Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1982/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Costantinopoli n. 92, e (C.F.: ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
(PZ) il 29.7.1966 e residente in [...] alla contrada Marziana s.n.c., rappresentate e difese dagli Avv.ti VITO BARBUZZI (C.F. ) e SIMONA BENEDETTO (C.F.: C.F._4
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliate in Venosa (PZ) alla piazza C.F._5
Orazio n. 19 presso lo studio dei difensori, pec: - Email_1
Email_2
_1
[...]
(C.F.: ), nato a [...] in data [...] e residente
[...] C.F._6
in Venosa (PZ) alla contrada Spagnuolo s.n.c.;
-INTERDICENDO CONTUMACE-
1
NONCHÉ il PROCURATORE DELLA REBUBBLICA presso il Tribunale di Potenza;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: interdizione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le ricorrenti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 17.12.2024, per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Con ricorso per interdizione ex art. 473 bis.52 c.p.c. depositato il 27.4.2024, le ricorrenti, in qualità di figlie dell'interdicendo, hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione di (C.F.: _1
), nato a [...] in data [...], nominando C.F._6 Parte_1
tutrice provvisoria.
A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno dedotto che l'interdicendo:
1. «da diverso tempo si trovava in uno stato di infermità di mente con permanente alterazione
delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da demenza senile di entità molto grave
a cui si accompagnava un grave deficit nella deambulazione anche assistita»;
2. a causa della malattia da cui era affetto «non riconosceva sempre i figli, non comprendeva i discorsi e le argomentazioni, non riusciva a formulare ragionamenti di senso compiuto ed aveva difficoltà anche nel riconoscere i capi di abbigliamento da indossare, ad alimentarsi da solo e a controllare le funzioni intestinali»;
3. «era stato dichiarato dalla Commissione medica INPS, a decorrere dal 13/09/2021, non autosufficiente e riconosciuto, in modo totale e permanente, invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con infermità non più revisionabile»;
4. «non era in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e che era necessario assicurare all'interdicendo adeguata protezione ed agevole supporto»;
5. «era percettore di pensione di vecchiaia e di indennità di accompagnamento per un importo di € 1.431,10 mensili;
lo stesso era poi titolare di libretto di risparmio presso la Banca Intesa
San Paolo n. 00201028171 e n. 00201217637 e proprietario dei seguenti beni immobili:
- immobile sito alla c.da Spagnuolo, snc Piano T in Catasto al foglio 51 particella 317, Cat.
C/2, proprietario per ½;
2 R.G. N. 1982/2024
- immobile sito alla c.da Spagnuolo, snc Piano T in Catasto al foglio 51 particella 314, Cat.
C/6, proprietario per ½;
- immobile sito alla c.da Spagnuolo, snc Piano S1 in Catasto al foglio 51 particella 308 sub
1, Cat. C/2, con onere diritto di abitazione con accrescimento;
- immobile sito alla c.da Spagnuolo, snc Piano T in Catasto al foglio 51 particella 308 sub
2, Cat. A/3, con onere diritto di abitazione con accrescimento;
- immobile sito alla c.da Spagnuolo, snc Piano 1 in Catasto al foglio 51 particella 308 sub
3, Cat. A/3, con onere diritto di abitazione con accrescimento;
- livellario dei terreni in C.T. del Comune di Venosa al foglio 43 particelle 85, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, foglio 44 particelle 14, 15, 99, 109, 110;
- proprietario dei terreni in C.T. del Comune di Venosa al foglio 43 particella 86, foglio 44 particelle 26 e 125, foglio 51 particelle 11 (per ½), 43, 56 (per ½) , 58, 64 (per ½), 101»;
6. «era coniugato con la sig.ra , nata a [...] il [...], con la Persona_1
quale viveva alla c.da Spagnuolo ma anch'essa gravemente malata e non in grado di provvedere ai bisogni del marito ed alla gestione del patrimonio dello stesso».
II Alla prima udienza del 18.9.2024, verificata in via preliminare la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza ai soggetti indicati all'art. 473 bis.52, comma 2, c.p.c., è comparso figlio dell'interdicendo, il quale si è Controparte_2
opposto alla domanda di interdizione del di lui padre formulata dalle ricorrenti, atteso _1
che era stato interpellato direttamente dagli Avv.ti Vito Barbuzzi e Simona Benedetto al fine di sottoscrivere il ricorso. Sentita altresì la ricorrente la decisione è stata Parte_1
riservata.
Con ordinanza del 19.9.2024 è stato disposto l'esame dell'interdicendo presso _1
la di lui abitazione per il dì 18.10.2024, da svolgersi mediante collegamento audiovisivo a distanza con l'utilizzo del software Microsoft TEAMS, attesa l'impossibilità dell'interdicendo di comparire personalmente in udienza in quanto intrasportabile, richiamando e facendo applicazione dell'art. 473 bis.54, comma 3, c.p.c.
All'udienza da ultima indicata, alla quale ha presenziato il P.M. in persona della dott.ssa
Chiara Guerriero, si è proceduto all'esame dell'interdicendo e -successivamente- la decisione è stata riservata.
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Con provvedimento emesso il 18.10.2024, constatata l'effettiva situazione in cui versava l'interdicendo all'esito del condotto esame, è stato reputato necessario nominare allo stesso un tutore provvisorio ai sensi dell'art. 473 bis.55, comma 2, c.p.c., il quale è stato individuato nella persona della figlia e ricorrente Sul piano motivazionale appare opportuno precisare Parte_1
che il provvedimento di nomina della tutrice provvisoria è stato sorretto dalle seguenti argomentazioni:
«osservato che tra le ricorrenti figlie dell'interdicendo e il figlio dell'interdicendo , Controparte_2
che è comparso personalmente all'udienza del 18.9.2024 e che era presente all'esame dell'interdicendo mediante collegamento con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, non vi è contestazione sulla situazione di infermità in cui versa il padre , talché l'opposizione _1 alla domanda di interdizione da parte di come palesata dall'udienza del 18.9.2024, CP_3
non appare supportata da solide ragioni, bensì frutto di mera contrapposizione alle sorelle;
reputata la necessità, attesa l'effettiva situazione in cui versa l'interdicendo, la quale è stata constatata dal condotto esame avvenuto alla presenza del P.M., che ha espresso parere favorevole alla chiesta interdizione, di dover provvedere in ordine alla nomina del tutore provvisorio ai sensi dell'art. 473bis.55, comma 2, c.p.c., che si individua nella persona della ricorrente Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e residente in [...]
[...] C.F._1
Gervasio alla via Villa n. 106. Quest'ultima, invero, risulta essersi resa disponibile a rivestire
l'Ufficio e, soprattutto, aver curato il padre sostenendo le spese per la di lui degenza in casa, successivamente al mese di marzo 2023».
Sicché, è stata fissata l'udienza del 18.12.2024 per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III Funzione e limiti dell'istituto dell'interdizione giudiziale.
La nozione unitaria di persona, quale soggetto portatore di diritti da riconoscere, garantire e tutelare, suggellata nella Costituzione italiana e nelle Dichiarazioni dei diritti dei moderni Stati di diritto, ha imposto il superamento della rigida visione concettuale tra capacità e incapacità.
L'abbandono di tale concezione, in ordine alla fonte normativa primaria, si è concretizzata mediante l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Sicché, nell'ambito degli istituti paternalistici, il legislatore ha configurato una gradualità nell'applicazione della misura maggiormente adeguata ad apprestare al destinatario di essa congrua
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tutela, volta all'attuazione concreta del principio di proporzionalità nei confronti della persona in diversa misura capace e del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale quadro normativo, ha assunto notevolissima importanza la tematica dell'individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, da un lato, e quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione, dall'altro. In merito, l'art. 1, L. n. 6/2004, ha attribuito all'amministrazione di sostegno «la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». E, l'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata Legge, ha precisato al riguardo che «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare».
Nell'art. 414 c.c., nuovo testo, è stato disposto che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi possono sono interdetti «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». L'art. 415 c.c. ha continuato a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia
«talmente grave da far luogo all'interdizione».
La questione del discrimen tra i menzionati istituti è stata affrontata dalla Corte
Costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409 c.c., ritenendo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, e darebbero -quindi- luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti “parzialmente fungibili”, lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di tutela concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
La Consulta, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della cennata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione. Secondo la Corte
Costituzionale: «la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile
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la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”. D'altronde, ha precisato la Consulta, «in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore», in quanto, «secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, c.c., il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che (solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno».
La Suprema Corte di Cassazione, richiamando e facendo proprie le sopra riportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla L. n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, ad avviso del Giudice della nomofilachia, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr. Cass. civ, sez. I,
12.6.2006, n. 13584).
In particolare, è stato osservato:
-che con l'amministrazione di sostegno «il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale,
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in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura»;
-che una tale scelta «non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione», nel senso che «ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto
a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che [...] essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità»;
-che «detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409, comma 2, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana» (Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n. 13584);
-che ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, «graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario […], a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole»
(cfr. Cass. civ., sez. I, 22.4.2009, n. 9628).
