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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1152/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in data 05.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Concetta Rollo
ATTORE - OPPONENTE
Contro
(P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
EN CH e IM ES
CONVENUTA - OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 245/2019 emesso in data 09.05.2019 dal Tribunale di Matera, con il quale è stato a lui ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di € 24.312,05, oltre interessi e spese di procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1-) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.
255/2018 D.I. - 680/2019 R.G. per carenza di prova scritta del credito azionato, e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 50 T.U.B.;
pagina 1 di 8 2-) accertare e dichiarare la nullità dei contratti n. 4301528913612782 del
07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010, n. PRS/051620496.3 del 13.02.2015, in virtù dell'istanza di disconoscimento ritualmente formulata;
3-) accertare e dichiarare la nullità dei contratti n. 4301528913612782 del
07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010, n. PRS/051620496.3 del 13.02.2015 di credito al consumo di prestito finalizzato, per mancata indicazione della descrizione del bene o pluralità di beni oggetto del contratto, in violazione della norma ex art
124 D. Lgs. n. 385 del 1993;
4-) accertare e dichiarare la nullità della clausola di applicazione del piano di ammortamento alla francese dei contratti n. 4301528913612782 del 07.05.2004, n.
17658886 del 22.05.2010, n. PRS/051620496.3 del 13.02.2015, per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione della norma ex artt. 1346, 1418, 1419 c.c. - 117 T.U.B, con conseguente gratuità degli stessi in applicazione della norma ex art. 1815 c.c.;
5-) accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del credito del
07.05.2004, e di finanziamento nn. 17658886 e PRS/051602496.3 per mancata indicazione dell in palese violazione delle istruzioni di vigilanza emanate Pt_2 dalla Banca d'Italia;
6-) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del credito del 07.05.2004 e conseguente nullità delle scritture private di finanziamento nn. 17658886 e PRS/051602496.3, in base al “simul stabunt, simul cadent” in caso di collegamento tra i contratti;
7-A) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del contratto di apertura del credito del 07.05.2004 da parte del sig. ; Pt_1
7-B) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del credito relativo al contratto di apertura del credito del 07.05.2004;
8-) con vittoria di spese e compenso di giudizio, con rimb. forf., CAP ed IVA come per legge”.
La creditrice opposta, costituitasi in giudizio, ha resistito all'avversa opposizione, eccependone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nelle more del giudizio
[...]
ha proposto querela di falso incidentale al fine di far dichiarare la falsità e Pt_1
l'inefficacia probatoria del contratto di apertura di credito del 07.04.2004 prodotto in copia dall'opposta nell'ambito del presente giudizio, sì da escludere il documento pagina 2 di 8 contraffatto dalle fonti probatorie;
il relativo giudizio è stato iscritto al n. r.g. 1152-
1/2019 ed assegnato al G.I. Dott. Angelo Franco. Disposta la sospensione del presente giudizio, con sentenza collegiale n. 802/2024 del 29/10/2024 è stata dichiarata l'inammissibilità della querela di falso incidentale. Quindi, riassunta la causa dalla parte opposta, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, trattata in modalità cartolare. All'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
L'opposizione spiegata è infondata e, pertanto, va rigettata, per le seguenti motivazioni.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre l'opponente (al quale compete la posizione sostanziale di convenuto) compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul fronte della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (cfr., in proposito,
Cass. Sez. I, 2003/n. 6421; Cass. Sez. II, 2003/n. 5321; Cass. Sez. II, 2002/n. 16957;
Cass. Sez. III, 2002/ n. 16331; Cass. Sez. Lav., 2002/n. 8502; Cass. Sez. Lav.,
2002/n. 5526; Cass. Sez. Lav., 2002/n. 1568).
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Sez. Un. 13533/2011; conformi Cass. 13685/2019, Cass.
25584/2018).
Ciò posto, in riferimento alla fattispecie in esame, la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio dei contratti di finanziamento (n. pagina 3 di 8 4301528913612782 del 07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010 e n.
PRS/051620496.3 del 13.02.2015) sottoscritti dall'odierno opponente del piano di ammortamento, della lettera di decadenza dal beneficio del termine e di tutti gli estratti conto relativi alla storia dell'intero rapporto oggi in contestazione, allegando l'inadempimento.
Alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalla parte opposta,
l'opponente non ha allegato la prova del pagamento delle somme ingiunte, né ha rappresentato che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione, ma si è limitata a formulare, a sostegno dell'opposizione, contestazioni assolutamente generiche e prive di suffragio probatorio.
