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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA nella causa civile di primo grado n. 7106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2013, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Fiorillo per procura in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Currò, per procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E nata in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lopresti, per procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 11 E
– già impresa territorialmente Controparte_3 Controparte_4 designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_5
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Suria P.IVA_1
CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio, dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Rometta, , e la Parte_2 Parte_1 Controparte_6
esponendo che in data 20 gennaio 2019 alle ore 15,20 circa, mentre, a bordo
[...] della propria autovettura Audi A3 tg.BZ355NK, percorreva l'autostrada A20 con direzione
Messina, all'imbocco di Rometta, all'altezza di una curva destrorsa, veniva investita da una
Opel Corsa tg. CZ745XH, di proprietà di e condotta da e senza Parte_2 Parte_1 copertura assicurativa, percorrendo la carreggiata con direzione di marcia opposta, perdeva il controllo, girava su se stessa, rompeva lo spartitraffico centrale e invadeva la carreggiata percorsa dall'Audi.
A seguito del sinistro l'Audi riportava danni nella parte anteriore e nella fiancata sinistra e veniva soccorso e trasportato al pronto soccorso di Milazzo. CP_1
La – essendo l'Opel priva di copertura assicurativa - risarciva integralmente i CP_4 danni riportati dall'Audi di proprietà del ma non risarciva i danni alla persona di CP_1 [...]
CP_1
pagina 2 di 11 Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'Opel e, conseguentemente, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni morali e biologici, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Controparte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Rometta, , e la Parte_2 Parte_1 CP_4 riferendo di viaggiare a bordo dell'Audi A3, di proprietà di e che nel
[...] CP_1 sinistro riportava lesioni personali diagnosticate dal pronto soccorso di Milazzo.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni biologici e morali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e il pagamento delle spese processuali.
Si costituivano in giudizio e che contestavano la domanda Parte_1 Parte_2 degli attori, rilevando che la responsabilità è ascrivibile al in Controparte_5 quanto la rampa di uscita dell'A20 con direzione Rometta era totalmente coperta di sabbia, per cui il conducente perdeva inevitabilmente il controllo dell'Opel.
Chiedevano, pertanto, di essere autorizzati a chiamare in causa il CAS, responsabile ex art. 2051 c.c., e chiedevano il risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 6.056,98 oltre Iva per danni al mezzo, e per il danno biologico riportato da e di essere tenuti Parte_1 indenni per ogni eventuale esborso nei confronti dell'attore, oltre al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario. Contr Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa del che rimaneva contumace.
Con ordinanza del 25.9.2013 il Giudice di Pace di Rometta, stante la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e dichiarava la propria incompetenza Pt_1 Pt_2 per valore e concedeva alle parti il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale.
e riassumevano il giudizio citando in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
la e il CAS, chiedendo di dichiarare unico CP_1 Controparte_2 CP_4 responsabile del sinistro il CAS e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e di tenerli indenni da eventuali esborsi nei confronti di e della CP_1 CP_2
pagina 3 di 11 Si costituivano in giudizio e che ribadivano le CP_1 Controparte_2 stesse domande proposte dinanzi al Giudice di Pace.
Si costituiva in giudizio il CAS che contestava la propria responsabilità nella verificazione del sinistro, verificatosi per colpa esclusiva del conducente della Opel, in quanto dal Pt_1 rapporto della Polizia, intervenuta sul posto, non emerge presenza di sabbia e sanzionava il per violazione dell'art. 141 CdS Pt_1
Deduceva che la sabbia è un bene esterno rispetto all'autostrada e non è riferibile al CAS
In ogni caso contestava l'ammontare delle richieste risarcitorie e chiedeva il rigetto delle domande.
Si costituiva in giudizio la che dichiarava la propria Controparte_3 legittimazione passiva, in quanto è stata contravvenzionata ai sensi dell'art. 193 Parte_2
CdS per mancanza di copertura assicurativa.
Contestava, tuttavia, l'entità dei danni chiesti e chiedeva di accertare eventuali profili di responsabilità del CAS.
In ogni caso, in caso di accoglimento delle domande, chiedeva di dichiarare ex art. 292
CdA il diritto di regresso della n.q. nei confronti di per recuperare CP_8 Parte_2 quanto eventualmente corrisposto, condannando conseguentemente, a restituire Parte_2 alla n.q. l'esatta somma versata. CP_3
All'udienza del 17.7.2014 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 19.7.2018 il Giudice ammetteva le prove testimoniali e l'interrogatorio formale di . Parte_1
All'udienza del 25.11.2019 il Giudice procedeva all'interrogatorio formale di Pt_1
.
