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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile così composta
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1120/2021 R.G. introdotta da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria
[...] C.F._2
Grazia Petrucci
APPELLANTI contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Pedone
APPELLAT0
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3215/2021, emessa dal Tribunale di Lecce il 25.11.2021, depositata in pari data
MOTIVAZIONE
1. e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato il 31.07.2020, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per Controparte_1 usucapione ex art.1158 c.c. in loro favore della proprietà di porzione di circa
250 mq. dell'immobile sito in alla Via Arene 10 (ex Villaggio del CP_1
Fanciullo), identificato in catasto al fg.15, p.lla 75, piano terra, nonché del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul piazzale antistante detto immobile o in subordine di costituire tale servitù poiché la porzione dagli stessi usucapita era interclusa.
2. Con sentenza n. 3215/2021 il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato gli attori al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 di lite. Il primo giudice ha motivato la decisione osservando che, sebbene non fosse contestato dal convenuto che i coniugi CP_1 Parte_3 abitavano nell'immobile per cui è causa dal febbraio del 1994 utilizzandolo sino ad oggi come casa familiare, detta situazione giuridica non poteva essere qualificata come possesso valido ad usucapionem, “in quanto è pacifico che gli attori abbiano occupato il predetto immobile senza avere un titolo che ne legittimasse il godimento né di cui fosse a conoscenza il proprietario: con la conseguenza, imposta dall'art. 1163 c.c., che il termine ventennale decorrerebbe dal momento in cui la clandestinità è cessata, ovvero incontestatamente nel 1999”.
Annotava inoltre il giudicante che non poteva configurarsi “inerzia del proprietario”, attesa l'assunzione da parte del fino al 2019 Controparte_1 degli oneri di manutenzione delle parti comuni del Villaggio in cui la porzione in contesa è compresa;
inoltre, le costanti richieste formulate per il pagamento di un canone per l'occupazione sono indicative della “contraria volontà” del proprietario, in presenza della quale deve escludersi la pacificità del possesso.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli originari attori, chiedendo, in via preliminare, di accogliere le richieste istruttorie formulate in primo grado, e, nel merito, di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ex art.1158 c.c. in loro favore della piena proprietà di porzione dell'immobile sito in alla Via Arene 10 (ex Villaggio del Fanciullo) e del CP_1 diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul piazzale antistante l'immobile medesimo. A sostegno hanno dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato le richieste di prova orale formulate ritualmente nel giudizio di primo grado e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni;
b) erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la situazione giuridica vantata dagli attori non si possa qualificare come possesso valido ad usucapionem, nonché erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1163, nonché per violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., stante l'errata e contraddittoria valutazione delle pag. 2/13 prove documentali. Il possesso non può essere escluso dalla mancanza di un titolo che legittimi il godimento dell'immobile o della mancata conoscenza del proprietario, come sostenuto in sentenza, poiché nella specie trova applicazione la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c., che stabilisce che: “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario a usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, 1 comma c.c., la presunzione che detto potere integri il possesso, mentre incombe sulla parte che assume la detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. n.
26984/2013).
Il possesso esercitato dagli appellanti è un possesso valido ai fini dell'usucapione, poiché connotato da tutti i requisiti contemplati dall'art.1158
c.c., ossia si tratta di un possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, protratto per oltre vent'anni nella completa inerzia del proprietario, senza che possa avere rilevo a tale fine la circostanza che quest'ultimo non ne fosse inizialmente a conoscenza. Il requisito della non clandestinità, richiesto dall'art. 1163 c.c., va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. Le affermazioni del primo giudice sul punto sono contraddette proprio dalla documentazione acquisita, in particolare da alcune missive dalle quali si evince che il era ben consapevole del possesso uti dominus Controparte_1 esercitato dagli attori: già nella prima lettera del 16.02.1999, allegata in atti al fascicolo di controparte (all. 3) il scrivendo al riconosce che lo CP_1 Pt_1 stesso “occupa senza titolo da diversi anni parte dei locali dell'immobile denominato ex Villaggio del Fanciullo”, di proprietà comunale, adibendolo ad abitazione, senza corrispondere alcun canone di affitto.
c) erroneità e illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il abbia nel tempo manifestato una volontà contraria, “in Controparte_1 presenza della quale deve escludersi la pacificità del possesso”; il Tribunale, equivocando sul concetto di possesso pacifico, ha dato rilievo alla volontà contraria del proprietario. In realtà, la nozione di possesso pacifico si ricava pag. 3/13 dall'art. 1163 c..c., secondo il quale il possesso acquistato in modo violento o clandestino può giovare per l'usucapione solo dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata. E' pacifico il possesso non acquistato con violenza, e non quello incontroverso o esercitato in presenza della contraria volontà del proprietario. Ne consegue che la pacificità non può venir meno per effetto di diffide o messe in mora poste in essere dal proprietario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Il requisito del possesso pacifico non viene escluso dalla manifestazione di una volontà contraria all'altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore, con la conseguente applicabilità del termine ventennale. Nel caso di specie, nessuna delle condotte dell'ente comunale, indicate dal giudice a quo, può ritenersi manifestazione di una facoltà inerente il suo diritto dominicale, in quanto il non ha mai goduto dell'immobile, né ha mai posto Controparte_1 in essere alcuna azione giudiziale volta al suo recupero. Gli interventi effettuati dal sullo stabile non costituiscono esercizio della facoltà di godimento CP_1 del proprietario, ma sono atti dovuti a tutela della pubblica incolumità. In ogni caso, tali interventi urgenti sono stati attuati solo a partire dal 2016, ben oltre il ventennio necessario ad usucapire, già maturato nel 2014, e non hanno in alcun modo interessato la porzione di immobile posseduta dagli appellanti.
Inoltre, non è sufficiente ad escludere l'inerzia del proprietario neppure la mera richiesta di un canone di occupazione.
