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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/09/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1047/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1047/2023 R.G., vertente tra
, con domicilio eletto in Vasto via Giulia 11, presso Parte_1
e nello Studio dell'avv. Cesare D'Annunzio, che lo rappresenta e difende giu- sta procura in atti;
appellante e
, elettivamente domiciliata in Vasto, alla Controparte_1
Via G. Cesare n°57, presso e nello studio dell'avv. Michele Sonnini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
Controparte_2 appellato non costituito
CONCLUSIONI: per parte appellante: “In riforma della sentenza n.105/2023 del Tribunale di
Vasto, pubblicata il 11/04/2023 a definizione del giudizio n. 140/2018 RG, se del caso previa rimessione in istruttoria, autorizzare l'attore appellante a pro- durre o comunque acquisire l'allegata documentazione da cui risulta l'intervenuta rimozione dei manufatti contemplati nella domanda;
valutare sul rilievo di intervenuta rimozione in corso di causa dichiarata dal teste Tes_1 di parte convenuta e confermata dalla sopravvenuta documentazione,
l'opportunità di sopralluogo;
all'esito, ritenere e dichiarare che il mutato stato di fatto implica adesione in parte qua della convenuta alla domanda per quanto attiene la richiesta di ri- mozione di balcone, pensilina e caldaia, mentre resta da ricondurre la porta finestra alla conformazione della preesistente finestra con davanzale e quindi, nel merito 1. accertare e dichiarare che i convenuti e Controparte_1
non hanno diritto a realizzare il balcone, con portafi- Controparte_2 nestra di accesso, e la tettoia, né a posizionare la caldaia esterna sulla verticale aerea della proprietà di descritti in premessa, 2. accertare e Parte_1 dichiarare che la descritta situazione di fatto costituisce violazione, da parte di e e degli artt. 840 e 905 C.C., Controparte_1 Controparte_2 nonché delle ulteriori norme poste a tutela della proprietà del sig. Parte_1
per l'effetto 3. dando atto dell'intervenuta rimozione del balcone,
[...] della tettoia e della caldaia a parete, con relativi accessori, condannare i con- venuti e a rimuovere la porta- Controparte_1 Controparte_2 finestra posta sulla parete esterna del proprio immobile prospicienti il tetto dell'immobile di proprietà dell'odierno attore e sulla sua verticale;
4. condan- nare i convenuti e a corri- Controparte_1 Controparte_2 spondere al sig. la somma di € 2.000,00, o la diversa somma ritenuta Pt_1 di giustizia, quale indennizzo e ristoro per l'illegittima realizzazione e fruizio- ne delle opere descritte.
5. Con vittoria di spese e competenze di lite come da separata nota, comunque in misura non inferiore a quanto stabilito nell'accordo in atti. Il valore della presente controversia ammonta ad €
2 15.478,50 (art. 15 co1 n. cpc R.C. fondo servente € 309,87 x 50) C.U. €
355,50 + 27,00)”
per parte appellata: “1) RIGETTARE L'APPELLO; 2) CONDANNARE
l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del grado”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 105/2023 del Tribunale di Vasto pubblicata in data pubblicata 11.04.2023, avente ad oggetto “servitù”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 03.02.2018, conveniva Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Vasto al fine di veder condannata CP_1 quest'ultima alla rimozione dei manufatti realizzati in violazione degli artt.
840 e 905 c.c e prospicienti il sottostante tetto di proprietà dell'attore, al rim- borso delle spese per lavori su detto balcone, all'indennizzo per l'illegittima realizzazione dei manufatti, oltre al pagamento delle spese di giudizio e della procedura di mediazione.
1.2. A sostegno della propria domanda, l'attore rappresentava:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Vasto Via S. Francesco d'Assisi
(ex via S. Teodoro) n. 45, (identificato in catasto al fg.37, p.lla 643, sub.2) ;
- che la proprietà attrice è posta al confine con l'immobile ubicato lungo la medesima via S. Francesco D'Assisi, al civico 49 (individuato in catasto al fg.37, p.lla 643, sub.11) appartenete a Controparte_1
- che nell'estate del 2014, avendo avuto necessità di effettuare lavori di manu- tenzione al tetto della propria abitazione, constatava che la convenuta, a pro- pria insaputa, aveva realizzato - laddove era originariamente presente una fi- nestra, che affacciava sulla verticale del proprio tetto - una porta-finestra, un
3 balcone, una pensilina di copertura e che, all'interno del balcone, era stata al- locata una caldaia;
- che, poiché gli interventi sul tetto risultavano improcrastinabili, non consen- tendo la presenza del balcone la loro effettuazione, l'attore aveva concordato con la la rimozione del manufatto ed il relativo ripristino una volta CP_1 ultimati gli interventi manutentivi;
- che, in seguito a reiterate richieste di refusione delle spese sostenute per i suddetti lavori, nonché di rimozione dei manufatti non autorizzati -esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione –si trovava costretto ad adire l'autorità giudiziaria.
1.3. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda, e, in via riconvenzionale, dichiararsi l'intervenuto ac- quisto per usucapione del diritto a mantenere lo stato dei luoghi nella confor- mazione descritta, con le connesse servitù.
1.4. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (quale comproprietario dell'immobile), Controparte_2 quest'ultimo veniva dichiarato contumace stante la mancata costituzione in giudizio.
1.5. Concessi i termini, ex art. 183 c.p.c., comma 6, per l'articolazione delle istanze istruttorie e, espletata la prova testimoniale, la causa veniva infine trat- tenuta in decisione all'udienza del 14.11.2022, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. All'esito, il Tribunale: a) accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta alla rifusione delle spese sostenute per il rifaci- mento del balcone, nella minor somma di € 244,00; b) rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la dichiarazione di interve- nuta usucapione del diritto di servitù dei manufatti;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
2.1. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi:
4 a) quanto al rigetto della domanda di rimessione in pristino e di rimozione delle opere eseguite, previa riconduzione della pretesa azionata nell'alveo di applicazione dell'art. 1067 c.c., nel rilievo che il posizionamento di un balco- ne – peraltro amovibile - della caldaia e della pensilina di copertura non de- terminino in alcun modo una contrazione dell'utilizzo del fondo servente e non producono, di fatto, maggiore nocumento al fondo servente ed ai proprie- tari dello stesso, né, peraltro, ponendosi una questione di “salvaguardia dalle indiscrezioni del vicino”, atteso che l'affaccio dal balcone permetteva la sola visuale del tetto, senza possibilità alcuna di intrusione nella sfera privata dell'attore.
b) quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di dichiarazione di inter- venuta usucapione del diritto di servitù con riferimento ai manufatti, nella cir- costanza che, se da un lato la documentazione in atti evidenziava che le inno- vazioni in contestazione non erano state eseguite prima del 1997, dall'altro la notifica alla dell'istanza di mediazione, effettuata a mezzo racco- CP_1 mandata a.r. in data 4.07.2016, avesse tempestivamente interrotto il termine ad usucapionem.
c) quanto alla richiesta di rimborso, nel rilievo che, così come emerso dall'espletamento della prova testimoniale e nonostante la prova documentale di avvenuto versamento di € 549,00 - per smontaggio e ripristino del balcone, oltreché sostituzione di travi in legno, eseguiti in occasione dei lavori di rifa- cimento del tetto – da parte dell'attore, gli unici lavori per i quali questi aves- se diritto ad ottenere il rimborso delle spese da parte della fossero CP_1 unicamente quelli concernenti “la sostituzione della trave marcita”, mentre gli ulteriori lavori di “smantellamento e rifacimento del balcone” dovevano in- tendersi posti a carico esclusivo del , in quanto costituivano la con- Pt_1 tropartita offerta dalla convenuta a fronte dell'autorizzazione alla rimozione del balcone medesimo.