[...]
All'udienza del 28.12.2021 il Giudice sentiva il teste . Testimone_1
Con ordinanza del 19.9.2022 il Giudice disponeva consulenza per ricostruire la dinamica del sinistro e nominava l'ing. . Persona_1
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 2.8.2023 il Giudice disponeva consulenza medico legale su
[...]
e su per valutare le lesioni riportate nel sinistro e CP_1 Controparte_2 nominava allo scopo il dott. . Persona_2
All'udienza del 5 dicembre 2024 - in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e, in particolare, della responsabilità di Contr
e di eventuali profili di colpa esclusiva o concorrente del occorre Parte_1 esaminare gli elementi di prova a disposizione, costituiti dal prontuario della Polizia stradale, dalle fotografie del luogo del sinistro, dalla deposizione testimoniale, dalle consulenze di parte sulle due autovetture e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro dal parte del CTU.
Dal prontuario della Polizia stradale emerge che l'incidente si è verificato il 20 gennaio 2009 alle ore 15,20 e che i mezzi coinvolti erano una Opel Corsa e un'Audi A3.
Nella direzione percorsa dall'Opel c'era una curva sinistrorsa, poco dopo i caselli di Rometta;
mentre dal lato dell'Audi A3 - condotta da e nella quale erano trasportati la e i CP_1 CP_2 minori e - c'era una curva destrorsa. Persona_3 Persona_4
E la pattuglia che interveniva trovava i new jersey che separavano la carreggiata in parte sparsi sulla sede stradale e in parte sotto l'Opel Corsa.
Dal prontuario risulta anche che il limite di velocità era di 40 Km/h e che il fondo stradale era bagnato da pioggia in atto, ma non risulta menzionata la presenza di terriccio o sabbia che copriva la carreggiata, come dedotto, invece, dalle difese Controparte_9
La dinamica del sinistro, ricostruita da , è stata sostanzialmente confermata CP_1 da nel suo interrogatorio formale. Parte_1 era a bordo di una Opel Corsa, pioveva e mentre percorreva “il tratto autostradale a CP_1 velocità molto moderata” perché stava “affrontando una curva molto pericolosa”, “a causa del terriccio misto a pioggia la macchina perdeva aderenza ….sbattendo in testa coda per andarsi a fermare nella corsia opposta travolgendo dei bidoni di plastica che servono a delimitare i tratti di strada”.
pagina 5 di 11 Ha confermato la circostanza che “improvvisamente, l'autovettura su cui viaggiava l'attore veniva investita sulla fiancata sinistra e parte anteriore dall'autovettura tg. CZ745XH, marca
Opel Corsa, che percorrendo l'autostrada A20 sulla carreggiata con direzione di marcia opposta, perdeva il controllo e girava su se stessa fino a rompere lo spartitraffico centrale ed invadere la carreggiata su cui viaggiava l'attore”.
Lo stesso ha confermato che “sul luogo dell'incidente interveniva, subito dopo, la Polizia di
Stato, sezione Stradale Messina, che effettuava sopralluogo tecnico e successivamente redigeva verbale delle operazioni eseguite” e che sull'Audi A3 viaggiava anche una donna di nazionalità polacca con due bambini.
Il testimone nulla ha potuto riferire sulla dinamica, essendo Testimone_1 intervenuto sui luoghi circa venti minuti dopo il sinistro, per accompagnare sul luogo del sinistro e quando è arrivato sul posto c'era già la Polizia, che stava facendo i Parte_3 rilievi e ha un ricordo impreciso se i mezzi fossero stati o meno spostati.
Lo stesso ha riferito che tra le due corsie di marcia non vi era guard rail a blocchi di cemento, ma soltanto dei new jersey bianchi e rossi, ma non ha saputo riferire se i new jersey posizionati come divisioni tra le due carreggiate fossero pieni d'acqua, in quanto li ha visto solo un po' spostati.
Quando è arrivato ha visto che “la macchina del si trovava nella corsia opposta al Pt_1 proprio senso di marcia”.
Lo stesso ha potuto constatare che sulla carreggiata dello svincolo di Rometta, a causa della pioggia, si era depositato del terriccio, confermando la circostanza che “sulla bretella autostradale vi era una copiosa presenza di detriti e terriccio anche per la totale assenza di barriere protettive laterali”.