4. In data 30.3.2023, si è costituito il contestando le Controparte_1 argomentazioni degli appellanti e ribadendo la correttezza dell'operato del giudice di prime cure.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte ha ammesso le prove orali articolate dagli appellanti e, dopo la loro assunzione, ha disposto CTU diretta ad individuare esattamente la porzione di immobile oggetto della domanda di usucapione. All'udienza del 17 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. Con la comparsa conclusionale depositata il 15.11.2024 il CP_1 ha dedotto la non usucapibilità dell'immobile oggetto di causa in
[...] quanto facente parte dello stabile “ex Casa del Fanciullo” sottoposto a vincolo pag. 4/13 quale immobile di interesse culturale di cui all'art. 12 del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42), e anche al vincolo relativo ai “Territori costieri”, “Strade panoramiche” e “Zone gravate da usi civici” di cui al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). A sostegno di tale deduzione il ha prodotto in giudizio copia del decreto n. 1527 del CP_1
10.10.2024 (notificato al il 12.10.2024), con il quale il Controparte_1
, Controparte_2 ha dichiarato “l'interesse culturale” dell'immobile Ex Villaggio del Fanciullo di apponendo, quindi, formalmente il Vincolo Culturale sull'intero CP_1 complesso edilizio in cui è inserito l'immobile oggetto della domanda di usucapione.
7. Gli appellanti, con memoria di replica depositata l'8.12.2024, in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata da controparte con la comparsa conclusionale, dal momento che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino un ampliamento del “thema decidendum“.
7.1. Inoltre, con la comparsa conclusionale non possono essere prodotti nuovi documenti. La produzione di nuovi documenti in appello, anche se ammissibili a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 3, è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione. Attraverso detta produzione viene a modificarsi una circostanza mai contestata né in primo, né in secondo grado, relativa alla idoneità del bene ad essere oggetto di usucapione. Nella specie il convenuto non ha mai contestato che il bene oggetto di causa appartenesse al patrimonio disponibile dell'ente comunale e come tale fosse soggetto alle stese norme che regolano la proprietà privata e conseguentemente fosse usucapibile.
La difesa ha quindi concluso con la richiesta di dichiarare inutilizzabile i documenti tardivamente ed irritualmente prodotta ex adverso.
7.2. In subordine, gli appellanti hanno chiesto la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., evidenziando di aver già conferito mandato per l'impugnazione, presso il competente giudice amministrativo, del decreto n.
1527 del 10.10.2024 del , che dichiara l'immobile Ex Controparte_2
Villaggio del Fanciullo di interesse culturale, perché illegittimo e lesivo dei lori pag. 5/13 diritti. Inoltre, anche il con deliberazione di Giunta Controparte_1
Comunale n. 434 del 19.11.2024, ha conferito incarico legale ad un difensore esterno all'Avvocatura comunale, per impugnare il suindicato decreto. La sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. è necessaria in quanto la decisione del giudice amministrativo, in ordine alla legittimità o meno del decreto ministeriale di apposizione del vincolo culturale, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico, dal quale dipende la decisione dell'odierno procedimento, poiché spiega i suoi effetti sull'alienabilità e usucapibilità del bene e, quindi, sul diritto soggettivo di proprietà degli appellanti.
In via più gradata, gli appellanti hanno chiesto, previa rimessione della causa sul ruolo, di essere rimessi nei termini, ex art 153 c.p.c., al fine di poter replicare e produrre documentazione idonea a confutare quanto asserito dall'avversa difesa.
7.3. In estremo subordine, hanno chiesto di disapplicare il decreto ministeriale n. 1527 del 10.10.2024, poiché si tratta di un atto amministrativo illegittimo, in quanto si fonda su un presupposto errato, ossia quello secondo cui l'immobile risulti edificato da oltre settant'anni, presupposto desunto non da prove certe e univoche. La documentazione tecnica, che si può reperire presso i pubblici uffici, dimostra che l'immobile non è stato completato nel 1953, ma nel
1955 e che, quindi, ad oggi non sono ancora decorsi i settant'anni dalla sua ultimazione. A sostegno la difesa ha prodotto la lettera dell'8.5.1953, con cui il
Presidente del Villaggio del Fanciullo, scrivendo al Prefetto di Lecce, riferiva che l'immobile non era ancora finito, poiché mancavano “parti indispensabili al suo funzionamento, quali impianti igienico-sanitari, scale, etc.”. Con lettera del
5.2.1955 il Genio civile di Lecce richiedeva al Presidente del Villaggio del
Fanciullo di presentare la documentazione necessaria per poter usufruire di un contributo economico, ai sensi della legge 589/1949, contributo richiesto per il completamento dell'immobile; con nota dell' 1.3.1955 il Presidente dell'Ente, il in risposta, inviava al Genio civile un complesso di progetti, del Persona_1 valore di trentanove milioni di vecchie lire, oggetto del finanziamento richiesto per il completamento dell'Istituto. Ed ancora, la stima dei lavori da eseguire presso l'ex Villaggio del Fanciullo, riportante la data del 2.3.1953, dimostra che nel 1953 i lavori non erano ancora terminati. Gli appellanti hanno infine contestato la sussistenza dei presupposti perché lo stabile in questione possa essere valutato quale immobile di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del pag. 6/13 Codice dei beni culturali, richiamando la relazione redatta in data 27.10.2023 dall'arch. , incaricato dal Persona_2 Controparte_1
** ** **
8. Occorre vagliare preliminarmente l'ammissibilità della deduzione – e correlata produzione documentale – effettuata dalla parte appellata in sede di comparsa conclusionale in ordine alla non usucapibilità della porzione di immobile oggetto di causa in ragione della dichiarazione di interesse culturale del complesso immobiliare, di cui detta porzione fa parte.
8.1. Gli appellanti hanno eccepito la non ammissibilità e quindi inutilizzabilità di siffatta documentazione in quanto tardiva, essendo stata prodotta dopo la precisazione delle conclusioni.
