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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/03/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 49333/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49333/2021 R.G. il 13.12.2021, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 10.12.2021, promossa da: 1. C.F.: , residente in [...] C.F._1
Giovannino De Grassi 39, 2. C.F.: residente in [...] C.F._2
Vittorio Gasparini 21, 3. C.F.: , residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Matteo BERTOCCHI del foro di Bergamo e con lo stesso elettivamente domiciliati in Bergamo, via F.lli Calvi 10/E, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo PEC del medesimo:
giusta procura speciale e elezione di domicilio Email_1 allegata all'atto di citazione;
4. C.F.: , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._4 residente in [...];
5. C.F.: , nata il [...] a [...], CP_3 C.F._5 residente in [...];
6. C.F.: , nato il [...] a Parte_3 C.F._6
Bergamo, residente in [...]; tutti intervenuti, nella qualità di eredi dell'originario attore C.F.: Persona_1
, nato il [...] a [...], già residente in [...], deceduto in corso di causa (17.05.2022) a CA (BG); tutti rappresentati e difesi dagli avv. Matteo BERTOCCHI e Daiana CHIAPPA, giusta procure speciali allegate alla nota in sanatoria ex art. 182 cpc del 10.05.2023, e con gli stessi elettivamente domiciliati in Bergamo, via Fratelli Calvi 10/E, presso e nello studio dei medesimi, nonché all'indirizzo PEC degli stessi, giusta Email_2
pagina 1 di 15 elezione di domicilio contenuta nella comparsa di costituzione e risposta degli eredi in prosecuzione depositata il 14.06.2022, tutti cumulativamente anche indicati, per brevità, come: “EREDI FRONTI”,
-Attori- contro:
C.F.: , residente in [...] C.F._8
37, di seguito, per brevità: “ , _4 rappresentata e difesa -da ultimo- dall'avv. Maria Antonia AGOSTO del foro di Milano e con la stessa elettivamente domiciliata in Milano, piazzetta Guastalla 10, presso e nello studio della stessa, nonché all'indirizzo PEC della medesima giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_3 domicilio allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore, depositata in sede di costituzione in prosecuzione all'udienza del 4.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, dopo l'intervenuto decesso del precedente unico Difensore avv. AN CAVALLARO il 1^.01.2024,
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 25.11.2024.
* * * OGGETTO: azione di accertamento della massa ereditaria e condanna
* * * CONCLUSIONI per gli Attori:
“- accertare e dichiarare che alla data di morte della signora Persona_2
(c.f. , deceduta a Milano il 5.01.2021, l'intero
[...] C.F._9 ammontare delle somme depositate sui rapporti bancari accesi presso Controparte_5 pari ad € 13.503,34 per quanto riguarda il Conto Corrente n. 100082230 ed a € 274.477,10 per quanto riguarda il Conto Titoli, derivava dal patrimonio personale ed esclusivo della defunta signora e del di lei coniuge Persona_2 premorto signor Persona_3
- accertare e dichiarare il diritto, iure hereditatis, degli attori a succedere alla signora deceduta a Milano il 05.01.2021, nei Persona_2 rapporti bancari accesi presso Conto Corrente n. 100082230 e Conto Controparte_5
Titoli n. 224/13510876;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità esclusiva degli attori signori
per la quota di 1/2, per la quota di 1/6, Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 fronti, per la quota di 1/6, per la quota di 1/18, per la Parte_2 CP_3 quota di 1/18 e per la quota di 1 /18, dei rapporti bancari accesi presso Parte_3
Conto Corrente n. 100082230 e Conto Titoli n. 224/13510876 e Controparte_5 dell'intero ammontare delle somme depositate su detti rapporti;
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle operazioni disposte dalla sig.ra
[...] sul Conto corrente n. 100082230 accesso presso dal mese di _4 Controparte_5 gennaio 2019 sino al decesso della signora meglio Persona_2
pagina 2 di 15 elencate in atti, per l'importo complessivo di € 22.834,80 o per la diversa, maggiore o minore somma, che risulterà giustizia;
- per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire in favore dei signori _4
e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 CP_3 la somma come sopra determinata di € 22.843,80 o la diversa maggiore Parte_3
o minore che risulterà giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del prelevo di € 4.829,73 eseguito in data 01.04.2021 dalla sig.ra sul Conto corrente n. 100082230, nonché della _4 sottrazione eseguita nel mese di aprile 2021 della quota di 1/3, per il controvalore € 92.083,30 o la diversa maggiore o minore che risulterà giustizia;
dei fondi depositati sul Conto Titoli n. 224/13510876 accesso presso Controparte_5
- per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire in favore degli attori _4
l'importo, derivate dalla somma delle voci come sopra determinate di € 96.913,03, o la diversa maggiore o minore che risulterà giustizia. In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
* * *Conclusioni per la Convenuta:
“ Piaccia al Trib. Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
- dato atto che la convenuta è pronta e disponibile a versare agli attori la somma di
€ 2.002,00 quale quota di 2/3 del prelievo effettuato con assegno n. 3702 di € 3.00300 del 13/11/2019, rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare la piena legittimità di tutte le operazioni effettuate da sui rapporti bancari cointestati (conto corrente n. 100082230 e _4 conto titoli n. 224/13510876) accesi presso filiale di Milano, C.so XXII Marzo CP_5
n. 33;
- in via istruttoria: preso atto che l'attrice non ha prodotto in Parte_4 giudizio alcuna certificazione medica proveniente da una struttura pubblica che attesti il suo stato di intrasportabilità permanente ed incapacità di intendere e di volere, disporre che l'ammesso interpello sui 19 capitoli disposto nell'ordinanza dell'08/02/2023 dal Tribunale sia espletato;
nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare i certificati provenienti da medici privati quale documentazione di intrasportabilità “attuale”, come permanente, circostanza non certificata, dato atto che l'attrice risiede a Parte_4
Bergamo, si chiede che il Giudice, deleghi ex art 203 cpc per assumere l'interrogatorio presso il Tribunale di Bergamo;
- ammettere comunque tutti gli altri capitoli per testi articolati nella memoria n. 2 non ammessi nell'ordinanza del 4/5/2023;
- si rinnova, qualora riproposta, l'opposizione alla richiesta CTU e a tutte le prove articolate dagli attori per i motivi già dedotti negli scritti difensivi;
- condannare gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali di causa oltre alle spese generali 15% ex art 2 D.M. n. 55/2014 oltre IVA e CPA come per legge.”
pagina 3 di 15 FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e trattazione del processo Gli hanno evocato in giudizio con atto di citazione Parte_5 _4 notificato il 2.12.2021, svolgendo istanza di sequestro conservativo e, nel merito, le sopra riportate domande e deducendo, in fatto:
- il 5.01.2021 a Milano è deceduta vedova e Persona_2 senza figli, senza lasciare testamento, onde si è aperta la successione legittima;
- in vita è stata coniugata con premorto in Persona_2 Persona_3 quanto deceduto il 22.03.2002;
- aveva due fratelli, AN, morto il 24.11.2008 e Persona_2 Pt_4 odierna Attrice, unitamente ai tre figli di AN, , e , tutti CP_1 Parte_1 Per_1 succeduti alla de cuius, rispettivamente sorella e zia ex fratre;
- dal 25.01.2019 è stata ricoverata in una RSA a Milano;
Persona_2
- sino alla morte del marito, disponeva presso Persona_2 CP_6
di un conto corrente e di un conto titoli cointestato con il coniuge ed alimentati
[...] dalle pensioni dei due coniugi e dalle cedole dei titoli;
- nell'aprile 2002 i due conti sono stati estinti e sostituiti da due conti (un conto corrente e un conto di deposito titoli) co-intestati tra la de cuius, la sorella e la Pt_4
Convenuta, TE ex sorore del marito della de cuius;
- dopo fusione bancaria, i conti sono migrati in e sono stati Controparte_5 alimentati unicamente dalla pensione della de cuius e dalle cedole sui titoli;
- alla data della morte di sul c/c n. 100882230 vi era depositata la Persona_2 somma di € 13.503,34 e sul conto titoli n. 224/13510876 vi erano titoli per il controvalore di € 274.477,10;
- la de cuius non hai operato personalmente sul suo conto dalla data del ricovero nella RSA e tuttavia risultano movimenti privi di giustificazione per € 22.843,80, appresso elencati, evidenziandosi che il conto corrente di beneficiario di tre CP_7 bonifici da € 1.000,00 cadauno, era stato chiuso prima di tali pagamenti, onde non si conosce il reale destinatario;
- gli hanno chiesto a giustificativi dei movimenti Parte_5 _4 bancari per € 22.843,80, senza esito, e la stessa non si è presentata all'incontro in mediazione, concluso con esito negativo;
- gli Attori hanno incaricato un esperto contabile, il quale ha ricostruito i saldi concludendo che i medesimi sono composti unicamente dalla pensione di reversibilità della medesima e dalle cedole dei titoli, onde gli Attori, eredi legittimi, sono titolari delle somme e dei titoli giacenti su tali conti ed hanno diritto a ripetere da la somma _4 di € 22.843,80;
- per di più nell'aprile 2021 la Convenuta ha prelevato un terzo di quanto giacente sui conti della de cuius, segnatamente € 4.829,73 dal c/c n. 10082230 e il controvalore di
€ 92.083,30 dal conto titoli n. 224/13510876, somme che deve restituire agli _4
Attori.
pagina 4 di 15 si è tempestivamente costituita in giudizio nel sub-procedimento cautelare, _4 resistendo al ricorso, nonché nella causa di merito ex art. 167 cpc, eccependo l'improcedibilità del processo per omesso esperimento della mediazione e nel merito dichiarandosi disposta a restituire agli eredi la minore somma di € 2.002,00 e chiedendo il rigetto per il resto, deducendo, in fatto:
- la causa è improcedibile, perchè l'invito alla mediazione è avvenuto davanti ad organismo di mediazione sito in Villa San Giuseppe (RC) e, quindi, incompetente per territorio;
- coniuge di prima di ammalarsi di morbo di Persona_3 Persona_2
Parkinson, aveva sempre collaborato con la sorella , madre della Convenuta, e con Per_4 le sue figlie, e inoltre, è stato padrino di battesimo della _4 Persona_5 Per_3
Convenuta e è stata madrina di cresima ed entrambi sono stati testimoni Persona_2 di nozze della stessa;
- il legame affettivo tra gli zii e la TE non si è mai incrinato negli anni, tanto che, dopo che lo zio si era ammalato, i due coniugi avevano divisato che i loro patrimonio doveva essere distribuito equamente tra i due rami familiari, e aveva lasciato Per_3 direttive precise alla moglie in tal senso;
- in particolare, gli immobili siti in GA erano destinati alle due nipoti mentre l'abitazione di Milano alla famiglia e, infine, il denaro ed i _4 ER titoli dovevano essere co-intestati con e onde alla morte di Pt_4 _4 ER ali liquidità sarebbero state suddivise in parti uguali tra i due rami familiari;
[...]
