Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 399 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] C.F._2
Oristano il 16/06/1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela
Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 25/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sardara.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25/07/2015 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Sardara, anno 2015, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I figli minori e continueranno ad essere affidati Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori i quali provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, garantendo che mantengano rapporti equilibrati e continuativi con i parenti ed ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori ed, in particolare, quelle relative alla loro istruzione, educazione, tutela della salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nel momento in cui i minori si troveranno presso ognuno di loro.
I minori mantenendo la loro residenza anagrafica presso la madre.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, il martedì dall'uscita della scuola e dell'asilo Per_1
alle ore 18 nel periodo invernale e alle ore 19 nel periodo Persona_2 estivo;
Pag. 2 di 4 - a fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato - in cui il padre andrà a prenderli presso la madre - alle ore 18 della domenica in periodo invernale e 19 nel periodo estivo - in cui il padre li riaccompagnerà a casa;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, indipendente dalla turnazione ordinaria, dalle ore 10 del 24 dicembre fino alle ore 10 del 25 con un genitore e dalle ore 10 del 25 fino alle ore 18 del
26 con l'altro genitore, così e per la vigilia di capodanno, dalle ore 10 del
31.12 alle ore 10 dell'1.1 con un genitore e dalle ore 10 dell'1.1 alle ore
18 del 2 gennaio con l'altro; i figli inoltre staranno con ciascun genitore ad anni alternati dalle ore 18.00 del giorno 5 gennaio sino alle ore 10.00 del giorno 6 gennaio con un genitore e dalle ore 10.00 del giorno 6 gennaio sino alle ore 19.00 del giorno 6 gennaio con l'altro;
- durante le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore
10 della domenica di Pasqua alle ore 10 del Lunedì dell'Angelo con un genitore e dalle ore 10 alle ore 18 del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà, alternativamente con Per_1 ciascun genitore, una settimana dal lunedì alla domenica (la prima settimana con la mamma e quindi ad alternare); per quanto riguarda, invece, , vista la sua tenera età, trascorrerà con il padre i fine Per_2 settimana nei quali anche sarà presso di lui;
Per_1
- tutti i giorni di vacanza dovranno essere concordati tra i coniugi;
- ogni eventuale modifica dovrà essere concordata, per messaggio o mail.
3. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile pari ad €. 1.200,00 (€. 600,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno
30 di ogni mese tramite bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza gennaio 2026; l'assegno unico e ogni altro riconoscimento economico, compresi i permessi lavorativi per l'accudimento di prole minore, continueranno ad essere percepiti per l'intero dalla SI.ra
. Pt_1
4. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie sportive, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., previamente concordate salvo l'urgenza, per il regolamento delle quali si fa pieno ed integrale riferimento al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del
14.07.2017, con diritto del genitore che le abbia eventualmente anticipate per l'intero al rimborso della metà da parte dell'altro.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non prevedere alcun assegno in favore e/o a carico di alcuno per il loro mantenimento.
Pag. 3 di 4 6. La casa coniugale sita in Cagliari, Via Giudice Salusio n. 4, distinta al
N.C.E.U. al Foglio 12, Particella 188, Sub. 30 (ex sub. 20) - di proprietà esclusiva della SI.ra a seguito dell'acquisto della quota pari al 50% Pt_1 del SI. con rogito Notaio del 22.03.2023 Controparte_1 Per_3
Repertorio n. 4200, Raccolta n. 3392 - resterà a lei definitivamente assegnata, comprensiva degli arredi e le suppellettili ivi presenti.
7. In merito all'immobile sito in Cagliari, Via Giudice Salusio n. 4, distinto al
N.C.E.U. alla sezione urbana A, Foglio 12, Particella 188, Sub. 31, costituito da locale cantina al piano interrato del fabbricato a carattere condominiale, distinto con il numero 9, di circa mq. 16 (sedici), contraddistinta con il numero interno 2 (due), confinante con cantina distinta con il numero interno
3, con corridoio di accesso alle cantine e con cantina distinta con il numero interno 4, si conferma verrà acquistato per la quota dell'intero dalla SI.ra con obbligo della stessa al pagamento integrale del residuo prezzo Pt_1 pari ad €. 13.000,00 e relativa rinuncia da parte del SI. Controparte_1 ad ogni diritto sull'immobile derivante dal contratto preliminare di vendita sottoscritto a suo tempo con i promissari alienanti, oltre che alla restituzione da parte della SI.ra della metà delle somme già versate a titolo di Pt_1 caparra.
8. A tacitazione di qualunque ulteriore pretesa reciproca, i coniugi dichiarano non esistano altri beni in comune né mobili né immobili e che non vi sono depositi di denaro cointestati o intestati singolarmente che contengono somme di proprietà comune.
9. Infine, gli stessi dichiarano di non avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione per i fatti in premessa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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