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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/11/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6559 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO BE- C.F._1
NEDETTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], SGR- Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GRAMMATICO GIU- C.F._2
SEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025 .
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 19/02/2024, della sentenza non definitiva n.
1017/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che la figlia della coppia, , nata a [...] il Parte_2
24.02.2006, nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Controparte_1
San Cipirello nel Corso Trieste n. 94, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente e con- vivente con la madre per fatto incontestato tra le parti, dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento della figlia della coppia, . Pt_2
Pacifico, invece, è che vada revocato l'obbligo a carico di di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia , nata a [...] il [...], di- Persona_1 venuta economicamente autosufficiente dopo la separazione tra le parti.
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che l'ob- bligo del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n.
1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c.- prevede che il giudice "valutate le circostan- ze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il paga- mento di un assegno periodico".
Tale principio generale è stato poi oggetto di ampia giurisprudenza che ne ha precisato il perimetro applicativo.
Nel caso di specie, la figlia ha raggiunto la maggiore età da due anni e non ha anco- Pt_2 ra trovato un'occupazione né il ricorrente ha in qualche modo messo in discussione il per- durare del suo obbligo al contributo al mantenimento.
4.2.ASSEGNO DIVORZILE Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, va in primo luogo evidenziata l'assoluta mancanza di trasparenza nel- le allegazioni documentali delle parti circa le proprie risorse economiche.
E infatti, se ha prodotto i cud relativi alle annualità 2020, 2019 Parte_1
e 2018, ha ottemperato solo parzialmente all'onere di integrazione documentale di cui al provvedimento del 4/03/2025, limitandosi a depositare solo i cud relativi agli anni di im- posta 2024 e 2023, lasciando quindi scoperta tutta la rappresentazione della consistenza immobiliare del suo patrimonio.
Di contro, ha allegato il dato della sua invalidità a mezzo Controparte_1 provvedimento giudiziario del febbraio 2013, ma ha poi omesso di documentare l'importo dell'invalidità percepita e l'attestazione dell'Agenzia delle entrate della mancata presenta- zione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, la stessa si è limitata a depositare unicamente un'autocertificazione senza adempiere all'onere di versare alcuna documentazione fiscale comprovante la sua situazione patrimoniale: non possono ritenersi utili all'uopo le dichiara- zioni ISEE ovvero altre dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità per- sonali e fatti, alle quali deve escludersi possa attribuirsi qualsiasi rilevanza, sia pure indizia- ria, nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfa- cimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Ciò detto, tenuto conto delle carenze e del quadro probatorio acquisito, può dirsi persi- stente quella situazione di sperequazione reddituale tra le parti che aveva giustificato l'accollo da parte del di un obbligo di mantenimento personale della Parte_1 CP_1
, che in separazione era stato fissato in € 233,33 (€ 700,00:3): tuttavia, sebbene
[...] manchi il dato del ricavato della messa a reddito degli immobili che il percepi- Parte_1 rebbe sebbene pro quota, stante la contitolarità coi familiari, documentato è il decremento della sua entrata da reddito da lavoro.
Del pari acquisita è la circostanza dell'aumento dell'assegno di invalidità da parte della resistente tra l'importo indicato negli accordi di separazione e quanto dichiarato in udienza presidenziale.
Da qui, tenuto anche conto della durata del matrimonio, la domanda proposta da
[...]
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, può essere Parte_3 accolta, poiché deve affermarsi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o co- munque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, conseguenza della persistente, sebbene attenuta, sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi pre- valentemente all'attività domestica).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e della documentazione in atti, appare equo fissare il contributo da porre a carico di € 400,00 mensili di cui € Parte_1
100,00 a titolo di assegno divorzile per e € 300,00 per la fi- Controparte_1 glia , da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente riva- Pt_2 lutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiega- ti.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
5. ALTRE DOMANDE
Con riferimento all'ulteriore domanda, avente ad oggetto l'autorizzazione “al ricorrente a vivere in una parte della casa coniugale, sita in San Cipirello nella vita Trieste n. 94, già predisposta a due ingressi indipendenti, che verrà quindi divisa in due parti mediante la realizzazione di un muro divisorio, così da consentire al sig di trasferirsi a vive- Parte_1 re in un ambiente sano, dignitoso e sicuro”, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novel- lato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettiva- mente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di se- parazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla doman- da di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nell'ambito del presente giudizio da , da azionarsi in separata sede con le forme Parte_1 del rito ordinario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 1017/2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affido della figlia , Parte_2 nata a [...] il [...]; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 400,00 di cui euro 100,00 a titolo di as- Parte_3 segno divorzile, ed euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Pt_2 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Cipirello nel Corso Trieste n. 94 in favore di;
Parte_4 revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del- Parte_1 la figlia , nata a [...] il [...]; Persona_1 dichiara l'inammissibilità della domanda del ricorrente di assegnazione di porzione della casa coniugale, sita in San Cipirello in Corso Trieste n. 94, previa divisione, da proporsi in separato giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformi- tà alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modi- fiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6559 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO BE- C.F._1
NEDETTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], SGR- Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GRAMMATICO GIU- C.F._2
SEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025 .
