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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2023 (e proc 2725/2023 riunito)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPELTRA Parte_1 C.F._1 CAMILLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLETTO TARALLO N.6 80146 NAPOLI ITALIA presso il difensore avv. SPELTRA CAMILLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEO LOREDANA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 17 20122 MILANOpresso il difensore avv. LEO
LOREDANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORINO Controparte_2 P.IVA_2 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MEDARDO ROSSO, 15 20159 MILANOpresso il difensore avv. PASTORINO CRISTINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABARDINI P_ C.F._2 NICOLETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VARESE VARESEpresso il difensore avv. GABARDINI NICOLETTA
RESISTENTE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per : Pt_1 come in atti. Liquidazione delle spese a favore del procuratore in quanto antistatario
per P_
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare che il sinistro 4 luglio 2021 per cui è causa si è verificato per esclusivo e fatto
e colpa del signor e, per l'effetto, Parte_1
pagina 1 di 13 - respingere le domande qui articolate da nei confronti del Sig. e, Parte_1 P_ per l'effetto,
- condannare il Sig. residente in [...] e Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Impresa designata dalla
[...]
Consap, all'indirizzo di Milano, Piazza Tre Torri, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni sofferti dal Sig. in occasione ed a causa del sinistro in oggetto, nella misura di P_
7.641,47, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse emergere dall'istruttoria processuale, da ritenersi in ogni caso compresa nella competenza del giudice adito, oltre ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- spese e competenze di lite rifuse;
PER : CP_1
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda svolta dall'attore per mancato P_ rispetto dei requisiti di cui agli artt. 283 e 145 cod. ass. e per il mancato invio della lettera di messa in mora anche a Consap e dell'inutile avvio della negoziazione assistita;
NEL MERITO, salvo gravame rigettare tutte le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e non P_ provate.
IN SUBORDINE, salvo gravame Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa concorrente prevalente dell'attore e, per l'effetto, determinare l'obbligo risarcitorio dell'esponente nella misura che risulterà P_ accertata in corso di causa, distinguendo gli apporti causali dei conducenti, nei limiti delle conseguenze immediate e dirette e ridotto delle conseguenze che l'attore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, senza vincolo di solidarietà con il responsabile o eventuali altri corresponsabili, previa compensazione con il corrispondente controcredito del signor nei confronti Parte_1 del signor rigettando ogni maggiore o diversa pretesa. P_
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase dinanzi al Giudice di pace, oltre al rimborso delle spese gen. 15%, IVA e CPA.
In via istruttoria come in atti
PER REALE MUTUA ASS.NI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
* Dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità concorsale altresì dell'attore in misura non inferiore al 50% e, per l'effetto, ritenere l'importo complessivo di euro 46.000,00 già corrisposto al signor nella fase stragiudiziale, congruo ed esaustivo di CP_4 tutte le avverse pretese e per l'effetto respingere tutte le domande dal medesimo avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 P_
e esponendo che in data 4.7.2021, alle ore 16.00 circa a
[...] Controparte_2
Busto Arsizio, mentre percorreva, a bordo del suo motociclo Kawasaki tipo KXF con telaio n.
pagina 2 di 13 JKAKX250ZZA034755, via Dairago, veniva investito violentemente dall'autovettura Land Rover tipo
Evoque targata EY 489 KN, di proprietà e condotta dal convenuto, il quale, nonostante il motociclo provenisse da destra, ometteva di concedergli la precedenza.
L'attore ha riferito di aver riportato, a seguito dell'urto, gravissime lesioni personali e che ingenti danni avevano interessato anche il motociclo di sua proprietà.
Per tali ragioni l'attore ha chiesto, previo accertamento della responsabilità esclusiva di P_
ella causazione del sinistro, la condanna dello stesso, in solido con
[...] Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, e, più precisamente,
[...]
€150.000,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, €170.564,06 a titolo di danno biologico,
€788,50 a titolo di spese sostenute, il tutto oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, comma IV, c.c.
Si è costituita in giudizio asserendo la Controparte_5 responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro avvenuto in data 4.7.2021 in quanto lo stesso, alla guida della propria motocicletta - peraltro priva di dispositivi anteriori e posteriori di segnalazione luminosa, di specchietti retrovisori, di immatricolazione e di assicurazione -, “pur provenendo da destra”, ometteva di rallentare e fermarsi nonostante l'intersezione luogo dell'incidente fosse priva di segnaletica e con scarsa visibilità, andando ad impattare contro la vettura guidata dallo
P_
ha chiesto, quindi, previo accertamento della responsabilità concorsuale dell'attore CP_2
“in misura non inferiore al 50%”, il rigetto delle domande attoree in quanto l'importo di €46.000, già corrisposto al , era esaustivo. Pt_1
Si è costituito in giudizio rilevando di aver già convenuto innanzi al Giudice di P_
Pace di Busto Arsizio (n. 2933/2022 R.G.) e chiedendo, Parte_1 CP_1
previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro Pt_1
oggetto di causa, la condanna solidale del e di l risarcimento integrale Pt_1 CP_1 dei danni sofferti a causa del sinistro in oggetto, pari ad €7.641,47.
Nel suddetto giudizio innanzi al Giudice di Pace si sono costituti e Controparte_6
CP_1
ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice di Pace di Busto Controparte_7
Arsizio in favore del Tribunale di Busto Arsizio.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dello l risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. P_ pagina 3 di 13 Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità della CP_1
domanda dello per mancato rispetto dei requisiti di cui agli artt. 283 e 145 Cod. Ass. e per il P_
mancato invio della lettera di messa in mora anche a Consap.
Nel merito in via principale ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata ha domandato, previo accertamento della prevalente responsabilità concorrente dello la riduzione del suo obbligo risarcitorio. P_
Con provvedimento in data 08.05.2023 il G.d.P. di Busto Arsizio ha rilevato la sussistenza di elementi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva della causa r.g. n. 2933/2022 con quella pendente avanti al Tribunale di Busto Arsizio (r.g. n. 1275/2023).
