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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 353/2022 Ruolo Generale n. 353/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere dott. Alberto BINETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello promossa da in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
EN LA RA e dall'Avv. Giuseppe Corbo, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione a mezzo telefax al nr. 0881.663711 ovvero agli pagina 1 di 21 indirizzi di p.e.c.: Email_1
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APPELLANTE nei confronti di:
- (già titolare della omonima impresa, cessata in data Controparte_1
12/12/2017), rappresentato e difeso dall'avv. AR AM DI, indirizzo pec: Email_3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la ordinanza n. 550/2022, pronunciata dal Tribunale di
Foggia, pubblicata in data 14 febbraio 2022, a definizione del giudizio iscritto al n. di R.G. 276/2018.
Conclusioni: All'udienza cartolare del 22 ottobre 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., abrogato, ma applicabile, ratione temporis.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10/1/2018, Parte_ la “ (d'ora in avanti, anche “ ), conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Foggia, per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'indebita riscossione, da parte dell'odierno resistente, della somma di € 17.575,89, versatagli dal Controparte_1
(SE)1, in epoca successiva al trasferimento dell'impianto eolico in favore della ricorrente;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore Controparte_1 della ricorrente, del predetto importo, ovvero di quello maggiore o minore che 1 “Gestore Servizi Energetici”, d'ora in avanti anche “SE”. pagina 2 di 21 dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei singoli indebiti pagamenti sino all'effettivo soddisfo, tenuto conto della sussistenza, nel caso di specie, della mala fede del resistente nel richiedere ed incassare somme non dovutegli;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Si costituiva con comparsa del 6/9/2018 il quale impugnava e Controparte_1 contestava tutto quanto, dedotto, prodotto ed eccepito da controparte;
insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva decisa, con ordinanza n. 550/2022, pubblicata in data 14 febbraio
2022, che rigettava la domanda, per le ragioni di cui si dirà, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.
2: Sentenza appellata
Il Giudice di primo grado, ha così motivato.
“La domanda di parte ricorrente deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente osservarsi che il pagamento dell'indebito è l'esecuzione di una prestazione non dovuta. L'indebito si distingue in oggettivo e soggettivo. Si ha indebito oggettivo quando l'adempiente esegue una prestazione in base ad un titolo inesistente o inefficace ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre si ha indebito soggettivo quando l'adempiente esegue un debito altrui nell'erronea credenza di essere il debitore ai sensi dell'art. 2036 c.c.
In altri termini, diversamente dall'indebito oggettivo, nel quale il rapporto obbligatorio non è mai esistito o è venuto meno, si ha indebito soggettivo quando, pur esistendo il vincolo obbligatorio, esso è a carico di un soggetto diverso da quello che ha eseguito il pagamento credendosi debitore in base ad un errore scusabile.
L'indebito soggettivo, quindi, ricorre quando – per errore scusabile – si paga un
pagina 3 di 21 debito altrui credendolo proprio (il debito esiste, ma è stato pagato, per errore scusabile, da persona diversa dal debitore).
Ne consegue che legittimato passivo alla ripetizione di quanto pagato è il c.d. solvens (ossia colui che ha effettuato il pagamento indebito), su cui grava l'onere di provare la scusabilità dell'errore. Si tratta del c.d. indebito ex latere solventis.
Se l'errore non è scusabile, colui che ha pagato per errore il debito altrui subentra nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 2036, 3 co., c.c. e può chiedere al vero debitore il rimborso di quanto ha erroneamente pagato al suo posto.
Deve poi essere tenuta distinta da questa figura di indebito poc'anzi esaminata, il
c.d. indebito soggettivo ex latere accipientis che si verifica, invece, quando chi è debitore adempie a un soggetto che non è creditore o non è legittimato a ricevere il pagamento (quando cioè il debitore paga un debito ad una terza persona credendolo autorizzato a riscuoterlo). Precisamente il debito esiste ma il debitore adempie la prestazione nei confronti di chi non è creditore (c.d. creditore apparente).
Il legittimato apparente è tenuto a restituire la prestazione al vero creditore secondo le regole della ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 1189, 2 co, c.c.
Viene così disposta la ripetizione a vantaggio di chi non ha effettuato la prestazione perché altrimenti si danneggerebbe il vero creditore, e si ha un'ipotesi di surrogazione legale dell'interessato nel diritto di ripetizione dell'adempiente.
Affinché possa operare tale disposizione è, però, necessario che sussistano tutti i presupposti della c.d. apparenza del diritto: ossia il presupposto oggettivo della difformità tra la situazione di fatto e quella di diritto e il presupposto soggettivo della buona fede del terzo e della colpa del titolare della situazione di diritto effettiva.
Ebbene ciò chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi che l'azione di parte ricorrente nel merito non è fondata e non può, pertanto, essere accolta.
In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, il resistente avrebbe pagina 4 di 21 percepito indebitamente dal SE la somma di €17.575,89, approfittando del ritardo con il quale lo stesso provvedeva ad effettuare il cambio di titolarità dell'impianto eolico in favore della società subentrante (per effetto del subentro), comunicato allo stesso SE a mezzo p.e.c. in data 14.3.2017.
Risulta ex actis che il cambio effettivo di titolarità è avvenuto in data 9.11.2017, essendo stata ricevuta la richiesta di trasferimento della titolarità in data
28.10.2017, come si evince dai docc. 4 e 5 del fascicolo parte resistente.
È evidente, quindi, che la situazione di fatto nel periodo compreso tra dicembre
2016 e settembre 2017 – ossia il periodo a cui si riferisce l'erogazione della somma contestata – era conforme alla situazione di diritto, in quanto titolare del contratto intercorrente con il SE risultava ancora essere Controparte_1
In difetto del presupposto oggettivo del principio di apparenza del diritto, alcuna surrogazione legale nel diritto di ripetizione del solvens può operare in favore dell'interessato, non potendo trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 2036 e 1189 c.c.
A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che nulla è stato dedotto in merito alla sussistenza degli altri requisiti propri dell'apparenza del diritto.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti dell'indebito soggettivo ex latere accipiens2 ai sensi degli artt. 1189 e 2033 c.c.
Non ricorrono nemmeno i presupposti dell'indebito soggettivo ex latere solventis, non trattandosi di pagamento eseguito da chi, per errore, si credeva debitore e la cui legittimazione, peraltro, spetta solo a colui che ha eseguito il pagamento non dovuto (nel caso di specie, il SE terzo estraneo al presente giudizio).
Non sono applicabili, infine, neanche le norme sull'indebito oggettivo, atteso che tra le parti il titolo contrattuale è perfettamente valido ed efficace.
Preme puntualizzare che, nel caso di specie, il ricorrente ha spiegato un'azione di ripetizione di indebito e non, invece, un'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. 2 Rectius: “accipientis” pagina 5 di 21 Tale ultima azione ha presupposti, causa petendi e petitum, totalmente diversi, sia rispetto all'azione di arricchimento contrattuale, sia rispetto all'azione di ripetizione di indebito (cfr. Cass. n. 9018/1993, Cass. n. 9675/1992).
È evidente, quindi, che l'azione di arricchimento senza causa, costituendo un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o, eventualmente, come nell'azione di cui all'art. 2033
c.c., sull'inesistenza originaria o sopravvenuta di un titolo negoziale, non può ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo.
Tali azioni (artt. 2033 e 2041 c.c.) non sono intercambiabili, in quanto riguardano diritti c.d. eterodeterminati, per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità (cfr. Cass. n.
17375/2003).
Ne consegue che, prospettata una determinata specifica domanda, è precluso al
Giudice sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata. Le spese processuali devono essere regolate secondo soccombenza. Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €
26.000,00, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per la natura della causa e la non rilevante difficoltà delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., sul ricorso in epigrafe, così provvede: - 1) RIGETTA la domanda formulata da
CONDANNA la società ricorrente alla rifusione, Parte_1 in favore di delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€1.617,50, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito della parte vittoriosa, avv. AR AM DI, dichiaratasi antistataria”. pagina 6 di 21 3: secondo grado del giudizio
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1 chiedendone la riforma, sulla base dei seguenti motivi.
- 1) Primo motivo, afferente alla mancata corrispondenza della situazione di fatto con quella di diritto.
