimenti (pagine 11 e 12 della memoria illustrativa).
La pronuncia in oggetto approfondisce il tema specifico dell'estensibilità all CP_2 delle disposizioni di contenimento della spesa pensionistica dettate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre
2011, n. 214 (ordinanza n. 22170 del 2021, cit., punto 9 del "Considerato").
Tale decisione, lungi dall'enunciare un criterio interpretativo d'indole generale, è ancorata al caso di specie e s'incentra sulla peculiare previsione del D.L. n. 201 del
2011, art. 24, comma 24, che tiene conto "dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103" e affida ex professo agli enti e alle forme gestorie di cui ai predetti decreti il compito di adottare, "nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni".
7.- Nè a diverse conclusioni si può giungere in ragione dell'autonomia finanziaria dell Come anche la parte ricorrente non manca di rimarcare, tale autonomia CP_2 non è integrale, in quanto viene in rilievo, a taluni fini, anche l'apporto della fiscalità generale (ordinanza n. 22170 del 2021, cit., punto 10 del "Considerato"; in tal senso, già la sentenza n. 1098 del 2012, cit., punto 4 dei "Motivi della decisione").
Questa Corte ha precisato che: "basti ricordare che il D.L. n. 185 del 2008, art. 19, comma 18-ter, lett. a), punto 2 (conv. con L. n. 2 del 2009), ha inserito nel corpo della L. n. 416 del 1981, art. 37, il comma 1-bis, secondo il quale "l'onere annuale sostenuto dall per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lett. CP_2
b), pari a 10 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2009 è posto a carico del bilancio dello Stato", con conseguente facoltà dell di "ottenere il rimborso CP_3
degli oneri fiscalizzati" previa presentazione di idonea documentazione;
a tale misura di sostegno finanziario, peraltro, va aggiunto il radicale intervento di cui alla L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 103, con il quale, tra l'altro, "Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1 luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall
[...]
"(Omissis)" (INPGI) ai sensi della L. 20 dicembre Controparte_3
1951, n. 1564, art. 1, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all
[...] che succede nei relativi rapporti attivi e Controparte_4 CP_1 passivi (...)" (Cass. civ. sez. lav., 22 luglio 2022, n. 22923, Cass. civ. 30 giugno 2022, n.
20826, Cass. civ. 28 giugno 2022, n. 20690, e Cass. civ. 27 giugno 2022, n. 20522).
8.- Nè tale orientamento è contraddetto da Cass. civ. sez. lav., 3 agosto 2021, n.
22173, menzionata dalla parte controricorrente (pagine 5 e 6 della memoria illustrativa e, con ulteriori richiami, pagine 19, 20 e 22).
La predetta pronuncia, invero, si premura di circoscrivere il tema controverso e di marcarne l'eterogeneità rispetto ai profili che oggi sono sottoposti al vaglio di questa
Corte: "non rileva la pronuncia Cass. civ. n. 19573 del 2019 (cui ha dato continuità
Cass. civ. n. 21470 del 2020) con cui questa Corte, in difformità da Cass. civ. n. 8067
e Cass. civ. n. 12671 del 2016, ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 15 del Regolamento dell'INPGI in quanto recante la disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO, trattandosi di pronuncia che, oltre ad avere ad oggetto una fattispecie differente da quella per cui è causa, ha precisato di non voler rimettere in discussione il valore precettivo attribuito dal precedente orientamento al disposto della L. n. 416 del 1981, art. 38, comma 4, (nel testo risultante dalla novella apportata dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 1), secondo cui il ricorso al concetto di "coordinamento" vale di per sè stesso quale negazione di una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell e CP_3 quale affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze di bilancio, ma piuttosto di voler attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie del cumulo, ratione temporis costituita dalla L. n.
388 del 2000, art. 72, comma 2;
che, per conseguenza, deve tenersi fermo il principio secondo cui l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all come agli altri enti CP_2 privatizzati di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, trova limite soltanto nell'esigenza che l' assicuri il coordinamento delle proprie regole gestionali con quelle operanti CP_3 con riguardo al regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, senza che per ciò solo sussista alcun diritto degli iscritti alla forma sostitutiva a rivendicare il trattamento della forma obbligatoria e dovendo semmai ribadirsi - sulla scia di Cass. civ. n. 11023 del 2006 e Cass. civ. n. 12208 del
2011 - l'affermazione d'un autonomo potere dell'ente previdenziale di adeguare le norme stesse alle interne esigenze di bilancio".
