CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 88/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 88/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
17/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Milano, nella qualità di Parte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la Regione Lombardia per la gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona dei procuratori speciali dott. Parte_2
e dott. , assistita e difesa dall'avv. Teresita Manenti del
[...] Parte_3
foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo
alla via Broseta n. 29, giusta delega allegata all'atto di citazione in appello;
pagina 1 di 15 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Carolina Tinti del foro di CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Dello, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 1534/23 emessa dal Tribunale di
CI (prima sezione civile) pubblicata in data 21.06.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di CI, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento integrale dell'appello proposto, richiamate espressamente tutte le domande richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado da in qualità di Impresa designata per la Regione Lombardia per la Parte_1
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestate tutte le domande,
richieste, deduzioni ed eccezioni delle controparti, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso nonché in riforma totale della sentenza n. 1534/2023,
pronunciata dal Tribunale di CI, Prima Sezione Civile, nella persona del
Giudice Dott. Alfredo De Leonardis in data 20/06/2023 e pubblicata il
21/06/2023 resa nella causa iscritta al n. 7396/2019 R.G. non notificata e ivi pagina 2 di 15 impugnata, così giudicare
In via principale: accogliere per i motivi specifici dedotti nella narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.
1534/2023, pronunciata dal Tribunale di CI, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Alfredo De Leonardis in data 20/06/2023 e pubblicata il 21/06/2023 resa nella causa iscritta al n. 18454/2019 R.G, respingere le domande risarcitorie tutte formulate dal signor nei confronti di CP_1
in qualità di impresa designata per la Regione Lombardia per la Parte_1
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e non provate, anche previo accertamento e/o declaratoria, se del caso, dell'esclusiva responsabilità del signor CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, assolvendo, per l'effetto, Pt_1
per il FGVS da ogni debenza;
[...]
In via ulteriormente principale condannare, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, a restituire e/o rimborsare ad CP_1 Pt_1
in qualità di impresa designata per la Regione Lombardia per la gestione
[...]
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, quanto versato in esecuzione della sentenza del giudice di primo grado, il tutto con gli interessi legali e con la rivalutazione monetaria dal giorno dell'esborso sino alla data di effettivo esborso;
In via istruttoria ammettersi le istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 186, comma VI n. 2 c.p.c. e non ammesse, opponendosi pagina 3 di 15 all'ammissione delle avverse istanze istruttorie per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c.
In ogni caso: spese, diritti, ed onorari di causa di primo e secondo grado,
interamente rifusi, anche di C.T.U. e C.T.P.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'appello proposto dalla , Parte_1
quale impresa designata FGVS, e per l'effetto confermare la sentenza n.
1534/2023 del Tribunale di CI, Prima Sezione Civile, emessa nel procedimento R.G. 7396/2019 in data 20.06.2023, e pubblicata il 21.06.2023
Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre accessori di legge e con l'aumento ai sensi del D.M. 55/2014 ex art. 4 comma 1 bis per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9.05.2019, conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di CI nella qualità di impresa designata per la Parte_1
Regione Lombardia per la gestione del Fondo Vittime della Strada, esponendo:
- che in data 7.07.2016 alle ore 18.30 circa stava percorrendo, alla guida del motoveicolo Kawasaki ZX tg. TO443163, la tangenziale sud SPBS 11 in direzione Milano, strada divisa in 4 corsie, marciando sulla terza corsia;
- che, nei pressi dello svincolo dell'uscita Mandolossa, sulla corsia parallela pagina 4 di 15 viaggiava un'autovettura che improvvisamente, senza azionare gli indicatori di svolta, aveva invaso la sua corsia con l'intenzione di imboccare la rampa di uscita in direzione Mandolossa;
- che con detta manovra l'autovettura aveva urtato il suo ginocchio e quindi aveva perso il controllo del mezzo andando a impattare contro la cuspide di protezione del guardrail, delimitante le tre corsie della strada dalla rampa di uscita;
- che il conducente dell'autovettura, accortosi dell'impatto, si era riportato al centro della strada sfrecciando in direzione Milano;
- che era stato soccorso da due persone, una identificata in , e Persona_1
dunque trasportato in Pronto Soccorso con la diagnosi di “frattura complessa
esposta epifisi distale femore sinistro con perdita di sostanza ossea”;
- che, una volta dimesso, aveva chiesto alla Polizia Stradale copia degli atti e in detta sede gli era stata chiesta la somma di € 75,12 e, solo a pagamento effettuato, aveva compreso che la Polizia gli aveva consegnato la copia di una contravvenzione ex art. 141 C.d.S., ragion per cui, una volta appreso che non era stato verbalizzato quanto in precedenza affermato, aveva sporto formale denuncia querela contro ignoti.