2. Quale prima doglianza, l'opponente ha eccepito la carenza di prova scritta del credito azionato, deducendo che l'estratto autentico prodotto dalla creditrice sarebbe priva dei requisiti previsti dall'art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).
L'eccezione è irrilevante, atteso che - come evidenziato dalla creditrice opposta - nessuna certificazione ex art. 50 TUB risulta allegata al ricorso monitorio.
3. La seconda doglianza dell'opponente consiste nel disconoscimento dei contratti azionati con il monitorio opposto, prodotti in copia, perché non conformi all'originale.
Per giurisprudenza costante, la copia fotostatica del contratto ha valore di prova documentale se non viene contestata formalmente da controparte.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557/2019 e n. 26200/2024).
Nel caso di specie, la mera contestazione della conformità dei contratti all'originale è stata eseguita senza indicare particolari difformità tra le scritture prodotte in copia e quelle originali.
Inoltre, il disconoscimento formulato dall'opponente è incompatibile con il comportamento tenuto dallo stesso durante l'esecuzione dei finanziamenti.
pagina 4 di 8 Dalla documentazione prodotta risulta che l'opponente ha parzialmente onorato il debito assunto con , mediante il pagamento di talune delle rate pattuite, CP_1 come emerge chiaramente dall'esame degli estratti conto versati in atti.
Né lo stesso ha mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorchè parziale, ai contratti sottoscritti.
E' pacifico, per costante giurisprudenza, che “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto, non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre istanza di verificazione” (Cass. sez. 3, 28.06.2012 n. 10849; v. anche Cass. n. 25047/2009 e n. 18748/2004).
In conclusione, il disconoscimento formulato dall'opponente deve ritenersi inammissibile.
4. Privo di pregio si rivela anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'ingiunto ha eccepito la nullità dei contratti n. 4301528913612782 del 07.05.2004,
n. 17658886 del 22.05.2010, n. PRS/051620496.3 del 13.02.2015, aventi ad oggetto
“credito al consumo di prestito finalizzato”, per violazione della norma ex art 124 D.
Lgs. n. 385/1993.
L'art. 124 TUB, nella vecchia formulazione1, dispone che i contratti di credito al consumo che abbiano per oggetto l'acquisto di beni o servizi debbano riportare, a pena di nullità, l'analitica descrizione del bene -o pluralità di beni- oggetto del contratto, nonché il prezzo d'acquisto, e le condizioni di trasferimento dello stesso.
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi che nel contratto del 07.05.2004 le indicazioni ivi contenute relative ai beni oggetto di acquisto (“cucina, camera, divani, accessori vari”), unitamente all'indicazione dell'esercente convenzionato, siano sufficienti ad individuare l'oggetto del finanziamento, atteso che “nei contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi, la descrizione analitica di cui all'art. 124, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), nella formulazione ratione temporis applicabile, non richiede necessariamente una specificazione esaustiva delle caratteristiche del bene o servizio, essendo sufficiente un'indicazione che, pur sintetica, consenta di individuare univocamente l'oggetto del 1 L'art. 124 Tub è stato sostituito dall' articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. pagina 5 di 8 finanziamento, anche mediante rinvio ad altri documenti contrattuali contestualmente stipulati" (cfr. Corte App. Milano, Sentenza n. 2880/2022 del 13.09.2022).
Nel contratto del 22.05.2010, invece, non risulta specificato se lo stesso abbia per oggetto l'acquisto di beni o servizi e pertanto non deve applicarsi la sopra citata disposizione.
Infine, al contratto del 13.02.2015 non è applicabile ratione temporis la vecchia formulazione dell'art. 124 TUB.
5. Venendo ad esaminare la pretesa indeterminatezza dell'oggetto dei contratti di finanziamento n. 4301528913612782 del 07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010, n.
PRS/051620496.3 del 13.02.2015 derivante dal c.d. ammortamento alla francese, la doglianza va respinta attesa da un lato la sua generica formulazione e dall'altro la sua inconferenza al caso in esame.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che l'eccezione è formulata più come una petizione di principio in ordine alla pretesa illegittimità del c.d. ammortamento alla francese che piuttosto rispetto al pattuito ed al reale andamento del contratto in parola.
Sotto il secondo aspetto deve rilevarsi che ogni elemento atto a determinare il tasso di interesse applicabile nonché i criteri applicabili all'ammortamento sono chiaramente indicati nei contratti oggetto di causa, di guisa da doversi escludere per ciò solo la lamentata pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Sul punto, va osservato che il metodo “alla francese” di ammortamento del capitale finanziato si basa sul calcolo degli interessi solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In sostanza ciascuna rata comprende il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia anatocismo, posto che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
6. Ancora, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti n.
4301528913612782 del 07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010, n.
