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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4478 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SA T. Conte, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
UE CI, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 17/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/06/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Squinzano (LE) il 08/09/1984 e che Controparte_1
Per_ dalla loro unione sono nate due figlie: , il 19/06/1986 e il 18/98/1993; che con Per_2 sentenza del 13/02/2023 il Tribunale di Lecce, pronunciandosi unicamente sullo status, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
1 disponendo altresì la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia CP_1
la quale avrebbe raggiunto, medio tempore, l'indipendenza economica. Per_2
si è costituita, con comparsa depositata il 20/11/2023, contestando le Controparte_1 avverse deduzioni senza opporsi alla declaratoria richiesta, diversamente opinando, tuttavia, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca del contributo in favore della figlia come specificato in atti. Per_2
Nell'udienza del 01/12/2023 le parti hanno chiesto un rinvio al fine di verificare la sufficiente stabilizzazione del posto di lavoro della figlia mantenendo, medio tempore, inalterata Per_2 la regolamentazione già in essere.
All'udienza del 15/03/2023 le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale si pronunci sullo status, rinunciando espressamente ai termini per conclusionali e chiedendo un rinvio per la verifica del bonario componimento della controversia.
Su istanza di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
02/10/2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, in vista della verifica richiesta.
Per l'udienza dell'11/11/2024 i difensori delle parti hanno fatto presente di non essere addivenuti ad alcun accordo, insistendo ciascuno per l'accoglimento delle rispettive richieste istruttorie.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza suindicata e ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusionali e memorie di replica.
Con note del 25/09/2025 le parti hanno depositato un accordo congiunto per regolare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini:
1. le parti, per le quali è già intervenuta sentenza non definitiva di separazione (n.
412/2023) e sentenza parziale di divorzio (n. 3065/2024), riconoscono e dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e in ogni caso di disporre di mezzi propri adeguati e, pertanto, non avranno reciprochi obblighi economici;
Per_ 2. non sarà previsto alcun obbligo di mantenimento per le figlie della coppia, (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe da tempo maggiorenni. In Per_2 particolare, per quanto riguarda la più piccola delle due, in relazione alla quale Per_2 era ancora pendente un contributo di mantenimento paterno, questo si intende
2 revocato come in effetti viene revocato, considerando che la ragazza è al momento dotata di attività lavorativa retribuita;
3. le parti intendono definire anche ognuna delle pendenze economiche legate al regime di comunione dei beni. Essi, infatti, sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno di tre beni immobili di seguito descritti:
A) Appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Lecce, censito nel Catasto dei
Terreni del Comune di Lecce comprendente due frazioni, una classificata quale seminativo di classe 2, avente una superficie pari ad are 77, identificata a foglio
230, particella 126 - dati derivanti da frazionamento del 28.04.1990 (n. 8769
F01/1979) - ed una classificata quale seminativo di classe 3, avente una superficie pari ad are 36,97 identificata a Foglio 230, Particella 127, dati derivanti da frazionamento del 19.06.1979 in atti dal 19.11.1985 (n.876979). Totale superficie
37,74;
B) Villetta unifamiliare ubicata nel Comune di Lecce, sita al piano terra alla via
Vecchia Carmiano n. 82, inquadrata al N.C.E.U. del Comune di Lecce, identificata al Foglio 236, Particella 183, sub 3, zona censuaria 1, categoria A/2, Classe 1, consistenza vani 12,5 e sub 4, zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq 68;
C) Appartamento ubicato nel Comune di Lecce, al piano 3° condominio sito alla Via
DO NT, n. 11 inquadrato nel N.C.E.U. del Comune di Lecce, identificato al Foglio 229, Particella 193, sub 51, zona censuaria 1, Categoria A/3,
Classe 5, consistenza 6,5 vani e sub 52, zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq.19.
4. Allo scopo di prevenire ulteriori future controversie intendono dividere i suddetti beni nel seguente modo:
I) al Sig. sarà intestato in via esclusiva il 100% della proprietà Parte_1 dell'appartamento ubicato nel Comune di Lecce, al piano 3° condominio sito alla Via DO NT, n. 11 inquadrato nel N.C.E.U. del Comune di Lecce, identificato al Foglio 229, Particella 193, sub 51, zona censuaria 1, Categoria
A/3, Classe 5, consistenza 6,5 vani e sub 52, zona censuaria 1, Categoria C/6,
Classe 1, consistenza mq.19;
3 II) alla Sig.ra sarà intestato in via esclusiva il 100% della Controparte_1 proprietà della villetta unifamiliare ubicata nel Comune di Lecce, sita al piano terra alla via Vecchia Carmiano n. 82, inquadrata al N.C.E.U. del Comune di
Lecce, identificata al Foglio 236, Particella 183, sub 3, zona censuaria 1, categoria A/2, Classe 1, consistenza vani 12,5 e sub 4, zona censuaria 1,
Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq 68 nonché il 100% della proprietà del terreno ubicato nel Comune di Lecce, censito nel Catasto dei Terreni del
Comune di Lecce comprendente due frazioni, una classificata quale seminativo di classe 2, avente una superficie pari ad are 77, identificata a foglio 230, particella 126 - dati derivanti da frazionamento del 28.04.1990 (n. 8769
F01/1979) - ed una classificata quale seminativo di classe 3, avente una superficie pari ad are 36,97 identificata a Foglio 230, Particella 127, dati derivanti da frazionamento del 19.06.1979 in atti dal 19.11.1985 (n.876979). Totale superficie 37,74.