Lo ha riassunto l'originario giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio dichiarato P_
competente dal G.d.p. di Busto Arsizio e la causa, rubricata al n. 2725/2023 e assegnata al dottor P_
, è stata riunita al presente giudizio.
[...]
Nel presente giudizio lo a eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione. P_
In via subordinata ha eccepito la litispendenza della domanda risarcitoria proposta dall'attore nel presente giudizio con la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio n. 2725/2023 Pt_1
r.g., Tribunale di Busto Arsizio.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto l'accertamento della connessione del presente giudizio con quello originariamente pendente avanti al G.d.P, oggi riassunto avanti al Tribunale di Busto Arsizio al n. 2725/2023 e, per l'effetto, la riunione del presente giudizio al n. 2725/2023 r.g., in quanto radicato per primo.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore in quanto il sinistro era riconducibile alla responsabilità esclusiva del il quale, in sella ad un motociclo non targato, non Pt_1
assicurato e non autorizzato alla circolazione su strade aperte al pubblico (trattasi di motociclo per il motocross), impegnava la via Buscate del Comune di Busto Arsizio contravvenendo al divieto di transito su detta via e si immetteva nella via Dairago, percorsa dal veicolo condotto dallo P_
urtandolo.
Nel presente giudizio ha ribadito le conclusioni già formulate innanzi al Giudice di CP_1
Pace di Busto Arsizio.
Come già rilevato, la causa rubricata al n. 2725/2023 è stata riunita al presente giudizio con provvedimento in data 6.7.2023.
pagina 4 di 13 Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione.
Sulle eccezioni preliminari
1. Nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto P_
Il convenuto a eccepito la nullità della citazione per l'assenza dell'avvertimento di cui all'art. P_
163, 2 comma, n.7 c.p.c. e per il mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. avuto riguardo alle modifiche introdotte con la cd. riforma Cartabia.
Sul punto, come già precisato, va ribadito che il presente procedimento è stato instaurato nella vigenza del rito precedente alla riforma in quanto la notifica dell'atto di citazione si è perfezionata nei confronti di il 23.2.2023. CP_2
A tal proposito, la norma transitoria di cui all'art. 35 del d. lgs. 149/2022 ha stabilito, infatti, che: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”
Ne deriva, dunque, il rigetto della relativa eccezione.
2. Eccezione di improponibilità della domanda dello sollevata dalla convenuta P_
CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ha eccepito
[...]
l'improponibilità della domanda dello in quanto la stessa sarebbe stata avanzata in violazione P_ dell'art. 287 comma 1 Cod. Ass..
Più nel dettaglio, ha lamentato che la lettera di messa in mora inviata dallo non CP_1 P_ fosse completa della documentazione e delle informazioni previste dall'art. 145 Cod. Ass. e che la fosse stata inviata unicamente all'impresa designata e non anche alla Consap, come previsto dalla normativa richiamata.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, va rilevato che la recente giurisprudenza di legittimità si è espressa su entrambe le questioni pagina 5 di 13 sollevate affermando che: “La Corte Costituzionale, più volte investita del giudizio sulla disposizione che prevede(va) l'obbligo di comunicare la richiesta risarcitoria del danneggiato (dalla quale decorre il termine dilatorio per l'esperibilità dell'azione giudiziaria) cumulativamente all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non più, disgiuntamente, all'una o all'altra, come previsto dal previgente art. 22 L. 990/1969, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale del "meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria" (Corte cost. 28 marzo 2012, n. 73;
21 giugno 2013, n. 157; 18 giugno 2014, n. 180). Al riguardo, si è sostenuto che tale norma è
"finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del fondo di garanzia per le vittime della strada" ed è "funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, cod. assicurazioni). […] Di qui, l'affermazione secondo cui le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano per sé l'improponibilità della domanda, quando la compagnia assicuratrice sia posta in condizioni di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia (v. Cass.
19354/2016 cit.), poiché "eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere "sanate" dalla collaborazione tra le parti" (v. Cass. 4936/2018 cit.).
Peraltro, già rispetto al previgente art. 22 L. 990/1969 questa Corte ha privilegiato una interpretazione funzionale e non formalistica, sì che ai fini della proponibilità della domanda era dirimente l'indicazione degli elementi identificativi essenziali della vicenda (v. Cass. 31 marzo 2011, n.
7437)” (Cassazione civile sez. III, 28/01/2025, (ud. 21/06/2024, dep. 28/01/2025), n.1971).
Alla luce di tali superiori principi, l'eccezione deve essere disattesa in quanto fondata su un rilievo puramente formale, non essendo stata eccepita l'assenza di elementi essenziali nella lettera di messa in mora, elementi che risultano invero sufficientemente illustrati ( cfr. doc. 5 fasc. relativo al giudizio n.
2933-22 Giudice di Pace, in allegato alla comparsa cost. e risp. di , consentendo P_ all'assicuratore di valutare la vicenda e formulare un'offerta risarcitoria.
Sulla dinamica del sinistro
Ai fini della ricostruzione dell'accaduto vanno considerate le fonti di prova in atti e in particolare la relazione redatta dalla Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio (doc. 4 di parte attrice), le dichiarazioni rese dai testimoni e dalle parti.
Come risulta dalla ricostruzione redatta dagli agenti intervenuti, lo percorrendo la via Dairago P_ pagina 6 di 13 con direzione di marcia dall'intersezione con la SP 128 verso la via delle Brughiere, arrivato all'intersezione con la via Buscate, intersezione non segnalata in quanto la strada è in area boschiva e non vi è presenza di segnaletica sia verticale sia orizzontale, non si accorgeva di tale intersezione e andava a collidere con la propria parte anteriore contro la fiancata sinistra del motociclo del proveniente da destra, il quale percorreva la strada con direzione di marcia da Viale Pt_1
Toscana verso via Dairago.