Il primo Giudice, pur avendo fatto corretto riferimento alla disposizione di cui all'art. 1189, comma 2, cod. civ., avrebbe, inspiegabilmente, ritenuto che la situazione di fatto, nel periodo compreso tra dicembre 2016 e settembre 2017- ossia il lasso di tempo in cui furono erogati dal G.S.E. al gli incentivi per la CP_1 fornitura elettrica - fosse conforme alla situazione di diritto, per il sol fatto che titolare del contratto intercorrente con il SE risultava ancora essere il predetto
Controparte_1
Senonché, diversamente da quanto affermato in prime cure, si deve evidenziare che il Tribunale, se avesse considerato ed esaminato più attentamente la documentazione versata in atti dall'appellante, di cui non vi è - infatti alcun cenno - nella impugnata ordinanza, sarebbe inevitabilmente giunto, alla stregua del disposto di cui all'art 1189, comma 2, c.c., ad una conclusione completamente diversa, nel senso favorevole alle argomentazioni spese da essa appellante.
In particolare, non avrebbe considerato il primo giudice che era stato versato in atti, da essa società appellante, l'atto pubblico, a rogito del notaio Persona_1
, stipulato in data 22/11/2016, con il quale le aveva
[...] Controparte_1 trasferito l'impianto minieolico e l'intera proprietà superficiaria del suolo, nonché la convenzione stipulata con il SE (Gestore Servizi Energetici) Prot.
SEWEB/P20160029205 del 16.03.2016 e i diritti nascenti dalla stessa.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, tenuto conto del fatto che essa deducente, sin dalla data di stipula del precitato rogito, era stata immessa nel possesso, ad ogni effetto attivo e passivo (articolo quinto sub 4) dell'atto di compravendita).
Ne consegue, pertanto, che, ove fosse stato correttamente valutato il nuovo ed pagina 7 di 21 inconfutabile assetto giuridico, come regolato tra gli odierni contendenti con il menzionato atto di trasferimento, il , a far tempo dalla data del rogito, e a CP_1 prescindere dal momento in cui essa appellante subentrava formalmente nella convenzione con il G.S.E., non fosse più legittimato all'esercizio di alcun diritto nei confronti del G.S.E., e dovesse ritenersi come un mero creditore apparente.
Ciò, perché il , mediante le ripetute richieste di pagamento di cui alle CP_1 fatture in atti, profittando del ritardo nel perfezionamento della pratica di subentro, aveva indotto il G.S.E., pur non avendone ormai più alcun titolo, a corrispondergli la somma complessiva di €. 17.575,89.
Assume, ancora, l'appellante, che: - la ratio della disposizione di cui all'art 1189
c.c., applicabile alla fattispecie, è, infatti, quella di facilitare la circolazione dei beni ed è perseguita attribuendo valore giuridico ad una situazione di apparenza: così l'adempimento del debitore, che non sarebbe legittimo, è fatto salvo al ricorrere dei presupposti indicati nella citata disposizione, vale a dire la buona fede dello stesso debitore e l'apparente legittimazione del creditore;
- presupposti che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risultano essere del tutto sussistenti nel caso in esame;
- invero, con riguardo alla buona fede, atteso che essa si sostanzia nella convinzione incolpevole di adempiere a chi sia creditore, non v'è dubbio che il G.S.E., sino a quando non ha avuto rituale comunicazione della richiesta di subentro nella convenzione trasmessa dall'appellante con la pec del 28/10/2017 (n.d.r. quella del 14 marzo 2017 non andò a buon fine per le ragioni innanzi esposte), ha eseguito in assoluta buona fede il pagamento al il quale, peraltro, attraverso l'invio delle fatture e, CP_1 quindi, in base ad una documentazione che nulla faceva intendere in merito al sottaciuto e antecedente rapporto negoziale intercorso con essa appellante, non poteva che apparire, nei confronti del G.S.E., come effettivo creditore, attesa l'univocità delle sue manifestazioni di esercizio in fatto del diritto di credito, consistite, come già detto, nella richiesta di pagamento attraverso l'invio delle citate fatture;
- non potendosi, pertanto, imputare al G.S.E. alcuna responsabilità, peraltro mai prospettata, né contestata nel corso del giudizio di grado, era quindi oggettivamente preclusa ad essa appellante ogni possibilità di pagina 8 di 21 agire efficacemente nei confronti del medesimo G.S.E. per il pagamento della stessa somma riscossa (indebitamente) dal;
- assodato, quindi, che il CP_1
G.S.E. si era liberato dalla propria obbligazione – ex art. 1189, primo comma,
c.c. - avendola estinta con il pagamento, eseguito in buona fede al creditore apparente, tale essendosi manifestato il attraverso l'esercizio in fatto del CP_1 credito, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della tutela riservata al reale creditore, ossia all'odierna appellante, secondo le regole di cui all'art 1189,
2° comma, cod. civ., che consente (al reale creditore) di agire contro il creditore apparente per la restituzione dell'indebito; - tutto ciò, in buona sostanza, in linea con quanto esposto da essa appellante, attraverso l'azione promossa in primo grado.
Si duole, inoltre, la del fatto che il Tribunale avrebbe Parte_1 omesso l'esame di alcuni documenti di particolare rilevanza, dal cui contesto avrebbe potuto ulteriormente desumere il fondamento dell'azione spiegata dall'appellante e, più precisamente: - del Modulo di Trasferimento dell'Impianto del 14.03.2017 sottoscritto dallo stesso ed allegato alla pec in pari data CP_1 trasmessa dall'appellante al G.S.E. che, tuttavia, non perveniva a detta destinataria essendo stata dalla stessa modificata la modalità di trasmissione
(circostanza pacifica tra le parti oltre non contesta); - tale documentazione conferma inequivocabilmente che l'appellato era ben consapevole di non aver più alcun titolo per continuare a percepire gli incentivi dal G.S.E., avendo trasferito tutti i relativi diritti all'odierna appellante;
- delle fatture dalla nr. 4 alla nr. 10 emesse dall'appellato nel periodo da maggio 2017 a ottobre 2017 (ndr. solo la nr.
2 risulta datata 22.02.2017) da cui è dato desumere che l'appellato, nonostante il trasferimento dell'impianto e il riconoscimento del subentro dell'appellante nei suoi diritti, come inequivocabilmente da egli manifestato con la sottoscrizione del
Modulo di cui innanzi, ha richiesto ed ottenuto, profittando del mero ritardo del perfezionamento della pratica di subentro, le tariffe incentivanti dal G.S.E, inducendo lo stesso, attraverso l'invio di dette fatture e la richiesta della loro liquidazione, a ritenerlo legittimato alla riscossione, pur non avendone diritto;
- del “manuale utente SE per la richiesta di trasferimento di titolarità” (versato in pagina 9 di 21 atti dallo stesso appellato - v. doc. 4 fascicolo I° grado depositato Controparte_1 in formato digitale contestualmente al presente atto), dal quale emerge che non
è in alcun modo possibile essere titolare di una convenzione con il SE senza essere titolare di diritti (di proprietà o di godimento) sull'impianto eolico in quanto è l'impianto stesso che accede, previa iscrizione in appositi registri, ai meccanismi di incentivazione erogati dal SE e non già il suo titolare.
Inoltre, “Gli operatori controparti di rapporti contrattuali e/o qualificati per il riconoscimento di titoli da parte del SE, devono notificare al medesimo ogni situazione o evento che comporti una variazione della titolarità del rapporto seguendo le modalità di cui al presente Manuale. L'operatore dovrà fornire al
SE la documentazione (in lingua italiana) attestante il trasferimento della titolarità tramite procedura telematica …”.
A pag. 37, ult. cpv., del precitato Manuale utente viene, ancora, espressamente indicato
(testualmente): “ATTENZIONE: Nel momento in cui la richiesta di cambio titolarità viene esaminata dal SE i pagamenti vengono sospesi (la convenzione risulterà in stato SOSPESA) e saranno riattivati solo a seguito di accettazione del cambio titolarità e sblocco della convenzione da parte del subentrante”.
A pag. 42 del Manuale SE, viene poi indicato, per la procedura di richiesta del cambio titolarità per la convenzione di scambio sul posto, quanto segue: “La richiesta di trasferimento della titolarità è a cura del soggetto responsabile che cede l'impianto (di seguito denominato “cedente”). ATTENZIONE: una volta effettuato l'invio telematico della richiesta di cambio titolarità la convenzione passerà nello stato “IN CAMBIO TITOLARITA”, i pagamenti si sospenderanno automaticamente e saranno riattivati solo a seguito di accettazione del cambio titolarità e sblocco della convenzione da parte del subentrante”. dell'estratto della “Guida breve alla richiesta del cambio di titolarità”, reperibile sul sito web del SE, esibito e depositato all'udienza del 18.04.2019, laddove
è previsto (testualmente): “Se un impianto viene trasferito da un operatore a un altro, anche la titolarità del contratto dovrà essere trasferita. La richiesta pagina 10 di 21 va inoltrata al SE mediante un'apposita procedura…. La procedura deve essere effettuata dall'operatore cedente”.
