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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4688/2023 R.G., posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. giusta ordinanza emessa nell'ambito dell'udienza del 01.07.2025 e vertente
TRA
C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
NZ CE (C.F. - - C.F._1 Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Buonajuto (C.F. ) - C.F._2
- Email_2
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8553/2023 del 20.09.2023, notificata il 28.09.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il onde ottenere la Parte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 7.001,61, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino del sistema fognario realizzati, in data 07.09.2017, presso il cortile CP_2
In via subordinata, la società attrice spiegava domanda di arricchimento senza causa, per lo stesso importo, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Contr La società a sostegno della pretesa avanzata dichiarava di essere stata contattata dall' ing. proprietario esclusivo delle aree circostanti il fabbricato ove insiste il Persona_1 sistema fognario condominiale, e dall'Avv. , amministratore del Controparte_3 Parte_1 convenuto, per un intervento d'urgenza sul sistema fognario a causa della fuoriuscita di liquami.
Esponeva, di aver eseguito a regola d'arte i lavori commissionati e di aver, dunque, emesso fattura nei confronti del Condominio per l'importo del credito azionato.
Concludeva, affermando che nonostante i numerosi solleciti inviati all'amministratore del condominio, nulla veniva corrisposto.
Il Condominio si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e sollevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
A tal fine, deduceva di non aver stipulato alcun contratto di appalto con la CP_1
Quest'ultima, contattata dal eseguiva interventi urgenti sul
[...] Persona_1 sistema fognario senza che essi fossero mai stati concordati con il Per tale Parte_1
Per_ motivo, l'assemblea condominiale non ne ratificava l'esecuzione. Lo stesso ingegnere peraltro, non risultava essere stato autorizzato dall'assemblea dei condomini, né dall'amministratore, a far eseguire l'intervento in questione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 Ancora, rilevava la mancanza di idonei elementi probatori che dimostrassero l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento.
Eccepiva, infine, la errata realizzazione dei lavori che di fatto rendeva il sistema di scarico fognario malfunzionante al punto da rendere necessarie operazioni di spurgo straordinarie.
La causa, acquisite le prove testimoniali, l'interrogatorio formale e la relazione del c.t.u., ing.
, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Persona_2
Tribunale ha accolto la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite e della CTU.
Il primo giudice ha ritenuto “sulla base delle risultanze istruttorie e documentali, acquisite al presente giudizio, deve pervenirsi alla conclusione che vi sia stato un contratto di appalto di Contr lavori tra la e il stipulato, per conto di quest'ultimo, Parte_1 dall'amministratore in carica, Avv. . Quest'ultimo ha agito nell'ambito dei Controparte_3 poteri attribuiti all'amministratore del condominio dall'art.1135 comma 2 cc”.
In estrema sintesi, il corredo probatorio acquisito e la mancanza di contestazioni circa l'effettivo compimento dell'intervento di cui si controverte hanno indotto il Tribunale ad accertare che la società attrice è stata incaricata dal convenuto della realizzazione Parte_1 dei lavori. In seguito, le risultanze del consulente d'ufficio, secondo cui l'importo della pretesa creditoria dell'appaltatrice risultava essere leggermente inferiore rispetto a quanto evidenziato nell'analisi economica sviluppata, condivise senza riserva dal primo giudice, hanno concretizzato la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 7.001,61, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti.
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello il Parte_1 deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e concludendo Controparte_1 per il rigetto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 12.03.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, con ordinanza del 13.03.2024 veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione al 01.07.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art 352 cpc;
all'udienza indicata la causa è stata riservata in decisione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo il gravame al requisito di specificità richiesto dalla norma.
La Corte osserva come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la delibazione del giudice di primo grado, illustrando i motivi che, a suo avviso, giustificherebbero una diversa ricostruzione dei fatti ovvero una differente valutazione giuridica.
Tale attività critica risulta conforme ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, anche in assenza di formule particolari o della proposizione di un modello alternativo di sentenza da contrapporre a quello adottato dal primo giudice, in considerazione della natura del giudizio d'appello quale revisione della decisione di primo grado, distinta dai mezzi di impugnazione a critica vincolata (Cass., Sez. U, n. 36481 del 13 dicembre 2022; Cass. civ., Sez. II, Ord.