In tal senso depongono altresì le dichiarazioni rese dallo agli agenti di Polizia Locale poco P_ dopo il sinistro: “arrivavo dalla via Dairago, dalla strada principale, percorrevo quella sterrata in direzione del canile. Arrivato all'intersezione con la via Buscate dalla stessa è uscita una moto ma non sono stato in grado di rendermi conto che la moto mi era addosso e ci siamo urtati. Io arrivavo intorno ai 40/50 km/h” (cfr doc. 4 di parte attrice).
E' vero che le condizioni del luogo (boschivo, con folta vegetazione) ed il difetto di segnaletica stradale non palesavano al Sig. l'intersezione con la via dal quale proveniva il , P_ Pt_1
ma è altresì vero che proprio tale contesto avrebbe dovuto indurre a prudenza nella marcia, regolando la velocità in modo da prevenire possibili urti.
Non vi è prova che ciò sia avvenuto.
Le medesime considerazioni imponevano al di prestare attenzione nel percorrere il tratto Pt_1
stradale in questione, tanto più che, come riferito dalle testi e , egli lo stava Tes_1 Tes_2
percorrendo ripetutamente avanti ed indietro (“Vero che in data 04.07.2021 alle ore 15,30 circa, passeggiavo lungo la via Buscate del Comune di Busto Arsizio in compagnia di mia madre quando ho notato una motocicletta che faceva avanti ed indietro;
arrivata all'intersezione con la via che ho poi scoperto chiamarsi Dairago la motocicletta non si è arrestata ed ha urtato un'auto in transito“,
) e dunque era consapevole, a differenza dello dell'esistenza di un'intersezione. Tes_1 P_
La presenza della vegetazione avvalora il giudizio sulla prudenza che avrebbe dovuto tenere in quel contesto.
Non rappresenta un elemento rilevante a carico del , sotto il profilo concausale, la Pt_1 mancanza dell'assicurazione (posto che il sinistro si sarebbe verificato pur in presenza di una condotta alternativa) e nemmeno il divieto di circolazione posto sulla via Buscate, quella percorsa dal
, posto che il cartello risulta posizionato a distanza rispetto al punto dal quale avuto Pt_1
l'ingresso nella via Buscate con il motoveicolo - e cioè la casa dei propri genitori - né vi è prova che egli, prima di percorrere la via, sia passato nel punto in cui è posta la segnaletica di divieto e pagina 7 di 13 ciononostante abbia intrapreso la marcia.
Appare invece rilevante, in linea teorica, la circostanza che abbia utilizzato una moto da Per_1
cross, destinata all'utilizzo sulle piste dedicate e non per la circolazione sulle strade aperte al pubblico
(tanto è vero che era priva di targa e di immatricolazione oltre che sprovvista dei dispositivi anteriori e posteriori di segnalazione luminosa sul motociclo e di specchietti retrovisori).
Nei fatti, tuttavia, le carenze del mezzo non hanno inciso rispetto alla dinamica del sinistro in quanto avvenuto in pieno giorno (ore 15.45) in una giornata estiva (4/7/21) e per effetto di un impatto subitaneo.
Pertanto, alla luce degli elementi esposti, non vi sono elementi che consentano di attribuire in via esclusiva la responsabilità dell'accaduto ad uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti.
Certamente si deve escludere che l'uno o l'altro conducente abbia fermato il proporio mezzo prima – o poco prima - di oltrepassare l'incrocio, al fine di controllare che non sopraggiungesse nessuno (come pure è stato prospettato) posto che, ove così fosse stato, la collisione non si sarebbe verificata.
Nemmeno è ravvisabile un profilo di colpa prevalente, ragione per cui trova applicazione del principio di pari concorso colposo di entrambe le parti nell'accaduto ai sensi dell'art. 2054, cpv, cc. (Cass sez.
III, sent. 18479 del 21/9/2015; Cass. Sez. III, Ord. n. 29927 del 20/11/2024).
Risarcimento chiesto dal Sig. Pt_1
a) Sul quantum: danno non patrimoniale
Si passa dunque alla disamina dei danni patiti dalle parti in causa, iniziando da quelli richiesti dal Sig.
anzitutto per la componente non patrimoniale. Pt_1
La CTU disposta nel corso del giudizio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni sono qui richiamate, è condivisa dallo scrivente in quanto le considerazioni svolte sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti (in particolare quanto alla documentazione medica, si osserva che il consulente ha proceduto soprattutto ad una valutazione anamnestica confortata dall'esame obiettivo) né emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche.
Riferisce dunque il CTU che a seguito dell'incidente stradale del 4.7.2021 il ha riportato Pt_1
(cfr. pagg. 7 e 8 dell'elaborato peritale):
- un trauma toracico con plurime fratture: (a sinistra, lievemente scomposte a carico dell'arco pagina 8 di 13 anteriore dalla 1^ alla 5^ costa e fratture composte all'arco anteriore dalla 6^ alla 8^ costa;
a destra frattura della 2^ costa) con associato PNX (a sinistra in sede supero-anteriore ed a destra, millimetrica falda, in sede apicale paramediastinica) e contusione polmonare (a sinistra, a carico del LLS in sede anteriore e posteriore ed a destra, di minor entità, al lobo superiore e al lobo medio);
- la frattura pluriframmentaria del terzo medio di entrambe le clavicole con lussazione dell'estremo prossimale e distacco bilaterale;
- frattura pluriframmentaria della diafisi tibiale medio-distale (trattata dapprima con fissatore esterno e poi sintetizzata mediante con infibulo endomidollare bloccato da viti metalliche, tuttora in sede e con rottura della vite distale) e consolidata con callo osseo ipertrofico.
Tali lesioni hanno determinato le ss. conseguenze:
- un periodo di inabilità temporanea assoluta di 20 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 40 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni;
- postumi permanenti nella misura del 21-22%.
Pertanto, tenuto conto del grado di invalidità permanente e dell'età del danneggiato (31 anni), l'importo spettante al convenuto deve essere liquidato in euro 81.271,50.
Con riferimento al danno da sofferenza, la prova dello stesso può ritenersi raggiunta, in via presuntiva, considerato che il Ctu ha stimato il grado di sofferenza permanente, in una scala da 1 a 5, con l'indice 2.