Afferma – ancora - la società impugnante che: - anche dalla documentazione testé richiamata, debitamente versata in atti, emerge chiaramente che, in ogni caso, i benefici economici riconosciuti dal SE, a fronte della quantità di energia eolica prodotta, non possano essere incassati se non dal titolare del relativo impianto eolico;
- diversamente, si configurerebbe un'indebita percezione di somme, stante la carenza del titolo e della causa;
- l'appellato, quindi, a partire dal data del rogito di trasferimento della proprietà, del contestuale possesso dell'impianto eolico e della correlata convenzione con il SE non rivestiva più la veste di “soggetto responsabile dell'impianto”, che costituisce il presupposto imprescindibile per poter validamente emettere fatture, ed incassare somme dal
SE (v. manuale utente SE per la richiesta di trasferimento di titolarità).
La ha chiesto, pertanto, l'integrale riforma Parte_1 dell'ordinanza impugnata con il consequenziale accoglimento delle domande, come proposte in prime cure.
2) Secondo motivo riguardante il profilo dell'azione di arricchimento senza causa.
Secondo l'appellante, avrebbe, altresì, errato il Tribunale, laddove ha affermato che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stata proposta esclusivamente l'azione di ripetizione dell'indebito, e non già (anche) quella di arricchimento senza causa, disciplinata dall'art. 2041 c.c.
Conseguentemente, il primo giudicante, avrebbe errato, anche nella parte in cui ha ritenuto preclusa, la possibilità di qualificare la pretesa avanzata in prime cure, come domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, attesa la diversità dei presupposti tra le due azioni.
Deduce la società appellante che: - è noto che, sia la dottrina che la giurisprudenza affermano costantemente che l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario;
- la sussidiarietà viene intesa nel senso che se l'ordinamento già appresta - in astratto - un'altra azione per poter rimediare al pagina 11 di 21 pregiudizio patrimoniale, l'azione di arricchimento non è esperibile;
- ciò posto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'azione di ripetizione dell'indebito
è disciplinata dall'art. 1189 c.c. e, in particolare, il secondo comma di detta norma dispone che “Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito” (art. 2033 ss. c.c.); - essa è quindi volta a tutelare il creditore reale consentendogli di agire contro il creditore apparente per la restituzione di quanto da quest'ultimo indebitamente riscosso;
- ragion per cui, trattasi di azione espressamente individuata dall'ordinamento giuridico e correttamente esperita dall'odierna appellante.
Infine, l'appellante, ha segnalato che, con bonifico del 18 febbraio 2022 di €.
1.897,33, ha provveduto a pagare al difensore dell'appellato, quale distrattario, e in seguito ad apposita richiesta di quest'ultimo, le spese processuali liquidate in sentenza (vedi nota pec avv. DI del 15.02.2022 e distinta di bonifico del
18.02.2022), evidenziando che detto pagamento è stato eseguito con riserva di ripetizione e, quindi, con animo di rivalsa all'esito del presente giudizio di appello;
- di conseguenza, nel caso di accoglimento del gravame, l'appellante ha chiesto la condanna del difensore del nel giudizio di primo grado – avv. CP_1
AR AM DI - alla restituzione, in favore della odierna appellante, della precitata somma.
Conclusivamente, la società appellante ha chiesto che: - in totale riforma della impugnata ordinanza, accertare e dichiarare l'indebita riscossione, da parte di della somma di € 17.575,89 versatagli dal G.S.E. in data Controparte_1 successiva al 22.11.2016, allorquando l'appellato trasferiva, con atto pubblico a rogito del notaio , in favore della società appellante, la Persona_1 proprietà dell'impianto eolico e l'intera proprietà superficiaria del suolo, nonché la convenzione stipulata con il SE (Gestore Servizi Energetici) Prot.
SEWEB/P20160029205 del 16.03.2016 e i diritti nascenti dalla stessa;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore di essa Controparte_1 appellante, del predetto importo di € 17.575,89, poiché indebitamente riscosso, ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, pagina 12 di 21 oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei singoli indebiti pagamenti sino all'effettivo soddisfo, tenuto conto della sussistenza, nel caso di specie, della mala fede del nel richiedere ed incassare somme non CP_1 dovutegli;
- condannare, altresì, l'appellato, in ragione di quanto innanzi dedotto, al risarcimento dei danni per lite temeraria - ex art. 96, 1° comma,
c.p.c.-, ovvero, a mente del 3° comma della medesima disposizione, di una somma, da liquidarsi anche in via equitativa;
- condannare inoltre il difensore dell'appellato – avv. AR AM DI- alla restituzione delle spese di lite liquidate nella sentenza impugnata e versatele, con riserva di ripetizione, da essa appellante, quale difensore distrattario;
- condannare l'appellato alle spese e ai compensi professionali della doppia fase di giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.
L'appellato si è costituito, instando per il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., oggi abrogato, ma applicabile, ratione temporis.
4: motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, logico, convincente ed aderente alla fattispecie concreta, è assolutamente condiviso da questa Corte.
Con riguardo al primo motivo di gravame, va osservato quanto segue.
Parte_ L'appellante nel giudizio di prime cure ha proposto esclusivamente una azione di ripetizione dell'indebito ai danni dell'appellato come Controparte_1 meglio si dirà infra.
Orbene, come già ampiamente dedotto e documentato, la situazione di fatto nel periodo tra il dicembre 2016 ed settembre 2017 – lasso temporale cui si riferisce l'erogazione da parte del SE della somma contestata e richiesta in restituzione Parte_ dalla al sig. , era conforme a quella di diritto. CP_1
Ciò, in quanto unico titolare del contratto intercorrente con il SE era il solo pagina 13 di 21 Controparte_1
Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale di Foggia: - solo in data
28/10/2017 è stato richiesto il Trasferimento di Titolarità; - in data 03/11/2017
è stata inviata (dal subentrante) la integrazione della documentazione CA
Titolarità ed in data 09/11/2017, il SE ha accettato la richiesta Trasferimento
Titolarità e nella stessa data è stata inviata la Lettera di Accettazione CA
Titolarità (doc.ti nn.rri 4 e 5 fasc. prod. primo grado del ). CP_1
Inoltre, la lettera di accettazione del cambio di titolarità è del 09.11.2017, circostanza pacifica e non contestata dalla CMC.
Ancora, il SE ha sospeso tutti i pagamenti, sin dal mese di ottobre 2017 in quanto, a seguito dell'invio della richiesta cambio titolarità (28.10.2017), la convenzione era “in stato cambio titolarità” con le conseguenze sopra evidenziate.
Sino al momento del perfezionamento del cambio di titolarità, l'unico titolare della convenzione con il SE è stato il sig. Controparte_1
Pertanto, il legittimo ed unico titolare della convenzione, sino al momento dell'accettazione del cambio titolarità, era il sig. che, dal proprio Controparte_1 canto, ha continuato a pagare le fatture emesse dal SE che, per il periodo in contestazione 01/12/2016 – 30/09/2017 ammontano ad € 221,82 (vedasi schermata del portale SE –doc. n. 6 fasc. prod. primo grado).
ha, poi, dato prova di avere continuato a pagare le fatture ENEL Controparte_1 per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto relative ai tre contatori per l'alimentazione della pala per un totale di € 1.368,79 (doc.ti 7 e segg. fasc. prod. primo grado).
Come correttamente posto in rilievo dalla difesa del , significativa è la CP_1 circostanza che la non abbia mai contestato Parte_1 alcunché al sig. perchè, verosimilmente era a conoscenza - Controparte_1 essendo un'impresa collettiva che opera nell'ambito dell'eolico da anni - che solo l'accettazione del trasferimento di titolarità da parte del SE comporta anche il pagina 14 di 21 “trasferimento” dei benefici ricollegati all'impianto incentivato (la richiesta di trasferimento di cambio di titolarità è stata inviata, come innanzi detto, solo in data 28.10.2017 ed accettata in data 09.11.2017).
Non v'è dubbio, infatti, che, solo con l'accettazione della richiesta di trasferimento di titolarità, “il subentrante assume diritti ed obblighi del cedente nell'ambito del rapporto di cui in oggetto proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori al trasferimento titolarità” (vedasi comunicazione SE del 9.11.2017 – doc. n. 8 fasc. prod. primo grado).
Ecco la documentazione in atti che fornisce la prova di ciò.
pagina 15 di 21 Tanto, ovviamente, è stato tempestivamente comunicato dal SE sia al cedente che al subentrante (vedasi doc. 8 di cui all'alinea che precede).
