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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9302/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 22/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9302/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSILLO LUCA MARIA GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 FRANCO, elettivamente domiciliato in VIALE TUNISIA, 41 20124 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOTTOCORNOLA BARBARA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. TAMBURINI EMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE CORNAGGIA, 2 23807 MERATE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
P Parte_ Per
- accertare e dichiarare che è debitrice, nei confronti dell'attrice, dell'importo di euro 48.463,90# di imponibile, CP_1 oltre Iva per euro 10.554,08, s.e./o., e, per l'effetto, condannarlo a corrispondere detti importi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo in favore di con contestuale rigetto integrale di quanto ex adverso postulato. Parte_1 Con vittoria delle spese di lite
Controparte Per In via pregiudiziale:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta. In via principale:
- respingere la domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso: con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato di aver acquisito il diritto di piena proprietà, Parte_1 libero da persone e cose, su un compendio immobiliare già di , a seguito Controparte_2 di aggiudicazione nell'ambito della procedura fallimentare, come da decreto di trasferimento in data 21 marzo 2018. All'interno di tale compendio si trovavano allocati sia beni della convenuta sia altri beni appartenenti ad altre società. A seguito di tale aggiudicazione, con due successive scritture private, si era obbligata a Controparte_1 liberare il compendio dai suindicati beni, ma non avendovi ottemperato, parte attrice aveva incaricato una società di fiducia affinchè provvedesse allo smaltimento, sostenendo un costo di € 48.463,90, oltre iva. ha eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del Controparte_1 petitum e della causa petendi ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c.. Ha affermato, in ogni caso, di aver ottemperato a tutte le obbligazioni assunte, precisando che alcuni beni residuali non erano stati asportati in quanto aveva negato l'accesso ai locali. Inoltre, ha lamentato l'impossibilità di Parte_1 accertare il quantum dovuto sulla base dei documenti prodotti da controparte. La causa è stata rimessa in decisione in data 15 maggio 2025, in modalità cartolare, a norma dell'art. 190 c.p.c., a seguito della C.T.U. e delle prove testimoniali.
Sulla nullità dell'atto di citazione
Secondo il principio del favor per la validità degli atti processuali ex art. 156 c.p.c. , deve essere privilegiata un'interpretazione che consenta la salvaguardia e l'efficacia dell'atto ogniqualvolta lo scopo legale risulti comunque raggiunto. In generale, la nullità della causa petendi non può aversi quando l'attore abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre ed, in particolare, abbia specificato senza incertezze, se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo, i fatti costitutivi e l'oggetto della pretesa. La Cassazione Civile ha affermato che “ La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. Sezione II del 29/01/2015 n. 1681). Si osservi che la nullità si concretizza quando l'oggetto risulti assolutamente incerto: non si può prescindere, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per le quali sono richieste (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077).
pagina 2 di 7 E' possibile, dunque, accertare la nullità solo per una radicale indeterminatezza della domanda giudiziale e non anche nei casi in cui l'atto, pur formulato in modo sintetico o non perfettamente ordinato, consenta comunque di desumere con chiarezza i fatti costitutivi e l'oggetto della pretesa. Nel caso di specie, l'atto introduttivo, letto nella sua globalità e corredato dalla documentazione allegata, non presenta tali vizi radicali. In particolare, esso contiene il riferimento espresso all'oggetto della domanda, rappresentato dalla richiesta di rimozione di materiale di scarto giacente su un determinato compendio immobiliare, nonché il riferimento dell'origine della pretesa giuridica da cui deriva, cioè le due scritture private firmate dalla convenuta (doc. 2 e 3 parte attrice) ed il decreto di trasferimento emesso dall'organo giudiziario (doc. 1 parte attrice), richiamati nell'atto di citazione ed allegati ad esso. Da tali documenti emerge chiaramente che l'attore ha preteso fondare la propria domanda sull'avvenuto trasferimento del bene a suo favore e sulla conseguente insorgenza degli obblighi in capo alla controparte in ordine alla liberazione dell'area ed alla rimozione del materiale ivi giacente, riconducendo dunque la propria pretesa al titolo giudiziale ed a quello obbligatorio. Le allegazioni erano,dunque, idonee a identificare l'oggetto della causa petendi della domanda consentendo al convenuto di comprendere appieno la pretesa e di articolare le proprie difese. Il petitum risulta puntuale e articolato in quanto specifica: il quantum richiesto, l'accertamento del debito e la condanna della parte al risarcimento del danno.
