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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA R.G. 4314/2024
IN NOME DEL POPOLO Cron.
ITALIANO
Il Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA
ha pronunciato la seguente
OGGETTO:
OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA- SENTENZA INGIUNZIONE
nella causa civile promossa da , COD. FISC. Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di amministratore della società DI.MAS. srls, P. C.F._1
IVA rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Armenio ed elettivamente P.IVA_1
domiciliati presso il suo studio in Molfetta alla Via Giacomo Salepico n. 29,
OPPONENTI
CONTRO COD. FISC. , in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal Direttore pro-tempore della
[...]
CP_
ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in lla via Controparte_2
Marchese di Montrone n. 5
OPPOSTO
------------------------
CONCLUSIONI DEGLI OPPONENTI: (dalle note conclusive ) “… annullare l'impugnata ordinanza di ingiunzione n. 2024/250/00067 con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
in subordine voglia l'Ill.mo Giudice adito ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale”.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO: ( dalle note conclusive ) “… il rigetto della richiesta di annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, con convalida degli atti opposti e compensazione delle spese di lite;
in via subordinata, il rigetto della richiesta di riduzione della sanzione irrogata nel minimo edittale, non sussistendo le condizioni per la rideterminazione dell'importo al minimo ai sensi dell'art.11 L. 689/1981, con compensazione delle spese di lite;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, anche parziale, la compensazione delle spese di lite, avendo questa Amministrazione comunale operato legittimamente, sia al momento dell'accertamento dell'illecito amministrativo (avvenuto sulla base della documentazione esibita dal ricorrente), sia nella successiva fase di emissione dell'ordinanza-ingiunzione per tutti i motivi esposti negli atti di causa e nella presente ulteriore memoria…”
[... MOTIVI DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 18.04.2024, il sig.
, in proprio e nella qualità di amministratore della società DI.MAS. srls, Parte_1
instauravano giudizio in opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione del
[...]
n.2024/250/00067 notificata il 19.03.2024 con la Controparte_3
quale il ingiungeva di pagare la somma di € 1.041,60 per il verbale di CP_1
accertamento di illecito amministrativo n. 10812 del 06/07/2020 ai sensi dell'art.10, co. 3, Legge
447/1995 (Legge-Quadro Inquinamento acustico), per la violazione dell'art.3, co. 2, e art.4 del pag. 2/5 D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999, in quanto: “a seguito di ispezione effettuata in data 02/7/2020
alle ore 01,30 circa, è stato accertato che quale amministratore della società suddetta, presso il p.e. sito in Bari Santo Spirito al lungomare Cristoforo Colombo civ.260/C, con insegna di
Cont esercizio ' gli altoparlanti di marca e il subwoofer di marca CP_4 C.F._2 CP_6
venivano allocati in una posizione non raffigurata dalla planimetria allegata alla relazione fonometrica redatta dall'ing. in data 26/6/2019, e quindi in modo difforme. Le Persona_1
predette casse acustiche erano allocate nell'area all'aperto di proprietà privata ma con affaccio sul suolo pubblico, regolarmente autorizzata da concessione temporanea di occupazione del
CP_ suolo determina nr.2020/06194 - 2020/405/00165 rilasciata dal V Municipio di il 26/5/2020.
In tale area era posizionata la strumentazione che riproduceva la musica diffusa da un dj […] ”.
Eccepivano la carenza assoluta di motivazione, l'omessa indicazione della norma di legge violata e nel merito l'errore sul fatto. Deducevano, infatti, nel merito, che la planimetria allegata alla relazione fonometrica, riportava i diffusori acustici nella medesima posizione in cui erano stati trovati in occasione del sopralluogo della Polizia Locale, pertanto gli agenti erano caduti in errore in quanto la riproduzione a stampa esibita in sede di controllo riportava la planimetria,
originariamente realizzata su formato A3, su un foglio A4 rendendone parziale la lettura, mentre la copia integrale della stessa dava, invece, modo di constatare che il posizionamento dell'impianto al momento del sopralluogo fosse conforme e di come la parziale riproduzione di stampa esibita avesse indotto in errore gli agenti di Polizia Locale intervenuti. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione e spese compensate. Ritenuta la CP_1
causa matura per la decisione la stessa era rinviata per la discussione e viene ora in decisione.