La difesa del ha pure correttamente evidenziato che, dalla stessa CP_1 documentazione esibita dalla CMC in data 19.09.2018, emerge che, in data
04.01.2018, il Servizio Elettrico Nazionale comunicava a tale ELCA CMC srl c/o di aver accolto la richiesta del 04.01.2018 di voltura Parte_1 per la fornitura in oggetto.
Ancora, l'appellato , nelle sue difese, ha rimarcato, altresì, che, solo in data CP_1
25.09.2017 (vedasi doc. 13 allegato alla produzione in giudizio di CMC dinanzi al
Tribunale di Foggia), la società appellante ha comunicato al SE la richiesta di cambio di titolarità dell'impianto in questione.
Infatti, il cambio effettivo di titolarità dell'impianto è avvenuto in data 9.11.2017, essendo stata ricevuta la richiesta di trasferimento di titolarità dal SE solo in data 28.10.2017 (doc.ti 4 e 5 fasc. prod. primo grado resistente).
Come innanzi detto, sino a quel momento titolare del contratto con il SE era per l'appunto Controparte_1
Se così è, il presupposto oggettivo della apparenza del diritto, difetta nel caso di specie;
pertanto, alcuna surrogazione legale nel diritto di ripetizione del solvens Parte_ può operare in favore della , non potendo trovare applicazione il combinato disposto di cui agli articoli 2036 e 1189 c.c.
Il , nelle sue difese, ha correttamente e convincentemente posto in luce CP_1 come egli, non ha mai agito con malafede.
Ciò, in quanto il rapporto contrattuale tra lo stesso ed il SE, è sussistito sino al momento in cui il SE ha accettato il cambio di titolarità (addirittura i pagamenti degli incentivi sono stati sospesi dal SE, sin dal momento in cui è stata inviata la richiesta di cambio di titolarità e cioè sin dal 28/10/2017 -vedasi videata del portale applicativo SE doc. nr. 4 fasc. prod. primo grado - così come ampiamente eccepito e dedotto negli alinea che precedono).
Non ricorrono, pertanto, i presupposti dell'indebito soggettivo ex latere pagina 16 di 21 accipientis, né quelli dell'indebito soggettivo ex latere solventis.
Invero, non si è al cospetto di pagamento eseguito da chi, per errore, si credeva debitore, ipotesi in cui legittimazione attiva spetta solo a colui che ha eseguito il pagamento non dovuto.
Nella presente fattispecie, tale legittimazione spetterebbe, al SE, che – addirittura – è soggetto terzo, estraneo al presente giudizio.
Infatti, secondo una recente pronuncia di legittimità (Cass. civ. n. 27439/2024), la disciplina sul pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., si applica solo al caso in cui non vi sia contrasto in merito alla legittimazione di chi pretende il pagamento;
qualora invece vi siano più potenziali aventi diritto, la norma si applica solo quando le pretese di uno appaiano già ictu oculi manifestamente infondate oppure vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti.
Ciò significa che – come correttamente evidenziato dalla difesa del - non CP_1 sono neppure applicabili le norme dell'indebito oggettivo, atteso che il contratto tra le parti del presente giudizio è valido ed efficace, e l'unica vicenda di rilievo – ai fini che qui interessano – è quella concernente il trasferimento di titolarità, dal all'odierna appellante. CP_1
Inoltre, è assolutamente fondato l'assunto dell'appellato, secondo cui, negli atti di causa, non vi è traccia alcuna dell'invio, da parte appellante, della pec che si ritiene essere stata inviata in data 14/3/2017.
Ancora, va rilevato che tale circostanza non è assolutamente “pacifica tra le parti oltre che non contestata” (vedasi pag. 8 dell'atto di appello): in Controparte_1 tutti gli scritti difensivi, ha sempre dedotto e documentato che la richiesta di trasferimento di titolarità è stata inviata dalla CMC in data 28.10.2017: in data
3.11.2017 à stata inviata la integrazione della documentazione (dal subentrante) cambio titolarità ed in data 9.11.2017 è stata inviata la Lettera di Accettazione
CA Titolarità dal SE.
Correttamente l'appellato, sottolinea che solo queste sono le circostanze pagina 17 di 21 pacifiche tra le parti: circostanze documentate ed in atti.
Deduce – correttamente – la difesa del , che il documento che si assume CP_1 essere stato esibito dall' appellante nel giudizio di prime cure alla udienza del
18.04.2019, e cioè la “Guida breve alla richiesta del cambio di titolarità”, ha come data di pubblicazione, e quindi di validità, marzo 2019, sì che si riferisce ad un periodo di gran lunga successivo a quello in cui si sono svolti i fatti in contestazione;
un periodo, cioè, in cui era già stato accettato il cambio di titolarità da parte del SE (il cambio di titolarità è del 9.11.2017) ed i benefici venivano erogati, ovviamente, in favore del soggetto beneficiario degli stessi
Parte_1
Infine, rileva questa Corte che, anche a volere seguire la tesi dell'appellante, circa la titolarità del credito, l'azione di ripetizione di indebito, così come proposta, non è quella corretta.
Ciò, in quanto, se esiste un contratto valido, non può esserci indebito soggettivo.
L'indebito soggettivo si verifica – infatti - quando una persona paga un debito che in realtà non le compete, ma per un errore scusabile.
La presenza di un contratto tra le parti rende il pagamento (se conforme al contratto) legittimo e non dovuto, escludendo così l'indebito soggettivo.
Peraltro – e il rilievo è assorbente – nella presente fattispecie, la SE – che avrebbe effettuato un pagamento non dovuto – non è neppure parte del presente giudizio, come già rilevato nell'ordinanza qui impugnata.
Il primo motivo di gravame è, quindi, del tutto infondato.
Merita, poi, integrale rigetto, anche l'altro motivo di impugnazione.
Invero, come emerge dar ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, e come rilevato dal Tribunale di Foggia, la Parte_1 ha esperito, un'azione di ripetizione dell'indebito e non già un'azione di arricchimento senza causa, che ha presupposti, causa petendi e petitum totalmente diversi: l'arricchimento senza causa costituisce una azione autonoma, mai avanzata nel presente giudizio. pagina 18 di 21 Correttamente – infatti - il Tribunale foggiano ha ritenuto di non poter qualificare la pretesa avanzata in primo grado come domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, così rigettando in toto la domanda della CMC.
Invero, “Nella controversia promossa per conseguire il pagamento di una somma in adempimento di obbligazione contrattuale, le pretese rivolte al conseguimento dello stesso od analogo risultato, per il caso in cui si neghi la validità del contratto (nella specie, per violazione delle disposizioni valutarie di cui agli art.
2-6, d. l. 6 giugno 1956, n. 476), a titolo di ripetizione d'indebito, ovvero
d'indennizzo per arricchimento senza causa, integrano azioni autonome, per diversità di causa petendi, le quali presuppongono l'insussistenza del vincolo negoziale, e, quindi, richiedono indagini su situazioni distinte e contrapposte rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda contrattuale;
dette pretese, pertanto, ancorché introducibili contestualmente con la domanda contrattuale, in via subordinata od alternativa, non possono ritenersi, in difetto di espressa formulazione, implicitamente incluse in tale domanda, né sono proponibili per la prima volta in grado d'appello, in applicazione del divieto posto dall'art. 345, 1° comma, c.p.c.”
(Cass. civ., Sez. I, 16/07/1987, n. 6253).
Ancora, “L'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma, per diversità della causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, così che deve escludersi che possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo, né può ritenersi consentito al giudice di merito sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa” (Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17375).
Ogni altro profilo (ripetizione somme versate al difensore distrattario del e CP_1 condanna di costui, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), resta assorbito.
L'appello va pertanto integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata, anche in ordine alle spese di lite.
5: liquidazione delle spese di lite.
pagina 19 di 21 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellato ed in danno dell'appellante, secondo il valore del decisum3 al valore medio.
Consegue, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
(come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 353/2022, proposta da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, contro avverso la ordinanza n. 550/2022, Controparte_1 pronunciata dal Tribunale Civile di Foggia, pubblicata in data 14 febbraio 2022, a definizione del giudizio R.G. n. 276/2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)- Condanna al pagamento, delle spese del Parte_1
pagina 20 di 21 grado in favore di che liquida, per compensi, in €. 5.809,00, Controparte_1 oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ED I.V.A., come e se per legge dovuta, spese tutte che distrae a favore dell'Avv. AR AM DI, dichiaratasi antistataria;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente - relatore est.
Dott. Filippo Labellarte
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 settembre 2019, n. 22742 “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa" ( cfr. Cass. SU 19014/2007; Cass. 22072/2009; ed in termini Cass. 3903/2016).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere dott. Alberto BINETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello promossa da in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
EN LA RA e dall'Avv. Giuseppe Corbo, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione a mezzo telefax al nr. 0881.663711 ovvero agli pagina 1 di 21 indirizzi di p.e.c.: Email_1
Email_2
APPELLANTE nei confronti di:
- (già titolare della omonima impresa, cessata in data Controparte_1
12/12/2017), rappresentato e difeso dall'avv. AR AM DI, indirizzo pec: Email_3
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la ordinanza n. 550/2022, pronunciata dal Tribunale di
Foggia, pubblicata in data 14 febbraio 2022, a definizione del giudizio iscritto al n. di R.G. 276/2018.
Conclusioni: All'udienza cartolare del 22 ottobre 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., abrogato, ma applicabile, ratione temporis.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10/1/2018, Parte_ la “ (d'ora in avanti, anche “ ), conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Foggia, per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'indebita riscossione, da parte dell'odierno resistente, della somma di € 17.575,89, versatagli dal Controparte_1
(SE)1, in epoca successiva al trasferimento dell'impianto eolico in favore della ricorrente;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore Controparte_1 della ricorrente, del predetto importo, ovvero di quello maggiore o minore che 1 “Gestore Servizi Energetici”, d'ora in avanti anche “SE”. pagina 2 di 21 dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei singoli indebiti pagamenti sino all'effettivo soddisfo, tenuto conto della sussistenza, nel caso di specie, della mala fede del resistente nel richiedere ed incassare somme non dovutegli;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Si costituiva con comparsa del 6/9/2018 il quale impugnava e Controparte_1 contestava tutto quanto, dedotto, prodotto ed eccepito da controparte;
insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva decisa, con ordinanza n. 550/2022, pubblicata in data 14 febbraio
2022, che rigettava la domanda, per le ragioni di cui si dirà, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.
2: Sentenza appellata
Il Giudice di primo grado, ha così motivato.
“La domanda di parte ricorrente deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente osservarsi che il pagamento dell'indebito è l'esecuzione di una prestazione non dovuta. L'indebito si distingue in oggettivo e soggettivo. Si ha indebito oggettivo quando l'adempiente esegue una prestazione in base ad un titolo inesistente o inefficace ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre si ha indebito soggettivo quando l'adempiente esegue un debito altrui nell'erronea credenza di essere il debitore ai sensi dell'art. 2036 c.c.
In altri termini, diversamente dall'indebito oggettivo, nel quale il rapporto obbligatorio non è mai esistito o è venuto meno, si ha indebito soggettivo quando, pur esistendo il vincolo obbligatorio, esso è a carico di un soggetto diverso da quello che ha eseguito il pagamento credendosi debitore in base ad un errore scusabile.
L'indebito soggettivo, quindi, ricorre quando – per errore scusabile – si paga un
pagina 3 di 21 debito altrui credendolo proprio (il debito esiste, ma è stato pagato, per errore scusabile, da persona diversa dal debitore).
Ne consegue che legittimato passivo alla ripetizione di quanto pagato è il c.d. solvens (ossia colui che ha effettuato il pagamento indebito), su cui grava l'onere di provare la scusabilità dell'errore. Si tratta del c.d. indebito ex latere solventis.
Se l'errore non è scusabile, colui che ha pagato per errore il debito altrui subentra nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 2036, 3 co., c.c. e può chiedere al vero debitore il rimborso di quanto ha erroneamente pagato al suo posto.
Deve poi essere tenuta distinta da questa figura di indebito poc'anzi esaminata, il
c.d. indebito soggettivo ex latere accipientis che si verifica, invece, quando chi è debitore adempie a un soggetto che non è creditore o non è legittimato a ricevere il pagamento (quando cioè il debitore paga un debito ad una terza persona credendolo autorizzato a riscuoterlo). Precisamente il debito esiste ma il debitore adempie la prestazione nei confronti di chi non è creditore (c.d. creditore apparente).
Il legittimato apparente è tenuto a restituire la prestazione al vero creditore secondo le regole della ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 1189, 2 co, c.c.
Viene così disposta la ripetizione a vantaggio di chi non ha effettuato la prestazione perché altrimenti si danneggerebbe il vero creditore, e si ha un'ipotesi di surrogazione legale dell'interessato nel diritto di ripetizione dell'adempiente.
Affinché possa operare tale disposizione è, però, necessario che sussistano tutti i presupposti della c.d. apparenza del diritto: ossia il presupposto oggettivo della difformità tra la situazione di fatto e quella di diritto e il presupposto soggettivo della buona fede del terzo e della colpa del titolare della situazione di diritto effettiva.
Ebbene ciò chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi che l'azione di parte ricorrente nel merito non è fondata e non può, pertanto, essere accolta.
In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, il resistente avrebbe pagina 4 di 21 percepito indebitamente dal SE la somma di €17.575,89, approfittando del ritardo con il quale lo stesso provvedeva ad effettuare il cambio di titolarità dell'impianto eolico in favore della società subentrante (per effetto del subentro), comunicato allo stesso SE a mezzo p.e.c. in data 14.3.2017.
Risulta ex actis che il cambio effettivo di titolarità è avvenuto in data 9.11.2017, essendo stata ricevuta la richiesta di trasferimento della titolarità in data
28.10.2017, come si evince dai docc. 4 e 5 del fascicolo parte resistente.
È evidente, quindi, che la situazione di fatto nel periodo compreso tra dicembre
2016 e settembre 2017 – ossia il periodo a cui si riferisce l'erogazione della somma contestata – era conforme alla situazione di diritto, in quanto titolare del contratto intercorrente con il SE risultava ancora essere Controparte_1
In difetto del presupposto oggettivo del principio di apparenza del diritto, alcuna surrogazione legale nel diritto di ripetizione del solvens può operare in favore dell'interessato, non potendo trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 2036 e 1189 c.c.
A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che nulla è stato dedotto in merito alla sussistenza degli altri requisiti propri dell'apparenza del diritto.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti dell'indebito soggettivo ex latere accipiens2 ai sensi degli artt. 1189 e 2033 c.c.
Non ricorrono nemmeno i presupposti dell'indebito soggettivo ex latere solventis, non trattandosi di pagamento eseguito da chi, per errore, si credeva debitore e la cui legittimazione, peraltro, spetta solo a colui che ha eseguito il pagamento non dovuto (nel caso di specie, il SE terzo estraneo al presente giudizio).
Non sono applicabili, infine, neanche le norme sull'indebito oggettivo, atteso che tra le parti il titolo contrattuale è perfettamente valido ed efficace.
Preme puntualizzare che, nel caso di specie, il ricorrente ha spiegato un'azione di ripetizione di indebito e non, invece, un'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. 2 Rectius: “accipientis” pagina 5 di 21 Tale ultima azione ha presupposti, causa petendi e petitum, totalmente diversi, sia rispetto all'azione di arricchimento contrattuale, sia rispetto all'azione di ripetizione di indebito (cfr. Cass. n. 9018/1993, Cass. n. 9675/1992).
È evidente, quindi, che l'azione di arricchimento senza causa, costituendo un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o, eventualmente, come nell'azione di cui all'art. 2033
c.c., sull'inesistenza originaria o sopravvenuta di un titolo negoziale, non può ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo.
Tali azioni (artt. 2033 e 2041 c.c.) non sono intercambiabili, in quanto riguardano diritti c.d. eterodeterminati, per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità (cfr. Cass. n.
17375/2003).
Ne consegue che, prospettata una determinata specifica domanda, è precluso al
Giudice sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata. Le spese processuali devono essere regolate secondo soccombenza. Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €
26.000,00, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per la natura della causa e la non rilevante difficoltà delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., sul ricorso in epigrafe, così provvede: - 1) RIGETTA la domanda formulata da
CONDANNA la società ricorrente alla rifusione, Parte_1 in favore di delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€1.617,50, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito della parte vittoriosa, avv. AR AM DI, dichiaratasi antistataria”. pagina 6 di 21 3: secondo grado del giudizio
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1 chiedendone la riforma, sulla base dei seguenti motivi.
- 1) Primo motivo, afferente alla mancata corrispondenza della situazione di fatto con quella di diritto.
Il primo Giudice, pur avendo fatto corretto riferimento alla disposizione di cui all'art. 1189, comma 2, cod. civ., avrebbe, inspiegabilmente, ritenuto che la situazione di fatto, nel periodo compreso tra dicembre 2016 e settembre 2017- ossia il lasso di tempo in cui furono erogati dal G.S.E. al gli incentivi per la CP_1 fornitura elettrica - fosse conforme alla situazione di diritto, per il sol fatto che titolare del contratto intercorrente con il SE risultava ancora essere il predetto
Controparte_1
Senonché, diversamente da quanto affermato in prime cure, si deve evidenziare che il Tribunale, se avesse considerato ed esaminato più attentamente la documentazione versata in atti dall'appellante, di cui non vi è - infatti alcun cenno - nella impugnata ordinanza, sarebbe inevitabilmente giunto, alla stregua del disposto di cui all'art 1189, comma 2, c.c., ad una conclusione completamente diversa, nel senso favorevole alle argomentazioni spese da essa appellante.
In particolare, non avrebbe considerato il primo giudice che era stato versato in atti, da essa società appellante, l'atto pubblico, a rogito del notaio Persona_1
, stipulato in data 22/11/2016, con il quale le aveva
[...] Controparte_1 trasferito l'impianto minieolico e l'intera proprietà superficiaria del suolo, nonché la convenzione stipulata con il SE (Gestore Servizi Energetici) Prot.
SEWEB/P20160029205 del 16.03.2016 e i diritti nascenti dalla stessa.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, tenuto conto del fatto che essa deducente, sin dalla data di stipula del precitato rogito, era stata immessa nel possesso, ad ogni effetto attivo e passivo (articolo quinto sub 4) dell'atto di compravendita).
Ne consegue, pertanto, che, ove fosse stato correttamente valutato il nuovo ed pagina 7 di 21 inconfutabile assetto giuridico, come regolato tra gli odierni contendenti con il menzionato atto di trasferimento, il , a far tempo dalla data del rogito, e a CP_1 prescindere dal momento in cui essa appellante subentrava formalmente nella convenzione con il G.S.E., non fosse più legittimato all'esercizio di alcun diritto nei confronti del G.S.E., e dovesse ritenersi come un mero creditore apparente.
Ciò, perché il , mediante le ripetute richieste di pagamento di cui alle CP_1 fatture in atti, profittando del ritardo nel perfezionamento della pratica di subentro, aveva indotto il G.S.E., pur non avendone ormai più alcun titolo, a corrispondergli la somma complessiva di €. 17.575,89.
Assume, ancora, l'appellante, che: - la ratio della disposizione di cui all'art 1189
c.c., applicabile alla fattispecie, è, infatti, quella di facilitare la circolazione dei beni ed è perseguita attribuendo valore giuridico ad una situazione di apparenza: così l'adempimento del debitore, che non sarebbe legittimo, è fatto salvo al ricorrere dei presupposti indicati nella citata disposizione, vale a dire la buona fede dello stesso debitore e l'apparente legittimazione del creditore;
- presupposti che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risultano essere del tutto sussistenti nel caso in esame;
- invero, con riguardo alla buona fede, atteso che essa si sostanzia nella convinzione incolpevole di adempiere a chi sia creditore, non v'è dubbio che il G.S.E., sino a quando non ha avuto rituale comunicazione della richiesta di subentro nella convenzione trasmessa dall'appellante con la pec del 28/10/2017 (n.d.r. quella del 14 marzo 2017 non andò a buon fine per le ragioni innanzi esposte), ha eseguito in assoluta buona fede il pagamento al il quale, peraltro, attraverso l'invio delle fatture e, CP_1 quindi, in base ad una documentazione che nulla faceva intendere in merito al sottaciuto e antecedente rapporto negoziale intercorso con essa appellante, non poteva che apparire, nei confronti del G.S.E., come effettivo creditore, attesa l'univocità delle sue manifestazioni di esercizio in fatto del diritto di credito, consistite, come già detto, nella richiesta di pagamento attraverso l'invio delle citate fatture;
- non potendosi, pertanto, imputare al G.S.E. alcuna responsabilità, peraltro mai prospettata, né contestata nel corso del giudizio di grado, era quindi oggettivamente preclusa ad essa appellante ogni possibilità di pagina 8 di 21 agire efficacemente nei confronti del medesimo G.S.E. per il pagamento della stessa somma riscossa (indebitamente) dal;
- assodato, quindi, che il CP_1
G.S.E. si era liberato dalla propria obbligazione – ex art. 1189, primo comma,
c.c. - avendola estinta con il pagamento, eseguito in buona fede al creditore apparente, tale essendosi manifestato il attraverso l'esercizio in fatto del CP_1 credito, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della tutela riservata al reale creditore, ossia all'odierna appellante, secondo le regole di cui all'art 1189,
2° comma, cod. civ., che consente (al reale creditore) di agire contro il creditore apparente per la restituzione dell'indebito; - tutto ciò, in buona sostanza, in linea con quanto esposto da essa appellante, attraverso l'azione promossa in primo grado.
Si duole, inoltre, la del fatto che il Tribunale avrebbe Parte_1 omesso l'esame di alcuni documenti di particolare rilevanza, dal cui contesto avrebbe potuto ulteriormente desumere il fondamento dell'azione spiegata dall'appellante e, più precisamente: - del Modulo di Trasferimento dell'Impianto del 14.03.2017 sottoscritto dallo stesso ed allegato alla pec in pari data CP_1 trasmessa dall'appellante al G.S.E. che, tuttavia, non perveniva a detta destinataria essendo stata dalla stessa modificata la modalità di trasmissione
(circostanza pacifica tra le parti oltre non contesta); - tale documentazione conferma inequivocabilmente che l'appellato era ben consapevole di non aver più alcun titolo per continuare a percepire gli incentivi dal G.S.E., avendo trasferito tutti i relativi diritti all'odierna appellante;
- delle fatture dalla nr. 4 alla nr. 10 emesse dall'appellato nel periodo da maggio 2017 a ottobre 2017 (ndr. solo la nr.
2 risulta datata 22.02.2017) da cui è dato desumere che l'appellato, nonostante il trasferimento dell'impianto e il riconoscimento del subentro dell'appellante nei suoi diritti, come inequivocabilmente da egli manifestato con la sottoscrizione del
Modulo di cui innanzi, ha richiesto ed ottenuto, profittando del mero ritardo del perfezionamento della pratica di subentro, le tariffe incentivanti dal G.S.E, inducendo lo stesso, attraverso l'invio di dette fatture e la richiesta della loro liquidazione, a ritenerlo legittimato alla riscossione, pur non avendone diritto;
- del “manuale utente SE per la richiesta di trasferimento di titolarità” (versato in pagina 9 di 21 atti dallo stesso appellato - v. doc. 4 fascicolo I° grado depositato Controparte_1 in formato digitale contestualmente al presente atto), dal quale emerge che non
è in alcun modo possibile essere titolare di una convenzione con il SE senza essere titolare di diritti (di proprietà o di godimento) sull'impianto eolico in quanto è l'impianto stesso che accede, previa iscrizione in appositi registri, ai meccanismi di incentivazione erogati dal SE e non già il suo titolare.
Inoltre, “Gli operatori controparti di rapporti contrattuali e/o qualificati per il riconoscimento di titoli da parte del SE, devono notificare al medesimo ogni situazione o evento che comporti una variazione della titolarità del rapporto seguendo le modalità di cui al presente Manuale. L'operatore dovrà fornire al
SE la documentazione (in lingua italiana) attestante il trasferimento della titolarità tramite procedura telematica …”.
A pag. 37, ult. cpv., del precitato Manuale utente viene, ancora, espressamente indicato
(testualmente): “ATTENZIONE: Nel momento in cui la richiesta di cambio titolarità viene esaminata dal SE i pagamenti vengono sospesi (la convenzione risulterà in stato SOSPESA) e saranno riattivati solo a seguito di accettazione del cambio titolarità e sblocco della convenzione da parte del subentrante”.
A pag. 42 del Manuale SE, viene poi indicato, per la procedura di richiesta del cambio titolarità per la convenzione di scambio sul posto, quanto segue: “La richiesta di trasferimento della titolarità è a cura del soggetto responsabile che cede l'impianto (di seguito denominato “cedente”). ATTENZIONE: una volta effettuato l'invio telematico della richiesta di cambio titolarità la convenzione passerà nello stato “IN CAMBIO TITOLARITA”, i pagamenti si sospenderanno automaticamente e saranno riattivati solo a seguito di accettazione del cambio titolarità e sblocco della convenzione da parte del subentrante”. dell'estratto della “Guida breve alla richiesta del cambio di titolarità”, reperibile sul sito web del SE, esibito e depositato all'udienza del 18.04.2019, laddove
è previsto (testualmente): “Se un impianto viene trasferito da un operatore a un altro, anche la titolarità del contratto dovrà essere trasferita. La richiesta pagina 10 di 21 va inoltrata al SE mediante un'apposita procedura…. La procedura deve essere effettuata dall'operatore cedente”.