Sulla qualificazione giuridica e la validità degli atti sulla quale si fonda la pretesa risarcitoria
Riguardo al titolo giudiziale prodotto dalla parte attrice, va osservato che il decreto di trasferimento, emesso all'esito dell'asta nell'ambito della procedura del Fallimento Fonover, ha attribuito la proprietà dell'immobile alla società aggiudicataria, “… con tutte le relative ragioni e azioni, Parte_1 accessioni e pertinenze, servitù attive e passive” ed ha contestualmente ingiunto, non solo alla società fallita, ma anche a qualunque terzo detentore di rilasciare il suddetto bene venduto “libero da persone
o cose” in favore dell'aggiudicataria (doc. 1). Il Giudice Delegato, inoltre, nel verbale in data 21 gennaio 2014 d'aggiudicazione del ramo d'azienda a favore di aveva concesso all'aggiudicataria, parte odierna convenuta, termine “di 12 mesi CP_1 per la liberazione dei locali e … per gli smaltimenti”. D'altra parte, ben consapevole di dover consegnare l'immobile dalla stessa occupato in Controparte_1 favore dell'aggiudicataria odierna attrice e del ritardo accumulato, aveva assunto nei confronti di quest'ultima, con scritture private in data 9 aprile 2018 e 10 maggio 2018, anche espressa obbligazione “
1. A liberare – a sua cura e spesa – l'intero compendio di cui sopra da ogni bene e materiale sullo stesso ad oggi giacente (ad eccezione dei beni strumentali in ferro di cui si dirà al seguente paragrafo;
tutto ciò entro e non oltre il termine essenziale di 30 giorni di calendario e consecutivi a decorrere dalla firma della presente.” (doc. 2) e “I beni in plastica/vetroresina ed i circuiti in vetroresina saranno asportati a cura e spese della entro e non oltre il termine del Controparte_1 30/06/2018” (doc. 3). Si osservi, peraltro, che tali documenti, non firmati da evidenziano la tecnica dilatatoria Parte_1 operata da ed il tentativo di sottrarsi al pieno adempimento degli obblighi di rilascio e Controparte_1 liberazione degli immobili e delle aree di pertinenza dell'aggiudicataria Parte_1 Infatti, , nella sua qualità di amministratore della Società convenuta, aveva Persona_1 dichiarato, nelle suddette scritture, che “i beni strumentali in ferro saranno, invece, lasciati all'interno di tale compendio, intendendoli di nessun valore economico e lasciati sin da ora nella piena disponibilità (materiale e giuridica) della società aggiudicataria del compendio immobiliare di cui sopra” (doc. 2) e
“quanto ai beni in ferro ribadisce di abbandonarli a favore della (doc. 3), manifestando, Parte_1 quindi, l'intenzione di non provvedere allo smaltimento del materiale in ferro, pur in assenza di liberatoria sul punto. Sta di fatto che nonostante le dilazioni ottenute, non ha ottemperato, se non in modesta Controparte_1 misura, all'ingiunzione di liberazione e sgombero dell'immobile aggiudicato all'attrice. pagina 3 di 7 Sulla determinazione del danno
Sull'utilizzo delle fatture:
Ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria, parte attrice propone l'utilizzo delle fatture per quanto pagato per la rimozione dei materiali con l'impiego di una società terza (doc. 4). Tale documentazione, tuttavia, non è risolutiva per il suo contenuto generico in quanto riporta descrizioni non dettagliate, quali “prestazione servizio” (senza specificare in cosa consista questo esercizio) o “Recupero smaltimento”. Anche il CTU ha confermato che “Le fatture prodotte agli Atti da Parte Attrice non forniscono alcuna chiara descrizione dei materiali/beni smaltiti, pertanto non risulta possibile stabilire puntualmente l'entità delle spese sostenute per conto della Parte Convenuta.”