Da tale ordinanza, riguardante tutt'altra tematica, non si possono trarre, pertanto, argomenti sistematici a favore della tesi propugnata dall controricorrente. CP_3
9.- L'autonomia degli enti previdenziali privatizzati non è legibus soluta e non giustifica il perpetuarsi di un regime dissonante rispetto a quello vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Ne consegue che dev'essere disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra redditi da lavoro e trattamento pensionistico in maniera divergente da quanto previsto nel regime relativo all'assicurazione generale obbligatoria, indicato dal legislatore come paradigma di riferimento.
10.- Anche all'esito della trattazione della causa in pubblica udienza, non vi sono ragioni di discostarsi da tali conclusioni, condivise dall'ufficio della Procura Generale.
Si deve dare continuità, pertanto, ai principi confermati dalle pronunce più recenti
(Cass. civ. sez. lav., 17 ottobre 2022, n. 30405, e le già citate ordinanze Cass. civ. n.
24536 del 2022, Cass. civ. n. 22923 del 2022, Cass. civ. n. 20826 del 2022, Cass. civ.
n. 20690 del 2022 e Cass. civ. n. 20522 del 2022), che hanno scandagliato i rilievi critici reiterati dall' anche nel presente giudizio, tanto nel controricorso quanto CP_2 nella memoria illustrativa.
Alla stregua degli argomenti esaminati funditus da un indirizzo oramai consolidato, non si ravvisano i presupposti per rimettere la questione a quel vaglio delle sezioni unite, che la parte controricorrente sollecita nella memoria illustrativa (pagine 24 e
25).
11.- Ne discende che il ricorso è accolto.
Non occorre pronunciarsi sulle eccezioni d'illegittimità costituzionale proposte dalla parte ricorrente in via gradata. 12.- La sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa è rinviata alla Corte
d'appello di Milano, che, in diversa composizione, riesaminerà la vicenda controversa alla stregua dei principi di diritto ribaditi nella presente sentenza e provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità “.
, riassumendo il giudizio in seguito alla sentenza di rinvio , ha Parte_1
chiesto alla Corte , in applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione , di accogliere la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio .
Ha chiesto in conseguenza la restituzione delle somme illegittimamente trattenute
(per gli anni dal 2016 al 2023 ) pari a complessivi euro 140.082,18.
Con memoria depositata in data 09/02/24 l , prendendo atto della pronuncia CP_1 della Suprema Corte e dei principi diritto ivi enunciati, ha dichiarato di voler procedere al rimborso delle somme trattenute in applicazione dell'articolo 15 del
Regolamento citato , somme quantificate in euro 140.082,18 .
L ha chiesto quindi la cessazione della materia del contendere . CP_3
All'udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Osserva la Corte che nel corso dell'udienza di discussione le parti hanno dato atto che l ha provveduto nelle more al pagamento della somma capitale così come CP_1 quantificata nel ricorso in riassunzione del procedimento .
In relazione a tale capo della domanda va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Appare tardiva l'eccezione proposta dall' solo nel corso dell'udienza del 19 CP_1 settembre 2024 del mutamento nel grado di rinvio nel quantum della domanda proposta da nel ricorso introduttivo del giudizio;
peraltro l nella Pt_1 CP_1 memoria nel grado di rinvio aveva quantificato la somma dovuta in sintonia con la domanda del ricorrente in riassunzione ed ha poi nelle more provveduto al pagamento. Parte ricorrente chiede l'attribuzione degli accessori , nella maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria , sulla somma capitale trattenuta e restituita nonché , in applicazione del principio della soccombenza virtuale , la condanna dell al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi del CP_1 giudizio.
La domanda è fondata.
Va innanzitutto ricordato che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto , la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte
, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata , attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione .
Ciò premesso la domanda, alla luce dei richiamati principi affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza di rinvio , merita accoglimento , dovendosi disapplicare la disciplina prevista dall'art. 15 del Regolamento . CP_2
Pertanto, , disapplicato l'art. 15 del Regolamento , dichiarata l'illegittimità CP_2 delle trattenute operate in applicazione di tale norma sulla pensione spettante a
, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al Parte_1 pagamento della somma capitale indicata nel ricorso in riassunzione , l' va CP_1 condannato , a titolo di successore nei rapporti attivi e passivi della Gestione sostitutiva INPGI ai sensi dell'art. 1, comma 103 legge 30 dicembre 2021, al pagamento della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria relativa alla somma capitale suddetta dalle singole scadenze al saldo .
Le spese processuali seguono la soccombenza dell per tutti i gradi del giudizio. CP_1
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite ( cfr. per l'affermazione di tali principi Cass.21626/2020;
Cass.15506/2018 ; Cass. 20289/2015 ) . Applicando tali principi le spese sono liquidate , tenuto conto del valore della causa , dell'assenza di attività istruttoria e della condotta processuale dell , ex CP_1
d.m. 55/2014 e 147/2022 in favore dei ricorrenti in riassunzione in complessivi euro 7800,00, oltre spese generali ed oneri di legge. ( euro 1800,00 per il primo grado;
euro 2000,00 per il grado di appello;
euro 2000,00 per il grado di legittimità ; euro 2000,00 per il grado di rinvio ).
PQM
Decidendo in sede di rinvio , disapplicato l'art. 15 del Regolamento , dichiara CP_2
l'illegittimità delle trattenute operate in applicazione di tale norma sulla pensione spettante a e , per l'effetto, dichiarata la cessazione della materia Parte_1 del contendere in ordine al pagamento della somma capitale indicata nel ricorso in riassunzione , condanna l' , a titolo di successore nei rapporti attivi e passivi CP_1
della Gestione sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 103 legge 30 dicembre CP_2
2021, al pagamento della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria relativa alla somma capitale suddetta dalle singole scadenze al saldo;
condanna l' a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi del CP_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi euro 7800,00 , oltre spese generali ed oneri di legge
Milano 19 settembre 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott. ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 19 settembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n.
24932/2023 promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e dell'avv. MANTOVANI SABINA MARIA VITTORIA C.F._2
( , elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE C.F._3
BIANCA MARIA 35 20100 MILANO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
c.f. con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano via Savarè n.1 C.F._4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Come da ricorso in data 9 Novembre 2023
PER IL RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Come da memoria in data 5 febbraio 2024
Fatto e diritto ha riassunto , in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. Parte_1
24932 /2023 il procedimento promosso nei confronti dell CP_2
L'oggetto della controversia e lo svolgimento delle precedenti fasi del procedimento sono così riassunti nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione :
“ Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2270 del 2016, ha respinto la domanda del signor ., volta a ottenere la declaratoria d'illegittimità delle trattenute Pt_1
effettuate dall a decorrere dal gennaio 2016 in ragione del divieto radicale di CP_2 cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado ha osservato che, in tema di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, gl'iscritti all non sono sottoposti alla CP_2 stessa disciplina prevista per gl'iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e che legittimo, pertanto, è il divieto assoluto di cumulo disposto dall'art. 15 del
Regolamento dell'ente.
2.- Il signor ha appellato la sentenza, ponendo l'accento sul fatto che la gestione Pt_3 dell'INPGI ha carattere sostitutivo della gestione ordinaria.
3.- Con sentenza n. 1819 del 2017, depositata il 3 novembre 2017, la Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame. La Corte territoriale ha argomentato che l' in quanto ente privatizzato in CP_2 seguito al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non è direttamente assoggettato alle norme vigenti in materia di forme previdenziali sostitutive pubbliche.
E' rimessa, dunque, alle deliberazioni interne dell'ente la determinazione dei requisiti e delle modalità di godimento delle prestazioni previdenziali erogate, in relazione all'obiettivo primario di garantire l'equilibrio di bilancio….”
Accogliendo i due motivi del ricorso proposto da avverso la sentenza della Pt_1
Corte territoriale , la Corte di Cassazione ha così testualmente statuito:
“ Essi sono fondati, nei termini di seguito esposti.