III) A tal fine il Sig. e la Sig.ra con la Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente accordo, assumono formalmente l'obbligazione di trasferire reciprocamente, con atto notarile, all'altro, quale attuale comproprietario, le rispettive quote di proprietà dei suddetti beni nei termini già descritti al fine di pervenire allo scioglimento della comunione sui ridetti beni.
IV) Il notaio sarà individuato di comune accordo (sulla base del più conveniente tra i preventivi di spesa che le parti si faranno rilasciare) e le spese notarili, ivi comprese imposte e tasse, saranno ripartite tra le parti nella misura della metà;
V) la formalità dell'atto pubblico verrà espletata entro giorni 30 dall'udienza del
17.10 p.v., salvo proroga dovuta a ragioni tecniche (acquisizione documentazione e/o tempi di fissazione da parte dello studio notarile designato o simili) da concordare;
VI) adempiute queste formalità, le parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo ragione o causa afferente e/o in qualunque modo collegata alla comunione dei beni pendente in costanza di matrimonio.
4 5. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono, concordemente, immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte;
6. le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande proposte con le proprie difese in giudizio in contrasto con i presenti accordi e dichiarano di accettare le rispettive rinunce. Con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano, altresì, reciprocamente, ad ogni eventuale domanda risarcitoria, anche per ciò che riguarda eventuali danni morali, dipendenti dai fatti e dalle cause connesse alla fine del loro matrimonio, fatta eccezione per quanto attiene il procedimento penale (e gli effetti civili che ne derivano) che vede imputato il Sig. e parti offese, costituite parti Parte_1 civili, la Sig.ra e le figlie e attualmente Controparte_1 Persona_3 Per_2 pendente in grado di appello che le parti intendono espressamente lasciare fuori dal presente accordo.
All'udienza del 17/10/2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate, formalizzate nel predetto accordo e hanno rinunciato ai termini per conclusionali, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, pertanto, non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito sostanzialmente concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento Parte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dà atto della già adottata pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Squinzano (Le) il 08/09/1984 da e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 60, Parte II, Serie A,
[...] anno 1984, e dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
5 3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4478 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SA T. Conte, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
UE CI, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 17/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/06/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Squinzano (LE) il 08/09/1984 e che Controparte_1
Per_ dalla loro unione sono nate due figlie: , il 19/06/1986 e il 18/98/1993; che con Per_2 sentenza del 13/02/2023 il Tribunale di Lecce, pronunciandosi unicamente sullo status, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
1 disponendo altresì la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia CP_1
la quale avrebbe raggiunto, medio tempore, l'indipendenza economica. Per_2
si è costituita, con comparsa depositata il 20/11/2023, contestando le Controparte_1 avverse deduzioni senza opporsi alla declaratoria richiesta, diversamente opinando, tuttavia, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca del contributo in favore della figlia come specificato in atti. Per_2
Nell'udienza del 01/12/2023 le parti hanno chiesto un rinvio al fine di verificare la sufficiente stabilizzazione del posto di lavoro della figlia mantenendo, medio tempore, inalterata Per_2 la regolamentazione già in essere.
All'udienza del 15/03/2023 le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale si pronunci sullo status, rinunciando espressamente ai termini per conclusionali e chiedendo un rinvio per la verifica del bonario componimento della controversia.
Su istanza di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
02/10/2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, in vista della verifica richiesta.
Per l'udienza dell'11/11/2024 i difensori delle parti hanno fatto presente di non essere addivenuti ad alcun accordo, insistendo ciascuno per l'accoglimento delle rispettive richieste istruttorie.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza suindicata e ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusionali e memorie di replica.
Con note del 25/09/2025 le parti hanno depositato un accordo congiunto per regolare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini:
1. le parti, per le quali è già intervenuta sentenza non definitiva di separazione (n.
