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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 30.09.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 842 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaella Nappo e Angelo Russo presso cui el.te dom.ta in Parte_1
Nola alla via A. Minichini 10
Appellante
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Agostino Di Febbraro e Anna Boccamino presso cui el.te dom.ta CP_1 all'indirizzo telematico indicato nella memoria
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 4.4.2024 , la società chiedeva la riforma della sentenza n. 1688 del 6.3.2024 del Tribunale di Napoli che aveva accolto seppur parzialmente la domanda dell'attuale appellata al pagamento delle differenze retributive.
Con il primo motivo di ricorso , l'appellante rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto esservi tra la Società e l'appellata un rapporto di lavoro subordinato con l'orario di lavoro indicato dalla lavoratrice.
L'appellata era stata assunta nel 2015 con un contatto di lavoro part – time di 20 ore settimanali e inquadrata con la qualifica di impiegata terzo livello . Successivamente in data 1.5.2018 l'orario era stato trasformato in tempo pieno. Tale periodo era stato però non ritenuto corretto dal Giudice e retrodatato sulla base di alcune deposizioni testimoniali o irrilevanti perché non pienamente a conoscenza dei fatti di causa o inattendibili perché legate da rapporti affettivi e d'interesse con l'appellata. Con il secondo motivo , la società ribadiva la sua eccezione di prescrizione dei crediti lavorativi in quanto la sentenza della Cassazione del 2022 circa l'applicazione del regime della decorrenza anche per le grandi aziende alla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza dello stesso sarebbe penalizzante e antieconomico.
Si costituiva l'appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Circa il motivo della prescrizione , che logicamente va analizzato per primo, la Corte rileva che esso non è fondato giuridicamente poiché come la Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire, la prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto per le aziende aventi un numero di dipendenti superiore a 15 era legata all'assenza di metus derivante dalla stabilità del posto di lavoro e dalla tutela reale attraverso la reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo. Con la Legge cd Fornero prima e con il Jobs act dopo però la reintegrazione nel posto di lavoro è divenuta una tutela residua del diritto al posto di lavoro da parte del lavoratore illegittimamente licenziato e quindi anche la prescrizione dei crediti di lavoro non poteva decorrere in costanza di rapporto ma solo dalla cessazione dello stesso come per i lavoratori di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16.
Ma anche rispetto al merito della pretesa l'appello è infondato perché la sentenza di primo grado aveva correttamente valutato le prove testimoniali sia sotto il profilo della rilevanza che dell'attendibilità.
E' bene precisare che il Giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente la domanda nel senso di ritenere provato il periodo in nero dal 2007 ma con le stesse modalità orarie e di inquadramento professionale del periodo invece regolarizzato dal 2015 con le variazioni intervenute nel 2018 per quanto attiene al livello d'inquadramento e dal maggio del 2018 fino al 2019 anche per il profilo dell'orario da part
– time a full time.
La prova testimoniale escussa nel giudizio di primo grado e riportata per intero e correttamente nel corpo della sentenza impugnata soprattutto di tre testi , , e , figlia Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 sia della attuale appellata che del legale rappresentante della fratelli , poi separatisi, hanno Parte_1 concordemente affermato che l'appellata aveva lavorato già dal 2007 e non dal 2015 quando è stata poi regolarizzata. Tale circostanza è stata riferita con precisione da “ so che la ricorrente ha lavorato Testimone_1 alle dipendenze della già dal 2007” perché erano amiche e andava tre volte a settimana presso Controparte_2
l'abitazione dell'appellata e la vedeva lavorare da remoto al computer e da che ha Testimone_3 dichiarato “ mia madre ha lavorato per entrambe le società f. ll e l.b. Commerce a partire dal Parte_1
2007 con mansioni di impiegata amministrativa – contabile e aveva una postazione in casa dove la società aveva anche la sede legale in San Giorgio a Cremano via Gramsci . Tali testimonianze non hanno ricevuto non solo smentita ma anche una semplice contraddizione sia intrinseca che estrinseca in quanto nessun'altra prova contraria è stata prodotta dalla società.