Sulla quantificazione:
La documentazione fotografica in atti, risalente al 10/05/2018 (docc. 14 -19), evidenzia che, come riscontrato anche dal CTU, all'interno dei locali e nell'area esterna erano, a tale epoca, ancora presenti “macchinari, tavoli e materiale ligneo, macerie, tubi, scaffalature in legno e ferro, oltre a cumuli di materiali di varia entità. Pertanto, seppur incomprensibile l'omissione di tale evidente condizione nella seconda scrittura che si riferisce esclusivamente al materiale plastico, alla data della relativa sottoscrizione si evince che non aveva ancora completamente ottemperato al Controparte_1 precedente impegno assunto nell'aprile 2018” (cfr. pag 6 dell'elaborato peritale). Va dato atto che, ad ulteriore complicazione, “presso l'immobile della ex giacevano CP_2 altresì ulteriori beni di proprietà società precedentemente dichiarata fallita con sentenza CP_3 n.62/2010”, di cui non è nota la consistenza. Tuttavia, aveva dichiarato, nella scrittura del 10 maggio 2018, che i beni di Persona_1 pertinenza di erano quelli in plastica, giacenti in parte nell'area cortilizia ed in parte al piano CP_3 superiore. In ogni caso, dalla documentazione prodotta, si ricava l'assoluta certezza che alcuni beni di pertinenza di occupavano ancora i locali, e precisamente: Controparte_1
“- 1 carrello elevatore diesel marca baoli portata 25 quintali anno 2010 colore arancio posto al piano terra interno (acquisto valore vendita come usato € 8.000,00) CP_1
- 1 kit prolunghe per forche carrello cm200 al piano terra interno (valore vendita come usato € 400,00)
- 1 carrello elevatore elettrico marca lide/montini+carica batterie portata 18 quintali 3 ruote anno 1999 colore rosso posto al piano terra interno (acquisto valore vendita usato € 6.000,00) CP_2
- 1kit prolunghe per forche carrello cm180 al piano terra interno (valore vendita come usato € 400,00)
- 3 transpallet al piano terra (valore vendita come usato € 80,00cad)
- 2 transpallet al piano primo (valore vendita come usato €80cad)
- 1 cassone ferro scarrabile per rottame posto in cortile (valore vendita usato € 1500,00)
- 2 cassoni ferro 4 ruote per rottame posto all'interno (valore vendita usato € 200,00cad)
- 1 generatore corrente 220v + 2 fari luce + prolunghe corrente, 1 pompa travaso elettrica, 1 idropulitrice elettrica ad acqua, 6 carrelli officina con ruote, attrezzatura varia per sollevamento (fasce - cinghie - funi), attrezzatura varia chiavi – utensili - mola elettrica (controvalore come usato € 1200,00 per tutto)” (doc. n. 19: cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale). Allo stesso modo, risulta che parte convenuta aveva, però, rimosso una parte, sia pure modesta, del materiale: “In data 8 maggio 2018 la ditta Metalgo S.r.l. su incarico di iniziava lo Controparte_1 smaltimento di plastiche per 5.000 kg e circuiti stampati per 1.000 kg come da formulario rifiuti (doc.17-18 Convenuta). In data 11/09/2018 incaricava per lo smaltimento di imballaggi in materiali Parte_1 CP_4 misti per 4.800 kg come da formulario rifiuti
pagina 4 di 7 In data 15/01/2019 incaricava per lo smaltimento di imballaggi misti per 6.340 kg +
CP_4 4.140 kg come da formulario rifiuti In data 15/01/2019 incaricava per lo smaltimento di imballaggi in legno per 2.780 kg
CP_4 come da formulario rifiuti In data 16/01/2019 incaricava per lo smaltimento di imballaggi in materiali misti per
CP_4 7.220 kg + 6.000 kg come da formulario rifiuti In data 17/01/2019 incaricava per lo smaltimento di imballaggi in materiali misti per
CP_4 5.760 kg + 9.950 kg come da formulario rifiuti” (cfr. pag. 6 e 7 dell'elaborato peritale). Ai sensi dell'art. 1226 c.c. “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. La disposizione consente al giudice di determinare il danno in via equitativa quando la prova della sua esatta quantificazione sia impossibile o estremamente difficile, purché sia stata comunque provata la sussistenza del danno in sé e il nesso causale con il fatto illecito o l'inadempimento.