5 d) Quanto, infine, al rigetto della domanda attorea di rifusione delle spese so- stenute per l'esperimento dei tre procedimenti di mediazione, nella considera- zione che l'assenza ingiustificata nella relativa procedura, seppur esponga la parte alle conseguenze sanzionatorie previste ai sensi dell'art. 8 del d.lgs.
28/2010, non comporti la condanna al pagamento delle spese di mediazione nei confronti della controparte;
peraltro, anche a voler ammetterne la ripetibi- lità in favore della parte vittoriosa (in quanto esborsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.), il rigetto della domanda attorea farebbe in ogni caso venir meno i presupposti per la relativa condanna.
3. La sentenza è stata impugnata da il quale ha censurato la Parte_1 decisione sotto diversi profili, instando per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe.
4. Si è costituita contestando gli avversi assunti e re- Controparte_1 sistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
5. Non si è costituito , benché regolarmente citato, Controparte_2 dovendo pertanto dichiararsene la contumacia anche nel presente grado di giudizio.
6. Preliminarmente all'esame dei motivi, deve darsi atto della circostanza che parte appellata non abbia impugnato il capo di sentenza relativo al rigetto del- la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione del diritto di servitù con riferimento ai manufatti oggetto di causa, la relativa questione risultando non più controvertibile in quanto coperta dal giudicato interno.
Sempre in via preliminare, va altresì rilevato come, nel proporre il presente gravame, parte appellante abbia dedotto il mutamento dello stato dei luoghi ad opera della convenuta, all'uopo producendo in atti relativa documentazione da cui risulta l'intervenuta rimozione dei manufatti contemplati nella domanda in conseguenza del procedimento amministrativo avviato nei di lei confronti da parte del (cfr. “Comunicazione prot. 68279 del 02.12.19 del Controparte_3
Comune di Vasto” e “Dichiarazione del 15.05.2020, con cui la con- CP_1
6 venuta comunicava all'ufficio urbanistica l'intervenuta rimozione CP_1 del balcone e della tettoia, con allegate foto;
fasc. appello di parte appellante).
A tal proposito, si osserva come “In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sen- tenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gra- vame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (Cass. n. 7977/2022).
Pertanto, posto che la circostanza della rimozione dei manufatti era emersa solamente nel corso della prova testimoniale (cfr. “si è vero, tanto posso dire perché nel mese di aprile – maggio 2020 ho rimosso l'intelaiatura del balco- ne”; deposizione del teste verbale di ud. del 07.01.2021) e che la do- Tes_1 cumentazione prodotta in questa sede era venuta ad esistenza in data successi- va al maturare dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., alcun dubbio potrebbe sol- levarsi sulla ammissibilità della documentazione prodotta in questa sede da parte appellante.
In particolare, emerge dalla documentazione allegata che, a seguito di comu- nicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza in- giunzione di rimozione – demolizione da parte dell'ufficio Urbanistica del
Comune di Vasto, la avesse, in data 15.05.2020, comunicato di aver CP_1 proceduto alla rimozione delle opere realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi (balcone e tettoia sovrastante).
7 Siffatte circostanze, oltre a non costituire oggetto di particolare contestazione tra le parti, trovano conferma nella documentazione fotografica allegata da parte della alla comunicazione medesima, dalla quale emerge sia la CP_4 rimozione del balcone aggettante e della pensilina, sia della caldaia, sicché deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, es- sendo venuto meno l'interesse dell'attore ad ottenere una pronuncia di con- danna alla rimozione delle relative opere.
Ferma restando la necessità di verificare la fondatezza sostanziale della do- manda attorea, al fine di poter regolare le spese processuali in base al cd. principio della soccombenza virtuale, permane in ogni caso l'interesse di quest'ultimo in relazione alla domanda di riduzione in pristino dei luoghi me- diante riconduzione dell'apertura alle dimensioni di quelle preesistenti, ossia l'eliminazione della porta finestra mediante ripristino del davanzale e della preesistente finestra.
7. Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'appello sia fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate ed esposte.
7.1. In particolare, con un primo articolato motivo, l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione – nella parte in cui, per un verso, non era sta- ta riconosciuta la sussistenza delle ragioni attoree circa l'illegittimità dello stato di fatto denunciato e, per altro verso, era stata rigettata la domanda ri- convenzionale di intervenuta usucapione di parte convenuta - sostenendo come il rigetto della riconvenzionale costituirebbe invece il presupposto per l'accoglimento delle domande attoree.
Sotto diverso profilo, viene dedotto come l'indagine svolta dal primo giudice e limitata al solo art. 1067 c.c. non soddisferebbe la necessità di risposta alla domanda attrice, la quale aveva sul punto specificatamente eccepito la viola- zione degli artt. 840 e 905 c.c., in quanto i nuovi manufatti formavano un nuovo prospetto sulla proprietà del confinante, in violazione delle distanze
8 minime, sia verticali che orizzontali, oltre a costituire illegittima occupazione della verticale.
Viene inoltre contestato quanto ritenuto in sentenza in relazione alla circo- stanza che la situazione di fatto non costituisse aggravio della condizione del fondo servente, viceversa dimostrato dalla necessità di rimuovere il balconci- no per effettuare le riparazioni del tetto e, dunque, la libera fruizione dello stesso.
Parimenti erroneo risulterebbe l'assunto dell'assenza di potenzialità edificato- rie del tetto, la relativa motivazione essendo fondata su mere ipotesi, mancan- do in atti elementi probatori o deduzioni di parte da cui desumere l'esistenza di relativi divieti di trasformazione ed utilizzo.
Al contrario, le opere realizzate dalla convenuta avrebbero significativamente mutato le distanze, sia orizzontali che verticali, imponendo a carico della pro- prietà attrice ulteriori limitazioni - attuali e potenziali - delle facoltà di godi- mento preesistenti.
