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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12154/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. SOLDATI ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. OSIO LUCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successiva conferma delle stesse intervenuta all'udienza del
16/9/2025, come risulta da verbale.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicare reciprocamente la nuova residenza entro 15 giorni dalla sua variazione di fatto;
2. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2
liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della sig.ra , ai sensi e per gli effetti Parte_2
dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di € 25.000,00=, a mezzo assegno circolare, da corrispondersi direttamente all'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. la sig.ra , dal mese in Parte_2 cui riceverà il pagamento di cui al punto 2, rinuncia a percepire dal sig. l'assegno Parte_1
di mantenimento come stabilito in separazione e poi modificato con la procedura R.G. 15019/2023-
1 Tribunale di Brescia;
4. Le parti riconoscono che l'attribuzione di cui al punto 2 costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della sig.ra ed è stata effettuata Parte_2
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della sig.ra , avente causa o comunque connessa Parte_2
alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, dell'assegno di mantenimento percepito dalla sig.ra dalla Parte_2
separazione personale, dei diritti reali di cui è titolare la signora, del reddito delle parti, della capacità lavorativa della sig.ra , dei prestiti intestati al sig. ; 5. I coniugi Parte_2 Pt_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro da un punto di vista economico, ferme le condizioni di cui ai punti 2 e 3; ulteriormente i coniugi dichiarano che hanno regolato ogni loro rapporto patrimoniale;
6. I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7. i coniugi rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio; 8. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/05/1998, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Leno (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1998), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli (n. 27/2/2001) e (n. 8/7/2003), oggi entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti risultano separate dal 22/11/2018 con decreto di omologazione n. cron. 3635/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
All'udienza del 16/9/2025 le parti sono comparse personalmente, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione rinunciando ai termini per gli atti conclusivi e all'impugnazione dell'emananda sentenza (cfr. verbale di udienza).
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TE DR ES
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12154/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. SOLDATI ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. OSIO LUCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successiva conferma delle stesse intervenuta all'udienza del
16/9/2025, come risulta da verbale.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicare reciprocamente la nuova residenza entro 15 giorni dalla sua variazione di fatto;
2. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2
liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della sig.ra , ai sensi e per gli effetti Parte_2
dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di € 25.000,00=, a mezzo assegno circolare, da corrispondersi direttamente all'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. la sig.ra , dal mese in Parte_2 cui riceverà il pagamento di cui al punto 2, rinuncia a percepire dal sig. l'assegno Parte_1
di mantenimento come stabilito in separazione e poi modificato con la procedura R.G. 15019/2023-
1 Tribunale di Brescia;
4. Le parti riconoscono che l'attribuzione di cui al punto 2 costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della sig.ra ed è stata effettuata Parte_2
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della sig.ra , avente causa o comunque connessa Parte_2
alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, dell'assegno di mantenimento percepito dalla sig.ra dalla Parte_2
separazione personale, dei diritti reali di cui è titolare la signora, del reddito delle parti, della capacità lavorativa della sig.ra , dei prestiti intestati al sig. ; 5. I coniugi Parte_2 Pt_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro da un punto di vista economico, ferme le condizioni di cui ai punti 2 e 3; ulteriormente i coniugi dichiarano che hanno regolato ogni loro rapporto patrimoniale;
6. I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7. i coniugi rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio; 8. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/05/1998, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Leno (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1998), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli (n. 27/2/2001) e (n. 8/7/2003), oggi entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti risultano separate dal 22/11/2018 con decreto di omologazione n. cron. 3635/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
All'udienza del 16/9/2025 le parti sono comparse personalmente, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione rinunciando ai termini per gli atti conclusivi e all'impugnazione dell'emananda sentenza (cfr. verbale di udienza).
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TE DR ES
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