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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2024, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
V.G. n. 155/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione collegiale:
1. dott.ssa Concettina Epifanio Presidente rel.
2. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice
3. dott.ssa Viviana A. Piccione Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 155/2024 V.G., avente ad oggetto: “Scioglimento del matrimonio", promosso congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
dall'avv. Diana GERACE,
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 so dall'avv. Girolamo CURTI.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
******************
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 i e Parte_1 [...]
chiedevano a questo Tribunale di voler pron nt Pt_2 matrimonio che essi avevano contratto in Taurianova il 19 ottobre 2007. A sostegno della domanda i ricorrenti, premesso che dal matrimonio sono nati tre figli: Per_
il 20 novembre 2007, il 30 luglio 2009 e il 12 ottobre 2011, deducevano Per_1 Per_3
o Tribunale, con sent . 220/21 pubblic arzo 2021, aveva dichiarato la loro separazione personale e che successivamente tra essi non vi era stata riconciliazione. Rappresentavano che i figli erano stati affidati esclusivamente alla madre con provvedimento del Tribunale dei minori, essendo stato il padre sospeso dalla responsabilità genitoriale e chiedevano che il Tribunale volesse confermare quanto era stato disposto in sede di separazione in ordine al contributo del padre al mantenimento dei figli.
1 V.G. n. 155/2024
Nel ricorso i coniugi chiedevano che l'udienza di comparizione venisse sostituita dal deposito di note scritte, dichiarando di non volersi conciliare e ribadendo la loro volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Depositate nel termine fissato le note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.- La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta. E invero, poiché i coniugi vivono ciascuno la propria vita da quando si sono separati (la loro separazione è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza emessa il 26 febbraio 2021) e non sussistono i presupposti perché possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale di vita che con il matrimonio s'instaura e che appare, allo stato, irrimediabilmente compromessa, ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 per far luogo alla chiesta pronuncia. Va dichiarato, pertanto, lo scioglimento del matrimonio che gli odierni ricorrenti hanno contratto nel Comune di Taurianova il 19 ottobre 2007.
3.- I coniugi hanno chiesto che lo scioglimento del loro matrimonio sia dichiarata alle condizioni da essi stessi concordate. Tali condizioni, quali riportate in dispositivo, non palesano alcun profilo di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico né appaiono di pregiudizio per il superiore interesse dei figli nati dal matrimonio e, pertanto, possono essere recepite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e 473-bis.51 c.p.c., con il parere favorevole espresso dal P.M. in data 26 febbraio 2024,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Taurianova dai coniugi e Parte_1
, il cui atto è stato trascritto nei registri dello stato civi e Parte_2
. 7, Parte I, dell'anno 2007. Dispone secondo l'accordo dei coniugi che il padre contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla moglie la somma di € 450,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone
che a cura della cancelleria la presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato, venga trasmessa, in copia autentica, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Taurianova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Manda alla cancelleria gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza ai difensori.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
La Presidente est.
Concettina Epifanio
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione collegiale:
1. dott.ssa Concettina Epifanio Presidente rel.
2. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice
3. dott.ssa Viviana A. Piccione Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 155/2024 V.G., avente ad oggetto: “Scioglimento del matrimonio", promosso congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
dall'avv. Diana GERACE,
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 so dall'avv. Girolamo CURTI.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
******************
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 i e Parte_1 [...]
chiedevano a questo Tribunale di voler pron nt Pt_2 matrimonio che essi avevano contratto in Taurianova il 19 ottobre 2007. A sostegno della domanda i ricorrenti, premesso che dal matrimonio sono nati tre figli: Per_
il 20 novembre 2007, il 30 luglio 2009 e il 12 ottobre 2011, deducevano Per_1 Per_3
o Tribunale, con sent . 220/21 pubblic arzo 2021, aveva dichiarato la loro separazione personale e che successivamente tra essi non vi era stata riconciliazione. Rappresentavano che i figli erano stati affidati esclusivamente alla madre con provvedimento del Tribunale dei minori, essendo stato il padre sospeso dalla responsabilità genitoriale e chiedevano che il Tribunale volesse confermare quanto era stato disposto in sede di separazione in ordine al contributo del padre al mantenimento dei figli.
1 V.G. n. 155/2024
Nel ricorso i coniugi chiedevano che l'udienza di comparizione venisse sostituita dal deposito di note scritte, dichiarando di non volersi conciliare e ribadendo la loro volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Depositate nel termine fissato le note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.- La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta. E invero, poiché i coniugi vivono ciascuno la propria vita da quando si sono separati (la loro separazione è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza emessa il 26 febbraio 2021) e non sussistono i presupposti perché possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale di vita che con il matrimonio s'instaura e che appare, allo stato, irrimediabilmente compromessa, ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 per far luogo alla chiesta pronuncia. Va dichiarato, pertanto, lo scioglimento del matrimonio che gli odierni ricorrenti hanno contratto nel Comune di Taurianova il 19 ottobre 2007.
3.- I coniugi hanno chiesto che lo scioglimento del loro matrimonio sia dichiarata alle condizioni da essi stessi concordate. Tali condizioni, quali riportate in dispositivo, non palesano alcun profilo di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico né appaiono di pregiudizio per il superiore interesse dei figli nati dal matrimonio e, pertanto, possono essere recepite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e 473-bis.51 c.p.c., con il parere favorevole espresso dal P.M. in data 26 febbraio 2024,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Taurianova dai coniugi e Parte_1
, il cui atto è stato trascritto nei registri dello stato civi e Parte_2
. 7, Parte I, dell'anno 2007. Dispone secondo l'accordo dei coniugi che il padre contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla moglie la somma di € 450,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone
che a cura della cancelleria la presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato, venga trasmessa, in copia autentica, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Taurianova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Manda alla cancelleria gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza ai difensori.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
La Presidente est.
Concettina Epifanio
2