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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4877/2024 R.G. promosso da
(codice fiscale brasiliano n° ) nata il Parte_1 C.F._1
17.02.1985 a Joacaba, Stato di Santa Catarina, Brasile e residente a [...], Stato di
Rio Grande Do Sul, Estrada 2959, in proprio e Controparte_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale dei figli minorenni Persona_1
, nato il [...] a [...], Brasile e nata il
[...] Parte_2
09.01.2023 a Caxias do Sul, RS, Brasile;
(codice fiscale Parte_3
brasiliano n° ) nato il [...] a [...], Stato del Rio Grande Do C.F._2
Sul, Brasile e residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Rubem Ubida 580 AP 6
JD Botanico;
(codice fiscale brasiliano n° ) nata Parte_4 C.F._3
il 18.01.1967 a Treze Tilias, Stato di Santa Catarina, Brasile e residente a [...], Stato di
Santa Catarina, Rua TV Luiz Delfino 65 Apto 302; (codice fiscale Parte_5
brasiliano ) nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile C.F._4
ed ivi residente in [...]681, Ed. Fenix, in proprio e quale genitore esercente pagina 1 di 10 la responsabilità del figlio minorenne nato il [...] a Persona_2
Joacaba, SC, Brasile;
(codice fiscale brasiliano n° Parte_6
) nata il [...] a [...], SC, Brasile ed ivi residente in [...]C.F._5
Vargas 1365 AP 202, tutti con il patrocinio dell'avvocato Davide Favotto del Foro di
Treviso (C.F. , presso lo studio del quale sono elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliati come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note di trattazione depositate il
18/06/2025:“In via principale: - accertare in capo ai Sigg. Parte_1
,
[...] Persona_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
la sussistenza dei requisiti per Persona_2 Parte_6
l'acquisto della cittadinanza italiana, e, per l'effetto,dichiararla cittadina italiana;
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a compiere tutti Controparte_2
gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
- ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. Questo patrocinio si dichiara nel presente procedimento avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 10 Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/04/2024 gli istanti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] a [...], provincia di Lucca Persona_3
(LU), in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.1-28).
Con decreto del 16/07/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 20/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 18/06/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto , Controparte_2
effettuata il 18/03/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
La causa viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1 lett. b)
D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
pagina 3 di 10 Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di CP_2 CP_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e residenti negli
Stati federati di Santa Catarina e San Paolo, hanno dedotto di aver tentato di presentare le richieste per via amministrativa ai rispettivi Consolati tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. A riprova hanno prodotto le
“catture di schermo” di alcuni tentativi che hanno avuto esito negativo per esaurimento dei posti disponibili, (docc dal n. 24 al n. 27). I ricorrenti residenti nello Stato del Rio Grande do Sul hanno dedotto e provato di aver fatto richiesta nell'anno 2023 di inserimento nella lista del Consolato di Porto Alegre ottenendo il numero 31802 di “agendamento” , (doc.
23). Gli stessi hanno evidenziato l'impossibilità do ottenere il riconoscimento del loro diritto nel termine di legge o comunque entro un termine ragionevole a motivo degli abnormi ritardi con i quali le Autorità consolari competenti a pronunciarsi sulle loro richieste stanno procedendo.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che,
pagina 4 di 10 quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli in Brasile si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio è dato ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: il capostipite emigrava in Brasile dove, in data Persona_3
25.03.1905, contraeva matrimonio con (doc.2); dalla loro unione era nato Controparte_3
il 27 giugno 1904, ad Alfredo Chaves, Stato del Rio Grande Do Sul, Brasile, Persona_4
(doc.3). Quest'ultimo si sposava nell'anno 1926 con la coppia generava
[...] CP_4
due figli, nati entrambi a Lagoa Vermelha, RS, Brasile: il 12 aprile 1935, Persona_5
(doc.5) ed il 21 ottobre 1929 (doc.6), i quali avrebbero dato vita a Persona_6
due distinti rami di discendenza.
- Discendenti ramo familiare di Persona_5
il predetto contraeva matrimonio il 22.07.1959 in Brasile con (doc.7); Persona_7
dalla loro unione nascevano: i) il 22 luglio 1962 a Ibicare, SC, Persona_8
pagina 5 di 10 Brasile, (doc.8); ii) IC EC il 18 gennaio 1967 a Treze Tilias, SC, Per_3
Brasile, odierna ricorrente, (doc.9).