Lo stesso, tuttavia, ha precisato di non essere sceso dalla sua autovettura, ma di avere visto quanto riferito a una distanza di circa 5- 6 metri, essendo rimasto in macchina.
L'ing. , nominato consulente tecnico d'ufficio, per ricostruire la dinamica del Persona_1 sinistro, attraverso la posizione di arresto dei due mezzi e dei danni riportati ha ricostruito la dinamica del sinistro, determinando le velocità tenute dai due conducenti al momento della pagina 6 di 11 percezione del pericolo e dell'urto, tenuto conto che la sede stradale era bagnata -come emerge dal prontuario -. Orbene, per perdere aderenza al suolo, con fondo stradale, bagnato l'Opel doveva procedere ad una velocità non inferiore a 80 Km/h, mentre il teneva una CP_1 velocità di 40 Km/h.
Orbene, la condotta di guida del che invadeva la corsia opposta di marcia consente Pt_1 di ritenere ampiamente superato il concorso di colpa dei conducenti dei due mezzi.
Né può attribuirsi alcuna responsabilità o corresponsabilità al CAS sia per la velocità tenuta dal non adeguata al limite indicato, allo stato dei luoghi (curva) e al tratto bagnato sia Pt_1 perché l'eventuale presenza di terriccio – riferita dal teste escusso, ma che se presente doveva certamente essere modesta e non rilevante, essendo stata, la presenza, omessa nel prontuario – non ha inciso sulla verificazione dele sinistro, ascrivibile esclusivamente alla condotta poco accorta del conducente dell'Opel.
Vanno, pertanto, rigettate sia la domanda di risarcimento per danni al mezzo, avanzata dalla proprietaria dell'Opel, , sia la domanda di risarcimento per danno biologico, Parte_2 avanzata da . Parte_1
Vanno, invece, accolte le domande di risarcimento avanzate da e da CP_1
rispettivamente conducente e trasportata nell'Audi A3. Controparte_10
Va, pertanto, quantificato l'ammontare del risarcimento.
sottoposto a visita da parte del CTU dott. , risulta che a CP_1 Persona_2 seguito dell'incidente ha esiti a carattere permanente rappresentati da “cervicalgia post- traumatica con verticalizzazione del rachide cervicale (esame Rx del 15.6.2010) e gonalgia destra, con ipodensità del corno anteriore della fibrocartilagine meniscale mediale, da riferita lesione traumatica (esame TAC del 15.6.2010)” che appaiono in nesso di causalità con il sinistro. Tali postumi, secondo la “Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità” Luvoni – Mangili -Bernardi ed.2002, hanno determinato un danno biologico permanente nella misura del 2,5%.
Inoltre, il ha avuto 8 gg. di invalidità parziale al 75%, 25 gg. di invalidità parziale al CP_1
50%, 25 gg. di invalidità parziale al 25%.
pagina 7 di 11 Sono, peraltro, congrue le spese mediche sostenute, pari ad euro 200,00.
Sottoposta a visita il CTU ha accertato che la stessa, a seguito del Controparte_2 sinistro, ha riportato “cervicalgia post traumatica con scomparsa della lordosi fisiologica cervicale, con inversione in cifosi del tratto intermedio per contrattuara mialgica (esame Rx della colonna cervicale del 15.6.2010) e gonalgia sinistra post-traumatica, con rima ipodensa sul corno posteriore della fibrocartilagine meniscale mediale, con segni di disinserzione menisco capsulare (esame TAC ginocchio sinistro del 15.6.2010), che hanno determinato un danno biologico permanente nella misura del 2%.
Inoltre, la ha avuto 8 gg. di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 gg. di CP_2 invalidità parziale al 50% e 25 gg. di invalidità temporanea parziale al 25%.
Sono, peraltro, congrue le spese mediche sostenute, pari ad euro 200,00.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, congruamente motivate ed esenti da specifiche censure sia con riferimento al sia con riferimento alla Knapik, sono CP_1 pienamente condivise.