Afferma – ancora - la società impugnante che: - anche dalla documentazione testé richiamata, debitamente versata in atti, emerge chiaramente che, in ogni caso, i benefici economici riconosciuti dal SE, a fronte della quantità di energia eolica prodotta, non possano essere incassati se non dal titolare del relativo impianto eolico;
- diversamente, si configurerebbe un'indebita percezione di somme, stante la carenza del titolo e della causa;
- l'appellato, quindi, a partire dal data del rogito di trasferimento della proprietà, del contestuale possesso dell'impianto eolico e della correlata convenzione con il SE non rivestiva più la veste di “soggetto responsabile dell'impianto”, che costituisce il presupposto imprescindibile per poter validamente emettere fatture, ed incassare somme dal
SE (v. manuale utente SE per la richiesta di trasferimento di titolarità).
La ha chiesto, pertanto, l'integrale riforma Parte_1 dell'ordinanza impugnata con il consequenziale accoglimento delle domande, come proposte in prime cure.
2) Secondo motivo riguardante il profilo dell'azione di arricchimento senza causa.
Secondo l'appellante, avrebbe, altresì, errato il Tribunale, laddove ha affermato che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stata proposta esclusivamente l'azione di ripetizione dell'indebito, e non già (anche) quella di arricchimento senza causa, disciplinata dall'art. 2041 c.c.
Conseguentemente, il primo giudicante, avrebbe errato, anche nella parte in cui ha ritenuto preclusa, la possibilità di qualificare la pretesa avanzata in prime cure, come domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, attesa la diversità dei presupposti tra le due azioni.
Deduce la società appellante che: - è noto che, sia la dottrina che la giurisprudenza affermano costantemente che l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario;
- la sussidiarietà viene intesa nel senso che se l'ordinamento già appresta - in astratto - un'altra azione per poter rimediare al pagina 11 di 21 pregiudizio patrimoniale, l'azione di arricchimento non è esperibile;
- ciò posto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'azione di ripetizione dell'indebito
è disciplinata dall'art. 1189 c.c. e, in particolare, il secondo comma di detta norma dispone che “Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito” (art. 2033 ss. c.c.); - essa è quindi volta a tutelare il creditore reale consentendogli di agire contro il creditore apparente per la restituzione di quanto da quest'ultimo indebitamente riscosso;
- ragion per cui, trattasi di azione espressamente individuata dall'ordinamento giuridico e correttamente esperita dall'odierna appellante.
Infine, l'appellante, ha segnalato che, con bonifico del 18 febbraio 2022 di €.
1.897,33, ha provveduto a pagare al difensore dell'appellato, quale distrattario, e in seguito ad apposita richiesta di quest'ultimo, le spese processuali liquidate in sentenza (vedi nota pec avv. DI del 15.02.2022 e distinta di bonifico del
18.02.2022), evidenziando che detto pagamento è stato eseguito con riserva di ripetizione e, quindi, con animo di rivalsa all'esito del presente giudizio di appello;
- di conseguenza, nel caso di accoglimento del gravame, l'appellante ha chiesto la condanna del difensore del nel giudizio di primo grado – avv. CP_1
AR AM DI - alla restituzione, in favore della odierna appellante, della precitata somma.
Conclusivamente, la società appellante ha chiesto che: - in totale riforma della impugnata ordinanza, accertare e dichiarare l'indebita riscossione, da parte di della somma di € 17.575,89 versatagli dal G.S.E. in data Controparte_1 successiva al 22.11.2016, allorquando l'appellato trasferiva, con atto pubblico a rogito del notaio , in favore della società appellante, la Persona_1 proprietà dell'impianto eolico e l'intera proprietà superficiaria del suolo, nonché la convenzione stipulata con il SE (Gestore Servizi Energetici) Prot.
SEWEB/P20160029205 del 16.03.2016 e i diritti nascenti dalla stessa;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore di essa Controparte_1 appellante, del predetto importo di € 17.575,89, poiché indebitamente riscosso, ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, pagina 12 di 21 oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei singoli indebiti pagamenti sino all'effettivo soddisfo, tenuto conto della sussistenza, nel caso di specie, della mala fede del nel richiedere ed incassare somme non CP_1 dovutegli;
- condannare, altresì, l'appellato, in ragione di quanto innanzi dedotto, al risarcimento dei danni per lite temeraria - ex art. 96, 1° comma,
c.p.c.-, ovvero, a mente del 3° comma della medesima disposizione, di una somma, da liquidarsi anche in via equitativa;
- condannare inoltre il difensore dell'appellato – avv. AR AM DI- alla restituzione delle spese di lite liquidate nella sentenza impugnata e versatele, con riserva di ripetizione, da essa appellante, quale difensore distrattario;
- condannare l'appellato alle spese e ai compensi professionali della doppia fase di giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.
L'appellato si è costituito, instando per il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., oggi abrogato, ma applicabile, ratione temporis.
4: motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, logico, convincente ed aderente alla fattispecie concreta, è assolutamente condiviso da questa Corte.
Con riguardo al primo motivo di gravame, va osservato quanto segue.
Parte_ L'appellante nel giudizio di prime cure ha proposto esclusivamente una azione di ripetizione dell'indebito ai danni dell'appellato come Controparte_1 meglio si dirà infra.
Orbene, come già ampiamente dedotto e documentato, la situazione di fatto nel periodo tra il dicembre 2016 ed settembre 2017 – lasso temporale cui si riferisce l'erogazione da parte del SE della somma contestata e richiesta in restituzione Parte_ dalla al sig. , era conforme a quella di diritto. CP_1
Ciò, in quanto unico titolare del contratto intercorrente con il SE era il solo pagina 13 di 21 Controparte_1
Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale di Foggia: - solo in data
28/10/2017 è stato richiesto il Trasferimento di Titolarità; - in data 03/11/2017
è stata inviata (dal subentrante) la integrazione della documentazione CA
Titolarità ed in data 09/11/2017, il SE ha accettato la richiesta Trasferimento
Titolarità e nella stessa data è stata inviata la Lettera di Accettazione CA
Titolarità (doc.ti nn.rri 4 e 5 fasc. prod. primo grado del ). CP_1
Inoltre, la lettera di accettazione del cambio di titolarità è del 09.11.2017, circostanza pacifica e non contestata dalla CMC.
Ancora, il SE ha sospeso tutti i pagamenti, sin dal mese di ottobre 2017 in quanto, a seguito dell'invio della richiesta cambio titolarità (28.10.2017), la convenzione era “in stato cambio titolarità” con le conseguenze sopra evidenziate.
Sino al momento del perfezionamento del cambio di titolarità, l'unico titolare della convenzione con il SE è stato il sig. Controparte_1
Pertanto, il legittimo ed unico titolare della convenzione, sino al momento dell'accettazione del cambio titolarità, era il sig. che, dal proprio Controparte_1 canto, ha continuato a pagare le fatture emesse dal SE che, per il periodo in contestazione 01/12/2016 – 30/09/2017 ammontano ad € 221,82 (vedasi schermata del portale SE –doc. n. 6 fasc. prod. primo grado).
ha, poi, dato prova di avere continuato a pagare le fatture ENEL Controparte_1 per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto relative ai tre contatori per l'alimentazione della pala per un totale di € 1.368,79 (doc.ti 7 e segg. fasc. prod. primo grado).
Come correttamente posto in rilievo dalla difesa del , significativa è la CP_1 circostanza che la non abbia mai contestato Parte_1 alcunché al sig. perchè, verosimilmente era a conoscenza - Controparte_1 essendo un'impresa collettiva che opera nell'ambito dell'eolico da anni - che solo l'accettazione del trasferimento di titolarità da parte del SE comporta anche il pagina 14 di 21 “trasferimento” dei benefici ricollegati all'impianto incentivato (la richiesta di trasferimento di cambio di titolarità è stata inviata, come innanzi detto, solo in data 28.10.2017 ed accettata in data 09.11.2017).
Non v'è dubbio, infatti, che, solo con l'accettazione della richiesta di trasferimento di titolarità, “il subentrante assume diritti ed obblighi del cedente nell'ambito del rapporto di cui in oggetto proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori al trasferimento titolarità” (vedasi comunicazione SE del 9.11.2017 – doc. n. 8 fasc. prod. primo grado).
Ecco la documentazione in atti che fornisce la prova di ciò.
pagina 15 di 21 Tanto, ovviamente, è stato tempestivamente comunicato dal SE sia al cedente che al subentrante (vedasi doc. 8 di cui all'alinea che precede).
