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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13740/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13740/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n. 242, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Olga Giusi Iaca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Carcaci n. 7, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Enrico Calabrese, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio in data Parte_2
3.9.2008 in Catania e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 15.8.2010, e PE
, il 6.12.2014. Persona_2
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda Parte_2
volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 14.07.2018, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente e conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa, ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 650,00
per entrambi i figli minorenni, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del procedimento, in data 12.10.2020 le parti hanno depositato istanza congiunta per la modifica delle condizioni statuite con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., evidenziando che il figlio si era già trasferito presso il padre;
all'udienza successiva del 27.10.2020, PE
il Giudice ha disposto in conformità a quanto previsto dall'accordo depositato dalle parti in ordine al collocamento dei figli ed alla riduzione ad Euro 500,00 mensili del contributo di mantenimento a carico del resistente e in favore dei figli minorenni.
Successivamente, all'udienza del 02.07.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
2 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto in udienza e di cui al processo verbale del 02.07.2024; pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
In sede di ascolto del figlio quattordicenne va sottolineato come sia emersa PE
la volontà di quest'ultimo di seguire il padre a Roma, pur comportando tale scelta la separazione dal fratello, e di poter ivi frequentare la scuola superiore, previo rilascio del nulla osta da parte della scuola e con il consenso di entrambi i genitori.
La circostanza che le parti concordano sul collocamento dei figli comporta che entrambi i genitori si renderanno immediatamente disponibili e collaborativi nelle richieste di rilascio di tutte le autorizzazioni e permessi funzionali alle necessità (scolastiche, abitative, ludiche e sportive) dei figli, onde è da considerarsi sin da ora raccolto il consenso delle parti all'iscrizione del figlio presso il Liceo Scientifico “AR” di Roma (I.I.S.S. Charles AR PE
in Roma, Via Tuscolana n. 388), tenuto conto che i figli minorenni saranno collocati presso genitori diversi e alquanto distanti tra loro.
Per tali ragioni appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento del figlio presso il resistente PE [...]
, che attualmente ha stabilito il suo domicilio in Roma dove lavora, e del figlio Parte_2
presso la ricorrente nella casa coniugale che, pertanto, resta Persona_2 Parte_1
assegnata alla stessa.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto
Per_ congiuntamente dalle parti : per due volte al mese e nei fine settimana alternati il signor si impegna a tornare da Roma con il figlio onde consentire allo stesso di trascorrere del Per_1
tempo con la madre ed il fratellino ed altresì affinché il padre possa vedere e tenere con sé il
3 figlio e più precisamente in un fine settimana, starà con il resistente e , e Per_2 Per_2 Per_1
nell'altro fine settimana e staranno con la ricorrente . Nel Per_1 Per_2 Parte_1
periodo estivo, per un mese, anche non continuativamente, il figlio potrà recarsi a Roma Per_2
dal resistente, e viceversa il figlio potrà recarsi a Catania dalla ricorrente. Ciascun Per_1
figlio minorenne starà con il genitore non collocatario: per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, gli incontri vanno disciplinati come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento del figlio minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni Per_2
mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e che la ricorrente in ragione della condizione lavorativa della stessa e della Parte_1
conseguente sproporzione reddituale tra i genitori, dovrà contribuire al solo pagamento del 50%
delle spese straordinarie per il figlio minorenne . PE
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minorenni.
Il Tribunale, altresì, prende atto che le parti hanno concordato e si impegnano a comunicare con frequenza e a garantire un colloquio giornaliero telefonico in favore di ciascun figlio e nei confronti del genitore non collocatario.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni specificate in motivazione;
Parte_2
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad PE Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente di e Parte_1 Per_2
presso il resistente di;
Parte_2 Per_1
assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente , in conformità a quanto chiesto Parte_2
congiuntamente dalle parti, come da verbale dell'udienza del 2.7.2024, tornerà a Catania con il figlio due volte al mese e nei fine settimana alternati e nello specifico: in un fine Per_1
settimana, starà con il resistente e , e nell'altro fine settimana e Per_2 Per_1 Per_1 Per_2
staranno con la ricorrente . Nel periodo estivo, per un mese, anche non Parte_1
continuativamente, il figlio potrà recarsi a Roma dal resistente, e viceversa il figlio Per_2
potrà recarsi a Catania dalla ricorrente. Ciascun figlio minorenne starà con il genitore Per_1
non collocatario: per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale
o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza. Gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dai figli minorenni;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del Parte_2
figlio versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo Persona_2
complessivo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e che la ricorrente si faccia carico del 50 % delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il figlio minorenne , con decorrenza dal 2.7.2024. Per_1
5 Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13740/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n. 242, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Olga Giusi Iaca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Carcaci n. 7, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Enrico Calabrese, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio in data Parte_2
3.9.2008 in Catania e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 15.8.2010, e PE
, il 6.12.2014. Persona_2
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda Parte_2
volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 14.07.2018, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente e conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa, ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 650,00
per entrambi i figli minorenni, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del procedimento, in data 12.10.2020 le parti hanno depositato istanza congiunta per la modifica delle condizioni statuite con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., evidenziando che il figlio si era già trasferito presso il padre;
all'udienza successiva del 27.10.2020, PE
il Giudice ha disposto in conformità a quanto previsto dall'accordo depositato dalle parti in ordine al collocamento dei figli ed alla riduzione ad Euro 500,00 mensili del contributo di mantenimento a carico del resistente e in favore dei figli minorenni.