18/01/2024, n. 1932).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ciò posto, l'appello formulato dal affidato a cinque motivi di Parte_1 gravame, è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante censura il ragionamento logico deduttivo del magistrato di prime cure per aver conferito un errato valore probatorio alle risultanze istruttorie e per aver violato gli artt. 49 e 50 del d.lgs. 206/2005, nonché l'art. 1325 c.c. In sintesi, critica la parte della sentenza in cui il giudicante ha dedotto “quanto all'affidamento dei lavori da parte del alla società istante, si osserva che tale dato di fatto ha ricevuto puntuale riscontro Parte_1 nella deposizione resa da . Parte appellante mette in dubbio l'attendibilità ed Testimone_1 il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal teste fratello di Testimone_1 Parte_2
Contr
amministratore p.t. della società non solo in ragione del rapporto di
[...]
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 parentela che lo lega a quest'ultimo, ma anche per il fatto che tali dichiarazioni non risulterebbero corroborate da quanto riferito dall'altro teste, . Tes_2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 2697 c.c., nonché l'omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza con cui è stata rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. A tal proposito, censura il fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto sussistente la legittimazione del nonostante non Parte_1 fosse emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che l'amministratore avesse avuto contatti diretti o interlocuzioni con la società esecutrice, né che vi fosse stata una valida assunzione di obbligazioni da parte del nei confronti della medesima. Parte_1
Con il terzo motivo di gravame viene contestata la falsa ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1134 e 1135 co.2 c.c. in relazione al capo della sentenza in cui si afferma essere indubbio che nella vicenda al vaglio del Tribunale si controverta di opere straordinarie ed urgenti. L'appellante sottolinea l'impossibilità di inquadrare la fattispecie Contr nell'alveo dell'art. 1135 co.2 in quanto la società non ha fornito alcuna prova circa la reale urgenza degli interventi eseguiti.
Con il quarto motivo, parte appellante censura la erronea valutazione del materiale istruttorio, con specifico riferimento al verbale dell'assemblea condominiale del 16 novembre
2017. Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato la dichiarazione, resa dall'amministratore nel corso di detta assemblea, secondo cui lo stesso aveva invitato la Contr società presso il proprio studio per la formalizzazione del contratto di appalto, formalizzazione che, non essendo mai avvenuta, escludeva qualsiasi autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Di contro, il primo giudice avrebbe ingiustificatamente attribuito Per_ rilievo alla dichiarazione dell'ing. secondo cui l'autorizzazione all'impresa sarebbe stata conferita verbalmente dall'amministratore, in sua presenza.
Con il quinto motivo il eccepisce l'erronea valutazione delle conclusioni del Parte_1 consulente tecnico d'ufficio. Il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in conto i vizi di lavorazione dell'opera. In particolare, il mancato ripristino delle finiture stradali, rattoppate con un getto di calcestruzzo, ed il malfunzionamento dello scarico fognario occorso a seguito Contr dell'intervento della società
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 I primi quattro motivi di appello risultano tra loro connessi e possono essere trattati congiuntamente. Gli stessi si rivelano infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Esaminando i fatti di causa e le allegazioni probatorie si osserva che il teste ha Tes_1
Per_ dichiarato di essere stato contattato in un primo momento dall' ing. per effettuare un bypass di pronto intervento volto a fronteggiare una fuoriuscita di liquami. Il giorno seguente, Per_ il lo contattava nuovamente mettendolo in comunicazione telefonica con l'amministratore , il quale chiedeva chiarimenti in merito ai lavori eseguiti il Controparte_3 giorno precedente e a quelli ulteriori necessari per la risoluzione definitiva della problematica.
Ricevute le spiegazioni tecniche circa la necessità di sostituire fecali e pozzetti,
l'amministratore autorizzava l'esecuzione degli ulteriori lavori, che iniziavano il giorno successivo.
Per_ Il teste ha riferito che i lavori erano stati commissionati dal e dal Tes_2 CP_3 fondando tale affermazione sulla circostanza che entrambi erano presenti sul cantiere al momento dell'esecuzione degli stessi. Ha, tuttavia, precisato di non essere in grado di indicare Contr con certezza da chi fosse stata contattata la società specificando di essere stato chiamato direttamente dal e di non aver avuto alcun rapporto né con l'amministratore del Tes_1
Per_ Condominio, né con il
Orbene, le dichiarazioni testimoniali richiamate, valutate nel loro complesso, inducono in maniera univoca e concordante — in senso difforme rispetto a quanto dedotto dall'istante — a ritenere che l'amministratore ben fosse a conoscenza dei lavori da eseguirsi sull'impianto fognario del e che lo stesso, presente sul cantiere, ne avesse avallato la Parte_1 prosecuzione e l'ultimazione.
