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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7802 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di inabilità civile (art. 12 L. n. 118/1971)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo obbligatorio del requisito sanitario utile per la fruizione della pensione d'inabilità civile (art. 12 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per la manifestazione di eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale, e Persona_1
censurando, in particolare, il criterio di valutazione utilizzato dal predetto ausiliare, per non avere quest'ultimo applicato i codici e le percentuali di cui al D.M. 5.2.1992.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare che il ricorrente è affetto da un quadro patologico tale da ritenerla invalida nella misura del
100% ex art. 12 L. 118/1971 a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
b) condannare l' ut supra, al pagamento CP_1 delle competenze del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario”. CP_ L' resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 2.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – per quanto astrattamente fondate sul piano strettamente giuridico – s'appalesano, tuttavia, destituite di fondamento.
Ed invero, il C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P.O., sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione sanitaria in atti, accertava la sussistenza di un complessivo grado invalidante pari al 67%.
Tali conclusioni sono state sostanzialmente confermate dal medesimo ausiliare, il quale, all'esito di una rivalutazione del quadro clinico dell'assistibile (questa volta secondo i criteri di cui al D.M. 5.2.1992), ha riferito quanto segue: “Alla luce di quanto esposto, il procuratore di parte Avv. Giovanni Russo, fece opposizione alle conclusioni della perizia adducendo che nella valutazione delle patologie da me riconosciute non avessi utilizzato i codici DM del
05/02/1992, benchè, come si evince dalla relazione, tale giudizio riguardava solo la patologia della BPCO, per la quale ho utilizzato il solo codice ICD9 più aderente alla patologia.
Difatti, nei codici DM, riguardanti le patologie dell'apparato respiratorio, la bronchite cronica ostruttiva viene codificata con i codici 6455 (Malattia polmonare ostruttiva cronica - prevalente bronchite- invalidità 75%) e con il codice 6456 (Malattia polmonare ostruttiva cronica – prevalente enfisema – invalidità 65%). Per cui il codice di riferimento, relativo al paziente dovrebbe essere il 6455, quello della Malattia polmonare ostruttiva cronicaprevalente bronchite, che assegna una percentuale fissa del 75%, senza poter diversificare le varie forme di gravità della malattia, come stabiliscono le linee guida GOLD
2 che invece nella classificazione ICD9, con i codici 491.2, sono pienamente rispettate sulla scorta dell'esame spirometrico. Ora, la BPCO del sig. , benché etichettata Parte_1
nella visita pneumologica del 08-06-2023 come BPCO ostruttiva medio-grave e una spirometria che evidenzia un deficit ventilatorio ostruttivo di grado severo (FEV1/FVC 85%), non può essere codificata con il codice DM 6455 che attribuisce una percentuale fissa del
75%, sicuramente non corrispondente alle condizioni cliniche del ricorrente, come emerso dall'esame obiettivo e dalla terapia in corso. Pertanto, volendo rispettare le giuste osservazioni sollevate dal procuratore di parte, per la suddetta patologia bisogna fare ricorso al criterio analogico non essendo riportata espressamente nel DM 5/2/94. Quindi, rivalutando le suddette patologie con i soli codici DM 5/2/94 e seguendo il procedimento analogico, laddove non è possibile diversificare le varie forme di gravità delle malattie, si può arrivare alle seguenti conclusioni diagnostiche con i relativi codici: - Cardiopatia ipertensiva (II classe NYHA); Codice DM 5/2/92: 6442. Invalidità 41%; - BPCO moderata;
Codice DM 5/2/92: 6407. Invalidità 45%; - Pregressa frattura omero dx trattata con mezzi di sintesi metallica;
Codice DM 5/2/92: 7224. Invalidità 25%; - Ipoacusia neurosensoriale;
Codice DM 5/2/92: 4005. Invalidità 10%. Pertanto, alla luce delle dei suddetti chiarimenti e rispondendo alle contestazioni di parte, si può così concludere: - il sig. Parte_1
risulta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 67% al 99%, percentuale 78%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, per cui non può essergli riconosciuto il beneficio della pensione di invalidità civile” (cfr., in tal senso,
l'elaborato integrativo depositato in data 2.1.2025).
2.3. Il C.T.U. ha pure esaminato la certificazione sanitaria di formazione successiva (siccome utilmente valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.), escludendo, ancora una volta, la sussistenza di una totale incapacità lavorativa del periziando.
Più in dettaglio, l'ausiliare ha riferito quanto segue: “Nell'udienza del 26-02-2025, dopo i chiarimenti già precedentemente formulati in merito alla domanda di pensione di invalidità civile (100%) del ricorrente, mi fu richiesto di valutare l'esame radiologico del 11.12.2024, versato in atti dalla parte ricorrente. - RX MANO SX: Iniziali segni di artropatia degenerativa IFD e IFP. Premesso che la suddetta radiografia appare del tutto ininfluente sulla valutazione globale del danno anatomico e funzionale del ricorrente in merito alle patologie già riconosciute, volendo considerare l'esito della radiografia come una iniziale degenerazione artrosica delle mani dell'arto sn (mano non dominante), risulta difficile assegnare un codice DM che sia adeguato al minimo danno funzionale emerso dall'indagine.