PRS/051620496.3 del 13.02.2015 per mancata indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo). pagina 6 di 8 Va osservato che l'ISC è un indicatore e non un tasso, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo Par del finanziamento prima di accedervi. Dal momento che l' è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non integra alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi una clausola o condizione al pari, ad esempio, del tasso di interesse, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Va inoltre rilevato che, per le operazioni di credito al consumo, il parametro di riferimento individuato dalla legge è il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale).
Ne riviene che avendo espressamente indicato nei contratti di credito al consumo, CP_1 appunto il TAEG, non è incorsa in alcuna violazione di legge.
7. Va respinta, perché infondata, anche l'eccezione di estinzione della debitoria relativa al contratto di apertura del credito del 07.05.2004.
Invero, lo stralcio dell'estratto conto relativo al periodo dal 01.12.2007 al 30.11.2008, prodotto dall'opponente, non è sufficiente a fornire la prova dell'integrale estinzione del debito nei confronti di , atteso che dagli estratti conto versati in atti emerge CP_1 che l'apertura di credito (carta di credito revolving) sia stata utilizzata sino al 2017.
8. Infine, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, formulata in modo del tutto generico, relativa al contratto di apertura del credito del 07.05.2004.
Si rileva che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato.
Anche nel caso che ci occupa, trattandosi di contratto di linea di credito revolving da utilizzarsi mediante carta di credito, vale dunque tale principio trattandosi di obbligazione unitaria che, per accordo delle parti, viene adempiuta ratealmente dal debitore.
Sul punto, come rilevato dalla difesa di parte opposta, le ultime operazioni dell'apertura di credito risalgono al 2017, mentre soltanto nel 2018 l'opponente ha iniziato a non provvedere al pagamento delle rate relative ai finanziamenti.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
pagina 7 di 8 9. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione al valore e all'oggetto della causa ex d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, confermandone l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Matera il 5 dicembre 2025
Il Giudice
dr.ssa Anna Zaccaria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in data 05.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Concetta Rollo
ATTORE - OPPONENTE
Contro
(P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
EN CH e IM ES
CONVENUTA - OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 245/2019 emesso in data 09.05.2019 dal Tribunale di Matera, con il quale è stato a lui ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di € 24.312,05, oltre interessi e spese di procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1-) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.
255/2018 D.I. - 680/2019 R.G. per carenza di prova scritta del credito azionato, e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 50 T.U.B.;
pagina 1 di 8 2-) accertare e dichiarare la nullità dei contratti n. 4301528913612782 del
07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010, n. PRS/051620496.3 del 13.02.2015, in virtù dell'istanza di disconoscimento ritualmente formulata;
3-) accertare e dichiarare la nullità dei contratti n. 4301528913612782 del
07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010, n. PRS/051620496.3 del 13.02.2015 di credito al consumo di prestito finalizzato, per mancata indicazione della descrizione del bene o pluralità di beni oggetto del contratto, in violazione della norma ex art
124 D. Lgs. n. 385 del 1993;
4-) accertare e dichiarare la nullità della clausola di applicazione del piano di ammortamento alla francese dei contratti n. 4301528913612782 del 07.05.2004, n.
17658886 del 22.05.2010, n. PRS/051620496.3 del 13.02.2015, per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione della norma ex artt. 1346, 1418, 1419 c.c. - 117 T.U.B, con conseguente gratuità degli stessi in applicazione della norma ex art. 1815 c.c.;
5-) accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del credito del
07.05.2004, e di finanziamento nn. 17658886 e PRS/051602496.3 per mancata indicazione dell in palese violazione delle istruzioni di vigilanza emanate Pt_2 dalla Banca d'Italia;
6-) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del credito del 07.05.2004 e conseguente nullità delle scritture private di finanziamento nn. 17658886 e PRS/051602496.3, in base al “simul stabunt, simul cadent” in caso di collegamento tra i contratti;
7-A) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del contratto di apertura del credito del 07.05.2004 da parte del sig. ; Pt_1
7-B) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del credito relativo al contratto di apertura del credito del 07.05.2004;
8-) con vittoria di spese e compenso di giudizio, con rimb. forf., CAP ed IVA come per legge”.
