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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2046/2022 (riunita con la causa r.g. n. 320/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046/2022 (riunita con la causa r.g. n. 320/2023) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lara Tomasoni e Parte_1 C.F._1
dell'avv. Marco Leali, con domicilio telematico e Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: iscrizione gestione artigiani
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 27.10.2022, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro chiedendo in via principale di dichiarare non sussistente il suo obbligo contributivo nei confronti della gestione artigiani di CP_ per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e di disporre conseguentemente l'annullamento dell'avviso di addebito n. 3682022006951463000 e la restituzione in suo favore delle somme eventualmente versate nelle more del processo, previa sospensione del provvedimento opposto, in via subordinata di accertare in ogni caso la prescrizione dei crediti
Pagina 1 di 8 contributivi relativi al triennio 2015/2017, la non debenza di parte delle somme intimate e non applicabili le sanzioni civili per evasione contributiva.
Con separato ricorso, depositato il 20.2.2023 e rubricato con r.g. n. 320/2023,
[...] ha nuovamente adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro Parte_1
CP_ chiedendo di annullare l'avviso di addebito n. 36820220018641159000 emesso sempre da e relativo alla richiesta di pagamento di € 23.660,28 a titolo di contributi e somme accessorie per il II, il III ed il IV trimestre degli stessi anni dal 2015 al 2020 o, in via subordinata, di accogliere le medesime conclusioni già rassegnate per il ricorso r.g. n. 2046/2022.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha esposto di aver costituito in data 7.11.2007, con i soci e , la società avente capitale CP_2 Controparte_3 Controparte_4 sociale di € 91.000,00 e di aver versato la propria quota di € 910,00, divenendo così socio al 1% mentre la rimanente parte del capitale sociale era costituita dal valore della ditta
[...]
conferita in natura;
di essere stato in precedenza titolare della Controparte_5
Automazioni Tibiesse s.n.c. di con la quale aveva operato nel medesimo Parte_1
settore in cui operava anche la ditta di , occupandosi della Controparte_5 CP_2
installazione di cancelli automatici ed impianti elettrici e della relativa assistenza tecnica;
di aver raggiunto con la ditta l'intesa di partecipare alla Controparte_5 CP_2 [...] per ivi far confluire il proprio pacchetto clienti anche in ragione del fatto che Controparte_4
l'attività operativa sarebbe stata eseguita unicamente dal socio di aver infatti CP_2
abbandonato ogni attività lavorativa dall'aprile 2008 allorché aveva conseguito il diritto al trattamento pensionistico.
Ha riferito che dopo essere stata posta in liquidazione, era stata Controparte_4
definitivamente cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 30.9.2020 e che egli non vi ha mai prestato alcuna attività, né operativa, né amministrativa.
Ha negato la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione CP_ artigiani e, previamente rammentando che l'onere della prova incombe su ha contestato anche nel merito la pretesa contributiva sia poiché erroneamente determinata (e financo triplicata) nell'ammontare e nelle sanzioni, sia poiché relativa a periodi in parte prescritti.
CP_ Ritualmente costituitosi nei giudizi separati, ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che il ricorrente era socio della sin dal Controparte_4
2007 e che tale società, comunicazione inviata il 26.11.2007, lo aveva indicato come prestatore di attività in ambito aziendale con decorrenza dal 17.11.2007; ha contestato l'eccezione di prescrizione ed ha infine rilevato come parte attorea non ha mai presentato alcuna istanza di riduzione dei contributi.
Pagina 2 di 8 Disposta la riunione delle cause per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'odierna udienza di discussione le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti;
il giudice si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Le cause riunite sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
L'articolo 2 della Legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato), rubricato
“imprenditore artigiano”, prevede: “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali”.
Il successivo articolo 3, rubricato “definizione di impresa artigiana”, prevede che “è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
Pagina 3 di 8 a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma,
l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”.