A tanto si aggiunga quanto riportato dal verbale d'assemblea condominiale del 16.11.2017 a tenore del quale “l'amministratore illustra ai condomini di aver interloquito telefonicamente con il sig. della GDL Società Coperativa - contattato dal cellulare Testimone_3 dell'ing. delucidazioni in merito alle lavorazioni ritenute Parte_3 necessarie alla sistemazione del sistema fognario, al prezzo richiesto ed ai dati dell'impresa invitandolo a convenire presso il proprio studio al fine di procedere all'eventuale formalizzazione di un contratto d'appalto. Per tali motivi l'amministratore dichiara di non aver autorizzato i lavori”.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 A fronte della pacifica esecuzione dei lavori sul sistema fognario e della non contestata presenza dell'amministratore sul cantiere, dunque, appare verosimile concludere che quest'ultimo abbia, sebbene mediante contatti telefonici, prestato il proprio consenso all'intervento oggetto di causa. La successiva mancata formalizzazione dell'appalto in un contratto scritto deve, pertanto, ritenersi espressione di una consapevole scelta dell'amministratore, il quale, se avesse inteso subordinare l'esecuzione delle opere alla redazione di un accordo formale, ben avrebbe potuto interrompere i lavori ed esigere la preventiva stipula di un contratto idoneo a regolarne termini e condizioni.
Con riguardo alla contestata assenza di prova, da parte della società esecutrice, dell'urgenza dell'intervento eseguito sul sistema fognario, va rilevato che tale requisito emerge chiaramente dalle circostanze fattuali del caso concreto e non richiede, pertanto, ulteriore dimostrazione specifica. La presenza di fuoriuscite di liquami, accertata in atti, integra una situazione di evidente gravità, la cui natura impone un intervento immediato per evitare danni concreti e imminenti sia alle parti comuni dell'edificio, sia alla salute delle persone. In simili ipotesi, l'urgenza deve ritenersi in re ipsa, rendendo legittimo l'affidamento diretto dei lavori anche in assenza di previa deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1135, comma 2, c.c.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'inquadramento del caso di specie nell'ambito applicativo del comma 2 dell'art. 1135 c.c., operato dal giudice di prime cure, risulta pienamente conforme al quadro probatorio emerso nel corso del giudizio e coerente con le circostanze fattuali accertate. Tale qualificazione, pertanto, non si presta a censure e merita integrale conferma.
Deve, infine, rilevarsi l'infondatezza della doglianza concernente la pretesa violazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo in materia di contratti conclusi a distanza.
Tale normativa, infatti, è applicabile esclusivamente ai rapporti contrattuali perfezionati in assenza di presenza fisica simultanea delle parti, attraverso l'impiego esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza, e richiede, ai fini della validità e opponibilità, la trasmissione delle informazioni precontrattuali e della conferma contrattuale su supporto durevole.
Nel caso di specie, risulta accertata la presenza contestuale dell'amministratore di condominio e della società appaltatrice sul luogo dell'intervento, così come la mancanza di formalizzazione dell'accordo su un supporto durevole, nonché la possibilità per il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 committente di esigere la redazione del contratto in forma scritta o mediante altro mezzo idoneo a garantirne la conservazione e riproducibilità.
Tali circostanze escludono in radice la configurabilità della fattispecie come contratto a distanza, rendendo, pertanto, non applicabile la normativa invocata.
Passando all'esame dell'ultimo mezzo di gravame, lo stesso deve ritenersi inammissibile.
Contr La medesima eccezione di inesatto adempimento dei lavori eseguiti dalla società risulta, infatti, già sollevata nel giudizio di primo grado, dove è stata dichiarata inammissibile in quanto non proposta tempestivamente. Il , infatti, si costituiva tardivamente nel Parte_1 primo grado di giudizio, decadendo dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
L'appellante, invero, nel presente grado di giudizio, non ha impugnato tale statuizione di inammissibilità, né ne ha eccepito l'erroneità o l'illegittimità, limitandosi a riproporre la medesima doglianza già ritualmente disattesa.
