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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/11/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 383/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 20 novembre 2025 alle ore 11.27 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. GORI NICOLA;
Parte_1
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
L'avv. Gori si riporta al ricorso, richiamando la disciplina e la giurisprudenza in materia di indebito CP_ assistenziale, da cui discenderebbe l'irripetibilità dell'indebito preteso dall' Insiste dunque per CP_ l'accoglimento del ricorso, con condanna dell' alle spese di lite nella misura di giustizia.
L'avv. Falso si riporta alla memoria e alla giurisprudenza ivi richiamata per ipotesi sovrapponibili a quello di specie. Chiede dunque il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio, trattenendo la causa in decisione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 11.39 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 383/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' deducendo di essere stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e diritto altresì all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 1.3.2023, all'esito di visita della Commissione medica del 9.3.2023; che la condizione di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% era stata confermata all'esito della visita del 27.11.2024, senza che venisse confermata anche l'indennità di accompagnamento;
che, con comunicazione del 30.1.2025, CP_ ricevuta il 13.2.2025, l' gli aveva reso noto l'ammontare delle prestazioni indebitamente percepite sulla pensione INVCIV n. 07070011 tra il 1.12.2024 ed il 28.2.2025, pretendendo la restituzione delle rate erogate indebitamente per un totale di € 1.615,80.
Alla luce di ciò, premesso di aver proposto il 13.5.2025 ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di accertamento dell'indebito, ha concluso chiedendo l'accertamento della irripetibilità della somma di € 1.615,80 di cui al provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento, alla CP_ luce del legittimo affidamento riposto in ordine alla spettanza di quanto versatogli da dal dicembre
2024 al febbraio 2025, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Costituitosi tempestivamente, l' ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere rigettato.
Pacifico tra le parti (e, comunque, documentale;
cfr. doc.
1-2 ricorso) che il ricorrente fosse stato riconosciuto invalido al 100% nonché titolare del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2023 (doc. 3 ricorso).
È altresì documentato in atti (cfr. doc. 4 ricorso, nonché doc. 2 memoria difensiva) che, all'esito della visita di revisione del 27 novembre 2024, la Commissione medica avesse ritenuto venuto meno il requisito sanitario per la conferma in capo al del diritto di cui trattasi. Tale verbale risulta Parte_1
notificato al ricorrente in data 6 dicembre 2024 a mezzo raccomandata (cfr. doc.
2.a. memoria difensiva), e non è dedotto né dimostrato che alcuna contestazione fosse poi sollevata dal ricorrente avverso gli esiti della visita di revisione.
Ancora, è pacifico che, dopo tale visita, l' resistente ha ciononostante continuato ad erogare CP_2
in favore del ricorrente i ratei di indennità di accompagnamento sino alla richiesta di ripetizione dell'importo di € 1.615,80 per i ratei da dicembre 2024 a febbraio 2025, pervenuta al il 13 Parte_1
febbraio 2025 (cfr. doc. 3 e 3.a. memoria difensiva), ratei che è incontroverso tra le parti che fossero invero indebiti, essendo venuto meno il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso in fatto, vale la pena rilevare in limine che non si discute in questa sede dell'accertamento negativo dell'indebito, bensì solo dell'asserita irripetibilità delle somme CP_ indebitamente erogate dall' alla ricorrente.
Facendosi questione di somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento, nel caso che ci occupa occorre far applicazione della disciplina dell'indebito assistenziale, con specifico riguardo all'ipotesi dell'accertata carenza del requisito sanitario, come disciplinato dal comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448/19981. Premessa la legittimità costituzionale della differente regolamentazione dell'indebito previdenziale e di quello assistenziale (come affermato dalla Consulta con la pronuncia n. 448 del 2000), si osserva che nell'ipotesi sub iudice non possa farsi applicazione della disciplina risultante dal comb. disp. dell'art. 52 legge n. 88 del 1989 e dell'art. 13 legge n. 412 del 1991 (applicabile alla materia dell'indebito previdenziale di natura pensionistica). In casi quali quello per cui è causa, prendendo le mosse proprio dal citato art. 37, comma 8, legge n. 448/1998 deve ritenersi che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione debba farsi risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca, proprio come avvenuto nel caso di specie) della carenza del requisito sanitario quale presupposto per l'erogazione, con la conseguenza dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. per la ripetizione dei ratei successivi.
Si tratta di approdo a più riprese confermato nella giurisprudenza della Suprema corte, che ha difatti sostenuto che “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge
n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art.