Le eccezioni preliminari formulate da parte ricorrente non sono fondate. Dalla lettura dell'ordinanza, emerge che nel corpo della stessa vengono riportate, testualmente, sia le motivazioni difensive del trasgressore che le controdeduzioni dei verbalizzanti, nonché
richiamate espressamente le disposizioni di legge violate, nonché quelle in base al quale si è
ritenuto di confermare la sanzione. In particolare, e nel merito, nell'ordinanza impugnata vengono specificamente indicate le disposizioni di legge violate, nonché riportata testualmente la normativa dettata dal D.P.C.M. 215/1999, che impone ai gestori di pubblici esercizi di pag. 3/5 effettuare la verifica dei livelli di pressione sonora degli impianti elettroacustici in dotazione e di conservare la relazione acustica presso il locale per esibirla, su richiesta, alle autorità di controllo. Tale relazione deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo al precipuo scopo di consentire, al momento dell'ispezione, l'accertamento della conformità/difformità della stessa alle caratteristiche dell'impianto in uso. Ne deriva,
passando al caso di specie, la legittimità della contestazione elevata dalla Polizia Locale che, in sede di ispezione, ha correttamente verbalizzato che alcuni elementi dell'impianto di diffusione sonora effettivamente in uso venivano allocati in una posizione non raffigurata dalla planimetria allegata alla relazione fonometrica, né peraltro la possibilità di esibire successivamente la documentazione è contemplata dal DPCM 215/1999 che, al contrario, impone che la stessa sia conservata in loco per esibirla prontamente agli organi di controllo. La suddetta circostanza è
confermata dallo stesso ricorrente che dichiara, appunto, di aver esibito una copia della planimetria difforme, per motivi di stampa, a quella presuntivamente recante il corretto posizionamento dell'impianto, inducendo in errore l'autorità di controllo e ammettendo, pertanto,
la violazione. E' evidente che detta motivazione non potrebbe minimamente inficiare la fondatezza dell'accertamento dell'infrazione e, se accolta, vanificherebbe la ratio della norma che è - appunto - quella di consentire alle autorità di controllo la verifica immediata di quanto imposto dalla legge in materia di inquinamento acustico. Infondata è l'eccezione di tardività
della istanza di contenimento della sanzione entro i minimi, atteso che il relativo potere può
essere esercitato d'ufficio dal giudice ex art. 6 comma 12 d. lgs. n. 150 /2011. In effetti sussistono i presupposti per una tale riduzione atteso che, nel provvedimento che ci occupa,
non appaiono contestati i tipi di apparecchiature utilizzate dai trasgressori ( come nei casi delle altre sanzioni irrogate ed allegate agli atti da parte resistente ) ma solo il corretto posizionamento delle stesse alla luce, peraltro, della documentazione esibita al momento della verifica e quindi, sostanzialmente, solo la difformità della documentazione esibita da quella reale ( presumibilmente per un mero errore di stampa dell'allegato). Deve pertanto, a parziale modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, ridursi ad €. 500,00, ovvero ai minimi edittali, la misura della sanzione irrogata, con conseguente condanna del ricorrente al relativo pagamento.
pag. 4/5 In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento della domanda,
si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico addetto al Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile - nella pubblica udienza del 17.01.2025, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso ordinanza ingiunzione proposta da , in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_1
società DI.MAS. srls, nei confronti del in persona del Sindaco e legale CP_1
rappresentante pro- tempore, così provvede:
- a parziale accoglimento dell'opposizione ed a parziale revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata, riduce le sanzioni irrogate con la stessa, nella misura complessiva di €. 500,00 pari al minimo edittale prescritto per la violazione condannando i ricorrenti al relativo pagamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Bari, 17.01.2025
Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5