Peraltro, nell'argomentare circa le distanze, il primo giudice si sarebbe basato su di un assunto del tutto ipotetico quando, a favore della convenuta, ha soste- nuto che l'attore non potrebbe diversamente godere del tetto senza ledere le previsioni dell'art. 907 c.c.; al contrario, avrebbe totalmente omesso di consi- derare un dato reale come la presenza dei manufatti, concreta ed attuale, in violazione dell'art. 905 c.c., essendo in ogni caso irrilevante che il balcone fosse stato realizzato mediante assi amovibili, trattandosi comunque di un'opera stabile.
7.2. Il motivo è fondato.
Deve in primo luogo osservarsi come la domanda attorea debba propriamente qualificarsi quale actio negatoria servitutis, ex art. 949 c.c..
È pacifico, infatti, che costituisca actio negatoria servitutis non solo la do- manda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, bensì an- che quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere
9 dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, venga esercitato all'attualità e che, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16495/2005; Cass. n. 27405/2014).
Nel caso di specie, l'attore odierno appellante ha inteso, appunto, respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà - mediante accertamento della inesistenza del diritto della alla realizzazione della porta- CP_1 finestra, del balcone e della pensilina di copertura, nonché al posizionamento della caldaia esterna, all'interno dell'area inerente la verticale del proprio tetto
- lesive del proprio diritto in quanto costituenti esplicazione di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù (di veduta) o, comun- que, suscettibili di dar luogo all'acquisto di una servitù di veduta in favore del fondo di proprietà della convenuta per decorso del tempo. Inoltre - ai sensi dell'art. 949, comma 2, c.c. - l'attore ha altresì chiesto l'eliminazione di tale situazione antigiuridica, oltre al risarcimento del danno.
Orbene, l'art. 905 c.c. vieta l'apertura di vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso ovvero sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi sia la distanza di un metro e mezzo. Parimenti, la norma prevede il divieto di costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permettano di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, costituisce principio consoli- dato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la parte convenuta per l'eliminazione di vedute poste a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 c.c., ha l'onere, ove affermi il proprio diritto a mantenerle, di provare l'avvenuto acquisto, a titolo negoziale od originario, della relativa
10 servitù (Cass. n. 25342/2016). Invero, “Chi agisce giudizialmente per fare di- chiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta di- retta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a di- stanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 cod. civ. gli dà diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per evitare il riconoscimento di tale diritto, forni- re la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta. Soltanto se af- fermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, l'attore deve, altresì, dimostra- re il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente” (cfr. Cass. n. 20871/2009).
Premesso quanto sopra, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, si rile- va anzitutto, come risulti provata, siccome non oggetto di qualsivoglia conte- stazione, ex art. 115 c.p.c., la proprietà in capo all'odierno appellante dell'immobile sul cui tetto si affacciavano il balcone e la porta-finestra di cui il medesimo aveva richiesto la rimozione e riduzione in pristino poiché poste, in violazione dell'art. 905 c.c., ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine.
Che tale distanza fosse inferiore a quella prevista dalla norma in esame risulta poi dimostrato dalla documentazione fotografica depositata da parte della di- fesa attorea, dalla quale è agevole osservare come il balcone fosse stato addi- rittura edificato al di sopra della colonna d'aria del tetto del proprio immobile,
a questo totalmente sovrapposto, e, dunque, in assenza di qualsivoglia distan- za (cfr. docc. 3,5,6,7 e 9; fasc. di I grado di parte appellante).
Sotto diverso profilo, emerge la circostanza che la veduta fosse in ogni caso preesistente agli interventi modificativi dello stato dei luoghi.
Invero, come già rilevato dal primo giudice, “l'esame della documentazione allegata agli atti consente di affermare, innanzitutto, che la finestra esisteva almeno a far data dal 1989; tanto si evince anche da quanto dedotto dalle par-
11 ti. Conseguentemente, pacifica è l'esistenza – almeno dal 1989 - di una servi- tù di veduta - tale dovendosi qualificare, a mente dell'art. 900 c.c., l'apertura in esame - sul rilievo irrefutabile che essa, già nella configurazione precedente all'ampliamento, non solo consentiva di affacciarsi e guardare in ogni dire- zione, ma finanche di accedere al tetto”.
Tanto premesso, deve ritenersi che la parte attrice abbia pienamente assolto il proprio onere probatorio, risultando dalla documentazione in atti che le inno- vazioni in contestazione e, in particolare, la sostituzione della finestra con una porta-finestra e la realizzazione del balcone, non erano state eseguite prima del 1997.
Come infatti già rilevato dal primo giudice “tanto emerge sia dal progetto di risanamento del 1989 a firma del tecnico, architetto , allegato dalla Per_1
alle proprie memorie istruttorie (che a pagina 7 riproduce in pianta CP_1 la cucina prospiciente il tetto (indicato come “Tetto con coppi”), in cui è raf- figurata solo la finestra;
sia dalla planimetria di variazione catastale prodotta da parte attorea (v.doc.8 allegato all'atto di citazione), a firma del tecnico, in- gegner , recante protocollo n.1380/97, che, non rappresentando il Persona_2 balcone, dimostra che la ristrutturazione effettuata nel 1997 non ha riguardato l'ampliamento della finestra né la realizzazione del balcone”
Al contrario, la parte convenuta non aveva dimostrato ex art. 2697 c.c.,
l'acquisto del diritto di servitù di veduta, così come attualmente esercitato, per intervenuta usucapione, dal momento che il decorso del relativo termine ven- tennale era stato in precedenza interrotto dalla notifica dell'istanza di media- zione effettuata dell'attore a mezzo raccomandata a/r in data 04.07.2016.
L'applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali suesposti, dunque, avrebbe imposto al primo giudice l'accoglimento della domanda di accerta- mento di inesistenza della pretesa servitù e, per l'effetto, la condanna di parte convenuta alla riduzione in pristino dei luoghi, mediante rimozione delle ope- re di ampliamento da questa eseguite.
12 L'accoglimento del motivo, tenuto conto della circostanza della intervenuta rimozione di parte delle opere medio tempore intervenuta – quale emergente dalla dichiarazione del teste confermata dalla sopravvenuta documen- Tes_1 tazione depositata in questa sede da parte della difesa appellante – comporta che la sentenza dovrà essere riformata nel senso di accertare l'inesistenza del diritto della convenuta a realizzare le opere dedotte (balcone, porta-finestra di accesso, tettoia) sulla verticale aerea della proprietà del , con con- Pt_1 danna della appellata ad eliminare la porta-finestra mediante ripri- CP_1 stino della preesistente finestra, quale risultante dal progetto di risanamento del 01.12.2089 prot.36231 a firma dell'arch. (cfr. doc. 2; fasc. I grado Per_1 di parte appellata).