Sulla base dei predetti elementi, può ritenersi adeguatamente provata per presunzioni l'esistenza anche di un danno da sofferenza e, pertanto, il danno non patrimoniale da invalidità permanente (danno biologico e danno morale) dev'essere complessivamente liquidato in € 108.636,00 in applicazione delle
Tabelle di Milano, somma già rivalutata ad oggi.
Questo Tribunale ritiene che non possa procedersi ad una maggiorazione per personalizzazione, in quanto parte attrice non ha provato né allegato l'esistenza di ulteriori condizioni soggettive e cioè pregiudizi di natura non patrimoniale diversi da quelli standardizzati conseguenti al danno biologico.
Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, la somma dovuta si quantifica in euro 54.318,00.
pagina 9 di 13 b) Danno patrimoniale
Quanto ai pregiudizi patrimoniali lamentati da va accolta la domanda per il Parte_1 recupero delle spese mediche sopportate in conseguenza dell'illecito, quale danno emergente direttamente riconducibile all'incidente de quo, in quanto provate documentalmente mediante fatture e reputate congrue dalla CTU, per la somma, rispettivamente, di € 5,76 per terapie farmacologiche;
€
197,80 per esami strumentali ed € 71,60 per visite specialistiche, comprensive dell'importo di € 65,00 per copie cartelle cliniche e copie cd delle indagini strumentali, trattandosi di spese sostenute per acquisire documentazione necessaria per l'accertamento del danno, per un totale di € 340,16, rivalutata ad oggi è pari a € 363,63.
Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, la somma dovuta si quantifica in euro 181,82 .
Per il resto, le pretese di risarcimento dei danni patrimoniali non meritano accoglimento.
Più nel dettaglio:
- quanto ai danni patrimoniali subiti dal motociclo, va rilevato che parte attrice non provava, come era suo onere, il valore commerciale del motociclo KAWASAKI KX 250 F prima del sinistro.
Ai fini della determinazione del valore commerciale del mezzo, infatti, non può ritenersi sufficiente perizia di parte sul costo di riparazione (doc. 5 di parte attrice) in quanto priva di valore probatorio e difettando, a monte, la dimostazione del valore del mezzo.
A tal fine il avrebbe potuto produrre, ad esempio, una quotazione risultante da CP_9
una rivista di settore specializzata (Cass. sent. n. 2800/2016) fornendo gli elementi per comprendere lo stato di usura del mezzo (trattasi infatti di motociclo risalente all'anno 2016, non immatricolato, e privo dell'indicazione del chilometraggio).
Nessun riscontro utile è stato fornito.
Per tale ragione, il Giudice non disponeva la consulenza tecnica d'ufficio in quanto inidonea a colmare le lacune di parte. Come rilevato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi
pagina 10 di 13 sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
- quanto ai danni patrimoniali da lucro cessante parimenti gli stessi non possono essere riconosciuti non essendo stata fornita alcuna prova in ordine allo svolgimento di un'attività lavorativa al momento del sinistro. Al contrario, è emerso dalla c.t.u. che il fosse disoccupato all'epoca dei fatti (cfr. Pt_1 pag. 6 dell'elaborato peritale: “ANAMNESI LAVORATIVA: riferisce che all'epoca del fatto era disoccupato mentre attualmente è operaio-sabbiatore”).
c) Detrazione acconto
Al fine di determinare il residuo credito risarcibile all'attrice occorre, poi, tenere conto dell'importo di
€ 46.000,00 pacificamente già corrisposto dalla compagnia assicurativa il 13.02.2023 (doc. 4 di
). CP_2
Poiché in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi, a tal fine, rivalutare l'acconto alla data della liquidazione (Cass. n. 2074/99), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto di € 46.000,00 corrisposto dalla si è Controparte_2 rivalutato nell'importo di € 47.104,00 in moneta attuale.
Ne consegue che, detraendo dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non), pari ad € 54.499,82 (ovvero euro 54.318 + euro 181,82) in moneta attuale, l'ammontare dell'acconto, reso omogeneo, di € 47.104,00 in moneta attuale, i convenuti sono tenuti a corrispondere all'attore l'importo residuo di € 7.395,82 in moneta attuale, già compresa la rivalutazione monetaria.
Su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale da applicarsi per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale (ovvero € 54.499,82), devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno e, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla sentenza, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (si richiama al riguardo la ss. massima: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata
pagina 11 di 13 annualmente.”, Cass. sez. III, ord. n. 23927 del 07/08/2023).
Sull'importo così ottenuto sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla pronuncia sino al saldo.
Risarcimento chiesto dal Sig. P_
Il Sig. a chiesto il ristoro del danno patrimoniale, costituito dalle spese per la riparazione del P_
mezzo (le cui condizioni post sinistro sono descritte nelle fotografie allegate alla relazione degli agenti intervenuti), pari ad euro 7.641,47.
Tale domanda è fondata, nei limiti di giustizia, in quanto supportata dalle fatture pagate dallo P_
(docc. 3 e 4 del fascicolo avanti al GdP).
L'importo dovuto si quantifica nella misura della metà e quindi pari ad euro 3.820,74.
Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura legale a decorrere dalle date dei pagamenti sino al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della reciproca soccombenza
Quelle afferenti alla CTU medica vanno equamente ripartite tra le parti attrici e convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite con R.G. n. 1275/2023 e R.G. n.