V Elementi fondanti l'accoglimento della domanda nel caso di specie.
Alla luce della condotta istruttoria (esame della documentazione versata in atti, audizione delle ricorrenti e del figlio dell'interdicendo , esame dell'interdicendo) si ritiene che Controparte_2
la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
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Invero, in base al verbale della Commissione Medica dell'I.N.P.S. di Potenza per l'accertamento degli stati di invalidità civile e dell'handicap del 13.10.2021, in atti, risulta che l'interdicendo è affetto da “Demenza grave. Poliartrosi con grave deficit della _1 deambulazione anche assistita. Incontinenza sfinterica”. Per l'effetto, la medesima Commissione
Medica, accertando le disabilità mentali e fisiche dell'interdicendo , ha riconosciuto _1 quest'ultimo «invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)» e «portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 5.2.1992, N. 104». Giudizio di infermità non più revisionabile.
Dirimente, per quanto concerne la scelta dell'istituto paternalistico confacente all'interdicendo, è risultato essere il suo esame. Ebbene, presenta evidenti difficoltà _1
di carattere motorio - è allettato - e nel relazionarsi al giudicante è apparso disorientato nel tempo e nello spazio. Invero, non ha saputo dire come si chiamasse, non ha riconosciuto i figli e la moglie presenti e non ha avuto percezione dell'organo giudicante né di altra persona fisica intervenuta in presenza o da remoto all'esame.
Ne discende che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la misura richiesta dalle ricorrenti è quella maggiormente idonea a tutelare quale persona debole, portatrice di _1
disabilità mentale e fisica, tale da incidere fortemente sulla capacità di porre in essere sia gli atti di normale amministrazione sia gli atti di straordinaria amministrazione relativi alla cura dei suoi interessi. Invero, a fronte dei deficit cognitivi e fisici che interessano , si ritiene che _1
l'istituto dell'inabilitazione sia insoddisfacente a garantirgli congrua tutela, in quanto l'applicazione dello stesso presuppone l'esistenza e il riconoscimento di una minima capacità di intendere e volere che non risulta essere presente nel caso di specie. A maggior ragione, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non è confacente a , in quanto lo stesso non è in grado nemmeno di porre _1
in essere in autonomia i basilari e semplici gesti della vita quotidiana.
Né l'applicazione di altro istituto meno incisivo sulla capacità del soggetto destinatario può ritenersi applicabile in virtù della consistenza patrimoniale riferibile all'interdicendo, in quanto quest'ultimo risulta titolare di molteplici beni immobili, sopra puntualmente individuati e descritti, di due libretti di risparmio presso la Banca Intesa San Paolo n. 00201028171 e n. 00201217637, nonché percettore della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità civile riconosciuta dagli enti preposti, oltre che beneficiario dell'indennità di accompagnamento, per un importo complessivo mensile di euro 1.431,10.
8 R.G. N. 1982/2024
Vagliando singolarmente e nel loro complesso tutte le risultanze processuali, si ritiene che l'interdizione rappresenti, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, lo strumento più idoneo ad assicurare immediata risposta ai bisogni di cura dell'interdicendo e di gestione delle sue sostanze, risultando invece non proporzionata rispetto alle anzidette esigenze l'applicazione degli altri istituti posti a tutela degli incapaci.
In ordine alla nomina del tutore, atteso che con provvedimento del 18.10.2024 è stata nominata tutrice provvisoria dell'interdicendo ricorrente e figlia di Parte_1 _1
, si ritiene che tale nomina vada confermata in quanto necessitata dalla situazione in cui versa
[...]
l'interdicendo, e che, in relazione agli indici legislativi di cui agli artt. 348 e 408 c.c., l'ufficio possa continuare ad esser ricoperto da fatti salvi - in merito - diversi provvedimenti Parte_1
del Giudice Tutelare.
Sulle spese di lite si reputa che, per la consistenza della materia oggetto del presente giudizio, nonché a ragione della contumacia dell'interdicendo, le stesse devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Potenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 1982/2024 R.G., disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di (C.F.: ), nato a [...] _1 C.F._6
(PZ) in data 8.8.1931;
2) dichiara l'interdizione di (C.F.: ), nato a [...] _1 C.F._6
in data 8.8.1931;
3) conferma la nomina, quale tutrice dell'interdetto (C.F.: _1
), nato a [...] in data [...], la ricorrente e figlia C.F._6 Parte_1
(C.F.: , nata a [...] in data [...];
[...] C.F._1
4) ordina, a cura della Cancelleria, l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5) spese irripetibili attesa la materia.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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