412/2023) e sentenza parziale di divorzio (n. 3065/2024), riconoscono e dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e in ogni caso di disporre di mezzi propri adeguati e, pertanto, non avranno reciprochi obblighi economici;
Per_ 2. non sarà previsto alcun obbligo di mantenimento per le figlie della coppia, (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe da tempo maggiorenni. In Per_2 particolare, per quanto riguarda la più piccola delle due, in relazione alla quale Per_2 era ancora pendente un contributo di mantenimento paterno, questo si intende
2 revocato come in effetti viene revocato, considerando che la ragazza è al momento dotata di attività lavorativa retribuita;
3. le parti intendono definire anche ognuna delle pendenze economiche legate al regime di comunione dei beni. Essi, infatti, sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno di tre beni immobili di seguito descritti:
A) Appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Lecce, censito nel Catasto dei
Terreni del Comune di Lecce comprendente due frazioni, una classificata quale seminativo di classe 2, avente una superficie pari ad are 77, identificata a foglio
230, particella 126 - dati derivanti da frazionamento del 28.04.1990 (n. 8769
F01/1979) - ed una classificata quale seminativo di classe 3, avente una superficie pari ad are 36,97 identificata a Foglio 230, Particella 127, dati derivanti da frazionamento del 19.06.1979 in atti dal 19.11.1985 (n.876979). Totale superficie
37,74;
B) Villetta unifamiliare ubicata nel Comune di Lecce, sita al piano terra alla via
Vecchia Carmiano n. 82, inquadrata al N.C.E.U. del Comune di Lecce, identificata al Foglio 236, Particella 183, sub 3, zona censuaria 1, categoria A/2, Classe 1, consistenza vani 12,5 e sub 4, zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq 68;
C) Appartamento ubicato nel Comune di Lecce, al piano 3° condominio sito alla Via
DO NT, n. 11 inquadrato nel N.C.E.U. del Comune di Lecce, identificato al Foglio 229, Particella 193, sub 51, zona censuaria 1, Categoria A/3,
Classe 5, consistenza 6,5 vani e sub 52, zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq.19.
4. Allo scopo di prevenire ulteriori future controversie intendono dividere i suddetti beni nel seguente modo:
I) al Sig. sarà intestato in via esclusiva il 100% della proprietà Parte_1 dell'appartamento ubicato nel Comune di Lecce, al piano 3° condominio sito alla Via DO NT, n. 11 inquadrato nel N.C.E.U. del Comune di Lecce, identificato al Foglio 229, Particella 193, sub 51, zona censuaria 1, Categoria
A/3, Classe 5, consistenza 6,5 vani e sub 52, zona censuaria 1, Categoria C/6,
Classe 1, consistenza mq.19;
3 II) alla Sig.ra sarà intestato in via esclusiva il 100% della Controparte_1 proprietà della villetta unifamiliare ubicata nel Comune di Lecce, sita al piano terra alla via Vecchia Carmiano n. 82, inquadrata al N.C.E.U. del Comune di
Lecce, identificata al Foglio 236, Particella 183, sub 3, zona censuaria 1, categoria A/2, Classe 1, consistenza vani 12,5 e sub 4, zona censuaria 1,
Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq 68 nonché il 100% della proprietà del terreno ubicato nel Comune di Lecce, censito nel Catasto dei Terreni del
Comune di Lecce comprendente due frazioni, una classificata quale seminativo di classe 2, avente una superficie pari ad are 77, identificata a foglio 230, particella 126 - dati derivanti da frazionamento del 28.04.1990 (n. 8769
F01/1979) - ed una classificata quale seminativo di classe 3, avente una superficie pari ad are 36,97 identificata a Foglio 230, Particella 127, dati derivanti da frazionamento del 19.06.1979 in atti dal 19.11.1985 (n.876979). Totale superficie 37,74.
III) A tal fine il Sig. e la Sig.ra con la Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente accordo, assumono formalmente l'obbligazione di trasferire reciprocamente, con atto notarile, all'altro, quale attuale comproprietario, le rispettive quote di proprietà dei suddetti beni nei termini già descritti al fine di pervenire allo scioglimento della comunione sui ridetti beni.
IV) Il notaio sarà individuato di comune accordo (sulla base del più conveniente tra i preventivi di spesa che le parti si faranno rilasciare) e le spese notarili, ivi comprese imposte e tasse, saranno ripartite tra le parti nella misura della metà;
V) la formalità dell'atto pubblico verrà espletata entro giorni 30 dall'udienza del
17.10 p.v., salvo proroga dovuta a ragioni tecniche (acquisizione documentazione e/o tempi di fissazione da parte dello studio notarile designato o simili) da concordare;
VI) adempiute queste formalità, le parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo ragione o causa afferente e/o in qualunque modo collegata alla comunione dei beni pendente in costanza di matrimonio.
4 5. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono, concordemente, immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte;
6. le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande proposte con le proprie difese in giudizio in contrasto con i presenti accordi e dichiarano di accettare le rispettive rinunce. Con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano, altresì, reciprocamente, ad ogni eventuale domanda risarcitoria, anche per ciò che riguarda eventuali danni morali, dipendenti dai fatti e dalle cause connesse alla fine del loro matrimonio, fatta eccezione per quanto attiene il procedimento penale (e gli effetti civili che ne derivano) che vede imputato il Sig. e parti offese, costituite parti Parte_1 civili, la Sig.ra e le figlie e attualmente Controparte_1 Persona_3 Per_2 pendente in grado di appello che le parti intendono espressamente lasciare fuori dal presente accordo.
All'udienza del 17/10/2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate, formalizzate nel predetto accordo e hanno rinunciato ai termini per conclusionali, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, pertanto, non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito sostanzialmente concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento Parte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dà atto della già adottata pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Squinzano (Le) il 08/09/1984 da e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 60, Parte II, Serie A,
[...] anno 1984, e dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
5 3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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