Di conseguenza il Giudice di primo grado ha ritenuto le stesse rilevanti e attendibili. I calcoli effettuati secondo i fatti acclarati dal Giudice non sono stati oggetto di adeguata e puntuale contestazione e quindi anche questa parte della sentenza va confermata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3500,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 30.9.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 30.09.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 842 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaella Nappo e Angelo Russo presso cui el.te dom.ta in Parte_1
Nola alla via A. Minichini 10
Appellante
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Agostino Di Febbraro e Anna Boccamino presso cui el.te dom.ta CP_1 all'indirizzo telematico indicato nella memoria
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 4.4.2024 , la società chiedeva la riforma della sentenza n. 1688 del 6.3.2024 del Tribunale di Napoli che aveva accolto seppur parzialmente la domanda dell'attuale appellata al pagamento delle differenze retributive.
Con il primo motivo di ricorso , l'appellante rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto esservi tra la Società e l'appellata un rapporto di lavoro subordinato con l'orario di lavoro indicato dalla lavoratrice.
L'appellata era stata assunta nel 2015 con un contatto di lavoro part – time di 20 ore settimanali e inquadrata con la qualifica di impiegata terzo livello . Successivamente in data 1.5.2018 l'orario era stato trasformato in tempo pieno. Tale periodo era stato però non ritenuto corretto dal Giudice e retrodatato sulla base di alcune deposizioni testimoniali o irrilevanti perché non pienamente a conoscenza dei fatti di causa o inattendibili perché legate da rapporti affettivi e d'interesse con l'appellata. Con il secondo motivo , la società ribadiva la sua eccezione di prescrizione dei crediti lavorativi in quanto la sentenza della Cassazione del 2022 circa l'applicazione del regime della decorrenza anche per le grandi aziende alla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza dello stesso sarebbe penalizzante e antieconomico.
Si costituiva l'appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Circa il motivo della prescrizione , che logicamente va analizzato per primo, la Corte rileva che esso non è fondato giuridicamente poiché come la Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire, la prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto per le aziende aventi un numero di dipendenti superiore a 15 era legata all'assenza di metus derivante dalla stabilità del posto di lavoro e dalla tutela reale attraverso la reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo. Con la Legge cd Fornero prima e con il Jobs act dopo però la reintegrazione nel posto di lavoro è divenuta una tutela residua del diritto al posto di lavoro da parte del lavoratore illegittimamente licenziato e quindi anche la prescrizione dei crediti di lavoro non poteva decorrere in costanza di rapporto ma solo dalla cessazione dello stesso come per i lavoratori di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16.
Ma anche rispetto al merito della pretesa l'appello è infondato perché la sentenza di primo grado aveva correttamente valutato le prove testimoniali sia sotto il profilo della rilevanza che dell'attendibilità.
E' bene precisare che il Giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente la domanda nel senso di ritenere provato il periodo in nero dal 2007 ma con le stesse modalità orarie e di inquadramento professionale del periodo invece regolarizzato dal 2015 con le variazioni intervenute nel 2018 per quanto attiene al livello d'inquadramento e dal maggio del 2018 fino al 2019 anche per il profilo dell'orario da part
– time a full time.
La prova testimoniale escussa nel giudizio di primo grado e riportata per intero e correttamente nel corpo della sentenza impugnata soprattutto di tre testi , , e , figlia Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 sia della attuale appellata che del legale rappresentante della fratelli , poi separatisi, hanno Parte_1 concordemente affermato che l'appellata aveva lavorato già dal 2007 e non dal 2015 quando è stata poi regolarizzata. Tale circostanza è stata riferita con precisione da “ so che la ricorrente ha lavorato Testimone_1 alle dipendenze della già dal 2007” perché erano amiche e andava tre volte a settimana presso Controparte_2
l'abitazione dell'appellata e la vedeva lavorare da remoto al computer e da che ha Testimone_3 dichiarato “ mia madre ha lavorato per entrambe le società f. ll e l.b. Commerce a partire dal Parte_1
2007 con mansioni di impiegata amministrativa – contabile e aveva una postazione in casa dove la società aveva anche la sede legale in San Giorgio a Cremano via Gramsci . Tali testimonianze non hanno ricevuto non solo smentita ma anche una semplice contraddizione sia intrinseca che estrinseca in quanto nessun'altra prova contraria è stata prodotta dalla società.
Di conseguenza il Giudice di primo grado ha ritenuto le stesse rilevanti e attendibili. I calcoli effettuati secondo i fatti acclarati dal Giudice non sono stati oggetto di adeguata e puntuale contestazione e quindi anche questa parte della sentenza va confermata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3500,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 30.9.2025
Il Presidente rel