- si è attenuta alle indicazioni del marito, e difatti dopo la morte Persona_2 del medesimo ha donato la nuda proprietà degli immobili di GA alle nipoti ha co-intestato i due conti a sé, a e alla Convenuta;
_4 Controparte_2
- dal 2010 in poi, dopo una brutta caduta, non è stata più in grado Persona_2 di gestire il suo patrimonio, onde gradualmente la TE l'ha affiancata ed _4 aiutata nella gestione, provvedendo alla dichiarazione dei redditi, a pagare il condominio, a prelevare il contante per le spese correnti della zia, ecc;
- di tutto ciò era al corrente sorella della de cuius, che sempre ha Controparte_2 ringraziato la TE per tale aiuto;
- nell'agosto 2016 ha chiesto aiuto alla sorella per sostenere Pt_4 ER economicamente suo figlio così che ha incaricato la Convenuta di CP_7 ER bonificare € 5.000,00 a come avvenuto;
CP_7
- di seguito, dal luglio 2017, ha prelevato mensilmente € 600,00 dal conto Pt_4 co-intestato, denari che consegnava al figlio e, da novembre 2018, previo CP_7 assenso di , l'importo dei prelievi mensili è stato aumentato a € 1.000,00; ER
- infine, per evitare che l'anziana sorella dovesse recarsi di persona a prelevare, dal gennaio 2019 è stato attivato un ordine di pagamento mensile di € 1.000,00 a favore di e tali versamenti sono avvenuti sino a maggio 2020, quando la banca è CP_7 venuta a conoscenza che il beneficiario era nelle more deceduto;
- il 22.01.2019 la zia è nuovamente caduta in casa, è stata subito ricoverata ER in ospedale e da lì è stata collocata con il suo consenso in una RSA il 25.01.2019;
pagina 5 di 15 - in occasione del ricovero e poi del trasferimento nella RSA la Convenuta si è occupata di tutto e ha continuato ad occuparsi di tutto sino alla morte della zia mentre i nipoti ono stati assenti;
il solo dopo la morte della zia, si è ER Controparte_1 presentato alla RSA per ritirare gli effetti personali della defunta e la cauzione;
- i movimenti bancari per € 22.843,80, sono state compiuti da ma per _4 conto e nell'interesse della zia e sono tutti giustificati da documenti, riguardando esborsi per parrucchiere, pulizia della casa, retta della RSA, rimborso di IMU e TAR anticipati da etc;
_4
- il movimento di € 5.000,00 dal conto cointestato a quello di un regalo _4 che la zia ha voluto fare alla TE per parità di trattamento con l'altro TE CP_7 mentre l'importo di € 3.002,00 era stato prelevato per acquistare e posare delle
[...] nuove finestre nella casa di GA, attività manutentiva poi non più compiuta per il sopraggiungere della pandemia da Covid-19, onde la Convenuta è disposta a restituire i 2/3 di tale somma;
- quanto ai prelievi compiuti da el mese di aprile 2021 sui due conti, gli _4 stessi sono legittimi, essendo la Convenuta co-intestataria dei detti conti e dunque titolare di un terzo di tutte le giacenze ed avendo la stessa anche preventivamente informato gli Attori;
- la co-intestazione di tre conti è avvenuta nel 2002 e si è quindi consolidata in quasi 20 anni, onde non può essere post mortem contestata dagli eredi della de cuius;
- al 2010 ha amministrato in autonomia tali conti;
_4
- è vero che non ha mai effettuato prelievi esclusivamente per se stessa _4 dai conti cointestati -salvo nell'occasione in cui è stata proprio la zia ad insistere ER ed imporle di prelevare la somma di € 5.000,00- ed anzi lasciando sul conto anche rendimenti periodici dei titoli in portafoglio accreditati sul conto corrente, ma ciò è dipeso unicamente dalla consapevolezza che la zia , con la sola modesta pensione che ER percepiva non avrebbe potuto continuare mantenere il tenore di vita, confortevole e dignitoso, di cui aveva sempre goduto fino a quando il coniuge è stato Persona_3 in vita;
- tanto è vero che, dopo il ricovero della zia nella RSA, per consentirle di ER fare fronte al pagamento della retta di degenza senza patemi d'animo, per un verso, si è attivata per farle ottenere l'indennità di invalidità civile -con conseguente raddoppio del trattamento pensionistico mensile- e, per altro verso, ha lievemente ridotto il reinvestimento dei titoli in scadenza negli anni 2019 e 2020.
2. Trattazione del processo e procedimento cautelare in corso di causa Quanto al procedimento cautelare in corso di causa, il Giudice, sentite le parti alle udienze del 24.02.2022 e del 5.04.202, con ordinanza riservata del 15.04.2022 ha rigettato l'istanza degli di sequestro conservativo in corso di causa, per carenza di Parte_5 prova del periculum, rinviando alla sentenza di merito per le spese. Quanto alla causa di merito, all'udienza del 4.05.2022 il Giudice ha motivatamente rigettato l'eccezione di improcedibilità e assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti.
pagina 6 di 15 Alla successiva udienza dell'8.02.2023, questo Giudice, nel frattempo subentrato nel ruolo del precedente, ha preso atto della costituzione in prosecuzione degli eredi dell'attore nelle more deceduto, invitandoli peraltro a regolarizzare la Persona_1 procura alle liti (in quanto il mandati era stato conferito ad una s.r.l. e non ad una persona fisica), come poi avvenuto, e, quanto alle istanze di prova, ha rigettato le istanze di prova per interrogatorio formale dedotte dagli Attori e ammesso l'interpello dell'Attrice su alcuni capitoli, riservando al prosieguo la decisione sulle prove Controparte_2 testimoniali su tali capitoli, rigettando i restanti. Alla successiva udienza del 4.05.2023, il Giudice preso atto della non trasportabilità dell'Attrice, nata nel 1934, attestata da due certificati medici versati in atti, ha di conseguenza ammesso la Convenuta alla prova per testimoni sui capitoli già ammessi ad interrogatorio formale con due testi, abilitando l'Attrice alla prova contraria diretta con due testimoni. Alla successiva udienza, tenuta il 21.09.2023 dal GOP all'uopo delegato, dott.ssa Francesca MALESCI BACCANI, sono stati sentiti i testimoni della Convenuta
[...]
e rispettivamente sorella e marito della Convenuta, Testimone_1 Testimone_2 mentre gli Attori non hanno dedotto testimoni. Con successiva ordinanza riservata del 17.11.2023 il Giudice ha rigettato la sollecitazione attorea diretta a svolgersi CTU contabile e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.07.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza riservata datata 31.08.2024, comunicata il 3.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra ricopiate, ha assegnato alle stesse i richiesti doppi termini massimi di cui all'art. 190 cpc (60+20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi termini spirati il lunedì 4.11.2024 e il lunedì 25.11.2024 rispettivamente, tempestivamente fruiti dalle due parti, trattenendo all'esito la causa in decisione ex art. 281quinquies co. 1 cpc e, quindi, a far data dal 26.11.2024.
3. Thema decidendum Gli hanno evocato in giudizio TE ex sorore del Parte_5 _4 marito premorto della de cuius svolgendo contro la stessa le seguenti Persona_2 domande: 1) domanda diretta ad accertare che le somme di denaro giacenti sul c/c 10082230 e i titoli depositati nel conto titoli n. 224/13510876 (conti accesi presso la filiale di Milano, corso XXII Marzo, di e co-intestati tra la Controparte_5 Persona_2
Convenuta e l'Attrice appartenevano unicamente alla de cuius e di Controparte_2 conseguenza i denari e i titoli sono caduti in successione;
2) domanda diretta a condannare la Convenuta a restituire agli Attori la somma di € 22.843,80, pari ai prelievi eseguiti dalla Convenuta sul conto corrente c/c 10082230 ante exitus e in tesi ingiustificati, nonché la somma di € 4.829,73, relativa a prelievo eseguito dalla convenuta sul medesimo c/c post exitus e l'importo di € 92.083,30, relativo al controvalore dei titoli liquidati a favore della Convenuta sul conto titoli dopo la morte della de cuius.
pagina 7 di 15 ha resistito, chiedendo la reiezione delle domande attoree, in tesi infondate, _4 deducendo: a) la co-intestazione dei due conti (conto corrente e conto titoli) è avvenuta in esecuzione della volontà della de cuius e del suo premorto marito, di Persona_3 lasciare il loro patrimonio in parti eguali alle rispettive famiglie di origine e quindi agli eredi a ER _4
b) della somma di € 22.843,80, l'importo di € 5.000,00 è stato donato dalla de cuius alla Convenuta in compensazione di consimile donazione effettuata da Persona_2
a favore del TE figlio della sorella della de cuius, € 3.002,00 erano stati CP_7 prelevati per sostituzione delle finestre della casa di GA (BG) ed il resto sono stati impiegati per le spese della de cuius nel periodo 2019-2021 in cui è stata ricoverata presso la RSA di Milano;
c) gli importi di € 4.829,73 e di € 92.083,30 (importo quest'ultimo pari al controvalore dei titoli liquidati dalla Convenuta sul conto titoli dopo la morte della de cuius) sono stati legittimamente prelevati da quale co-intestataria del conto e, _4 quindi, avente diritto al terzo di tutto quanto prelevato.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti dimessi dalle due parti, tra cui:
- certificato di morte di (doc. 1 fasc. Att.); Persona_2
- certificazioni anagrafiche inerenti la de cuius e la famiglia (docc. 2-6 ER fasc. Att.);
- relazione peritale CTP attoreo (doc. 25 fasc. Att.);
- estratti conto corrente e conto titoli (docc.
