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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE FI, nato a [...] il [...] AR CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 03/07/2025 parte civile (non ricorrente): ZZ ON, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della FI S.p.a., con sede in Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AB DA;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale RT Patscot che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Stefano Vozella in sostituzione dell'Avv. Gaetano Aufiero del foro di Avellino, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi e il conseguente annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2261 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 30/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/11/2020 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha condannato FI LE e CI AR alle pena di mesi 18 di reclusione ed euro 600 di multa (condizionalmente sospesa) per i reati di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. loro rispettivamente ascritti al primo e al secondo capo d'imputazione, nonché al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio) in favore della parte civile FI S.p.a. Secondo il Tribunale di Avellino i due imputati, nel 2015, avevano ricevuto sui rispettivi conti correnti plurimi accrediti di consistenti somme di denaro, provenienti da bonifici effettuati da ON RT, il quale li aveva disposti operando on line sui conti correnti di società (CML s.a.s, Società Italiana Tessile s.r.l., Primelab) che erano clienti della società di intermediazione finanziaria FI S.p.a. della quale lo stesso era dipendente. Il denaro bonificato era tuttavia risultato provento del reato di appropriazione indebita commesso dal ON in danno della FI, in quanto, quest'ultimo abusando del fatto di aver ottenuto (per ragioni di servizio) i codici per operare sui conti correnti delle suddette società clienti del suo datore di lavoro, aveva indebitamente effettuato i bonifici in questione per estinguere i debiti di gioco che aveva contratto con la AR (titolare della agenzia di scommesse “Aurora Scommesse”) e con il di lei marito FI LE (che la aiutava nella gestione di tale attività). Il Tribunale ha ritenuto che i due imputati fossero consapevoli (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della provenienza delittuosa del denaro e li ha quindi condannati per il reato di cui all'art. 648 comma 1 cod. pen. 2. Con sentenza del 03/07/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto dagli imputati e premettendo che gli stessi avevano entrambi rinunziato alla prescrizione, ha riformato la sentenza del Tribunale di Avellino, e, previa riqualificazione dei fatti loro ascritti nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., ritenute le attenuanti generiche (già concesse dal primo giudice), li ha condannati alla pena di mesi 2 di arresto, confermando nel resto la sentenza appellata. La Corte di appello, pur mantenendo ferma la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, non riteneva sussistente il dolo della ricettazione (non essendovi prova certa che gli imputati sapessero che il denaro loro bonificato era provento di appropriazione indebita), e tuttavia li ha ritenuti responsabili del reato di incauto acquisto, per non aver adeguatamente accertato la provenienza di beni dei quali si poteva sospettare l'illecita provenienza. 3 3. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 712 e 43 cod. pen. (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.). Secondo il difensore la Corte di appello è incorsa in una errata applicazione dell'art. 712 cod. pen. nel ritenere che il denaro versato dal ON sui conti correnti degli indagati potesse costituire cosa di sospetta provenienza. Osserva al riguardo la difesa che nel caso in esame non sussisteva nessuno dei tre elementi che, secondo l'art. 712 cod. pen., consentono di affermare che una cosa è di sospetta provenienza. In particolare nel caso in esame non si poteva valorizzare: 1) la qualità della cosa posto che gli imputati avevano ricevuto solo denaro (bene fungibile e mezzo di pagamento) dato in pagamento di un debito lecito ed esistente;
né poteva venire in rilievo l'importo elevato delle somme in quanto corrispondente all'importo del debito da estinguere;
2) le condizioni di chi offre cosa, posto che, come emerso anche dalle indagini, ON RT, non solo era effettivamente cliente assiduo e debitore della sala giochi, ma era conosciuto da tutti in paese come persona affidabile, appartenente a famiglia nota e facoltosa, nonché dipendente della società da cui proveniva il denaro;
3) l'entità del prezzo praticato;
elemento qui non sussistente atteso che, come detto, le somme bonificate erano pari al debito di gioco contratto. Erroneamente, dunque, a detta del difensore, la corte aveva ritenuto la “sospetta provenienza”. Vi era poi stata violazione o errata applicazione anche dell'art. 43 cod. pen. Il difensore evidenzia che la colpa generica richiede pur sempre la prevedibilità in concreto dell'evento e la rimproverabilità sempre in concreto della condotta dell'agente. Nel caso in esame, la Corte di appello aveva ravvisato a carico degli imputati la colpa, necessaria per la configurabilità dell'incauto acquisto, nonostante per le ragioni sopra esposte non vi fosse ragione di sospettare della provenienza illecita del denaro e difettava dunque l'elemento della prevedibilità. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di cui all'art. 712 cod. pen. Un primo profilo di illogicità, a detta del difensore, risiedeva già nel fatto che i giudici di appello, da un lato, avevano escluso il dolo della ricettazione valorizzando le condizioni soggettive del ON (noto come persona affidabile) e le rassicurazioni che quest'ultimo aveva dato agli imputati in ordine alla 4 provenienza del denaro, e poi, dall'altro, avevano ritenuto sussistente l'incauto acquisto. La difesa rileva infatti che la contravvenzione in esame presuppone sia condizioni obiettive di sospetto su provenienza del bene sia il mancato uso da parte dell'agente nella verifica sulla provenienza della res della diligenza normalmente esigibile dall'uomo medio. Tali elementi, a detta dei ricorrenti, non erano stati “sufficientemente esplicati” dalla sentenza di appello nelle 16 righe alle pp.
