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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte di Appello di Roma, così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2427/2025 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
Partita IVA n. in persona del Procuratore Parte_1 P.IVA_1 Speciale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 17/A presso e nello studio dell'Avv. Michele Clemente (C. F. ; fax 06-30194118), che la C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti ( comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: ) Email_1
APPELLANTE contro e Controparte_1 APPELLATA E
e Controparte_2 Controparte_3 CP_2
, C.F._2 Parte_2 nonché contro
e Controparte_4 CP_5 APPELLATI
pagina 1 di 2 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4035/25 resa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti. All'udienza del 18 settembre 2025, tenutasi in presenza, nessuno è comparso;
la causa è stata, quindi, rinviata in presenza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025, alla quale nessuno è comparso. Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'udienza predetta. Alla stregua del disposto normativo sopra citato, con la presente sentenza viene dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso 16 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La Presidente
Dr.ssa Marianna D'Avino
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte di Appello di Roma, così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2427/2025 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
Partita IVA n. in persona del Procuratore Parte_1 P.IVA_1 Speciale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 17/A presso e nello studio dell'Avv. Michele Clemente (C. F. ; fax 06-30194118), che la C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti ( comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: ) Email_1
APPELLANTE contro e Controparte_1 APPELLATA E
e Controparte_2 Controparte_3 CP_2
, C.F._2 Parte_2 nonché contro
e Controparte_4 CP_5 APPELLATI
pagina 1 di 2 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4035/25 resa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti. All'udienza del 18 settembre 2025, tenutasi in presenza, nessuno è comparso;
la causa è stata, quindi, rinviata in presenza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025, alla quale nessuno è comparso. Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'udienza predetta. Alla stregua del disposto normativo sopra citato, con la presente sentenza viene dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso 16 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La Presidente
Dr.ssa Marianna D'Avino
pagina 2 di 2