Ne consegue che, in mancanza di una specifica censura circa la dichiarata inammissibilità,
l'eccezione sollevata non può essere oggetto di nuova valutazione.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000), attestandosi su valori leggermente inferiori ai medi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. Renato Buonajuto.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4688/2023 R.G., posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. giusta ordinanza emessa nell'ambito dell'udienza del 01.07.2025 e vertente
TRA
C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
NZ CE (C.F. - - C.F._1 Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Buonajuto (C.F. ) - C.F._2
- Email_2
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8553/2023 del 20.09.2023, notificata il 28.09.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il onde ottenere la Parte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 7.001,61, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino del sistema fognario realizzati, in data 07.09.2017, presso il cortile CP_2
In via subordinata, la società attrice spiegava domanda di arricchimento senza causa, per lo stesso importo, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Contr La società a sostegno della pretesa avanzata dichiarava di essere stata contattata dall' ing. proprietario esclusivo delle aree circostanti il fabbricato ove insiste il Persona_1 sistema fognario condominiale, e dall'Avv. , amministratore del Controparte_3 Parte_1 convenuto, per un intervento d'urgenza sul sistema fognario a causa della fuoriuscita di liquami.
Esponeva, di aver eseguito a regola d'arte i lavori commissionati e di aver, dunque, emesso fattura nei confronti del Condominio per l'importo del credito azionato.
Concludeva, affermando che nonostante i numerosi solleciti inviati all'amministratore del condominio, nulla veniva corrisposto.
Il Condominio si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e sollevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
A tal fine, deduceva di non aver stipulato alcun contratto di appalto con la CP_1
Quest'ultima, contattata dal eseguiva interventi urgenti sul
[...] Persona_1 sistema fognario senza che essi fossero mai stati concordati con il Per tale Parte_1
Per_ motivo, l'assemblea condominiale non ne ratificava l'esecuzione. Lo stesso ingegnere peraltro, non risultava essere stato autorizzato dall'assemblea dei condomini, né dall'amministratore, a far eseguire l'intervento in questione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 Ancora, rilevava la mancanza di idonei elementi probatori che dimostrassero l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento.
Eccepiva, infine, la errata realizzazione dei lavori che di fatto rendeva il sistema di scarico fognario malfunzionante al punto da rendere necessarie operazioni di spurgo straordinarie.
La causa, acquisite le prove testimoniali, l'interrogatorio formale e la relazione del c.t.u., ing.
, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Persona_2
Tribunale ha accolto la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite e della CTU.
Il primo giudice ha ritenuto “sulla base delle risultanze istruttorie e documentali, acquisite al presente giudizio, deve pervenirsi alla conclusione che vi sia stato un contratto di appalto di Contr lavori tra la e il stipulato, per conto di quest'ultimo, Parte_1 dall'amministratore in carica, Avv. . Quest'ultimo ha agito nell'ambito dei Controparte_3 poteri attribuiti all'amministratore del condominio dall'art.1135 comma 2 cc”.
In estrema sintesi, il corredo probatorio acquisito e la mancanza di contestazioni circa l'effettivo compimento dell'intervento di cui si controverte hanno indotto il Tribunale ad accertare che la società attrice è stata incaricata dal convenuto della realizzazione Parte_1 dei lavori. In seguito, le risultanze del consulente d'ufficio, secondo cui l'importo della pretesa creditoria dell'appaltatrice risultava essere leggermente inferiore rispetto a quanto evidenziato nell'analisi economica sviluppata, condivise senza riserva dal primo giudice, hanno concretizzato la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 7.001,61, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti.
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello il Parte_1 deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e concludendo Controparte_1 per il rigetto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 12.03.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, con ordinanza del 13.03.2024 veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione al 01.07.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art 352 cpc;
all'udienza indicata la causa è stata riservata in decisione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo il gravame al requisito di specificità richiesto dalla norma.
La Corte osserva come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la delibazione del giudice di primo grado, illustrando i motivi che, a suo avviso, giustificherebbero una diversa ricostruzione dei fatti ovvero una differente valutazione giuridica.
Tale attività critica risulta conforme ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, anche in assenza di formule particolari o della proposizione di un modello alternativo di sentenza da contrapporre a quello adottato dal primo giudice, in considerazione della natura del giudizio d'appello quale revisione della decisione di primo grado, distinta dai mezzi di impugnazione a critica vincolata (Cass., Sez. U, n. 36481 del 13 dicembre 2022; Cass. civ., Sez. II, Ord.