La creditrice opposta, costituitasi in giudizio, ha resistito all'avversa opposizione, eccependone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nelle more del giudizio
[...]
ha proposto querela di falso incidentale al fine di far dichiarare la falsità e Pt_1
l'inefficacia probatoria del contratto di apertura di credito del 07.04.2004 prodotto in copia dall'opposta nell'ambito del presente giudizio, sì da escludere il documento pagina 2 di 8 contraffatto dalle fonti probatorie;
il relativo giudizio è stato iscritto al n. r.g. 1152-
1/2019 ed assegnato al G.I. Dott. Angelo Franco. Disposta la sospensione del presente giudizio, con sentenza collegiale n. 802/2024 del 29/10/2024 è stata dichiarata l'inammissibilità della querela di falso incidentale. Quindi, riassunta la causa dalla parte opposta, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, trattata in modalità cartolare. All'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
L'opposizione spiegata è infondata e, pertanto, va rigettata, per le seguenti motivazioni.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre l'opponente (al quale compete la posizione sostanziale di convenuto) compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul fronte della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (cfr., in proposito,
Cass. Sez. I, 2003/n. 6421; Cass. Sez. II, 2003/n. 5321; Cass. Sez. II, 2002/n. 16957;
Cass. Sez. III, 2002/ n. 16331; Cass. Sez. Lav., 2002/n. 8502; Cass. Sez. Lav.,
2002/n. 5526; Cass. Sez. Lav., 2002/n. 1568).
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Sez. Un. 13533/2011; conformi Cass. 13685/2019, Cass.
25584/2018).
Ciò posto, in riferimento alla fattispecie in esame, la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio dei contratti di finanziamento (n. pagina 3 di 8 4301528913612782 del 07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010 e n.
PRS/051620496.3 del 13.02.2015) sottoscritti dall'odierno opponente del piano di ammortamento, della lettera di decadenza dal beneficio del termine e di tutti gli estratti conto relativi alla storia dell'intero rapporto oggi in contestazione, allegando l'inadempimento.
Alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalla parte opposta,
l'opponente non ha allegato la prova del pagamento delle somme ingiunte, né ha rappresentato che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione, ma si è limitata a formulare, a sostegno dell'opposizione, contestazioni assolutamente generiche e prive di suffragio probatorio.
2. Quale prima doglianza, l'opponente ha eccepito la carenza di prova scritta del credito azionato, deducendo che l'estratto autentico prodotto dalla creditrice sarebbe priva dei requisiti previsti dall'art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).
L'eccezione è irrilevante, atteso che - come evidenziato dalla creditrice opposta - nessuna certificazione ex art. 50 TUB risulta allegata al ricorso monitorio.
3. La seconda doglianza dell'opponente consiste nel disconoscimento dei contratti azionati con il monitorio opposto, prodotti in copia, perché non conformi all'originale.
Per giurisprudenza costante, la copia fotostatica del contratto ha valore di prova documentale se non viene contestata formalmente da controparte.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557/2019 e n. 26200/2024).
Nel caso di specie, la mera contestazione della conformità dei contratti all'originale è stata eseguita senza indicare particolari difformità tra le scritture prodotte in copia e quelle originali.
Inoltre, il disconoscimento formulato dall'opponente è incompatibile con il comportamento tenuto dallo stesso durante l'esecuzione dei finanziamenti.
pagina 4 di 8 Dalla documentazione prodotta risulta che l'opponente ha parzialmente onorato il debito assunto con , mediante il pagamento di talune delle rate pattuite, CP_1 come emerge chiaramente dall'esame degli estratti conto versati in atti.
Né lo stesso ha mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorchè parziale, ai contratti sottoscritti.
E' pacifico, per costante giurisprudenza, che “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto, non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre istanza di verificazione” (Cass. sez. 3, 28.06.2012 n. 10849; v. anche Cass. n. 25047/2009 e n. 18748/2004).
In conclusione, il disconoscimento formulato dall'opponente deve ritenersi inammissibile.
4. Privo di pregio si rivela anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'ingiunto ha eccepito la nullità dei contratti n. 4301528913612782 del 07.05.2004,
n. 17658886 del 22.05.2010, n. PRS/051620496.3 del 13.02.2015, aventi ad oggetto
“credito al consumo di prestito finalizzato”, per violazione della norma ex art 124 D.
Lgs. n. 385/1993.
L'art. 124 TUB, nella vecchia formulazione1, dispone che i contratti di credito al consumo che abbiano per oggetto l'acquisto di beni o servizi debbano riportare, a pena di nullità, l'analitica descrizione del bene -o pluralità di beni- oggetto del contratto, nonché il prezzo d'acquisto, e le condizioni di trasferimento dello stesso.