Ritiene la Corte che detta eccezione non possa essere condivisa. Stabilisce
l'art.345, 3 comma c.p.c. che nel giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
E' stabilita in via generale l'inammissibilità di nuovi mezzi di priva in appello, salve le eccezioni espressamente previste dalla norma. In primo luogo, si deve trattare di prove nuove, da intendersi non solo come nuovo mezzo istruttorio in precedenza mai dedotto, ma anche come novità del fatto che ne è oggetto. Nella specie sussiste senza dubbio detto requisito (di carattere
“oggettivo”) nei documenti prodotti dalla parte appellata, stante l'assoluta novità sia del documento costituito dal decreto n. 1527 del 10.10.2024, con il quale il , ha dichiarato “l'interesse culturale” Controparte_2 dell'immobile Ex Villaggio del Fanciullo, sia della circostanza di fatto che nel forma oggetto, rappresentata dal vincolo di interesse culturale apposto sull'immobile medesimo.
In secondo luogo, sussiste nella specie il requisito (di carattere
“soggettivo”) della non imputabilità alla parte della mancata produzione del documento nel corso del giudizio di primo grado, e – occorre aggiungere - neppure in una precedente fase del giudizio di appello. Il decreto ministeriale oggetto di produzione reca la data del 10 ottobre 2024 ed è stato notificato due giorni dopo al Ne consegue che a carico della parte Controparte_1
pag. 7/13 appellata non si è verificata alcuna preclusione o decadenza, avendo la stessa prodotto il documento in questione nel primo atto difensivo successivo alla sua formazione.
Oltre alla indispensabilità del documento in questione ai fini della decisione
– profilo, questo, che, sebbene non più contemplato nell'attuale formulazione dell'art.345 cpc, ricorre in modo evidente nel caso di specie, attenendo il documento, come oltre si vedrà, ad una qualità intrinseca dell'immobile idonea ad escludere l'usucapione - resta il quesito se sia ammissibile la produzione documentale in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni, avvenuta all'udienza del 17.9.2024.
Ritiene la Corte che a detto quesito debba darsi una risposta affermativa, in quanto, una volta assicurato il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, una preclusione in tal senso non è espressamente sancita dal codice di rito: l'unica condizione imprescindibile richiesta dall'art.345 cpc è rappresentata dalla non imputabilità alla parte della produzione tardiva. Orbene, nel caso di specie, per un verso, non è assolutamente contestabile la non imputabilità alla parte appellata della produzione del decreto ministeriale, non essendo per la parte stessa materialmente possibile effettuare tale produzione in un momento anteriore rispetto al deposito della comparsa conclusionale. Per altro verso, la produzione documentale risponde in modo evidente ad esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, attenendo il documento ad un fatto incontestabilmente sopravvenuto, costituito da un atto autoritativo, estraneo e indipendente rispetto alla sfera giuridica della parte interessata. I casi esaminati dalla giurisprudenza che si è pronunciata in senso restrittivo riguardano attività istruttoria che avrebbe potuto essere effettuata nel corso del giudizio di appello (cfr Cass. 12574/2019, Rv. 654179, secondo cui i nuovi documenti sono ammissibili a condizione che siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, “salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale”; nel caso sottoposto al vaglio della S.C. si trattava della produzione, in allegato alla comparsa conclusionale depositata il 22.1.2014, di documentazione anagrafica relativa al decesso del litisconsorte avvenuto il 7.8.2012, la quale avrebbe pag. 8/13 potuto essere effettuata già all'udienza di precisazione delle conclusione in data
26.11.2013).
Ulteriore argomento in favore dell'ammissibilità della produzione può ricavarsi dalla disciplina dettata in materia di revocazione, quale mezzo di impugnazione straordinaria, esperibile nel caso in cui dopo la sentenza sia stato rinvenuto un documento che, esistente prima della decisione, la parte non abbia potuto produrre in giudizio per forza maggiore (art. 395, n.3 c.p.c.), ipotesi quest'ultima ravvisabile nel caso in cui il documento sia venuto ad esistenza dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la sua produzione in giudizio. “Escludere in tal caso l'ammissibilità della sua produzione e quindi che il giudice di merito ne possa tenere conto ed ammettere, nel contempo, il rimedio della revocazione darebbe luogo infatti ad un elemento di incoerenza del sistema processuale, in contrasto con lo stesso carattere straordinario della revocazione (Cass. n. 3136/2013).
In definitiva, la valutazione di ammissibilità del documento resta ancorata esclusivamente all'esigenza, questa sì ineliminabile, di tutela del contraddittorio: nel caso in esame, la produzione è avvenuta in un momento processuale che ha consentito alla controparte di esaminare l'atto e di replicarvi, anche mediante la produzione di mezzi di prova contrari, allegati alla memoria di replica depositata l'8.12.24. Pertanto, una volta assicurato il contraddittorio, non sembra che sul piano sistematico ricorrano ostacoli ad ammettere nuovi documenti relativi a fatti decisivi sopravvenuti. Nella specie,
l'ammissibilità della produzione discende dalla stessa formazione successiva del documento, che impedisce di ravvisare un ritardo imputabile ed è idonea a superare le preclusioni poste dalla legge processuale.
8.2. Va rigettata la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sulla base dell'assunto che la decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità del decreto di apposizione del vincolo culturale, costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico del presente giudizio.
Nella specie, oltre a rilevare la mancanza di prova della pendenza del giudizio amministrativo, non si prospetta l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi, questa, che non ricorre se il possibile contrasto riguardi – come nella specie - soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo pag. 9/13 caso il rispetto del principio del contraddittorio (nel giudizio amministrativo la parte convenuta è il Ministero dei Beni culturali, assente nel presente giudizio).
8.3. Va rigettata infine l'ulteriore richiesta di disapplicazione del menzionato decreto ministeriale. Stante la competenza del giudice ordinario a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi, gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità del decreto di dichiarazione di interesse culturale dell'immobile, con riferimento al suo grado di vetustà. Ha obiettato in merito la difesa che l'età del fabbricato è inferiore a 70 anni, come invece asserito nel decreto ministeriale, dal momento che con missiva del 1953 il fondatore della “Casa del Fanciullo” richiedeva ulteriori fondi per completare l'immobile.