3.- L'orientamento più recente di questa Corte ha superato i precedenti difformi, espressi da Cass. civ. sez. lav., 21 aprile 2016, n. 8067, e 20 giugno 2016, n. 12671, e richiamati dalla parte controricorrente, e ha ripreso e sviluppato i principi già affermati da Cass. civ. sez. lav., 26 gennaio 2012, n. 1098.
Nel rimeditare l'indirizzo, che faceva leva sull'autonomia dell vincolato solo al CP_2
coordinamento con il regime della previdenza generale obbligatoria, questa Corte ha ribadito a più riprese che, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agl'iscritti all' (INPGI) si applica Controparte_3
la stessa disciplina prevista per gl'iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all' (Cass. civ. sez. lav., 3 agosto 2021, n. 22170, Cass. civ. 6 CP_1 ottobre 2020, n. 21470, e Cass. civ. 19 luglio 2019, n. 19573).
Tali enunciazioni di principio s'incardinano sui seguenti rilievi.
4.- Pur annoverandosi tra gli enti privatizzati, contemplati dal D.Lgs. n. 509 del 1994,
"l' a sempre gestito e continua a gestire una forma di previdenza "sostitutiva" CP_2 dell'AGO", come si può desumere in maniera univoca dalla L. n. 416 del 1981, art. 38, così come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 1: "L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "(Omissis)" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui alla L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 1, commi secondo e quarto, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica" (sentenza n. 1098 del 2012, cit., punto 1 dei "Motivi della decisione").
Questa Corte ha posto in risalto la particolarità delle funzioni svolte dall'INPGI, che traspaiono dal raffronto con quelle attribuite agli altri enti privatizzati: "In base al D.Lgs. n. 30 giugno 1994, n. 509, l'INPGI, al di là della natura giuridica formale di fondazione di diritto privato, ha natura di "istituzione pubblica" per effetto della relazione funzionale con lo Stato, nonostante la successiva privatizzazione operata con il citato D.Lgs. n. 509 del 1994, art.
1. Invero, dalla disciplina normativa dell'attività dell emergono una pluralità di elementi dai quali risulta che CP_2
l' svolge funzioni diverse dai soggetti previdenziali privati e analoghe, se non CP_3 identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza (la provvista finanziaria non proviene da contribuzioni dei professionisti, ma dall'obbligatorio contributo dei datori di lavoro - la gestione dei contributi dei liberi professionisti è autonoma e separata da quella ordinaria;
la previdenza e l'assistenza erogate dall' sostituiscono, a differenza di quelle delle casse di previdenza dei liberi CP_3
professionisti, le forme di previdenza e assistenza obbligatorie e consistono in prestazioni analoghe a quelle a carico dello Stato per cassa integrazione, prepensionamenti, t.f.r. ecc.; a differenza di quanto avviene per le casse di previdenza dei liberi professionisti, opera il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali;
l'Istituto è dotato di poteri autoritativi, sia per l'accertamento per mezzo del proprio corpo di ispettori dei crediti contributivi, sia per l'irrogazione delle sanzioni;
la Corte dei Conti non solo esercita il controllo di gestione, ma ha giurisdizione sulla responsabilità amministrativa per danno erariale dei e dipendenti;
la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi è quella che vale per gli enti pubblici e non quella dei soggetti privati). In conclusione, la disciplina dell'attività svolta dall' giustifica ampiamente il riconoscimento della natura CP_2 pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte" (Cass. civ. sez. lav., 20 giugno 2016, n. 12673, ricordata anche dalla parte ricorrente).
5.- L'interpretazione del dato normativo, delineata da questa Corte e riproposta anche nell'odierno ricorso, non disconosce il valore semantico che l'opposto orientamento attribuisce alla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 4, e il ruolo cruciale dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all agli altri CP_2
enti privatizzati. In virtù di tale autonomia, è demandato alle determinazioni dell il compito di CP_3 assicurare il coordinamento delle proprie regole gestionali con quelle operanti in tema di regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria (Cass. civ. sez. lav., 9 agosto 2022, n. 24536).
Occorre, tuttavia, conferire il doveroso rilievo alle norme che regolano la fattispecie del cumulo e si collocano nel percorso di progressiva transizione degli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutiva, via via attratti nell'orbita del regime generale.