4-5 dedicate a tale punto. I giudici di merito non avevano infatti chiarito: perché la richiesta di chiarimenti sui bonifici avanzata dalla loro banca agli imputati doveva essere fonte di sospetto;
perché la condotta degli imputati – che dopo tale segnalazione della banca avevano interpellato ON ricevendone rassicurazioni sulla provenienza del denaro – era difforme da quella che qualunque altra persona di media diligenza avrebbe tenuto in situazioni simili;
perché le rassicurazioni fornite dal ON – ribadite da quest'ultimo anche in sede dibattimentale – in ordine al fatto che “i bonifici provenivano da un rapporto di conto corrente di cui era titolare” e “che il rapporto dal quale provenivano i soldi era un rapporto suo, intrattenuto presso la società”, non erano sufficienti e dovevano indurre gli imputati ad ulteriori verifiche;
perché gli imputati non avrebbero dovuto fidarsi di tali rassicurazioni atteso che le stesse provenivano da un cliente abituale della loro agenzia, da tutti conosciuto in zona come appartenente a famiglia prestigiosa e benestante. Il difensore evidenzia inoltre che la Corte aveva valorizzato ai fini della affermazione di responsabilità elementi neutri, in contrasto con le regole di comune esperienza. Si era infatti valorizzata l'entità dei bonifici (87.300 euro), non tenendo conto che ON era un giocatore e frequentatore abituale dell'agenzia, lavorava, era di buona famiglia, finanziariamente affidabile, sicché non c'era nulla di strano nel fatto che si indebitasse per ragioni di gioco per 87.300 euro (tanto più nell'arco di 4 mesi). Si era altresì illogicamente omesso di considerare che il fatto che i debiti di gioco venivano pagati con mezzi tracciabili (bonifici) rassicurava sulla legittima provenienza del denaro. La motivazione della Corte era poi carente anche sull'elemento di sospetto ravvisato nella causale di tutti e 10 i bonifici (che era peraltro sempre la stessa “Bonifico a vostro favore FI Istituti Finanziari Riuniti S.p.a.”); non si era infatti considerato che ON aveva spiegato agli imputati: che i pagamenti sarebbero arrivati da FI, società presso la quale lavorava, poiché con quest'ultima aveva rapporti di credito;
che anche dopo la segnalazione della banca li aveva rassicurati dicendo che erano “soldi suoi”. La Corte aveva inoltre valorizzato, come fonte di sospetto, la circostanza che 5 i bonifici non provenivano dall'imputato ma dalla società per cui lavorava, omettendo però di valutare l'eventualità – possibile e non implausibile – che il denaro venisse da FI in forza di adempimento del terzo (in sostanza ON aveva crediti verso FI e FI ex art. 1180 era delegata a pagargli debiti di gioco); versione che pure era stata prospettata dal ON agli imputati e che questi ultimo potevano ritenere plausibile. In sostanza, secondo il difensore, di fronte a pagamenti di debiti di gioco esistenti preannunciati agli imputati ed effettuati con mezzi trasparenti, di spiegazioni credibili e convincenti provenienti da un soggetto affidabile, risultava del tutto illogico e contraddittorio affermare che gli odierni ricorrenti potessero avere motivo di sospettare che il denaro proveniva da condotte delittuose del ON. La sentenza, a detta dei ricorrenti, era poi carente di motivazione in quanto non aveva spiegato in cosa fosse consistita la colpa degli imputati ed in particolare quale sarebbe stata la condotta alternativa dagli stessi esigibile, quali altri controlli avrebbero potuto e dovuto fare dopo aver ricevuto da ON i chiarimenti e le rassicurazioni richieste. Del resto le carenze motivazionali sul punto risultavano evidenti anche perché la Corte non aveva neppure individuato quale era il cd agente modello rispetto al quale si doveva parametrare la condotta degli imputati per capire se e cosa gli stessi avrebbero dovuto fare oltre a ciò che avevano fatto. 3. Il 17.12.2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, illustrando e ribadendo gli argomenti già esposti nei motivi di ricorso. 4. Il procedimento si è svolto in pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo è infondato. Giova premettere che, per pacifica e costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perché è richiesta solo la prova dell'acquisto o della ricezione, senza gli opportuni 6 accertamenti, di cose rispetto alle quali l'agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell'art. 712 cod. pen., in quanto l'essenza della contravvenzione in oggetto sta proprio nella disobbedienza all'obbligo di accertare preventivamente la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv.246325 – 01). Si è altresì precisato che ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo, cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Di Pace, Rv. 268945 – 01). E' poi pacifico che le tre circostanze indizianti da cui desumere i motivi di sospetto – vale a dire la qualità della cosa, la condizione di chi la offre e l'entità del prezzo – sono indicate dall'art. 712 cod. pen. in maniera alternativa, sicché per la configurabilità della contravvenzione è sufficiente l'esistenza anche di una sola delle stesse (ex plurimis Sez. 5, n. 839 del 28/11/1980, dep. 1981, Rv. 147551-01). Ciò detto, nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che gli imputati potessero e dovessero sospettare della provenienza del denaro ricevuto, valorizzando sia il fatto che le somme erano accreditate con bonifici aventi una causale generica e provenivano da un soggetto diverso (FI spa) da quello che era il loro