In realtà, l'obiezione non appare dirimente, poichè il fatto di risalire ad oltre
70 anni fa – che potrebbe essere incerto rispetto al 1953 (epoca di realizzazione del manufatto indicata dalla Sovrintendenza) – rappresenta un evento, la cui verificazione è comunque collocabile negli anni immediatamente successivi a quello citato, di talchè il requisito della vetustà è da considerarsi sussistente (il decreto ministeriale è stato emesso nell'ottobre 2024). Senza tralasciare il fatto che l'interesse culturale del complesso edilizio non deriva soltanto dalla indicata vetustà, ma afferisce anche alla sua struttura architettonica, come si evince dalla relazione illustrativa richiamata a sostegno dell'apposizione del vincolo.
** ** **
9. Affermata pertanto l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte appellata, ritiene la Corte che dalla stessa discenda l'esclusione dell'acquisto per usucapione della porzione immobiliare oggetto della domanda proposta dagli attori.
L'intero complesso edilizio in cui è inserito l'immobile posseduto dai coniugi
, oggetto della domanda di usucapione, è stato sottoposto Parte_3
a vincolo quale immobile di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42), in forza del pag. 10/13 decreto n. 1527 in data 10.10.2024 del Ministero della Cultura che ha dichiarato
“l'interesse culturale” dell' Ex Villaggio del Fanciullo sito in CP_1
I beni che appartengano allo Stato o ad altri enti pubblici e siano dichiarati di interesse culturale, con conseguente apposizione su di essi del relativo vincolo, non possono essere usucapiti (Cass. n. 14105 del 23.5.2023). Ha chiarito la S.C. che, attraverso l'apposizione del vicolo di interesse culturale, non si costituisce su di essi una nuova qualità ma semplicemente si certifica una prerogativa che il bene già possiede per le sue caratteristiche intrinseche.
Con riferimento alla presente controversia, il quesito è se un bene di proprietà pubblica, che sia stato posseduto sine titulo da un privato e sul quale sia stato apposto il vincolo di interesse culturale dopo la maturazione dei vent'anni
(astrattamente utili ai fini dell'usucapione) possa essere oggetto di acquisto per usucapione. A questo quesito, il collegio ritiene che si debba dare risposta negativa, in conformità alla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte
(Cass. 17 ottobre 2023, n. 28792) ha precisato che i beni culturali possono appartenere sia alla proprietà pubblica che privata con un diverso regime giuridico. Nel caso dei beni pubblici, la qualifica di bene culturale e la sua appartenenza al patrimonio culturale di proprietà pubblica si basano sulle sue caratteristiche ontologiche esistenti fin dall'origine, senza richiedere una specifica attestazione per mezzo di un atto ricognitivo. L'aggiunta del vincolo attraverso il provvedimento amministrativo non crea una nuova qualità, ma certifica semplicemente una prerogativa di cui il bene è già dotato in base alle sue caratteristiche. L'art. 13 del Codice dei beni culturali (rubricato
"Dichiarazione dell'interesse culturale") prevede che "La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3". Pertanto, il provvedimento con il quale l'autorità competente dichiara che un determinato bene è di interesse culturale e lo sottopone a vincolo di tutela ha natura meramente dichiarativa, in quanto concerne una qualità oggettiva del bene, in esso intrinsecamente presente.
La giurisprudenza ha precisato che se il bene è di proprietà privata e per le sue caratteristiche intrinseche sia di interesse artistico, storico e archeologico, lo stesso rientra tra i beni culturali soltanto se forma oggetto di un provvedimento amministrativo di dichiarazione attestante l'interesse particolarmente rilevante;
invece, per l'assoggettamento a vincolo di un bene di proprietà pubblica, è sufficiente la presenza dell'interesse storico,
pag. 11/13 artistico, archeologico, “indipendentemente dal fatto che abbia costituito o meno oggetto di accertamento” (Cass. n. 25690/2018, Rv. 650776: nella specie, la Corte ha respinto la domanda di usucapione di un bene in quanto appartenente al demanio pubblico in ragione della sua intrinseca rilevanza archeologica, ritenendo irrilevante, quanto al possesso, la data del provvedimento di apposizione del vincolo). In motivazione la S.C. ha osservato che “i beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo
Stato o ad altri enti pubblici devono considerarsi tout court culturali”: attraverso l'apposizione del vincolo non si costituisce su di essi una nuova qualità, ma semplicemente si certifica una prerogativa che il bene già possiede per le sue caratteristiche. Pertanto, l'atto impositivo del vincolo di interesse culturale ha natura meramente dichiarativa correlata a caratteristiche e peculiarità intrinseche che il bene possedeva "ab origine” (CdS n. 3037/2010), pur in assenza di una formale dichiarazione di interesse culturale. In altri termini,
l'interesse culturale di un bene non viene creato dal provvedimento amministrativo, che si limita a riconoscerlo, ma esiste sin dall'origine.
Nel caso di specie, la rilevanza culturale dell'intero complesso immobiliare costituito dalla ex Casa del Fanciullo, di cui fa parte la porzione oggetto di controversia, sebbene dichiarata, attraverso l'apposizione del vincolo specifico, solo col decreto ministeriale dell'ottobre 2024, era già insita nel bene stesso. Il provvedimento amministrativo di apposizione del vincolo non ha inciso sulla intrinseca demanialità del bene (ai sensi degli artt.822, 2 comma e 824 c.c.), in ragione della quale va esclusa la possibilità dell'acquisto per usucapione
(art.823 c.c.). Ne consegue il rigetto della domanda proposta dagli attori.
10. La particolarità della vicenda processuale sopra delineata - da una parte, il decreto di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile è intervenuto solo in fase di decisione, dall'altra, l'istruttoria espletata nel giudizio di appello ha mostrato la fondatezza dei motivi di censura articolati nell'atto di gravame, con riferimento alla sussistenza di una situazione materiale astrattamente riconducibile al possesso utile ai fini dell'usucapione - giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado. Anche le spese della CTU espletata nel presente giudizio vanno poste a carico delle opposte parti in uguale misura.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 -
pag. 12/13 della sussistenza, a carico degli appellanti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 3215/2021, emessa dal Tribunale di Lecce il 25.11.2021 e depositata in pari data, proposta da e nei confronti del Parte_1 CP_2 Parte_2
così provvede: Controparte_1
a) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa le spese processuali del giudizio di secondo grado;
c) pone definitivamente a carico delle opposte parti, per metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
d) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 19 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile così composta
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1120/2021 R.G. introdotta da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria
[...] C.F._2
Grazia Petrucci
APPELLANTI contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Pedone
APPELLAT0
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3215/2021, emessa dal Tribunale di Lecce il 25.11.2021, depositata in pari data
MOTIVAZIONE
1. e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato il 31.07.2020, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per Controparte_1 usucapione ex art.1158 c.c. in loro favore della proprietà di porzione di circa
250 mq. dell'immobile sito in alla Via Arene 10 (ex Villaggio del CP_1
Fanciullo), identificato in catasto al fg.15, p.lla 75, piano terra, nonché del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul piazzale antistante detto immobile o in subordine di costituire tale servitù poiché la porzione dagli stessi usucapita era interclusa.