A tale riguardo, si è osservato che "la L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 1, in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, detta espressamente lo stesso trattamento sia per le pensioni a carico dell'AGO, sia per le pensioni a carico "delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima". Ed ancora, la L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 1, ripete la medesima dizione, accomunando pensioni AGO
e pensioni sostitutive. E' vero poi che il medesimo art. 44, comma 7, dispone che gli enti privatizzati "possono" applicare dette disposizioni, nel rispetto dei principi di autonomia, di talchè per essi la regola generale non è vincolante. Tuttavia, la disciplina dell' in quanto fondo sostitutivo, è regolata dall'art. 44, comma 1, CP_2 che lo accomuna appunto alla disciplina generale, non già dal comma 7, che dispone per tutti gli altri enti privatizzati che non gestiscono forme di previdenza sostitutive.
La parificazione con l'AGO è confermata dalla legislazione successiva, perchè la L. n.
133 del 2008, art. 19, "Eliminazione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro", fa riferimento ancora alle pensioni a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive.
Devesi allora concludere che è lo stesso tenore letterale della legge che prevede, per gli iscritti all' la stessa disciplina dell'AGO in relazione al cumulo tra pensione e CP_2 reddito da lavoro" (sentenza n. 1098 del 2012, cit., punto 3 dei "Motivi della decisione").
Il trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono dunque parificati ex professo dalla disciplina richiamata.
In virtù di tali previsioni, il regime di cumulo opera, dunque, alla stessa maniera per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche quando siano gestite da enti privatizzati. Tale disciplina "può dunque rappresentare quella "norma espressa" che lo stesso
INPGI sostiene essere necessaria perchè la disciplina dettata per i trattamenti pensionistici gestiti dall'AGO sia applicabile all medesimo" (ordinanza n. CP_3
22170 del 2021, cit., punto 8 del "Considerato").
6.- Nè tale esito interpretativo contrasta con le affermazioni di Cass. civ. S.U., 4 settembre 2015, n. 17589, richiamate dalla parte controricorrente con dovizia di riferimenti (pagine 11 e 12 della memoria illustrativa).
La pronuncia in oggetto approfondisce il tema specifico dell'estensibilità all CP_2 delle disposizioni di contenimento della spesa pensionistica dettate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre
2011, n. 214 (ordinanza n. 22170 del 2021, cit., punto 9 del "Considerato").
Tale decisione, lungi dall'enunciare un criterio interpretativo d'indole generale, è ancorata al caso di specie e s'incentra sulla peculiare previsione del D.L. n. 201 del
2011, art. 24, comma 24, che tiene conto "dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103" e affida ex professo agli enti e alle forme gestorie di cui ai predetti decreti il compito di adottare, "nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni".
7.- Nè a diverse conclusioni si può giungere in ragione dell'autonomia finanziaria dell Come anche la parte ricorrente non manca di rimarcare, tale autonomia CP_2 non è integrale, in quanto viene in rilievo, a taluni fini, anche l'apporto della fiscalità generale (ordinanza n. 22170 del 2021, cit., punto 10 del "Considerato"; in tal senso, già la sentenza n. 1098 del 2012, cit., punto 4 dei "Motivi della decisione").
Questa Corte ha precisato che: "basti ricordare che il D.L. n. 185 del 2008, art. 19, comma 18-ter, lett. a), punto 2 (conv. con L. n. 2 del 2009), ha inserito nel corpo della L. n. 416 del 1981, art. 37, il comma 1-bis, secondo il quale "l'onere annuale sostenuto dall per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lett. CP_2
b), pari a 10 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2009 è posto a carico del bilancio dello Stato", con conseguente facoltà dell di "ottenere il rimborso CP_3
degli oneri fiscalizzati" previa presentazione di idonea documentazione;
a tale misura di sostegno finanziario, peraltro, va aggiunto il radicale intervento di cui alla L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 103, con il quale, tra l'altro, "Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1 luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall
[...]
"(Omissis)" (INPGI) ai sensi della L. 20 dicembre Controparte_3
1951, n. 1564, art. 1, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all
[...] che succede nei relativi rapporti attivi e Controparte_4 CP_1 passivi (...)" (Cass. civ. sez. lav., 22 luglio 2022, n. 22923, Cass. civ. 30 giugno 2022, n.
