Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 5 della Legge 30 giugno 2004, n. 175
Articolo 4
- Legge 30 giugno 2004, n. 175
Articolo 5 della Legge 30 giugno 2004, n. 175
Versione
20 luglio 2004
20 luglio 2004