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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.19794/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19794/2024 promossa da:
La C. F. , con sede in Foggia, Cittadella Parte_1 P.IVA_1 dell'economia, in persona del legale rapp.te ed amministratore unico p.t., Dott. , CP_1 nato a [...] il [...], cod.fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
LU De Biase del Foro di Foggia (cod. fisc. ) nel cui studio in C.F._2
Foggia, al Corso Roma, 204/B è elettivamente domiciliata.
ATTRICE contro
c.f. e P.IVA con sede in Torino, Corso Orbassano n. Controparte_2 P.IVA_2
367, in persona della procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Controparte_3
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina RAMILLI (c.f.
[...] C.F._3
) del Foro di Torino, con studio in Torino via San Quintino, n. 44. C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in virtù del predetto rapporto contrattuale intercorso tra le parti, accertare e dare atto dell'indebito arricchimento da parte della Controparte_2 dell'importo di € 10.431,90 versato dalla odierna attrice, o a quella minor o maggior somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi ex art. 1284 comma IV° dalla domanda e condannare pertanto la società convenuta alla restituzione del detto importo in favore della C. F. (o alla maggior o minor somma che Parte_1 P.IVA_1 dovesse risultare all'esito del giudizio) oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284 comma 4
c.c.., nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Codesto Ill.mo Giudice Voglia concedere un rinvio per pendenti trattative ovvero Voglia fissare udienza per tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. al fine di consentire a di CP_2 ultimare le verifiche contabili necessarie e giungere così ad una composizione bonaria della controversia insorta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 7/11/2024 la Parte_1 ha convenuto innanzi al Tribunale Ordinario di Torino la per Controparte_2
l'udienza del 13/03/2025 eccependo l'indebito pagamento alla convenuta dell'importo di € 10.431,90 e chiedendo la conseguente condanna alla restituzione di detto importo, corrispondente all'IVA incassata, per erronea applicazione del regime dello split payment.
Parte convenuta non si costituiva, dovendo pertanto rilevarsene, con decreto ex art. 171 bis C.p.c. depositato il 17/01/2025, la conseguente contumacia.
Costituitasi, poi, tardivamente nel presente giudizio di merito in data 4/04/2025 contestava il quantum della pretesa attrice e conseguentemente, con ordinanza del
29/04/2025, veniva revocata la dichiarazione di contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e viene ora a decisione, previo scambio delle difese conclusive.
2. In fatto va ricordato che e concludevano Parte_1 Controparte_2 rispettivamente in data 15/04/2019 n. 18 contratti di leasing per locazione finanziaria per 18 ambulanze e in data 17/05/2019 n. 2 contratti di leasing per locazione finanziaria per 2 ambulanze (doc n.1), della durata di 60 mesi decorrenti dalla consegna del mezzo.
Le originarie previsioni contrattuali prevedevano la corrispondenza di 18 canoni da €
1.629,79 e due canoni da € 1.819,79.
A seguito di servizi accessori (marchiatura cristalli) gli importi venivano modificati come segue: diciotto canoni da € 1.635,00 e i due restanti canoni da € 1.825,00.
Parte attrice sostiene: - che per le mensilità di marzo venivano emesse fatture in esigibilità immediata in conseguenza delle quali richiedeva “emissione di note credito a storno totale delle stesse e relativa riemissione in regime di split payment” (doc n. 2).
-che in data 13/03/2023 richiedeva, a mezzo pec, a l'immediata Controparte_2 restituzione dell'IVA incassata erroneamente e la corretta emissione delle fatture in regime di scissione dei pagamenti (split payment), come da previsione art.1, co 629, lettera b), L. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015), a modifica del Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA (art 17-ter).
-che la convenuta, in risposta a detta istanza, forniva esclusivamente dettagli sulle maggiorazioni riscontrate per gli importi di € 3,21 riferiti al servizio di marchiatura cristalli (doc. n. 4.1).
-che in data 8/05/2023, la società a mezzo pec riconosceva, sulla base delle verifiche effettuate, che nei contratti in essere risultavano presenti delle eccedenze, pertanto, invitavano l'attrice a far pervenire un codice iban e un documento d'identità in corso di validità, al fine di poter procedere al rimborso delle stesse.
- che in data 29/09/2023 la società comunicava, a mezzo pec, la mancata applicazione del c.d. regime dello split payment in tutte le fatture inizialmente emesse e procedeva all'effettuazione dei rimborsi relativi ai canoni in scadenza di febbraio e marzo 2023.
