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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/07/2024, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2163 del RGAC dell'anno 2021 vertente
TRA
, CF rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Burgio, cf Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, alla via A. Turco C.F._2
n.18 - pec: Email_1
- parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva , C.f. ), in persona del lrpt, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._3
Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, C.F._4 giusta procura in atti – pec: - Email_2 Email_3
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 58/2021 depositato presso il Tribunale di Catanzaro in data 30.01.2021.
Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta del 10.11.2023 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato si è opposta al decreto ingiuntivo Parte_1 in epigrafe, con cui si intimava loro di pagare la somma di € 6.849,93 oltre interessi sino al soddisfo, nonchè spese e competenze di procedura.
Il provvedimento monitorio è stato fondato sulla cessione del credito derivante da due contratti di finanziamento al consumo all'epoca concessi da FI NC spa alla odierna opponente, dai cui estratti conto si evince un credito residuo non pagato di 4.896,14 per il contratto
10030015665532 ed € 1.953,79 per il contratto n. 10051000452017.
Ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc. Ha contestato, poi, il quantum richiesto da parte opposta. In particolare ha contestato la modalità di calcolo, che partendo da un finanziamento (rapporto n. 10030015665532) di € 919,00 giunge ad una esposizione debitoria di € 4.896,14, mentre per quanto concerne il rapporto n. 10051000452017 da un bonus erogato di € 1.500,00 perviene ad una esposizione debitoria di € 1.953,79, senza peraltro tenere conto quanto già versato dall'opponente (€ 2.200,00) come espressamente riconosciuto da FI. Infine ha eccepito la violazione degli articoli 33, 36 e 37 del D.Lgs. 206/2005, in quanto nel modulo di richiesta del finanziamento (cfr. doc. fasc. monitorio nn.3) nel trafiletto posto al margine destro
“firma della richiesta “ ed “approvazione specifica” sono state indicate ed approvate genericamente le clausole che sono da intendersi vessatorie in quanto comportano uno squilibrio tra professionista e consumatore in danno di quest'ultimo. Si è costituita tempestivamente la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo ed, in CP_1 ogni caso, la condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta.
Va, poi, rilevato che nelle prime memorie ex art. 183 VI comma cpc parte opponente ha espressamente eccepito che: “Controparte ha agito qualificandosi come successore a titolo particolare del creditore cedente in ragione di un'operazione di cessione in blocco ex art.58 Dlgs.
N.385/93, senza però dimostrare l'inclusione del credito opposto tra quelli acquistati in blocco.
Peraltro il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ha statuito che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, che per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre in giudizio anche il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato”.
2. Va premesso che questo Giudice è chiamato a vagliare la fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio, in quanto la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, sebbene ne comporti l'inefficacia, non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale (Cassazione n. 3908/2016). Ciò comporta che, rilevata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre i 60 giorni previsti dall'art. 644 cpc, andrà esaminata la domanda di pagamento, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, riproposta in questa sede con la comparsa di costituzione di parte opposta.
3. Venendo ora al merito, alla luce dell'eccezione formulata nella prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, l'opposizione appare fondata.
3.1 La suprema Corte -con recente arresto (cfr ordinanza n. 5478/2024)- ha ribadito l'indirizzo già pienamente espresso da precedenti pronunce, secondo cui: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul Corte di Cassazione – copia non ufficiale 14 punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr Cass. cit).
3.2 Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha contestato sia l'avvenuta cessione del credito, sia la sua inclusione nell'elenco della cessione in blocco ex art. 58 Dlgs n. 385/93, riversando su parte opposta il relativo onere della prova, che non è stato però assolto. Quest'ultima, infatti si è limitata ad allegare oltre gli estratti conto, la lettera del 20.11.2017 di comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto da parte della cessionaria in CP_1 cui si legge: “Le comunichiamo che, in data 28/09/2017, FINDOMESTIC NC S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari non individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - ha ceduto ad una società del gruppo KRUK, il credito Controparte_1 nei Suoi confronti. Il relativo avviso é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 123 del
19/10/2017, contrassegnata dal codice redazionale in conformità a quanto disposto dall'art. C.F._5
58, secondo comma, del D.Lgs. 385/1993”. E' stato infine depositato uno stralcio della GU 123 del 19.10.2017 con cui “ (il CP_1
"Cessionario") comunica che in data 27 settembre 2017 ha sottoscritto con FI NC S.p.A. e (le "Cedenti") due contratti di cessione di crediti pecuniari non in blocco di cui Controparte_2 all'art. 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la "Legge Factoring") e da rendersi opponibile mediante le formalita' previste dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti)". 3.3 Va rilevato che nello stralcio della GU, non risulta, però, allegato l'elenco dei crediti ceduti e quindi non è possibile controllare se sia stato inserito il credito de quo individuato con il codice redazionale indicato nella lettera inviata al debitore ceduto, in cui peraltro viene indicata una data di cessione (28.09.2017) diversa da quella indicata in GU
(27.09.2017).