20826, Cass. civ. 28 giugno 2022, n. 20690, e Cass. civ. 27 giugno 2022, n. 20522).
8.- Nè tale orientamento è contraddetto da Cass. civ. sez. lav., 3 agosto 2021, n.
22173, menzionata dalla parte controricorrente (pagine 5 e 6 della memoria illustrativa e, con ulteriori richiami, pagine 19, 20 e 22).
La predetta pronuncia, invero, si premura di circoscrivere il tema controverso e di marcarne l'eterogeneità rispetto ai profili che oggi sono sottoposti al vaglio di questa
Corte: "non rileva la pronuncia Cass. civ. n. 19573 del 2019 (cui ha dato continuità
Cass. civ. n. 21470 del 2020) con cui questa Corte, in difformità da Cass. civ. n. 8067
e Cass. civ. n. 12671 del 2016, ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 15 del Regolamento dell'INPGI in quanto recante la disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO, trattandosi di pronuncia che, oltre ad avere ad oggetto una fattispecie differente da quella per cui è causa, ha precisato di non voler rimettere in discussione il valore precettivo attribuito dal precedente orientamento al disposto della L. n. 416 del 1981, art. 38, comma 4, (nel testo risultante dalla novella apportata dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 1), secondo cui il ricorso al concetto di "coordinamento" vale di per sè stesso quale negazione di una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell e CP_3 quale affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze di bilancio, ma piuttosto di voler attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie del cumulo, ratione temporis costituita dalla L. n.
388 del 2000, art. 72, comma 2;
che, per conseguenza, deve tenersi fermo il principio secondo cui l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all come agli altri enti CP_2 privatizzati di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, trova limite soltanto nell'esigenza che l' assicuri il coordinamento delle proprie regole gestionali con quelle operanti CP_3 con riguardo al regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, senza che per ciò solo sussista alcun diritto degli iscritti alla forma sostitutiva a rivendicare il trattamento della forma obbligatoria e dovendo semmai ribadirsi - sulla scia di Cass. civ. n. 11023 del 2006 e Cass. civ. n. 12208 del
2011 - l'affermazione d'un autonomo potere dell'ente previdenziale di adeguare le norme stesse alle interne esigenze di bilancio".
Da tale ordinanza, riguardante tutt'altra tematica, non si possono trarre, pertanto, argomenti sistematici a favore della tesi propugnata dall controricorrente. CP_3
9.- L'autonomia degli enti previdenziali privatizzati non è legibus soluta e non giustifica il perpetuarsi di un regime dissonante rispetto a quello vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Ne consegue che dev'essere disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra redditi da lavoro e trattamento pensionistico in maniera divergente da quanto previsto nel regime relativo all'assicurazione generale obbligatoria, indicato dal legislatore come paradigma di riferimento.
10.- Anche all'esito della trattazione della causa in pubblica udienza, non vi sono ragioni di discostarsi da tali conclusioni, condivise dall'ufficio della Procura Generale.
Si deve dare continuità, pertanto, ai principi confermati dalle pronunce più recenti
(Cass. civ. sez. lav., 17 ottobre 2022, n. 30405, e le già citate ordinanze Cass. civ. n.
24536 del 2022, Cass. civ. n. 22923 del 2022, Cass. civ. n. 20826 del 2022, Cass. civ.
n. 20690 del 2022 e Cass. civ. n. 20522 del 2022), che hanno scandagliato i rilievi critici reiterati dall' anche nel presente giudizio, tanto nel controricorso quanto CP_2 nella memoria illustrativa.
Alla stregua degli argomenti esaminati funditus da un indirizzo oramai consolidato, non si ravvisano i presupposti per rimettere la questione a quel vaglio delle sezioni unite, che la parte controricorrente sollecita nella memoria illustrativa (pagine 24 e
25).
11.- Ne discende che il ricorso è accolto.