37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998 ) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (così Cass. civ., sez. L, 29 ottobre 2003, n. 16260; Cass. civ., sez. lav., 26 aprile 2002, n. 6091; nonché, più di recente, Cass. civ., sez. L, 2016, n. 26162; in termini, si veda anche Cass. civ., sez. VI-L, 23 dicembre 2010, n. 26096: “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”; nel medesimo senso si è espressa altresì la Corte d'Appello fiorentina, inter alia con la sentenza n. 384 del CP_ 9 luglio 2020; cfr. altresì la giurisprudenza di merito richiamata dall' sub doc. 4 allegato alla memoria difensiva).
CP_ Ebbene, come visto, è pacifico e provato in atti che la pretesa vantata dall' convenuto a titolo di indebito dipenda dal venir meno (accertato all'esito della visita di revisione del 27.11.2024) in capo al ricorrente proprio del requisito sanitario per l'accesso all'indennità di accompagnamento, e che l'esito negativo della visita di verifica sia stato tempestivamente comunicato al il 6.12.2024. Parte_1
Dunque, facendo applicazione delle suesposte direttrici esegetico-operative, se ne deve desumere la piena consapevolezza in capo alla parte ricorrente della predetta circostanza e del fatto che, di conseguenza, la prestazione gli sarebbe stata revocata, non potendosi invocare – come pretenderebbe il ricorrente – alcun legittimo affidamento per il periodo successivo alla comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione quanto all'indennità di accompagnamento. CP_ Ne risulta così la fondatezza della tesi dell' in ordine alla ripetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento erogati a favore dell'odierno ricorrente tra la comunicazione dell'esito della visita di revisione, in data 6 dicembre 2024, ed il 28 febbraio 2025 (come risulta dal provvedimento con cui
CP_ l' ha comunicato l'indebito al ). Parte_1
CP_ In definitiva, è tenuto a restituire all' l'importo di € 1.615,80 per l'indebita Parte_1 percezione dell'indennità di accompagnamento tra il dicembre 2024 ed il febbraio 2025, e la domanda deve essere respinta.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della peculiarità della vicenda per cui è causa, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
CP_ 1) rigetta il ricorso, dichiarando ripetibile da parte di la somma di € 1.615,80 indebitamente erogata per ratei di indennità di accompagnamento non dovuta per i mesi dal dicembre 2024 al febbraio
2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 37, comma 8, legge n. 448/1998: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 383/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 20 novembre 2025 alle ore 11.27 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. GORI NICOLA;
Parte_1
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
L'avv. Gori si riporta al ricorso, richiamando la disciplina e la giurisprudenza in materia di indebito CP_ assistenziale, da cui discenderebbe l'irripetibilità dell'indebito preteso dall' Insiste dunque per CP_ l'accoglimento del ricorso, con condanna dell' alle spese di lite nella misura di giustizia.
L'avv. Falso si riporta alla memoria e alla giurisprudenza ivi richiamata per ipotesi sovrapponibili a quello di specie. Chiede dunque il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio, trattenendo la causa in decisione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 11.39 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 383/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' deducendo di essere stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e diritto altresì all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 1.3.2023, all'esito di visita della Commissione medica del 9.3.2023; che la condizione di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% era stata confermata all'esito della visita del 27.11.2024, senza che venisse confermata anche l'indennità di accompagnamento;
che, con comunicazione del 30.1.2025, CP_ ricevuta il 13.2.2025, l' gli aveva reso noto l'ammontare delle prestazioni indebitamente percepite sulla pensione INVCIV n. 07070011 tra il 1.12.2024 ed il 28.2.2025, pretendendo la restituzione delle rate erogate indebitamente per un totale di € 1.615,80.
Alla luce di ciò, premesso di aver proposto il 13.5.2025 ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di accertamento dell'indebito, ha concluso chiedendo l'accertamento della irripetibilità della somma di € 1.615,80 di cui al provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento, alla CP_ luce del legittimo affidamento riposto in ordine alla spettanza di quanto versatogli da dal dicembre
2024 al febbraio 2025, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Costituitosi tempestivamente, l' ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere rigettato.
Pacifico tra le parti (e, comunque, documentale;
cfr. doc.
1-2 ricorso) che il ricorrente fosse stato riconosciuto invalido al 100% nonché titolare del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2023 (doc. 3 ricorso).
È altresì documentato in atti (cfr. doc. 4 ricorso, nonché doc. 2 memoria difensiva) che, all'esito della visita di revisione del 27 novembre 2024, la Commissione medica avesse ritenuto venuto meno il requisito sanitario per la conferma in capo al del diritto di cui trattasi. Tale verbale risulta Parte_1
notificato al ricorrente in data 6 dicembre 2024 a mezzo raccomandata (cfr. doc.
