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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 413/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 477 IMU 2019
- sul ricorso n. 414/2024 depositato il 08/11/2024 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 478 IMU 2020
- sul ricorso n. 415/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 479 IMU 2021
- sul ricorso n. 416/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 481 IMU 2022
- sul ricorso n. 417/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 482 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 novembre 2024 la società Ricorrente_1 S.r.l. ricorre avverso l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni: IMU 2019 n.477, IMU 2020 n.478, IMU 2021 n.479, IMU 2022
n. 481 e IMU 2023 n.482, tutti emessi dal Comune di OR Terme e notificati in data 15.04.2024, per omesso versamento delle suddette imposte per tutti gli anni suddetti, portanti un recupero d'imposta
IMU di €. 35.417,00, oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica per complessivi €. 48.160,00. Si tratta di cinque ricorsi il n. 413/2024 a cui vengono riuniti i nn. 414, 415, 416 e 417/2024 per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi dei ricorsi formulati dalla stessa proprietà e per la stessa imposta, per annualità diverse.
Più precisamente, si tratta dell'assoggettamento alle imposte IMU di una vasta area edificabile censita nel catasto terreni per un'estensione complessiva di mq.55.101 di cui 38.373 di terreno edificabile e mq. 16.728 di terreno agricolo. A seguito della notifica dell'avviso di accertamento la società presenta istanza di accertamento con adesione seguita dall'invio al Comune di una perizia di parte, attestante i valori delle suddette aree, ma il tentativo di composizione della lite ha avuto esito negativo.
Avverso i suddetti avvisi sono stati proposti i ricorsi in esame, eccependone la nullità e l'illegittimità ritenendo erronea la valutazione operata dall'Ufficio in rapporto ai reali valori di mercato correnti all'epoca dell'imposizione tributaria;
sottolinea la volontà del Comune di non rilasciare permessi di costruire nuovi fabbricati se non previa realizzazione del progetto di potenziamento della linea dell'acquedotto a servizio dell'intero comparto;
sostiene, inoltre, che successivamente alla convenzione sottoscritta tra il Comune di
OR e la ricorrente, risalente al 2010, sono intervenuti fattori che hanno sensibilmente ridotto il valore dell'area e che giustificano appieno il valore attribuito dalla ricorrente ai fini impositivi fissato per l'anno 2019 in € 198.645, in luogo di € 705.314,58, valore riferito nel complesso a n. tre lotti a destinazione residenziale per una superfice complessiva pari a mq 2.513 e n. sei lotti a destinazione artigianale per una superficie complessiva pari a mq. 8.845.
La società conclude con la richiesta della declaratoria di nullità, annullabilità, illegittimità ed infondatezza degli avvisi di accertamento, con condanna del Comune di OR Terme al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituisce in giudizio il Comune di OR Terme, sostenendo con accurata cronologia dei fatti ed articolate argomentazioni tecnico-giuridiche, corredate dalle risultanze dei valori dichiarati negli atti di compravendita di parte dei lotti nel frattempo alienati e della giurisprudenza intervenuta per analoghi ricorsi riguardanti annualità precedenti, la piena legittimità del proprio operato e la conseguente pretestuosità ed infondatezza dei ricorsi proposti, ritenendo inaffidabile la stima tecnica per assoluta genericità e concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione agli atti, considera innanzitutto il valore venale in comune commercio dell'area edificabile e le motivazioni addotte dalla società ricorrente per sostenere un valore di molto inferiore a quello accertato dal Comune di OR Terme;
a questo proposito è necessario richiamare analoghi avvisi di accertamento per la stessa imposta relativi agli anni 2014 e 2015 impugnati dalla ricorrente con le stesse argomentazioni. Secondo la ricorrente i parametri richiamati dalle deliberazioni comunali, in particolare l'ultima, n.121/2010 non possono ritenersi applicabili, ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio, funzionali alla fissazione dei valori dell'area cui applicare l'imposta, all'area di cui si controverte, in quanto presuppongono la piena idoneità alla destinazione propria senza limitazioni o divieti da parte dell'Ufficio.
Tra le inibizioni la ricorrente indica la volontà espressa dal Comune di non rilasciare permessi di costruire per nuovi fabbricati o certificati di agibilità per i fabbricati in corso di realizzazione, sottolineando la stringente limitazione imposta dall'ente che doveva quantomeno consentire l'applicazione di una riduzione del valore dell'area; si deve però precisare che il mancato rilascio del permesso di costruire era legato alla esclusiva mancata esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione primaria, il potenziamento dell'acquedotto, come stabilito obbligatoriamente dalla specifica convenzione a suo tempo sottoscritta tra il Comune e la società
e pertanto, non influente con l'effettivo valore venale dell'area edificabile. Non è stata proposta alcuna motivazione idonea a determinare un diverso valore da quello accertato, al contrario ne viene indicato uno maggiore nella dichiarazione per ICI presentata al Comune nell'anno 2012 che comunicava un valore dell'intera lottizzazione edificabile di € 1.360.000,00 per undici mesi nell'anno oggetto della dichiarazione.