debitore (ON), sia la circostanza che quest'ultimo, da loro conosciuto come semplice cliente della loro agenzia di scommesse, avesse movimentato (per giocare) una somma ingente (oltre 87.000 euro) nell'arco di pochi mesi. Si tratta, contrariamente a quanto assume il difensore, di circostanze che attengono certamente, quanto meno, alla condizione di chi offre la res, da intendersi come vale l'insieme di quegli elementi (oggettivi e soggettivi) che inducono a ritenere che la persona non lecitamente disporre della cosa che sta offrendo, nel modo e alle condizioni in cui lo sta in concreto facendo. Il sospetto sulla provenienza è stato quindi correttamente desunto dai giudici di appello da una delle circostanze indizianti indicate dalla norma incriminatrice. Conseguentemente, sotto tale profilo, non vi è stata la denunciata violazione dell'art. 712 cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non vi è poi ragione alcuna di escludere il denaro dalle cose che possono essere oggetto della contravvenzione de qua. Per il resto, va rilevato che il motivo, pur deducendo formalmente violazione di legge, nella sostanza invoca una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle prove. Ed invero, la Corte di appello non ha mai ritenuto 7 che il reato di incauto acquisto possa prescindere dall'esistenza e dall'accertamento della sospetta provenienza della cosa acquistata o ricevuta ovvero della rimproverabilità dell'agente nella verifica sulla provenienza. I giudici di merito, al contrario, hanno invece ritenuto che tali requisiti sussistessero nel caso in esame e hanno altresì illustrato (pp. 4-5) gli elementi di prova da cui ne avevano desunto l'esistenza. Elementi di prova che, del resto, lo stesso difensore sottopone a serrata critica nel ricorso. A ben vedere dunque il difensore, pur denunciando apparentemente una violazione di legge (in realtà inesistente), contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, affermando, in sostanza, che gli elementi valorizzati dai giudici del gravame sarebbero insufficienti o inidonei a fornire la prova degli elementi costitutivi del reato ipotizzato. Tuttavia, va rilevato che, sotto tale aspetto, il motivo non rientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Al riguardo va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali così come della valutazione delle prove assunte, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (cfr Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, è infondato. Giova premettere che il controllo della Corte di cassazione sul processo motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come è noto, i limiti sono dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Ciò premesso, questa Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, dia conto delle ragioni per le quali i giudici hanno ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di incauto acquisto. La sentenza (p. 4/5) afferma infatti che gli imputati avrebbero dovuto sospettare della provenienza illecita del denaro bonificato loro dal ON in quanto: a) la loro stessa banca aveva chiesto agli imputati delucidazioni sui bonifici ricevuti in considerazione degli elementi di incongruenza che gli stessi presentavano;
b) le causali dei bonifici erano sempre poco chiare e mai riferibili a 8 pagamenti di scommesse;
c) il denaro complessivamente movimentato dal ON era notevole (oltre 87.000 euro in 4 mesi). I giudici di appello hanno quindi ritenuto che, a fronte di tali elementi di sospetto, gli imputati non potessero accontentarsi della rassicurazioni verbali fornite loro dal ON dopo la segnalazione della banca, ma dovessero effettuare ulteriori accertamenti sulla provenienza dei bonifici e del denaro. Ciò detto, l'iter logico seguito per giungere alla decisione e gli elementi di fatto posti alla base della stessa sono stati (seppur sinteticamente) esposti, sicché si deve escludere che siamo in presenza di una motivazione mancante o meramente apparente. Non è dato neppure riscontrare nella suddetta motivazione profili di contraddittorietà o di illogicità manifesta. Le pur numerose e serrate critiche con le quali il difensore censura gli argomenti posti dai giudici di merito a fondamento della decisione, a ben vedere tendono tutti a prospettare una ricostruzione dei fatti che si vorrebbe più convincente o plausibile, ma nessuno di essi risulta idoneo a far ritenere contraddittoria o illogica la motivazione della sentenza impugnata. Occorre infatti rilevare che per costante giurisprudenza di questa Corte non può costituire vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 3919 del 05/11/1992, dep. 1993, Rv. 192758 – 01). Va inoltre considerato che, a ben vedere, il difensore dei ricorrenti, lungi dal prospettare una ricostruzione dei fatti altrettanto o più plausibile di quella dei giudici di merito, deduce argomenti che presentano plurimi profili di illogicità e scarsa verosimiglianza. In primo luogo va evidenziato che, di fronte alla segnalazione della loro banca in ordine ai bonifici, gli imputati avevano certamente l'onere di svolgere accertamenti adeguati e approfonditi sul denaro ricevuto;
gli stessi si sono invece accontentati delle spiegazioni fornite dal ON;
spiegazioni che, a ben vedere, erano tutt'altro che rassicuranti, ed erano anzi fonte di ulteriori sospetti che avrebbero dovuto indurli ad ulteriori e più approfondite verifiche (se non addirittura a rifiutarsi di ricevere ulteriori analoghi pagamenti da tale individuo). Ed invero, la causale dei bonifici, non solo era (come rileva la Corte di appello) generica e priva di riferimenti a quale dei plurimi debiti di gioco si riferivano i pagamenti, ma dalle stesse emergeva che il denaro non proveniva dal ON, ma da un diverso soggetto giuridico, vale a dire la società FI, il che doveva indurre agli imputati a sospettare fortemente: a) in quanto (come emerge dallo stesso ricorso) il ON aveva dato al riguardo versioni diverse e discordanti: a volte, 9 asserendo che il conto corrente da cui provenivano i bonifici era suo o da lui intrattenuto presso la società FI (p. 7 del ricorso), altre volte, sostenendo che i pagamenti provenivano dal conto della suddetta società perché lui aveva ragioni di credito verso la stessa i quindi, in sostanza, il denaro bonificato era costituito dalle somme a lui spettanti (p. 9 del ricorso); b) in quanto se il denaro proveniva dalla FI non ci si poteva non chiedere come fosse possibile che una società per azioni utilizzasse i fondi sociali per pagare i debiti di gioco di un semplice dipendente (condotta che, a ben vedere, poteva integrare una vera e propria appropriazione indebita ai danni della società stessa); del resto, anche ammettendo, come sostiene il difensore, che vi fosse una adeguata causale sottostante in forza della quale la FI si accollava i debiti di gioco del ON, è evidente che la FI, per evitare future contestazioni, avrebbe avuto tutto l'interesse a specificare chiaramente la causale dei bonifici indicando espressamente che si trattava di pagamenti fatti per estinguere i propri debiti verso il dipendente;
cosa che, come detto, non è avvenuta;
c) in quanto, contrariamente a quanto assume la difesa e come (in sostanza) correttamente evidenziato dal giudice a quo, era del tutto inverosimile che un semplice impiegato, nell'arco di soli 4 mesi, avesse maturato nei confronti del suo datore di lavoro crediti per 87.000 euro. Si deve altresì considerare che anche sulla persona del ON si poteva nutrire più di un sospetto. Il ON, infatti, sarà pure un soggetto di buona e benestante famiglia (come assume la difesa), ma resta il fatto che in quattro mesi aveva speso 87.000 euro in scommesse (vale a dire oltre 20.000 euro al mese); una somma che, non solo era eccessiva anche per una persona benestante, ma era chiaramente indicativa del fatto che il soggetto aveva seri problemi con il gioco d'azzardo. Del resto, se il ON, fosse stato persona che aveva ampie disponibilità di denaro, non si vede perché avrebbe dovuto indebitarsi per giocare;
così come, non poteva non destare sospetto il fatto che un soggetto che non aveva immediate disponibilità di denaro per giocare (e fosse quindi costretto ad indebitarsi), fosse poi in grado di procurarsi ingenti somme di denaro per estinguere i propri debiti di gioco nell'arco di poco tempo. Quanto, infine, alla questione della individuazione del cd agente modello, va evidenziato che gli imputati non erano persone comuni, ma erano soggetti che svolgevano professionalmente la loro attività nel settore delle scommesse e del gioco lecito. Si trattava dunque di imprenditori, che, in quanto tali, non potevano non nutrire dei sospetti nel momento in cui si vedevano accreditare ingenti somme di denaro, con bonifici aventi causali del tutto generiche e provenienti da società con le quali non avevano alcun rapporto economico. Gli stessi, in quanto 10 imprenditori commerciali, non potevano ignorare il fatto che una società per azioni (quale la FI) non poteva usare il denaro della società per estinguere i debiti di gioco di un dipendente e non potevano poi accontentarsi, sul punto, di spiegazioni vaghe e contraddittorie provenienti dal ON. Quanto poi alla condotta alternativa lecita, che, a detta dei ricorrenti la Corte di appello non avrebbe indicato, la stessa emerge in maniera talmente evidente che non vi era neppure bisogno di indicarla. Gli imputati, infatti, a fronte delle spiegazioni fornite dal ON (del tutto insufficienti per quanto setto), avrebbero benissimo potuto rivolgersi al soggetto da cui provenivano i bonifici (FI) per chiedergli conto delle anomale operazioni bancarie. È infine appena il caso di evidenziare che, stante la sostanziale diversità degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) dei reati di ricettazione e di incauto acquisto, non esiste alcun profilo di contraddittorietà o illogicità nel fatto che i giudici di appello hanno ritenuto di escludere il primo e di affermare la responsabilità degli imputati per il secondo. Giova infine rilevare che non può venire in rilievo l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 712 cod. pen., atteso che gli imputati, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen., risultano aver entrambi ritualmente rinunciato alla prescrizione nella prima udienza di appello. 3. Per le ragioni sin qui esposte e nulla aggiungendo la memoria difensiva a quanto evidenziato, si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB DA NI LL
udita la relazione svolta dal Consigliere AB DA;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale RT Patscot che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Stefano Vozella in sostituzione dell'Avv. Gaetano Aufiero del foro di Avellino, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi e il conseguente annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2261 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 30/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/11/2020 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha condannato FI LE e CI AR alle pena di mesi 18 di reclusione ed euro 600 di multa (condizionalmente sospesa) per i reati di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. loro rispettivamente ascritti al primo e al secondo capo d'imputazione, nonché al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio) in favore della parte civile FI S.p.a. Secondo il Tribunale di Avellino i due imputati, nel 2015, avevano ricevuto sui rispettivi conti correnti plurimi accrediti di consistenti somme di denaro, provenienti da bonifici effettuati da ON RT, il quale li aveva disposti operando on line sui conti correnti di società (CML s.a.s, Società Italiana Tessile s.r.l., Primelab) che erano clienti della società di intermediazione finanziaria FI S.p.a. della quale lo stesso era dipendente. Il denaro bonificato era tuttavia risultato provento del reato di appropriazione indebita commesso dal ON in danno della FI, in quanto, quest'ultimo abusando del fatto di aver ottenuto (per ragioni di servizio) i codici per operare sui conti correnti delle suddette società clienti del suo datore di lavoro, aveva indebitamente effettuato i bonifici in questione per estinguere i debiti di gioco che aveva contratto con la AR (titolare della agenzia di scommesse “Aurora Scommesse”) e con il di lei marito FI LE (che la aiutava nella gestione di tale attività). Il Tribunale ha ritenuto che i due imputati fossero consapevoli (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della provenienza delittuosa del denaro e li ha quindi condannati per il reato di cui all'art. 648 comma 1 cod. pen. 2. Con sentenza del 03/07/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto dagli imputati e premettendo che gli stessi avevano entrambi rinunziato alla prescrizione, ha riformato la sentenza del Tribunale di Avellino, e, previa riqualificazione dei fatti loro ascritti nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., ritenute le attenuanti generiche (già concesse dal primo giudice), li ha condannati alla pena di mesi 2 di arresto, confermando nel resto la sentenza appellata. La Corte di appello, pur mantenendo ferma la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, non riteneva sussistente il dolo della ricettazione (non essendovi prova certa che gli imputati sapessero che il denaro loro bonificato era provento di appropriazione indebita), e tuttavia li ha ritenuti responsabili del reato di incauto acquisto, per non aver adeguatamente accertato la provenienza di beni dei quali si poteva sospettare l'illecita provenienza. 3 3. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 712 e 43 cod. pen. (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.). Secondo il difensore la Corte di appello è incorsa in una errata applicazione dell'art. 712 cod. pen. nel ritenere che il denaro versato dal ON sui conti correnti degli indagati potesse costituire cosa di sospetta provenienza. Osserva al riguardo la difesa che nel caso in esame non sussisteva nessuno dei tre elementi che, secondo l'art. 712 cod. pen., consentono di affermare che una cosa è di sospetta provenienza. In particolare nel caso in esame non si poteva valorizzare: 1) la qualità della cosa posto che gli imputati avevano ricevuto solo denaro (bene fungibile e mezzo di pagamento) dato in pagamento di un debito lecito ed esistente;
né poteva venire in rilievo l'importo elevato delle somme in quanto corrispondente all'importo del debito da estinguere;
2) le condizioni di chi offre cosa, posto che, come emerso anche dalle indagini, ON RT, non solo era effettivamente cliente assiduo e debitore della sala giochi, ma era conosciuto da tutti in paese come persona affidabile, appartenente a famiglia nota e facoltosa, nonché dipendente della società da cui proveniva il denaro;
3) l'entità del prezzo praticato;
elemento qui non sussistente atteso che, come detto, le somme bonificate erano pari al debito di gioco contratto. Erroneamente, dunque, a detta del difensore, la corte aveva ritenuto la “sospetta provenienza”. Vi era poi stata violazione o errata applicazione anche dell'art. 43 cod. pen. Il difensore evidenzia che la colpa generica richiede pur sempre la prevedibilità in concreto dell'evento e la rimproverabilità sempre in concreto della condotta dell'agente. Nel caso in esame, la Corte di appello aveva ravvisato a carico degli imputati la colpa, necessaria per la configurabilità dell'incauto acquisto, nonostante per le ragioni sopra esposte non vi fosse ragione di sospettare della provenienza illecita del denaro e difettava dunque l'elemento della prevedibilità. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di cui all'art. 712 cod. pen. Un primo profilo di illogicità, a detta del difensore, risiedeva già nel fatto che i giudici di appello, da un lato, avevano escluso il dolo della ricettazione valorizzando le condizioni soggettive del ON (noto come persona affidabile) e le rassicurazioni che quest'ultimo aveva dato agli imputati in ordine alla 4 provenienza del denaro, e poi, dall'altro, avevano ritenuto sussistente l'incauto acquisto. La difesa rileva infatti che la contravvenzione in esame presuppone sia condizioni obiettive di sospetto su provenienza del bene sia il mancato uso da parte dell'agente nella verifica sulla provenienza della res della diligenza normalmente esigibile dall'uomo medio. Tali elementi, a detta dei ricorrenti, non erano stati “sufficientemente esplicati” dalla sentenza di appello nelle 16 righe alle pp.