Si costituiva , nella qualità di Impresa designata, che, premessa la Pt_1
funzione e la finalità del Fondo, contestava la dinamica esposta dall'attore in quanto le autorità intervenute in loco non avevano individuato il coinvolgimento di altro veicolo e, nelle note del verbale di soccorso, l'attore aveva affermato di pagina 5 di 15 essere caduto dalla moto senza coinvolgimento di altri mezzi. Veniva poi contestato il quantum chiesto.
Istruita la lite mediante escussione dei testi , Persona_1 [...]
e e con consulenza medico legale affidata alla dott. Tes_1 Testimone_2
il Tribunale, con la gravata sentenza, accoglieva la domanda Controparte_2
attorea.
A detta del primo giudice, la ricostruzione dei fatti esposta in citazione aveva trovato conferma in quanto la deposizione resa dal teste oculare era del Per_1
tutto coincidente con quella resa dall'attore e con quanto dichiarato dallo stesso teste ai Carabinieri nel corso delle indagini preliminari;
che nessun addebito poteva essere mosso al motocilista che stava viaggiando nella corsia di marcia più a destra, come prescritto dal Codice della strada;
che la sanzione amministrativa elevata a carico di era errata e discendeva dall'infondato CP_1
presupposto che l'attore stesse imboccando la rampa di uscita a velocità elevata superiore ai limiti dei 40 km orari.
In ordine al quantum, il primo giudice accordava la somma di € 145.293 per i postumi permanenti al 30%, € 4.200 per invalidità temporanea totale, € 55.650
per invalidità parziale al 75% protrattasi per 530 giorni, € 8.400 per l'invalidità
temporanea parziale al 50% per giorni 12, senza alcuna personalizzazione,
nonché € 1.442 per danno patrimoniale a titolo di spese mediche.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
La causa era rinviata all'udienza del 17.9.2025 ex art. 352 c.p.c., previa pagina 6 di 15 assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la dinamica del sinistro Parte_1
per come ricostruita dal Tribunale per non aver tenuto conto della sanzione amministrativa irrogata a per violazione dell'art. 141 C.d.S. che CP_1
veniva regolarmente pagata dal sanzionato.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la ricostruzione del sinistro in quanto nella redazione del suo verbale la Polizia non dà conto dell'esistenza di testimoni oculari, come affermato dallo stesso attore nella citazione, e solo in data 7.11.2016, a distanza di quattro mesi dal fatto, innanzi alla Procura di
CI, l'attore indica l'esistenza di un testimone oculare.
Con il terzo motivo parte appellante censura ancora la dinamica avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal teste in quanto il teste ha dichiarato Per_1
espressamente dapprima di non aver visto l'impatto, salvo poi contraddirsi quando, confermando il capitolo 4 della prova attorea, afferma che, a seguito dell'urto tra i due mezzi, il motociclista ha perso il controllo della moto.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta che l'attore, nella descrizione del sinistro fatta nel verbale del 118, ha affermato l'assenza di coinvolgimento di altri veicoli, pur dichiarando che gli era stata tagliata la strada.
In definitiva, a detta della parte appellante, le molteplici incongruenze nella ricostruzione della dinamica del sinistro non consentivano di ritenere provata la pagina 7 di 15 domanda risarcitoria, occorrendo la prova certa del fatto storico, la condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto ignoto, la soggezione di detto mezzo all'obbligo assicurativo, l'impossibilità oggettiva di identificare il conducente responsabile e il nesso di causa tra evento e danno subito.
I predetti motivi, da valutare in via congiunta in quanto attengono alla dinamica del sinistro, sono nel loro complesso infondati.
In linea generale, questa Corte condivide l'assunto secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia per le Vittime
della strada, il danneggiato ha l'onere di provare non solo l'esistenza del sinistro e la sua riconducibilità a una condotta colposa o dolosa di terzi, ma anche che il veicolo responsabile sia rimasto non identificato. In difetto di una ricostruzione attendibile e corrente della dinamica, suffragata da prove documentali,
testimoniali o tecniche idonee, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Orbene, alla luce di questi principi, la Corte ritiene che invero la dinamica dell'incidente stradale non presenti incongruenze o anomalie tali da giustificare la riforma della gravata sentenza.
In fatto, è certo che in data 7.07.2016 alleo ore 18.30 circa nato a Parte_4
Zagabria il 15.12.1970 stava percorrendo a bordo del suo motociclo tg.
TO443163 la SPBS 11 Tangenziale provenendo da CI con direzione
Milano percorrendo la seconda corsia di marcia (partendo da destra nel senso di percorrenza) e che la corsia posta alla sua destra si congiunge con lo svincolo per l'uscita Mandalossa. Nella citazione e nella denuncia querela il denunciante pagina 8 di 15 fa riferimento alla terza corsia essendo la tangenziale divisa in quattro corsie e facendo partire la numerazione da quelle poste alla sua sinistra, ma dagli accertamenti in punto dinamica contenuti nel verbale redatto dalla Polizia
intervenuta e nella planimetria riproducente l'andamento della moto si comprende che stava transitando sulla seconda di marcia;
che quella posta Pt_4
alla sua destra si congiunge con lo svincolo e dunque è destinata alla uscita e che, ad un certo punto, perdendo aderenza e controllo del suo mezzo, cadeva a terra scarrocciando per arrestare la sua corsa contro la cuspide di protezione del guardrail (vedi doc. 5 di parte attrice).
Sosteneva l'attore che detta perdita di controllo del mezzo con tutte le conseguenze era stata causata dal fatto che un veicolo, rimasto non identificato,
che viaggiava alla sua sinistra, intenzionato ad uscire dalla strada per prendere il citato svincolo Mandalossa, lo aveva urtato tagliandogli la strada, ma che il conducente di detto veicolo, una volta accortosi del sinistro, aveva desistito dall'intenzione di prendere lo svincolo ed era andato avanti in direzione Milano.
Nella relazione di soccorso redatta alle ore 18.59 dello stesso giorno il compilatore (la cui sottoscrizione è indecifrabile) nelle note così scriveva:
“Caduta da moto (riferisce che gli abbiano tagliato la strada) senza coinvolgere
altri veicoli. Ha urtato contro il guardrail e poi è scivolato. Non sbalzato.”
presentava denuncia querela fornendo una ricostruzione identica a quella Pt_4
indicata in citazione, ma nel verbale di sommaria ricostruzione del fatto datata
17.12.2016 gli operanti ipotizzavano che il motociclista era intenzionato ad pagina 9 di 15 uscire dalla tangenziale per prendere lo svincolo Mandalossa e che, a causa della velocità non commisurata alle condizioni della strada e del traffico o trovandosi sulla parte sinistra della corsia di decelerazione, aveva perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro la cuspide dello svincolo.
In data 22.12.2016 veniva sentito il teste , indicato dal querelante, Persona_1
il quale dichiarava che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, stava percorrendo la tangenziale sud con direzione Iseo e, arrivato all'altezza dello svincolo per Mandolossa, aveva notato un'autovettura che effettuava una repentina manovra di svolta verso destra andando a toccare la moto che, dopo aver proseguito per un tratto la sua marcia, era caduta a terra. Aggiungeva di essersi fermato, mentre il conducente dell'autovettura che aveva eseguito la predetta manovra era andato via, lasciando il suo numero di telefono e che poco dopo era arrivata l'ambulanza e un conoscente del motociclista.
In questo processo, lo stesso teste nel corso dell'udienza del 19.11.2020 ribadiva che si trovava sulla tangenziale in terza corsia dovendo uscire a Mandolossa e che davanti a lui vi era un'autovettura grigia che ad un tratto si era repentinamente spostata a destra come per imboccare l'uscita e che alla destra dell'auto vi era il motociclista;
aggiungeva di non ricordare se ci fosse stato l'impatto tra i due mezzi, ma dichiarava di ricordare perfettamente che l'auto si era avvicinata alla motocicletta, come se volesse prendere l'uscita, e di seguito aveva fatto una altra manovra fulminea a sinistra andando diritto.
Il teste , agente della Polizia stradale intervenuta, presa Testimone_1
pagina 10 di 15 visione del Prontuario riferiva che una volta arrivati sul posto non vi era nessuno e che da quanto visibile in loco il motocilista presumibilmente aveva perso il controllo del suo mezzo finendo sulla cuspide del guardrail, come si poteva desumere dalla presenza di detriti a terra e dalla strisciata, e che altro non era stato possibile accertare;
aggiungeva che, secondo la sua esperienza, se il motociclista avesse tenuto una velocità di 40 km orari non avrebbe urtato la barriera, da cui la presunzione di una velocità non consona allo stato dei luoghi;
a specifica domanda, questo teste riferiva che sul posto non vi erano segni che potessero lasciar ipotizzare la presenza di un altro veicolo e che non vi erano testimoni e il danneggiato in ospedale, a sua memoria, non aveva fornito il nominativo di possibili testi.
Data in tal modo sommaria contezza delle emergenze di causa, a giudizio della
Corte, è provato che la perdita di controllo del motociclo da parte di CP_1
sia dipesa proprio dalla condotta di un conducente rimasto ignoto che di fatto,
forse avvedutosi in ritardo di un'uscita che doveva prendere, improvvisamente tagliava la strada al motociclista che stava transitando sulla corsia più vicina al raccordo conducente all'uscita dalla tangenziale.
In tal senso è decisiva proprio la deposizione del teste oculare che Persona_1
ha fornito una versione concorde nei suoi tratti essenziali, ossia che l'autovettura grigia aveva improvvisamente sterzato verso destra, che tra i due mezzi vi era stato un contatto e che di seguito la moto era caduta a terra dopo un tratto di scarrocciamento. È vero che nella deposizione resa in questo processo lo stesso pagina 11 di 15 teste dichiarava di non aver visto bene l'impatto, ma ribadiva di ricordare perfettamente che l'auto si era avvicinata alla motocicletta per uscire e che poi aveva fatto altra manovra repentina verso sinistra per allontanarsi.
A giudizio della Corte, non esiste una contraddizione, anche tenuto conto del lungo lasso temporale trascorso tra la prima e la seconda deposizione e del fatto che molto verosimilmente tra i due mezzi vi è stato un contatto repentino, in quanto resta il dato che proprio questa manovra del veicolo non identificato è
stato la causa della perdita di controllo della motocicletta da parte dell'originario attore.
Né esiste alcun contrasto con quanto riportato nella relazione di soccorso: in quel documento il compilatore riassume quanto aveva dichiarato e non CP_1
riporta le sue esatte parole, ma in ogni caso è scritto che vi è stata la caduta dalla moto e che il conducente aveva affermato che gli era stata tagliata la strada senza essere sbalzato. Il fatto che vi sia scritto che non erano stati coinvolti altri mezzi non costituisce la prova dell'inesistenza del veicolo rimasto ignoto, come sostenuto da parte appellante, ma che di fatto la moto non era andata a collidere contro altri mezzi.
Anche le risultanze del Rapporto della Polizia non scalfiscono detto quadro.
Gli agenti sono intervenuti quando nessuno era presente e, in via autonoma, non trovando tracce di altri mezzi, hanno ipotizzato che uscendo dalla sua CP_1
corsia per Mandalossa, avesse tenuto un'elevata velocità di marcia (o fosse troppo spostato a sinistra della corsia) perdendone quindi il controllo, ma si tratta pagina 12 di 15 di una ricostruzione solo ipotizzata e che non tiene conto di quanto affermato dall'attore e dal teste oculare.
Come correttamente scritto dal primo giudice, il verbale fa piena prova solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante e avvenuti in sua presenza o sugli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da terzi.
Alla luce di queste premesse, anche la sanzione amministrativa, emessa su errati presupposti, sebbene pagata, non può inficiare il quadro probatorio delineato e far presumere che vi sia stata l'esclusiva o la concorsuale responsabilità del motociclista che di contro stava transitando sulla sua corsia di marcia posta più a destra, come prescritto dal codice della strada.
Anche la circostanza che non siano stati rinvenuti detriti del veicolo rimasto ignoto non rileva: come detto, con tutta probabilità, l'auto ha urtato il ginocchio del motociclista e dunque, al di là di una possibile lieve ammaccatura, è da ritenere che la macchina non identificata non abbia lasciato sulla strada alcun detrito.
Non vi sono elementi per ritenere che il teste in posizione di Per_1
indifferenza, sia un teste falso o compiacente, e semmai era onere di Pt_1
portare elementi a suffragio di detta tesi. La deposizione del teste è lineare e credibile, motivo per cui la Corte non può disattendere, senza alcun serio motivo e sulla scorta di semplici suggestioni, la prova emergente da una dette pagina 13 di 15 dichiarazioni che, peraltro, si raccordano perfettamente con quanto sostenuto dal danneggiato nella relazione di soccorso nell'immediatezza.
Anche il fatto che questo teste sia stato sentito a distanza di qualche mese è un dato di scarso rilievo: affermava di aver lasciato il suo biglietto da visita Per_1
al motociclista e l'attore, a sua volta, sosteneva di aver raccontato tutto agli agenti, ma che le sue dichiarazioni non erano state compiutamente verbalizzate prima della querela.