-che in data 2/10/2023 l'odierna attrice si vedeva accreditare da parte della convenuta €
1.895,50 complessivi, corrispondenti a diciassette accrediti di importo pari a € 98,36 e due rispettivamente di € 122,40 e € 122,34 (doc. 8). A mezzo pec, richiedeva chiarimenti a in merito agli accrediti avvenuti, rilevandoli come non Controparte_2 corrispondenti agli importi degli addebiti avvenuti in eccesso.
- che nel mese di aprile 2024, a mezzo legale, intimava all'odierna convenuta la restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
3. Parte convenuta forniva spiegazioni in merito ai canoni addebitati comprensivi di IVA, attribuendo l'errore ad un ammodernamento dei sistemi informatici che aveva interessato la società nei mesi tra febbraio e marzo 2023 senza chiarire la natura dei rimborsi.
L'odierna convenuta costituitasi tardivamente, oltre i termini previsti ex lege e spirati altresì i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., contestava il quantum debeatur della pretesa attrice sostenendo che non trovasse riscontro negli “estratti conto relativi a 18 dei 20 veicoli concessi in leasing e che si producono” (doc. n. 1).
4. L'odierna attrice, dunque, eccepisce l'indebita percezione di somme da parte della
[...] per il versamento dell'IVA non dovuta, operando nei confronti Controparte_2 dell'ente pubblico il regime dello split payment, in forza del quale l'IVA deve essere versata direttamente all'erario.
I contratti di leasing finanziario prevedono in effetti l'applicazione del sistema di split payment (o scissione dei pagamenti) secondo cui l'IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle relative fatture sia versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta
(circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015). L'Agenzia più volte ha chiarito che “il meccanismo della scissione dei pagamenti- che è una misura antifrode- non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell'imposta in relazione alle operazioni dallo stesso effettuate. Dunque, per le forniture di beni e servizi eseguite nei confronti delle pubbliche amministrazioni o delle società riconducibili nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sopracitata, il fornitore è tenuto ad emettere fattura con l'indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” pena
l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” (circolari n. 15/E del 2015 n. 27/E del 2017).
Dalla documentazione prodotta dall'attrice (doc. n. 17-1 e 6_1) si evince come nel periodo ricompreso tra il 28/02/2023 e il 5/04/2023 fossero stato addebitati 40 canoni comprensivi di IVA, non compensati nei successivi canoni né restituiti.
La Sanitaservice ASL FG S.r.l. ha inoltre allegato di aver provveduto in proprio al versamento delle tasse non pagate (bollo) per il periodo ottobre 23/gennaio 24 per la somma complessiva di € 350,46 per alcune veicoli in violazione delle previsioni contrattuali, che infatti dispongono che“con la presente l'Utilizzatore conferisce mandato al Concedente di anticipare, in nome e per conto dell'Utilizzatore stesso il pagamento della tassa automobilistica” […] (doc.17 attrice).
Parte convenuta si è costituita tardivamente e in sede di comparsa e risposta innanzi al giudice, si è limitata ad una contestazione generica sul quantum della debenza, deducendo che la problematica nascesse da un ammodernamento dei sistemi informatici, non contestando in modo specifico né le prove prodotte né l'importo intimato dall'attrice e nulla dicendo in ordine al mancato pagamento dei bolli.
In relazione alla contestazione della convenuta sull'erroneità del quantum, l'estrema genericità della contestazione non è in grado di paralizzare la pretesa avversaria limitandosi ad affermare che “la pretesa non trova riscontro negli estratti conto relativi
a 18 dei 20 veicoli concessi in leasing e che si producono”.
Invero la contestazione generica e tardiva da parte del convenuto costituisce un comportamento rilevante e, nel caso in esame, costituisce elemento di conferma delle risultanze univoche dei documenti prodotti.
Va dunque accolta la domanda sollevata dall'attrice di restituzione di quanto indebitamente pagato.
5. Le spese seguono la soccombenza.
Le spese del giudizio vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da € 5.200,00 ed € 26.000,00) sulla base dei valori medi nelle prime due fasi e minimi con riferimento alla fase istruttoria in quanto esclusivamente documentale e alla fase decisoria in quanto svolta oralmente.
In ultimo, quanto alla mancata partecipazione di alla mediazione, Controparte_2 si rileva che quest'ultima avrebbe dovuto partecipare al primo incontro chiarendo la propria posizione. Per tali motivi, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010, CP_2 sarà tenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
[...] importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna alla restituzione della somma di euro 10.431,90 a Controparte_2 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda Parte_1 al saldo;
condanna a rimborsare le spese di giudizio a Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese forfettarie 15% IVA e CPA e successive occorrende oltre esposti. condanna al versamento, in favore dell'Erario, della somma Controparte_2 pari al doppio dell'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010.
Torino, 20 novembre 2025.