Anche la perizia di parte è risultata generica con riferimento alla mancanza di confronti con altre aree comparabili o altri atti di compravendita di beni similari, pur riducendo il valore dell'area a complessivi
€ 135.000 pari a un sesto del valore accertato.
Relativamente a quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza 140/2017, la stessa non può essere considerata pertinente in quanto è riferita al valore originario di acquisto nel 2008 della superficie complessiva dell'intervento edificatorio, nell'ambito di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate riguardante la tassazione dell'imposta di registro ma privo del valore relativo alle opere di urbanizzazione che sono determinanti nel calcolo del valore venale.
Quanto alla riferita crisi del settore idonea, secondo la ricorrente, a giustificare una consistente riduzione del valore venale, si osserva che la stessa non ha eseguito quanto pattuito in merito alla presentazione di una perizia che specificasse con argomenti concreti il perché della riduzione richiesta, come non risultano motivi fondati quelli indicati nel ricorso;
si ritiene, pertanto, che sia replicabile quanto argomentato dalla sentenza 148/2021 resa da questa Corte nel giudizio avente ad oggetto l'imposta IMU degli anni 2014 e
2015: “i valori attribuiti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 121/2010, non impugnata nei modi e nei tempi rituali, devono essere ritenuti coerenti con i reali valori di mercato all'epoca di riferimento, tenuto conto del fatto che questi risultano di gran lunga inferiori agli effettivi valori dichiarati negli atti di compravendita dei lotti limitrofi degli anni precedenti, da cui consegue che gli accertamenti impugnati devono essere considerati pienamente legittimi e in linea con gli effettivi valori di mercato delle annualità accertate, determinati appunto dalla conseguente diminuzione del valore reale di mercato”
In base alle argomentazioni esposte, dunque, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Parma, 18 settembre 2025 Il Presidente dott. Antonella Ioffredi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 413/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 477 IMU 2019
- sul ricorso n. 414/2024 depositato il 08/11/2024 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 478 IMU 2020
- sul ricorso n. 415/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 479 IMU 2021
- sul ricorso n. 416/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 481 IMU 2022
- sul ricorso n. 417/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OR Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 482 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 novembre 2024 la società Ricorrente_1 S.r.l. ricorre avverso l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni: IMU 2019 n.477, IMU 2020 n.478, IMU 2021 n.479, IMU 2022
n. 481 e IMU 2023 n.482, tutti emessi dal Comune di OR Terme e notificati in data 15.04.2024, per omesso versamento delle suddette imposte per tutti gli anni suddetti, portanti un recupero d'imposta
IMU di €. 35.417,00, oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica per complessivi €. 48.160,00. Si tratta di cinque ricorsi il n. 413/2024 a cui vengono riuniti i nn. 414, 415, 416 e 417/2024 per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi dei ricorsi formulati dalla stessa proprietà e per la stessa imposta, per annualità diverse.
Più precisamente, si tratta dell'assoggettamento alle imposte IMU di una vasta area edificabile censita nel catasto terreni per un'estensione complessiva di mq.55.101 di cui 38.373 di terreno edificabile e mq. 16.728 di terreno agricolo. A seguito della notifica dell'avviso di accertamento la società presenta istanza di accertamento con adesione seguita dall'invio al Comune di una perizia di parte, attestante i valori delle suddette aree, ma il tentativo di composizione della lite ha avuto esito negativo.
Avverso i suddetti avvisi sono stati proposti i ricorsi in esame, eccependone la nullità e l'illegittimità ritenendo erronea la valutazione operata dall'Ufficio in rapporto ai reali valori di mercato correnti all'epoca dell'imposizione tributaria;
sottolinea la volontà del Comune di non rilasciare permessi di costruire nuovi fabbricati se non previa realizzazione del progetto di potenziamento della linea dell'acquedotto a servizio dell'intero comparto;
sostiene, inoltre, che successivamente alla convenzione sottoscritta tra il Comune di
OR e la ricorrente, risalente al 2010, sono intervenuti fattori che hanno sensibilmente ridotto il valore dell'area e che giustificano appieno il valore attribuito dalla ricorrente ai fini impositivi fissato per l'anno 2019 in € 198.645, in luogo di € 705.314,58, valore riferito nel complesso a n. tre lotti a destinazione residenziale per una superfice complessiva pari a mq 2.513 e n. sei lotti a destinazione artigianale per una superficie complessiva pari a mq. 8.845.