Fatte tali premesse, deve dunque evidenziarsi che le società a responsabilità limitata sono iscrivibili nell'albo delle imprese artigiane quando la maggioranza dei soci (o almeno un socio, qualora la compagine societaria sia composta da soli due soci) eserciti personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Con segnato riferimento alla posizione dei singoli soci, la Corte di legittimità ha evidenziato che «a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 443 del 1985 può definirsi imprenditore artigiano solo colui che, nell'esercizio professionale dell'impresa, esplichi "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo". Questa Corte, interpretando tale norma, ha chiarito che per assumere la predetta qualifica il titolare dell'impresa deve svolgere in essa non solo un lavoro personale, ma è altresì necessario che si tratti di un lavoro "anche manuale". (Cass. n. 28431 del 22/12/2011, che ha ribadito quanto già affermato in una sentenza risalente - Cass. n. 2495 del 6/3/1998- secondo cui “confligge con la lettera e con la "ratio" delle norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge 443 del 1985 l'assunto secondo cui il socio non apportatore di opera manuale di un'impresa artigiana composta da due persone debba, in conseguenza della sola vicenda della sua formale contitolarità dell'impresa, essere considerato, al pari del socio apportatore di opera manuale, personalmente imprenditore artigiano, mentre, a mente del citato art. 2 della legge 443 del
1985, imprenditore artigiano è, pur sempre, soltanto colui che eserciti personalmente,
Pagina 4 di 8 professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa stessa, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ne consegue che non tutti i soci di una impresa artigiana possono - in assenza dei requisiti specificamente e tassativamente elencati nelle citate norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per il solo fatto di risultare contitolari della relativa impresa - legittimamente dirsi "imprenditori artigiani", pur espletando, nell'organizzazione del lavoro, incombenze meramente amministrative e senza, per contro, svolgere la (necessaria) attività manuale, prestata, invece, dal (dai) consoci. (Nell'affermare il principio di dritto di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli artigiani avanzata, a fini di sgravi contributivi, dal socio di un panificio che, aveva evidenziato, a fondamento della richiesta, la sua qualità di socio non apportatore di opera manuale nella società)”). Quest'orientamento è sicuramente preferibile all'affermazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza e di cui ad un'isolata pronuncia di questa Corte (
Cass. n. 5734 del 19/04/2001) peraltro, riferita alla diversa questione relativa alla qualificazione dell'impresa artigiana" ed alla determinazione dei suoi limiti dimensionali e, dunque, all'interpretazione dell'art. 4 della L. n. 443/1985, quindi, non proprio aderente al caso de quo […]» (Cass., ordinanza n. 18394/2019).
Tanto premesso sul piano normativo e giurisprudenziale, diviene dunque evidente che l'essere socio di una società a responsabilità limitata che esercita una impresa artigiana non è elemento in sé sufficiente a rendere legittima l'iscrizione del socio di essa alla gestione artigiani, dovendo invece emergere sul piano fattuale che tale socio abbia personalmente e professionalmente eseguito – negli anni per i quali è richiesto il pagamento dei contributi – un lavoro “manuale”, assumendosi i rischi e le responsabilità relativi alla gestione dell'impresa.
Nel caso di specie, però, le risultanze dell'istruttoria testimoniale – lungi dal dimostrare l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente di una attività professionale personale prevalentemente manuale e con l'assunzione delle relative responsabilità – hanno fatto emergere da un lato come il ricorrente abbia sì partecipato alla ma Controparte_4
esclusivamente al fine di assicurare una adeguata assistenza ai clienti mantenuti nel corso del tempo e ai quali per ragioni di età non avrebbe potuto più assicurare i servizi richiesti, dall'altro come la abbia dato ingresso alla partecipazione CP_6 Controparte_4
del ricorrente per assicurarsi la possibilità di eseguire determinati tipi di interventi in ragione della precipua abilitazione da costui posseduta.
Pagina 5 di 8 Il teste socio di maggioranza della s.r.l. a suo tempo partecipata anche dal CP_2
ricorrente, ha illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta sia di costituire una s.r.l., sia di dare ingresso al ricorrente nella compagine sociale: “il ricorrente perché, durante una fiera ad Osnago, si è presentato perché era in difficoltà con la sua ditta perché non aveva più dipendenti e aveva i clienti che lo chiamavano e voleva fare in modo di garantire ai suoi clienti un futuro. Noi, all'epoca, avevamo dei dipendenti e il ricorrente non aveva più la possibilità di eseguire personalmente i lavori. Il ricorrente ha con i suoi clienti un rapporto diverso dai rapporti che si intrattengono oggi e che intrattengo io stesso, perché all'epoca gli installatori erano pochi e quindi lui aveva proprio un rapporto di fiducia con i suoi clienti, che ancora oggi lo chiamano e quindi lui poi chiama me e mi dice se faccio un preventivo per il suo cliente.
Io sono titolare della , che ora è ditta individuale (ma non ricordo da quando, è Controparte_4
mia moglie che segue l'amministrazione), ma all'epoca era s.r.l. e il ricorrente era socio all'1% perché così ci permetteva di avere la lettera b) in un momento in cui io avevo solo la lettera a)
(quella degli ascensori), mentre è solo la lettera b) che ci consente di fare i cancelli. Oggi sono a posto e quindi anche io ho la lettera a) e b).
Non ricordo l'anno esatto in cui ho conosciuto il ricorrente in fiera ad Osnago.
Abbiamo costituito la s.r.l. perché avevamo tanti dipendenti e il commercialista ci ha suggerito di costituire la s.r.l.; quindi non abbiamo costituito la s.r.l. per dare al ricorrente l'1%, perché lui non aveva neanche interesse ad entrare in società e mi aveva detto che mi dava la lettera b) senza nulla in cambio.
Il ricorrente, anche se era socio, era libero di fare quello che voleva, poteva venire la mattina a guardare, magari un cliente lo chiamava e lui ci girava il numero. Il ricorrente era una fonte di esperienza e quindi io lo chiamavo quando avevo bisogno di consigli e lui ci girava i contatti dei clienti. Il ricorrente non percepiva compenso per questa attività e non percepiva gli utili, di fatto era un socio fittizio, era un “secondo padre” lavorativo, anche perché lui non aveva la mentalità di fare contratti di manutenzione e quindi non aveva un patrimonio da passare;
lui ha sempre realizzato cancelli e finiva lì, ma aveva appunto un rapporto umano con i suoi clienti, che ancora oggi lo chiamano.
Io facevo il lavoro e fatturavo direttamente al cliente che il ricorrente mi portava, al ricorrente non davo alcun compenso, poi non so se lui aveva accordi con il cliente finale” (cfr. verbale di udienza del 13.3.2024).
La socia , a sua volta, ha confermato la genesi del rapporto societario ed ha Controparte_3
evidenziato come il ricorrente non svolgesse di fatto alcuna attività lavorativa quale socio della
“Noi con il ricorrente siamo stati chiari fin dall'inizio e gli abbiamo Controparte_4
precisato che non potevamo dare compensi anche se ottenevamo l'abilitazione; lui non voleva
Pagina 6 di 8 lasciare a piedi i suoi clienti e quindi abbiamo trovato questo accordo, ma noi in quel periodo facevamo già fatica a pagare gli operai e quindi non potevamo permetterci di elargire alcun compenso.
Alla camera di commercio il ricorrente venne indicato come prestatore di attività in ambito aziendale. La società avrebbe già potuto essere iscritta come artigiana poiché avevamo le abilitazioni che ce lo consentivano, avevamo però interesse ad avere l'abilitazione della lettera
b); la pratica amministrativa l'ha seguita il commercialista e quindi alla camera di commercio è stato probabilmente indicato che il ricorrente svolgeva attività in ambito aziendale perché così la ditta avrebbe potuto utilizzare l'abilitazione della lettera b); il ricorrente poi non ha mai prestato attività di lavoro effettivo in azienda. A parte girarci i contatti dei clienti che ancora lo cercavano, lui non ha svolto altre attività. È capitato in qualche occasione che mio marito lo abbia chiamato per avere informazioni di carattere tecnico, ma solo questa cosa qui” (cfr. verbale di udienza del 13.3.2024).
In definitiva le risultanze della istruttoria testimoniale rendono evidente come
[...]
negli anni oggetto di richiesta di pagamento dei contributi assicurativi, non abbia Parte_1
personalmente svolto, quale socio della alcuna attività professionale Controparte_4
“manuale” e non abbia assunto alcun rischio o responsabilità relativo alla gestione della società, essendosi limitato a trasmettere dei contatti e a trasferire una abilitazione, sicché non ricorrono i presupposti per la richiesta al medesimo dei contributi per l'iscrizione alla gestione artigiana.