La difesa del ha pure correttamente evidenziato che, dalla stessa CP_1 documentazione esibita dalla CMC in data 19.09.2018, emerge che, in data
04.01.2018, il Servizio Elettrico Nazionale comunicava a tale ELCA CMC srl c/o di aver accolto la richiesta del 04.01.2018 di voltura Parte_1 per la fornitura in oggetto.
Ancora, l'appellato , nelle sue difese, ha rimarcato, altresì, che, solo in data CP_1
25.09.2017 (vedasi doc. 13 allegato alla produzione in giudizio di CMC dinanzi al
Tribunale di Foggia), la società appellante ha comunicato al SE la richiesta di cambio di titolarità dell'impianto in questione.
Infatti, il cambio effettivo di titolarità dell'impianto è avvenuto in data 9.11.2017, essendo stata ricevuta la richiesta di trasferimento di titolarità dal SE solo in data 28.10.2017 (doc.ti 4 e 5 fasc. prod. primo grado resistente).
Come innanzi detto, sino a quel momento titolare del contratto con il SE era per l'appunto Controparte_1
Se così è, il presupposto oggettivo della apparenza del diritto, difetta nel caso di specie;
pertanto, alcuna surrogazione legale nel diritto di ripetizione del solvens Parte_ può operare in favore della , non potendo trovare applicazione il combinato disposto di cui agli articoli 2036 e 1189 c.c.
Il , nelle sue difese, ha correttamente e convincentemente posto in luce CP_1 come egli, non ha mai agito con malafede.
Ciò, in quanto il rapporto contrattuale tra lo stesso ed il SE, è sussistito sino al momento in cui il SE ha accettato il cambio di titolarità (addirittura i pagamenti degli incentivi sono stati sospesi dal SE, sin dal momento in cui è stata inviata la richiesta di cambio di titolarità e cioè sin dal 28/10/2017 -vedasi videata del portale applicativo SE doc. nr. 4 fasc. prod. primo grado - così come ampiamente eccepito e dedotto negli alinea che precedono).
Non ricorrono, pertanto, i presupposti dell'indebito soggettivo ex latere pagina 16 di 21 accipientis, né quelli dell'indebito soggettivo ex latere solventis.
Invero, non si è al cospetto di pagamento eseguito da chi, per errore, si credeva debitore, ipotesi in cui legittimazione attiva spetta solo a colui che ha eseguito il pagamento non dovuto.
Nella presente fattispecie, tale legittimazione spetterebbe, al SE, che – addirittura – è soggetto terzo, estraneo al presente giudizio.
Infatti, secondo una recente pronuncia di legittimità (Cass. civ. n. 27439/2024), la disciplina sul pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., si applica solo al caso in cui non vi sia contrasto in merito alla legittimazione di chi pretende il pagamento;
qualora invece vi siano più potenziali aventi diritto, la norma si applica solo quando le pretese di uno appaiano già ictu oculi manifestamente infondate oppure vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti.
Ciò significa che – come correttamente evidenziato dalla difesa del - non CP_1 sono neppure applicabili le norme dell'indebito oggettivo, atteso che il contratto tra le parti del presente giudizio è valido ed efficace, e l'unica vicenda di rilievo – ai fini che qui interessano – è quella concernente il trasferimento di titolarità, dal all'odierna appellante. CP_1
Inoltre, è assolutamente fondato l'assunto dell'appellato, secondo cui, negli atti di causa, non vi è traccia alcuna dell'invio, da parte appellante, della pec che si ritiene essere stata inviata in data 14/3/2017.
Ancora, va rilevato che tale circostanza non è assolutamente “pacifica tra le parti oltre che non contestata” (vedasi pag. 8 dell'atto di appello): in Controparte_1 tutti gli scritti difensivi, ha sempre dedotto e documentato che la richiesta di trasferimento di titolarità è stata inviata dalla CMC in data 28.10.2017: in data
3.11.2017 à stata inviata la integrazione della documentazione (dal subentrante) cambio titolarità ed in data 9.11.2017 è stata inviata la Lettera di Accettazione
CA Titolarità dal SE.
Correttamente l'appellato, sottolinea che solo queste sono le circostanze pagina 17 di 21 pacifiche tra le parti: circostanze documentate ed in atti.
Deduce – correttamente – la difesa del , che il documento che si assume CP_1 essere stato esibito dall' appellante nel giudizio di prime cure alla udienza del
18.04.2019, e cioè la “Guida breve alla richiesta del cambio di titolarità”, ha come data di pubblicazione, e quindi di validità, marzo 2019, sì che si riferisce ad un periodo di gran lunga successivo a quello in cui si sono svolti i fatti in contestazione;
un periodo, cioè, in cui era già stato accettato il cambio di titolarità da parte del SE (il cambio di titolarità è del 9.11.2017) ed i benefici venivano erogati, ovviamente, in favore del soggetto beneficiario degli stessi
Parte_1
Infine, rileva questa Corte che, anche a volere seguire la tesi dell'appellante, circa la titolarità del credito, l'azione di ripetizione di indebito, così come proposta, non è quella corretta.
Ciò, in quanto, se esiste un contratto valido, non può esserci indebito soggettivo.
L'indebito soggettivo si verifica – infatti - quando una persona paga un debito che in realtà non le compete, ma per un errore scusabile.
La presenza di un contratto tra le parti rende il pagamento (se conforme al contratto) legittimo e non dovuto, escludendo così l'indebito soggettivo.
Peraltro – e il rilievo è assorbente – nella presente fattispecie, la SE – che avrebbe effettuato un pagamento non dovuto – non è neppure parte del presente giudizio, come già rilevato nell'ordinanza qui impugnata.
Il primo motivo di gravame è, quindi, del tutto infondato.
Merita, poi, integrale rigetto, anche l'altro motivo di impugnazione.
Invero, come emerge dar ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, e come rilevato dal Tribunale di Foggia, la Parte_1 ha esperito, un'azione di ripetizione dell'indebito e non già un'azione di arricchimento senza causa, che ha presupposti, causa petendi e petitum totalmente diversi: l'arricchimento senza causa costituisce una azione autonoma, mai avanzata nel presente giudizio. pagina 18 di 21 Correttamente – infatti - il Tribunale foggiano ha ritenuto di non poter qualificare la pretesa avanzata in primo grado come domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, così rigettando in toto la domanda della CMC.
Invero, “Nella controversia promossa per conseguire il pagamento di una somma in adempimento di obbligazione contrattuale, le pretese rivolte al conseguimento dello stesso od analogo risultato, per il caso in cui si neghi la validità del contratto (nella specie, per violazione delle disposizioni valutarie di cui agli art.
2-6, d. l. 6 giugno 1956, n. 476), a titolo di ripetizione d'indebito, ovvero
d'indennizzo per arricchimento senza causa, integrano azioni autonome, per diversità di causa petendi, le quali presuppongono l'insussistenza del vincolo negoziale, e, quindi, richiedono indagini su situazioni distinte e contrapposte rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda contrattuale;
dette pretese, pertanto, ancorché introducibili contestualmente con la domanda contrattuale, in via subordinata od alternativa, non possono ritenersi, in difetto di espressa formulazione, implicitamente incluse in tale domanda, né sono proponibili per la prima volta in grado d'appello, in applicazione del divieto posto dall'art. 345, 1° comma, c.p.c.”
(Cass. civ., Sez. I, 16/07/1987, n. 6253).
Ancora, “L'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma, per diversità della causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, così che deve escludersi che possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo, né può ritenersi consentito al giudice di merito sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa” (Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17375).
Ogni altro profilo (ripetizione somme versate al difensore distrattario del e CP_1 condanna di costui, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), resta assorbito.
L'appello va pertanto integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata, anche in ordine alle spese di lite.
5: liquidazione delle spese di lite.
pagina 19 di 21 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellato ed in danno dell'appellante, secondo il valore del decisum3 al valore medio.
Consegue, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
(come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 353/2022, proposta da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, contro avverso la ordinanza n. 550/2022, Controparte_1 pronunciata dal Tribunale Civile di Foggia, pubblicata in data 14 febbraio 2022, a definizione del giudizio R.G. n. 276/2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)- Condanna al pagamento, delle spese del Parte_1
pagina 20 di 21 grado in favore di che liquida, per compensi, in €. 5.809,00, Controparte_1 oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ED I.V.A., come e se per legge dovuta, spese tutte che distrae a favore dell'Avv. AR AM DI, dichiaratasi antistataria;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente - relatore est.
Dott. Filippo Labellarte
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 settembre 2019, n. 22742 “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa" ( cfr. Cass. SU 19014/2007; Cass. 22072/2009; ed in termini Cass. 3903/2016).