In ogni caso, non è emerso alcun elemento da cui poter desumere che si tratti di un teste compiacente, uscito ad arte per frodare la compagnia di assicurazione, e pertanto, a prescindere dai tempi di audizione, peraltro immediatamente successivi alla querela, le sue dichiarazioni costituiscono la prova degli assunti di parte attrice.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo. Lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con l'aumento previsto ex art. 4 comma 1
bis per l'utilizzo di tecniche informatiche agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di CI, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1534/2023 messa dal Tribunale di CI in data 21.06.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 12.988,30 per compenso (di cui €
2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), € 2.997,30 per aumento ex art. 4
comma 1 bis, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge,
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 17.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 88/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
17/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Milano, nella qualità di Parte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la Regione Lombardia per la gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona dei procuratori speciali dott. Parte_2
e dott. , assistita e difesa dall'avv. Teresita Manenti del
[...] Parte_3
foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo
alla via Broseta n. 29, giusta delega allegata all'atto di citazione in appello;
pagina 1 di 15 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Carolina Tinti del foro di CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Dello, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 1534/23 emessa dal Tribunale di
CI (prima sezione civile) pubblicata in data 21.06.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di CI, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento integrale dell'appello proposto, richiamate espressamente tutte le domande richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado da in qualità di Impresa designata per la Regione Lombardia per la Parte_1
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestate tutte le domande,
richieste, deduzioni ed eccezioni delle controparti, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso nonché in riforma totale della sentenza n. 1534/2023,
pronunciata dal Tribunale di CI, Prima Sezione Civile, nella persona del
Giudice Dott. Alfredo De Leonardis in data 20/06/2023 e pubblicata il
21/06/2023 resa nella causa iscritta al n. 7396/2019 R.G. non notificata e ivi pagina 2 di 15 impugnata, così giudicare
In via principale: accogliere per i motivi specifici dedotti nella narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.
1534/2023, pronunciata dal Tribunale di CI, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Alfredo De Leonardis in data 20/06/2023 e pubblicata il 21/06/2023 resa nella causa iscritta al n. 18454/2019 R.G, respingere le domande risarcitorie tutte formulate dal signor nei confronti di CP_1
in qualità di impresa designata per la Regione Lombardia per la Parte_1
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e non provate, anche previo accertamento e/o declaratoria, se del caso, dell'esclusiva responsabilità del signor CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, assolvendo, per l'effetto, Pt_1
per il FGVS da ogni debenza;
[...]
In via ulteriormente principale condannare, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, a restituire e/o rimborsare ad CP_1 Pt_1
in qualità di impresa designata per la Regione Lombardia per la gestione
[...]
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, quanto versato in esecuzione della sentenza del giudice di primo grado, il tutto con gli interessi legali e con la rivalutazione monetaria dal giorno dell'esborso sino alla data di effettivo esborso;
In via istruttoria ammettersi le istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 186, comma VI n. 2 c.p.c. e non ammesse, opponendosi pagina 3 di 15 all'ammissione delle avverse istanze istruttorie per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c.
In ogni caso: spese, diritti, ed onorari di causa di primo e secondo grado,
interamente rifusi, anche di C.T.U. e C.T.P.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'appello proposto dalla , Parte_1
quale impresa designata FGVS, e per l'effetto confermare la sentenza n.
1534/2023 del Tribunale di CI, Prima Sezione Civile, emessa nel procedimento R.G. 7396/2019 in data 20.06.2023, e pubblicata il 21.06.2023
Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre accessori di legge e con l'aumento ai sensi del D.M. 55/2014 ex art. 4 comma 1 bis per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9.05.2019, conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di CI nella qualità di impresa designata per la Parte_1
Regione Lombardia per la gestione del Fondo Vittime della Strada, esponendo:
- che in data 7.07.2016 alle ore 18.30 circa stava percorrendo, alla guida del motoveicolo Kawasaki ZX tg. TO443163, la tangenziale sud SPBS 11 in direzione Milano, strada divisa in 4 corsie, marciando sulla terza corsia;
- che, nei pressi dello svincolo dell'uscita Mandolossa, sulla corsia parallela pagina 4 di 15 viaggiava un'autovettura che improvvisamente, senza azionare gli indicatori di svolta, aveva invaso la sua corsia con l'intenzione di imboccare la rampa di uscita in direzione Mandolossa;
- che con detta manovra l'autovettura aveva urtato il suo ginocchio e quindi aveva perso il controllo del mezzo andando a impattare contro la cuspide di protezione del guardrail, delimitante le tre corsie della strada dalla rampa di uscita;
- che il conducente dell'autovettura, accortosi dell'impatto, si era riportato al centro della strada sfrecciando in direzione Milano;
- che era stato soccorso da due persone, una identificata in , e Persona_1
dunque trasportato in Pronto Soccorso con la diagnosi di “frattura complessa
esposta epifisi distale femore sinistro con perdita di sostanza ossea”;
- che, una volta dimesso, aveva chiesto alla Polizia Stradale copia degli atti e in detta sede gli era stata chiesta la somma di € 75,12 e, solo a pagamento effettuato, aveva compreso che la Polizia gli aveva consegnato la copia di una contravvenzione ex art. 141 C.d.S., ragion per cui, una volta appreso che non era stato verbalizzato quanto in precedenza affermato, aveva sporto formale denuncia querela contro ignoti.
Si costituiva , nella qualità di Impresa designata, che, premessa la Pt_1
funzione e la finalità del Fondo, contestava la dinamica esposta dall'attore in quanto le autorità intervenute in loco non avevano individuato il coinvolgimento di altro veicolo e, nelle note del verbale di soccorso, l'attore aveva affermato di pagina 5 di 15 essere caduto dalla moto senza coinvolgimento di altri mezzi. Veniva poi contestato il quantum chiesto.
Istruita la lite mediante escussione dei testi , Persona_1 [...]
e e con consulenza medico legale affidata alla dott. Tes_1 Testimone_2
il Tribunale, con la gravata sentenza, accoglieva la domanda Controparte_2
attorea.
A detta del primo giudice, la ricostruzione dei fatti esposta in citazione aveva trovato conferma in quanto la deposizione resa dal teste oculare era del Per_1
tutto coincidente con quella resa dall'attore e con quanto dichiarato dallo stesso teste ai Carabinieri nel corso delle indagini preliminari;
che nessun addebito poteva essere mosso al motocilista che stava viaggiando nella corsia di marcia più a destra, come prescritto dal Codice della strada;
che la sanzione amministrativa elevata a carico di era errata e discendeva dall'infondato CP_1
presupposto che l'attore stesse imboccando la rampa di uscita a velocità elevata superiore ai limiti dei 40 km orari.
In ordine al quantum, il primo giudice accordava la somma di € 145.293 per i postumi permanenti al 30%, € 4.200 per invalidità temporanea totale, € 55.650
per invalidità parziale al 75% protrattasi per 530 giorni, € 8.400 per l'invalidità
temporanea parziale al 50% per giorni 12, senza alcuna personalizzazione,
nonché € 1.442 per danno patrimoniale a titolo di spese mediche.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
La causa era rinviata all'udienza del 17.9.2025 ex art. 352 c.p.c., previa pagina 6 di 15 assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la dinamica del sinistro Parte_1
per come ricostruita dal Tribunale per non aver tenuto conto della sanzione amministrativa irrogata a per violazione dell'art. 141 C.d.S. che CP_1
veniva regolarmente pagata dal sanzionato.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la ricostruzione del sinistro in quanto nella redazione del suo verbale la Polizia non dà conto dell'esistenza di testimoni oculari, come affermato dallo stesso attore nella citazione, e solo in data 7.11.2016, a distanza di quattro mesi dal fatto, innanzi alla Procura di
CI, l'attore indica l'esistenza di un testimone oculare.
Con il terzo motivo parte appellante censura ancora la dinamica avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal teste in quanto il teste ha dichiarato Per_1
espressamente dapprima di non aver visto l'impatto, salvo poi contraddirsi quando, confermando il capitolo 4 della prova attorea, afferma che, a seguito dell'urto tra i due mezzi, il motociclista ha perso il controllo della moto.
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta che l'attore, nella descrizione del sinistro fatta nel verbale del 118, ha affermato l'assenza di coinvolgimento di altri veicoli, pur dichiarando che gli era stata tagliata la strada.
In definitiva, a detta della parte appellante, le molteplici incongruenze nella ricostruzione della dinamica del sinistro non consentivano di ritenere provata la pagina 7 di 15 domanda risarcitoria, occorrendo la prova certa del fatto storico, la condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto ignoto, la soggezione di detto mezzo all'obbligo assicurativo, l'impossibilità oggettiva di identificare il conducente responsabile e il nesso di causa tra evento e danno subito.
I predetti motivi, da valutare in via congiunta in quanto attengono alla dinamica del sinistro, sono nel loro complesso infondati.
In linea generale, questa Corte condivide l'assunto secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia per le Vittime
della strada, il danneggiato ha l'onere di provare non solo l'esistenza del sinistro e la sua riconducibilità a una condotta colposa o dolosa di terzi, ma anche che il veicolo responsabile sia rimasto non identificato. In difetto di una ricostruzione attendibile e corrente della dinamica, suffragata da prove documentali,
testimoniali o tecniche idonee, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Orbene, alla luce di questi principi, la Corte ritiene che invero la dinamica dell'incidente stradale non presenti incongruenze o anomalie tali da giustificare la riforma della gravata sentenza.
In fatto, è certo che in data 7.07.2016 alleo ore 18.30 circa nato a Parte_4
Zagabria il 15.12.1970 stava percorrendo a bordo del suo motociclo tg.