2. Con sentenza n. 3215/2021 il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato gli attori al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 di lite. Il primo giudice ha motivato la decisione osservando che, sebbene non fosse contestato dal convenuto che i coniugi CP_1 Parte_3 abitavano nell'immobile per cui è causa dal febbraio del 1994 utilizzandolo sino ad oggi come casa familiare, detta situazione giuridica non poteva essere qualificata come possesso valido ad usucapionem, “in quanto è pacifico che gli attori abbiano occupato il predetto immobile senza avere un titolo che ne legittimasse il godimento né di cui fosse a conoscenza il proprietario: con la conseguenza, imposta dall'art. 1163 c.c., che il termine ventennale decorrerebbe dal momento in cui la clandestinità è cessata, ovvero incontestatamente nel 1999”.
Annotava inoltre il giudicante che non poteva configurarsi “inerzia del proprietario”, attesa l'assunzione da parte del fino al 2019 Controparte_1 degli oneri di manutenzione delle parti comuni del Villaggio in cui la porzione in contesa è compresa;
inoltre, le costanti richieste formulate per il pagamento di un canone per l'occupazione sono indicative della “contraria volontà” del proprietario, in presenza della quale deve escludersi la pacificità del possesso.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli originari attori, chiedendo, in via preliminare, di accogliere le richieste istruttorie formulate in primo grado, e, nel merito, di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ex art.1158 c.c. in loro favore della piena proprietà di porzione dell'immobile sito in alla Via Arene 10 (ex Villaggio del Fanciullo) e del CP_1 diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul piazzale antistante l'immobile medesimo. A sostegno hanno dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato le richieste di prova orale formulate ritualmente nel giudizio di primo grado e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni;
b) erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la situazione giuridica vantata dagli attori non si possa qualificare come possesso valido ad usucapionem, nonché erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1163, nonché per violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., stante l'errata e contraddittoria valutazione delle pag. 2/13 prove documentali. Il possesso non può essere escluso dalla mancanza di un titolo che legittimi il godimento dell'immobile o della mancata conoscenza del proprietario, come sostenuto in sentenza, poiché nella specie trova applicazione la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c., che stabilisce che: “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario a usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, 1 comma c.c., la presunzione che detto potere integri il possesso, mentre incombe sulla parte che assume la detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. n.
26984/2013).
Il possesso esercitato dagli appellanti è un possesso valido ai fini dell'usucapione, poiché connotato da tutti i requisiti contemplati dall'art.1158
c.c., ossia si tratta di un possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, protratto per oltre vent'anni nella completa inerzia del proprietario, senza che possa avere rilevo a tale fine la circostanza che quest'ultimo non ne fosse inizialmente a conoscenza. Il requisito della non clandestinità, richiesto dall'art. 1163 c.c., va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. Le affermazioni del primo giudice sul punto sono contraddette proprio dalla documentazione acquisita, in particolare da alcune missive dalle quali si evince che il era ben consapevole del possesso uti dominus Controparte_1 esercitato dagli attori: già nella prima lettera del 16.02.1999, allegata in atti al fascicolo di controparte (all. 3) il scrivendo al riconosce che lo CP_1 Pt_1 stesso “occupa senza titolo da diversi anni parte dei locali dell'immobile denominato ex Villaggio del Fanciullo”, di proprietà comunale, adibendolo ad abitazione, senza corrispondere alcun canone di affitto.
c) erroneità e illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il abbia nel tempo manifestato una volontà contraria, “in Controparte_1 presenza della quale deve escludersi la pacificità del possesso”; il Tribunale, equivocando sul concetto di possesso pacifico, ha dato rilievo alla volontà contraria del proprietario. In realtà, la nozione di possesso pacifico si ricava pag. 3/13 dall'art. 1163 c..c., secondo il quale il possesso acquistato in modo violento o clandestino può giovare per l'usucapione solo dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata. E' pacifico il possesso non acquistato con violenza, e non quello incontroverso o esercitato in presenza della contraria volontà del proprietario. Ne consegue che la pacificità non può venir meno per effetto di diffide o messe in mora poste in essere dal proprietario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Il requisito del possesso pacifico non viene escluso dalla manifestazione di una volontà contraria all'altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore, con la conseguente applicabilità del termine ventennale. Nel caso di specie, nessuna delle condotte dell'ente comunale, indicate dal giudice a quo, può ritenersi manifestazione di una facoltà inerente il suo diritto dominicale, in quanto il non ha mai goduto dell'immobile, né ha mai posto Controparte_1 in essere alcuna azione giudiziale volta al suo recupero. Gli interventi effettuati dal sullo stabile non costituiscono esercizio della facoltà di godimento CP_1 del proprietario, ma sono atti dovuti a tutela della pubblica incolumità. In ogni caso, tali interventi urgenti sono stati attuati solo a partire dal 2016, ben oltre il ventennio necessario ad usucapire, già maturato nel 2014, e non hanno in alcun modo interessato la porzione di immobile posseduta dagli appellanti.
Inoltre, non è sufficiente ad escludere l'inerzia del proprietario neppure la mera richiesta di un canone di occupazione.
