Articolo 72 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 71Articolo 73
Versione
1 gennaio 2001
Art. 72. (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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