Va aggiunto che in sede di comparsa conclusionale parte opposta riporta che nella visura sarebbe contenuto il credito individuato come “protocollo 847237 con effetto dal CP_1
28.09.2017” (vedi rigo evidenziato in colore giallo). Anche in tal caso si rileva la differenza con il codice redazionale inserito nella lettera di comunicazione del 20.11.2017 confermando l'indimostrato collegamento con il credito de quo. Già tali elementi inducono a ritenere non provata l'inclusione del credito nella cessione in blocco oggetto d'esame.
3.4 In merito, poi, all'ulteriore onus probandi necessario per superare l'eccezione di contestazione dell'avvenuta cessione, parte opposta non ha allegato alcun documento che possa suffragare la titolarità del credito per cui ha agito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche in ragione delle effettive responsabilità delle parti nella causazione della lite, secondo lo scaglione di riferimento
(5.200,01 - 26.000,00), con applicazione dei minimi tariffari il vaolre della causa prossimo all'importo più basso dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
- Rigetta la domanda -riproposta da parte opposta- di condanna di al Parte_1 pagamento di € 6.849,93 in favore di CP_1
- Condanna la parte soccombente del presente giudizio (parte non ammessa CP_1 al gratuito patrocinio) alla rifusione delle spese – liquidate per le ragioni indicate in parte motiva in € 2.540,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge - a favore di (parte ammessa al gratuito patrocinio), Parte_1 disponendo ex art. 133 TUSG che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Catanzaro, li 25.07.2024
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2163 del RGAC dell'anno 2021 vertente
TRA
, CF rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Burgio, cf Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, alla via A. Turco C.F._2
n.18 - pec: Email_1
- parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva , C.f. ), in persona del lrpt, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._3
Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, C.F._4 giusta procura in atti – pec: - Email_2 Email_3
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 58/2021 depositato presso il Tribunale di Catanzaro in data 30.01.2021.
Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta del 10.11.2023 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato si è opposta al decreto ingiuntivo Parte_1 in epigrafe, con cui si intimava loro di pagare la somma di € 6.849,93 oltre interessi sino al soddisfo, nonchè spese e competenze di procedura.
Il provvedimento monitorio è stato fondato sulla cessione del credito derivante da due contratti di finanziamento al consumo all'epoca concessi da FI NC spa alla odierna opponente, dai cui estratti conto si evince un credito residuo non pagato di 4.896,14 per il contratto
10030015665532 ed € 1.953,79 per il contratto n. 10051000452017.
Ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc. Ha contestato, poi, il quantum richiesto da parte opposta. In particolare ha contestato la modalità di calcolo, che partendo da un finanziamento (rapporto n. 10030015665532) di € 919,00 giunge ad una esposizione debitoria di € 4.896,14, mentre per quanto concerne il rapporto n. 10051000452017 da un bonus erogato di € 1.500,00 perviene ad una esposizione debitoria di € 1.953,79, senza peraltro tenere conto quanto già versato dall'opponente (€ 2.200,00) come espressamente riconosciuto da FI. Infine ha eccepito la violazione degli articoli 33, 36 e 37 del D.Lgs. 206/2005, in quanto nel modulo di richiesta del finanziamento (cfr. doc. fasc. monitorio nn.3) nel trafiletto posto al margine destro
“firma della richiesta “ ed “approvazione specifica” sono state indicate ed approvate genericamente le clausole che sono da intendersi vessatorie in quanto comportano uno squilibrio tra professionista e consumatore in danno di quest'ultimo. Si è costituita tempestivamente la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo ed, in CP_1 ogni caso, la condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta.