L'unico codice DM di riferimento è il 7201 (Anchilosi delle articolazioni della mano in
3 posizione favorevole – invalidità 35%), che, come ovvio, non può essere preso come tale poiché l'anchilosi presuppone la limitazione parziale o totale dei movimenti di un'articolazione, che sicuramente non è attribuibile al caso in esame. Per cui, il lieve danno anatomico riscontrato con la radiografia, andrebbe rivalutato con una percentuale d'invalidità inferiore, sicuramente non superiore al 10%. Quindi, volendo aggiungere alle patologie già riconosciute con i precedenti chiarimenti anche la patologia di cui sopra, si può arrivare alle seguenti conclusioni diagnostiche con i relativi codici: - Cardiopatia ipertensiva
(II classe NYHA); Codice DM 5/2/92: 6442. Invalidità 41%; - BPCO moderata;
Codice DM
5/2/92: 6407. Invalidità 45%; - Pregressa frattura omero dx trattata con mezzi di sintesi metallica;
Codice DM 5/2/92: 7224. Invalidità 25%; - Ipoacusia neurosensoriale;
Codice
DM 5/2/92: 4005. Invalidità 10%; - Iniziale artropatia della mano sn;
Codice DM 5/2/92:
7201. Invalidità 10%. Pertanto, alla luce delle dei suddetti chiarimenti e rispondendo alle contestazioni di parte, si può così concludere: - il sig. risulta invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 67% al 99%, percentuale 80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, per cui non può essergli riconosciuto il beneficio della pensione di invalidità civile” (si veda l'elaborato depositato in data 8.3.2025).
2.4. Le argomentate valutazioni del C.T.U., pienamente condivisibili siccome immuni da apparenti vizi logici e di metodo, non hanno formato oggetto di ulteriore contestazione, non essendo stati formulati dal ricorrente – se non in termini oltremodo generici (cfr., in tal senso, le note di trattazione depositate in data 27.6.2205) – rilievi critici di sorta.
Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere, pertanto, recepite e poste a fondamento della presente decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo ad , una riduzione Parte_1
della capacità lavorativa generica in misura pari al 100% (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7802/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7802 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di inabilità civile (art. 12 L. n. 118/1971)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo obbligatorio del requisito sanitario utile per la fruizione della pensione d'inabilità civile (art. 12 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per la manifestazione di eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale, e Persona_1
censurando, in particolare, il criterio di valutazione utilizzato dal predetto ausiliare, per non avere quest'ultimo applicato i codici e le percentuali di cui al D.M. 5.2.1992.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare che il ricorrente è affetto da un quadro patologico tale da ritenerla invalida nella misura del
100% ex art. 12 L. 118/1971 a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
b) condannare l' ut supra, al pagamento CP_1 delle competenze del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario”. CP_ L' resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 2.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – per quanto astrattamente fondate sul piano strettamente giuridico – s'appalesano, tuttavia, destituite di fondamento.
Ed invero, il C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P.O., sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione sanitaria in atti, accertava la sussistenza di un complessivo grado invalidante pari al 67%.
Tali conclusioni sono state sostanzialmente confermate dal medesimo ausiliare, il quale, all'esito di una rivalutazione del quadro clinico dell'assistibile (questa volta secondo i criteri di cui al D.M. 5.2.1992), ha riferito quanto segue: “Alla luce di quanto esposto, il procuratore di parte Avv. Giovanni Russo, fece opposizione alle conclusioni della perizia adducendo che nella valutazione delle patologie da me riconosciute non avessi utilizzato i codici DM del
05/02/1992, benchè, come si evince dalla relazione, tale giudizio riguardava solo la patologia della BPCO, per la quale ho utilizzato il solo codice ICD9 più aderente alla patologia.