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi che nel contratto del 07.05.2004 le indicazioni ivi contenute relative ai beni oggetto di acquisto (“cucina, camera, divani, accessori vari”), unitamente all'indicazione dell'esercente convenzionato, siano sufficienti ad individuare l'oggetto del finanziamento, atteso che “nei contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi, la descrizione analitica di cui all'art. 124, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), nella formulazione ratione temporis applicabile, non richiede necessariamente una specificazione esaustiva delle caratteristiche del bene o servizio, essendo sufficiente un'indicazione che, pur sintetica, consenta di individuare univocamente l'oggetto del 1 L'art. 124 Tub è stato sostituito dall' articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. pagina 5 di 8 finanziamento, anche mediante rinvio ad altri documenti contrattuali contestualmente stipulati" (cfr. Corte App. Milano, Sentenza n. 2880/2022 del 13.09.2022).
Nel contratto del 22.05.2010, invece, non risulta specificato se lo stesso abbia per oggetto l'acquisto di beni o servizi e pertanto non deve applicarsi la sopra citata disposizione.
Infine, al contratto del 13.02.2015 non è applicabile ratione temporis la vecchia formulazione dell'art. 124 TUB.
5. Venendo ad esaminare la pretesa indeterminatezza dell'oggetto dei contratti di finanziamento n. 4301528913612782 del 07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010, n.
PRS/051620496.3 del 13.02.2015 derivante dal c.d. ammortamento alla francese, la doglianza va respinta attesa da un lato la sua generica formulazione e dall'altro la sua inconferenza al caso in esame.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che l'eccezione è formulata più come una petizione di principio in ordine alla pretesa illegittimità del c.d. ammortamento alla francese che piuttosto rispetto al pattuito ed al reale andamento del contratto in parola.
Sotto il secondo aspetto deve rilevarsi che ogni elemento atto a determinare il tasso di interesse applicabile nonché i criteri applicabili all'ammortamento sono chiaramente indicati nei contratti oggetto di causa, di guisa da doversi escludere per ciò solo la lamentata pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Sul punto, va osservato che il metodo “alla francese” di ammortamento del capitale finanziato si basa sul calcolo degli interessi solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In sostanza ciascuna rata comprende il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia anatocismo, posto che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
6. Ancora, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti n.
4301528913612782 del 07.05.2004, n. 17658886 del 22.05.2010, n.
PRS/051620496.3 del 13.02.2015 per mancata indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo). pagina 6 di 8 Va osservato che l'ISC è un indicatore e non un tasso, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo Par del finanziamento prima di accedervi. Dal momento che l' è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non integra alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi una clausola o condizione al pari, ad esempio, del tasso di interesse, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Va inoltre rilevato che, per le operazioni di credito al consumo, il parametro di riferimento individuato dalla legge è il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale).
Ne riviene che avendo espressamente indicato nei contratti di credito al consumo, CP_1 appunto il TAEG, non è incorsa in alcuna violazione di legge.
7. Va respinta, perché infondata, anche l'eccezione di estinzione della debitoria relativa al contratto di apertura del credito del 07.05.2004.
Invero, lo stralcio dell'estratto conto relativo al periodo dal 01.12.2007 al 30.11.2008, prodotto dall'opponente, non è sufficiente a fornire la prova dell'integrale estinzione del debito nei confronti di , atteso che dagli estratti conto versati in atti emerge CP_1 che l'apertura di credito (carta di credito revolving) sia stata utilizzata sino al 2017.
8. Infine, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, formulata in modo del tutto generico, relativa al contratto di apertura del credito del 07.05.2004.
Si rileva che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato.
Anche nel caso che ci occupa, trattandosi di contratto di linea di credito revolving da utilizzarsi mediante carta di credito, vale dunque tale principio trattandosi di obbligazione unitaria che, per accordo delle parti, viene adempiuta ratealmente dal debitore.
Sul punto, come rilevato dalla difesa di parte opposta, le ultime operazioni dell'apertura di credito risalgono al 2017, mentre soltanto nel 2018 l'opponente ha iniziato a non provvedere al pagamento delle rate relative ai finanziamenti.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
pagina 7 di 8 9. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione al valore e all'oggetto della causa ex d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, confermandone l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Matera il 5 dicembre 2025
Il Giudice
dr.ssa Anna Zaccaria
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