4-5 dedicate a tale punto. I giudici di merito non avevano infatti chiarito: perché la richiesta di chiarimenti sui bonifici avanzata dalla loro banca agli imputati doveva essere fonte di sospetto;
perché la condotta degli imputati – che dopo tale segnalazione della banca avevano interpellato ON ricevendone rassicurazioni sulla provenienza del denaro – era difforme da quella che qualunque altra persona di media diligenza avrebbe tenuto in situazioni simili;
perché le rassicurazioni fornite dal ON – ribadite da quest'ultimo anche in sede dibattimentale – in ordine al fatto che “i bonifici provenivano da un rapporto di conto corrente di cui era titolare” e “che il rapporto dal quale provenivano i soldi era un rapporto suo, intrattenuto presso la società”, non erano sufficienti e dovevano indurre gli imputati ad ulteriori verifiche;
perché gli imputati non avrebbero dovuto fidarsi di tali rassicurazioni atteso che le stesse provenivano da un cliente abituale della loro agenzia, da tutti conosciuto in zona come appartenente a famiglia prestigiosa e benestante. Il difensore evidenzia inoltre che la Corte aveva valorizzato ai fini della affermazione di responsabilità elementi neutri, in contrasto con le regole di comune esperienza. Si era infatti valorizzata l'entità dei bonifici (87.300 euro), non tenendo conto che ON era un giocatore e frequentatore abituale dell'agenzia, lavorava, era di buona famiglia, finanziariamente affidabile, sicché non c'era nulla di strano nel fatto che si indebitasse per ragioni di gioco per 87.300 euro (tanto più nell'arco di 4 mesi). Si era altresì illogicamente omesso di considerare che il fatto che i debiti di gioco venivano pagati con mezzi tracciabili (bonifici) rassicurava sulla legittima provenienza del denaro. La motivazione della Corte era poi carente anche sull'elemento di sospetto ravvisato nella causale di tutti e 10 i bonifici (che era peraltro sempre la stessa “Bonifico a vostro favore FI Istituti Finanziari Riuniti S.p.a.”); non si era infatti considerato che ON aveva spiegato agli imputati: che i pagamenti sarebbero arrivati da FI, società presso la quale lavorava, poiché con quest'ultima aveva rapporti di credito;
che anche dopo la segnalazione della banca li aveva rassicurati dicendo che erano “soldi suoi”. La Corte aveva inoltre valorizzato, come fonte di sospetto, la circostanza che 5 i bonifici non provenivano dall'imputato ma dalla società per cui lavorava, omettendo però di valutare l'eventualità – possibile e non implausibile – che il denaro venisse da FI in forza di adempimento del terzo (in sostanza ON aveva crediti verso FI e FI ex art. 1180 era delegata a pagargli debiti di gioco); versione che pure era stata prospettata dal ON agli imputati e che questi ultimo potevano ritenere plausibile. In sostanza, secondo il difensore, di fronte a pagamenti di debiti di gioco esistenti preannunciati agli imputati ed effettuati con mezzi trasparenti, di spiegazioni credibili e convincenti provenienti da un soggetto affidabile, risultava del tutto illogico e contraddittorio affermare che gli odierni ricorrenti potessero avere motivo di sospettare che il denaro proveniva da condotte delittuose del ON. La sentenza, a detta dei ricorrenti, era poi carente di motivazione in quanto non aveva spiegato in cosa fosse consistita la colpa degli imputati ed in particolare quale sarebbe stata la condotta alternativa dagli stessi esigibile, quali altri controlli avrebbero potuto e dovuto fare dopo aver ricevuto da ON i chiarimenti e le rassicurazioni richieste. Del resto le carenze motivazionali sul punto risultavano evidenti anche perché la Corte non aveva neppure individuato quale era il cd agente modello rispetto al quale si doveva parametrare la condotta degli imputati per capire se e cosa gli stessi avrebbero dovuto fare oltre a ciò che avevano fatto. 3. Il 17.12.2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, illustrando e ribadendo gli argomenti già esposti nei motivi di ricorso. 4. Il procedimento si è svolto in pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo è infondato. Giova premettere che, per pacifica e costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perché è richiesta solo la prova dell'acquisto o della ricezione, senza gli opportuni 6 accertamenti, di cose rispetto alle quali l'agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell'art. 712 cod. pen., in quanto l'essenza della contravvenzione in oggetto sta proprio nella disobbedienza all'obbligo di accertare preventivamente la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv.246325 – 01). Si è altresì precisato che ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo, cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Di Pace, Rv. 268945 – 01). E' poi pacifico che le tre circostanze indizianti da cui desumere i motivi di sospetto – vale a dire la qualità della cosa, la condizione di chi la offre e l'entità del prezzo – sono indicate dall'art. 712 cod. pen. in maniera alternativa, sicché per la configurabilità della contravvenzione è sufficiente l'esistenza anche di una sola delle stesse (ex plurimis Sez. 5, n. 839 del 28/11/1980, dep. 1981, Rv. 147551-01). Ciò detto, nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che gli imputati potessero e dovessero sospettare della provenienza del denaro