4. In data 30.3.2023, si è costituito il contestando le Controparte_1 argomentazioni degli appellanti e ribadendo la correttezza dell'operato del giudice di prime cure.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte ha ammesso le prove orali articolate dagli appellanti e, dopo la loro assunzione, ha disposto CTU diretta ad individuare esattamente la porzione di immobile oggetto della domanda di usucapione. All'udienza del 17 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. Con la comparsa conclusionale depositata il 15.11.2024 il CP_1 ha dedotto la non usucapibilità dell'immobile oggetto di causa in
[...] quanto facente parte dello stabile “ex Casa del Fanciullo” sottoposto a vincolo pag. 4/13 quale immobile di interesse culturale di cui all'art. 12 del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42), e anche al vincolo relativo ai “Territori costieri”, “Strade panoramiche” e “Zone gravate da usi civici” di cui al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). A sostegno di tale deduzione il ha prodotto in giudizio copia del decreto n. 1527 del CP_1
10.10.2024 (notificato al il 12.10.2024), con il quale il Controparte_1
, Controparte_2 ha dichiarato “l'interesse culturale” dell'immobile Ex Villaggio del Fanciullo di apponendo, quindi, formalmente il Vincolo Culturale sull'intero CP_1 complesso edilizio in cui è inserito l'immobile oggetto della domanda di usucapione.
7. Gli appellanti, con memoria di replica depositata l'8.12.2024, in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata da controparte con la comparsa conclusionale, dal momento che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino un ampliamento del “thema decidendum“.
7.1. Inoltre, con la comparsa conclusionale non possono essere prodotti nuovi documenti. La produzione di nuovi documenti in appello, anche se ammissibili a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 3, è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione. Attraverso detta produzione viene a modificarsi una circostanza mai contestata né in primo, né in secondo grado, relativa alla idoneità del bene ad essere oggetto di usucapione. Nella specie il convenuto non ha mai contestato che il bene oggetto di causa appartenesse al patrimonio disponibile dell'ente comunale e come tale fosse soggetto alle stese norme che regolano la proprietà privata e conseguentemente fosse usucapibile.
La difesa ha quindi concluso con la richiesta di dichiarare inutilizzabile i documenti tardivamente ed irritualmente prodotta ex adverso.
7.2. In subordine, gli appellanti hanno chiesto la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., evidenziando di aver già conferito mandato per l'impugnazione, presso il competente giudice amministrativo, del decreto n.
1527 del 10.10.2024 del , che dichiara l'immobile Ex Controparte_2
Villaggio del Fanciullo di interesse culturale, perché illegittimo e lesivo dei lori pag. 5/13 diritti. Inoltre, anche il con deliberazione di Giunta Controparte_1
Comunale n. 434 del 19.11.2024, ha conferito incarico legale ad un difensore esterno all'Avvocatura comunale, per impugnare il suindicato decreto. La sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. è necessaria in quanto la decisione del giudice amministrativo, in ordine alla legittimità o meno del decreto ministeriale di apposizione del vincolo culturale, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico, dal quale dipende la decisione dell'odierno procedimento, poiché spiega i suoi effetti sull'alienabilità e usucapibilità del bene e, quindi, sul diritto soggettivo di proprietà degli appellanti.
In via più gradata, gli appellanti hanno chiesto, previa rimessione della causa sul ruolo, di essere rimessi nei termini, ex art 153 c.p.c., al fine di poter replicare e produrre documentazione idonea a confutare quanto asserito dall'avversa difesa.
7.3. In estremo subordine, hanno chiesto di disapplicare il decreto ministeriale n. 1527 del 10.10.2024, poiché si tratta di un atto amministrativo illegittimo, in quanto si fonda su un presupposto errato, ossia quello secondo cui l'immobile risulti edificato da oltre settant'anni, presupposto desunto non da prove certe e univoche. La documentazione tecnica, che si può reperire presso i pubblici uffici, dimostra che l'immobile non è stato completato nel 1953, ma nel
1955 e che, quindi, ad oggi non sono ancora decorsi i settant'anni dalla sua ultimazione. A sostegno la difesa ha prodotto la lettera dell'8.5.1953, con cui il
Presidente del Villaggio del Fanciullo, scrivendo al Prefetto di Lecce, riferiva che l'immobile non era ancora finito, poiché mancavano “parti indispensabili al suo funzionamento, quali impianti igienico-sanitari, scale, etc.”. Con lettera del
5.2.1955 il Genio civile di Lecce richiedeva al Presidente del Villaggio del
Fanciullo di presentare la documentazione necessaria per poter usufruire di un contributo economico, ai sensi della legge 589/1949, contributo richiesto per il completamento dell'immobile; con nota dell' 1.3.1955 il Presidente dell'Ente, il in risposta, inviava al Genio civile un complesso di progetti, del Persona_1 valore di trentanove milioni di vecchie lire, oggetto del finanziamento richiesto per il completamento dell'Istituto. Ed ancora, la stima dei lavori da eseguire presso l'ex Villaggio del Fanciullo, riportante la data del 2.3.1953, dimostra che nel 1953 i lavori non erano ancora terminati. Gli appellanti hanno infine contestato la sussistenza dei presupposti perché lo stabile in questione possa essere valutato quale immobile di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del pag. 6/13 Codice dei beni culturali, richiamando la relazione redatta in data 27.10.2023 dall'arch. , incaricato dal Persona_2 Controparte_1
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8. Occorre vagliare preliminarmente l'ammissibilità della deduzione – e correlata produzione documentale – effettuata dalla parte appellata in sede di comparsa conclusionale in ordine alla non usucapibilità della porzione di immobile oggetto di causa in ragione della dichiarazione di interesse culturale del complesso immobiliare, di cui detta porzione fa parte.
8.1. Gli appellanti hanno eccepito la non ammissibilità e quindi inutilizzabilità di siffatta documentazione in quanto tardiva, essendo stata prodotta dopo la precisazione delle conclusioni.