Va, poi, rilevato che nelle prime memorie ex art. 183 VI comma cpc parte opponente ha espressamente eccepito che: “Controparte ha agito qualificandosi come successore a titolo particolare del creditore cedente in ragione di un'operazione di cessione in blocco ex art.58 Dlgs.
N.385/93, senza però dimostrare l'inclusione del credito opposto tra quelli acquistati in blocco.
Peraltro il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ha statuito che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, che per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre in giudizio anche il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato”.
2. Va premesso che questo Giudice è chiamato a vagliare la fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio, in quanto la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, sebbene ne comporti l'inefficacia, non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale (Cassazione n. 3908/2016). Ciò comporta che, rilevata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre i 60 giorni previsti dall'art. 644 cpc, andrà esaminata la domanda di pagamento, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, riproposta in questa sede con la comparsa di costituzione di parte opposta.
3. Venendo ora al merito, alla luce dell'eccezione formulata nella prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, l'opposizione appare fondata.
3.1 La suprema Corte -con recente arresto (cfr ordinanza n. 5478/2024)- ha ribadito l'indirizzo già pienamente espresso da precedenti pronunce, secondo cui: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul Corte di Cassazione – copia non ufficiale 14 punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr Cass. cit).
3.2 Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha contestato sia l'avvenuta cessione del credito, sia la sua inclusione nell'elenco della cessione in blocco ex art. 58 Dlgs n. 385/93, riversando su parte opposta il relativo onere della prova, che non è stato però assolto. Quest'ultima, infatti si è limitata ad allegare oltre gli estratti conto, la lettera del 20.11.2017 di comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto da parte della cessionaria in CP_1 cui si legge: “Le comunichiamo che, in data 28/09/2017, FINDOMESTIC NC S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari non individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - ha ceduto ad una società del gruppo KRUK, il credito Controparte_1 nei Suoi confronti. Il relativo avviso é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 123 del
19/10/2017, contrassegnata dal codice redazionale in conformità a quanto disposto dall'art. C.F._5
58, secondo comma, del D.Lgs. 385/1993”. E' stato infine depositato uno stralcio della GU 123 del 19.10.2017 con cui “ (il CP_1
"Cessionario") comunica che in data 27 settembre 2017 ha sottoscritto con FI NC S.p.A. e (le "Cedenti") due contratti di cessione di crediti pecuniari non in blocco di cui Controparte_2 all'art. 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la "Legge Factoring") e da rendersi opponibile mediante le formalita' previste dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti)". 3.3 Va rilevato che nello stralcio della GU, non risulta, però, allegato l'elenco dei crediti ceduti e quindi non è possibile controllare se sia stato inserito il credito de quo individuato con il codice redazionale indicato nella lettera inviata al debitore ceduto, in cui peraltro viene indicata una data di cessione (28.09.2017) diversa da quella indicata in GU
(27.09.2017).
Va aggiunto che in sede di comparsa conclusionale parte opposta riporta che nella visura sarebbe contenuto il credito individuato come “protocollo 847237 con effetto dal CP_1
28.09.2017” (vedi rigo evidenziato in colore giallo). Anche in tal caso si rileva la differenza con il codice redazionale inserito nella lettera di comunicazione del 20.11.2017 confermando l'indimostrato collegamento con il credito de quo. Già tali elementi inducono a ritenere non provata l'inclusione del credito nella cessione in blocco oggetto d'esame.
3.4 In merito, poi, all'ulteriore onus probandi necessario per superare l'eccezione di contestazione dell'avvenuta cessione, parte opposta non ha allegato alcun documento che possa suffragare la titolarità del credito per cui ha agito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche in ragione delle effettive responsabilità delle parti nella causazione della lite, secondo lo scaglione di riferimento
(5.200,01 - 26.000,00), con applicazione dei minimi tariffari il vaolre della causa prossimo all'importo più basso dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
- Rigetta la domanda -riproposta da parte opposta- di condanna di al Parte_1 pagamento di € 6.849,93 in favore di CP_1
- Condanna la parte soccombente del presente giudizio (parte non ammessa CP_1 al gratuito patrocinio) alla rifusione delle spese – liquidate per le ragioni indicate in parte motiva in € 2.540,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge - a favore di (parte ammessa al gratuito patrocinio), Parte_1 disponendo ex art. 133 TUSG che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Catanzaro, li 25.07.2024
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo