Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 15484/2020 R.G. promossa da già (C.F. ), con sede a Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
LA (avv. Paolo Marra, avv. Marisa Olga Meroni);
- ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. , con sede a (avv. Cristina Caravita, avv.
[...] P.IVA_2 CP_1
Claudia Tibolla);
- CONVENUTA
* * * Oggetto del processo:
obbligazioni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti dell Controparte_2 dei seguenti importi:
[...]
a. € 30.716,56 quale sorte capitale residua derivante dalle fatture indicate nell'elenco che si produce, doc. 2022; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo azionato pari ad € 1.437.176,14, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
pagina 1 di 39
g. € 47.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] Part relativo pagamento in favore di Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' delle Controparte_2 diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale residua;
b. interessi moratori sugli importi in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare l'
[...]
in persona del legale Controparte_2 Part rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare l'
[...] in persona del legale Controparte_2 Part rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dall Controparte_4
qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
[...]
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.>>
Per la convenuta:
«Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,
-IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
pagina 2 di 39 1) Nel rito dichiarare l'incompetenza funzionale della Sezione Ordinaria del Tribunale di Bologna adita, essendo competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
2) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010;
3) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, notificato da
[...] Cont (ora all' di in data 10.12.2020, già Parte_2 Parte_1 CP_1 dichiarata con provvedimento del 2.11.2021, e, in tutto o in parte, dell'atto integrativo della domanda notificato da in data 7.1.2022, in relazione al Parte_2 combinato disposto dell'art. 163 c.p.c. n. 3 e n. 4 e dell'art. 164, co., 4, co. c.p.c., con ogni conseguente e opportuno provvedimento, e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità delle domande ex adverso formulate, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
4) Dichiarare la litispendenza, anche parziale, della presente causa con la causa RG. 7255/2020 pendente innanzi al Tribunale di Bologna – II Sez. Civile, con ogni conseguente effetto e/o provvedimento;
5) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità (oltre che l'infondatezza) delle domande ex adverso formulate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, compreso il frazionamento giudiziale del credito e l'abuso del processo, con ogni conseguente effetto, compresa la restituzione degli importi nel frattempo pagati a (ora ; Parte_2 Parte_1
6) Previo ogni eventuale opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a (ora Parte_2 Parte_1
e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande, e, in ogni caso respingerle nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto, non essendo le cessioni dei crediti opponibili all'Ente convenuto;
7) - NEL MERITO, previo ogni eventuale opportuno accertamento e declaratoria,
-respingere, in tutto o in parte, le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, in ogni caso, perché il credito vantato risulta in parte estinto, in parte insussistente, in parte non dovuto e altresì non provato né nella sua esistenza né nel suo ammontare e comunque prescritto -in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente un credito di (ora nei confronti della convenuta, Parte_2 Parte_1 Cont accertare e dichiarare l'effettivo minor credito dovuto dalla di in favore di CP_1
(ora in relazione a quanto effettivamente Parte_2 Parte_1 provato in corso di causa, se non prescritto, tenendo altresì conto e detraendo i pagamenti nel frattempo intervenuti (come documentato in atti) e che dovessero intervenire nel corso del giudizio (nonché delle somme non dovute per tutte le ragioni esposte in narrativa), dichiarando altresì cessata la materia del contendere in relazione al maggior importo Part capitale richiesto, tenuto conto della sopravvenuta riduzione, da parte di del quantum richiesto a titolo di sorte capitale;
-in ogni caso: dichiarare inammissibile per carenza dei presupposti e in subordine rigettare le domande ex adverso formulate ex art. 2041 c.c. in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate IN OGNI CASO: con vittoria delle spese legali del presente giudizio, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge e oltre spese successive.
pagina 3 di 39 Con ogni riserva nei confronti di e delle cedenti (anche di ripetizione). Parte_1
Si insiste per tutte le istanze istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e si depositano i seguenti documenti (contenenti aggiornamenti contabili, successivi al 6.9.2023): Doc. 179) Nota PG 40572 del 21.11.2023 (fattura stornata) Pt_3
Doc. 180) Nota PG 40571 del 21.11.2023 (fatture non liquidate - Pt_3 aggiornamento)».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Acquisita la copiosissima documentazione prodotta, viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa promossa da oggi Parte_2 Parte_1 Part (di seguito, anche, Banca o con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2020 ad
(di Controparte_6 seguito, anche, ), la quale, costituitasi il 13 maggio 2021, ha sollevato le numerose CP_2 eccezioni (processuali e di merito) e le contestazioni e difese di cui alla comparsa di costituzione ed agli scritti difensivi successivamente depositati.
2. Per esigenze di sintesi, si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
3. Gli inviti ad una soluzione amichevole non sono stati accolti, nonostante diversi rinvii per trattative.
4. Part ha agito nella veste di cessionaria di crediti (alcuni già sorti al tempo delle singole cessioni, altri invece futuri), richiamando plurime cessioni da vari soggetti indicati quali fornitori della convenuta (in forza di contratti per lo più di appalto di servizi o somministrazione o noleggio: si rimanda alla documentazione acquisita e agli scritti difensivi), ed ha chiesto il pagamento di somme a vario titolo, in primo luogo per capitale in relazione alle «fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03» ed emesse in date comprese tra il 23 maggio 2019 ed il 24 dicembre 2020. Con riferimento a tale voce di credito in linea capitale, nel documento 03 l'attrice ha indicato venti soggetti cedenti. Queste le conclusioni di cui alle pagine 2-4 dell'atto di citazione: «In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in Part narrativa, è creditrice nei confronti dell' Controparte_7 dei seguenti importi:
[...]
a. € 1.437.176,14 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo [a pagina 11 dell'atto di citazione si legge: «Alla data pagina 4 di 39 odierna gli interessi moratori maturati ammontano ad euro 38.031,91; a questo importo dovranno aggiungersi gli interessi che matureranno fino alla data di effettivo pagamento», n.d.r.];
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 21.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 102.204,91 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 47.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 CP_ per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare l' Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] Part relativo pagamento in favore di Part
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' Controparte_7 Controparte_2 delle diverse somme, a titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note
Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare l'
[...]
in persona del legale Controparte_7 Part rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito:
condannare l' Controparte_1 Part in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di
[...] tutte le somme che risulteranno dovute dall Controparte_7
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex
[...] art. 2041 c.c.>>.
pagina 5 di 39 Part
Nell'atto introduttivo,
- ha richiamato tre documenti, sub doc. 5, denominati «note debito interessi»:
«05. Note Debito Interessi:
05.01. Nota debito n. 90009420_2020;
05.02. Nota debito n. 90009671_2020;
05.03. Nota debito n. 90013859_2020»;
- ha menzionato sedici contratti di cessione di credito, e tredici cedenti, in relazione alle "fatture impagate" (v. il doc. 6):
Par «06. atti di cessione a favore di dei crediti per fatture impagate: 06.01. cessione ZI ET IA S.r.l. rep. 21573; 06.02. cessione Eco Eridiana S.p.A. rep. 17795; 06.03. cessione rep. 5287; Controparte_8 06.04. cessione AL S.r.l. rep. 435146; 06.05. cessione AL IA S.r.l. rep. 2238; 06.06. cessione XT S.p.A. rep. 765; 06.07. cessione KM OU S.r.l. rep. 37844; 06.08. cessione SO S.p.A. rep. 37863;
06.09. cessione CO S.r.l. rep. 23970; 06.10. cessione A. IN NO S.r.l. rep. 88868; 06.11. cessione CT Italy S.r.l. rep. 37981; 06.12. cessione UR Italy S.r.l. rep. 1804; 06.13. cessione SO S.p.A. rep. 38042;
06.14. rep. 121; Controparte_9 06.15. cessione KM OU S.r.l. rep. 1457; 06.16. cessione SO S.p.A. rep. 1901»;
cui si aggiungono, in relazione alla pretesa relativa a «crediti per note debito interessi», tredici contratti di cessione (non coincidenti con quelli relativi alla domanda per debito a titolo di capitale) intercorsi con nove società che avevano eseguito forniture alla convenuta (v. il doc. 9):
Par «09. atti di cessione a favore di dei crediti per Note Debito Interessi:
09.01. cessione LA S.p.A. rep. 21264; 09.02. cessione SO S.p.A. rep. 21672; 09.03. cessione SO S.p.A. rep. 22486; 09.04. cessione CO IM IA S.r.l. rep. 7774; 09.05. cessione TT S.r.l. rep. 656;
09.06. rep. 2185; Controparte_10 09.07. cessione LA IA S.r.l. rep. 7825; 09.08. cessione ER SE S.p.A. rep. 2293; 09.09. cessione EC NS IA S.p.A. rep. 37737; 09.10. cessione SO S.p.A. rep. 2074;
09.11. cessione FE S.p.A. rep. 37724; 09.12. cessione FE S.p.A. rep. 37482; 09.13. cessione rep. 2378». Controparte_10
Peraltro, se si guarda il doc. 3 nel quale sono elencate le fatture (lì conteggiate nel numero di 540, forse comprensivo di note di credito) emesse per complessivi euro Part 1.566.931,55 che pone a fondamento della domanda di condanna al pagamento della pagina 6 di 39 (minor) somma di euro 1.437.176,14 di cui alla lettera a. delle conclusioni, vengono menzionati venti creditori cedenti, come meglio precisato con l'atto di integrazione successivo alla declaratoria di nullità della citazione. Part Lo stesso numero di creditori cedenti, venti, è indicato nel doc. 2022 col quale all'esito della fase istruttoria, riepiloga le affermate voci di credito residuo per complessivi euro 30.716,56 Si rimanda al paragrafo 8 e successivi sottoparagrafi a proposito dell'integrazione dell'atto introduttivo, delle allegazioni contenute nella memoria istruttoria n. 1, dei documenti prodotti dall'attrice.
Con l'atto di citazione sono stati depositati i documenti da 01 a 09.13.
Con l'atto integrativo sono stati depositati i soli documenti da 667 a 794.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sono stati depositati dall'attrice i documenti da 011 a 807.
Con la seconda memoria sono stati depositati dall'attrice i documenti da 808 a 1997.
Con la terza memoria sono stati depositati dall'attrice i documenti da 1998 a 2021. La convenuta ha depositato documenti sino al n. 180.
5. Con ordinanza 2-3 novembre 2021 è stata dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c. L'atto di integrazione, composto di 81 pagine, è stato notificato alla convenuta e depositato il 7 gennaio 2022 unitamente ai documenti da 667 a 794.
6. Numerosi altri documenti sono stati prodotti dall'attrice nel corso del procedimento, fino al doc. 2021 allegato alla memoria istruttoria n.
3. L'ultimo documento prodotto dall'attrice, con numero 2022, riepiloga il minor credito Part residuo affermato da a titolo di capitale all'esito della fase istruttoria (v. la lettera a) di Part cui alle conclusioni di .
7. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
8. Gli scritti difensivi di entrambe le parti si sono soffermati in particolare, ma non solo, sui c.d. «crediti portati da fatture impagate», ossia sui crediti per capitale di cui alla lettera a) Part delle conclusioni di Altre deduzioni riguardano le ulteriori pretese creditorie dell'attrice.
8.1. Già all'atto della costituzione la convenuta aveva allegato e, in parte, provato di aver eseguito, in minima parte poco prima della notifica dell'atto di citazione, nel mese di novembre 2020, e in ben più larga parte dopo la predetta notifica, nel periodo dicembre 2020 – maggio 2021 (si rimanda per i dettagli al doc. 38), pagamenti in favore delle società Part cedenti (con riferimento alle cessioni rifiutate dalla convenuta) o in favore di quale cessionaria o anche quale mandataria delle società fornitrici.
pagina 7 di 39 Si rimanda sul punto alle pagine 24 e 25 della comparsa di risposta, laddove si afferma Part che l'importo richiesto da a titolo di sorte capitale «appare errato per eccesso»: «Infatti, da un sommario esame dei movimenti contabili dell' , è Controparte_2 Part emerso che, rispetto alle fatture indicate nel doc. 3 di controparte, di cui reclama il pagamento, risultano numerosi pagamenti anche per somme considerevoli (avvenuti anche prima della notifica dell'atto di citazione). Così, ad esempio, per la ft. 856/R1 di €163.252,73 (riferita a Eco Eridania S.p.A.), pagata con mandato n. 11045 del 24.11.2020 addirittura prima della scadenza della fattura indicata nel doc.3 (doc.33). Così, ancora, per la ft. 200161135 di €18.353,60 (riferita a XT S.p.A.) pagata con mandato n. 11468 del 30.11.2020 (doc.34) e per le ft. 20080077 di €1.056,00, ft. 20084980 di €1.760,00, ft. 20093626 di €1.056,00, ft. 20093627 di €1.408,00, ft. 20096330 di
€1.408,00, ft. 20097805 di €1.760,00, ft. 20097806 di €1.320,00, ft. 20097807 di €616,00 (riferite a XT) pagate con mandato n. 10921 del 18.11.2020 (doc.35); per la ft. 5950163269 di €541,27 e la ft. 5950167904 di €15,77 (riferite a ED ER S.p.A.) pagate con mandato n. 11021 del 24.11.2020 (doc.36); per la ft. 2020602209 di €640,00 (riferita a DI GN Senese S.p.A.) pagata con mandato n. 11971 del 7.12.2020 (doc.37), e così via. A conferma si produce un elenco delle fatture - che si richiama integralmente - che risultano, alla data del 10.5.2021, già pagate (anche diversamente da quanto prospettato da parte avversaria) per complessivi €1.481.466,88, come attestazione del Servizio Unico Metropolitano di Contabilità e Finanza (SUMCF) (doc. 38), con riserva di depositare i mandati di pagamento e le quietanze del Tesoriere (in caso di contestazione). A ciò si aggiunga che alcune delle fatture elencate nel doc. 3 di controparte non erano ancora scadute alla data di notifica dell'atto di citazione, ragion per cui l'importo reclamato non può essere riconosciuto (come, ad esempio, per DI GN Senese S.p.A.). Di conseguenza è evidente che la somma del capitale indicato da controparte è errata per eccesso, poiché ad essa occorre (quantomeno) sottrarre l'ammontare dei pagamenti ad oggi già effettuati e quelli che, eventualmente, si potranno effettuare nel corso del giudizio, qualora sia possibile completare il procedimento di liquidazione delle fatture. Si precisa che i suddetti pagamenti sono stati effettuati in parte a
[...]
, anche quale mandataria all'incasso e, in parte, alle società fornitrici (titolari Parte_2 del credito), per le cessioni di credito rifiutate dall'Ente». In altri termini, la convenuta ha sollevato una sorta di eccezione di pagamento, pur riconoscendo, benché solo implicitamente (si vedano le date – delle fatture emesse, dei mandati di pagamento - riportate nel doc. 38 prodotto dall' ), che la quasi totalità dei CP_2 pagamenti è stata eseguita tardivamente: il che rileva ai fini della cessazione della materia Part del contendere rispetto alla buona parte della pretesa creditoria di relativa alle c.d. fatture impagate di cui alla lettera a) delle conclusioni. Nel doc. 38 prodotto con la comparsa di risposta sono indicati i venti fornitori della convenuta cui si riferiscono le cessioni di credito poste dall'attrice a base della domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di capitale (le c.d. fatture impagate) di cui alla Part lettera a) delle conclusioni di
8.2. Nella nota scritta depositata l'8 giugno 2021 la convenuta ha altresì dedotto:
pagina 8 di 39 «Ferme tutte le contestazioni in ordine al non dovuto e al non liquidato, in ogni caso si dà atto che alla data del 10.5.2021 molte [dunque, non tutte, n.d.r.] delle fatture azionate risultavano già pagate per complessivi € 1.481.466,88 come documentato dall'attestazione del Servizio Unico Metropolitano di Contabilità e Finanza (doc. 38). Successivamente sono state ulteriormente liquidate e pagate le fatture nn. 20042038/2020 di euro 1.584,00 (riferita a XT) con mandato n. 5172 del 1.6.2021, e n. 2020306281/2020 di euro 6.882,0002, con mandato n. 4617 del 19.5.2021 (riferita a SO) per un totale 8.466,02 che andrà detratto dalle somme di sorte capitale pretese in giudizio. Inoltre è pervenuta nota di credito a storno totale della ft. N. 2020031332/2020 di euro 4.2951,00 riferita a KM OU Srl». Anche nella nota depositata l'8 giugno 2021 la convenuta ha riconosciuto di aver eseguito pagamenti in ritardo ed ha chiesto di l'importo così tardivamente pagato sia «detratto dalle somme di sorte capitale pretese in giudizio».
8.3. Con l'atto di integrazione della citazione successivo alla declaratoria di nullità, depositato il 7 gennaio 2022, l'attrice:
- ha meglio presentato, alle pagine 18 – 19, e nell'ordine risultante dal doc. 03, la lista delle venti società cedenti, menzionando anche nuovi documenti (da 010 a 015) a dimostrazione delle intervenute cessioni di crediti, nuovi documenti elencati, ciascuno con richiamo al rispettivo numero di repertorio (si tratta di atti notarili), alle pagine 49 – 50 e di fatto prodotti con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dunque entro il termine stabilito per il maturare delle preclusioni assertive;
«LE CESSIONI DI CREDITO IN FAVORE DI Pt_1[... è un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e le strutture, anche convenzionate, del Servizio Sanitario Nazionale. Par Nell'ambito di tale attività, ha acquistato una serie di crediti vantati da diversi fornitori della
[...]
. CP_2
* Le cessioni di crediti portati da fatture impagate Par In particolare, si è resa cessionaria di crediti per fatture impagate che le sono stati ceduti da1:
− con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.14; Controparte_9
− ZI ET IA S.r.l. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.01;
− EC NS con l'atto di cessione prodotto quale doc. 09.09;
− LY IA con l'atto di cessione prodotto quale doc. 010;
− con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.03; Controparte_8
− SO S.p.A. con gli atti di cessione prodotti quali docc. 06.08, 06.13, 06.16;
− XT S.p.A. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.06;
− con l'atto di cessione prodotto quale doc. 011; Controparte_11
− A. IN NO S.r.l. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.10;
− AL S.r.l. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.04;
− con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.09; CP_12
− ED ER con l'atto di cessione prodotto quale doc. 012;
− KM OU S.r.l. con gli atti di cessione prodotti quali docc. 06.07, 06.11;
− AL IA S.r.l. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.05;
− Eco Eridania S.p.A. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.02;
− UR Italy S.r.l. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.12;
pagina 9 di 39 − ED (Medica Valeggia) con l'atto di cessione prodotto quale doc. 013;
− DI GN Senese con l'atto di cessione prodotto quale doc. 014;
− con l'atto di cessione prodotto quale doc. 015; CP_13
− Smartpractice Italy S.r.l. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 06.11.
[…]
* * * Si producono i seguenti documenti:
010. Cessione rep. 583; Controparte_14
011. Cessione rep. 36244; Controparte_15
012. rep. 37619; Controparte_16
013. rep. 35858; Controparte_17
014. rep. 35196; Controparte_18
015. rep. 7068; Controparte_19
[…]»;
- ha fatto precisazioni relative alle «cessioni di crediti per interessi maturati a seguito del tardivo pagamento di fatture» (pagine 42-44) richiamando, oltre agli atti di cessione, documenti utili a ricostruire i criteri di calcolo di quanto richiesto a titolo di interessi moratori (documenti 5.01, 5.02, 5.03, di cui si parlerà anche nel paragrafo 16):
«Le cessioni di crediti per interessi maturati a seguito del tardivo pagamento di fatture Par si è resa cessionaria, inoltre, dei crediti per interessi sorti dal ritardato pagamento, da parte dell' , di fatture (ovviamente, diverse da quelle di cui si lamenta il mancato pagamento), Tali crediti sono CP_2 stati ceduti all'esponente da:
− LA S.p.A. con l'atto di cessione prodotto quale docc. 09.01, 09.07;
− SO S.p.A., con gli atti di cessione prodotti quali docc. 09.02, 09.03, 09.10;
− CO IM IA S.r.l. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 09.04;
− TT S.r.l. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 09.05;
− con l'atto di cessione pro-dotto quale doc. 09.06; Controparte_10
− ER SE S.p.A. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 09.08;
− EC NS IA S.p.A. con l'atto di cessione prodotto quale doc. 09.09;
− FE S.p.A. con gli atti di cessione prodotti quali docc. 09.11, 09.12;
− con l'atto di cessione prodotto quale doc. 09.13. Controparte_10 Gli interessi in questione sono portati dalla fatture (c.d. Note Debito Interessi) n. 90009420/2020, 90009671/2020, 90013859/2020 (docc. 05.01-05.03), ciascuna delle quali è accompagnata da un foglio riepilogativo nel quale sono dettagliatamente indicati: a. le singole fatture per sorte capitale, il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi;
b. in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale tardivamente pagata:
i. il nominativo della società fornitrice che ha emesso la fattura;
ii. l'importo della fattura;
iii. la data di emissione e la data di scadenza del termine di pagamento della fattura;
iv. la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento della fattura;
v. la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui il debitore (nel caso: l'Azienda) ha provveduto al pagamento tardivo della fattura;
vi. il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura;
vii. il tasso di interesse di mora applicato;
viii. quindi, sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora applicato, l'importo maturato a titolo di interessi di mora in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale tardivamente pagata»;
- ha elencato, nel corpo dell'atto, le 540 fatture di cui all'originario doc. 03, precisando che nell'elenco sono compresi anche documenti di segno negativo, ossia note di credito a pagina 10 di 39 favore dell (pagine 20 - 42), e ribadendo la pretesa di euro 1.437.176,14 per credito CP_2 in linea capitale;
- ha descritto analiticamente alle pagine 44-49, sotto il titolo « le fonti dei crediti azionati», i contratti tra i fornitori (qui evidenziati in grassetto) e l'Azienda, da cui sono Part originati i crediti azionati da quale cessionaria, osservando fra l'altro (nota 3, pagina 45) che «l'esistenza del CIG è da sola sufficiente a provare che le fatture azionate sono state emesse in relazione a contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione convenuta a seguito di gare ad evidenza pubblica», e ciò ha fatto – perlopiù - con richiamo ai documenti menzionati nel corpo dell'atto: documenti in parte prodotti unitamente all'atto stesso (documenti 667-794), ma in ogni caso tutti elencati nella lista numerata, da doc. 010 a 804, contenuta nelle pagine 49 - 81; in altra parte prodotti comunque con la prima delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e dunque entro il termine stabilito per il maturare delle preclusioni assertive (documenti da 016 a 807, quest'ultimo presentato come elenco aggiornato al 13 giugno 2023 dei crediti in linea capitale: importo residuo, euro 31.057,28):
«LE FONTI DEI CREDITI AZIONATI I crediti ceduti da derivano dalla fornitura di farmaci dermatologici, nel dettaglio la Controparte_9 fattura azionata è stata emessa per aver fornito il farmaco dermatologico IN, come si evince dalla fattura azionata che si produce insieme ai relativi dettagli dei dati del Sistema D'Interscambio estratti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (CC) (docc. 016-017). ZI ET ha somministrato dispositivi e materiali per la cementazione e sostituti d'osso nell'ambito della fornitura triennale convenuta con l'Azienda. Si produce il rinnovo della fornitura ZI ET IA e le fatture azionate con i relativi dettagli dei dati del Sistema D'Interscambio estratti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Econo-mia e delle Finanze (docc. 018-037). I crediti ceduti da EC NS sono sorti in conseguenza delle presta-zioni di manutenzione di pompe a siringa, a seguito dell'accettazione da parte dell'Azienda, dell'offerta AT2019123 del 26 febbraio 2019 che si produce insieme all'ordine di fornitura (docc. 038-040).
I crediti ceduti da LY IA derivano dall'essersi aggiudicata le gare aventi Codice Identificativo di Gara (CIG) e , per il noleggio semestrale di videoendoscopi LY ricondizionati e la NumeroD_1 NumeroD_1 somministrazione di dispositivi medicali. Si producono il documento di trasporto, gli ordini e le fatture LY IA con le relative attestazioni di Ricevuta Consegna e Decorrenza Termini (docc. 041-057). I crediti ceduti da derivano dalla somministrazione di farmaci appartenenti alla Controparte_8 categoria degli antineoplastici quali KT e FT. Si produce la fattura con le relative CP_8 CP_8 attestazioni di Ricevuta Consegna e Decorrenza Termini (docc. 058-060). I crediti ceduti da SO sono sorti dalla fornitura all'Azienda dei test molecolari Simplexa Flu A/B & RSV Direct Gen II per l'individuazione dei ceppi influenzali di tipo A e B e del virus respiratorio sinciziale (RSV) insieme con i relativi Direct Amplification Disc per l'esecuzione dei test. Si producono l'ordine di acquisto (doc. 061), le fatture azionate con i relativi dettagli dei dati del Sistema D'Interscambio estratti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (docc. 062-113) e i documenti di trasporto (docc. 114- 116). I crediti ceduti da XT originano dalla fornitura di sacche di miscela nutrizionale personalizzate (per adulti e pediatriche) per i pazienti , , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Persona_2 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , , ,
[...] Persona_3 Parte_12 Parte_13 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , , , , ,
[...] Persona_7 Persona_8 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , , , , CP_23 Controparte_24 Controparte_25 CP_26 CP_27 Controparte_28 CP_29
, , , , , ,
[...] CP_30 CP_31 Controparte_32 Controparte_25 Controparte_33 CP_34
, , , , , , ,
[...] CP_35 CP_36 CP_37 CP_38 CP_39 Controparte_40 CP_41
, , , , , ,
[...] Controparte_42 CP_43 CP_44 CP_45 CP_46 Parte_12 CP_47
, , , , ,
[...] Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_51 Controparte_52 CP_53
, , , , , ,
[...] CP_54 CP_55 Controparte_56 CP_57 Controparte_58 CP_28
pagina 11 di 39 CP_6
, , , , , CP_28 CP_59 CP_60 CP_61 CP_62 CP_63 Controparte_64
, , , ,
[...] CP_66 Controparte_67 CP_68 CP_69 CP_70 [...] Controparte_7
, , , , , , CP_71 CP_72 CP_73 Controparte_75 Controparte_76 CP_77
, , , , , ,
[...] CP_78 Controparte_79 Controparte_56 Controparte_48 CP_30 CP_80
, , , , , ,
[...] Controparte_81 CP_82 Controparte_83 CP_84 CP_85 CP_86 CP_9
, , , , , , Controparte_87 CP_88 Controparte_89 Controparte_90 Per_9 Persona_10 [...]
, e per i reparti di Dialisi e di Nefrologia, per il Padiglione 12, per la farmacia CP_92 Persona_11 interna dell . Si producono le fatture azionate con i relativi dettagli dei dati del Sistema D'Interscambio CP_2 estratti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (docc. 117-772).
I crediti ceduti da sono maturati per la somministrazione all'Azienda di dispositivi di Controparte_11 protezione individuali, siringhe, cannule, set infusionali, pompe volumetriche. I crediti ceduti da A. IN NO sono sorti dall'esecuzione del con-tratto stipulato dall CP_2 per l'acquisto in service di sistemi sottovuoto e a temperatura controllata per la conservazione e il trasporto dei campioni chirurgici e la riduzione del rischio da esposizione a formalina. A. IN NO si è infatti aggiudicata la corrispondente gara (doc. 773), a seguito della quale è stato stipulato il contratto (doc. 774), debitamente inviato sottoscritto all' (doc. 775). Da tale rapporto contrattuale sono sorti i crediti portati CP_2 dalle fatture azionate che si producono con i relativi dettagli dei dati del Sistema D'Interscambio estratti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (doc. 776-780).
I crediti ceduti da AL sono sorti dal noleggio in favore dell'Azienda di estrattori di acidi nucleici e kit vari e di un sistema automatico per l'estrazione di acidi nucleici per il virus Covid 19. Si producono le offerte proposte da AL e le relative aggiudicazioni da parte dell'Azienda (docc. 781-784). CP_1 I crediti ceduti da sono sorti dall'aggiudicazione delle gare aventi CIG Z03258970E, 80858720AA e Z03258970E, lotto 206, aventi ad oggetto la somministrazione di farmaci in concorrenza 2018/2020. Si producono le fatture azionate con i relativi dettagli dei dati del Sistema D'Interscambio estratti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (docc. 785-796) I crediti ceduti da ED ER sono maturati per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale per effetto dell'adesione dell'Azienda alle relative convenzioni stipulate dalla centrale acquisti regionale Intercenter.
I crediti ceduti da KM OU sono maturati a seguito della fornitura all' di reagenti e CP_2 sistemi per analisi del sangue e delle urine. I crediti ceduti da AL sono maturati per effetto dell'esecuzione dei servizi di riparazione di strumenti endoscopici (doc. 797), oggetto dell'appalto recante CIG Z3529B5D47. Si produce, a tal riguardo, il documento di tra-sporto (doc. 798).
I crediti ceduti da sono maturati per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e CP_93 conferimento di rifiuti sanitari, per effetto di affidamento diretto da parte dell in adesione ad accordo CP_2 quadro. UR è stata aggiudicataria delle gare aventi CIG 8162046D6C e 7605298A71, lotto 206, aventi ad oggetto la somministrazione di farmaci in concorrenza 2018/2020. Si producono le fatture azionate con i relativi dettagli dei dati del Sistema D'Interscambio estratti dalla CC (docc. 799-802). I crediti ceduti da ED originato, per quanto riguarda la fattura n. 2043154, dall'ordine di fornitura di circuiti Myo C/Bi-trach valvola set, che si produce unitamente al preventivo all'ordine (doc. 803) mentre la fattura n. 2044155 origina dal rinnovo del contratto per la fornitura di aghi, medicazioni cateteri ed altro materiale per dialisi, che si produce insieme con la relativa fattura (doc. 804). I crediti ceduti da DI GN sono maturati a seguito della fornitura in affidamento diretto di prodotti diagnostici. I crediti ceduti da sono maturati a seguito della fornitura in affidamento diretto di apparati CP_13 tubolari.
I crediti ceduti da Smart Practice per la fornitura del cerotto per test di pro-vocazione T.R.U.E. Test SmartPractice per la ricerca di allergeni. T.R.U.E. consiste di 3 pannelli di cerotto chirurgico, Controparte_94 ciascuno con 12 celle. Trentacinque celle sono rivestite con un film contenente lo specifico allergene o miscela di allergeni».
8.4. Il primo scritto difensivo della convenuta, successivo all'atto integrativo della citazione, è stato depositato l'8 aprile 2022.
pagina 12 di 39 Esso si compone di quarantanove pagine. La convenuta ha fra l'altro dedotto che: «[…] quanto alla richiesta di € 102.204,91 per interessi moratori (ribadita nell'atto integrativo della citazione), in relazione alle note di debito elencate sub doc. 4 di controparte (riferite a circa 1178 fatture che sarebbero state pagate in ritardo - non prodotte), l'esponente aveva eccepito la carenza di allegazioni (e prova), nonché, quanto alle note di debito n. 90021695/2019, n. 90012474/2018, n. 90012566/2018, n. 90021523/2019 (elencate sub doc.4), per complessivi € 69.469,71, che non erano stati nemmeno prodotti gli elenchi di dettaglio, sicché, per tali note di debito, non era stato specificato – neppure tramite un rinvio a un elenco - quali erano le fatture pagate in ritardo che avrebbero generato interessi. Anche tali lacune non sono state sanate con l'atto integrativo. Né sono stati prodotti gli elenchi di dettaglio riferiti a tali note di debito. Perciò la relativa domanda è in ogni caso nulla e inammissibile». La convenuta inoltre:
Part a) ha ribadito di aver eseguito, in relazione a «gran parte delle fatture azionate» da pagamenti per complessivi euro 1.481.466,88 in data anteriore alla propria costituzione in giudizio, avvenuta il 13 maggio 2021:
« , nell'atto integrativo della citazione, insiste con la richiesta di pagamento delle 540 fatture Pt_1 elencate nel doc.3 di controparte, (ri)elencate nell'atto, notificato in data 7.1.2022, a pagg. 20-42, per complessivi €1.437.176,14 in linea capitale e insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni (pag.49). Tale richiesta non tiene conto del fatto che, come già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.5.2021 (pagg. 24-29), gran parte delle fatture azionate (sub doc.3 di controparte), sono state già pagate, per complessivi €1.481.466,88 (a fronte di una richiesta in citazione di €1.352.580,17), come risulta dalla nota PG. 16744/2021 del ervizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza) prodotta Pt_3 (doc.38), contenente l'elenco delle fatture pagate, l'indicazione del mandato di pagamento e della data di pagamento, nonché dell'importo pagato (si tratta di fatture già pagate prima della notifica dell'atto integrativo della citazione). Tale circostanza, oltre che documentata dalla documentazione prodotta (doc.38), non è stata specificamente contestata da (che si è limitata nell'atto integrativo dell'atto di citazione a contestare Pt_1 genericamente il contenuto della comparsa di risposta dell' (pag.49) senza nulla Controparte_2 controdedurre sul punto) e deve ritenersi acquisita al giudizio anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
L'esponente, in ogni caso, ad integrazione di quanto già prodotto e a riprova dell'avvenuto pagamento della gran parte delle fatture azionate (doc.38), produce i mandati di pagamento e le quietanze del Tesoriere dell'Ente, trasmessi dal Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCEF), con le note PG. 9458/2022 (doc.52), PG. 9459/2022 (doc.53), PG. 9460/2022 (doc.54), PG. 9461/2022 e PG. 13004/2022
(docc.55.01 e 55.02), riferiti all'elenco delle fatture pagate sub doc.38, per complessivi €1.481.466,88 (a fronte di una richiesta in citazione di €1.352.580,17)»;
b) ha aggiunto di aver eseguito ulteriori pagamenti dopo essersi costituita in giudizio per euro 51.034,28 «in relazione alle fatture azionate», dunque a fatture diverse rispetto a quelle cui si riferiscono i pagamenti anteriori al 13 maggio 2021 e pacificamente in larghissima misura avvenuti tardivamente:
«Inoltre, si fa presente che, successivamente alla costituzione in giudizio (31.5.2021), l
[...]
convenuta ha pagato l'ulteriore somma di €51.034,28, in relazione alle fatture azionate (sub doc.3 CP_2 di controparte), per le quali è stato possibile completare la liquidazione, dettagliate nella nota PG. Pt_3
pagina 13 di 39 12667/2022 (doc.56), come attestato dai mandati di pagamento del e dalle quietanze della Tesoreria Pt_3 dell'Ente che si producono»
così specificando in nota 3:
«3 Si tratta delle seguenti fatture: ft. n. 608072/2019 di €1.874,97 (riferita a A. IN NO S.r.l.) con mandato n. 9193 del 8.8.2021; ft. n. 51996/2020 di €86,40 (riferita a AL IA S.p.A.) con mandato n.
11612 del 15.12.2021; ft. n. 2000523/2020 di €1.584,00, ft. 20000524/2020 di €1.320,00, ft. 20000525/2020 di
€1.408,00, ft. 20007954/2020 di €766,62, ft. n. 20007973/2020 di €447,50, ft. 20042038/2020 di €1.584,00, ft. 20059718/2020 di €3.159,00, ft. 20080329/2020 di €1.760,00, ft. 20092162/2020 di €1.620,00; ft. 20098244/2020 di €704,00 (riferite a XT S.p.A.), con mandati, rispettivamente, n. 5172 del 1.6.2021, n. 5812 del 21.6.2021, n. 6265 del 12.7.2021, n. 6235 del 8.8.2021, n. 789 del 24.1.2022, per complessivi €14.152,82 (tenuto conto delle note di credito n. 20017347/2020 di €37,80 e n. 20028567/2020 di €214,50); ft. n. 202026631/2020 di €2.500,00, ft. 202037824/2020 di €454,80 (riferite a EC NS IA S.p.A.), con mandati, rispettivamente, n. 6889 del 27.7.2021 e n. 5811 del 21.6.2021, per complessivi €2.954,80; ft. 2020306281/2020 di €6.882,02 (riferita a SO) con mandato n. 4617/2021; ft. n. 2041705/2020 di €525,00, ft. 2042497/2020 di €875,00, ft. 2043154/2020 di €390,00, ft. 2044155/2020 di €350,00, ft. 2045436/2020 di
€700,00 (riferite a ED S.r.l.), con mandati n. 5766 del 21.6.2021, n. 6911 del 27.7.2021, n. 1231 del 31.1.2022, per complessivi €2.840,00; ft. n. 3153/PA/2020 di €1.536,00, ft. n. 5464/PA/2020 di €2.480,40, ft. 5719/PA/2020 di €2.067,00, ft. 5720/PA/2020 di €111,30, ft. n. 5723/PA/2020 di €1.335,60 (riferite a
[...]
, con mandati n. 5802 e 5805 del 21.6.2021, n. 10402 del 4.11.2021, per complessivi Controparte_15
€7.482,60 (tenuto conto della nota di credito n. 9016/PA/2020 di €47,70); ft. 6100134356/2020 di €2.015,07 (riferita a con mandato n. 2968 del 18.3.2022; ft. SI2007793/2020 di €12.705,60 (riferita a Controparte_14
con mandato n. 2794/2022; ft. n. 1621041532/2020 di €40,00 (riferita a ZI Controparte_8 ET S.r.l.) con mandato n. 1221 del 31.1.2022»;
c) ha così affermato che, per effetto dei predetti pagamenti, gran parte della pretesa Part creditoria di per «sorte capitale», in relazione alle c.d. fatture impagate (lettera a) delle conclusioni), si era estinta:
«Pertanto la somma complessivamente pagata con riferimento alla sorte capitale (in relazione alle fatture sub doc. 3 di controparte) è pari, allo stato, a €1.481.466,88 (a fronte di una richiesta in citazione di
€1.352.580,17), cui si aggiunge l'ulteriore somma di €51.034,28 (cfr. docc.38,52,53,54,55,56) e la somma complessivamente da detrarre in linea capitale è quindi di €1.403.614,45 (a fronte di una richiesta in citazione di €1.437.176,14).
Perciò la sorte capitale dei crediti azionati è estinta e non più dovuta per €1.403.614,45 (tenuto conto delle fatture pagate)»;
d) ha aggiunto che «alcune delle fattura azionate» non dovevano essere pagate per complessivi euro 2.504,41 perché era stata emessa nota di credito o perché essere non Con erano regolarmente pervenute tramite
«Inoltre alcune delle fatture azionate (sub doc.3 di controparte) sono state stornate totalmente con note Co di credito, o comunque non sono dovute perché non pervenute tramite come risulta dalla nota PG. Pt_3 12768/2022 (doc.57), cui si rinvia, per complessivi €2.504,41 (tenuto conto che alcune fatture sono state stornate con note di credito già elencate nello stesso doc. 3 di controparte (i documenti con il segno -) riferite alle fatture azionate (cosicché i rispettivi importi si sono compensati a vicenda). Perciò la sorte capitale dei crediti azionati è estinta e non più dovuta per complessivi € 1.406.118,86
(tenuto conto delle fatture pagate e delle fatture stornate)»
così precisando nella nota 4:
«20/2237/4 09/04/2020 fattura stornata totalmente da nota di credito n. 838/4 del 19/2/2021 999,90
pagina 14 di 39 20/2815/4 21/05/2020 fattura stornata totalmente da nota di credito n. 3982/4/20 azionata 10.080,00 20/3982/4 02/07/2020 nota di credito a storno totale della fattura n. 2815/4/20 azionata -10.080,00»;
e) ha concluso nel senso che buona parte del credito per sorte capitale non era (più) dovuto:
«Mentre la richiesta di condanna dell'Ente al pagamento della somma di €1.437.176,14 per sorte capitale, ribadita anche nell'atto integrativo della citazione, è infondata e non tiene conto che il credito per sorte capitale è, in parte, soddisfatto e estinto (con riferimento alle fatture pagate) e, in parte, insussistente (con riferimento alle fatture stornate), e conferma che controparte, anche in fase di integrazione dell'atto di citazione, agisce, senza avere effettuato, con le cedenti, alcuna preventiva e specifica verifica nel merito delle pretese».
Ha poi svolto specifiche e analitiche osservazioni in ordine alle «poche fatture non liquidate» di ammontare complessivo pari ad euro 31.057,28 (v. le pagine 12-29) analizzando Part le posizioni e le fatture dei venti fornitori indicati da come cedenti. Part Infine, ha preso posizione sulle altre voci di credito affermate da (v. le pagine 30- 45).
8.5. Si richiamano le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositate dalle parti, in larga parte, specialmente quanto a quelle della convenuta, ripetitive di deduzioni già svolte. Già con la prima memoria istruttoria l'attrice ha precisato che la somma residua ancora dovuta a titolo di capitale alla data del 13 giugno 2023 ammontava ad euro 31.057,28 (v. il doc. 807).
8.6. L'attrice ha ridotto le proprie pretese con riguardo alla domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di capitale di cui alle lettera a) delle conclusioni. Se in atto di citazione era stata chiesta la condanna al pagamento della somma di euro 1.437.176,14 (quale debito residuo rispetto al debito originario di euro 1.566.931,55), nelle conclusioni finali l'attrice, tenuto conto delle deduzioni e produzioni della convenuta Part (concernenti pagamenti già effettuati, a soggetti cedenti o a quale mandataria o cessionaria) ed in relazione altresì a fatti sopravvenuti (buona parte dei pagamenti sono stati eseguiti in corso di causa, ossia dopo la notifica della citazione), ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 30.716,56 «quale sorte capitale residua derivante dalle fatture indicate nell'elenco che si produce, doc. 2022».
9. Il documento 2022, un elenco riepilogativo formato da tredici facciate, è stato prodotto il 22 novembre 2023. Il documento n. 2022, che in sostanza è un aggiornamento del doc. 3 prodotto con l'atto di citazione, menziona venti cedenti (già fornitori della convenuta), riportandone un numero identificativo, evidentemente attribuito dall'attrice:
9 CP_96
pagina 15 di 39 26 CP_97
43 CP_98
66 CP_99
95 CP_100
156 DIASORIN SPA
159 BAXTER SPA
257 CP_101
260 A. CP_102
290 ALIFAX SRL
298 CP_12
322 CP_103
362 CP_104
458 ALTHEA ITALIA
537 ECO ERIDANIA
1053 CURIUM ITALY
1139 MEDIVAL SRL
1141 CP_105
1147 CP_106
1383 CP_107
Nel predetto documento si precisa che la pretesa relativa ai crediti residui riguarda 539 fatture (quelle emesse dai fornitori della convenuta), che l'importo originario dell'affermato credito (come già si legge nel doc. 3) era pari ad euro 1.566.931,55 (in atto di citazione era stata chiesta, per la voce in esame, la condanna al pagamento della somma di euro 1.437.176,14) e che il credito residuo ammonta ad euro 30,716.56. La stessa attrice, dunque, afferma che, a seguito di pagamenti in larghissima parte posteriori all'instaurazione del giudizio (e di ciò deve tenersi conto in sede di regolamento delle spese processuali), o per effetto di note di credito di limitato importo:
pagina 16 di 39 1) sono stati estinti crediti a titolo di capitale (le somme portate dalle c.d. fatture impagate) che essa afferma esserle stati ceduti dalle seguenti società cedenti, già fornitori della convenuta:
9 CP_96
26 CP_97
43 CP_98
95 CP_100
257 CP_101
260 CP_108
298 CP_12
322 CP_103
362 BECKMAN CO
458 ALTHEA ITALIA
537 ECO ERIDANIA
1053 CURIUM ITALY
1139 MEDIVAL SRL
1141 CP_105
1147 CP_106
1383 CP_107
2) si sono ridotti i crediti a titolo di capitale (le somme portate dalle fatture c.d. impagate) che essa afferma esserle stati ceduti dalle seguenti società, già fornitori della convenuta:
66 CP_99
156 DIASORIN SPA
pagina 17 di 39 290 ALIFAX SRL.
10. L'eccezione di improcedibilità per omessa instaurazione della mediazione obbligatoria, sollevata dalla convenuta, è infondata. E' infatti pacifico che i crediti (per capitale o per interessi) che l'attrice afferma esserle stati ceduti non derivano da contratti bancari o finanziari o assicurativi, mentre è del tutto irrilevante, ai fini della decisione sull'eccezione di improcedibilità, che l'attrice sia un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo di crediti verso le pubbliche amministrazioni e che agisca, appunto, quale cessionaria di crediti (esistenti o futuri) ad essa trasmessi da fornitori della convenuta. Le obbligazioni dedotte in giudizio non derivano da operazioni di factoring ma trovano la loro fonte nei contratti genericamente presentati dall'attrice quali forniture.
11. L'atto integrativo notificato dopo l'ordinanza 2 – 3 novembre 2021, le successive allegazioni e le produzioni dell'attrice hanno consentito di meglio apprezzare i fatti posti a fondamento delle domande e, alla convenuta, di svolgere adeguate difese in fatto e diritto, come dimostrato dalle ampie ed articolare allegazioni e dalle produzioni della convenuta stessa oltre che dalla sua condotta extraprocessuale (i pagamenti tardivamente eseguiti).
12. Contrariamente a quanto afferma la convenuta, con contestazioni in larga misura generiche e ripetitive, l'attrice ha ritualmente allegato (nell'atto introduttivo, nell'atto in rinnovazione, nella memoria n. 1) e provato (con tempestivi depositi, eseguiti con l'atto di citazione, documenti da 06.01 a 06.16; con la memoria n. 1, documenti da 0.10 a 0.15; e da ultimo con la memoria n. 2, documenti da 0808 a 0821) le cessioni di credito su cui poggia la domanda relativa ai crediti da fatture impagate, domanda già sufficientemente circostanziata sulla base delle fatture già descritte negli atti introduttivi e con essi prodotte, così come quella relativa ai crediti per interessi su altre fatture tardivamente pagate, cessioni non specificatamente contestate. Si rimanda a quanto osservato al paragrafo 8 e successivi sottoparagrafi. Peraltro è pacifico che quasi tutti i crediti fatti valere dall'attrice quale cessionaria con riferimento alle conclusioni di cui alla lettera a) sono stati estinti con pagamenti tardivi dell'Azienda. Il trasferimento del credito si estende, secondo le regole generali codicistiche oltre che in base alle pattuizioni contrattuali quanto ai frutti scaduti (art. 1263, comma 2, c.c), anche agli accessori quali gli interessi, con riguardo sia ai crediti esistenti al tempio della cessione, sia ai crediti futuri.
