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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 1995/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1995/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. DIODATI PAOLO Parte_1 C.F._1
( ); avv. MICHELE ROBUSTELLI C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. ROBUSTELLI Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIA ( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 07.05.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 04.01.2020 (pur se il rapporto fu regolarizzato a far data dall'01.04.2020) al 31.12.2020 espletando mansioni di operaio addetto alla tornitura. Rilevava che, ad onta del contratto che prevendeva un part-time a
20 ore settimanali, aveva osservato un orario di nove ore giornaliere dal lunedì al sabato nonché due domeniche al mese dalle 8,00 alle 13,00. Non avendo percepito alcun importo a titolo di lavoro supplementare/straordinario, non avendo mai fruito di un giorno di ferie e non avendo mai ricevuto alcuna somma a titolo di indennità sostitutiva e di
13ma mensilità, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento delle conseguenziali spettanze retributive, quantificate in € 14.109,03, di cui € 936,58 a titolo di incremento del tfr.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 28.11.2022, concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in punto di fatto.
Essendo le pretese retributive alquanto eterogenee, le stesse vanno necessariamente scrutinate partitamente.
Quanto al surplus orario, va premesso in diritto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso, Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici). Le medesime considerazioni in diritto possono
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ritenersi sovrapponibili anche per quanto riguarda l'esatta durata del rapporto e il mancato godimento delle ferie annuali, ove l'onere probatorio ricade sempre sul lavoratore-creditore.
Orbene, ritiene il decidente che, nel caso che qui occupa, l'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio non abbia fornito elementi di sicura verosimiglianza per suffragare la tesi difensiva contenuta nel ricorso.
Invero, il teste non ha lavorato per la convenuta Testimone_1 nel periodo in oggetto e non è stato in grado di ricordare il momento preciso in cui ha visto il ricorrente iniziare a lavorare ivi con apprezzabile continuità; inoltre, il teste ha visitato, dal 2020, l'azienda resistente dalle tre alle cinque volte in un mese, troppo poco per fornire un quadro completo dell'impiego orario realmente espletato dal lavoratore in azienda (“Non sono parente del ricorrente, ma siamo stati colleghi;
ho lavorato per la resistente nel 2017 per otto mesi e poi dopo mi sono messo in proprio e andavo a fare comunque delle consulenze esterne per questa azienda. Io mi occupo di torni e riparazioni. Ho conosciuto il ricorrente dal 2000, perché abbiamo lavorato insieme in un'altra azienda. Nel 2017 abbiamo lavorato insieme per otto mesi per la resistente anche se aveva un altro nome,
CA AL, riconducibile allo stesso proprietario. Ci siamo poi re- incrociati verso la fine del 2019, inizio 2020; non so di preciso quando il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la resistente, posso dire che nel
2020 l'ho incontrato lì a lavorare. Lui faceva il tornitore. Posso dire di averlo incrociato spesso nel 2020 e sino all'inizio del 2021, poi dopo ho interrotto i rapporti con la resistente e non l'ho più visto. Mi recavo presso la resistente circa 3/5 volte al mese in questo periodo 2020/2021 come capitava e seconda delle esigenze, senza un giorno fisso settimanale, raramente il sabato. Ci andavo il più delle volte di pomeriggio verso le 15.00 e stavo circa 2 ore. Nell'azienda resistente lavoravano una signora, un tale
e altri due operai del Marocco. Quando andavo vedevo sempre Per_1 il ricorrente e mi è capitato anche di andare verso le 18.00/19.00 e l'ho trovato a lavoro. Mi è capitato di andarci anche di mattina e ricordo di averlo visto in tali occasioni. Non ricordo di essere andato anche nel mese di agosto. Il ricorrente, nel periodo in cui ancora lavorava lì, mi disse di aver perso la pensione a causa dell'assunzione presso la resistente;
mi disse
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che doveva prendere circa 1.700 euro, ma ne prendeva meno di 1.000 o giù di lì. Il titolare della società resistente si chiama , con lui Parte_2 non ho mai parlato delle spettanze economiche del ricorrente. Ho una fattura ancora in sospeso nei confronti della società resistente che ammonta a 4.000 euro, in relazione alla quale però non ho iniziato alcuna azione giudiziaria. Preciso, inoltre, che ritengo di avere altri crediti verso la precedente società CA AL”).
