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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
RI RI, OR
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1093/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM060201803 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFM060201803/2022 per l'anno di imposta 2019 notificato il 28 novembre 2022 con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale ha contestato alla società ricorrente la illegittima detrazione dell'Iva per l'anno 2019 pari ad euro 56.408,00 oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo pari ad euro 121.698,12.
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito:
1. la inesistenza e la nullità insanabile dell'avviso di accertamento nonché il difetto di legittimazione passiva della società Ricorrente_1 S.r.l.;
2. la illegittimità dell'accertamento per violazione art. 56, comma 5, DPR 633/72 e la carenza di motivazione;
3. la illegittimità e la infondatezza dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 54 DPR 633/72.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha resistito alla domanda.
All'udienza del 17 settembre 2024, la Corte ha disposto la sopensione dl procedimento per consentire alla contribuente di accedere alla procedura di definizione agevolata.
In data 19 settembre 2025 parte resistente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, a seguito della procedura ex lege n.197 del
2022 perfezionatasi, con il versamento della prima rata come da allegato F24 e consequenziale sgravio convalidato dall'ufficio.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che come emerge dalla documentazione depositata da parte resistente è intervenuta la definizione agevolata della controversia con il pagamento della prima rata ed il consequenziale sgravio.
A seguito dello sgravio, l'atto impugnato ha cessato la sua funzione e nessuna pronuncia al riguardo questa
Corte deve più emettere.
Va dichiarata, quindi, la estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 1 comma 198 legge 197 del 2022.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere e spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
RI RI, OR
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1093/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM060201803 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFM060201803/2022 per l'anno di imposta 2019 notificato il 28 novembre 2022 con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale ha contestato alla società ricorrente la illegittima detrazione dell'Iva per l'anno 2019 pari ad euro 56.408,00 oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo pari ad euro 121.698,12.
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito:
1. la inesistenza e la nullità insanabile dell'avviso di accertamento nonché il difetto di legittimazione passiva della società Ricorrente_1 S.r.l.;
2. la illegittimità dell'accertamento per violazione art. 56, comma 5, DPR 633/72 e la carenza di motivazione;
3. la illegittimità e la infondatezza dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 54 DPR 633/72.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha resistito alla domanda.
All'udienza del 17 settembre 2024, la Corte ha disposto la sopensione dl procedimento per consentire alla contribuente di accedere alla procedura di definizione agevolata.
In data 19 settembre 2025 parte resistente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, a seguito della procedura ex lege n.197 del
2022 perfezionatasi, con il versamento della prima rata come da allegato F24 e consequenziale sgravio convalidato dall'ufficio.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che come emerge dalla documentazione depositata da parte resistente è intervenuta la definizione agevolata della controversia con il pagamento della prima rata ed il consequenziale sgravio.
A seguito dello sgravio, l'atto impugnato ha cessato la sua funzione e nessuna pronuncia al riguardo questa
Corte deve più emettere.
Va dichiarata, quindi, la estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 1 comma 198 legge 197 del 2022.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere e spese compensate