7.3. Altresì, è suscettibile di accoglimento la domanda – rimasta assorbita in primo grado e riproposta in sede di appello - con cui l'attore ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti (da liquidare in via equitativa) per aver dovuto sopportare l'ampliamento della veduta oggetto di causa sul proprio fondo. Invero, come rilevato anche di recente in sede giuri- sprudenziale, “La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui ac- certamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il ri- sarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una per- centuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata tempo- raneamente ridotta” (cfr. Cass. n.12630/2019; nonché in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 2095/2000 secondo cui “Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile (ed integrative di queste) relative alle distanze da rispettare in caso di costruzione di balconi o terrazze che permettano di af- facciarsi sul fondo vicino si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento "de facto" del fondo predetto, con conseguente obbligo di risar- cimento danni senza la necessità di una specifica attività probatoria”; ed anco-
13 ra Cass. n. 12511/2001, secondo cui “L'art. 905 c.c., inteso a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini, impone un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi prescindendo dal danno in concreto verificatosi in conseguenza alla violazione delle norme in materia di distanze nella realizzazione di opere idonee all'inspectio e alla prospectio;
il soggetto leso non è pertanto tenuto a fornire alcuna prova del danno subito, identificatosi quest'ultimo nella violazione stessa, che dà luogo ad un asser- vimento di fatto del fondo altrui”). Si tratta, pertanto, di un danno da ritenere in re ipsa (per il solo asservimento di fatto del fondo altrui, a nulla rilevando, tra l'altro, l'edificabilità o meno dello stesso fondo, a dispetto di quanto de- dotto da parte convenuta), senza che sia necessaria una specifica attività pro- batoria, oltre che suscettibile di liquidazione in via equitativa ex art.1226 c.c..
e tanto ha rimarcato, anche di recente, la Suprema Corte (Cass. n.
18220/2020). Dunque, considerata la natura della violazione contestata, la sua durata ed entità, la circostanza che la porzione di immobile di proprietà dell'attore sulla quale la veduta insisteva fosse comunque preesistente (seppur di estensione minore) e pur sempre limitata al tetto di copertura (rispetto al quale i pregiudizi derivanti da illegittimi affacci di terzi devono ritenersi con- tenuti), il danno lamentato da quest'ultimo appare suscettibile di essere liqui- dato, in via equitativa, nella complessiva somma di € 1.000,00, determinata all'attualità.
Inoltre, su tale importo, costituente un debito di valore, devalutato alla data di consumazione dell'illecito (individuabile nell'inoltro della raccomandata a/r del 12.04.2016, a mezzo della quale l'attore diffidava la alla rimo- CP_1 zione delle opere abusive, momento a partire dal quale la condotta posta in es- sere da quest'ultima diveniva contra ius in quanto non più tollerata) e rivalu- tato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali, al tasso p.t. vigente, sino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta) vanno calcola-
14 ti sul totale della somma così liquidata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
7.4. Il secondo motivo, infine, volge a censurare la decisione laddove il primo giudice, pur dando atto del comportamento anti-doveroso della parte che non partecipi alla procedura mediazione, negava tuttavia la possibilità di rimborso delle relative spese a carico della parte diligente.
Sul punto, l'appellante argomenta come la condanna alle spese di mediazione non sarebbe stata richiesta quale rimedio sanzionatorio in dipendenza della mancata comparizione, bensì quale rimborso di spese sostenute e connesse all'azione, come tali da regolarsi secondo il criterio di soccombenza.
7.5. Anche tale motivo deve ritenersi fondato, trattandosi di spese che devono essere liquidate, all'esito del giudizio di merito, secondo le regole stabilite da- gli artt. 91 ss. c.p.c..
Invero, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, “il rapporto tra me- diazione e processo civile non si limita ad una relazione “cronologica”, neces- saria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una plu- ralità di profili;
sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.” (Trib. Trieste 11 marzo 2021; sul punto v. altresì Trib. Ve- rona 15 ottobre 2015). Siffatto orientamento è stato avallato di recente anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 32306/2023), che ha qualificato le spese relati- ve all'instaurazione della procedura di mediazione alla stregua delle spese del processo (“Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d'appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un nu- mero significativo di controversie (v. l'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
15 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della do- manda proposta al giudice (v. l'appena citato art. 5, al comma 2). Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato….”).
Pertanto, costituendo gli esborsi per il procedimento di mediazione obbligato- ria spese che la parte soccombente può essere tenuta a rimborsare alla vitto- riosa a titolo di rimborso spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la sentenza impu- gnata dovrà essere emendata al fine di tener conto della condanna della con- venuta odierna appellata al loro pagamento in favore dell'appellante.
Nel caso qui in esame - integrante senz'altro controversia soggetta a media- zione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l'assistenza di un legale -,
l'odierno appellante ha dovuto in verità sostenere delle spese a causa dell'atteggiamento della controparte e, quindi, appare legittima la pretesa di rifusione delle spese legali e di avvio della mediazione.
8. In conclusione, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata in conformità.
9. L'accoglimento dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
Ebbene, all'esito del secondo grado, la domanda dell'attore, odierno appellan- te, risulta essere stata accolta, di talché la convenuta, odierna appellata, risulta essere la parte soccombente.
Le spese sono liquidate in base ai compensi, tempo per tempo vigenti da ulti- mo, aggiornati con D.M. 147/2022 (ciò in conformità ai principi sanciti dalla
Suprema Corte in caso di successione nel tempo di valori tariffari;
cfr., tra le altre, Cass. sent. 5426/2005), secondo lo scaglione derivante dal valore de- terminato secondo il complessivo decisum (cfr. Cass. ord. 9237/2022), secon- do valori medi e con i valori minimi, nel presente giudizio, per la fase della
16 istruttoria / trattazione, non risultando in concreto svolta alcuna delle attività istruttoria, essendo stata la causa semplicemente rinviata all'udienza di preci- sazione delle conclusioni.
Le spese dei tre procedimenti di mediazione sono liquidate ai sensi del dlgs n.
28/2010 all'epoca (2016, 2018, 2019) in vigore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 105/2023 del 11.04.2023, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la inesi- stenza del diritto della appellata di realizzare il balcone, con Controparte_5 relativa porta-finestra di accesso ed accessori, sulla verticale aerea della pro- prietà di;
Parte_1
3) condanna l'appellata ad eliminare la porta-finestra posta Controparte_5 sulla parete esterna del proprio immobile prospiciente il tetto dell'immobile di proprietà del mediante ripristino della preesistente veduta;
Parte_1
3) condanna l'appellata a pagare all'appellante Controparte_5 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.000,00 oltre riva-
[...] lutazione ed interessi legali come in parte motiva;
4) condanna l'appellata al rimborso in favore Controparte_5 dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio (liquidate in €
5.077,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi, ed
€ 309,68 per esborsi) e del presente grado di giudizio (liquidate in € 4.888,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi, ed € 430,66 per esborsi), oltre alle spese di mediazione, pari a complessivi € 245,74 (com- presa l'Iva) per ciascuno dei tre procedimenti di mediazione, per spese e com- pensi.