La Giudice dott.ssa Chiara Comune
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19794/2024 promossa da:
La C. F. , con sede in Foggia, Cittadella Parte_1 P.IVA_1 dell'economia, in persona del legale rapp.te ed amministratore unico p.t., Dott. , CP_1 nato a [...] il [...], cod.fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
LU De Biase del Foro di Foggia (cod. fisc. ) nel cui studio in C.F._2
Foggia, al Corso Roma, 204/B è elettivamente domiciliata.
ATTRICE contro
c.f. e P.IVA con sede in Torino, Corso Orbassano n. Controparte_2 P.IVA_2
367, in persona della procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Controparte_3
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina RAMILLI (c.f.
[...] C.F._3
) del Foro di Torino, con studio in Torino via San Quintino, n. 44. C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in virtù del predetto rapporto contrattuale intercorso tra le parti, accertare e dare atto dell'indebito arricchimento da parte della Controparte_2 dell'importo di € 10.431,90 versato dalla odierna attrice, o a quella minor o maggior somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi ex art. 1284 comma IV° dalla domanda e condannare pertanto la società convenuta alla restituzione del detto importo in favore della C. F. (o alla maggior o minor somma che Parte_1 P.IVA_1 dovesse risultare all'esito del giudizio) oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284 comma 4
c.c.., nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Codesto Ill.mo Giudice Voglia concedere un rinvio per pendenti trattative ovvero Voglia fissare udienza per tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. al fine di consentire a di CP_2 ultimare le verifiche contabili necessarie e giungere così ad una composizione bonaria della controversia insorta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 7/11/2024 la Parte_1 ha convenuto innanzi al Tribunale Ordinario di Torino la per Controparte_2
l'udienza del 13/03/2025 eccependo l'indebito pagamento alla convenuta dell'importo di € 10.431,90 e chiedendo la conseguente condanna alla restituzione di detto importo, corrispondente all'IVA incassata, per erronea applicazione del regime dello split payment.
Parte convenuta non si costituiva, dovendo pertanto rilevarsene, con decreto ex art. 171 bis C.p.c. depositato il 17/01/2025, la conseguente contumacia.
Costituitasi, poi, tardivamente nel presente giudizio di merito in data 4/04/2025 contestava il quantum della pretesa attrice e conseguentemente, con ordinanza del
29/04/2025, veniva revocata la dichiarazione di contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e viene ora a decisione, previo scambio delle difese conclusive.
2. In fatto va ricordato che e concludevano Parte_1 Controparte_2 rispettivamente in data 15/04/2019 n. 18 contratti di leasing per locazione finanziaria per 18 ambulanze e in data 17/05/2019 n. 2 contratti di leasing per locazione finanziaria per 2 ambulanze (doc n.1), della durata di 60 mesi decorrenti dalla consegna del mezzo.
Le originarie previsioni contrattuali prevedevano la corrispondenza di 18 canoni da €
1.629,79 e due canoni da € 1.819,79.
A seguito di servizi accessori (marchiatura cristalli) gli importi venivano modificati come segue: diciotto canoni da € 1.635,00 e i due restanti canoni da € 1.825,00.
Parte attrice sostiene: - che per le mensilità di marzo venivano emesse fatture in esigibilità immediata in conseguenza delle quali richiedeva “emissione di note credito a storno totale delle stesse e relativa riemissione in regime di split payment” (doc n. 2).
-che in data 13/03/2023 richiedeva, a mezzo pec, a l'immediata Controparte_2 restituzione dell'IVA incassata erroneamente e la corretta emissione delle fatture in regime di scissione dei pagamenti (split payment), come da previsione art.1, co 629, lettera b), L. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015), a modifica del Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA (art 17-ter).
-che la convenuta, in risposta a detta istanza, forniva esclusivamente dettagli sulle maggiorazioni riscontrate per gli importi di € 3,21 riferiti al servizio di marchiatura cristalli (doc. n. 4.1).
-che in data 8/05/2023, la società a mezzo pec riconosceva, sulla base delle verifiche effettuate, che nei contratti in essere risultavano presenti delle eccedenze, pertanto, invitavano l'attrice a far pervenire un codice iban e un documento d'identità in corso di validità, al fine di poter procedere al rimborso delle stesse.
- che in data 29/09/2023 la società comunicava, a mezzo pec, la mancata applicazione del c.d. regime dello split payment in tutte le fatture inizialmente emesse e procedeva all'effettuazione dei rimborsi relativi ai canoni in scadenza di febbraio e marzo 2023.