2725/2023, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accerta la concorrente e paritaria responsabilità dei Sigg.ri e Pt_1 P_
nella causazione del sinistro occorso in data 4.07.2021;
2. accertato quanto in premessa, condanna il Sig. e P_ Controparte_2
in via solidale, al pagamento in favore del Sig. della somma di € 7.395,82
[...] Pt_1
oltre interessi come in premessa;
3. accertato quanto in premessa, condanna il Sig. e in via solidale, al Pt_1 CP_1
pagina 12 di 13 pagamento in favore del Sig. della somma di euro 3.820,74. oltre interessi come in P_
premessa
4. Compensa per intero le spese di lite e ripartisce quelle afferenti alla CTU medica come in premessa;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPELTRA Parte_1 C.F._1 CAMILLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLETTO TARALLO N.6 80146 NAPOLI ITALIA presso il difensore avv. SPELTRA CAMILLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEO LOREDANA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 17 20122 MILANOpresso il difensore avv. LEO
LOREDANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORINO Controparte_2 P.IVA_2 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MEDARDO ROSSO, 15 20159 MILANOpresso il difensore avv. PASTORINO CRISTINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABARDINI P_ C.F._2 NICOLETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VARESE VARESEpresso il difensore avv. GABARDINI NICOLETTA
RESISTENTE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per : Pt_1 come in atti. Liquidazione delle spese a favore del procuratore in quanto antistatario
per P_
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare che il sinistro 4 luglio 2021 per cui è causa si è verificato per esclusivo e fatto
e colpa del signor e, per l'effetto, Parte_1
pagina 1 di 13 - respingere le domande qui articolate da nei confronti del Sig. e, Parte_1 P_ per l'effetto,
- condannare il Sig. residente in [...] e Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Impresa designata dalla
[...]
Consap, all'indirizzo di Milano, Piazza Tre Torri, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni sofferti dal Sig. in occasione ed a causa del sinistro in oggetto, nella misura di P_
7.641,47, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse emergere dall'istruttoria processuale, da ritenersi in ogni caso compresa nella competenza del giudice adito, oltre ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- spese e competenze di lite rifuse;
PER : CP_1
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda svolta dall'attore per mancato P_ rispetto dei requisiti di cui agli artt. 283 e 145 cod. ass. e per il mancato invio della lettera di messa in mora anche a Consap e dell'inutile avvio della negoziazione assistita;
NEL MERITO, salvo gravame rigettare tutte le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e non P_ provate.
IN SUBORDINE, salvo gravame Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa concorrente prevalente dell'attore e, per l'effetto, determinare l'obbligo risarcitorio dell'esponente nella misura che risulterà P_ accertata in corso di causa, distinguendo gli apporti causali dei conducenti, nei limiti delle conseguenze immediate e dirette e ridotto delle conseguenze che l'attore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, senza vincolo di solidarietà con il responsabile o eventuali altri corresponsabili, previa compensazione con il corrispondente controcredito del signor nei confronti Parte_1 del signor rigettando ogni maggiore o diversa pretesa. P_
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase dinanzi al Giudice di pace, oltre al rimborso delle spese gen. 15%, IVA e CPA.
In via istruttoria come in atti
PER REALE MUTUA ASS.NI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
* Dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità concorsale altresì dell'attore in misura non inferiore al 50% e, per l'effetto, ritenere l'importo complessivo di euro 46.000,00 già corrisposto al signor nella fase stragiudiziale, congruo ed esaustivo di CP_4 tutte le avverse pretese e per l'effetto respingere tutte le domande dal medesimo avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 P_
e esponendo che in data 4.7.2021, alle ore 16.00 circa a
[...] Controparte_2
Busto Arsizio, mentre percorreva, a bordo del suo motociclo Kawasaki tipo KXF con telaio n.
pagina 2 di 13 JKAKX250ZZA034755, via Dairago, veniva investito violentemente dall'autovettura Land Rover tipo
Evoque targata EY 489 KN, di proprietà e condotta dal convenuto, il quale, nonostante il motociclo provenisse da destra, ometteva di concedergli la precedenza.
L'attore ha riferito di aver riportato, a seguito dell'urto, gravissime lesioni personali e che ingenti danni avevano interessato anche il motociclo di sua proprietà.
Per tali ragioni l'attore ha chiesto, previo accertamento della responsabilità esclusiva di P_
ella causazione del sinistro, la condanna dello stesso, in solido con
[...] Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, e, più precisamente,
[...]
€150.000,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, €170.564,06 a titolo di danno biologico,
€788,50 a titolo di spese sostenute, il tutto oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, comma IV, c.c.
Si è costituita in giudizio asserendo la Controparte_5 responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro avvenuto in data 4.7.2021 in quanto lo stesso, alla guida della propria motocicletta - peraltro priva di dispositivi anteriori e posteriori di segnalazione luminosa, di specchietti retrovisori, di immatricolazione e di assicurazione -, “pur provenendo da destra”, ometteva di rallentare e fermarsi nonostante l'intersezione luogo dell'incidente fosse priva di segnaletica e con scarsa visibilità, andando ad impattare contro la vettura guidata dallo
P_
ha chiesto, quindi, previo accertamento della responsabilità concorsuale dell'attore CP_2
“in misura non inferiore al 50%”, il rigetto delle domande attoree in quanto l'importo di €46.000, già corrisposto al , era esaustivo. Pt_1
Si è costituito in giudizio rilevando di aver già convenuto innanzi al Giudice di P_
Pace di Busto Arsizio (n. 2933/2022 R.G.) e chiedendo, Parte_1 CP_1
previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro Pt_1
oggetto di causa, la condanna solidale del e di l risarcimento integrale Pt_1 CP_1 dei danni sofferti a causa del sinistro in oggetto, pari ad €7.641,47.
Nel suddetto giudizio innanzi al Giudice di Pace si sono costituti e Controparte_6
CP_1
ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice di Pace di Busto Controparte_7
Arsizio in favore del Tribunale di Busto Arsizio.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dello l risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. P_ pagina 3 di 13 Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità della CP_1
domanda dello per mancato rispetto dei requisiti di cui agli artt. 283 e 145 Cod. Ass. e per il P_
mancato invio della lettera di messa in mora anche a Consap.
Nel merito in via principale ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata ha domandato, previo accertamento della prevalente responsabilità concorrente dello la riduzione del suo obbligo risarcitorio. P_
Con provvedimento in data 08.05.2023 il G.d.P. di Busto Arsizio ha rilevato la sussistenza di elementi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva della causa r.g. n. 2933/2022 con quella pendente avanti al Tribunale di Busto Arsizio (r.g. n. 1275/2023).
Lo ha riassunto l'originario giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio dichiarato P_
competente dal G.d.p. di Busto Arsizio e la causa, rubricata al n. 2725/2023 e assegnata al dottor P_
, è stata riunita al presente giudizio.
[...]
Nel presente giudizio lo a eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione. P_
In via subordinata ha eccepito la litispendenza della domanda risarcitoria proposta dall'attore nel presente giudizio con la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio n. 2725/2023 Pt_1
r.g., Tribunale di Busto Arsizio.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto l'accertamento della connessione del presente giudizio con quello originariamente pendente avanti al G.d.P, oggi riassunto avanti al Tribunale di Busto Arsizio al n. 2725/2023 e, per l'effetto, la riunione del presente giudizio al n. 2725/2023 r.g., in quanto radicato per primo.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore in quanto il sinistro era riconducibile alla responsabilità esclusiva del il quale, in sella ad un motociclo non targato, non Pt_1
assicurato e non autorizzato alla circolazione su strade aperte al pubblico (trattasi di motociclo per il motocross), impegnava la via Buscate del Comune di Busto Arsizio contravvenendo al divieto di transito su detta via e si immetteva nella via Dairago, percorsa dal veicolo condotto dallo P_
urtandolo.
Nel presente giudizio ha ribadito le conclusioni già formulate innanzi al Giudice di CP_1
Pace di Busto Arsizio.
Come già rilevato, la causa rubricata al n. 2725/2023 è stata riunita al presente giudizio con provvedimento in data 6.7.2023.
pagina 4 di 13 Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione.
Sulle eccezioni preliminari
1. Nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto P_
Il convenuto a eccepito la nullità della citazione per l'assenza dell'avvertimento di cui all'art. P_
163, 2 comma, n.7 c.p.c. e per il mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. avuto riguardo alle modifiche introdotte con la cd. riforma Cartabia.
Sul punto, come già precisato, va ribadito che il presente procedimento è stato instaurato nella vigenza del rito precedente alla riforma in quanto la notifica dell'atto di citazione si è perfezionata nei confronti di il 23.2.2023. CP_2
A tal proposito, la norma transitoria di cui all'art. 35 del d. lgs. 149/2022 ha stabilito, infatti, che: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”
Ne deriva, dunque, il rigetto della relativa eccezione.
2. Eccezione di improponibilità della domanda dello sollevata dalla convenuta P_
CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ha eccepito
[...]
l'improponibilità della domanda dello in quanto la stessa sarebbe stata avanzata in violazione P_ dell'art. 287 comma 1 Cod. Ass..
Più nel dettaglio, ha lamentato che la lettera di messa in mora inviata dallo non CP_1 P_ fosse completa della documentazione e delle informazioni previste dall'art. 145 Cod. Ass. e che la fosse stata inviata unicamente all'impresa designata e non anche alla Consap, come previsto dalla normativa richiamata.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, va rilevato che la recente giurisprudenza di legittimità si è espressa su entrambe le questioni pagina 5 di 13 sollevate affermando che: “La Corte Costituzionale, più volte investita del giudizio sulla disposizione che prevede(va) l'obbligo di comunicare la richiesta risarcitoria del danneggiato (dalla quale decorre il termine dilatorio per l'esperibilità dell'azione giudiziaria) cumulativamente all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non più, disgiuntamente, all'una o all'altra, come previsto dal previgente art. 22 L. 990/1969, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale del "meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria" (Corte cost. 28 marzo 2012, n. 73;
21 giugno 2013, n. 157; 18 giugno 2014, n. 180). Al riguardo, si è sostenuto che tale norma è
"finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del fondo di garanzia per le vittime della strada" ed è "funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, cod. assicurazioni). […] Di qui, l'affermazione secondo cui le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano per sé l'improponibilità della domanda, quando la compagnia assicuratrice sia posta in condizioni di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia (v. Cass.
19354/2016 cit.), poiché "eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere "sanate" dalla collaborazione tra le parti" (v. Cass. 4936/2018 cit.).
Peraltro, già rispetto al previgente art. 22 L. 990/1969 questa Corte ha privilegiato una interpretazione funzionale e non formalistica, sì che ai fini della proponibilità della domanda era dirimente l'indicazione degli elementi identificativi essenziali della vicenda (v. Cass. 31 marzo 2011, n.
7437)” (Cassazione civile sez. III, 28/01/2025, (ud. 21/06/2024, dep. 28/01/2025), n.1971).
Alla luce di tali superiori principi, l'eccezione deve essere disattesa in quanto fondata su un rilievo puramente formale, non essendo stata eccepita l'assenza di elementi essenziali nella lettera di messa in mora, elementi che risultano invero sufficientemente illustrati ( cfr. doc. 5 fasc. relativo al giudizio n.
2933-22 Giudice di Pace, in allegato alla comparsa cost. e risp. di , consentendo P_ all'assicuratore di valutare la vicenda e formulare un'offerta risarcitoria.
Sulla dinamica del sinistro
Ai fini della ricostruzione dell'accaduto vanno considerate le fonti di prova in atti e in particolare la relazione redatta dalla Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio (doc. 4 di parte attrice), le dichiarazioni rese dai testimoni e dalle parti.
Come risulta dalla ricostruzione redatta dagli agenti intervenuti, lo percorrendo la via Dairago P_ pagina 6 di 13 con direzione di marcia dall'intersezione con la SP 128 verso la via delle Brughiere, arrivato all'intersezione con la via Buscate, intersezione non segnalata in quanto la strada è in area boschiva e non vi è presenza di segnaletica sia verticale sia orizzontale, non si accorgeva di tale intersezione e andava a collidere con la propria parte anteriore contro la fiancata sinistra del motociclo del proveniente da destra, il quale percorreva la strada con direzione di marcia da Viale Pt_1
Toscana verso via Dairago.