17 Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1047/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1047/2023 R.G., vertente tra
, con domicilio eletto in Vasto via Giulia 11, presso Parte_1
e nello Studio dell'avv. Cesare D'Annunzio, che lo rappresenta e difende giu- sta procura in atti;
appellante e
, elettivamente domiciliata in Vasto, alla Controparte_1
Via G. Cesare n°57, presso e nello studio dell'avv. Michele Sonnini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
Controparte_2 appellato non costituito
CONCLUSIONI: per parte appellante: “In riforma della sentenza n.105/2023 del Tribunale di
Vasto, pubblicata il 11/04/2023 a definizione del giudizio n. 140/2018 RG, se del caso previa rimessione in istruttoria, autorizzare l'attore appellante a pro- durre o comunque acquisire l'allegata documentazione da cui risulta l'intervenuta rimozione dei manufatti contemplati nella domanda;
valutare sul rilievo di intervenuta rimozione in corso di causa dichiarata dal teste Tes_1 di parte convenuta e confermata dalla sopravvenuta documentazione,
l'opportunità di sopralluogo;
all'esito, ritenere e dichiarare che il mutato stato di fatto implica adesione in parte qua della convenuta alla domanda per quanto attiene la richiesta di ri- mozione di balcone, pensilina e caldaia, mentre resta da ricondurre la porta finestra alla conformazione della preesistente finestra con davanzale e quindi, nel merito 1. accertare e dichiarare che i convenuti e Controparte_1
non hanno diritto a realizzare il balcone, con portafi- Controparte_2 nestra di accesso, e la tettoia, né a posizionare la caldaia esterna sulla verticale aerea della proprietà di descritti in premessa, 2. accertare e Parte_1 dichiarare che la descritta situazione di fatto costituisce violazione, da parte di e e degli artt. 840 e 905 C.C., Controparte_1 Controparte_2 nonché delle ulteriori norme poste a tutela della proprietà del sig. Parte_1
per l'effetto 3. dando atto dell'intervenuta rimozione del balcone,
[...] della tettoia e della caldaia a parete, con relativi accessori, condannare i con- venuti e a rimuovere la porta- Controparte_1 Controparte_2 finestra posta sulla parete esterna del proprio immobile prospicienti il tetto dell'immobile di proprietà dell'odierno attore e sulla sua verticale;
4. condan- nare i convenuti e a corri- Controparte_1 Controparte_2 spondere al sig. la somma di € 2.000,00, o la diversa somma ritenuta Pt_1 di giustizia, quale indennizzo e ristoro per l'illegittima realizzazione e fruizio- ne delle opere descritte.
5. Con vittoria di spese e competenze di lite come da separata nota, comunque in misura non inferiore a quanto stabilito nell'accordo in atti. Il valore della presente controversia ammonta ad €
2 15.478,50 (art. 15 co1 n. cpc R.C. fondo servente € 309,87 x 50) C.U. €
355,50 + 27,00)”
per parte appellata: “1) RIGETTARE L'APPELLO; 2) CONDANNARE
l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del grado”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 105/2023 del Tribunale di Vasto pubblicata in data pubblicata 11.04.2023, avente ad oggetto “servitù”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 03.02.2018, conveniva Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Vasto al fine di veder condannata CP_1 quest'ultima alla rimozione dei manufatti realizzati in violazione degli artt.
840 e 905 c.c e prospicienti il sottostante tetto di proprietà dell'attore, al rim- borso delle spese per lavori su detto balcone, all'indennizzo per l'illegittima realizzazione dei manufatti, oltre al pagamento delle spese di giudizio e della procedura di mediazione.
1.2. A sostegno della propria domanda, l'attore rappresentava:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Vasto Via S. Francesco d'Assisi
(ex via S. Teodoro) n. 45, (identificato in catasto al fg.37, p.lla 643, sub.2) ;
- che la proprietà attrice è posta al confine con l'immobile ubicato lungo la medesima via S. Francesco D'Assisi, al civico 49 (individuato in catasto al fg.37, p.lla 643, sub.11) appartenete a Controparte_1
- che nell'estate del 2014, avendo avuto necessità di effettuare lavori di manu- tenzione al tetto della propria abitazione, constatava che la convenuta, a pro- pria insaputa, aveva realizzato - laddove era originariamente presente una fi- nestra, che affacciava sulla verticale del proprio tetto - una porta-finestra, un
3 balcone, una pensilina di copertura e che, all'interno del balcone, era stata al- locata una caldaia;
- che, poiché gli interventi sul tetto risultavano improcrastinabili, non consen- tendo la presenza del balcone la loro effettuazione, l'attore aveva concordato con la la rimozione del manufatto ed il relativo ripristino una volta CP_1 ultimati gli interventi manutentivi;
- che, in seguito a reiterate richieste di refusione delle spese sostenute per i suddetti lavori, nonché di rimozione dei manufatti non autorizzati -esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione –si trovava costretto ad adire l'autorità giudiziaria.
1.3. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda, e, in via riconvenzionale, dichiararsi l'intervenuto ac- quisto per usucapione del diritto a mantenere lo stato dei luoghi nella confor- mazione descritta, con le connesse servitù.
1.4. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (quale comproprietario dell'immobile), Controparte_2 quest'ultimo veniva dichiarato contumace stante la mancata costituzione in giudizio.
1.5. Concessi i termini, ex art. 183 c.p.c., comma 6, per l'articolazione delle istanze istruttorie e, espletata la prova testimoniale, la causa veniva infine trat- tenuta in decisione all'udienza del 14.11.2022, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. All'esito, il Tribunale: a) accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta alla rifusione delle spese sostenute per il rifaci- mento del balcone, nella minor somma di € 244,00; b) rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la dichiarazione di interve- nuta usucapione del diritto di servitù dei manufatti;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
2.1. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi:
4 a) quanto al rigetto della domanda di rimessione in pristino e di rimozione delle opere eseguite, previa riconduzione della pretesa azionata nell'alveo di applicazione dell'art. 1067 c.c., nel rilievo che il posizionamento di un balco- ne – peraltro amovibile - della caldaia e della pensilina di copertura non de- terminino in alcun modo una contrazione dell'utilizzo del fondo servente e non producono, di fatto, maggiore nocumento al fondo servente ed ai proprie- tari dello stesso, né, peraltro, ponendosi una questione di “salvaguardia dalle indiscrezioni del vicino”, atteso che l'affaccio dal balcone permetteva la sola visuale del tetto, senza possibilità alcuna di intrusione nella sfera privata dell'attore.
b) quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di dichiarazione di inter- venuta usucapione del diritto di servitù con riferimento ai manufatti, nella cir- costanza che, se da un lato la documentazione in atti evidenziava che le inno- vazioni in contestazione non erano state eseguite prima del 1997, dall'altro la notifica alla dell'istanza di mediazione, effettuata a mezzo racco- CP_1 mandata a.r. in data 4.07.2016, avesse tempestivamente interrotto il termine ad usucapionem.
c) quanto alla richiesta di rimborso, nel rilievo che, così come emerso dall'espletamento della prova testimoniale e nonostante la prova documentale di avvenuto versamento di € 549,00 - per smontaggio e ripristino del balcone, oltreché sostituzione di travi in legno, eseguiti in occasione dei lavori di rifa- cimento del tetto – da parte dell'attore, gli unici lavori per i quali questi aves- se diritto ad ottenere il rimborso delle spese da parte della fossero CP_1 unicamente quelli concernenti “la sostituzione della trave marcita”, mentre gli ulteriori lavori di “smantellamento e rifacimento del balcone” dovevano in- tendersi posti a carico esclusivo del , in quanto costituivano la con- Pt_1 tropartita offerta dalla convenuta a fronte dell'autorizzazione alla rimozione del balcone medesimo.
5 d) Quanto, infine, al rigetto della domanda attorea di rifusione delle spese so- stenute per l'esperimento dei tre procedimenti di mediazione, nella considera- zione che l'assenza ingiustificata nella relativa procedura, seppur esponga la parte alle conseguenze sanzionatorie previste ai sensi dell'art. 8 del d.lgs.
28/2010, non comporti la condanna al pagamento delle spese di mediazione nei confronti della controparte;
peraltro, anche a voler ammetterne la ripetibi- lità in favore della parte vittoriosa (in quanto esborsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.), il rigetto della domanda attorea farebbe in ogni caso venir meno i presupposti per la relativa condanna.
3. La sentenza è stata impugnata da il quale ha censurato la Parte_1 decisione sotto diversi profili, instando per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe.
4. Si è costituita contestando gli avversi assunti e re- Controparte_1 sistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
5. Non si è costituito , benché regolarmente citato, Controparte_2 dovendo pertanto dichiararsene la contumacia anche nel presente grado di giudizio.
6. Preliminarmente all'esame dei motivi, deve darsi atto della circostanza che parte appellata non abbia impugnato il capo di sentenza relativo al rigetto del- la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione del diritto di servitù con riferimento ai manufatti oggetto di causa, la relativa questione risultando non più controvertibile in quanto coperta dal giudicato interno.
Sempre in via preliminare, va altresì rilevato come, nel proporre il presente gravame, parte appellante abbia dedotto il mutamento dello stato dei luoghi ad opera della convenuta, all'uopo producendo in atti relativa documentazione da cui risulta l'intervenuta rimozione dei manufatti contemplati nella domanda in conseguenza del procedimento amministrativo avviato nei di lei confronti da parte del (cfr. “Comunicazione prot. 68279 del 02.12.19 del Controparte_3
Comune di Vasto” e “Dichiarazione del 15.05.2020, con cui la con- CP_1
6 venuta comunicava all'ufficio urbanistica l'intervenuta rimozione CP_1 del balcone e della tettoia, con allegate foto;
fasc. appello di parte appellante).
A tal proposito, si osserva come “In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sen- tenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gra- vame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (Cass. n. 7977/2022).
Pertanto, posto che la circostanza della rimozione dei manufatti era emersa solamente nel corso della prova testimoniale (cfr. “si è vero, tanto posso dire perché nel mese di aprile – maggio 2020 ho rimosso l'intelaiatura del balco- ne”; deposizione del teste verbale di ud. del 07.01.2021) e che la do- Tes_1 cumentazione prodotta in questa sede era venuta ad esistenza in data successi- va al maturare dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., alcun dubbio potrebbe sol- levarsi sulla ammissibilità della documentazione prodotta in questa sede da parte appellante.
In particolare, emerge dalla documentazione allegata che, a seguito di comu- nicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza in- giunzione di rimozione – demolizione da parte dell'ufficio Urbanistica del
Comune di Vasto, la avesse, in data 15.05.2020, comunicato di aver CP_1 proceduto alla rimozione delle opere realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi (balcone e tettoia sovrastante).
7 Siffatte circostanze, oltre a non costituire oggetto di particolare contestazione tra le parti, trovano conferma nella documentazione fotografica allegata da parte della alla comunicazione medesima, dalla quale emerge sia la CP_4 rimozione del balcone aggettante e della pensilina, sia della caldaia, sicché deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, es- sendo venuto meno l'interesse dell'attore ad ottenere una pronuncia di con- danna alla rimozione delle relative opere.
Ferma restando la necessità di verificare la fondatezza sostanziale della do- manda attorea, al fine di poter regolare le spese processuali in base al cd. principio della soccombenza virtuale, permane in ogni caso l'interesse di quest'ultimo in relazione alla domanda di riduzione in pristino dei luoghi me- diante riconduzione dell'apertura alle dimensioni di quelle preesistenti, ossia l'eliminazione della porta finestra mediante ripristino del davanzale e della preesistente finestra.
7. Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'appello sia fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate ed esposte.
7.1. In particolare, con un primo articolato motivo, l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione – nella parte in cui, per un verso, non era sta- ta riconosciuta la sussistenza delle ragioni attoree circa l'illegittimità dello stato di fatto denunciato e, per altro verso, era stata rigettata la domanda ri- convenzionale di intervenuta usucapione di parte convenuta - sostenendo come il rigetto della riconvenzionale costituirebbe invece il presupposto per l'accoglimento delle domande attoree.
Sotto diverso profilo, viene dedotto come l'indagine svolta dal primo giudice e limitata al solo art. 1067 c.c. non soddisferebbe la necessità di risposta alla domanda attrice, la quale aveva sul punto specificatamente eccepito la viola- zione degli artt. 840 e 905 c.c., in quanto i nuovi manufatti formavano un nuovo prospetto sulla proprietà del confinante, in violazione delle distanze
8 minime, sia verticali che orizzontali, oltre a costituire illegittima occupazione della verticale.
Viene inoltre contestato quanto ritenuto in sentenza in relazione alla circo- stanza che la situazione di fatto non costituisse aggravio della condizione del fondo servente, viceversa dimostrato dalla necessità di rimuovere il balconci- no per effettuare le riparazioni del tetto e, dunque, la libera fruizione dello stesso.
Parimenti erroneo risulterebbe l'assunto dell'assenza di potenzialità edificato- rie del tetto, la relativa motivazione essendo fondata su mere ipotesi, mancan- do in atti elementi probatori o deduzioni di parte da cui desumere l'esistenza di relativi divieti di trasformazione ed utilizzo.
Al contrario, le opere realizzate dalla convenuta avrebbero significativamente mutato le distanze, sia orizzontali che verticali, imponendo a carico della pro- prietà attrice ulteriori limitazioni - attuali e potenziali - delle facoltà di godi- mento preesistenti.