“In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento” (Cass. n. 341 del 08/01/2025). Si tratta di un potere-dovere del giudice (non discrezionale) volto ad evitare che la difficoltà di prova del quantum renda inefficace la tutela del diritto leso. Del resto, è la stessa società convenuta che dà prova della certezza dell'an debeatur quando riconosce di aver incaricato per lo sgombero dei rifiuti residui una ditta terza (doc. 21 e 22 convenuta). Ciò premesso, la liquidazione può essere operata per proporzionalità dei presunti volumi di smaltimento riconducibili alla Società convenuta, cioè tra la quantità complessiva bonificata da parte attrice rispetto a quanto desumibile dai rilievi fotografici e dagli inventari, ricomprendendovi anche i beni strumentali in ferro (la cui esclusione non risulta concordata). In particolare, le fotografie in atti evidenziano che, a parte i macchinari, la stragrande maggioranza delle giacenze erano costituite da ammassi di pezzi di materiali di diversa composizione, difficilmente separabili, di cui avrebbe CP_1 dovuto farsi carico da tempo per lo sgombero. In realtà, il materiale rimosso su incarico di è quello effettuato data 8 maggio 2018 dalla Controparte_1 ditta Metalgo s.r.l., costituito da materie plastiche per 5.000 kg e circuiti stampati per 1.000 kg, come da formulario rifiuti (doc.17-18 Convenuta), mentre tutto il resto, rimosso dalla società su CP_4 incarico dell'attrice, per quasi 50.000 kg, era costituito da materiali misti con riferimento ai quali non aveva ottenuto alcuna dispensa dalla liberazione. Controparte_1 Dunque, per quanto si possa desumere che parte del materiale giacente nell'area esterna possa essere derivato da opere di demolizione correlate alla bonifica dei luoghi (attività non di competenza di
), si deve ritenere che, in assenza di specifica e tempestiva contestazione da parte di CP_1
(con individuazione dei materiali ed impianti ritenuti non di sua competenza) al Persona_1 momento della sottoscrizione delle scritture di aprile e maggio 2018, la maggior parte di tali residuati dovesse essere asportata da o, in mancanza, con oneri a suo carico. CP_1 La somma risarcibile va, quindi, determinata in via equitativa in misura di € 30.000, pari a circa il 60% della pretesa. va condannata a pagare a a titolo risarcitorio, agli odierni valori monetari, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Sulle spese processuali Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in rapporto al valore reale riconosciuto. Quelle della C.T.U. possono essere compensate attesa l'utilità della verifica.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e condanna al pagamento della somma Parte_1 Controparte_1 di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_1 Parte_1 5.000,00 per compensi, oltre anticipazioni, 15% spese forfettarie ed accessori di legge:
4. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti, metà per ciasuna;
5. sentenza esecutiva. Monza, 22 ottobre 2025. Il Giudice Mirko Buratti
pagina 6 di 7 # Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 22/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9302/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSILLO LUCA MARIA GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 FRANCO, elettivamente domiciliato in VIALE TUNISIA, 41 20124 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOTTOCORNOLA BARBARA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. TAMBURINI EMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE CORNAGGIA, 2 23807 MERATE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
P Parte_ Per
- accertare e dichiarare che è debitrice, nei confronti dell'attrice, dell'importo di euro 48.463,90# di imponibile, CP_1 oltre Iva per euro 10.554,08, s.e./o., e, per l'effetto, condannarlo a corrispondere detti importi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo in favore di con contestuale rigetto integrale di quanto ex adverso postulato. Parte_1 Con vittoria delle spese di lite
Controparte Per In via pregiudiziale:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta. In via principale:
- respingere la domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso: con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato di aver acquisito il diritto di piena proprietà, Parte_1 libero da persone e cose, su un compendio immobiliare già di , a seguito Controparte_2 di aggiudicazione nell'ambito della procedura fallimentare, come da decreto di trasferimento in data 21 marzo 2018. All'interno di tale compendio si trovavano allocati sia beni della convenuta sia altri beni appartenenti ad altre società. A seguito di tale aggiudicazione, con due successive scritture private, si era obbligata a Controparte_1 liberare il compendio dai suindicati beni, ma non avendovi ottemperato, parte attrice aveva incaricato una società di fiducia affinchè provvedesse allo smaltimento, sostenendo un costo di € 48.463,90, oltre iva. ha eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del Controparte_1 petitum e della causa petendi ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c.. Ha affermato, in ogni caso, di aver ottemperato a tutte le obbligazioni assunte, precisando che alcuni beni residuali non erano stati asportati in quanto aveva negato l'accesso ai locali. Inoltre, ha lamentato l'impossibilità di Parte_1 accertare il quantum dovuto sulla base dei documenti prodotti da controparte. La causa è stata rimessa in decisione in data 15 maggio 2025, in modalità cartolare, a norma dell'art. 190 c.p.c., a seguito della C.T.U. e delle prove testimoniali.
Sulla nullità dell'atto di citazione
Secondo il principio del favor per la validità degli atti processuali ex art. 156 c.p.c. , deve essere privilegiata un'interpretazione che consenta la salvaguardia e l'efficacia dell'atto ogniqualvolta lo scopo legale risulti comunque raggiunto. In generale, la nullità della causa petendi non può aversi quando l'attore abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre ed, in particolare, abbia specificato senza incertezze, se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo, i fatti costitutivi e l'oggetto della pretesa. La Cassazione Civile ha affermato che “ La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. Sezione II del 29/01/2015 n. 1681). Si osservi che la nullità si concretizza quando l'oggetto risulti assolutamente incerto: non si può prescindere, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per le quali sono richieste (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077).
pagina 2 di 7 E' possibile, dunque, accertare la nullità solo per una radicale indeterminatezza della domanda giudiziale e non anche nei casi in cui l'atto, pur formulato in modo sintetico o non perfettamente ordinato, consenta comunque di desumere con chiarezza i fatti costitutivi e l'oggetto della pretesa. Nel caso di specie, l'atto introduttivo, letto nella sua globalità e corredato dalla documentazione allegata, non presenta tali vizi radicali. In particolare, esso contiene il riferimento espresso all'oggetto della domanda, rappresentato dalla richiesta di rimozione di materiale di scarto giacente su un determinato compendio immobiliare, nonché il riferimento dell'origine della pretesa giuridica da cui deriva, cioè le due scritture private firmate dalla convenuta (doc. 2 e 3 parte attrice) ed il decreto di trasferimento emesso dall'organo giudiziario (doc. 1 parte attrice), richiamati nell'atto di citazione ed allegati ad esso. Da tali documenti emerge chiaramente che l'attore ha preteso fondare la propria domanda sull'avvenuto trasferimento del bene a suo favore e sulla conseguente insorgenza degli obblighi in capo alla controparte in ordine alla liberazione dell'area ed alla rimozione del materiale ivi giacente, riconducendo dunque la propria pretesa al titolo giudiziale ed a quello obbligatorio. Le allegazioni erano,dunque, idonee a identificare l'oggetto della causa petendi della domanda consentendo al convenuto di comprendere appieno la pretesa e di articolare le proprie difese. Il petitum risulta puntuale e articolato in quanto specifica: il quantum richiesto, l'accertamento del debito e la condanna della parte al risarcimento del danno.
Sulla qualificazione giuridica e la validità degli atti sulla quale si fonda la pretesa risarcitoria
Riguardo al titolo giudiziale prodotto dalla parte attrice, va osservato che il decreto di trasferimento, emesso all'esito dell'asta nell'ambito della procedura del Fallimento Fonover, ha attribuito la proprietà dell'immobile alla società aggiudicataria, “… con tutte le relative ragioni e azioni, Parte_1 accessioni e pertinenze, servitù attive e passive” ed ha contestualmente ingiunto, non solo alla società fallita, ma anche a qualunque terzo detentore di rilasciare il suddetto bene venduto “libero da persone
o cose” in favore dell'aggiudicataria (doc. 1). Il Giudice Delegato, inoltre, nel verbale in data 21 gennaio 2014 d'aggiudicazione del ramo d'azienda a favore di aveva concesso all'aggiudicataria, parte odierna convenuta, termine “di 12 mesi CP_1 per la liberazione dei locali e … per gli smaltimenti”. D'altra parte, ben consapevole di dover consegnare l'immobile dalla stessa occupato in Controparte_1 favore dell'aggiudicataria odierna attrice e del ritardo accumulato, aveva assunto nei confronti di quest'ultima, con scritture private in data 9 aprile 2018 e 10 maggio 2018, anche espressa obbligazione “
1. A liberare – a sua cura e spesa – l'intero compendio di cui sopra da ogni bene e materiale sullo stesso ad oggi giacente (ad eccezione dei beni strumentali in ferro di cui si dirà al seguente paragrafo;
tutto ciò entro e non oltre il termine essenziale di 30 giorni di calendario e consecutivi a decorrere dalla firma della presente.” (doc. 2) e “I beni in plastica/vetroresina ed i circuiti in vetroresina saranno asportati a cura e spese della entro e non oltre il termine del Controparte_1 30/06/2018” (doc. 3). Si osservi, peraltro, che tali documenti, non firmati da evidenziano la tecnica dilatatoria Parte_1 operata da ed il tentativo di sottrarsi al pieno adempimento degli obblighi di rilascio e Controparte_1 liberazione degli immobili e delle aree di pertinenza dell'aggiudicataria Parte_1 Infatti, , nella sua qualità di amministratore della Società convenuta, aveva Persona_1 dichiarato, nelle suddette scritture, che “i beni strumentali in ferro saranno, invece, lasciati all'interno di tale compendio, intendendoli di nessun valore economico e lasciati sin da ora nella piena disponibilità (materiale e giuridica) della società aggiudicataria del compendio immobiliare di cui sopra” (doc. 2) e
“quanto ai beni in ferro ribadisce di abbandonarli a favore della (doc. 3), manifestando, Parte_1 quindi, l'intenzione di non provvedere allo smaltimento del materiale in ferro, pur in assenza di liberatoria sul punto. Sta di fatto che nonostante le dilazioni ottenute, non ha ottemperato, se non in modesta Controparte_1 misura, all'ingiunzione di liberazione e sgombero dell'immobile aggiudicato all'attrice. pagina 3 di 7 Sulla determinazione del danno
Sull'utilizzo delle fatture:
Ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria, parte attrice propone l'utilizzo delle fatture per quanto pagato per la rimozione dei materiali con l'impiego di una società terza (doc. 4). Tale documentazione, tuttavia, non è risolutiva per il suo contenuto generico in quanto riporta descrizioni non dettagliate, quali “prestazione servizio” (senza specificare in cosa consista questo esercizio) o “Recupero smaltimento”. Anche il CTU ha confermato che “Le fatture prodotte agli Atti da Parte Attrice non forniscono alcuna chiara descrizione dei materiali/beni smaltiti, pertanto non risulta possibile stabilire puntualmente l'entità delle spese sostenute per conto della Parte Convenuta.”
Sulla quantificazione:
La documentazione fotografica in atti, risalente al 10/05/2018 (docc. 14 -19), evidenzia che, come riscontrato anche dal CTU, all'interno dei locali e nell'area esterna erano, a tale epoca, ancora presenti “macchinari, tavoli e materiale ligneo, macerie, tubi, scaffalature in legno e ferro, oltre a cumuli di materiali di varia entità. Pertanto, seppur incomprensibile l'omissione di tale evidente condizione nella seconda scrittura che si riferisce esclusivamente al materiale plastico, alla data della relativa sottoscrizione si evince che non aveva ancora completamente ottemperato al Controparte_1 precedente impegno assunto nell'aprile 2018” (cfr. pag 6 dell'elaborato peritale). Va dato atto che, ad ulteriore complicazione, “presso l'immobile della ex giacevano CP_2 altresì ulteriori beni di proprietà società precedentemente dichiarata fallita con sentenza CP_3 n.62/2010”, di cui non è nota la consistenza. Tuttavia, aveva dichiarato, nella scrittura del 10 maggio 2018, che i beni di Persona_1 pertinenza di erano quelli in plastica, giacenti in parte nell'area cortilizia ed in parte al piano CP_3 superiore. In ogni caso, dalla documentazione prodotta, si ricava l'assoluta certezza che alcuni beni di pertinenza di occupavano ancora i locali, e precisamente: Controparte_1
“- 1 carrello elevatore diesel marca baoli portata 25 quintali anno 2010 colore arancio posto al piano terra interno (acquisto valore vendita come usato € 8.000,00) CP_1
- 1 kit prolunghe per forche carrello cm200 al piano terra interno (valore vendita come usato € 400,00)
- 1 carrello elevatore elettrico marca lide/montini+carica batterie portata 18 quintali 3 ruote anno 1999 colore rosso posto al piano terra interno (acquisto valore vendita usato € 6.000,00) CP_2
- 1kit prolunghe per forche carrello cm180 al piano terra interno (valore vendita come usato € 400,00)
- 3 transpallet al piano terra (valore vendita come usato € 80,00cad)
- 2 transpallet al piano primo (valore vendita come usato €80cad)
- 1 cassone ferro scarrabile per rottame posto in cortile (valore vendita usato € 1500,00)
- 2 cassoni ferro 4 ruote per rottame posto all'interno (valore vendita usato € 200,00cad)
- 1 generatore corrente 220v + 2 fari luce + prolunghe corrente, 1 pompa travaso elettrica, 1 idropulitrice elettrica ad acqua, 6 carrelli officina con ruote, attrezzatura varia per sollevamento (fasce - cinghie - funi), attrezzatura varia chiavi – utensili - mola elettrica (controvalore come usato € 1200,00 per tutto)” (doc. n. 19: cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale). Allo stesso modo, risulta che parte convenuta aveva, però, rimosso una parte, sia pure modesta, del materiale: “In data 8 maggio 2018 la ditta Metalgo S.r.l. su incarico di iniziava lo Controparte_1 smaltimento di plastiche per 5.000 kg e circuiti stampati per 1.000 kg come da formulario rifiuti (doc.17-18 Convenuta). In data 11/09/2018 incaricava per lo smaltimento di imballaggi in materiali Parte_1 CP_4 misti per 4.800 kg come da formulario rifiuti
pagina 4 di 7 In data 15/01/2019 incaricava per lo smaltimento di imballaggi misti per 6.340 kg +
CP_4 4.140 kg come da formulario rifiuti In data 15/01/2019 incaricava per lo smaltimento di imballaggi in legno per 2.780 kg
CP_4 come da formulario rifiuti In data 16/01/2019 incaricava per lo smaltimento di imballaggi in materiali misti per
CP_4 7.220 kg + 6.000 kg come da formulario rifiuti In data 17/01/2019 incaricava per lo smaltimento di imballaggi in materiali misti per
CP_4 5.760 kg + 9.950 kg come da formulario rifiuti” (cfr. pag. 6 e 7 dell'elaborato peritale). Ai sensi dell'art. 1226 c.c. “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. La disposizione consente al giudice di determinare il danno in via equitativa quando la prova della sua esatta quantificazione sia impossibile o estremamente difficile, purché sia stata comunque provata la sussistenza del danno in sé e il nesso causale con il fatto illecito o l'inadempimento.