Dall'unione coniugale di con (doc.10), Persona_8 Persona_9
nascevano i ricorrenti: il 17 febbraio 1985 a Joacaba, Parte_1
SC, Brasile, (doc.11) e il 25 dicembre 1990 a Uruguaiane, RS, Parte_3
Brasile, (doc.12).
Dall'unione di con Parte_1 Persona_10
(doc.13), sono nati a Caxias Do Sul, RS, Brasile, il 2 ottobre 2020, Persona_1
(doc. 14) e il 9 gennaio 2023, (doc.15), ricorrenti minorenni Parte_2 rappresentati nel presente giudizio dalla madre con il consenso dell'altro genitore che ha sottoscritto la procura al difensore.
Dall'unione coniugale di con il 14 gennaio Parte_4 Persona_11
1991 nasceva a Joacaba, SC, Brasile, la ricorrente , (docc. 16-17). Parte_5
Dall'unione di con il 25 aprile 2022 è nato a Parte_5 Persona_12
Joacaba, SC, Brasile, (doc.18), ricorrente minorenne Persona_2
rappresentato nel presente giudizio dalla madre con il consenso dell'altro genitore che ha sottoscritto la procura al difensore.
- Discendenti ramo familiare di Persona_6
Dall'unione coniugale di con , nasceva il 28 marzo 1957 Persona_6 Persona_13
a Concorde, SC, Brasile, (docc. 19-20). Dall'unione di quest'ultimo con Persona_14
IC UR Mena Barreto, il 27 dicembre 1991 a Joacaba, SC, Brasile, è nata la ricorrente (docc. 21-22). Parte_6
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_3
come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.28), ai sensi delle disposizioni di legge del tempo, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, in mancanza di emergenze di segno Persona_4
pagina 6 di 10 contrario, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912, è stato in grado di trasmetterla ai figli ed dai quali gli odierni ricorrenti discendono. Persona_5 Persona_6
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 7 di 10 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_3 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento pagina 8 di 10 dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti Parte_1
, ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e Parte_4 Parte_5 Persona_2 [...]
cittadini italiani jure sanguinis Parte_6
pagina 9 di 10 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Favotto, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.7.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4877/2024 R.G. promosso da
(codice fiscale brasiliano n° ) nata il Parte_1 C.F._1
17.02.1985 a Joacaba, Stato di Santa Catarina, Brasile e residente a [...], Stato di
Rio Grande Do Sul, Estrada 2959, in proprio e Controparte_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale dei figli minorenni Persona_1
, nato il [...] a [...], Brasile e nata il
[...] Parte_2
09.01.2023 a Caxias do Sul, RS, Brasile;
(codice fiscale Parte_3
brasiliano n° ) nato il [...] a [...], Stato del Rio Grande Do C.F._2
Sul, Brasile e residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Rubem Ubida 580 AP 6
JD Botanico;
(codice fiscale brasiliano n° ) nata Parte_4 C.F._3
il 18.01.1967 a Treze Tilias, Stato di Santa Catarina, Brasile e residente a [...], Stato di
Santa Catarina, Rua TV Luiz Delfino 65 Apto 302; (codice fiscale Parte_5
brasiliano ) nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile C.F._4
ed ivi residente in [...]681, Ed. Fenix, in proprio e quale genitore esercente pagina 1 di 10 la responsabilità del figlio minorenne nato il [...] a Persona_2
Joacaba, SC, Brasile;
(codice fiscale brasiliano n° Parte_6
) nata il [...] a [...], SC, Brasile ed ivi residente in [...]C.F._5
Vargas 1365 AP 202, tutti con il patrocinio dell'avvocato Davide Favotto del Foro di
Treviso (C.F. , presso lo studio del quale sono elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliati come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note di trattazione depositate il
18/06/2025:“In via principale: - accertare in capo ai Sigg. Parte_1
,
[...] Persona_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
la sussistenza dei requisiti per Persona_2 Parte_6
l'acquisto della cittadinanza italiana, e, per l'effetto,dichiararla cittadina italiana;
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a compiere tutti Controparte_2
gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
- ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. Questo patrocinio si dichiara nel presente procedimento avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 10 Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/04/2024 gli istanti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] a [...], provincia di Lucca Persona_3
(LU), in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.1-28).