Quanto alla teste , la stessa pare poco attendibile e non Tes_2 fornita di ricordi certi allorquando riferisce di aver lavorato per la resistente da marzo 2019 sino ad aprile 2022 e che il ricorrente già stava in azienda quando ha iniziato e ha continuato a lavorare quando ha smesso, in palese contrasto non solo con quanto ha dedotto la resistente, ma anche rispetto a quanto ha sostenuto la stessa parte attrice. Anche questo teste non è stata in grado di riferire l'orario esatto osservato dal ricorrente, atteso che lei ha lavorato in turni di tre ore alternandosi tra mattina e pomeriggio;
peraltro, interrogata espressamente sul punto, la teste ha riferito di aver ricevuto buste paga regolari (“Non sono parente col ricorrente e ho lavorato per la resistente prima del Covid, mi sembra da marzo 2019 fino ad aprile
2021/22, non ricordo bene, mi sembra 2022. Non ho mai fatto causa alla resistente. Io ero in amministrazione ed ero un'impiegata addetta alla fatturazione, alle presenze degli operai ai rapporti col consulente del lavoro.
L'azienda aveva come dipendenti oltre me, il ricorrente, tale il Per_1 cui cognome non ricordo, il teste che ha deposto prima, ma nemmeno ne ricordo il nome. Poi vi erano altre persone esterne come operai in occasione delle consegne. Il ricorrente già lavorava lì quando io sono arrivata e quando sono andata via era ancora lì. Lui stava all'interno del capannone, mentre io lavoravo in ufficio. Dal mio ufficio io dovevo uscire per vedere l'interno del capannone, dove c'era anche il bagno. Lui lavorava un materiale solido tipo acciaio e lo modellava, seguendo un disegno e facendo dei buchi che ricalcavano il disegno. Io andavo a lavoro tutti i giorni tranne il sabato, alternandomi tra mattina e pomeriggio. Di mattina lavoravo dalle 9.30 alle 12.30 mentre di pomeriggio dalle 15.30 fino alle 18.30/19.00.
Il dipendente di nome aveva le stesse mansioni del ricorrente, Per_1 mentre il teste che ha deposto prima stava vicino al tornio. Io avevo un
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quadernone su cui segnavo la presenza dei dipendenti e gli orari sulle indicazioni del titolare che era in azienda solo di pomeriggio, Parte_2 mai di mattina, in quanto lavorava in una scuola. Se facevo il turno di mattina, le presenze me le diceva lui il giorno dopo. Gli operai lavoravano tutti i giorni e quando c'erano le consegne anche il sabato. Ciò capitava un paio di volte al mese circa. La domenica, che io sappia, lavoravano sempre in caso di consegne. Io segnavo le presenze sul quadernone il lunedì, in tali occasioni, chiedendo al datore e ai lavoratori. Gli operai lavoravano tutta la giornata e quando il titolare non arrivava loro avevano le chiavi e aprivano. D'estate ci fermavamo due settimane ad agosto, rientrando però al lavoro sempre 3/4 giorni prima. Io sono stata assunta regolarmente e prendevo la busta paga, che era regolare. Guadagnavo 300/350 euro al mese. Io provvedevo al pagamento dei dipendenti, effettuando un bonifico
e consegnando loro la busta paga, che mi facevo firmare”).
La prova orale non ha confermato la debenza, da parte della datrice, della indennità sostitutiva delle ferie non godute, tenuto anche conto che il prospetto paga di agosto 2020 prevede espressamente tale voce retributiva. Non spetta alla parte ricorrente, inoltre, alcun incremento sul tfr, atteso che non è stato riconosciuto in giudizio un incremento orario strutturato e costante.
Va, invece, corrisposto al ricorrente il rateo di 13ma mensilità, atteso che la datrice ha solamente fornito in giudizio il documento costituito dalla relativa busta paga, senza, tuttavia, fornire la prova dell'avvenuto pagamento, come in realtà era suo onere avendo il lavoratore dedotto l'inadempimento.
Pertanto, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 625,77, oltre interessi legali via via rivalutati come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
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1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 625,77, oltre accessori come in parte motiva;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 23.01.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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