“In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento” (Cass. n. 341 del 08/01/2025). Si tratta di un potere-dovere del giudice (non discrezionale) volto ad evitare che la difficoltà di prova del quantum renda inefficace la tutela del diritto leso. Del resto, è la stessa società convenuta che dà prova della certezza dell'an debeatur quando riconosce di aver incaricato per lo sgombero dei rifiuti residui una ditta terza (doc. 21 e 22 convenuta). Ciò premesso, la liquidazione può essere operata per proporzionalità dei presunti volumi di smaltimento riconducibili alla Società convenuta, cioè tra la quantità complessiva bonificata da parte attrice rispetto a quanto desumibile dai rilievi fotografici e dagli inventari, ricomprendendovi anche i beni strumentali in ferro (la cui esclusione non risulta concordata). In particolare, le fotografie in atti evidenziano che, a parte i macchinari, la stragrande maggioranza delle giacenze erano costituite da ammassi di pezzi di materiali di diversa composizione, difficilmente separabili, di cui avrebbe CP_1 dovuto farsi carico da tempo per lo sgombero. In realtà, il materiale rimosso su incarico di è quello effettuato data 8 maggio 2018 dalla Controparte_1 ditta Metalgo s.r.l., costituito da materie plastiche per 5.000 kg e circuiti stampati per 1.000 kg, come da formulario rifiuti (doc.17-18 Convenuta), mentre tutto il resto, rimosso dalla società su CP_4 incarico dell'attrice, per quasi 50.000 kg, era costituito da materiali misti con riferimento ai quali non aveva ottenuto alcuna dispensa dalla liberazione. Controparte_1 Dunque, per quanto si possa desumere che parte del materiale giacente nell'area esterna possa essere derivato da opere di demolizione correlate alla bonifica dei luoghi (attività non di competenza di
), si deve ritenere che, in assenza di specifica e tempestiva contestazione da parte di CP_1
(con individuazione dei materiali ed impianti ritenuti non di sua competenza) al Persona_1 momento della sottoscrizione delle scritture di aprile e maggio 2018, la maggior parte di tali residuati dovesse essere asportata da o, in mancanza, con oneri a suo carico. CP_1 La somma risarcibile va, quindi, determinata in via equitativa in misura di € 30.000, pari a circa il 60% della pretesa. va condannata a pagare a a titolo risarcitorio, agli odierni valori monetari, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Sulle spese processuali Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in rapporto al valore reale riconosciuto. Quelle della C.T.U. possono essere compensate attesa l'utilità della verifica.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e condanna al pagamento della somma Parte_1 Controparte_1 di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_1 Parte_1 5.000,00 per compensi, oltre anticipazioni, 15% spese forfettarie ed accessori di legge:
4. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti, metà per ciasuna;
5. sentenza esecutiva. Monza, 22 ottobre 2025. Il Giudice Mirko Buratti
pagina 6 di 7 # Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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