ricevuto, valorizzando sia il fatto che le somme erano accreditate con bonifici aventi una causale generica e provenivano da un soggetto diverso (FI spa) da quello che era il loro debitore (ON), sia la circostanza che quest'ultimo, da loro conosciuto come semplice cliente della loro agenzia di scommesse, avesse movimentato (per giocare) una somma ingente (oltre 87.000 euro) nell'arco di pochi mesi. Si tratta, contrariamente a quanto assume il difensore, di circostanze che attengono certamente, quanto meno, alla condizione di chi offre la res, da intendersi come vale l'insieme di quegli elementi (oggettivi e soggettivi) che inducono a ritenere che la persona non lecitamente disporre della cosa che sta offrendo, nel modo e alle condizioni in cui lo sta in concreto facendo. Il sospetto sulla provenienza è stato quindi correttamente desunto dai giudici di appello da una delle circostanze indizianti indicate dalla norma incriminatrice. Conseguentemente, sotto tale profilo, non vi è stata la denunciata violazione dell'art. 712 cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non vi è poi ragione alcuna di escludere il denaro dalle cose che possono essere oggetto della contravvenzione de qua. Per il resto, va rilevato che il motivo, pur deducendo formalmente violazione di legge, nella sostanza invoca una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle prove. Ed invero, la Corte di appello non ha mai ritenuto 7 che il reato di incauto acquisto possa prescindere dall'esistenza e dall'accertamento della sospetta provenienza della cosa acquistata o ricevuta ovvero della rimproverabilità dell'agente nella verifica sulla provenienza. I giudici di merito, al contrario, hanno invece ritenuto che tali requisiti sussistessero nel caso in esame e hanno altresì illustrato (pp. 4-5) gli elementi di prova da cui ne avevano desunto l'esistenza. Elementi di prova che, del resto, lo stesso difensore sottopone a serrata critica nel ricorso. A ben vedere dunque il difensore, pur denunciando apparentemente una violazione di legge (in realtà inesistente), contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, affermando, in sostanza, che gli elementi valorizzati dai giudici del gravame sarebbero insufficienti o inidonei a fornire la prova degli elementi costitutivi del reato ipotizzato. Tuttavia, va rilevato che, sotto tale aspetto, il motivo non rientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Al riguardo va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali così come della valutazione delle prove assunte, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (cfr Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, è infondato. Giova premettere che il controllo della Corte di cassazione sul processo motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come è noto, i limiti sono dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Ciò premesso, questa Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, dia conto delle ragioni per le quali i giudici hanno ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di incauto acquisto. La sentenza (p. 4/5) afferma infatti che gli imputati avrebbero dovuto sospettare della provenienza illecita del denaro bonificato loro dal ON in quanto: a) la loro stessa banca aveva chiesto agli imputati delucidazioni sui bonifici ricevuti in considerazione degli elementi di incongruenza che gli stessi presentavano;
b) le causali dei bonifici erano sempre poco chiare e mai riferibili a 8 pagamenti di scommesse;
c) il denaro complessivamente movimentato dal ON era notevole (oltre 87.000 euro in 4 mesi). I giudici di appello hanno quindi ritenuto che, a fronte di tali elementi di sospetto, gli imputati non potessero accontentarsi della rassicurazioni verbali fornite loro dal ON dopo la segnalazione della banca, ma dovessero effettuare ulteriori accertamenti sulla provenienza dei bonifici e del denaro. Ciò detto, l'iter logico seguito per giungere alla decisione e gli elementi di fatto posti alla base della stessa sono stati (seppur sinteticamente) esposti, sicché si deve escludere che siamo in presenza di una motivazione mancante o meramente apparente. Non è dato neppure riscontrare nella suddetta motivazione profili di contraddittorietà o di illogicità manifesta. Le pur numerose e serrate critiche con le quali il difensore censura gli argomenti posti dai giudici di merito a fondamento della decisione, a ben vedere tendono tutti a prospettare una ricostruzione dei fatti che si vorrebbe più convincente o plausibile, ma nessuno di essi risulta idoneo a far ritenere contraddittoria o illogica la motivazione della sentenza impugnata. Occorre infatti rilevare che per costante giurisprudenza di questa Corte non può costituire vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 3919 del 05/11/1992, dep. 1993, Rv. 192758 – 01). Va inoltre considerato che, a ben vedere, il difensore dei ricorrenti, lungi dal prospettare una ricostruzione dei fatti altrettanto o più plausibile di quella dei giudici di merito, deduce argomenti che presentano plurimi profili di illogicità e scarsa verosimiglianza. In primo luogo va evidenziato che, di fronte alla segnalazione della loro banca in ordine ai bonifici, gli imputati avevano certamente l'onere di svolgere accertamenti adeguati e approfonditi sul denaro ricevuto;