13. Le eccezioni e contestazioni relative all'asserita invalidità delle notificazioni via PEC delle cessioni di credito sono infondate. Da un lato, a quanto emerge dai documenti prodotti e non adeguatamente né specificatamente contestati dalla convenuta, le notifiche degli atti notarili di cessione via PEC
pagina 18 di 39 Part sono state eseguite per da avvocati muniti di procura con utilizzo di posta elettronica certificata indirizzata a casella PEC della convenuta che quelle notifiche ha ricevuto. Dall'altro, come da orientamento consolidato, l'art. 1264 c.c. non si riferisce alle notificazioni di cui al codice di procedura civile ma ad ogni attività diretta a produrre la conoscenza di un atto, nella specie la cessione del credito, in capo al destinatario, ossia il debitore ceduto, in regime di libertà di forme (fra le tante, Cass., sez. II, ord. 10 gennaio 2025, n. 654; Cass., sez. V, ord. 7 novembre 2018, n. 28390).
14. La disciplina applicabile alla cessione di crediti vantati nei confronti di amministrazioni statali non si applica ad enti pubblici aventi natura diversa, quale è la convenuta. In particolare non è necessaria l'accettazione quando debitore ceduto sia una azienda sanitaria locale. Si vedano fra le tante, sotto diversi profili, e anche per ulteriori riferimenti, Cass., sez. I, ord. 24 ottobre 2023, n. 29420; Cass., sez. III, ord. 13 dicembre 2019, n. 32788. Nella specie, le cessioni sono avvenute con atto notarile.
15. Vanno esaminate le domande relative alle c.d. fatture impagate.
15.1. La domanda di condanna al pagamento delle somme portate dalle c.d. fatture impagate (lettera a) delle conclusioni) ha visto una notevolissima riduzione del suo oggetto. E' pacifico che la quasi totalità del consistente credito affermato dall'attrice è stato estinto essenzialmente in forza di pagamenti eseguiti in ritardo dall'Azienda (e solo in minima parte per effetto di note di credito). La stessa convenuta ha infatti riconosciuto l'inesattezza del proprio adempimento sotto il profilo temporale. Tale aspetto risulta assorbente rispetto alle altre eccezioni e contestazioni sollevate dalla convenuta, irrilevanti a fronte del pacifico ritardo nell'adempimento: il che ha evidente incidenza sulla regolamentazione delle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza virtuale in relazione alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativa alla domanda di condanna al pagamento della somma di euro 1.406.459,58 (pari alla differenza tra il credito affermato in citazione e quello residuo indicato nelle conclusioni finali).
15.2. Quanto al residuo credito di euro 30.716.56 affermato dall'attrice:
- il modesto credito di euro 1.653,50 derivante dalla fattura 610011398626 emessa da LY IA scaduta il 18 maggio 2020 non può essere riconosciuto, in assenza di adeguata prova documentale del sorgere dello stesso e soprattutto – a fronte di specifica contestazione – dell'avvenuto adempimento del fornitore;
- il credito di complessivi euro 17.340,00 di cui alle quattro fatture emesse da SO Part s.p.a. e non pagate dalla convenuta (v. pag. 3 del doc. 2022 di non può essere riconosciuto a fronte delle non superate contestazioni sollevate dalla convenuta (storno totale, doppia fatturazione, merce non ordinata e non consegnate: i d.d.t. sono privi di sottoscrizione, errore di fatturazione) ed in assenza di adeguata prova documentale del sorgere dello stesso sulla base di contratto scritto;
pagina 19 di 39 - il credito di complessivi euro 8.223,06 di cui alle dodici fatture emesse da XT s.p.a. Part e non pagate dalla convenuta (v. pagine 3 – 10 del doc. 2022 di non può essere riconosciuto a fronte delle non superate contestazioni sollevate dalla convenuta (errore di fatturazione, merce non consegnata: manca una tempestiva prova dell'adempimento del fornitore, irrilevanti essendo i documenti prodotti dall'attrice solo con la memoria n. 3, destinata alla prova contraria) ed in assenza di adeguata prova documentale del sorgere dello stesso sulla base di contratto scritto;
- il credito di complessivi euro 3.500,00 di cui alla fattura di AL non pagata dalla Part convenuta (v. pagina 11 del doc. 2022 di non può essere riconosciuto a fronte delle non superate contestazioni sollevate dalla convenuta (doppia fatturazione, erronea indicazione del CIG) ed in assenza di adeguata prova documentale del sorgere dello stesso sulla base di contratto scritto. Ne consegue il rigetto della domanda di condanna al pagamento della residua somma di euro 30.716,57 oltre interessi.
15.3. La domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori per il tardivo pagamento delle fatture azionate (lettera b) delle conclusioni) non può essere accolta, attese la genericità delle allegazioni di parte attrice, l'omessa precisa indicazione su quali siano le fatture “azzerate”, come si legge negli atti, per effetto di pagamento e quali invece per effetto di storno con emissione di nota di credito, la mancata precisazione delle dati di tramissione delle fatture e dei termini di scadenza delle fatture tardivamente pagate e del tempo degli eseguiti pagamenti: il che non consente alcuna affidabile pronuncia in merito Part (cfr. anche, fra le altre, Trib. Bologna, sez. II, 27 ottobre 2023, n. 2177, c.
[...]
. Controparte_109
15.4. Conseguentemente, non può essere accolta la domanda relativa al pagamento degli Part interessi anatocistici (su cui cfr. App. Bologna, sez. III, 3 marzo 2025, n. 393, c
[...]
. CP_110
15.5. Quanto alla domanda di cui alla lettera d), delle conclusioni finali, l'attrice, che afferma di aver diritto ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002, al pagamento della somma forfettaria di euro 40,00 per ciascuna delle (532 si dice in citazione) fatture azionate, neppure allega di aver affrontato apprezzabili costi per il recupero del credito (tali non potendo dirsi quelli per la comunicazione alla convenuta delle cessioni, dovuta ai sensi dell'art. 1264 c.c. e funzionale a rendere la vicenda traslativa opponibile al debitore ceduto) (cfr. fra le altre Trib. Bologna, Part sez. II, 3 aprile 2023, n. 756, c. di , pagine 6-9; Trib. Bologna, sez. II, Parte_14 CP_1 Part 27 ottobre 2023, n. 2177, c. par. 2.7). Controparte_109
Il che è sufficiente al rigetto della domanda, senza dover esaminare altri profili problematici.
16. L'attrice, sempre nella veste di cessionaria di crediti compresivi altresì degli accessori, ossia dei frutti maturati e da maturarsi (come si legge nelle cessioni di credito prodotte), ha pagina 20 di 39 proposto altresì domande di condanna fondate sull'inesatto adempimento, perché tardivo, di obbligazioni nascenti da altri rapporti contrattuali, e volte appunto, in primo luogo, alla condanna della convenuta al pagamento degli interessi di mora c.d. commerciali per il ritardo nel pagamento di quanto dovuto in relazione a fatture già pagate prima del giudizio. Si richiamano in proposito le conclusioni finali, come precisate dalla lettera f) alla lettera g).
16.1. Part Come si legge sotto la lettera e) delle conclusioni, chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 102.204,91 «a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento […] della sorte capitale di crediti […] portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04».