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 19/02/2024, della sentenza non definitiva n.
1017/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che la figlia della coppia, , nata a [...] il Parte_2
24.02.2006, nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Controparte_1
San Cipirello nel Corso Trieste n. 94, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente e con- vivente con la madre per fatto incontestato tra le parti, dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento della figlia della coppia, . Pt_2
Pacifico, invece, è che vada revocato l'obbligo a carico di di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia , nata a [...] il [...], di- Persona_1 venuta economicamente autosufficiente dopo la separazione tra le parti.
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che l'ob- bligo del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n.
1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c.- prevede che il giudice "valutate le circostan- ze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il paga- mento di un assegno periodico".
Tale principio generale è stato poi oggetto di ampia giurisprudenza che ne ha precisato il perimetro applicativo.
Nel caso di specie, la figlia ha raggiunto la maggiore età da due anni e non ha anco- Pt_2 ra trovato un'occupazione né il ricorrente ha in qualche modo messo in discussione il per- durare del suo obbligo al contributo al mantenimento.
4.2.ASSEGNO DIVORZILE Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, va in primo luogo evidenziata l'assoluta mancanza di trasparenza nel- le allegazioni documentali delle parti circa le proprie risorse economiche.
E infatti, se ha prodotto i cud relativi alle annualità 2020, 2019 Parte_1
e 2018, ha ottemperato solo parzialmente all'onere di integrazione documentale di cui al provvedimento del 4/03/2025, limitandosi a depositare solo i cud relativi agli anni di im- posta 2024 e 2023, lasciando quindi scoperta tutta la rappresentazione della consistenza immobiliare del suo patrimonio.
Di contro, ha allegato il dato della sua invalidità a mezzo Controparte_1 provvedimento giudiziario del febbraio 2013, ma ha poi omesso di documentare l'importo dell'invalidità percepita e l'attestazione dell'Agenzia delle entrate della mancata presenta- zione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, la stessa si è limitata a depositare unicamente un'autocertificazione senza adempiere all'onere di versare alcuna documentazione fiscale comprovante la sua situazione patrimoniale: non possono ritenersi utili all'uopo le dichiara- zioni ISEE ovvero altre dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità per- sonali e fatti, alle quali deve escludersi possa attribuirsi qualsiasi rilevanza, sia pure indizia- ria, nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfa- cimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Ciò detto, tenuto conto delle carenze e del quadro probatorio acquisito, può dirsi persi- stente quella situazione di sperequazione reddituale tra le parti che aveva giustificato l'accollo da parte del di un obbligo di mantenimento personale della Parte_1 CP_1
, che in separazione era stato fissato in € 233,33 (€ 700,00:3): tuttavia, sebbene
[...] manchi il dato del ricavato della messa a reddito degli immobili che il percepi- Parte_1 rebbe sebbene pro quota, stante la contitolarità coi familiari, documentato è il decremento della sua entrata da reddito da lavoro.
Del pari acquisita è la circostanza dell'aumento dell'assegno di invalidità da parte della resistente tra l'importo indicato negli accordi di separazione e quanto dichiarato in udienza presidenziale.
Da qui, tenuto anche conto della durata del matrimonio, la domanda proposta da
[...]
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, può essere Parte_3 accolta, poiché deve affermarsi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o co- munque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, conseguenza della persistente, sebbene attenuta, sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi pre- valentemente all'attività domestica).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e della documentazione in atti, appare equo fissare il contributo da porre a carico di € 400,00 mensili di cui € Parte_1
100,00 a titolo di assegno divorzile per e € 300,00 per la fi- Controparte_1 glia , da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente riva- Pt_2 lutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiega- ti.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
5. ALTRE DOMANDE
Con riferimento all'ulteriore domanda, avente ad oggetto l'autorizzazione “al ricorrente a vivere in una parte della casa coniugale, sita in San Cipirello nella vita Trieste n. 94, già predisposta a due ingressi indipendenti, che verrà quindi divisa in due parti mediante la realizzazione di un muro divisorio, così da consentire al sig di trasferirsi a vive- Parte_1 re in un ambiente sano, dignitoso e sicuro”, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novel- lato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettiva- mente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di se- parazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla doman- da di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nell'ambito del presente giudizio da , da azionarsi in separata sede con le forme Parte_1 del rito ordinario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 1017/2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affido della figlia , Parte_2 nata a [...] il [...]; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 400,00 di cui euro 100,00 a titolo di as- Parte_3 segno divorzile, ed euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Pt_2 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Cipirello nel Corso Trieste n. 94 in favore di;
Parte_4 revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del- Parte_1 la figlia , nata a [...] il [...]; Persona_1 dichiara l'inammissibilità della domanda del ricorrente di assegnazione di porzione della casa coniugale, sita in San Cipirello in Corso Trieste n. 94, previa divisione, da proporsi in separato giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformi- tà alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modi- fiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.