18/01/2024, n. 1932).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ciò posto, l'appello formulato dal affidato a cinque motivi di Parte_1 gravame, è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante censura il ragionamento logico deduttivo del magistrato di prime cure per aver conferito un errato valore probatorio alle risultanze istruttorie e per aver violato gli artt. 49 e 50 del d.lgs. 206/2005, nonché l'art. 1325 c.c. In sintesi, critica la parte della sentenza in cui il giudicante ha dedotto “quanto all'affidamento dei lavori da parte del alla società istante, si osserva che tale dato di fatto ha ricevuto puntuale riscontro Parte_1 nella deposizione resa da . Parte appellante mette in dubbio l'attendibilità ed Testimone_1 il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal teste fratello di Testimone_1 Parte_2
Contr
amministratore p.t. della società non solo in ragione del rapporto di
[...]
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 parentela che lo lega a quest'ultimo, ma anche per il fatto che tali dichiarazioni non risulterebbero corroborate da quanto riferito dall'altro teste, . Tes_2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 2697 c.c., nonché l'omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza con cui è stata rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. A tal proposito, censura il fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto sussistente la legittimazione del nonostante non Parte_1 fosse emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che l'amministratore avesse avuto contatti diretti o interlocuzioni con la società esecutrice, né che vi fosse stata una valida assunzione di obbligazioni da parte del nei confronti della medesima. Parte_1
Con il terzo motivo di gravame viene contestata la falsa ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1134 e 1135 co.2 c.c. in relazione al capo della sentenza in cui si afferma essere indubbio che nella vicenda al vaglio del Tribunale si controverta di opere straordinarie ed urgenti. L'appellante sottolinea l'impossibilità di inquadrare la fattispecie Contr nell'alveo dell'art. 1135 co.2 in quanto la società non ha fornito alcuna prova circa la reale urgenza degli interventi eseguiti.
Con il quarto motivo, parte appellante censura la erronea valutazione del materiale istruttorio, con specifico riferimento al verbale dell'assemblea condominiale del 16 novembre
2017. Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato la dichiarazione, resa dall'amministratore nel corso di detta assemblea, secondo cui lo stesso aveva invitato la Contr società presso il proprio studio per la formalizzazione del contratto di appalto, formalizzazione che, non essendo mai avvenuta, escludeva qualsiasi autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Di contro, il primo giudice avrebbe ingiustificatamente attribuito Per_ rilievo alla dichiarazione dell'ing. secondo cui l'autorizzazione all'impresa sarebbe stata conferita verbalmente dall'amministratore, in sua presenza.
Con il quinto motivo il eccepisce l'erronea valutazione delle conclusioni del Parte_1 consulente tecnico d'ufficio. Il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in conto i vizi di lavorazione dell'opera. In particolare, il mancato ripristino delle finiture stradali, rattoppate con un getto di calcestruzzo, ed il malfunzionamento dello scarico fognario occorso a seguito Contr dell'intervento della società
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 I primi quattro motivi di appello risultano tra loro connessi e possono essere trattati congiuntamente. Gli stessi si rivelano infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Esaminando i fatti di causa e le allegazioni probatorie si osserva che il teste ha Tes_1
Per_ dichiarato di essere stato contattato in un primo momento dall' ing. per effettuare un bypass di pronto intervento volto a fronteggiare una fuoriuscita di liquami. Il giorno seguente, Per_ il lo contattava nuovamente mettendolo in comunicazione telefonica con l'amministratore , il quale chiedeva chiarimenti in merito ai lavori eseguiti il Controparte_3 giorno precedente e a quelli ulteriori necessari per la risoluzione definitiva della problematica.
Ricevute le spiegazioni tecniche circa la necessità di sostituire fecali e pozzetti,
l'amministratore autorizzava l'esecuzione degli ulteriori lavori, che iniziavano il giorno successivo.
Per_ Il teste ha riferito che i lavori erano stati commissionati dal e dal Tes_2 CP_3 fondando tale affermazione sulla circostanza che entrambi erano presenti sul cantiere al momento dell'esecuzione degli stessi. Ha, tuttavia, precisato di non essere in grado di indicare Contr con certezza da chi fosse stata contattata la società specificando di essere stato chiamato direttamente dal e di non aver avuto alcun rapporto né con l'amministratore del Tes_1
Per_ Condominio, né con il
Orbene, le dichiarazioni testimoniali richiamate, valutate nel loro complesso, inducono in maniera univoca e concordante — in senso difforme rispetto a quanto dedotto dall'istante — a ritenere che l'amministratore ben fosse a conoscenza dei lavori da eseguirsi sull'impianto fognario del e che lo stesso, presente sul cantiere, ne avesse avallato la Parte_1 prosecuzione e l'ultimazione.
A tanto si aggiunga quanto riportato dal verbale d'assemblea condominiale del 16.11.2017 a tenore del quale “l'amministratore illustra ai condomini di aver interloquito telefonicamente con il sig. della GDL Società Coperativa - contattato dal cellulare Testimone_3 dell'ing. delucidazioni in merito alle lavorazioni ritenute Parte_3 necessarie alla sistemazione del sistema fognario, al prezzo richiesto ed ai dati dell'impresa invitandolo a convenire presso il proprio studio al fine di procedere all'eventuale formalizzazione di un contratto d'appalto. Per tali motivi l'amministratore dichiara di non aver autorizzato i lavori”.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 A fronte della pacifica esecuzione dei lavori sul sistema fognario e della non contestata presenza dell'amministratore sul cantiere, dunque, appare verosimile concludere che quest'ultimo abbia, sebbene mediante contatti telefonici, prestato il proprio consenso all'intervento oggetto di causa. La successiva mancata formalizzazione dell'appalto in un contratto scritto deve, pertanto, ritenersi espressione di una consapevole scelta dell'amministratore, il quale, se avesse inteso subordinare l'esecuzione delle opere alla redazione di un accordo formale, ben avrebbe potuto interrompere i lavori ed esigere la preventiva stipula di un contratto idoneo a regolarne termini e condizioni.
Con riguardo alla contestata assenza di prova, da parte della società esecutrice, dell'urgenza dell'intervento eseguito sul sistema fognario, va rilevato che tale requisito emerge chiaramente dalle circostanze fattuali del caso concreto e non richiede, pertanto, ulteriore dimostrazione specifica. La presenza di fuoriuscite di liquami, accertata in atti, integra una situazione di evidente gravità, la cui natura impone un intervento immediato per evitare danni concreti e imminenti sia alle parti comuni dell'edificio, sia alla salute delle persone. In simili ipotesi, l'urgenza deve ritenersi in re ipsa, rendendo legittimo l'affidamento diretto dei lavori anche in assenza di previa deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1135, comma 2, c.c.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'inquadramento del caso di specie nell'ambito applicativo del comma 2 dell'art. 1135 c.c., operato dal giudice di prime cure, risulta pienamente conforme al quadro probatorio emerso nel corso del giudizio e coerente con le circostanze fattuali accertate. Tale qualificazione, pertanto, non si presta a censure e merita integrale conferma.
Deve, infine, rilevarsi l'infondatezza della doglianza concernente la pretesa violazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo in materia di contratti conclusi a distanza.
Tale normativa, infatti, è applicabile esclusivamente ai rapporti contrattuali perfezionati in assenza di presenza fisica simultanea delle parti, attraverso l'impiego esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza, e richiede, ai fini della validità e opponibilità, la trasmissione delle informazioni precontrattuali e della conferma contrattuale su supporto durevole.
Nel caso di specie, risulta accertata la presenza contestuale dell'amministratore di condominio e della società appaltatrice sul luogo dell'intervento, così come la mancanza di formalizzazione dell'accordo su un supporto durevole, nonché la possibilità per il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 committente di esigere la redazione del contratto in forma scritta o mediante altro mezzo idoneo a garantirne la conservazione e riproducibilità.
Tali circostanze escludono in radice la configurabilità della fattispecie come contratto a distanza, rendendo, pertanto, non applicabile la normativa invocata.
Passando all'esame dell'ultimo mezzo di gravame, lo stesso deve ritenersi inammissibile.
Contr La medesima eccezione di inesatto adempimento dei lavori eseguiti dalla società risulta, infatti, già sollevata nel giudizio di primo grado, dove è stata dichiarata inammissibile in quanto non proposta tempestivamente. Il , infatti, si costituiva tardivamente nel Parte_1 primo grado di giudizio, decadendo dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
L'appellante, invero, nel presente grado di giudizio, non ha impugnato tale statuizione di inammissibilità, né ne ha eccepito l'erroneità o l'illegittimità, limitandosi a riproporre la medesima doglianza già ritualmente disattesa.
Ne consegue che, in mancanza di una specifica censura circa la dichiarata inammissibilità,
l'eccezione sollevata non può essere oggetto di nuova valutazione.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000), attestandosi su valori leggermente inferiori ai medi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. Renato Buonajuto.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4688/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Eugenio FORGILLO
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