Non occorre pronunciarsi sulle eccezioni d'illegittimità costituzionale proposte dalla parte ricorrente in via gradata. 12.- La sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa è rinviata alla Corte
d'appello di Milano, che, in diversa composizione, riesaminerà la vicenda controversa alla stregua dei principi di diritto ribaditi nella presente sentenza e provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità “.
, riassumendo il giudizio in seguito alla sentenza di rinvio , ha Parte_1
chiesto alla Corte , in applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione , di accogliere la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio .
Ha chiesto in conseguenza la restituzione delle somme illegittimamente trattenute
(per gli anni dal 2016 al 2023 ) pari a complessivi euro 140.082,18.
Con memoria depositata in data 09/02/24 l , prendendo atto della pronuncia CP_1 della Suprema Corte e dei principi diritto ivi enunciati, ha dichiarato di voler procedere al rimborso delle somme trattenute in applicazione dell'articolo 15 del
Regolamento citato , somme quantificate in euro 140.082,18 .
L ha chiesto quindi la cessazione della materia del contendere . CP_3
All'udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Osserva la Corte che nel corso dell'udienza di discussione le parti hanno dato atto che l ha provveduto nelle more al pagamento della somma capitale così come CP_1 quantificata nel ricorso in riassunzione del procedimento .
In relazione a tale capo della domanda va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Appare tardiva l'eccezione proposta dall' solo nel corso dell'udienza del 19 CP_1 settembre 2024 del mutamento nel grado di rinvio nel quantum della domanda proposta da nel ricorso introduttivo del giudizio;
peraltro l nella Pt_1 CP_1 memoria nel grado di rinvio aveva quantificato la somma dovuta in sintonia con la domanda del ricorrente in riassunzione ed ha poi nelle more provveduto al pagamento. Parte ricorrente chiede l'attribuzione degli accessori , nella maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria , sulla somma capitale trattenuta e restituita nonché , in applicazione del principio della soccombenza virtuale , la condanna dell al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi del CP_1 giudizio.
La domanda è fondata.
Va innanzitutto ricordato che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto , la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte
, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata , attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione .
Ciò premesso la domanda, alla luce dei richiamati principi affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza di rinvio , merita accoglimento , dovendosi disapplicare la disciplina prevista dall'art. 15 del Regolamento . CP_2
Pertanto, , disapplicato l'art. 15 del Regolamento , dichiarata l'illegittimità CP_2 delle trattenute operate in applicazione di tale norma sulla pensione spettante a
, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al Parte_1 pagamento della somma capitale indicata nel ricorso in riassunzione , l' va CP_1 condannato , a titolo di successore nei rapporti attivi e passivi della Gestione sostitutiva INPGI ai sensi dell'art. 1, comma 103 legge 30 dicembre 2021, al pagamento della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria relativa alla somma capitale suddetta dalle singole scadenze al saldo .
Le spese processuali seguono la soccombenza dell per tutti i gradi del giudizio. CP_1
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite ( cfr. per l'affermazione di tali principi Cass.21626/2020;
Cass.15506/2018 ; Cass. 20289/2015 ) . Applicando tali principi le spese sono liquidate , tenuto conto del valore della causa , dell'assenza di attività istruttoria e della condotta processuale dell , ex CP_1
d.m. 55/2014 e 147/2022 in favore dei ricorrenti in riassunzione in complessivi euro 7800,00, oltre spese generali ed oneri di legge. ( euro 1800,00 per il primo grado;
euro 2000,00 per il grado di appello;
euro 2000,00 per il grado di legittimità ; euro 2000,00 per il grado di rinvio ).
PQM
Decidendo in sede di rinvio , disapplicato l'art. 15 del Regolamento , dichiara CP_2
l'illegittimità delle trattenute operate in applicazione di tale norma sulla pensione spettante a e , per l'effetto, dichiarata la cessazione della materia Parte_1 del contendere in ordine al pagamento della somma capitale indicata nel ricorso in riassunzione , condanna l' , a titolo di successore nei rapporti attivi e passivi CP_1
della Gestione sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 103 legge 30 dicembre CP_2
2021, al pagamento della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria relativa alla somma capitale suddetta dalle singole scadenze al saldo;
condanna l' a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi del CP_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi euro 7800,00 , oltre spese generali ed oneri di legge
Milano 19 settembre 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau