TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 931 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata ad [...], l' 8 marzo 1984, elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Sgarito Carla, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nato ad [...], il [...] elettivamente domici- Controparte_1
liato presso lo studio dell'avv. Tarallo Pasquale, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 14 ottobre 2025
DEL PM: cfr. visto del 4 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2025, con- tenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se- parazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14 otto- bre 2025, innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori e e ravvisato che le ulteriori statuizioni Persona_1 Persona_2
economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ri- tiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
- 2 - La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto re- golamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti econo- mici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Agrigento, in data 30 maggio
[...]
2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali al n. 52, parte II, Serie C, dell'anno 2009 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA GU
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 931 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata ad [...], l' 8 marzo 1984, elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Sgarito Carla, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nato ad [...], il [...] elettivamente domici- Controparte_1
liato presso lo studio dell'avv. Tarallo Pasquale, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 14 ottobre 2025
DEL PM: cfr. visto del 4 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2025, con- tenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se- parazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14 otto- bre 2025, innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori e e ravvisato che le ulteriori statuizioni Persona_1 Persona_2
economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ri- tiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
- 2 - La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto re- golamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti econo- mici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Agrigento, in data 30 maggio
[...]
2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali al n. 52, parte II, Serie C, dell'anno 2009 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA GU
- 3 -