Ritiene la Corte che detta eccezione non possa essere condivisa. Stabilisce
l'art.345, 3 comma c.p.c. che nel giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
E' stabilita in via generale l'inammissibilità di nuovi mezzi di priva in appello, salve le eccezioni espressamente previste dalla norma. In primo luogo, si deve trattare di prove nuove, da intendersi non solo come nuovo mezzo istruttorio in precedenza mai dedotto, ma anche come novità del fatto che ne è oggetto. Nella specie sussiste senza dubbio detto requisito (di carattere
“oggettivo”) nei documenti prodotti dalla parte appellata, stante l'assoluta novità sia del documento costituito dal decreto n. 1527 del 10.10.2024, con il quale il , ha dichiarato “l'interesse culturale” Controparte_2 dell'immobile Ex Villaggio del Fanciullo, sia della circostanza di fatto che nel forma oggetto, rappresentata dal vincolo di interesse culturale apposto sull'immobile medesimo.
In secondo luogo, sussiste nella specie il requisito (di carattere
“soggettivo”) della non imputabilità alla parte della mancata produzione del documento nel corso del giudizio di primo grado, e – occorre aggiungere - neppure in una precedente fase del giudizio di appello. Il decreto ministeriale oggetto di produzione reca la data del 10 ottobre 2024 ed è stato notificato due giorni dopo al Ne consegue che a carico della parte Controparte_1
pag. 7/13 appellata non si è verificata alcuna preclusione o decadenza, avendo la stessa prodotto il documento in questione nel primo atto difensivo successivo alla sua formazione.
Oltre alla indispensabilità del documento in questione ai fini della decisione
– profilo, questo, che, sebbene non più contemplato nell'attuale formulazione dell'art.345 cpc, ricorre in modo evidente nel caso di specie, attenendo il documento, come oltre si vedrà, ad una qualità intrinseca dell'immobile idonea ad escludere l'usucapione - resta il quesito se sia ammissibile la produzione documentale in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni, avvenuta all'udienza del 17.9.2024.
Ritiene la Corte che a detto quesito debba darsi una risposta affermativa, in quanto, una volta assicurato il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, una preclusione in tal senso non è espressamente sancita dal codice di rito: l'unica condizione imprescindibile richiesta dall'art.345 cpc è rappresentata dalla non imputabilità alla parte della produzione tardiva. Orbene, nel caso di specie, per un verso, non è assolutamente contestabile la non imputabilità alla parte appellata della produzione del decreto ministeriale, non essendo per la parte stessa materialmente possibile effettuare tale produzione in un momento anteriore rispetto al deposito della comparsa conclusionale. Per altro verso, la produzione documentale risponde in modo evidente ad esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, attenendo il documento ad un fatto incontestabilmente sopravvenuto, costituito da un atto autoritativo, estraneo e indipendente rispetto alla sfera giuridica della parte interessata. I casi esaminati dalla giurisprudenza che si è pronunciata in senso restrittivo riguardano attività istruttoria che avrebbe potuto essere effettuata nel corso del giudizio di appello (cfr Cass. 12574/2019, Rv. 654179, secondo cui i nuovi documenti sono ammissibili a condizione che siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, “salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale”; nel caso sottoposto al vaglio della S.C. si trattava della produzione, in allegato alla comparsa conclusionale depositata il 22.1.2014, di documentazione anagrafica relativa al decesso del litisconsorte avvenuto il 7.8.2012, la quale avrebbe pag. 8/13 potuto essere effettuata già all'udienza di precisazione delle conclusione in data
26.11.2013).
Ulteriore argomento in favore dell'ammissibilità della produzione può ricavarsi dalla disciplina dettata in materia di revocazione, quale mezzo di impugnazione straordinaria, esperibile nel caso in cui dopo la sentenza sia stato rinvenuto un documento che, esistente prima della decisione, la parte non abbia potuto produrre in giudizio per forza maggiore (art. 395, n.3 c.p.c.), ipotesi quest'ultima ravvisabile nel caso in cui il documento sia venuto ad esistenza dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la sua produzione in giudizio. “Escludere in tal caso l'ammissibilità della sua produzione e quindi che il giudice di merito ne possa tenere conto ed ammettere, nel contempo, il rimedio della revocazione darebbe luogo infatti ad un elemento di incoerenza del sistema processuale, in contrasto con lo stesso carattere straordinario della revocazione (Cass. n. 3136/2013).
In definitiva, la valutazione di ammissibilità del documento resta ancorata esclusivamente all'esigenza, questa sì ineliminabile, di tutela del contraddittorio: nel caso in esame, la produzione è avvenuta in un momento processuale che ha consentito alla controparte di esaminare l'atto e di replicarvi, anche mediante la produzione di mezzi di prova contrari, allegati alla memoria di replica depositata l'8.12.24. Pertanto, una volta assicurato il contraddittorio, non sembra che sul piano sistematico ricorrano ostacoli ad ammettere nuovi documenti relativi a fatti decisivi sopravvenuti. Nella specie,
l'ammissibilità della produzione discende dalla stessa formazione successiva del documento, che impedisce di ravvisare un ritardo imputabile ed è idonea a superare le preclusioni poste dalla legge processuale.
8.2. Va rigettata la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sulla base dell'assunto che la decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità del decreto di apposizione del vincolo culturale, costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico del presente giudizio.
Nella specie, oltre a rilevare la mancanza di prova della pendenza del giudizio amministrativo, non si prospetta l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi, questa, che non ricorre se il possibile contrasto riguardi – come nella specie - soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo pag. 9/13 caso il rispetto del principio del contraddittorio (nel giudizio amministrativo la parte convenuta è il Ministero dei Beni culturali, assente nel presente giudizio).
8.3. Va rigettata infine l'ulteriore richiesta di disapplicazione del menzionato decreto ministeriale. Stante la competenza del giudice ordinario a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi, gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità del decreto di dichiarazione di interesse culturale dell'immobile, con riferimento al suo grado di vetustà. Ha obiettato in merito la difesa che l'età del fabbricato è inferiore a 70 anni, come invece asserito nel decreto ministeriale, dal momento che con missiva del 1953 il fondatore della “Casa del Fanciullo” richiedeva ulteriori fondi per completare l'immobile.