Il doc. 4 si compone di due pagine. Nella prima si legge:
Nella seconda si legge:
A pagina 13 dell'atto di citazione si richiamano le cessioni di crediti prodotte come documenti 6 e 9 nonché i documenti inseriti nei file PDF prodotti come documenti 5.01, 5.02 e 5.03. Questi tre ultimi documenti riportano nella prima pagina una fattura emessa dalla Part stessa che richiama un successivo tabulato. Nel documento 5.01, volto a fornire gli elementi essenziali relativi al debito per interessi di complessivi euro 9.481,80, il tabulato contiene dati relativi al tardivo pagamento, ad opera dell' , delle fatture di seguito così descritte: CP_2
pagina 21 di 39 pagina 22 di 39 Nel documento 5.02, volto a fornire gli elementi essenziali relativi al debito per interessi di complessivi euro 9.481,80, il tabulato contiene dati relativi al tardivo pagamento, ad opera dell' , delle fatture di seguito così descritte: CP_2
pagina 23 di 39 pagina 24 di 39 pagina 25 di 39 pagina 26 di 39 pagina 27 di 39 pagina 28 di 39 pagina 29 di 39 pagina 30 di 39 pagina 31 di 39 Nel documento 5.3, volto a fornire gli elementi essenziali relativi al debito per interessi di complessivi euro 9.299,69, il tabulato contiene dati relativi al tardivo pagamento, ad opera dell' , delle fatture di seguito così descritte: CP_2
pagina 32 di 39 pagina 33 di 39 pagina 34 di 39 pagina 35 di 39 pagina 36 di 39 Solo grazie alla consultazione di questi tabulati è possibile cogliere gli elementi essenziali, in punto di fatto, su cui si fonda la domanda di condanna proposta dall'attrice a titolo di interessi moratori per tardivo pagamento di fatture, emesse da fornitori dell'Azienda, già pagate prima del giudizio. Solo grazie a questi tabulati acquistano un senso i dati contenuti nella prima pagina del documento 4, che espone un affermato credito di euro 32.735,20, mentre resta di per sé incomprensibile la seconda pagina del documento 4, che espone un affermato credito di euro 69.469,71. Grazie ai predetti tabulati oltre che alle puntualizzazioni contenute nelle pagine 42 – 44 dell'atto di integrazione (sopra riportate, paragrafo 8.3) può dirsi assolto lo stringere onere di allegazione e prova gravante su chi agisce in giudizio affermandosi titolare di diritti eterodeterminati quali sono i diritti di credito (cfr. Trib. Bologna, sez. II, 11 maggio 2022, n. 1032, BFF c. Controparte_111
[...] Part si è infatti affermata creditrice (quale cessionaria per effetto degli atti di cessione già indicati e prodotti con l'atto di citazione, ed in forza dei quali essa era subentrata anche nel diritto agli interessi maturati e da maturarsi) del credito per interessi moratori sorto per effetto del tardivo pagamento, come meglio dettagliato nei tabulati di cui si è detto, delle fatture specificate nei tabulati, emesse verso l'Azienda da: LA s.p.a. (gli atti di cessione sono prodotti quali documenti 09.01, 09.07); SO s.p.a. (gli atti di cessione sono prodotti quali documenti 09.02, 09.03, 09.10); CO IM IA s.r.l. (l'atto di cessione è prodotto quale documento 09.04); pagina 37 di 39 TT s.r.l. (l'atto di cessione è prodotto quale documento 09.05); (l'atto di cessione è prodotto quale Controparte_10 documento 09.06); ER SE s.p.a. (l'atto di cessione è prodotto quale documento 09.08); EC NS IA s.p.a. (l'atto di cessione è prodotto quale documento 09.09); FE s.p.a. (gli atti di cessione sono prodotti quali documenti 09.11, 09.12);
(l'atto di cessione è prodotto quale CP_10 Controparte_10 documento 09.13). Non sono invece ammissibili e non valgono ad assolvere l'onere di cui si è detto, per tardività dell'allegazione in punto di fatto, i documenti 833 («Crediti ceduti per interessi di mora maturati al tasso Dgls 231/02 capitale pagate in ritardo» per euro Controparte_112
23.325,17), 834 («Descrizione dei crediti ceduti per interessi di mora Controparte_112 maturati al tasso Dgls N. 231/02 su fatture per sorte capitale pagate in ritardo rispetto alle scadenze previste nel periodo dal 01/11/2018 al 09/12/2019», per euro 591,52), 1996 («Descrizione dei crediti ceduti per interessi di mora maturati al tasso Dgls N CP_112
231/02 su fatture per sorte capitale pagate in ritardo rispetto alle scadenze previste nel periodo dal 01/11/2018 al 09/12/2019», per euro 280,36 ), 1997 («Crediti ceduti per interessi di mora maturati al tasso Dgls 231/02 capitale pagate in ritardo», Controparte_112 per euro 45.272,66) prodotti dall'attrice con la memoria n. 2 al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 69.209,71. Le produzioni in sé sarebbero ammissibili, ma l'attrice è incorsa nelle preclusioni assertive per aver tardivamente, solo con la memoria istruttoria n. 2 (oltre che solo implicitamente e indirettamente, con richiamo ai documenti ora indicati) affermato di ritenersi creditrice di somme, per un totale di euro 69.209,71, a titolo di interessi moratori conseguenti al tardivo pagamento di fatture emesse verso la convenuta da e da CP_112 Controparte_112
Sotto quest'ultimo profilo, e anche non voler considerare ulteriori questioni (non sono state tempestivamente prodotte le cessioni di credito da parte di o CP_112 CP_112 la domanda di condanna al pagamento di euro 69.209,71 va respinta.
[...]
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della somma di euro euro 32.735,20, a fronte delle plurime, puntuali e specifiche contestazioni, allegazioni e produzioni della convenuta (v. ad es. il doc. 126), l'attrice non ha provato la data di scadenza dei debiti portati dalle fatture indicate nei tabulati di cui si è detto (fatture neanche prodotte) né le condizioni contrattuali pattuite tra i fornitori e l' , il che non consente di ritenere CP_2 provato, sulla sola base di tabulati predisposti dall'attrice, il ritardo nell'adempimento e porta al rigetto della domanda (cfr. anche, sul tema delle lacune probatorie in ordine ai fatti Part costitutivi, Trib. Bologna, sez. II, 27 ottobre 2023, n. 2177, c. Controparte_109
Trib. Bologna, sez. II, 11 marzo 2025, n. 596, BFF c. di , paragrafi 5 e 7). Parte_14 CP_1
16.2. Ne consegue il rigetto della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici.
16.3. Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei «costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi» di cui alle lettera g) delle conclusioni finali, si richiama, a sostegno del rigetto, quanto già osservato al paragrafo 15.5
pagina 38 di 39 17. Ogni altra questione, e fra queste quelle concernenti il rifiuto di alcune cessioni di credito o la forma scritta ad substantiam dei contratti fonte delle obbligazioni dedotte in giudizio, è assorbita e non viene pertanto esaminata.
18. La domanda di condanna della convenuta a titolo di ingiustificato arricchimento è inammissibile avendo l'attrice agito sulla base di titoli contrattuali ed è comunque infondata per assoluta carenza di prova in ordine all'asserito, e neppure precisamente indicato, ingiustificato arricchimento.
19. All'esito di una valutazione complessiva, considerato che, come pacifico, una buona parte del credito per le c.d. fatture impagate è stato estinto dalla convenuta dopo l'introduzione del giudizio, e tenuto conto della soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.406.459,58 per credito in linea capitale;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della residua somma di euro 30.716,57;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice degli interessi moratori sull'importo azionato di euro 1.437.176,14, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo e degli ulteriori interessi anatocistici;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 21.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 102.204,91 a titolo di interessi di mora e degli ulteriori interessi anatocistici;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 47.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02;
- dichiara inammissibile la domanda della convenuta al pagamento in favore dell'attrice di somme di denaro a titolo di ingiustificato arricchimento;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, 21 marzo 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
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159 BAXTER SPA