La società conclude con la richiesta della declaratoria di nullità, annullabilità, illegittimità ed infondatezza degli avvisi di accertamento, con condanna del Comune di OR Terme al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituisce in giudizio il Comune di OR Terme, sostenendo con accurata cronologia dei fatti ed articolate argomentazioni tecnico-giuridiche, corredate dalle risultanze dei valori dichiarati negli atti di compravendita di parte dei lotti nel frattempo alienati e della giurisprudenza intervenuta per analoghi ricorsi riguardanti annualità precedenti, la piena legittimità del proprio operato e la conseguente pretestuosità ed infondatezza dei ricorsi proposti, ritenendo inaffidabile la stima tecnica per assoluta genericità e concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione agli atti, considera innanzitutto il valore venale in comune commercio dell'area edificabile e le motivazioni addotte dalla società ricorrente per sostenere un valore di molto inferiore a quello accertato dal Comune di OR Terme;
a questo proposito è necessario richiamare analoghi avvisi di accertamento per la stessa imposta relativi agli anni 2014 e 2015 impugnati dalla ricorrente con le stesse argomentazioni. Secondo la ricorrente i parametri richiamati dalle deliberazioni comunali, in particolare l'ultima, n.121/2010 non possono ritenersi applicabili, ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio, funzionali alla fissazione dei valori dell'area cui applicare l'imposta, all'area di cui si controverte, in quanto presuppongono la piena idoneità alla destinazione propria senza limitazioni o divieti da parte dell'Ufficio.
Tra le inibizioni la ricorrente indica la volontà espressa dal Comune di non rilasciare permessi di costruire per nuovi fabbricati o certificati di agibilità per i fabbricati in corso di realizzazione, sottolineando la stringente limitazione imposta dall'ente che doveva quantomeno consentire l'applicazione di una riduzione del valore dell'area; si deve però precisare che il mancato rilascio del permesso di costruire era legato alla esclusiva mancata esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione primaria, il potenziamento dell'acquedotto, come stabilito obbligatoriamente dalla specifica convenzione a suo tempo sottoscritta tra il Comune e la società
e pertanto, non influente con l'effettivo valore venale dell'area edificabile. Non è stata proposta alcuna motivazione idonea a determinare un diverso valore da quello accertato, al contrario ne viene indicato uno maggiore nella dichiarazione per ICI presentata al Comune nell'anno 2012 che comunicava un valore dell'intera lottizzazione edificabile di € 1.360.000,00 per undici mesi nell'anno oggetto della dichiarazione.
Anche la perizia di parte è risultata generica con riferimento alla mancanza di confronti con altre aree comparabili o altri atti di compravendita di beni similari, pur riducendo il valore dell'area a complessivi
€ 135.000 pari a un sesto del valore accertato.
Relativamente a quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza 140/2017, la stessa non può essere considerata pertinente in quanto è riferita al valore originario di acquisto nel 2008 della superficie complessiva dell'intervento edificatorio, nell'ambito di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate riguardante la tassazione dell'imposta di registro ma privo del valore relativo alle opere di urbanizzazione che sono determinanti nel calcolo del valore venale.
Quanto alla riferita crisi del settore idonea, secondo la ricorrente, a giustificare una consistente riduzione del valore venale, si osserva che la stessa non ha eseguito quanto pattuito in merito alla presentazione di una perizia che specificasse con argomenti concreti il perché della riduzione richiesta, come non risultano motivi fondati quelli indicati nel ricorso;
si ritiene, pertanto, che sia replicabile quanto argomentato dalla sentenza 148/2021 resa da questa Corte nel giudizio avente ad oggetto l'imposta IMU degli anni 2014 e
2015: “i valori attribuiti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 121/2010, non impugnata nei modi e nei tempi rituali, devono essere ritenuti coerenti con i reali valori di mercato all'epoca di riferimento, tenuto conto del fatto che questi risultano di gran lunga inferiori agli effettivi valori dichiarati negli atti di compravendita dei lotti limitrofi degli anni precedenti, da cui consegue che gli accertamenti impugnati devono essere considerati pienamente legittimi e in linea con gli effettivi valori di mercato delle annualità accertate, determinati appunto dalla conseguente diminuzione del valore reale di mercato”
In base alle argomentazioni esposte, dunque, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Parma, 18 settembre 2025 Il Presidente dott. Antonella Ioffredi