In tal senso depongono altresì le dichiarazioni rese dallo agli agenti di Polizia Locale poco P_ dopo il sinistro: “arrivavo dalla via Dairago, dalla strada principale, percorrevo quella sterrata in direzione del canile. Arrivato all'intersezione con la via Buscate dalla stessa è uscita una moto ma non sono stato in grado di rendermi conto che la moto mi era addosso e ci siamo urtati. Io arrivavo intorno ai 40/50 km/h” (cfr doc. 4 di parte attrice).
E' vero che le condizioni del luogo (boschivo, con folta vegetazione) ed il difetto di segnaletica stradale non palesavano al Sig. l'intersezione con la via dal quale proveniva il , P_ Pt_1
ma è altresì vero che proprio tale contesto avrebbe dovuto indurre a prudenza nella marcia, regolando la velocità in modo da prevenire possibili urti.
Non vi è prova che ciò sia avvenuto.
Le medesime considerazioni imponevano al di prestare attenzione nel percorrere il tratto Pt_1
stradale in questione, tanto più che, come riferito dalle testi e , egli lo stava Tes_1 Tes_2
percorrendo ripetutamente avanti ed indietro (“Vero che in data 04.07.2021 alle ore 15,30 circa, passeggiavo lungo la via Buscate del Comune di Busto Arsizio in compagnia di mia madre quando ho notato una motocicletta che faceva avanti ed indietro;
arrivata all'intersezione con la via che ho poi scoperto chiamarsi Dairago la motocicletta non si è arrestata ed ha urtato un'auto in transito“,
) e dunque era consapevole, a differenza dello dell'esistenza di un'intersezione. Tes_1 P_
La presenza della vegetazione avvalora il giudizio sulla prudenza che avrebbe dovuto tenere in quel contesto.
Non rappresenta un elemento rilevante a carico del , sotto il profilo concausale, la Pt_1 mancanza dell'assicurazione (posto che il sinistro si sarebbe verificato pur in presenza di una condotta alternativa) e nemmeno il divieto di circolazione posto sulla via Buscate, quella percorsa dal
, posto che il cartello risulta posizionato a distanza rispetto al punto dal quale avuto Pt_1
l'ingresso nella via Buscate con il motoveicolo - e cioè la casa dei propri genitori - né vi è prova che egli, prima di percorrere la via, sia passato nel punto in cui è posta la segnaletica di divieto e pagina 7 di 13 ciononostante abbia intrapreso la marcia.
Appare invece rilevante, in linea teorica, la circostanza che abbia utilizzato una moto da Per_1
cross, destinata all'utilizzo sulle piste dedicate e non per la circolazione sulle strade aperte al pubblico
(tanto è vero che era priva di targa e di immatricolazione oltre che sprovvista dei dispositivi anteriori e posteriori di segnalazione luminosa sul motociclo e di specchietti retrovisori).
Nei fatti, tuttavia, le carenze del mezzo non hanno inciso rispetto alla dinamica del sinistro in quanto avvenuto in pieno giorno (ore 15.45) in una giornata estiva (4/7/21) e per effetto di un impatto subitaneo.
Pertanto, alla luce degli elementi esposti, non vi sono elementi che consentano di attribuire in via esclusiva la responsabilità dell'accaduto ad uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti.
Certamente si deve escludere che l'uno o l'altro conducente abbia fermato il proporio mezzo prima – o poco prima - di oltrepassare l'incrocio, al fine di controllare che non sopraggiungesse nessuno (come pure è stato prospettato) posto che, ove così fosse stato, la collisione non si sarebbe verificata.
Nemmeno è ravvisabile un profilo di colpa prevalente, ragione per cui trova applicazione del principio di pari concorso colposo di entrambe le parti nell'accaduto ai sensi dell'art. 2054, cpv, cc. (Cass sez.
III, sent. 18479 del 21/9/2015; Cass. Sez. III, Ord. n. 29927 del 20/11/2024).
Risarcimento chiesto dal Sig. Pt_1
a) Sul quantum: danno non patrimoniale
Si passa dunque alla disamina dei danni patiti dalle parti in causa, iniziando da quelli richiesti dal Sig.
anzitutto per la componente non patrimoniale. Pt_1
La CTU disposta nel corso del giudizio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni sono qui richiamate, è condivisa dallo scrivente in quanto le considerazioni svolte sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti (in particolare quanto alla documentazione medica, si osserva che il consulente ha proceduto soprattutto ad una valutazione anamnestica confortata dall'esame obiettivo) né emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche.
Riferisce dunque il CTU che a seguito dell'incidente stradale del 4.7.2021 il ha riportato Pt_1
(cfr. pagg. 7 e 8 dell'elaborato peritale):
- un trauma toracico con plurime fratture: (a sinistra, lievemente scomposte a carico dell'arco pagina 8 di 13 anteriore dalla 1^ alla 5^ costa e fratture composte all'arco anteriore dalla 6^ alla 8^ costa;
a destra frattura della 2^ costa) con associato PNX (a sinistra in sede supero-anteriore ed a destra, millimetrica falda, in sede apicale paramediastinica) e contusione polmonare (a sinistra, a carico del LLS in sede anteriore e posteriore ed a destra, di minor entità, al lobo superiore e al lobo medio);
- la frattura pluriframmentaria del terzo medio di entrambe le clavicole con lussazione dell'estremo prossimale e distacco bilaterale;
- frattura pluriframmentaria della diafisi tibiale medio-distale (trattata dapprima con fissatore esterno e poi sintetizzata mediante con infibulo endomidollare bloccato da viti metalliche, tuttora in sede e con rottura della vite distale) e consolidata con callo osseo ipertrofico.
Tali lesioni hanno determinato le ss. conseguenze:
- un periodo di inabilità temporanea assoluta di 20 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 40 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni;
- postumi permanenti nella misura del 21-22%.
Pertanto, tenuto conto del grado di invalidità permanente e dell'età del danneggiato (31 anni), l'importo spettante al convenuto deve essere liquidato in euro 81.271,50.
Con riferimento al danno da sofferenza, la prova dello stesso può ritenersi raggiunta, in via presuntiva, considerato che il Ctu ha stimato il grado di sofferenza permanente, in una scala da 1 a 5, con l'indice 2.