Il danno subito dal e dalla deve essere liquidato, con un'attenta valutazione CP_1 CP_2 della patologia sofferta e delle condizioni soggettive, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass.,
SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dal e dalla , trattandosi di danno biologico di lieve CP_1 CP_2 entità viene liquidato in base all'art. 139 Cda (d.lgs. 209/05), secondo gli importi aggiornati al
D.M. 16.7.2024. In particolare, l'art. 139 Cda parametra la liquidazione del danno biologico permanente all'entità dei postumi, secondo un incremento crescente in misura più che proporzionale per ogni punto percentuale di invalidità e decrescente in relazione all'età del soggetto, a partire dall'undicesimo anno di età e l'importo relativo al primo punto di invalidità
è di euro 947,30, mentre l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta è di euro 55,24.
pagina 8 di 11 Conseguentemente, la somma complessivamente liquidabile a ammonta CP_1 ad euro 3.778,66, importo già rivalutato, così determinato: per invalidità al 75% gg. 8, euro 331,44 (€ 41,43 x 8) per invalidità al 50% gg.25, euro 690,50 (€ 27,62 x 25) per invalidità al 25% gg. 25, euro 345,25 (€ 13,81 x 25) danno biologico del 2,5%, tenuto conto che all'epoca del sinistro aveva 49 anni, CP_1 euro 2.211,47 (importo ottenuto attraverso una media della somma liquidabile per danno al
2% e somma liquidabile per danno al 3%) spese euro 200,00.
La somma complessivamente liquidabile a che all'epoca del Controparte_10 sinistro aveva 33 anni, ammonta ad euro 3.273,48, importo già rivalutato, così determinato: per invalidità al 75% gg. 8, euro 331,44 (€ 41,43 x 8) per invalidità al 50% gg. 20, euro 552,40 (€ 27,62 x 20) per invalidità al 25% gg. 25, euro 345,25 (€ 13,81 x 25) danno biologico del 2%, tenuto conto che la all'epoca del sinistro aveva 33 anni, CP_2 euro 1.844,39.
Spese euro 200,00.
Per queste ragioni va dichiarato responsabile esclusivo del sinistro e, per Parte_1
l'effetto, , e la vanno condannati in solido a pagare a Parte_2 Parte_1 CP_3 la somma di euro 3.778,66 e a la somma di euro CP_1 Controparte_10
3.273,48. Contr Va, invece, rigettata la domanda di e della di manleva nei confronti del Pt_1 Pt_2
, e la vanno condannati in solido a pagare le spese Parte_2 Parte_1 CP_3 processuali in favore di , che si liquidano in complessivi euro 2.552,00, oltre Parte_4 spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Antonino Currò (come da dichiarazione di distrazione in sede di precisazione delle conclusioni), importo così determinato: euro 425,00 per studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 851,00 per fase decisionale.
pagina 9 di 11 , e la condannati in solido a pagare le spese Parte_2 Parte_1 CP_11 processuali in favore di che si liquidano in complessivi euro 2.552,00, Controparte_10 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Lopresti (come da dichiarazione di distrazione in sede di precisazione delle conclusioni), importo così determinato: euro 425,00 per studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 851,00 per fase decisionale.
e vanno condannati in solido a pagare le spese processuali in Parte_2 Parte_1
Contr favore del che si liquidano in euro 2.552,00, oltre spese generali, iva e cpa
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico solidale di , di Parte_2 Pt_1
e della
[...] CP_3
Va dichiarato che la ha azione di regresso nei confronti di per le CP_3 Parte_2 somme pagate a titolo di risarcimento, interessi e spese nei confronti di e della CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva di;
Parte_1
-condanna in solido , e la a pagare, Parte_2 Parte_1 Controparte_3 in favore di la somma di euro 3.778,66, già rivalutata, oltre interessi dalla CP_1 decisione al soddisfo;
-condanna in solido , e la a pagare, Parte_2 Parte_1 Controparte_3 in favore di la somma di euro 3.273,48; Controparte_10
-rigetta la domanda di risarcimento di e di nei confronti del Parte_2 Parte_1
CAS;
-rigetta la domanda di manleva di e di nei confronti del CAS;
Parte_1 Parte_2
-condanna in solido , e la a pagare le Parte_2 Parte_1 Controparte_3 spese processuali in favore di , che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 Parte_4 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Antonino Currò;
pagina 10 di 11 --condanna in solido , e la a pagare Parte_2 Parte_1 Controparte_3 le spese processuali in favore di che si liquidano in complessivi euro Controparte_10
2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Lopresti;
-condanna in solido e a pagare le spese processuali in favore del Parte_2 Parte_1
CAS, che si liquidano in euro 2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa.
-pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di , di e Parte_2 Parte_1 della;
Controparte_3
-dichiara che la ha azione di regresso nei confronti di Controparte_3 Pt_2 per le somme pagate a titolo di risarcimento, interessi e spese nei confronti di
[...] [...]
e di CP_1 Controparte_10
Messina, 26 marzo 2025
Il giudice
Maria Militello
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA nella causa civile di primo grado n. 7106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2013, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Fiorillo per procura in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Currò, per procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E nata in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lopresti, per procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 11 E
– già impresa territorialmente Controparte_3 Controparte_4 designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_5
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Suria P.IVA_1
CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio, dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Rometta, , e la Parte_2 Parte_1 Controparte_6
esponendo che in data 20 gennaio 2019 alle ore 15,20 circa, mentre, a bordo
[...] della propria autovettura Audi A3 tg.BZ355NK, percorreva l'autostrada A20 con direzione
Messina, all'imbocco di Rometta, all'altezza di una curva destrorsa, veniva investita da una
Opel Corsa tg. CZ745XH, di proprietà di e condotta da e senza Parte_2 Parte_1 copertura assicurativa, percorrendo la carreggiata con direzione di marcia opposta, perdeva il controllo, girava su se stessa, rompeva lo spartitraffico centrale e invadeva la carreggiata percorsa dall'Audi.
A seguito del sinistro l'Audi riportava danni nella parte anteriore e nella fiancata sinistra e veniva soccorso e trasportato al pronto soccorso di Milazzo. CP_1
La – essendo l'Opel priva di copertura assicurativa - risarciva integralmente i CP_4 danni riportati dall'Audi di proprietà del ma non risarciva i danni alla persona di CP_1 [...]
CP_1
pagina 2 di 11 Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'Opel e, conseguentemente, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni morali e biologici, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Controparte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Rometta, , e la Parte_2 Parte_1 CP_4 riferendo di viaggiare a bordo dell'Audi A3, di proprietà di e che nel
[...] CP_1 sinistro riportava lesioni personali diagnosticate dal pronto soccorso di Milazzo.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni biologici e morali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e il pagamento delle spese processuali.
Si costituivano in giudizio e che contestavano la domanda Parte_1 Parte_2 degli attori, rilevando che la responsabilità è ascrivibile al in Controparte_5 quanto la rampa di uscita dell'A20 con direzione Rometta era totalmente coperta di sabbia, per cui il conducente perdeva inevitabilmente il controllo dell'Opel.
Chiedevano, pertanto, di essere autorizzati a chiamare in causa il CAS, responsabile ex art. 2051 c.c., e chiedevano il risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 6.056,98 oltre Iva per danni al mezzo, e per il danno biologico riportato da e di essere tenuti Parte_1 indenni per ogni eventuale esborso nei confronti dell'attore, oltre al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario. Contr Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa del che rimaneva contumace.
Con ordinanza del 25.9.2013 il Giudice di Pace di Rometta, stante la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e dichiarava la propria incompetenza Pt_1 Pt_2 per valore e concedeva alle parti il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale.
e riassumevano il giudizio citando in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
la e il CAS, chiedendo di dichiarare unico CP_1 Controparte_2 CP_4 responsabile del sinistro il CAS e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e di tenerli indenni da eventuali esborsi nei confronti di e della CP_1 CP_2
pagina 3 di 11 Si costituivano in giudizio e che ribadivano le CP_1 Controparte_2 stesse domande proposte dinanzi al Giudice di Pace.
Si costituiva in giudizio il CAS che contestava la propria responsabilità nella verificazione del sinistro, verificatosi per colpa esclusiva del conducente della Opel, in quanto dal Pt_1 rapporto della Polizia, intervenuta sul posto, non emerge presenza di sabbia e sanzionava il per violazione dell'art. 141 CdS Pt_1
Deduceva che la sabbia è un bene esterno rispetto all'autostrada e non è riferibile al CAS
In ogni caso contestava l'ammontare delle richieste risarcitorie e chiedeva il rigetto delle domande.
Si costituiva in giudizio la che dichiarava la propria Controparte_3 legittimazione passiva, in quanto è stata contravvenzionata ai sensi dell'art. 193 Parte_2
CdS per mancanza di copertura assicurativa.
Contestava, tuttavia, l'entità dei danni chiesti e chiedeva di accertare eventuali profili di responsabilità del CAS.
In ogni caso, in caso di accoglimento delle domande, chiedeva di dichiarare ex art. 292
CdA il diritto di regresso della n.q. nei confronti di per recuperare CP_8 Parte_2 quanto eventualmente corrisposto, condannando conseguentemente, a restituire Parte_2 alla n.q. l'esatta somma versata. CP_3
All'udienza del 17.7.2014 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 19.7.2018 il Giudice ammetteva le prove testimoniali e l'interrogatorio formale di . Parte_1
All'udienza del 25.11.2019 il Giudice procedeva all'interrogatorio formale di Pt_1
.