2.a. memoria difensiva), e non è dedotto né dimostrato che alcuna contestazione fosse poi sollevata dal ricorrente avverso gli esiti della visita di revisione.
Ancora, è pacifico che, dopo tale visita, l' resistente ha ciononostante continuato ad erogare CP_2
in favore del ricorrente i ratei di indennità di accompagnamento sino alla richiesta di ripetizione dell'importo di € 1.615,80 per i ratei da dicembre 2024 a febbraio 2025, pervenuta al il 13 Parte_1
febbraio 2025 (cfr. doc. 3 e 3.a. memoria difensiva), ratei che è incontroverso tra le parti che fossero invero indebiti, essendo venuto meno il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso in fatto, vale la pena rilevare in limine che non si discute in questa sede dell'accertamento negativo dell'indebito, bensì solo dell'asserita irripetibilità delle somme CP_ indebitamente erogate dall' alla ricorrente.
Facendosi questione di somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento, nel caso che ci occupa occorre far applicazione della disciplina dell'indebito assistenziale, con specifico riguardo all'ipotesi dell'accertata carenza del requisito sanitario, come disciplinato dal comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448/19981. Premessa la legittimità costituzionale della differente regolamentazione dell'indebito previdenziale e di quello assistenziale (come affermato dalla Consulta con la pronuncia n. 448 del 2000), si osserva che nell'ipotesi sub iudice non possa farsi applicazione della disciplina risultante dal comb. disp. dell'art. 52 legge n. 88 del 1989 e dell'art. 13 legge n. 412 del 1991 (applicabile alla materia dell'indebito previdenziale di natura pensionistica). In casi quali quello per cui è causa, prendendo le mosse proprio dal citato art. 37, comma 8, legge n. 448/1998 deve ritenersi che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione debba farsi risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca, proprio come avvenuto nel caso di specie) della carenza del requisito sanitario quale presupposto per l'erogazione, con la conseguenza dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. per la ripetizione dei ratei successivi.
Si tratta di approdo a più riprese confermato nella giurisprudenza della Suprema corte, che ha difatti sostenuto che “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge
n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art.
37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998 ) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (così Cass. civ., sez. L, 29 ottobre 2003, n. 16260; Cass. civ., sez. lav., 26 aprile 2002, n. 6091; nonché, più di recente, Cass. civ., sez. L, 2016, n. 26162; in termini, si veda anche Cass. civ., sez. VI-L, 23 dicembre 2010, n. 26096: “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”; nel medesimo senso si è espressa altresì la Corte d'Appello fiorentina, inter alia con la sentenza n. 384 del CP_ 9 luglio 2020; cfr. altresì la giurisprudenza di merito richiamata dall' sub doc. 4 allegato alla memoria difensiva).
CP_ Ebbene, come visto, è pacifico e provato in atti che la pretesa vantata dall' convenuto a titolo di indebito dipenda dal venir meno (accertato all'esito della visita di revisione del 27.11.2024) in capo al ricorrente proprio del requisito sanitario per l'accesso all'indennità di accompagnamento, e che l'esito negativo della visita di verifica sia stato tempestivamente comunicato al il 6.12.2024. Parte_1
Dunque, facendo applicazione delle suesposte direttrici esegetico-operative, se ne deve desumere la piena consapevolezza in capo alla parte ricorrente della predetta circostanza e del fatto che, di conseguenza, la prestazione gli sarebbe stata revocata, non potendosi invocare – come pretenderebbe il ricorrente – alcun legittimo affidamento per il periodo successivo alla comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione quanto all'indennità di accompagnamento. CP_ Ne risulta così la fondatezza della tesi dell' in ordine alla ripetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento erogati a favore dell'odierno ricorrente tra la comunicazione dell'esito della visita di revisione, in data 6 dicembre 2024, ed il 28 febbraio 2025 (come risulta dal provvedimento con cui
CP_ l' ha comunicato l'indebito al ). Parte_1
CP_ In definitiva, è tenuto a restituire all' l'importo di € 1.615,80 per l'indebita Parte_1 percezione dell'indennità di accompagnamento tra il dicembre 2024 ed il febbraio 2025, e la domanda deve essere respinta.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della peculiarità della vicenda per cui è causa, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
CP_ 1) rigetta il ricorso, dichiarando ripetibile da parte di la somma di € 1.615,80 indebitamente erogata per ratei di indennità di accompagnamento non dovuta per i mesi dal dicembre 2024 al febbraio
2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 37, comma 8, legge n. 448/1998: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.