Articolo 1 della Legge 21 agosto 1949, n. 638
Articolo 2
Versione
21 settembre 1949
>
Versione
13 febbraio 1952
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonche' a concorrere negli interessi di cui all'art. 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50 , ha disposto (con l'art. 2) che "Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all' art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638 , per ciascuna operazione di finanziamento, e' elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente ai finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, e' elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1952