gli stessi si sono invece accontentati delle spiegazioni fornite dal ON;
spiegazioni che, a ben vedere, erano tutt'altro che rassicuranti, ed erano anzi fonte di ulteriori sospetti che avrebbero dovuto indurli ad ulteriori e più approfondite verifiche (se non addirittura a rifiutarsi di ricevere ulteriori analoghi pagamenti da tale individuo). Ed invero, la causale dei bonifici, non solo era (come rileva la Corte di appello) generica e priva di riferimenti a quale dei plurimi debiti di gioco si riferivano i pagamenti, ma dalle stesse emergeva che il denaro non proveniva dal ON, ma da un diverso soggetto giuridico, vale a dire la società FI, il che doveva indurre agli imputati a sospettare fortemente: a) in quanto (come emerge dallo stesso ricorso) il ON aveva dato al riguardo versioni diverse e discordanti: a volte, 9 asserendo che il conto corrente da cui provenivano i bonifici era suo o da lui intrattenuto presso la società FI (p. 7 del ricorso), altre volte, sostenendo che i pagamenti provenivano dal conto della suddetta società perché lui aveva ragioni di credito verso la stessa i quindi, in sostanza, il denaro bonificato era costituito dalle somme a lui spettanti (p. 9 del ricorso); b) in quanto se il denaro proveniva dalla FI non ci si poteva non chiedere come fosse possibile che una società per azioni utilizzasse i fondi sociali per pagare i debiti di gioco di un semplice dipendente (condotta che, a ben vedere, poteva integrare una vera e propria appropriazione indebita ai danni della società stessa); del resto, anche ammettendo, come sostiene il difensore, che vi fosse una adeguata causale sottostante in forza della quale la FI si accollava i debiti di gioco del ON, è evidente che la FI, per evitare future contestazioni, avrebbe avuto tutto l'interesse a specificare chiaramente la causale dei bonifici indicando espressamente che si trattava di pagamenti fatti per estinguere i propri debiti verso il dipendente;
cosa che, come detto, non è avvenuta;
c) in quanto, contrariamente a quanto assume la difesa e come (in sostanza) correttamente evidenziato dal giudice a quo, era del tutto inverosimile che un semplice impiegato, nell'arco di soli 4 mesi, avesse maturato nei confronti del suo datore di lavoro crediti per 87.000 euro. Si deve altresì considerare che anche sulla persona del ON si poteva nutrire più di un sospetto. Il ON, infatti, sarà pure un soggetto di buona e benestante famiglia (come assume la difesa), ma resta il fatto che in quattro mesi aveva speso 87.000 euro in scommesse (vale a dire oltre 20.000 euro al mese); una somma che, non solo era eccessiva anche per una persona benestante, ma era chiaramente indicativa del fatto che il soggetto aveva seri problemi con il gioco d'azzardo. Del resto, se il ON, fosse stato persona che aveva ampie disponibilità di denaro, non si vede perché avrebbe dovuto indebitarsi per giocare;
così come, non poteva non destare sospetto il fatto che un soggetto che non aveva immediate disponibilità di denaro per giocare (e fosse quindi costretto ad indebitarsi), fosse poi in grado di procurarsi ingenti somme di denaro per estinguere i propri debiti di gioco nell'arco di poco tempo. Quanto, infine, alla questione della individuazione del cd agente modello, va evidenziato che gli imputati non erano persone comuni, ma erano soggetti che svolgevano professionalmente la loro attività nel settore delle scommesse e del gioco lecito. Si trattava dunque di imprenditori, che, in quanto tali, non potevano non nutrire dei sospetti nel momento in cui si vedevano accreditare ingenti somme di denaro, con bonifici aventi causali del tutto generiche e provenienti da società con le quali non avevano alcun rapporto economico. Gli stessi, in quanto 10 imprenditori commerciali, non potevano ignorare il fatto che una società per azioni (quale la FI) non poteva usare il denaro della società per estinguere i debiti di gioco di un dipendente e non potevano poi accontentarsi, sul punto, di spiegazioni vaghe e contraddittorie provenienti dal ON. Quanto poi alla condotta alternativa lecita, che, a detta dei ricorrenti la Corte di appello non avrebbe indicato, la stessa emerge in maniera talmente evidente che non vi era neppure bisogno di indicarla. Gli imputati, infatti, a fronte delle spiegazioni fornite dal ON (del tutto insufficienti per quanto setto), avrebbero benissimo potuto rivolgersi al soggetto da cui provenivano i bonifici (FI) per chiedergli conto delle anomale operazioni bancarie. È infine appena il caso di evidenziare che, stante la sostanziale diversità degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) dei reati di ricettazione e di incauto acquisto, non esiste alcun profilo di contraddittorietà o illogicità nel fatto che i giudici di appello hanno ritenuto di escludere il primo e di affermare la responsabilità degli imputati per il secondo. Giova infine rilevare che non può venire in rilievo l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 712 cod. pen., atteso che gli imputati, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen., risultano aver entrambi ritualmente rinunciato alla prescrizione nella prima udienza di appello. 3. Per le ragioni sin qui esposte e nulla aggiungendo la memoria difensiva a quanto evidenziato, si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB DA NI LL