TO443163 la SPBS 11 Tangenziale provenendo da CI con direzione
Milano percorrendo la seconda corsia di marcia (partendo da destra nel senso di percorrenza) e che la corsia posta alla sua destra si congiunge con lo svincolo per l'uscita Mandalossa. Nella citazione e nella denuncia querela il denunciante pagina 8 di 15 fa riferimento alla terza corsia essendo la tangenziale divisa in quattro corsie e facendo partire la numerazione da quelle poste alla sua sinistra, ma dagli accertamenti in punto dinamica contenuti nel verbale redatto dalla Polizia
intervenuta e nella planimetria riproducente l'andamento della moto si comprende che stava transitando sulla seconda di marcia;
che quella posta Pt_4
alla sua destra si congiunge con lo svincolo e dunque è destinata alla uscita e che, ad un certo punto, perdendo aderenza e controllo del suo mezzo, cadeva a terra scarrocciando per arrestare la sua corsa contro la cuspide di protezione del guardrail (vedi doc. 5 di parte attrice).
Sosteneva l'attore che detta perdita di controllo del mezzo con tutte le conseguenze era stata causata dal fatto che un veicolo, rimasto non identificato,
che viaggiava alla sua sinistra, intenzionato ad uscire dalla strada per prendere il citato svincolo Mandalossa, lo aveva urtato tagliandogli la strada, ma che il conducente di detto veicolo, una volta accortosi del sinistro, aveva desistito dall'intenzione di prendere lo svincolo ed era andato avanti in direzione Milano.
Nella relazione di soccorso redatta alle ore 18.59 dello stesso giorno il compilatore (la cui sottoscrizione è indecifrabile) nelle note così scriveva:
“Caduta da moto (riferisce che gli abbiano tagliato la strada) senza coinvolgere
altri veicoli. Ha urtato contro il guardrail e poi è scivolato. Non sbalzato.”
presentava denuncia querela fornendo una ricostruzione identica a quella Pt_4
indicata in citazione, ma nel verbale di sommaria ricostruzione del fatto datata
17.12.2016 gli operanti ipotizzavano che il motociclista era intenzionato ad pagina 9 di 15 uscire dalla tangenziale per prendere lo svincolo Mandalossa e che, a causa della velocità non commisurata alle condizioni della strada e del traffico o trovandosi sulla parte sinistra della corsia di decelerazione, aveva perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro la cuspide dello svincolo.
In data 22.12.2016 veniva sentito il teste , indicato dal querelante, Persona_1
il quale dichiarava che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, stava percorrendo la tangenziale sud con direzione Iseo e, arrivato all'altezza dello svincolo per Mandolossa, aveva notato un'autovettura che effettuava una repentina manovra di svolta verso destra andando a toccare la moto che, dopo aver proseguito per un tratto la sua marcia, era caduta a terra. Aggiungeva di essersi fermato, mentre il conducente dell'autovettura che aveva eseguito la predetta manovra era andato via, lasciando il suo numero di telefono e che poco dopo era arrivata l'ambulanza e un conoscente del motociclista.
In questo processo, lo stesso teste nel corso dell'udienza del 19.11.2020 ribadiva che si trovava sulla tangenziale in terza corsia dovendo uscire a Mandolossa e che davanti a lui vi era un'autovettura grigia che ad un tratto si era repentinamente spostata a destra come per imboccare l'uscita e che alla destra dell'auto vi era il motociclista;
aggiungeva di non ricordare se ci fosse stato l'impatto tra i due mezzi, ma dichiarava di ricordare perfettamente che l'auto si era avvicinata alla motocicletta, come se volesse prendere l'uscita, e di seguito aveva fatto una altra manovra fulminea a sinistra andando diritto.
Il teste , agente della Polizia stradale intervenuta, presa Testimone_1
pagina 10 di 15 visione del Prontuario riferiva che una volta arrivati sul posto non vi era nessuno e che da quanto visibile in loco il motocilista presumibilmente aveva perso il controllo del suo mezzo finendo sulla cuspide del guardrail, come si poteva desumere dalla presenza di detriti a terra e dalla strisciata, e che altro non era stato possibile accertare;
aggiungeva che, secondo la sua esperienza, se il motociclista avesse tenuto una velocità di 40 km orari non avrebbe urtato la barriera, da cui la presunzione di una velocità non consona allo stato dei luoghi;
a specifica domanda, questo teste riferiva che sul posto non vi erano segni che potessero lasciar ipotizzare la presenza di un altro veicolo e che non vi erano testimoni e il danneggiato in ospedale, a sua memoria, non aveva fornito il nominativo di possibili testi.
Data in tal modo sommaria contezza delle emergenze di causa, a giudizio della
Corte, è provato che la perdita di controllo del motociclo da parte di CP_1
sia dipesa proprio dalla condotta di un conducente rimasto ignoto che di fatto,
forse avvedutosi in ritardo di un'uscita che doveva prendere, improvvisamente tagliava la strada al motociclista che stava transitando sulla corsia più vicina al raccordo conducente all'uscita dalla tangenziale.
