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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 72. (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole.
Commentari • 10
- 1. L’integrale cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito da lavoroSabina Mantovani · https://www.filodiritto.com/ · 22 maggio 2012 · 12.12003
[…] Ciò posto, la Corte rileva che l'INPGI debba essere fatta rientrare nella prima categoria non essendo da un lato dotata di completa autonomia finanziaria (stante in alcuni casi il soccorso addirittura alla fiscalità generale), dall'altro essendo l'assimilabilità totale INPGI-AGO deducibile da norme specifiche relative proprio alla materia del cumulo, quali, in prosieguo di tempo, l'art. 72 della legge 388/2000, l'art. 44 della legge 289/2002 e da ultimo l'art. 19 della legge 133/2008. […]
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Giurisprudenza • 169
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- irripetibilità debito erariale·
- affidamento incolpevole·
- interessi compensativi·
- art. 72 legge 388/2000·
- pensione privilegiata·
- spese giudiziarie·
- legittimità costituzionale·
- motivazione sentenza·
- art. 44 legge 289/02·
- cumulo pensione e redditi