Versione
31 gennaio 1952
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1 gennaio 2022
1 gennaio 2022
Art. 1.
La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898 , nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 103) che "Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell' articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 , in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e' trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonche', con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti gia' iscritti presso la medesima forma".
La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898 , nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 103) che "Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell' articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 , in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e' trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonche', con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti gia' iscritti presso la medesima forma".
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 30/06/2022 n. 33 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi FiscaliAgenzia delle Entrate · 30 giugno 2022 · 17.788162
L\'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che "Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1\° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall\'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani \u00AB Giovanni Amendola \u00BB (INPGI) ai sensi dell\'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, \è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all\'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.".
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Giurisprudenza • 55
- 1. Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 880Provvedimento: […] Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si espongono. È noto che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 103 ha disposto il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall' Controparte_3 previdenza dei giornalisti italiani « Controparte_4 (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all' Controparte_1 [...] (CP_1), limitatamente alla Gestione sostitutiva. Il successivo comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che, a decorrere dal 1°Leggi di più...
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