In tal senso è decisiva proprio la deposizione del teste oculare che Persona_1
ha fornito una versione concorde nei suoi tratti essenziali, ossia che l'autovettura grigia aveva improvvisamente sterzato verso destra, che tra i due mezzi vi era stato un contatto e che di seguito la moto era caduta a terra dopo un tratto di scarrocciamento. È vero che nella deposizione resa in questo processo lo stesso pagina 11 di 15 teste dichiarava di non aver visto bene l'impatto, ma ribadiva di ricordare perfettamente che l'auto si era avvicinata alla motocicletta per uscire e che poi aveva fatto altra manovra repentina verso sinistra per allontanarsi.
A giudizio della Corte, non esiste una contraddizione, anche tenuto conto del lungo lasso temporale trascorso tra la prima e la seconda deposizione e del fatto che molto verosimilmente tra i due mezzi vi è stato un contatto repentino, in quanto resta il dato che proprio questa manovra del veicolo non identificato è
stato la causa della perdita di controllo della motocicletta da parte dell'originario attore.
Né esiste alcun contrasto con quanto riportato nella relazione di soccorso: in quel documento il compilatore riassume quanto aveva dichiarato e non CP_1
riporta le sue esatte parole, ma in ogni caso è scritto che vi è stata la caduta dalla moto e che il conducente aveva affermato che gli era stata tagliata la strada senza essere sbalzato. Il fatto che vi sia scritto che non erano stati coinvolti altri mezzi non costituisce la prova dell'inesistenza del veicolo rimasto ignoto, come sostenuto da parte appellante, ma che di fatto la moto non era andata a collidere contro altri mezzi.
Anche le risultanze del Rapporto della Polizia non scalfiscono detto quadro.
Gli agenti sono intervenuti quando nessuno era presente e, in via autonoma, non trovando tracce di altri mezzi, hanno ipotizzato che uscendo dalla sua CP_1
corsia per Mandalossa, avesse tenuto un'elevata velocità di marcia (o fosse troppo spostato a sinistra della corsia) perdendone quindi il controllo, ma si tratta pagina 12 di 15 di una ricostruzione solo ipotizzata e che non tiene conto di quanto affermato dall'attore e dal teste oculare.
Come correttamente scritto dal primo giudice, il verbale fa piena prova solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante e avvenuti in sua presenza o sugli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da terzi.
Alla luce di queste premesse, anche la sanzione amministrativa, emessa su errati presupposti, sebbene pagata, non può inficiare il quadro probatorio delineato e far presumere che vi sia stata l'esclusiva o la concorsuale responsabilità del motociclista che di contro stava transitando sulla sua corsia di marcia posta più a destra, come prescritto dal codice della strada.
Anche la circostanza che non siano stati rinvenuti detriti del veicolo rimasto ignoto non rileva: come detto, con tutta probabilità, l'auto ha urtato il ginocchio del motociclista e dunque, al di là di una possibile lieve ammaccatura, è da ritenere che la macchina non identificata non abbia lasciato sulla strada alcun detrito.
Non vi sono elementi per ritenere che il teste in posizione di Per_1
indifferenza, sia un teste falso o compiacente, e semmai era onere di Pt_1
portare elementi a suffragio di detta tesi. La deposizione del teste è lineare e credibile, motivo per cui la Corte non può disattendere, senza alcun serio motivo e sulla scorta di semplici suggestioni, la prova emergente da una dette pagina 13 di 15 dichiarazioni che, peraltro, si raccordano perfettamente con quanto sostenuto dal danneggiato nella relazione di soccorso nell'immediatezza.
Anche il fatto che questo teste sia stato sentito a distanza di qualche mese è un dato di scarso rilievo: affermava di aver lasciato il suo biglietto da visita Per_1
al motociclista e l'attore, a sua volta, sosteneva di aver raccontato tutto agli agenti, ma che le sue dichiarazioni non erano state compiutamente verbalizzate prima della querela.
In ogni caso, non è emerso alcun elemento da cui poter desumere che si tratti di un teste compiacente, uscito ad arte per frodare la compagnia di assicurazione, e pertanto, a prescindere dai tempi di audizione, peraltro immediatamente successivi alla querela, le sue dichiarazioni costituiscono la prova degli assunti di parte attrice.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo. Lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con l'aumento previsto ex art. 4 comma 1
bis per l'utilizzo di tecniche informatiche agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di CI, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1534/2023 messa dal Tribunale di CI in data 21.06.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 12.988,30 per compenso (di cui €
2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), € 2.997,30 per aumento ex art. 4
comma 1 bis, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge,
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 17.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15