In realtà, l'obiezione non appare dirimente, poichè il fatto di risalire ad oltre
70 anni fa – che potrebbe essere incerto rispetto al 1953 (epoca di realizzazione del manufatto indicata dalla Sovrintendenza) – rappresenta un evento, la cui verificazione è comunque collocabile negli anni immediatamente successivi a quello citato, di talchè il requisito della vetustà è da considerarsi sussistente (il decreto ministeriale è stato emesso nell'ottobre 2024). Senza tralasciare il fatto che l'interesse culturale del complesso edilizio non deriva soltanto dalla indicata vetustà, ma afferisce anche alla sua struttura architettonica, come si evince dalla relazione illustrativa richiamata a sostegno dell'apposizione del vincolo.
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9. Affermata pertanto l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte appellata, ritiene la Corte che dalla stessa discenda l'esclusione dell'acquisto per usucapione della porzione immobiliare oggetto della domanda proposta dagli attori.
L'intero complesso edilizio in cui è inserito l'immobile posseduto dai coniugi
, oggetto della domanda di usucapione, è stato sottoposto Parte_3
a vincolo quale immobile di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42), in forza del pag. 10/13 decreto n. 1527 in data 10.10.2024 del Ministero della Cultura che ha dichiarato
“l'interesse culturale” dell' Ex Villaggio del Fanciullo sito in CP_1
I beni che appartengano allo Stato o ad altri enti pubblici e siano dichiarati di interesse culturale, con conseguente apposizione su di essi del relativo vincolo, non possono essere usucapiti (Cass. n. 14105 del 23.5.2023). Ha chiarito la S.C. che, attraverso l'apposizione del vicolo di interesse culturale, non si costituisce su di essi una nuova qualità ma semplicemente si certifica una prerogativa che il bene già possiede per le sue caratteristiche intrinseche.
Con riferimento alla presente controversia, il quesito è se un bene di proprietà pubblica, che sia stato posseduto sine titulo da un privato e sul quale sia stato apposto il vincolo di interesse culturale dopo la maturazione dei vent'anni
(astrattamente utili ai fini dell'usucapione) possa essere oggetto di acquisto per usucapione. A questo quesito, il collegio ritiene che si debba dare risposta negativa, in conformità alla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte
(Cass. 17 ottobre 2023, n. 28792) ha precisato che i beni culturali possono appartenere sia alla proprietà pubblica che privata con un diverso regime giuridico. Nel caso dei beni pubblici, la qualifica di bene culturale e la sua appartenenza al patrimonio culturale di proprietà pubblica si basano sulle sue caratteristiche ontologiche esistenti fin dall'origine, senza richiedere una specifica attestazione per mezzo di un atto ricognitivo. L'aggiunta del vincolo attraverso il provvedimento amministrativo non crea una nuova qualità, ma certifica semplicemente una prerogativa di cui il bene è già dotato in base alle sue caratteristiche. L'art. 13 del Codice dei beni culturali (rubricato
"Dichiarazione dell'interesse culturale") prevede che "La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3". Pertanto, il provvedimento con il quale l'autorità competente dichiara che un determinato bene è di interesse culturale e lo sottopone a vincolo di tutela ha natura meramente dichiarativa, in quanto concerne una qualità oggettiva del bene, in esso intrinsecamente presente.
La giurisprudenza ha precisato che se il bene è di proprietà privata e per le sue caratteristiche intrinseche sia di interesse artistico, storico e archeologico, lo stesso rientra tra i beni culturali soltanto se forma oggetto di un provvedimento amministrativo di dichiarazione attestante l'interesse particolarmente rilevante;
invece, per l'assoggettamento a vincolo di un bene di proprietà pubblica, è sufficiente la presenza dell'interesse storico,
pag. 11/13 artistico, archeologico, “indipendentemente dal fatto che abbia costituito o meno oggetto di accertamento” (Cass. n. 25690/2018, Rv. 650776: nella specie, la Corte ha respinto la domanda di usucapione di un bene in quanto appartenente al demanio pubblico in ragione della sua intrinseca rilevanza archeologica, ritenendo irrilevante, quanto al possesso, la data del provvedimento di apposizione del vincolo). In motivazione la S.C. ha osservato che “i beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo
Stato o ad altri enti pubblici devono considerarsi tout court culturali”: attraverso l'apposizione del vincolo non si costituisce su di essi una nuova qualità, ma semplicemente si certifica una prerogativa che il bene già possiede per le sue caratteristiche. Pertanto, l'atto impositivo del vincolo di interesse culturale ha natura meramente dichiarativa correlata a caratteristiche e peculiarità intrinseche che il bene possedeva "ab origine” (CdS n. 3037/2010), pur in assenza di una formale dichiarazione di interesse culturale. In altri termini,
l'interesse culturale di un bene non viene creato dal provvedimento amministrativo, che si limita a riconoscerlo, ma esiste sin dall'origine.
Nel caso di specie, la rilevanza culturale dell'intero complesso immobiliare costituito dalla ex Casa del Fanciullo, di cui fa parte la porzione oggetto di controversia, sebbene dichiarata, attraverso l'apposizione del vincolo specifico, solo col decreto ministeriale dell'ottobre 2024, era già insita nel bene stesso. Il provvedimento amministrativo di apposizione del vincolo non ha inciso sulla intrinseca demanialità del bene (ai sensi degli artt.822, 2 comma e 824 c.c.), in ragione della quale va esclusa la possibilità dell'acquisto per usucapione
(art.823 c.c.). Ne consegue il rigetto della domanda proposta dagli attori.
10. La particolarità della vicenda processuale sopra delineata - da una parte, il decreto di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile è intervenuto solo in fase di decisione, dall'altra, l'istruttoria espletata nel giudizio di appello ha mostrato la fondatezza dei motivi di censura articolati nell'atto di gravame, con riferimento alla sussistenza di una situazione materiale astrattamente riconducibile al possesso utile ai fini dell'usucapione - giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado. Anche le spese della CTU espletata nel presente giudizio vanno poste a carico delle opposte parti in uguale misura.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 -
pag. 12/13 della sussistenza, a carico degli appellanti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 3215/2021, emessa dal Tribunale di Lecce il 25.11.2021 e depositata in pari data, proposta da e nei confronti del Parte_1 CP_2 Parte_2
così provvede: Controparte_1
a) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa le spese processuali del giudizio di secondo grado;
c) pone definitivamente a carico delle opposte parti, per metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
d) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 19 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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