Peraltro, nell'argomentare circa le distanze, il primo giudice si sarebbe basato su di un assunto del tutto ipotetico quando, a favore della convenuta, ha soste- nuto che l'attore non potrebbe diversamente godere del tetto senza ledere le previsioni dell'art. 907 c.c.; al contrario, avrebbe totalmente omesso di consi- derare un dato reale come la presenza dei manufatti, concreta ed attuale, in violazione dell'art. 905 c.c., essendo in ogni caso irrilevante che il balcone fosse stato realizzato mediante assi amovibili, trattandosi comunque di un'opera stabile.
7.2. Il motivo è fondato.
Deve in primo luogo osservarsi come la domanda attorea debba propriamente qualificarsi quale actio negatoria servitutis, ex art. 949 c.c..
È pacifico, infatti, che costituisca actio negatoria servitutis non solo la do- manda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, bensì an- che quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere
9 dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, venga esercitato all'attualità e che, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16495/2005; Cass. n. 27405/2014).
Nel caso di specie, l'attore odierno appellante ha inteso, appunto, respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà - mediante accertamento della inesistenza del diritto della alla realizzazione della porta- CP_1 finestra, del balcone e della pensilina di copertura, nonché al posizionamento della caldaia esterna, all'interno dell'area inerente la verticale del proprio tetto
- lesive del proprio diritto in quanto costituenti esplicazione di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù (di veduta) o, comun- que, suscettibili di dar luogo all'acquisto di una servitù di veduta in favore del fondo di proprietà della convenuta per decorso del tempo. Inoltre - ai sensi dell'art. 949, comma 2, c.c. - l'attore ha altresì chiesto l'eliminazione di tale situazione antigiuridica, oltre al risarcimento del danno.
Orbene, l'art. 905 c.c. vieta l'apertura di vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso ovvero sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi sia la distanza di un metro e mezzo. Parimenti, la norma prevede il divieto di costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permettano di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, costituisce principio consoli- dato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la parte convenuta per l'eliminazione di vedute poste a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 c.c., ha l'onere, ove affermi il proprio diritto a mantenerle, di provare l'avvenuto acquisto, a titolo negoziale od originario, della relativa
10 servitù (Cass. n. 25342/2016). Invero, “Chi agisce giudizialmente per fare di- chiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta di- retta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a di- stanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 cod. civ. gli dà diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per evitare il riconoscimento di tale diritto, forni- re la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta. Soltanto se af- fermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, l'attore deve, altresì, dimostra- re il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente” (cfr. Cass. n. 20871/2009).
Premesso quanto sopra, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, si rile- va anzitutto, come risulti provata, siccome non oggetto di qualsivoglia conte- stazione, ex art. 115 c.p.c., la proprietà in capo all'odierno appellante dell'immobile sul cui tetto si affacciavano il balcone e la porta-finestra di cui il medesimo aveva richiesto la rimozione e riduzione in pristino poiché poste, in violazione dell'art. 905 c.c., ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine.
Che tale distanza fosse inferiore a quella prevista dalla norma in esame risulta poi dimostrato dalla documentazione fotografica depositata da parte della di- fesa attorea, dalla quale è agevole osservare come il balcone fosse stato addi- rittura edificato al di sopra della colonna d'aria del tetto del proprio immobile,
a questo totalmente sovrapposto, e, dunque, in assenza di qualsivoglia distan- za (cfr. docc. 3,5,6,7 e 9; fasc. di I grado di parte appellante).
Sotto diverso profilo, emerge la circostanza che la veduta fosse in ogni caso preesistente agli interventi modificativi dello stato dei luoghi.
Invero, come già rilevato dal primo giudice, “l'esame della documentazione allegata agli atti consente di affermare, innanzitutto, che la finestra esisteva almeno a far data dal 1989; tanto si evince anche da quanto dedotto dalle par-
11 ti. Conseguentemente, pacifica è l'esistenza – almeno dal 1989 - di una servi- tù di veduta - tale dovendosi qualificare, a mente dell'art. 900 c.c., l'apertura in esame - sul rilievo irrefutabile che essa, già nella configurazione precedente all'ampliamento, non solo consentiva di affacciarsi e guardare in ogni dire- zione, ma finanche di accedere al tetto”.
Tanto premesso, deve ritenersi che la parte attrice abbia pienamente assolto il proprio onere probatorio, risultando dalla documentazione in atti che le inno- vazioni in contestazione e, in particolare, la sostituzione della finestra con una porta-finestra e la realizzazione del balcone, non erano state eseguite prima del 1997.
Come infatti già rilevato dal primo giudice “tanto emerge sia dal progetto di risanamento del 1989 a firma del tecnico, architetto , allegato dalla Per_1
alle proprie memorie istruttorie (che a pagina 7 riproduce in pianta CP_1 la cucina prospiciente il tetto (indicato come “Tetto con coppi”), in cui è raf- figurata solo la finestra;
sia dalla planimetria di variazione catastale prodotta da parte attorea (v.doc.8 allegato all'atto di citazione), a firma del tecnico, in- gegner , recante protocollo n.1380/97, che, non rappresentando il Persona_2 balcone, dimostra che la ristrutturazione effettuata nel 1997 non ha riguardato l'ampliamento della finestra né la realizzazione del balcone”
Al contrario, la parte convenuta non aveva dimostrato ex art. 2697 c.c.,
l'acquisto del diritto di servitù di veduta, così come attualmente esercitato, per intervenuta usucapione, dal momento che il decorso del relativo termine ven- tennale era stato in precedenza interrotto dalla notifica dell'istanza di media- zione effettuata dell'attore a mezzo raccomandata a/r in data 04.07.2016.
L'applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali suesposti, dunque, avrebbe imposto al primo giudice l'accoglimento della domanda di accerta- mento di inesistenza della pretesa servitù e, per l'effetto, la condanna di parte convenuta alla riduzione in pristino dei luoghi, mediante rimozione delle ope- re di ampliamento da questa eseguite.
12 L'accoglimento del motivo, tenuto conto della circostanza della intervenuta rimozione di parte delle opere medio tempore intervenuta – quale emergente dalla dichiarazione del teste confermata dalla sopravvenuta documen- Tes_1 tazione depositata in questa sede da parte della difesa appellante – comporta che la sentenza dovrà essere riformata nel senso di accertare l'inesistenza del diritto della convenuta a realizzare le opere dedotte (balcone, porta-finestra di accesso, tettoia) sulla verticale aerea della proprietà del , con con- Pt_1 danna della appellata ad eliminare la porta-finestra mediante ripri- CP_1 stino della preesistente finestra, quale risultante dal progetto di risanamento del 01.12.2089 prot.36231 a firma dell'arch. (cfr. doc. 2; fasc. I grado Per_1 di parte appellata).