Difatti, nei codici DM, riguardanti le patologie dell'apparato respiratorio, la bronchite cronica ostruttiva viene codificata con i codici 6455 (Malattia polmonare ostruttiva cronica - prevalente bronchite- invalidità 75%) e con il codice 6456 (Malattia polmonare ostruttiva cronica – prevalente enfisema – invalidità 65%). Per cui il codice di riferimento, relativo al paziente dovrebbe essere il 6455, quello della Malattia polmonare ostruttiva cronicaprevalente bronchite, che assegna una percentuale fissa del 75%, senza poter diversificare le varie forme di gravità della malattia, come stabiliscono le linee guida GOLD
2 che invece nella classificazione ICD9, con i codici 491.2, sono pienamente rispettate sulla scorta dell'esame spirometrico. Ora, la BPCO del sig. , benché etichettata Parte_1
nella visita pneumologica del 08-06-2023 come BPCO ostruttiva medio-grave e una spirometria che evidenzia un deficit ventilatorio ostruttivo di grado severo (FEV1/FVC 85%), non può essere codificata con il codice DM 6455 che attribuisce una percentuale fissa del
75%, sicuramente non corrispondente alle condizioni cliniche del ricorrente, come emerso dall'esame obiettivo e dalla terapia in corso. Pertanto, volendo rispettare le giuste osservazioni sollevate dal procuratore di parte, per la suddetta patologia bisogna fare ricorso al criterio analogico non essendo riportata espressamente nel DM 5/2/94. Quindi, rivalutando le suddette patologie con i soli codici DM 5/2/94 e seguendo il procedimento analogico, laddove non è possibile diversificare le varie forme di gravità delle malattie, si può arrivare alle seguenti conclusioni diagnostiche con i relativi codici: - Cardiopatia ipertensiva (II classe NYHA); Codice DM 5/2/92: 6442. Invalidità 41%; - BPCO moderata;
Codice DM 5/2/92: 6407. Invalidità 45%; - Pregressa frattura omero dx trattata con mezzi di sintesi metallica;
Codice DM 5/2/92: 7224. Invalidità 25%; - Ipoacusia neurosensoriale;
Codice DM 5/2/92: 4005. Invalidità 10%. Pertanto, alla luce delle dei suddetti chiarimenti e rispondendo alle contestazioni di parte, si può così concludere: - il sig. Parte_1
risulta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 67% al 99%, percentuale 78%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, per cui non può essergli riconosciuto il beneficio della pensione di invalidità civile” (cfr., in tal senso,
l'elaborato integrativo depositato in data 2.1.2025).
2.3. Il C.T.U. ha pure esaminato la certificazione sanitaria di formazione successiva (siccome utilmente valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.), escludendo, ancora una volta, la sussistenza di una totale incapacità lavorativa del periziando.
Più in dettaglio, l'ausiliare ha riferito quanto segue: “Nell'udienza del 26-02-2025, dopo i chiarimenti già precedentemente formulati in merito alla domanda di pensione di invalidità civile (100%) del ricorrente, mi fu richiesto di valutare l'esame radiologico del 11.12.2024, versato in atti dalla parte ricorrente. - RX MANO SX: Iniziali segni di artropatia degenerativa IFD e IFP. Premesso che la suddetta radiografia appare del tutto ininfluente sulla valutazione globale del danno anatomico e funzionale del ricorrente in merito alle patologie già riconosciute, volendo considerare l'esito della radiografia come una iniziale degenerazione artrosica delle mani dell'arto sn (mano non dominante), risulta difficile assegnare un codice DM che sia adeguato al minimo danno funzionale emerso dall'indagine.
L'unico codice DM di riferimento è il 7201 (Anchilosi delle articolazioni della mano in
3 posizione favorevole – invalidità 35%), che, come ovvio, non può essere preso come tale poiché l'anchilosi presuppone la limitazione parziale o totale dei movimenti di un'articolazione, che sicuramente non è attribuibile al caso in esame. Per cui, il lieve danno anatomico riscontrato con la radiografia, andrebbe rivalutato con una percentuale d'invalidità inferiore, sicuramente non superiore al 10%. Quindi, volendo aggiungere alle patologie già riconosciute con i precedenti chiarimenti anche la patologia di cui sopra, si può arrivare alle seguenti conclusioni diagnostiche con i relativi codici: - Cardiopatia ipertensiva
(II classe NYHA); Codice DM 5/2/92: 6442. Invalidità 41%; - BPCO moderata;
Codice DM
5/2/92: 6407. Invalidità 45%; - Pregressa frattura omero dx trattata con mezzi di sintesi metallica;
Codice DM 5/2/92: 7224. Invalidità 25%; - Ipoacusia neurosensoriale;
Codice
DM 5/2/92: 4005. Invalidità 10%; - Iniziale artropatia della mano sn;
Codice DM 5/2/92:
7201. Invalidità 10%. Pertanto, alla luce delle dei suddetti chiarimenti e rispondendo alle contestazioni di parte, si può così concludere: - il sig. risulta invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 67% al 99%, percentuale 80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, per cui non può essergli riconosciuto il beneficio della pensione di invalidità civile” (si veda l'elaborato depositato in data 8.3.2025).
2.4. Le argomentate valutazioni del C.T.U., pienamente condivisibili siccome immuni da apparenti vizi logici e di metodo, non hanno formato oggetto di ulteriore contestazione, non essendo stati formulati dal ricorrente – se non in termini oltremodo generici (cfr., in tal senso, le note di trattazione depositate in data 27.6.2205) – rilievi critici di sorta.
Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere, pertanto, recepite e poste a fondamento della presente decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo ad , una riduzione Parte_1
della capacità lavorativa generica in misura pari al 100% (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7802/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/07/2025
Il Giudice
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