Successivamente, all'udienza del 02.07.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
2 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto in udienza e di cui al processo verbale del 02.07.2024; pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
In sede di ascolto del figlio quattordicenne va sottolineato come sia emersa PE
la volontà di quest'ultimo di seguire il padre a Roma, pur comportando tale scelta la separazione dal fratello, e di poter ivi frequentare la scuola superiore, previo rilascio del nulla osta da parte della scuola e con il consenso di entrambi i genitori.
La circostanza che le parti concordano sul collocamento dei figli comporta che entrambi i genitori si renderanno immediatamente disponibili e collaborativi nelle richieste di rilascio di tutte le autorizzazioni e permessi funzionali alle necessità (scolastiche, abitative, ludiche e sportive) dei figli, onde è da considerarsi sin da ora raccolto il consenso delle parti all'iscrizione del figlio presso il Liceo Scientifico “AR” di Roma (I.I.S.S. Charles AR PE
in Roma, Via Tuscolana n. 388), tenuto conto che i figli minorenni saranno collocati presso genitori diversi e alquanto distanti tra loro.
Per tali ragioni appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento del figlio presso il resistente PE [...]
, che attualmente ha stabilito il suo domicilio in Roma dove lavora, e del figlio Parte_2
presso la ricorrente nella casa coniugale che, pertanto, resta Persona_2 Parte_1
assegnata alla stessa.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto
Per_ congiuntamente dalle parti : per due volte al mese e nei fine settimana alternati il signor si impegna a tornare da Roma con il figlio onde consentire allo stesso di trascorrere del Per_1
tempo con la madre ed il fratellino ed altresì affinché il padre possa vedere e tenere con sé il
3 figlio e più precisamente in un fine settimana, starà con il resistente e , e Per_2 Per_2 Per_1
nell'altro fine settimana e staranno con la ricorrente . Nel Per_1 Per_2 Parte_1
periodo estivo, per un mese, anche non continuativamente, il figlio potrà recarsi a Roma Per_2
dal resistente, e viceversa il figlio potrà recarsi a Catania dalla ricorrente. Ciascun Per_1
figlio minorenne starà con il genitore non collocatario: per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, gli incontri vanno disciplinati come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento del figlio minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni Per_2
mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e che la ricorrente in ragione della condizione lavorativa della stessa e della Parte_1
conseguente sproporzione reddituale tra i genitori, dovrà contribuire al solo pagamento del 50%
delle spese straordinarie per il figlio minorenne . PE
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minorenni.
Il Tribunale, altresì, prende atto che le parti hanno concordato e si impegnano a comunicare con frequenza e a garantire un colloquio giornaliero telefonico in favore di ciascun figlio e nei confronti del genitore non collocatario.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni specificate in motivazione;
Parte_2
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad PE Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente di e Parte_1 Per_2
presso il resistente di;
Parte_2 Per_1
assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente , in conformità a quanto chiesto Parte_2
congiuntamente dalle parti, come da verbale dell'udienza del 2.7.2024, tornerà a Catania con il figlio due volte al mese e nei fine settimana alternati e nello specifico: in un fine Per_1
settimana, starà con il resistente e , e nell'altro fine settimana e Per_2 Per_1 Per_1 Per_2
staranno con la ricorrente . Nel periodo estivo, per un mese, anche non Parte_1
continuativamente, il figlio potrà recarsi a Roma dal resistente, e viceversa il figlio Per_2
potrà recarsi a Catania dalla ricorrente. Ciascun figlio minorenne starà con il genitore Per_1
non collocatario: per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale
o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza. Gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dai figli minorenni;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del Parte_2
figlio versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo Persona_2
complessivo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e che la ricorrente si faccia carico del 50 % delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il figlio minorenne , con decorrenza dal 2.7.2024. Per_1
5 Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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