[...]
All'udienza del 28.12.2021 il Giudice sentiva il teste . Testimone_1
Con ordinanza del 19.9.2022 il Giudice disponeva consulenza per ricostruire la dinamica del sinistro e nominava l'ing. . Persona_1
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 2.8.2023 il Giudice disponeva consulenza medico legale su
[...]
e su per valutare le lesioni riportate nel sinistro e CP_1 Controparte_2 nominava allo scopo il dott. . Persona_2
All'udienza del 5 dicembre 2024 - in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e, in particolare, della responsabilità di Contr
e di eventuali profili di colpa esclusiva o concorrente del occorre Parte_1 esaminare gli elementi di prova a disposizione, costituiti dal prontuario della Polizia stradale, dalle fotografie del luogo del sinistro, dalla deposizione testimoniale, dalle consulenze di parte sulle due autovetture e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro dal parte del CTU.
Dal prontuario della Polizia stradale emerge che l'incidente si è verificato il 20 gennaio 2009 alle ore 15,20 e che i mezzi coinvolti erano una Opel Corsa e un'Audi A3.
Nella direzione percorsa dall'Opel c'era una curva sinistrorsa, poco dopo i caselli di Rometta;
mentre dal lato dell'Audi A3 - condotta da e nella quale erano trasportati la e i CP_1 CP_2 minori e - c'era una curva destrorsa. Persona_3 Persona_4
E la pattuglia che interveniva trovava i new jersey che separavano la carreggiata in parte sparsi sulla sede stradale e in parte sotto l'Opel Corsa.
Dal prontuario risulta anche che il limite di velocità era di 40 Km/h e che il fondo stradale era bagnato da pioggia in atto, ma non risulta menzionata la presenza di terriccio o sabbia che copriva la carreggiata, come dedotto, invece, dalle difese Controparte_9
La dinamica del sinistro, ricostruita da , è stata sostanzialmente confermata CP_1 da nel suo interrogatorio formale. Parte_1 era a bordo di una Opel Corsa, pioveva e mentre percorreva “il tratto autostradale a CP_1 velocità molto moderata” perché stava “affrontando una curva molto pericolosa”, “a causa del terriccio misto a pioggia la macchina perdeva aderenza ….sbattendo in testa coda per andarsi a fermare nella corsia opposta travolgendo dei bidoni di plastica che servono a delimitare i tratti di strada”.
pagina 5 di 11 Ha confermato la circostanza che “improvvisamente, l'autovettura su cui viaggiava l'attore veniva investita sulla fiancata sinistra e parte anteriore dall'autovettura tg. CZ745XH, marca
Opel Corsa, che percorrendo l'autostrada A20 sulla carreggiata con direzione di marcia opposta, perdeva il controllo e girava su se stessa fino a rompere lo spartitraffico centrale ed invadere la carreggiata su cui viaggiava l'attore”.
Lo stesso ha confermato che “sul luogo dell'incidente interveniva, subito dopo, la Polizia di
Stato, sezione Stradale Messina, che effettuava sopralluogo tecnico e successivamente redigeva verbale delle operazioni eseguite” e che sull'Audi A3 viaggiava anche una donna di nazionalità polacca con due bambini.
Il testimone nulla ha potuto riferire sulla dinamica, essendo Testimone_1 intervenuto sui luoghi circa venti minuti dopo il sinistro, per accompagnare sul luogo del sinistro e quando è arrivato sul posto c'era già la Polizia, che stava facendo i Parte_3 rilievi e ha un ricordo impreciso se i mezzi fossero stati o meno spostati.
Lo stesso ha riferito che tra le due corsie di marcia non vi era guard rail a blocchi di cemento, ma soltanto dei new jersey bianchi e rossi, ma non ha saputo riferire se i new jersey posizionati come divisioni tra le due carreggiate fossero pieni d'acqua, in quanto li ha visto solo un po' spostati.
Quando è arrivato ha visto che “la macchina del si trovava nella corsia opposta al Pt_1 proprio senso di marcia”.
Lo stesso ha potuto constatare che sulla carreggiata dello svincolo di Rometta, a causa della pioggia, si era depositato del terriccio, confermando la circostanza che “sulla bretella autostradale vi era una copiosa presenza di detriti e terriccio anche per la totale assenza di barriere protettive laterali”.
Lo stesso, tuttavia, ha precisato di non essere sceso dalla sua autovettura, ma di avere visto quanto riferito a una distanza di circa 5- 6 metri, essendo rimasto in macchina.
L'ing. , nominato consulente tecnico d'ufficio, per ricostruire la dinamica del Persona_1 sinistro, attraverso la posizione di arresto dei due mezzi e dei danni riportati ha ricostruito la dinamica del sinistro, determinando le velocità tenute dai due conducenti al momento della pagina 6 di 11 percezione del pericolo e dell'urto, tenuto conto che la sede stradale era bagnata -come emerge dal prontuario -. Orbene, per perdere aderenza al suolo, con fondo stradale, bagnato l'Opel doveva procedere ad una velocità non inferiore a 80 Km/h, mentre il teneva una CP_1 velocità di 40 Km/h.
Orbene, la condotta di guida del che invadeva la corsia opposta di marcia consente Pt_1 di ritenere ampiamente superato il concorso di colpa dei conducenti dei due mezzi.
Né può attribuirsi alcuna responsabilità o corresponsabilità al CAS sia per la velocità tenuta dal non adeguata al limite indicato, allo stato dei luoghi (curva) e al tratto bagnato sia Pt_1 perché l'eventuale presenza di terriccio – riferita dal teste escusso, ma che se presente doveva certamente essere modesta e non rilevante, essendo stata, la presenza, omessa nel prontuario – non ha inciso sulla verificazione dele sinistro, ascrivibile esclusivamente alla condotta poco accorta del conducente dell'Opel.
Vanno, pertanto, rigettate sia la domanda di risarcimento per danni al mezzo, avanzata dalla proprietaria dell'Opel, , sia la domanda di risarcimento per danno biologico, Parte_2 avanzata da . Parte_1
Vanno, invece, accolte le domande di risarcimento avanzate da e da CP_1
rispettivamente conducente e trasportata nell'Audi A3. Controparte_10
Va, pertanto, quantificato l'ammontare del risarcimento.
sottoposto a visita da parte del CTU dott. , risulta che a CP_1 Persona_2 seguito dell'incidente ha esiti a carattere permanente rappresentati da “cervicalgia post- traumatica con verticalizzazione del rachide cervicale (esame Rx del 15.6.2010) e gonalgia destra, con ipodensità del corno anteriore della fibrocartilagine meniscale mediale, da riferita lesione traumatica (esame TAC del 15.6.2010)” che appaiono in nesso di causalità con il sinistro. Tali postumi, secondo la “Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità” Luvoni – Mangili -Bernardi ed.2002, hanno determinato un danno biologico permanente nella misura del 2,5%.
Inoltre, il ha avuto 8 gg. di invalidità parziale al 75%, 25 gg. di invalidità parziale al CP_1
50%, 25 gg. di invalidità parziale al 25%.
pagina 7 di 11 Sono, peraltro, congrue le spese mediche sostenute, pari ad euro 200,00.
Sottoposta a visita il CTU ha accertato che la stessa, a seguito del Controparte_2 sinistro, ha riportato “cervicalgia post traumatica con scomparsa della lordosi fisiologica cervicale, con inversione in cifosi del tratto intermedio per contrattuara mialgica (esame Rx della colonna cervicale del 15.6.2010) e gonalgia sinistra post-traumatica, con rima ipodensa sul corno posteriore della fibrocartilagine meniscale mediale, con segni di disinserzione menisco capsulare (esame TAC ginocchio sinistro del 15.6.2010), che hanno determinato un danno biologico permanente nella misura del 2%.
Inoltre, la ha avuto 8 gg. di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 gg. di CP_2 invalidità parziale al 50% e 25 gg. di invalidità temporanea parziale al 25%.
Sono, peraltro, congrue le spese mediche sostenute, pari ad euro 200,00.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, congruamente motivate ed esenti da specifiche censure sia con riferimento al sia con riferimento alla Knapik, sono CP_1 pienamente condivise.
Il danno subito dal e dalla deve essere liquidato, con un'attenta valutazione CP_1 CP_2 della patologia sofferta e delle condizioni soggettive, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass.,
SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dal e dalla , trattandosi di danno biologico di lieve CP_1 CP_2 entità viene liquidato in base all'art. 139 Cda (d.lgs. 209/05), secondo gli importi aggiornati al
D.M. 16.7.2024. In particolare, l'art. 139 Cda parametra la liquidazione del danno biologico permanente all'entità dei postumi, secondo un incremento crescente in misura più che proporzionale per ogni punto percentuale di invalidità e decrescente in relazione all'età del soggetto, a partire dall'undicesimo anno di età e l'importo relativo al primo punto di invalidità
è di euro 947,30, mentre l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta è di euro 55,24.
pagina 8 di 11 Conseguentemente, la somma complessivamente liquidabile a ammonta CP_1 ad euro 3.778,66, importo già rivalutato, così determinato: per invalidità al 75% gg. 8, euro 331,44 (€ 41,43 x 8) per invalidità al 50% gg.25, euro 690,50 (€ 27,62 x 25) per invalidità al 25% gg. 25, euro 345,25 (€ 13,81 x 25) danno biologico del 2,5%, tenuto conto che all'epoca del sinistro aveva 49 anni, CP_1 euro 2.211,47 (importo ottenuto attraverso una media della somma liquidabile per danno al
2% e somma liquidabile per danno al 3%) spese euro 200,00.
La somma complessivamente liquidabile a che all'epoca del Controparte_10 sinistro aveva 33 anni, ammonta ad euro 3.273,48, importo già rivalutato, così determinato: per invalidità al 75% gg. 8, euro 331,44 (€ 41,43 x 8) per invalidità al 50% gg. 20, euro 552,40 (€ 27,62 x 20) per invalidità al 25% gg. 25, euro 345,25 (€ 13,81 x 25) danno biologico del 2%, tenuto conto che la all'epoca del sinistro aveva 33 anni, CP_2 euro 1.844,39.
Spese euro 200,00.
Per queste ragioni va dichiarato responsabile esclusivo del sinistro e, per Parte_1
l'effetto, , e la vanno condannati in solido a pagare a Parte_2 Parte_1 CP_3 la somma di euro 3.778,66 e a la somma di euro CP_1 Controparte_10
3.273,48. Contr Va, invece, rigettata la domanda di e della di manleva nei confronti del Pt_1 Pt_2
, e la vanno condannati in solido a pagare le spese Parte_2 Parte_1 CP_3 processuali in favore di , che si liquidano in complessivi euro 2.552,00, oltre Parte_4 spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Antonino Currò (come da dichiarazione di distrazione in sede di precisazione delle conclusioni), importo così determinato: euro 425,00 per studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 851,00 per fase decisionale.
pagina 9 di 11 , e la condannati in solido a pagare le spese Parte_2 Parte_1 CP_11 processuali in favore di che si liquidano in complessivi euro 2.552,00, Controparte_10 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Lopresti (come da dichiarazione di distrazione in sede di precisazione delle conclusioni), importo così determinato: euro 425,00 per studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 851,00 per fase decisionale.
e vanno condannati in solido a pagare le spese processuali in Parte_2 Parte_1
Contr favore del che si liquidano in euro 2.552,00, oltre spese generali, iva e cpa
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico solidale di , di Parte_2 Pt_1
e della
[...] CP_3
Va dichiarato che la ha azione di regresso nei confronti di per le CP_3 Parte_2 somme pagate a titolo di risarcimento, interessi e spese nei confronti di e della CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva di;
Parte_1
-condanna in solido , e la a pagare, Parte_2 Parte_1 Controparte_3 in favore di la somma di euro 3.778,66, già rivalutata, oltre interessi dalla CP_1 decisione al soddisfo;
-condanna in solido , e la a pagare, Parte_2 Parte_1 Controparte_3 in favore di la somma di euro 3.273,48; Controparte_10
-rigetta la domanda di risarcimento di e di nei confronti del Parte_2 Parte_1
CAS;
-rigetta la domanda di manleva di e di nei confronti del CAS;
Parte_1 Parte_2
-condanna in solido , e la a pagare le Parte_2 Parte_1 Controparte_3 spese processuali in favore di , che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 Parte_4 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Antonino Currò;
pagina 10 di 11 --condanna in solido , e la a pagare Parte_2 Parte_1 Controparte_3 le spese processuali in favore di che si liquidano in complessivi euro Controparte_10
2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Lopresti;
-condanna in solido e a pagare le spese processuali in favore del Parte_2 Parte_1
CAS, che si liquidano in euro 2.552,00 oltre spese generali, iva e cpa.
-pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di , di e Parte_2 Parte_1 della;
Controparte_3
-dichiara che la ha azione di regresso nei confronti di Controparte_3 Pt_2 per le somme pagate a titolo di risarcimento, interessi e spese nei confronti di
[...] [...]
e di CP_1 Controparte_10
Messina, 26 marzo 2025
Il giudice
Maria Militello
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