Con decreto del 16/07/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 20/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 18/06/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto , Controparte_2
effettuata il 18/03/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
La causa viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1 lett. b)
D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
pagina 3 di 10 Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di CP_2 CP_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e residenti negli
Stati federati di Santa Catarina e San Paolo, hanno dedotto di aver tentato di presentare le richieste per via amministrativa ai rispettivi Consolati tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. A riprova hanno prodotto le
“catture di schermo” di alcuni tentativi che hanno avuto esito negativo per esaurimento dei posti disponibili, (docc dal n. 24 al n. 27). I ricorrenti residenti nello Stato del Rio Grande do Sul hanno dedotto e provato di aver fatto richiesta nell'anno 2023 di inserimento nella lista del Consolato di Porto Alegre ottenendo il numero 31802 di “agendamento” , (doc.
23). Gli stessi hanno evidenziato l'impossibilità do ottenere il riconoscimento del loro diritto nel termine di legge o comunque entro un termine ragionevole a motivo degli abnormi ritardi con i quali le Autorità consolari competenti a pronunciarsi sulle loro richieste stanno procedendo.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che,
pagina 4 di 10 quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli in Brasile si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio è dato ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: il capostipite emigrava in Brasile dove, in data Persona_3
25.03.1905, contraeva matrimonio con (doc.2); dalla loro unione era nato Controparte_3
il 27 giugno 1904, ad Alfredo Chaves, Stato del Rio Grande Do Sul, Brasile, Persona_4
(doc.3). Quest'ultimo si sposava nell'anno 1926 con la coppia generava
[...] CP_4
due figli, nati entrambi a Lagoa Vermelha, RS, Brasile: il 12 aprile 1935, Persona_5
(doc.5) ed il 21 ottobre 1929 (doc.6), i quali avrebbero dato vita a Persona_6
due distinti rami di discendenza.
- Discendenti ramo familiare di Persona_5
il predetto contraeva matrimonio il 22.07.1959 in Brasile con (doc.7); Persona_7
dalla loro unione nascevano: i) il 22 luglio 1962 a Ibicare, SC, Persona_8
pagina 5 di 10 Brasile, (doc.8); ii) IC EC il 18 gennaio 1967 a Treze Tilias, SC, Per_3
Brasile, odierna ricorrente, (doc.9).
Dall'unione coniugale di con (doc.10), Persona_8 Persona_9
nascevano i ricorrenti: il 17 febbraio 1985 a Joacaba, Parte_1
SC, Brasile, (doc.11) e il 25 dicembre 1990 a Uruguaiane, RS, Parte_3
Brasile, (doc.12).
Dall'unione di con Parte_1 Persona_10
(doc.13), sono nati a Caxias Do Sul, RS, Brasile, il 2 ottobre 2020, Persona_1
(doc. 14) e il 9 gennaio 2023, (doc.15), ricorrenti minorenni Parte_2 rappresentati nel presente giudizio dalla madre con il consenso dell'altro genitore che ha sottoscritto la procura al difensore.
Dall'unione coniugale di con il 14 gennaio Parte_4 Persona_11
1991 nasceva a Joacaba, SC, Brasile, la ricorrente , (docc. 16-17). Parte_5
Dall'unione di con il 25 aprile 2022 è nato a Parte_5 Persona_12
Joacaba, SC, Brasile, (doc.18), ricorrente minorenne Persona_2
rappresentato nel presente giudizio dalla madre con il consenso dell'altro genitore che ha sottoscritto la procura al difensore.
- Discendenti ramo familiare di Persona_6
Dall'unione coniugale di con , nasceva il 28 marzo 1957 Persona_6 Persona_13
a Concorde, SC, Brasile, (docc. 19-20). Dall'unione di quest'ultimo con Persona_14
IC UR Mena Barreto, il 27 dicembre 1991 a Joacaba, SC, Brasile, è nata la ricorrente (docc. 21-22). Parte_6
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_3
come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.28), ai sensi delle disposizioni di legge del tempo, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, in mancanza di emergenze di segno Persona_4
pagina 6 di 10 contrario, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912, è stato in grado di trasmetterla ai figli ed dai quali gli odierni ricorrenti discendono. Persona_5 Persona_6
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 7 di 10 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_3 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento pagina 8 di 10 dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti Parte_1
, ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e Parte_4 Parte_5 Persona_2 [...]
cittadini italiani jure sanguinis Parte_6
pagina 9 di 10 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Favotto, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.7.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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