Sulla base dei predetti elementi, può ritenersi adeguatamente provata per presunzioni l'esistenza anche di un danno da sofferenza e, pertanto, il danno non patrimoniale da invalidità permanente (danno biologico e danno morale) dev'essere complessivamente liquidato in € 108.636,00 in applicazione delle
Tabelle di Milano, somma già rivalutata ad oggi.
Questo Tribunale ritiene che non possa procedersi ad una maggiorazione per personalizzazione, in quanto parte attrice non ha provato né allegato l'esistenza di ulteriori condizioni soggettive e cioè pregiudizi di natura non patrimoniale diversi da quelli standardizzati conseguenti al danno biologico.
Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, la somma dovuta si quantifica in euro 54.318,00.
pagina 9 di 13 b) Danno patrimoniale
Quanto ai pregiudizi patrimoniali lamentati da va accolta la domanda per il Parte_1 recupero delle spese mediche sopportate in conseguenza dell'illecito, quale danno emergente direttamente riconducibile all'incidente de quo, in quanto provate documentalmente mediante fatture e reputate congrue dalla CTU, per la somma, rispettivamente, di € 5,76 per terapie farmacologiche;
€
197,80 per esami strumentali ed € 71,60 per visite specialistiche, comprensive dell'importo di € 65,00 per copie cartelle cliniche e copie cd delle indagini strumentali, trattandosi di spese sostenute per acquisire documentazione necessaria per l'accertamento del danno, per un totale di € 340,16, rivalutata ad oggi è pari a € 363,63.
Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, la somma dovuta si quantifica in euro 181,82 .
Per il resto, le pretese di risarcimento dei danni patrimoniali non meritano accoglimento.
Più nel dettaglio:
- quanto ai danni patrimoniali subiti dal motociclo, va rilevato che parte attrice non provava, come era suo onere, il valore commerciale del motociclo KAWASAKI KX 250 F prima del sinistro.
Ai fini della determinazione del valore commerciale del mezzo, infatti, non può ritenersi sufficiente perizia di parte sul costo di riparazione (doc. 5 di parte attrice) in quanto priva di valore probatorio e difettando, a monte, la dimostazione del valore del mezzo.
A tal fine il avrebbe potuto produrre, ad esempio, una quotazione risultante da CP_9
una rivista di settore specializzata (Cass. sent. n. 2800/2016) fornendo gli elementi per comprendere lo stato di usura del mezzo (trattasi infatti di motociclo risalente all'anno 2016, non immatricolato, e privo dell'indicazione del chilometraggio).
Nessun riscontro utile è stato fornito.
Per tale ragione, il Giudice non disponeva la consulenza tecnica d'ufficio in quanto inidonea a colmare le lacune di parte. Come rilevato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi
pagina 10 di 13 sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
- quanto ai danni patrimoniali da lucro cessante parimenti gli stessi non possono essere riconosciuti non essendo stata fornita alcuna prova in ordine allo svolgimento di un'attività lavorativa al momento del sinistro. Al contrario, è emerso dalla c.t.u. che il fosse disoccupato all'epoca dei fatti (cfr. Pt_1 pag. 6 dell'elaborato peritale: “ANAMNESI LAVORATIVA: riferisce che all'epoca del fatto era disoccupato mentre attualmente è operaio-sabbiatore”).
c) Detrazione acconto
Al fine di determinare il residuo credito risarcibile all'attrice occorre, poi, tenere conto dell'importo di
€ 46.000,00 pacificamente già corrisposto dalla compagnia assicurativa il 13.02.2023 (doc. 4 di
). CP_2
Poiché in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi, a tal fine, rivalutare l'acconto alla data della liquidazione (Cass. n. 2074/99), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto di € 46.000,00 corrisposto dalla si è Controparte_2 rivalutato nell'importo di € 47.104,00 in moneta attuale.
Ne consegue che, detraendo dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non), pari ad € 54.499,82 (ovvero euro 54.318 + euro 181,82) in moneta attuale, l'ammontare dell'acconto, reso omogeneo, di € 47.104,00 in moneta attuale, i convenuti sono tenuti a corrispondere all'attore l'importo residuo di € 7.395,82 in moneta attuale, già compresa la rivalutazione monetaria.
Su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale da applicarsi per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale (ovvero € 54.499,82), devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno e, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla sentenza, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (si richiama al riguardo la ss. massima: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata
pagina 11 di 13 annualmente.”, Cass. sez. III, ord. n. 23927 del 07/08/2023).
Sull'importo così ottenuto sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla pronuncia sino al saldo.
Risarcimento chiesto dal Sig. P_
Il Sig. a chiesto il ristoro del danno patrimoniale, costituito dalle spese per la riparazione del P_
mezzo (le cui condizioni post sinistro sono descritte nelle fotografie allegate alla relazione degli agenti intervenuti), pari ad euro 7.641,47.
Tale domanda è fondata, nei limiti di giustizia, in quanto supportata dalle fatture pagate dallo P_
(docc. 3 e 4 del fascicolo avanti al GdP).
L'importo dovuto si quantifica nella misura della metà e quindi pari ad euro 3.820,74.
Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura legale a decorrere dalle date dei pagamenti sino al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della reciproca soccombenza
Quelle afferenti alla CTU medica vanno equamente ripartite tra le parti attrici e convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite con R.G. n. 1275/2023 e R.G. n.
2725/2023, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accerta la concorrente e paritaria responsabilità dei Sigg.ri e Pt_1 P_
nella causazione del sinistro occorso in data 4.07.2021;
2. accertato quanto in premessa, condanna il Sig. e P_ Controparte_2
in via solidale, al pagamento in favore del Sig. della somma di € 7.395,82
[...] Pt_1
oltre interessi come in premessa;
3. accertato quanto in premessa, condanna il Sig. e in via solidale, al Pt_1 CP_1
pagina 12 di 13 pagamento in favore del Sig. della somma di euro 3.820,74. oltre interessi come in P_
premessa
4. Compensa per intero le spese di lite e ripartisce quelle afferenti alla CTU medica come in premessa;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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