9-18 fasc. Att.);
- atto di donazione del 16.07.2002 (doc. 2 fasc. conv.);
- fatture RSA, bollettini pagamento imposte e altri giustificativi di spesa (docc.
8-15 fasc. Att.). Sono stati altresì sentiti due testimoni indotti dalla Convenuta, i quali hanno integralmente confermato il capitolato della stessa ammesso. Il Tribunale sin d'ora evidenzia che i due testimoni della convenuta si reputano attendibili e genuini in quanto direttamente informati sui fatti riferiti, indifferenti all'esito della lite, autori di deposizioni coerenti in sé e con le altre emergenze di causa, non smentiti da testi contrari. Il Tribunale evidenzia che l'istruttoria svolta è sufficiente a decidere la lite.
5. Diritto Il Tribunale osserva che la co-intestazione di un conto corrente bancario comporta per il saldo attivo ai sensi dell'art. 1298 cc il sorgere di un'obbligazione solidale attiva ex latere dei creditori cointestatari nei confronti dell'istituto di credito;
nei rapporti interni tra creditori le quote si presumono eguali, salvo prova contraria, come sancito in più precedenti dalla Corte di legittimità: “La co-intestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei pagina 8 di 15 saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.” (Cass. civ. sez. 2 n. 29324 del 21.10.2021; conf.: Cass. civ., sez. L, n. 18777 del 23.09.2015). Quanto all'istituto della donazione indiretta, l'art. 809 cc disciplina gli atti che integrano liberalità diversi da quelli previsti dall'art. 769 cc. Sul punto la Corte di legittimità ha con massime costanti sancito: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.” (Cass. civ. sez. 2 n. 9379 del 21.05.2020; conf. Cass. civ. sez. 1 n. 20888 del 5.08.2019). La Corte ha altresì affermato che -alla luce della disciplina dell'art. 809 cc- per la donazione indiretta non è necessaria la forma solenne, invece prevista dall'art. 769 cc per la donazione diretta (Cass. civ. sez. 2 n. 3819 del 25.02.2015; conf. Cass. 20888/2019 cit). In punto di co- intestazione del conto, la Corte ha affermato: “L'atto di co-intestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.” (Cass. civ. sez. 2 n. 4682 del 28.02.2018; conf.: Cass. civ. sez. 2 n. 26983 del 12.11.2008) e: “La co- intestazione di buoni postali fruttiferi, nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'animus donandi, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti.” (Cass. civ. sez. 2 n. 10991 del 9.05.2013). Infine, quanto al criterio di distribuzione dell'onere della prova delle domande attoree, lo stesso segue la regola generale posta dall'art. 2697 cc onde spetta a chi agisce provare i fatti costitutivi di quanto dedotto e, quindi, provare: 1) la titolarità esclusiva delle somme giacenti sul c/c in capo alla de cuius; 2) di essere co-eredi della defunta;
3) il prelievo indebito da parte di delle somme di cui alla domanda;
di contro, incombe alla _4
Convenuta allegare e provare i fatti idonei a paralizzare totalmente o parzialmente le domande avversarie. I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis:
pagina 9 di 15 Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ., sez. 6-3, 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ., sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525). Infine, secondo il prevalente orientamento di legittimità, l'onere di contestazione concerne solo i fatti allegati che rientrano nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'avversario: “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica
o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. civ., sez. 2, n. 2223 del 25.01.2022; conf.: Cass. civ., sez. 2, 19.07.2021 n. 20556; Cass. civ., sez. L, 1^.02.2021 n. 2174).
6. Decisione delle domande di accertamento Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali di causa, le domande attoree di accertamenti sono risultate parzialmente fondate e debbono essere accolte per quanto di ragione, per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che gli Attori hanno provato la loro legittimazione attiva sostanziale, atteso che hanno provato a mezzo di certificati anagrafici (docc.
1-6 fasc. Att.) il fatto della morte di e di essere eredi della medesima, segnatamente Persona_2 CP_2 quale sorella della de cuius, e tutti gli altri quali nipoti e pronipoti ex fratre,
[...] nella specie quali figli e nipoti diretti di fratello della de cuius, Persona_6 premorto rispetto alla stessa. In ogni caso, il legame di parentela tra gli Attori e la de cuius è anche pacifico, ovvero incontestato specificamente da parte di che _4 ha svolto difese incompatibili con la negazione di tale circostanza. Del pari, gli Attori hanno provato il fatto della co-intestazione sia del conto corrente n.10082230 e del conto titoli n. 224/13510876 tra e Persona_2 _4
come si ricava dalla plurima documentazione bancaria dimessa Controparte_2
(docc.
9-18 fasc. Att.). Dagli estratti di conto corrente relativi e dai saldo del conto titolo al 31.12.2020 risulta che alla data della morte, avvenuta il 5.01.2021, risulta poi che i due conti presentavano saldi attivi coerenti e in linea con gli importi indicati dagli Attori nei loro atti (e cioè € 13.503,34 per il c/c ed € 274.477,10 pari al controvalore dei titoli sul conto titoli), importi del resto mai specificamente contestati dalla Convenuta (docc.
9-18 e 25 fasc. Att. con allegati). Ancora, gli Attori hanno provato a mezzo della copiosa documentazione bancaria prodotta che il conto corrente è stato alimentato unicamente dalla pensione della de cuius
pagina 10 di 15 mentre il conto titoli è stato alimentato inizialmente da liquidità proveniente dal conto corrente e dal conto titoli, che erano co-intestati tra e il marito Persona_2 Per_3 estinti nel 2002 dopo la morte di questi, il cui attivo è confluito nei conti di
[...] causa cointestati tra la sorella e la TE Persona_2 Pt_4 _4
(docc.
9-18 fasc. Att.), circostanza anche corroborata da CTP depositata dalla parte attrice (doc. 25 fasc. Att.). La circostanza è anche a ben vedere pacifica, atteso che la Convenuta non solo non ha contestato tale fatto, ma ha svolto difese incompatibili con la negazione del fatto. infatti, non ha ma negato la circostanza che i conti fossero alimentati _4 dalla pensione e dalle cedole, e che il conto titoli fosse stato aperto con il ricavato dall'estinzione del conto titoli ma si è limitata a sostenere che la co- CP_8 intestazione dei due conti n. 10082230 e 224/13510876 era intesa a realizzare una sorta di spartizione tra le famiglie di origine dei due coniugi all'esito della morte di ER
[...]
Orbene, il Tribunale osserva che l'argomento difensivo della Convenuta, comunque non provato, è in ogni caso di per sé inidoneo, già solo sul piano assertivo, a paralizzare le domande di accertamento attoree. Difatti, si evidenzia che la Convenuta non ha allegato che la co-intestazione era diretta a realizzare -all'epoca della co-intestazione, quindi nel 2002- una donazione indiretta in vita in suo favore da parte della de cuius e, del resto, alcuna prova è emersa, né è stata formulata, intesa a sostenere che la co-intestazione fosse effetto di animus donandi nel 2002. La tesi della Convenuta di contro a ben vedere è nel senso che tale co-intestazione, avvenuta nel 2002, sarebbe stata finalizzata a realizzare un beneficio a favore dei co- intestatari solo dopo la morte di Persona_2
Peraltro, i fatti dedotti dalla Convenuta sono coerenti con tale prospettazione difensiva: difatti, a riferito: (i) di non avere mai prelevato per sé dei denari dal c/c, salvo _4 quando espressamente le regalò € 5.000,00; (ii) l'altra cointestataria, Persona_2
quando ha avuto bisogno di denaro per suo figlio ha Controparte_2 CP_7 chiesto a che ha autorizzato la sorella a prelevare delle somme mensili, Persona_2 prelievi e bonifici che risultano dai documenti versati;
(iii) essa ha gestito il conto titoli e il conto corrente in nome e per conto della zia, quindi agendo da mera mandataria di e non quale contitolare dei conti. Persona_2
Orbene, si tratta di contegni del tutto incongruenti con una donazione indiretta di un terzo delle giacenze attive effettuata nel 2002: deve dunque escludersi radicalmente che la detta co-intestazione abbia realizzato una donazione indiretta a favore di e Controparte_2 di donazione, del resto, mai allegata e provata dalla Convenuta, come _4 scritto. La circostanza che la stessa abbia donato la nuda proprietà della casa di Persona_2
GA alle nipoti (doc. 7 fasc. Att.) corrobora che la zia non intendeva _4 all'epoca donare anche un terzo delle sue liquidità alla TE, diversamente vi avrebbe provveduto, come ha donato il diritto di nuda proprietà Se dunque la zia non ha donato la quota di un terzo delle sue liquidità a mezzo di co- intestazione alla TE discende che la domanda attorea, diretta ad _4
pagina 11 di 15 accertare che tutte le liquidità presenti sul c/c n. 10082230 e conto titoli n. 224/13510876 erano nella titolarità esclusiva di al momento della morte è fondata e Persona_2 deve essere accolta. La difesa della Convenuta non è idonea a paralizzare tale domanda atteso che, come puntualizzato nei loro atti conclusivi dagli Attori, il fatto che la de cuius intendesse lasciare un terzo delle sue liquidità alla convenuta a mezzo della detta co-intestazione è un mero motivo irrilevante da punto di vista giuridico. Difatti, lo strumento per attribuire il proprio patrimonio o parte di esso a terzi è la donazione diretta o indiretta, quando si è in vita, ovvero il testamento, che ha effetto dopo la morte del testatore. Tertium non datur. Di qui la totale irrilevanza ai fini del decidere delle prove attoree volte a dimostrare tale intenzione in capo alla de cuius, intenzione che, se anche fosse provata, non sarebbe idonea a mutare la decisione, per il tranchant argomento giuridico appena esposto. In conclusione, deve dichiararsi che tutti i denari e i titoli giacenti sul c/c n. 10082230 e sul conto tioli n. 224/13510876 erano nella titolarità esclusiva di alla Persona_2 data della sua morte avvenuta il 5.01.2021 e sono di conseguenza caduti in successione a beneficio degli eredi legittimi della medesima, vale a dire gli odierni attori, nelle quote di legge desumibili dall'art. 570 cc e, dunque, metà a sorella della de Controparte_2 cuius, e metà agli eredi, succeduti per rappresentazione ex art. 476 cc, del fratello premorto , e , per quote di 1/6 cadauno Persona_6 CP_1 CP_9 Per_1
(pari a 1/3 di ½). A causa della morte in corso di causa di nella quota di 1/6 del Persona_1 medesimo sono succeduti ex art. 110 cpc i suoi tre eredi, la coniuge Parte_2 ed i due figli, ed nella quota di 1/18 cadauno, CP_3 Pt_3
Quanto alle restanti domande di accertamento, il Tribunale osserva che, alla stregua di quanto sin qui scritto, discende che è fondata la domanda diretta ad accertare la natura indebita dei prelievi di € 4.829,73 e di € 92.083,30 operati da dopo la morte _4 della zia, prelievi pacificamente ammessi dalla Convenuta: difatti, con tali prelievi la stessa ha de facto prelevato liquidità da conti che erano nella titolarità esclusiva della de cuius, onde tutte le giacenze erano integralmente cadute in successione, e non erano di sua spettanza, ancorchè cointestataria, atteso che la co-intestazione è stata meramente funzionale a consentire la gestione dei detti conti. Di contro, la domanda diretta ad accertare che i prelievi e pagamenti (a mezzo bonifico) eseguiti da negli ultimi due anni di vita della zia, per complessivi € 22.843,80 _4 sono stati illegittimi, perché privi di giustificazione, è risultata infondata e deve essere rigettata, con l aprecisazione appresso esposta in ordine a € 3.002,00. I due testimoni sentiti, della cui attendibilità già si è scritto hanno confermato integralmente il capitolato della Convenuta, confermando che la stessa, nel periodo in cui la zia è stata ricoverata presso la RSA, si è occupata di tutti i pagamenti inerenti la RSA medesima, le imposte, la manutenzione dei beni immobili della zia (un appartamento a Milano in proprietà e una casa a GA in usufrutto) e la cura della persona della zia. Altresì, è documentale che già dal 2016 e sino alla sua morte ebbe a Persona_2 donare mensilmente del denaro al TE figlio dell'Attrice CP_7 CP_2 su richiesta della sorella, a mezzo prima di prelievi mensili (operati
[...]
pagina 12 di 15 direttamente da co-intestataria del c/c) e poi di bonifici mensili: Controparte_2 orbene, da tale fatto, unito alla constatazione documentale che sino a quando la zia
è stata in vita giammai ha prelevato per sé o bonificato denaro a ER _4 se stessa dal c/c n. 10082230, discende che può reputarsi provato che il bonifico di € 5.000,00 dal c/c n. 10082230 al c/c di perato il 1^.02.2019 sia stato il frutto di _4 una donazione remuneratoria ex art. 770 cc, disposta da diretta a Persona_2 compensare la TE che si era prodigata e si prodigava quotidianamente per la zia _4 dopo la sua caduta, trovandole una sistemazione nella RSA, di una somma a ben vedere finanche inferiore rispetto a quanto donato al TE che non risulta abbia CP_7 mai dedicato delle cure e del tempo alla zia. In conclusione, di € 22.843,80, la somma di € 5.000,00 è una donazione remuneratoria a
€ 3.000,00 sono donazioni a disposte da su _4 CP_7 _4 mandato della zia, ed il resto, pari € 14.843,80 sono spese che si debbono reputare giustificate, in quanto svolte da er la cura e l'assistenza di e _4 Persona_2 dei suoi beni, come emerso in parte dai documenti giustificativi dimessi dalla convenuta e come confermato dai testimoni sentiti, non smentiti da prova contraria. La relativa domanda di accertamento è dunque infondata e deve essere rigettata.
7. Decisione della domanda di condanna Il Tribunale evidenzia che sulla scorta di quanto scritto nel paragrafo che precede la domanda diretta alla condanna di è parzialmente fondata e deve essere, _4 pertanto, accolta per quanto di ragione. Segnatamente, osservato che è pacifico, in quanto ammesso dalla Convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che la stessa, dopo la morte della zia ER abbia prelevato dai conti nella titolarità esclusiva della stessa la somma di €
[...]
4.829,73 (dal c/c n. 100082230) e di € 92.083.20 (dal conto titoli n. 224/135108769), pari al controvalore dei titoli di cui ha disposto la liquidazione in suo favore, discende che la stessa deve essere condannata a restituire tali importi ai coeredi, secondo le rispettive quote di spettanza, come accertate nel paragrafo che precede. A tali importi si deve aggiungere la somma di € 3.002,00, che la Convenuta ha dichiarato di avere prelevato quando era in vita la zia per delle manutenzioni straordinarie alla casa di GA (BG), di cui la zia aveva conservato l'usufrutto, poi non più eseguite, e quindi trattenute sine titulo da _4
Il totale da restituire ammonta dunque a € 99.915,03 (€ 4.829,73 + € 92.083,30 + € 3.002,00 = € 999.915,03) da ripartire tra i coeredi di secondo le Persona_2 rispettive quote di eredità. Nulla per interessi, in quanto si tratta di credito di valuta e non sono stati richiesti.
8. Spese di lite Le spese della causa di merito e del procedimento cautelare sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa (2021): in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della pagina 13 di 15 giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo tali disposizioni al principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza reciproca parziale fra le parti, prevalente a carico di atteso che quest'ultima è rimasta soccombente su _4 quasi tutte le domande di accertamento tranne una, parzialmente sulla domanda di condanna e integralmente vittoriosa sulla domanda cautelare attorea di sequestro, che è stata respinta. Risulta quindi equo condannare rifondere i 3/4 delle spese di lite degli Attori _4 della causa di merito, e compensate tra le parti le spese di lite del cautelare, reputandosi tale riparto congruo alla luce del complessivo esito della lite. Quanto alla liquidazione delle spese degli attori della causa di merito, rilevato che tutti gli Attori sono difesi dal medesimo Difensore, che ha depositato atti unitari per tutti, è possibile procedere ad una liquidazione unitaria di tali spese, fermo l'aumento per il numero delle parti. Nella specie, applicati i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore applicabile in base al criterio del decisum e compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, tenuto conto del tenore delle memorie e dell'impegno difensivo, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, pari a complessivi € 14.103,00, da aumentare a € 16.000,00 per il numero di parti, oltre la somma di € 786,00 per rimborso spese vive ex actis (€ 759,00 per c.u., € 27,00 per diritti di Cancelleria); tali importi debbono essere ridotti del 25% per la vista compensazione parziale e, dunque a € 12.000,00 per compenso e € 589,50 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice. Nulla per spese di mediazione, perché non necessaria, come statuito dal precedente Giudice con ordinanza riservata del 4.05.2022, che si condivide.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta ovvero assorbita, così decide: dichiara che alla morte di in data 5.01.2021 i denari Persona_2 giacenti nel conto corrente n. 100082230, e i titoli depositati nel conto titoli n. 224/13510876, conti ambedue accesso presso cointestati a Controparte_5 ER
e erano provenienti Persona_2 Controparte_2 _4
pagina 14 di 15 dal patrimonio personale di e quindi nella Persona_2 titolarità esclusiva della stessa;
altresì, dichiara che all'esito del decesso di nella titolarità di tali Persona_2 denari e titoli sono subentrati mortis causa gli eredi legittimi della stessa nelle seguenti quote di legge
- sorella: ½ Controparte_2
- figlio del fratello premorto: 1/6; Controparte_1
- figlio del fratello premorto: 1/6; Parte_1
- coniuge del defunto figlio del fratello premorto: 1/18; Parte_2
- figlia del defunto figlio del fratello premorto: 1/18; CP_3
- figlio del defunto figlio del fratello premorto: 1/18; Parte_3 dato atto dei prelievi eseguiti da _4 condanna a pagare agli Attori a titolo di restituzione di quanto indebitamente _4 prelevato la complessiva somma di € 99.915,03, di cui:
- € 49.957,51 a Controparte_2
- € 16.652,50 a Controparte_1
- € 16.652,50 a Parte_1
- € 5.550,83 a Parte_2
- € 5.550,83 a CP_3
- € 5.550,83 a Parte_3 letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore degli Attori , ed _4 Pt_4 CP_1 Parte_1 CP_3
e di con solidarietà attiva tra i medesimi, a titolo Parte_3 Parte_2 di refusione dei 3/4 delle spese della causa di merito, la somma di € 12.589,50, di cui € 12.000,00 per compenso ed € 589,50 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice, compensato tra le parti il restante 25% della causa di merito e le spese del sequestro conservativo. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 20 marzo 2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49333/2021 R.G. il 13.12.2021, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 10.12.2021, promossa da: 1. C.F.: , residente in [...] C.F._1
Giovannino De Grassi 39, 2. C.F.: residente in [...] C.F._2
Vittorio Gasparini 21, 3. C.F.: , residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Matteo BERTOCCHI del foro di Bergamo e con lo stesso elettivamente domiciliati in Bergamo, via F.lli Calvi 10/E, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo PEC del medesimo:
giusta procura speciale e elezione di domicilio Email_1 allegata all'atto di citazione;
4. C.F.: , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._4 residente in [...];
5. C.F.: , nata il [...] a [...], CP_3 C.F._5 residente in [...];
6. C.F.: , nato il [...] a Parte_3 C.F._6
Bergamo, residente in [...]; tutti intervenuti, nella qualità di eredi dell'originario attore C.F.: Persona_1
, nato il [...] a [...], già residente in [...], deceduto in corso di causa (17.05.2022) a CA (BG); tutti rappresentati e difesi dagli avv. Matteo BERTOCCHI e Daiana CHIAPPA, giusta procure speciali allegate alla nota in sanatoria ex art. 182 cpc del 10.05.2023, e con gli stessi elettivamente domiciliati in Bergamo, via Fratelli Calvi 10/E, presso e nello studio dei medesimi, nonché all'indirizzo PEC degli stessi, giusta Email_2
pagina 1 di 15 elezione di domicilio contenuta nella comparsa di costituzione e risposta degli eredi in prosecuzione depositata il 14.06.2022, tutti cumulativamente anche indicati, per brevità, come: “EREDI FRONTI”,
-Attori- contro:
C.F.: , residente in [...] C.F._8
37, di seguito, per brevità: “ , _4 rappresentata e difesa -da ultimo- dall'avv. Maria Antonia AGOSTO del foro di Milano e con la stessa elettivamente domiciliata in Milano, piazzetta Guastalla 10, presso e nello studio della stessa, nonché all'indirizzo PEC della medesima giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_3 domicilio allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore, depositata in sede di costituzione in prosecuzione all'udienza del 4.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, dopo l'intervenuto decesso del precedente unico Difensore avv. AN CAVALLARO il 1^.01.2024,
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 25.11.2024.
* * * OGGETTO: azione di accertamento della massa ereditaria e condanna
* * * CONCLUSIONI per gli Attori:
“- accertare e dichiarare che alla data di morte della signora Persona_2
(c.f. , deceduta a Milano il 5.01.2021, l'intero
[...] C.F._9 ammontare delle somme depositate sui rapporti bancari accesi presso Controparte_5 pari ad € 13.503,34 per quanto riguarda il Conto Corrente n. 100082230 ed a € 274.477,10 per quanto riguarda il Conto Titoli, derivava dal patrimonio personale ed esclusivo della defunta signora e del di lei coniuge Persona_2 premorto signor Persona_3
- accertare e dichiarare il diritto, iure hereditatis, degli attori a succedere alla signora deceduta a Milano il 05.01.2021, nei Persona_2 rapporti bancari accesi presso Conto Corrente n. 100082230 e Conto Controparte_5
Titoli n. 224/13510876;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità esclusiva degli attori signori
per la quota di 1/2, per la quota di 1/6, Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 fronti, per la quota di 1/6, per la quota di 1/18, per la Parte_2 CP_3 quota di 1/18 e per la quota di 1 /18, dei rapporti bancari accesi presso Parte_3
Conto Corrente n. 100082230 e Conto Titoli n. 224/13510876 e Controparte_5 dell'intero ammontare delle somme depositate su detti rapporti;
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle operazioni disposte dalla sig.ra
[...] sul Conto corrente n. 100082230 accesso presso dal mese di _4 Controparte_5 gennaio 2019 sino al decesso della signora meglio Persona_2
pagina 2 di 15 elencate in atti, per l'importo complessivo di € 22.834,80 o per la diversa, maggiore o minore somma, che risulterà giustizia;
- per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire in favore dei signori _4
e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 CP_3 la somma come sopra determinata di € 22.843,80 o la diversa maggiore Parte_3
o minore che risulterà giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del prelevo di € 4.829,73 eseguito in data 01.04.2021 dalla sig.ra sul Conto corrente n. 100082230, nonché della _4 sottrazione eseguita nel mese di aprile 2021 della quota di 1/3, per il controvalore € 92.083,30 o la diversa maggiore o minore che risulterà giustizia;
dei fondi depositati sul Conto Titoli n. 224/13510876 accesso presso Controparte_5
- per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire in favore degli attori _4
l'importo, derivate dalla somma delle voci come sopra determinate di € 96.913,03, o la diversa maggiore o minore che risulterà giustizia. In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
* * *Conclusioni per la Convenuta:
“ Piaccia al Trib. Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
- dato atto che la convenuta è pronta e disponibile a versare agli attori la somma di
€ 2.002,00 quale quota di 2/3 del prelievo effettuato con assegno n. 3702 di € 3.00300 del 13/11/2019, rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare la piena legittimità di tutte le operazioni effettuate da sui rapporti bancari cointestati (conto corrente n. 100082230 e _4 conto titoli n. 224/13510876) accesi presso filiale di Milano, C.so XXII Marzo CP_5
n. 33;
- in via istruttoria: preso atto che l'attrice non ha prodotto in Parte_4 giudizio alcuna certificazione medica proveniente da una struttura pubblica che attesti il suo stato di intrasportabilità permanente ed incapacità di intendere e di volere, disporre che l'ammesso interpello sui 19 capitoli disposto nell'ordinanza dell'08/02/2023 dal Tribunale sia espletato;
nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare i certificati provenienti da medici privati quale documentazione di intrasportabilità “attuale”, come permanente, circostanza non certificata, dato atto che l'attrice risiede a Parte_4
Bergamo, si chiede che il Giudice, deleghi ex art 203 cpc per assumere l'interrogatorio presso il Tribunale di Bergamo;
- ammettere comunque tutti gli altri capitoli per testi articolati nella memoria n. 2 non ammessi nell'ordinanza del 4/5/2023;
- si rinnova, qualora riproposta, l'opposizione alla richiesta CTU e a tutte le prove articolate dagli attori per i motivi già dedotti negli scritti difensivi;
- condannare gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali di causa oltre alle spese generali 15% ex art 2 D.M. n. 55/2014 oltre IVA e CPA come per legge.”
pagina 3 di 15 FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e trattazione del processo Gli hanno evocato in giudizio con atto di citazione Parte_5 _4 notificato il 2.12.2021, svolgendo istanza di sequestro conservativo e, nel merito, le sopra riportate domande e deducendo, in fatto:
- il 5.01.2021 a Milano è deceduta vedova e Persona_2 senza figli, senza lasciare testamento, onde si è aperta la successione legittima;
- in vita è stata coniugata con premorto in Persona_2 Persona_3 quanto deceduto il 22.03.2002;
- aveva due fratelli, AN, morto il 24.11.2008 e Persona_2 Pt_4 odierna Attrice, unitamente ai tre figli di AN, , e , tutti CP_1 Parte_1 Per_1 succeduti alla de cuius, rispettivamente sorella e zia ex fratre;
- dal 25.01.2019 è stata ricoverata in una RSA a Milano;
Persona_2
- sino alla morte del marito, disponeva presso Persona_2 CP_6
di un conto corrente e di un conto titoli cointestato con il coniuge ed alimentati
[...] dalle pensioni dei due coniugi e dalle cedole dei titoli;
- nell'aprile 2002 i due conti sono stati estinti e sostituiti da due conti (un conto corrente e un conto di deposito titoli) co-intestati tra la de cuius, la sorella e la Pt_4
Convenuta, TE ex sorore del marito della de cuius;
- dopo fusione bancaria, i conti sono migrati in e sono stati Controparte_5 alimentati unicamente dalla pensione della de cuius e dalle cedole sui titoli;
- alla data della morte di sul c/c n. 100882230 vi era depositata la Persona_2 somma di € 13.503,34 e sul conto titoli n. 224/13510876 vi erano titoli per il controvalore di € 274.477,10;
- la de cuius non hai operato personalmente sul suo conto dalla data del ricovero nella RSA e tuttavia risultano movimenti privi di giustificazione per € 22.843,80, appresso elencati, evidenziandosi che il conto corrente di beneficiario di tre CP_7 bonifici da € 1.000,00 cadauno, era stato chiuso prima di tali pagamenti, onde non si conosce il reale destinatario;
- gli hanno chiesto a giustificativi dei movimenti Parte_5 _4 bancari per € 22.843,80, senza esito, e la stessa non si è presentata all'incontro in mediazione, concluso con esito negativo;
- gli Attori hanno incaricato un esperto contabile, il quale ha ricostruito i saldi concludendo che i medesimi sono composti unicamente dalla pensione di reversibilità della medesima e dalle cedole dei titoli, onde gli Attori, eredi legittimi, sono titolari delle somme e dei titoli giacenti su tali conti ed hanno diritto a ripetere da la somma _4 di € 22.843,80;
- per di più nell'aprile 2021 la Convenuta ha prelevato un terzo di quanto giacente sui conti della de cuius, segnatamente € 4.829,73 dal c/c n. 10082230 e il controvalore di
€ 92.083,30 dal conto titoli n. 224/13510876, somme che deve restituire agli _4
Attori.
pagina 4 di 15 si è tempestivamente costituita in giudizio nel sub-procedimento cautelare, _4 resistendo al ricorso, nonché nella causa di merito ex art. 167 cpc, eccependo l'improcedibilità del processo per omesso esperimento della mediazione e nel merito dichiarandosi disposta a restituire agli eredi la minore somma di € 2.002,00 e chiedendo il rigetto per il resto, deducendo, in fatto:
- la causa è improcedibile, perchè l'invito alla mediazione è avvenuto davanti ad organismo di mediazione sito in Villa San Giuseppe (RC) e, quindi, incompetente per territorio;
- coniuge di prima di ammalarsi di morbo di Persona_3 Persona_2
Parkinson, aveva sempre collaborato con la sorella , madre della Convenuta, e con Per_4 le sue figlie, e inoltre, è stato padrino di battesimo della _4 Persona_5 Per_3
Convenuta e è stata madrina di cresima ed entrambi sono stati testimoni Persona_2 di nozze della stessa;
- il legame affettivo tra gli zii e la TE non si è mai incrinato negli anni, tanto che, dopo che lo zio si era ammalato, i due coniugi avevano divisato che i loro patrimonio doveva essere distribuito equamente tra i due rami familiari, e aveva lasciato Per_3 direttive precise alla moglie in tal senso;
- in particolare, gli immobili siti in GA erano destinati alle due nipoti mentre l'abitazione di Milano alla famiglia e, infine, il denaro ed i _4 ER titoli dovevano essere co-intestati con e onde alla morte di Pt_4 _4 ER ali liquidità sarebbero state suddivise in parti uguali tra i due rami familiari;
[...]
- si è attenuta alle indicazioni del marito, e difatti dopo la morte Persona_2 del medesimo ha donato la nuda proprietà degli immobili di GA alle nipoti ha co-intestato i due conti a sé, a e alla Convenuta;
_4 Controparte_2
- dal 2010 in poi, dopo una brutta caduta, non è stata più in grado Persona_2 di gestire il suo patrimonio, onde gradualmente la TE l'ha affiancata ed _4 aiutata nella gestione, provvedendo alla dichiarazione dei redditi, a pagare il condominio, a prelevare il contante per le spese correnti della zia, ecc;
- di tutto ciò era al corrente sorella della de cuius, che sempre ha Controparte_2 ringraziato la TE per tale aiuto;
- nell'agosto 2016 ha chiesto aiuto alla sorella per sostenere Pt_4 ER economicamente suo figlio così che ha incaricato la Convenuta di CP_7 ER bonificare € 5.000,00 a come avvenuto;
CP_7
- di seguito, dal luglio 2017, ha prelevato mensilmente € 600,00 dal conto Pt_4 co-intestato, denari che consegnava al figlio e, da novembre 2018, previo CP_7 assenso di , l'importo dei prelievi mensili è stato aumentato a € 1.000,00; ER
- infine, per evitare che l'anziana sorella dovesse recarsi di persona a prelevare, dal gennaio 2019 è stato attivato un ordine di pagamento mensile di € 1.000,00 a favore di e tali versamenti sono avvenuti sino a maggio 2020, quando la banca è CP_7 venuta a conoscenza che il beneficiario era nelle more deceduto;
- il 22.01.2019 la zia è nuovamente caduta in casa, è stata subito ricoverata ER in ospedale e da lì è stata collocata con il suo consenso in una RSA il 25.01.2019;
pagina 5 di 15 - in occasione del ricovero e poi del trasferimento nella RSA la Convenuta si è occupata di tutto e ha continuato ad occuparsi di tutto sino alla morte della zia mentre i nipoti ono stati assenti;
il solo dopo la morte della zia, si è ER Controparte_1 presentato alla RSA per ritirare gli effetti personali della defunta e la cauzione;
- i movimenti bancari per € 22.843,80, sono state compiuti da ma per _4 conto e nell'interesse della zia e sono tutti giustificati da documenti, riguardando esborsi per parrucchiere, pulizia della casa, retta della RSA, rimborso di IMU e TAR anticipati da etc;
_4
- il movimento di € 5.000,00 dal conto cointestato a quello di un regalo _4 che la zia ha voluto fare alla TE per parità di trattamento con l'altro TE CP_7 mentre l'importo di € 3.002,00 era stato prelevato per acquistare e posare delle
[...] nuove finestre nella casa di GA, attività manutentiva poi non più compiuta per il sopraggiungere della pandemia da Covid-19, onde la Convenuta è disposta a restituire i 2/3 di tale somma;
- quanto ai prelievi compiuti da el mese di aprile 2021 sui due conti, gli _4 stessi sono legittimi, essendo la Convenuta co-intestataria dei detti conti e dunque titolare di un terzo di tutte le giacenze ed avendo la stessa anche preventivamente informato gli Attori;
- la co-intestazione di tre conti è avvenuta nel 2002 e si è quindi consolidata in quasi 20 anni, onde non può essere post mortem contestata dagli eredi della de cuius;
- al 2010 ha amministrato in autonomia tali conti;
_4
- è vero che non ha mai effettuato prelievi esclusivamente per se stessa _4 dai conti cointestati -salvo nell'occasione in cui è stata proprio la zia ad insistere ER ed imporle di prelevare la somma di € 5.000,00- ed anzi lasciando sul conto anche rendimenti periodici dei titoli in portafoglio accreditati sul conto corrente, ma ciò è dipeso unicamente dalla consapevolezza che la zia , con la sola modesta pensione che ER percepiva non avrebbe potuto continuare mantenere il tenore di vita, confortevole e dignitoso, di cui aveva sempre goduto fino a quando il coniuge è stato Persona_3 in vita;
- tanto è vero che, dopo il ricovero della zia nella RSA, per consentirle di ER fare fronte al pagamento della retta di degenza senza patemi d'animo, per un verso, si è attivata per farle ottenere l'indennità di invalidità civile -con conseguente raddoppio del trattamento pensionistico mensile- e, per altro verso, ha lievemente ridotto il reinvestimento dei titoli in scadenza negli anni 2019 e 2020.
2. Trattazione del processo e procedimento cautelare in corso di causa Quanto al procedimento cautelare in corso di causa, il Giudice, sentite le parti alle udienze del 24.02.2022 e del 5.04.202, con ordinanza riservata del 15.04.2022 ha rigettato l'istanza degli di sequestro conservativo in corso di causa, per carenza di Parte_5 prova del periculum, rinviando alla sentenza di merito per le spese. Quanto alla causa di merito, all'udienza del 4.05.2022 il Giudice ha motivatamente rigettato l'eccezione di improcedibilità e assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti.
pagina 6 di 15 Alla successiva udienza dell'8.02.2023, questo Giudice, nel frattempo subentrato nel ruolo del precedente, ha preso atto della costituzione in prosecuzione degli eredi dell'attore nelle more deceduto, invitandoli peraltro a regolarizzare la Persona_1 procura alle liti (in quanto il mandati era stato conferito ad una s.r.l. e non ad una persona fisica), come poi avvenuto, e, quanto alle istanze di prova, ha rigettato le istanze di prova per interrogatorio formale dedotte dagli Attori e ammesso l'interpello dell'Attrice su alcuni capitoli, riservando al prosieguo la decisione sulle prove Controparte_2 testimoniali su tali capitoli, rigettando i restanti. Alla successiva udienza del 4.05.2023, il Giudice preso atto della non trasportabilità dell'Attrice, nata nel 1934, attestata da due certificati medici versati in atti, ha di conseguenza ammesso la Convenuta alla prova per testimoni sui capitoli già ammessi ad interrogatorio formale con due testi, abilitando l'Attrice alla prova contraria diretta con due testimoni. Alla successiva udienza, tenuta il 21.09.2023 dal GOP all'uopo delegato, dott.ssa Francesca MALESCI BACCANI, sono stati sentiti i testimoni della Convenuta
[...]
e rispettivamente sorella e marito della Convenuta, Testimone_1 Testimone_2 mentre gli Attori non hanno dedotto testimoni. Con successiva ordinanza riservata del 17.11.2023 il Giudice ha rigettato la sollecitazione attorea diretta a svolgersi CTU contabile e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.07.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza riservata datata 31.08.2024, comunicata il 3.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra ricopiate, ha assegnato alle stesse i richiesti doppi termini massimi di cui all'art. 190 cpc (60+20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi termini spirati il lunedì 4.11.2024 e il lunedì 25.11.2024 rispettivamente, tempestivamente fruiti dalle due parti, trattenendo all'esito la causa in decisione ex art. 281quinquies co. 1 cpc e, quindi, a far data dal 26.11.2024.
3. Thema decidendum Gli hanno evocato in giudizio TE ex sorore del Parte_5 _4 marito premorto della de cuius svolgendo contro la stessa le seguenti Persona_2 domande: 1) domanda diretta ad accertare che le somme di denaro giacenti sul c/c 10082230 e i titoli depositati nel conto titoli n. 224/13510876 (conti accesi presso la filiale di Milano, corso XXII Marzo, di e co-intestati tra la Controparte_5 Persona_2
Convenuta e l'Attrice appartenevano unicamente alla de cuius e di Controparte_2 conseguenza i denari e i titoli sono caduti in successione;
2) domanda diretta a condannare la Convenuta a restituire agli Attori la somma di € 22.843,80, pari ai prelievi eseguiti dalla Convenuta sul conto corrente c/c 10082230 ante exitus e in tesi ingiustificati, nonché la somma di € 4.829,73, relativa a prelievo eseguito dalla convenuta sul medesimo c/c post exitus e l'importo di € 92.083,30, relativo al controvalore dei titoli liquidati a favore della Convenuta sul conto titoli dopo la morte della de cuius.
pagina 7 di 15 ha resistito, chiedendo la reiezione delle domande attoree, in tesi infondate, _4 deducendo: a) la co-intestazione dei due conti (conto corrente e conto titoli) è avvenuta in esecuzione della volontà della de cuius e del suo premorto marito, di Persona_3 lasciare il loro patrimonio in parti eguali alle rispettive famiglie di origine e quindi agli eredi a ER _4
b) della somma di € 22.843,80, l'importo di € 5.000,00 è stato donato dalla de cuius alla Convenuta in compensazione di consimile donazione effettuata da Persona_2
a favore del TE figlio della sorella della de cuius, € 3.002,00 erano stati CP_7 prelevati per sostituzione delle finestre della casa di GA (BG) ed il resto sono stati impiegati per le spese della de cuius nel periodo 2019-2021 in cui è stata ricoverata presso la RSA di Milano;
c) gli importi di € 4.829,73 e di € 92.083,30 (importo quest'ultimo pari al controvalore dei titoli liquidati dalla Convenuta sul conto titoli dopo la morte della de cuius) sono stati legittimamente prelevati da quale co-intestataria del conto e, _4 quindi, avente diritto al terzo di tutto quanto prelevato.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti dimessi dalle due parti, tra cui:
- certificato di morte di (doc. 1 fasc. Att.); Persona_2
- certificazioni anagrafiche inerenti la de cuius e la famiglia (docc. 2-6 ER fasc. Att.);
- relazione peritale CTP attoreo (doc. 25 fasc. Att.);
- estratti conto corrente e conto titoli (docc.
9-18 fasc. Att.);
- atto di donazione del 16.07.2002 (doc. 2 fasc. conv.);
- fatture RSA, bollettini pagamento imposte e altri giustificativi di spesa (docc.
8-15 fasc. Att.). Sono stati altresì sentiti due testimoni indotti dalla Convenuta, i quali hanno integralmente confermato il capitolato della stessa ammesso. Il Tribunale sin d'ora evidenzia che i due testimoni della convenuta si reputano attendibili e genuini in quanto direttamente informati sui fatti riferiti, indifferenti all'esito della lite, autori di deposizioni coerenti in sé e con le altre emergenze di causa, non smentiti da testi contrari. Il Tribunale evidenzia che l'istruttoria svolta è sufficiente a decidere la lite.
5. Diritto Il Tribunale osserva che la co-intestazione di un conto corrente bancario comporta per il saldo attivo ai sensi dell'art. 1298 cc il sorgere di un'obbligazione solidale attiva ex latere dei creditori cointestatari nei confronti dell'istituto di credito;
nei rapporti interni tra creditori le quote si presumono eguali, salvo prova contraria, come sancito in più precedenti dalla Corte di legittimità: “La co-intestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei pagina 8 di 15 saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.” (Cass. civ. sez. 2 n. 29324 del 21.10.2021; conf.: Cass. civ., sez. L, n. 18777 del 23.09.2015). Quanto all'istituto della donazione indiretta, l'art. 809 cc disciplina gli atti che integrano liberalità diversi da quelli previsti dall'art. 769 cc. Sul punto la Corte di legittimità ha con massime costanti sancito: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.” (Cass. civ. sez. 2 n. 9379 del 21.05.2020; conf. Cass. civ. sez. 1 n. 20888 del 5.08.2019). La Corte ha altresì affermato che -alla luce della disciplina dell'art. 809 cc- per la donazione indiretta non è necessaria la forma solenne, invece prevista dall'art. 769 cc per la donazione diretta (Cass. civ. sez. 2 n. 3819 del 25.02.2015; conf. Cass. 20888/2019 cit). In punto di co- intestazione del conto, la Corte ha affermato: “L'atto di co-intestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.” (Cass. civ. sez. 2 n. 4682 del 28.02.2018; conf.: Cass. civ. sez. 2 n. 26983 del 12.11.2008) e: “La co- intestazione di buoni postali fruttiferi, nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'animus donandi, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti.” (Cass. civ. sez. 2 n. 10991 del 9.05.2013). Infine, quanto al criterio di distribuzione dell'onere della prova delle domande attoree, lo stesso segue la regola generale posta dall'art. 2697 cc onde spetta a chi agisce provare i fatti costitutivi di quanto dedotto e, quindi, provare: 1) la titolarità esclusiva delle somme giacenti sul c/c in capo alla de cuius; 2) di essere co-eredi della defunta;
3) il prelievo indebito da parte di delle somme di cui alla domanda;
di contro, incombe alla _4
Convenuta allegare e provare i fatti idonei a paralizzare totalmente o parzialmente le domande avversarie. I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis:
pagina 9 di 15 Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ., sez. 6-3, 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ., sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525). Infine, secondo il prevalente orientamento di legittimità, l'onere di contestazione concerne solo i fatti allegati che rientrano nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'avversario: “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica
o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. civ., sez. 2, n. 2223 del 25.01.2022; conf.: Cass. civ., sez. 2, 19.07.2021 n. 20556; Cass. civ., sez. L, 1^.02.2021 n. 2174).
6. Decisione delle domande di accertamento Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali di causa, le domande attoree di accertamenti sono risultate parzialmente fondate e debbono essere accolte per quanto di ragione, per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che gli Attori hanno provato la loro legittimazione attiva sostanziale, atteso che hanno provato a mezzo di certificati anagrafici (docc.
1-6 fasc. Att.) il fatto della morte di e di essere eredi della medesima, segnatamente Persona_2 CP_2 quale sorella della de cuius, e tutti gli altri quali nipoti e pronipoti ex fratre,
[...] nella specie quali figli e nipoti diretti di fratello della de cuius, Persona_6 premorto rispetto alla stessa. In ogni caso, il legame di parentela tra gli Attori e la de cuius è anche pacifico, ovvero incontestato specificamente da parte di che _4 ha svolto difese incompatibili con la negazione di tale circostanza. Del pari, gli Attori hanno provato il fatto della co-intestazione sia del conto corrente n.10082230 e del conto titoli n. 224/13510876 tra e Persona_2 _4
come si ricava dalla plurima documentazione bancaria dimessa Controparte_2
(docc.
9-18 fasc. Att.). Dagli estratti di conto corrente relativi e dai saldo del conto titolo al 31.12.2020 risulta che alla data della morte, avvenuta il 5.01.2021, risulta poi che i due conti presentavano saldi attivi coerenti e in linea con gli importi indicati dagli Attori nei loro atti (e cioè € 13.503,34 per il c/c ed € 274.477,10 pari al controvalore dei titoli sul conto titoli), importi del resto mai specificamente contestati dalla Convenuta (docc.
9-18 e 25 fasc. Att. con allegati). Ancora, gli Attori hanno provato a mezzo della copiosa documentazione bancaria prodotta che il conto corrente è stato alimentato unicamente dalla pensione della de cuius
pagina 10 di 15 mentre il conto titoli è stato alimentato inizialmente da liquidità proveniente dal conto corrente e dal conto titoli, che erano co-intestati tra e il marito Persona_2 Per_3 estinti nel 2002 dopo la morte di questi, il cui attivo è confluito nei conti di
[...] causa cointestati tra la sorella e la TE Persona_2 Pt_4 _4
(docc.
9-18 fasc. Att.), circostanza anche corroborata da CTP depositata dalla parte attrice (doc. 25 fasc. Att.). La circostanza è anche a ben vedere pacifica, atteso che la Convenuta non solo non ha contestato tale fatto, ma ha svolto difese incompatibili con la negazione del fatto. infatti, non ha ma negato la circostanza che i conti fossero alimentati _4 dalla pensione e dalle cedole, e che il conto titoli fosse stato aperto con il ricavato dall'estinzione del conto titoli ma si è limitata a sostenere che la co- CP_8 intestazione dei due conti n. 10082230 e 224/13510876 era intesa a realizzare una sorta di spartizione tra le famiglie di origine dei due coniugi all'esito della morte di ER
[...]
Orbene, il Tribunale osserva che l'argomento difensivo della Convenuta, comunque non provato, è in ogni caso di per sé inidoneo, già solo sul piano assertivo, a paralizzare le domande di accertamento attoree. Difatti, si evidenzia che la Convenuta non ha allegato che la co-intestazione era diretta a realizzare -all'epoca della co-intestazione, quindi nel 2002- una donazione indiretta in vita in suo favore da parte della de cuius e, del resto, alcuna prova è emersa, né è stata formulata, intesa a sostenere che la co-intestazione fosse effetto di animus donandi nel 2002. La tesi della Convenuta di contro a ben vedere è nel senso che tale co-intestazione, avvenuta nel 2002, sarebbe stata finalizzata a realizzare un beneficio a favore dei co- intestatari solo dopo la morte di Persona_2
Peraltro, i fatti dedotti dalla Convenuta sono coerenti con tale prospettazione difensiva: difatti, a riferito: (i) di non avere mai prelevato per sé dei denari dal c/c, salvo _4 quando espressamente le regalò € 5.000,00; (ii) l'altra cointestataria, Persona_2
quando ha avuto bisogno di denaro per suo figlio ha Controparte_2 CP_7 chiesto a che ha autorizzato la sorella a prelevare delle somme mensili, Persona_2 prelievi e bonifici che risultano dai documenti versati;
(iii) essa ha gestito il conto titoli e il conto corrente in nome e per conto della zia, quindi agendo da mera mandataria di e non quale contitolare dei conti. Persona_2
Orbene, si tratta di contegni del tutto incongruenti con una donazione indiretta di un terzo delle giacenze attive effettuata nel 2002: deve dunque escludersi radicalmente che la detta co-intestazione abbia realizzato una donazione indiretta a favore di e Controparte_2 di donazione, del resto, mai allegata e provata dalla Convenuta, come _4 scritto. La circostanza che la stessa abbia donato la nuda proprietà della casa di Persona_2
GA alle nipoti (doc. 7 fasc. Att.) corrobora che la zia non intendeva _4 all'epoca donare anche un terzo delle sue liquidità alla TE, diversamente vi avrebbe provveduto, come ha donato il diritto di nuda proprietà Se dunque la zia non ha donato la quota di un terzo delle sue liquidità a mezzo di co- intestazione alla TE discende che la domanda attorea, diretta ad _4
pagina 11 di 15 accertare che tutte le liquidità presenti sul c/c n. 10082230 e conto titoli n. 224/13510876 erano nella titolarità esclusiva di al momento della morte è fondata e Persona_2 deve essere accolta. La difesa della Convenuta non è idonea a paralizzare tale domanda atteso che, come puntualizzato nei loro atti conclusivi dagli Attori, il fatto che la de cuius intendesse lasciare un terzo delle sue liquidità alla convenuta a mezzo della detta co-intestazione è un mero motivo irrilevante da punto di vista giuridico. Difatti, lo strumento per attribuire il proprio patrimonio o parte di esso a terzi è la donazione diretta o indiretta, quando si è in vita, ovvero il testamento, che ha effetto dopo la morte del testatore. Tertium non datur. Di qui la totale irrilevanza ai fini del decidere delle prove attoree volte a dimostrare tale intenzione in capo alla de cuius, intenzione che, se anche fosse provata, non sarebbe idonea a mutare la decisione, per il tranchant argomento giuridico appena esposto. In conclusione, deve dichiararsi che tutti i denari e i titoli giacenti sul c/c n. 10082230 e sul conto tioli n. 224/13510876 erano nella titolarità esclusiva di alla Persona_2 data della sua morte avvenuta il 5.01.2021 e sono di conseguenza caduti in successione a beneficio degli eredi legittimi della medesima, vale a dire gli odierni attori, nelle quote di legge desumibili dall'art. 570 cc e, dunque, metà a sorella della de Controparte_2 cuius, e metà agli eredi, succeduti per rappresentazione ex art. 476 cc, del fratello premorto , e , per quote di 1/6 cadauno Persona_6 CP_1 CP_9 Per_1
(pari a 1/3 di ½). A causa della morte in corso di causa di nella quota di 1/6 del Persona_1 medesimo sono succeduti ex art. 110 cpc i suoi tre eredi, la coniuge Parte_2 ed i due figli, ed nella quota di 1/18 cadauno, CP_3 Pt_3
Quanto alle restanti domande di accertamento, il Tribunale osserva che, alla stregua di quanto sin qui scritto, discende che è fondata la domanda diretta ad accertare la natura indebita dei prelievi di € 4.829,73 e di € 92.083,30 operati da dopo la morte _4 della zia, prelievi pacificamente ammessi dalla Convenuta: difatti, con tali prelievi la stessa ha de facto prelevato liquidità da conti che erano nella titolarità esclusiva della de cuius, onde tutte le giacenze erano integralmente cadute in successione, e non erano di sua spettanza, ancorchè cointestataria, atteso che la co-intestazione è stata meramente funzionale a consentire la gestione dei detti conti. Di contro, la domanda diretta ad accertare che i prelievi e pagamenti (a mezzo bonifico) eseguiti da negli ultimi due anni di vita della zia, per complessivi € 22.843,80 _4 sono stati illegittimi, perché privi di giustificazione, è risultata infondata e deve essere rigettata, con l aprecisazione appresso esposta in ordine a € 3.002,00. I due testimoni sentiti, della cui attendibilità già si è scritto hanno confermato integralmente il capitolato della Convenuta, confermando che la stessa, nel periodo in cui la zia è stata ricoverata presso la RSA, si è occupata di tutti i pagamenti inerenti la RSA medesima, le imposte, la manutenzione dei beni immobili della zia (un appartamento a Milano in proprietà e una casa a GA in usufrutto) e la cura della persona della zia. Altresì, è documentale che già dal 2016 e sino alla sua morte ebbe a Persona_2 donare mensilmente del denaro al TE figlio dell'Attrice CP_7 CP_2 su richiesta della sorella, a mezzo prima di prelievi mensili (operati
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pagina 12 di 15 direttamente da co-intestataria del c/c) e poi di bonifici mensili: Controparte_2 orbene, da tale fatto, unito alla constatazione documentale che sino a quando la zia
è stata in vita giammai ha prelevato per sé o bonificato denaro a ER _4 se stessa dal c/c n. 10082230, discende che può reputarsi provato che il bonifico di € 5.000,00 dal c/c n. 10082230 al c/c di perato il 1^.02.2019 sia stato il frutto di _4 una donazione remuneratoria ex art. 770 cc, disposta da diretta a Persona_2 compensare la TE che si era prodigata e si prodigava quotidianamente per la zia _4 dopo la sua caduta, trovandole una sistemazione nella RSA, di una somma a ben vedere finanche inferiore rispetto a quanto donato al TE che non risulta abbia CP_7 mai dedicato delle cure e del tempo alla zia. In conclusione, di € 22.843,80, la somma di € 5.000,00 è una donazione remuneratoria a
€ 3.000,00 sono donazioni a disposte da su _4 CP_7 _4 mandato della zia, ed il resto, pari € 14.843,80 sono spese che si debbono reputare giustificate, in quanto svolte da er la cura e l'assistenza di e _4 Persona_2 dei suoi beni, come emerso in parte dai documenti giustificativi dimessi dalla convenuta e come confermato dai testimoni sentiti, non smentiti da prova contraria. La relativa domanda di accertamento è dunque infondata e deve essere rigettata.
7. Decisione della domanda di condanna Il Tribunale evidenzia che sulla scorta di quanto scritto nel paragrafo che precede la domanda diretta alla condanna di è parzialmente fondata e deve essere, _4 pertanto, accolta per quanto di ragione. Segnatamente, osservato che è pacifico, in quanto ammesso dalla Convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che la stessa, dopo la morte della zia ER abbia prelevato dai conti nella titolarità esclusiva della stessa la somma di €
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4.829,73 (dal c/c n. 100082230) e di € 92.083.20 (dal conto titoli n. 224/135108769), pari al controvalore dei titoli di cui ha disposto la liquidazione in suo favore, discende che la stessa deve essere condannata a restituire tali importi ai coeredi, secondo le rispettive quote di spettanza, come accertate nel paragrafo che precede. A tali importi si deve aggiungere la somma di € 3.002,00, che la Convenuta ha dichiarato di avere prelevato quando era in vita la zia per delle manutenzioni straordinarie alla casa di GA (BG), di cui la zia aveva conservato l'usufrutto, poi non più eseguite, e quindi trattenute sine titulo da _4
Il totale da restituire ammonta dunque a € 99.915,03 (€ 4.829,73 + € 92.083,30 + € 3.002,00 = € 999.915,03) da ripartire tra i coeredi di secondo le Persona_2 rispettive quote di eredità. Nulla per interessi, in quanto si tratta di credito di valuta e non sono stati richiesti.
8. Spese di lite Le spese della causa di merito e del procedimento cautelare sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa (2021): in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della pagina 13 di 15 giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo tali disposizioni al principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza reciproca parziale fra le parti, prevalente a carico di atteso che quest'ultima è rimasta soccombente su _4 quasi tutte le domande di accertamento tranne una, parzialmente sulla domanda di condanna e integralmente vittoriosa sulla domanda cautelare attorea di sequestro, che è stata respinta. Risulta quindi equo condannare rifondere i 3/4 delle spese di lite degli Attori _4 della causa di merito, e compensate tra le parti le spese di lite del cautelare, reputandosi tale riparto congruo alla luce del complessivo esito della lite. Quanto alla liquidazione delle spese degli attori della causa di merito, rilevato che tutti gli Attori sono difesi dal medesimo Difensore, che ha depositato atti unitari per tutti, è possibile procedere ad una liquidazione unitaria di tali spese, fermo l'aumento per il numero delle parti. Nella specie, applicati i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore applicabile in base al criterio del decisum e compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, tenuto conto del tenore delle memorie e dell'impegno difensivo, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, pari a complessivi € 14.103,00, da aumentare a € 16.000,00 per il numero di parti, oltre la somma di € 786,00 per rimborso spese vive ex actis (€ 759,00 per c.u., € 27,00 per diritti di Cancelleria); tali importi debbono essere ridotti del 25% per la vista compensazione parziale e, dunque a € 12.000,00 per compenso e € 589,50 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice. Nulla per spese di mediazione, perché non necessaria, come statuito dal precedente Giudice con ordinanza riservata del 4.05.2022, che si condivide.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta ovvero assorbita, così decide: dichiara che alla morte di in data 5.01.2021 i denari Persona_2 giacenti nel conto corrente n. 100082230, e i titoli depositati nel conto titoli n. 224/13510876, conti ambedue accesso presso cointestati a Controparte_5 ER
e erano provenienti Persona_2 Controparte_2 _4
pagina 14 di 15 dal patrimonio personale di e quindi nella Persona_2 titolarità esclusiva della stessa;
altresì, dichiara che all'esito del decesso di nella titolarità di tali Persona_2 denari e titoli sono subentrati mortis causa gli eredi legittimi della stessa nelle seguenti quote di legge
- sorella: ½ Controparte_2
- figlio del fratello premorto: 1/6; Controparte_1
- figlio del fratello premorto: 1/6; Parte_1
- coniuge del defunto figlio del fratello premorto: 1/18; Parte_2
- figlia del defunto figlio del fratello premorto: 1/18; CP_3
- figlio del defunto figlio del fratello premorto: 1/18; Parte_3 dato atto dei prelievi eseguiti da _4 condanna a pagare agli Attori a titolo di restituzione di quanto indebitamente _4 prelevato la complessiva somma di € 99.915,03, di cui:
- € 49.957,51 a Controparte_2
- € 16.652,50 a Controparte_1
- € 16.652,50 a Parte_1
- € 5.550,83 a Parte_2
- € 5.550,83 a CP_3
- € 5.550,83 a Parte_3 letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore degli Attori , ed _4 Pt_4 CP_1 Parte_1 CP_3
e di con solidarietà attiva tra i medesimi, a titolo Parte_3 Parte_2 di refusione dei 3/4 delle spese della causa di merito, la somma di € 12.589,50, di cui € 12.000,00 per compenso ed € 589,50 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice, compensato tra le parti il restante 25% della causa di merito e le spese del sequestro conservativo. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 20 marzo 2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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