-che in data 2/10/2023 l'odierna attrice si vedeva accreditare da parte della convenuta €
1.895,50 complessivi, corrispondenti a diciassette accrediti di importo pari a € 98,36 e due rispettivamente di € 122,40 e € 122,34 (doc. 8). A mezzo pec, richiedeva chiarimenti a in merito agli accrediti avvenuti, rilevandoli come non Controparte_2 corrispondenti agli importi degli addebiti avvenuti in eccesso.
- che nel mese di aprile 2024, a mezzo legale, intimava all'odierna convenuta la restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
3. Parte convenuta forniva spiegazioni in merito ai canoni addebitati comprensivi di IVA, attribuendo l'errore ad un ammodernamento dei sistemi informatici che aveva interessato la società nei mesi tra febbraio e marzo 2023 senza chiarire la natura dei rimborsi.
L'odierna convenuta costituitasi tardivamente, oltre i termini previsti ex lege e spirati altresì i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., contestava il quantum debeatur della pretesa attrice sostenendo che non trovasse riscontro negli “estratti conto relativi a 18 dei 20 veicoli concessi in leasing e che si producono” (doc. n. 1).
4. L'odierna attrice, dunque, eccepisce l'indebita percezione di somme da parte della
[...] per il versamento dell'IVA non dovuta, operando nei confronti Controparte_2 dell'ente pubblico il regime dello split payment, in forza del quale l'IVA deve essere versata direttamente all'erario.
I contratti di leasing finanziario prevedono in effetti l'applicazione del sistema di split payment (o scissione dei pagamenti) secondo cui l'IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle relative fatture sia versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta
(circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015). L'Agenzia più volte ha chiarito che “il meccanismo della scissione dei pagamenti- che è una misura antifrode- non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell'imposta in relazione alle operazioni dallo stesso effettuate. Dunque, per le forniture di beni e servizi eseguite nei confronti delle pubbliche amministrazioni o delle società riconducibili nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sopracitata, il fornitore è tenuto ad emettere fattura con l'indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” pena
l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” (circolari n. 15/E del 2015 n. 27/E del 2017).
Dalla documentazione prodotta dall'attrice (doc. n. 17-1 e 6_1) si evince come nel periodo ricompreso tra il 28/02/2023 e il 5/04/2023 fossero stato addebitati 40 canoni comprensivi di IVA, non compensati nei successivi canoni né restituiti.
La Sanitaservice ASL FG S.r.l. ha inoltre allegato di aver provveduto in proprio al versamento delle tasse non pagate (bollo) per il periodo ottobre 23/gennaio 24 per la somma complessiva di € 350,46 per alcune veicoli in violazione delle previsioni contrattuali, che infatti dispongono che“con la presente l'Utilizzatore conferisce mandato al Concedente di anticipare, in nome e per conto dell'Utilizzatore stesso il pagamento della tassa automobilistica” […] (doc.17 attrice).
Parte convenuta si è costituita tardivamente e in sede di comparsa e risposta innanzi al giudice, si è limitata ad una contestazione generica sul quantum della debenza, deducendo che la problematica nascesse da un ammodernamento dei sistemi informatici, non contestando in modo specifico né le prove prodotte né l'importo intimato dall'attrice e nulla dicendo in ordine al mancato pagamento dei bolli.
In relazione alla contestazione della convenuta sull'erroneità del quantum, l'estrema genericità della contestazione non è in grado di paralizzare la pretesa avversaria limitandosi ad affermare che “la pretesa non trova riscontro negli estratti conto relativi
a 18 dei 20 veicoli concessi in leasing e che si producono”.
Invero la contestazione generica e tardiva da parte del convenuto costituisce un comportamento rilevante e, nel caso in esame, costituisce elemento di conferma delle risultanze univoche dei documenti prodotti.
Va dunque accolta la domanda sollevata dall'attrice di restituzione di quanto indebitamente pagato.
5. Le spese seguono la soccombenza.
Le spese del giudizio vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da € 5.200,00 ed € 26.000,00) sulla base dei valori medi nelle prime due fasi e minimi con riferimento alla fase istruttoria in quanto esclusivamente documentale e alla fase decisoria in quanto svolta oralmente.
In ultimo, quanto alla mancata partecipazione di alla mediazione, Controparte_2 si rileva che quest'ultima avrebbe dovuto partecipare al primo incontro chiarendo la propria posizione. Per tali motivi, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010, CP_2 sarà tenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
[...] importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna alla restituzione della somma di euro 10.431,90 a Controparte_2 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda Parte_1 al saldo;
condanna a rimborsare le spese di giudizio a Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese forfettarie 15% IVA e CPA e successive occorrende oltre esposti. condanna al versamento, in favore dell'Erario, della somma Controparte_2 pari al doppio dell'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010.
Torino, 20 novembre 2025.
La Giudice dott.ssa Chiara Comune