E ciò tanto più che l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla CP_ gestione artigiani è a carico di per come ritiene l'orientamento univoco della corte di legittimità, secondo cui "l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società" (Cass. n. 6944/2020)
In senso contrario rispetto a quanto prospettato non depone la circostanza che l'iscrizione del ricorrente a tale gestione sia stata richiesta direttamente dalla
[...]
Controparte_
Alla luce della disciplina ci cui alla L. n. 443/1985, diviene evidente che la società a responsabilità limitata partecipata dal ricorrente abbia chiesto la sua iscrizione alla gestione artigiani onde assicurarsi il presupposto necessario per essere qualificata come società artigiana (ossia l'esecuzione, da parte della maggioranza dei soci, di lavoro professionale personale, anche manuale, e l'assunzione di rischi, oneri e responsabilità legati all'esercizio dell'attività). La circostanza che dall'istruttoria sia emersa la mancanza di tale presupposto non può tradursi nella richiesta di pagamento dei contributi per la gestione artigiana anche da
Pagina 7 di 8 parte del socio che non svolga per la società attività professionale personale anche manuale e non si assuma alcun rischio, poiché tale aspetto attiene al diverso profilo (qui non in contestazione) della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di una società a responsabilità limitata come impresa artigiana.
In considerazione di quanto esposto, dunque, le cause riunite devono essere accolte, con conseguente annullamento delle pretese contenute negli avvisi di addebito n.
3682022006951463000 e n. 36820220018641159000 e deve essere correlativamente dichiarato che non sussistono i presupposti per l'iscrizione di alla gestione Parte_1
artigiana per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Stante l'accertamento della insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani per gli anni sopradetti, la disamina delle questioni relativa alla prescrizione dei contributi richiesti in pagamento e alla eventuale duplicazione di essi resta assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i presupposti per l'iscrizione di alla gestione artigiani per gli anni 2015, 2016, 2017, Parte_1
2018 e 2019;
- Annulla gli avvisi di addebito n. 3682022006951463000 e n. 36820220018641159000,
CP_ condannando a restituire al ricorrente quanto eventualmente versato per i titoli per cui è causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CP_
- Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
4.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 19 giugno 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046/2022 (riunita con la causa r.g. n. 320/2023) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lara Tomasoni e Parte_1 C.F._1
dell'avv. Marco Leali, con domicilio telematico e Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: iscrizione gestione artigiani
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 27.10.2022, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro chiedendo in via principale di dichiarare non sussistente il suo obbligo contributivo nei confronti della gestione artigiani di CP_ per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e di disporre conseguentemente l'annullamento dell'avviso di addebito n. 3682022006951463000 e la restituzione in suo favore delle somme eventualmente versate nelle more del processo, previa sospensione del provvedimento opposto, in via subordinata di accertare in ogni caso la prescrizione dei crediti
Pagina 1 di 8 contributivi relativi al triennio 2015/2017, la non debenza di parte delle somme intimate e non applicabili le sanzioni civili per evasione contributiva.
Con separato ricorso, depositato il 20.2.2023 e rubricato con r.g. n. 320/2023,
[...] ha nuovamente adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro Parte_1
CP_ chiedendo di annullare l'avviso di addebito n. 36820220018641159000 emesso sempre da e relativo alla richiesta di pagamento di € 23.660,28 a titolo di contributi e somme accessorie per il II, il III ed il IV trimestre degli stessi anni dal 2015 al 2020 o, in via subordinata, di accogliere le medesime conclusioni già rassegnate per il ricorso r.g. n. 2046/2022.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha esposto di aver costituito in data 7.11.2007, con i soci e , la società avente capitale CP_2 Controparte_3 Controparte_4 sociale di € 91.000,00 e di aver versato la propria quota di € 910,00, divenendo così socio al 1% mentre la rimanente parte del capitale sociale era costituita dal valore della ditta
[...]
conferita in natura;
di essere stato in precedenza titolare della Controparte_5
Automazioni Tibiesse s.n.c. di con la quale aveva operato nel medesimo Parte_1
settore in cui operava anche la ditta di , occupandosi della Controparte_5 CP_2
installazione di cancelli automatici ed impianti elettrici e della relativa assistenza tecnica;
di aver raggiunto con la ditta l'intesa di partecipare alla Controparte_5 CP_2 [...] per ivi far confluire il proprio pacchetto clienti anche in ragione del fatto che Controparte_4
l'attività operativa sarebbe stata eseguita unicamente dal socio di aver infatti CP_2
abbandonato ogni attività lavorativa dall'aprile 2008 allorché aveva conseguito il diritto al trattamento pensionistico.
Ha riferito che dopo essere stata posta in liquidazione, era stata Controparte_4
definitivamente cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 30.9.2020 e che egli non vi ha mai prestato alcuna attività, né operativa, né amministrativa.
Ha negato la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione CP_ artigiani e, previamente rammentando che l'onere della prova incombe su ha contestato anche nel merito la pretesa contributiva sia poiché erroneamente determinata (e financo triplicata) nell'ammontare e nelle sanzioni, sia poiché relativa a periodi in parte prescritti.
CP_ Ritualmente costituitosi nei giudizi separati, ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che il ricorrente era socio della sin dal Controparte_4
2007 e che tale società, comunicazione inviata il 26.11.2007, lo aveva indicato come prestatore di attività in ambito aziendale con decorrenza dal 17.11.2007; ha contestato l'eccezione di prescrizione ed ha infine rilevato come parte attorea non ha mai presentato alcuna istanza di riduzione dei contributi.
Pagina 2 di 8 Disposta la riunione delle cause per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'odierna udienza di discussione le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti;
il giudice si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Le cause riunite sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
L'articolo 2 della Legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato), rubricato
“imprenditore artigiano”, prevede: “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali”.
Il successivo articolo 3, rubricato “definizione di impresa artigiana”, prevede che “è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
Pagina 3 di 8 a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma,
l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”.
Fatte tali premesse, deve dunque evidenziarsi che le società a responsabilità limitata sono iscrivibili nell'albo delle imprese artigiane quando la maggioranza dei soci (o almeno un socio, qualora la compagine societaria sia composta da soli due soci) eserciti personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Con segnato riferimento alla posizione dei singoli soci, la Corte di legittimità ha evidenziato che «a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 443 del 1985 può definirsi imprenditore artigiano solo colui che, nell'esercizio professionale dell'impresa, esplichi "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo". Questa Corte, interpretando tale norma, ha chiarito che per assumere la predetta qualifica il titolare dell'impresa deve svolgere in essa non solo un lavoro personale, ma è altresì necessario che si tratti di un lavoro "anche manuale". (Cass. n. 28431 del 22/12/2011, che ha ribadito quanto già affermato in una sentenza risalente - Cass. n. 2495 del 6/3/1998- secondo cui “confligge con la lettera e con la "ratio" delle norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge 443 del 1985 l'assunto secondo cui il socio non apportatore di opera manuale di un'impresa artigiana composta da due persone debba, in conseguenza della sola vicenda della sua formale contitolarità dell'impresa, essere considerato, al pari del socio apportatore di opera manuale, personalmente imprenditore artigiano, mentre, a mente del citato art. 2 della legge 443 del
1985, imprenditore artigiano è, pur sempre, soltanto colui che eserciti personalmente,
Pagina 4 di 8 professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa stessa, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ne consegue che non tutti i soci di una impresa artigiana possono - in assenza dei requisiti specificamente e tassativamente elencati nelle citate norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per il solo fatto di risultare contitolari della relativa impresa - legittimamente dirsi "imprenditori artigiani", pur espletando, nell'organizzazione del lavoro, incombenze meramente amministrative e senza, per contro, svolgere la (necessaria) attività manuale, prestata, invece, dal (dai) consoci. (Nell'affermare il principio di dritto di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli artigiani avanzata, a fini di sgravi contributivi, dal socio di un panificio che, aveva evidenziato, a fondamento della richiesta, la sua qualità di socio non apportatore di opera manuale nella società)”). Quest'orientamento è sicuramente preferibile all'affermazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza e di cui ad un'isolata pronuncia di questa Corte (
Cass. n. 5734 del 19/04/2001) peraltro, riferita alla diversa questione relativa alla qualificazione dell'impresa artigiana" ed alla determinazione dei suoi limiti dimensionali e, dunque, all'interpretazione dell'art. 4 della L. n. 443/1985, quindi, non proprio aderente al caso de quo […]» (Cass., ordinanza n. 18394/2019).
Tanto premesso sul piano normativo e giurisprudenziale, diviene dunque evidente che l'essere socio di una società a responsabilità limitata che esercita una impresa artigiana non è elemento in sé sufficiente a rendere legittima l'iscrizione del socio di essa alla gestione artigiani, dovendo invece emergere sul piano fattuale che tale socio abbia personalmente e professionalmente eseguito – negli anni per i quali è richiesto il pagamento dei contributi – un lavoro “manuale”, assumendosi i rischi e le responsabilità relativi alla gestione dell'impresa.
Nel caso di specie, però, le risultanze dell'istruttoria testimoniale – lungi dal dimostrare l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente di una attività professionale personale prevalentemente manuale e con l'assunzione delle relative responsabilità – hanno fatto emergere da un lato come il ricorrente abbia sì partecipato alla ma Controparte_4
esclusivamente al fine di assicurare una adeguata assistenza ai clienti mantenuti nel corso del tempo e ai quali per ragioni di età non avrebbe potuto più assicurare i servizi richiesti, dall'altro come la abbia dato ingresso alla partecipazione CP_6 Controparte_4
del ricorrente per assicurarsi la possibilità di eseguire determinati tipi di interventi in ragione della precipua abilitazione da costui posseduta.
Pagina 5 di 8 Il teste socio di maggioranza della s.r.l. a suo tempo partecipata anche dal CP_2
ricorrente, ha illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta sia di costituire una s.r.l., sia di dare ingresso al ricorrente nella compagine sociale: “il ricorrente perché, durante una fiera ad Osnago, si è presentato perché era in difficoltà con la sua ditta perché non aveva più dipendenti e aveva i clienti che lo chiamavano e voleva fare in modo di garantire ai suoi clienti un futuro. Noi, all'epoca, avevamo dei dipendenti e il ricorrente non aveva più la possibilità di eseguire personalmente i lavori. Il ricorrente ha con i suoi clienti un rapporto diverso dai rapporti che si intrattengono oggi e che intrattengo io stesso, perché all'epoca gli installatori erano pochi e quindi lui aveva proprio un rapporto di fiducia con i suoi clienti, che ancora oggi lo chiamano e quindi lui poi chiama me e mi dice se faccio un preventivo per il suo cliente.
Io sono titolare della , che ora è ditta individuale (ma non ricordo da quando, è Controparte_4
mia moglie che segue l'amministrazione), ma all'epoca era s.r.l. e il ricorrente era socio all'1% perché così ci permetteva di avere la lettera b) in un momento in cui io avevo solo la lettera a)
(quella degli ascensori), mentre è solo la lettera b) che ci consente di fare i cancelli. Oggi sono a posto e quindi anche io ho la lettera a) e b).
Non ricordo l'anno esatto in cui ho conosciuto il ricorrente in fiera ad Osnago.
Abbiamo costituito la s.r.l. perché avevamo tanti dipendenti e il commercialista ci ha suggerito di costituire la s.r.l.; quindi non abbiamo costituito la s.r.l. per dare al ricorrente l'1%, perché lui non aveva neanche interesse ad entrare in società e mi aveva detto che mi dava la lettera b) senza nulla in cambio.
Il ricorrente, anche se era socio, era libero di fare quello che voleva, poteva venire la mattina a guardare, magari un cliente lo chiamava e lui ci girava il numero. Il ricorrente era una fonte di esperienza e quindi io lo chiamavo quando avevo bisogno di consigli e lui ci girava i contatti dei clienti. Il ricorrente non percepiva compenso per questa attività e non percepiva gli utili, di fatto era un socio fittizio, era un “secondo padre” lavorativo, anche perché lui non aveva la mentalità di fare contratti di manutenzione e quindi non aveva un patrimonio da passare;
lui ha sempre realizzato cancelli e finiva lì, ma aveva appunto un rapporto umano con i suoi clienti, che ancora oggi lo chiamano.
Io facevo il lavoro e fatturavo direttamente al cliente che il ricorrente mi portava, al ricorrente non davo alcun compenso, poi non so se lui aveva accordi con il cliente finale” (cfr. verbale di udienza del 13.3.2024).
La socia , a sua volta, ha confermato la genesi del rapporto societario ed ha Controparte_3
evidenziato come il ricorrente non svolgesse di fatto alcuna attività lavorativa quale socio della
“Noi con il ricorrente siamo stati chiari fin dall'inizio e gli abbiamo Controparte_4
precisato che non potevamo dare compensi anche se ottenevamo l'abilitazione; lui non voleva
Pagina 6 di 8 lasciare a piedi i suoi clienti e quindi abbiamo trovato questo accordo, ma noi in quel periodo facevamo già fatica a pagare gli operai e quindi non potevamo permetterci di elargire alcun compenso.
Alla camera di commercio il ricorrente venne indicato come prestatore di attività in ambito aziendale. La società avrebbe già potuto essere iscritta come artigiana poiché avevamo le abilitazioni che ce lo consentivano, avevamo però interesse ad avere l'abilitazione della lettera
b); la pratica amministrativa l'ha seguita il commercialista e quindi alla camera di commercio è stato probabilmente indicato che il ricorrente svolgeva attività in ambito aziendale perché così la ditta avrebbe potuto utilizzare l'abilitazione della lettera b); il ricorrente poi non ha mai prestato attività di lavoro effettivo in azienda. A parte girarci i contatti dei clienti che ancora lo cercavano, lui non ha svolto altre attività. È capitato in qualche occasione che mio marito lo abbia chiamato per avere informazioni di carattere tecnico, ma solo questa cosa qui” (cfr. verbale di udienza del 13.3.2024).
In definitiva le risultanze della istruttoria testimoniale rendono evidente come
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negli anni oggetto di richiesta di pagamento dei contributi assicurativi, non abbia Parte_1
personalmente svolto, quale socio della alcuna attività professionale Controparte_4
“manuale” e non abbia assunto alcun rischio o responsabilità relativo alla gestione della società, essendosi limitato a trasmettere dei contatti e a trasferire una abilitazione, sicché non ricorrono i presupposti per la richiesta al medesimo dei contributi per l'iscrizione alla gestione artigiana.
E ciò tanto più che l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla CP_ gestione artigiani è a carico di per come ritiene l'orientamento univoco della corte di legittimità, secondo cui "l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società" (Cass. n. 6944/2020)
In senso contrario rispetto a quanto prospettato non depone la circostanza che l'iscrizione del ricorrente a tale gestione sia stata richiesta direttamente dalla
[...]
Controparte_
Alla luce della disciplina ci cui alla L. n. 443/1985, diviene evidente che la società a responsabilità limitata partecipata dal ricorrente abbia chiesto la sua iscrizione alla gestione artigiani onde assicurarsi il presupposto necessario per essere qualificata come società artigiana (ossia l'esecuzione, da parte della maggioranza dei soci, di lavoro professionale personale, anche manuale, e l'assunzione di rischi, oneri e responsabilità legati all'esercizio dell'attività). La circostanza che dall'istruttoria sia emersa la mancanza di tale presupposto non può tradursi nella richiesta di pagamento dei contributi per la gestione artigiana anche da
Pagina 7 di 8 parte del socio che non svolga per la società attività professionale personale anche manuale e non si assuma alcun rischio, poiché tale aspetto attiene al diverso profilo (qui non in contestazione) della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di una società a responsabilità limitata come impresa artigiana.
In considerazione di quanto esposto, dunque, le cause riunite devono essere accolte, con conseguente annullamento delle pretese contenute negli avvisi di addebito n.
3682022006951463000 e n. 36820220018641159000 e deve essere correlativamente dichiarato che non sussistono i presupposti per l'iscrizione di alla gestione Parte_1
artigiana per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Stante l'accertamento della insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani per gli anni sopradetti, la disamina delle questioni relativa alla prescrizione dei contributi richiesti in pagamento e alla eventuale duplicazione di essi resta assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i presupposti per l'iscrizione di alla gestione artigiani per gli anni 2015, 2016, 2017, Parte_1
2018 e 2019;
- Annulla gli avvisi di addebito n. 3682022006951463000 e n. 36820220018641159000,
CP_ condannando a restituire al ricorrente quanto eventualmente versato per i titoli per cui è causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CP_
- Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
4.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 19 giugno 2025
Il Giudice
Elena Greco
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