7.3. Altresì, è suscettibile di accoglimento la domanda – rimasta assorbita in primo grado e riproposta in sede di appello - con cui l'attore ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti (da liquidare in via equitativa) per aver dovuto sopportare l'ampliamento della veduta oggetto di causa sul proprio fondo. Invero, come rilevato anche di recente in sede giuri- sprudenziale, “La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui ac- certamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il ri- sarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una per- centuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata tempo- raneamente ridotta” (cfr. Cass. n.12630/2019; nonché in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 2095/2000 secondo cui “Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile (ed integrative di queste) relative alle distanze da rispettare in caso di costruzione di balconi o terrazze che permettano di af- facciarsi sul fondo vicino si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento "de facto" del fondo predetto, con conseguente obbligo di risar- cimento danni senza la necessità di una specifica attività probatoria”; ed anco-
13 ra Cass. n. 12511/2001, secondo cui “L'art. 905 c.c., inteso a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini, impone un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi prescindendo dal danno in concreto verificatosi in conseguenza alla violazione delle norme in materia di distanze nella realizzazione di opere idonee all'inspectio e alla prospectio;
il soggetto leso non è pertanto tenuto a fornire alcuna prova del danno subito, identificatosi quest'ultimo nella violazione stessa, che dà luogo ad un asser- vimento di fatto del fondo altrui”). Si tratta, pertanto, di un danno da ritenere in re ipsa (per il solo asservimento di fatto del fondo altrui, a nulla rilevando, tra l'altro, l'edificabilità o meno dello stesso fondo, a dispetto di quanto de- dotto da parte convenuta), senza che sia necessaria una specifica attività pro- batoria, oltre che suscettibile di liquidazione in via equitativa ex art.1226 c.c..
e tanto ha rimarcato, anche di recente, la Suprema Corte (Cass. n.
18220/2020). Dunque, considerata la natura della violazione contestata, la sua durata ed entità, la circostanza che la porzione di immobile di proprietà dell'attore sulla quale la veduta insisteva fosse comunque preesistente (seppur di estensione minore) e pur sempre limitata al tetto di copertura (rispetto al quale i pregiudizi derivanti da illegittimi affacci di terzi devono ritenersi con- tenuti), il danno lamentato da quest'ultimo appare suscettibile di essere liqui- dato, in via equitativa, nella complessiva somma di € 1.000,00, determinata all'attualità.
Inoltre, su tale importo, costituente un debito di valore, devalutato alla data di consumazione dell'illecito (individuabile nell'inoltro della raccomandata a/r del 12.04.2016, a mezzo della quale l'attore diffidava la alla rimo- CP_1 zione delle opere abusive, momento a partire dal quale la condotta posta in es- sere da quest'ultima diveniva contra ius in quanto non più tollerata) e rivalu- tato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali, al tasso p.t. vigente, sino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta) vanno calcola-
14 ti sul totale della somma così liquidata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
7.4. Il secondo motivo, infine, volge a censurare la decisione laddove il primo giudice, pur dando atto del comportamento anti-doveroso della parte che non partecipi alla procedura mediazione, negava tuttavia la possibilità di rimborso delle relative spese a carico della parte diligente.
Sul punto, l'appellante argomenta come la condanna alle spese di mediazione non sarebbe stata richiesta quale rimedio sanzionatorio in dipendenza della mancata comparizione, bensì quale rimborso di spese sostenute e connesse all'azione, come tali da regolarsi secondo il criterio di soccombenza.
7.5. Anche tale motivo deve ritenersi fondato, trattandosi di spese che devono essere liquidate, all'esito del giudizio di merito, secondo le regole stabilite da- gli artt. 91 ss. c.p.c..
Invero, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, “il rapporto tra me- diazione e processo civile non si limita ad una relazione “cronologica”, neces- saria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una plu- ralità di profili;
sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.” (Trib. Trieste 11 marzo 2021; sul punto v. altresì Trib. Ve- rona 15 ottobre 2015). Siffatto orientamento è stato avallato di recente anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 32306/2023), che ha qualificato le spese relati- ve all'instaurazione della procedura di mediazione alla stregua delle spese del processo (“Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d'appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un nu- mero significativo di controversie (v. l'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
15 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della do- manda proposta al giudice (v. l'appena citato art. 5, al comma 2). Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato….”).
Pertanto, costituendo gli esborsi per il procedimento di mediazione obbligato- ria spese che la parte soccombente può essere tenuta a rimborsare alla vitto- riosa a titolo di rimborso spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la sentenza impu- gnata dovrà essere emendata al fine di tener conto della condanna della con- venuta odierna appellata al loro pagamento in favore dell'appellante.
Nel caso qui in esame - integrante senz'altro controversia soggetta a media- zione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l'assistenza di un legale -,
l'odierno appellante ha dovuto in verità sostenere delle spese a causa dell'atteggiamento della controparte e, quindi, appare legittima la pretesa di rifusione delle spese legali e di avvio della mediazione.
8. In conclusione, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata in conformità.
9. L'accoglimento dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
Ebbene, all'esito del secondo grado, la domanda dell'attore, odierno appellan- te, risulta essere stata accolta, di talché la convenuta, odierna appellata, risulta essere la parte soccombente.
Le spese sono liquidate in base ai compensi, tempo per tempo vigenti da ulti- mo, aggiornati con D.M. 147/2022 (ciò in conformità ai principi sanciti dalla
Suprema Corte in caso di successione nel tempo di valori tariffari;
cfr., tra le altre, Cass. sent. 5426/2005), secondo lo scaglione derivante dal valore de- terminato secondo il complessivo decisum (cfr. Cass. ord. 9237/2022), secon- do valori medi e con i valori minimi, nel presente giudizio, per la fase della
16 istruttoria / trattazione, non risultando in concreto svolta alcuna delle attività istruttoria, essendo stata la causa semplicemente rinviata all'udienza di preci- sazione delle conclusioni.
Le spese dei tre procedimenti di mediazione sono liquidate ai sensi del dlgs n.
28/2010 all'epoca (2016, 2018, 2019) in vigore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 105/2023 del 11.04.2023, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la inesi- stenza del diritto della appellata di realizzare il balcone, con Controparte_5 relativa porta-finestra di accesso ed accessori, sulla verticale aerea della pro- prietà di;
Parte_1
3) condanna l'appellata ad eliminare la porta-finestra posta Controparte_5 sulla parete esterna del proprio immobile prospiciente il tetto dell'immobile di proprietà del mediante ripristino della preesistente veduta;
Parte_1
3) condanna l'appellata a pagare all'appellante Controparte_5 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.000,00 oltre riva-
[...] lutazione ed interessi legali come in parte motiva;
4) condanna l'appellata al rimborso in favore Controparte_5 dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio (liquidate in €
5.077,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi, ed
€ 309,68 per esborsi) e del presente grado di giudizio (liquidate in € 4.888,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi, ed € 430,66 per esborsi), oltre alle spese di mediazione, pari a complessivi € 245,74 (com- presa l'Iva) per ciascuno dei tre procedimenti di mediazione, per spese e com- pensi.
17 Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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