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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4390/2017 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. Nicoletta Clarizia
OPPONENTE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
in atti, dall'avv. Alfredo Lonoce
OPPOSTA
All'udienza del 12.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
come da relativo verbale in atti.
_____________________
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1093/2017, emesso da questo Tribunale in data 20.7.2017, con cui le è stato ingiunto loro di pagare,
in favore di la somma di € 50.383,37, oltre interessi e spese del presente procedimento, CP_1
quale corrispettivo non pagato della somministrazione di energia elettrica effettuata in suo favore.
L'opponente ha contestato la debenza di detta somma, eccependo: che la somma di € 65,68
richiesta con la fattura n. 1632840482 fa riferimento ad una utenza di cui non è mai stata intestataria;
che la fattura M156368519 dell'importo di € 29.872,65, emessa il 30.4.2015, si riferisce a presunti consumi rilevati dal dicembre 2013 al marzo 2014, ovvero dopo la cessazione della fornitura, avvenuta in data 14.11.2013, allorquando era iniziata l'esecuzione di un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica, da essa concluso con Goldenenergy s.r.l.; che la fattura a conguaglio M137348513 emessa in data 14.11.2013, di importo pari ad € 10.889,49, sarebbe, in realtà, anch'essa relativa a consumi stimati;
che la fattura a conguaglio M36913820 emessa in dara
11.7.2013, di importo pari ad € 9.555,55, sarebbe relativa a consumi erroneamente misurati per un malfunzionamento del contatore, da essa segnalato all'opposta con comunicazioni inviate tramite e-
mail l'8.8.2013 e il 12.9.2013 e rimaste senza riscontro;
.
Sulla scorta delle predette premesse, ha convenuto in giudizio domandando la CP_1
revoca del citato decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha invocato il rigetto, esponendo di aver anche somministrato ad , in virtù di Controparte_2
un contratto di somministrazione anch'esso risolto e deducendo la legittimità della rilevazione dei consumi tramite stima basata sui consumi pregressi, salvo conguaglio, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 della Delibera A.E.E.G. n. 200/1999.
ha, poi, rappresentato di aver richiesto alle società distributrici di energia elettrica CP_1
e gas, ovvero E-Distribuzione S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A., “un'attestazione dei rispettivi consumi
effettivi rilevati sui misuratori di energia elettrica e del gas ai fini della quantificazione” degli importi ad essa spettanti tramite consulenza tecnica d'ufficia, attestazione di cui, nel corso del giudizio, ha chiesto venisse ordinata l'esibizione alle predette società, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Premessa l'estraneità, al thema decidendum, di questioni e crediti afferenti alla fornitura di gas naturale di cui l'opponente era intestataria, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto per importi che l'opposta ha affermato esserle dovuti per l'energia elettrica somministrata in favore di va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha Parte_1
ripetutamente affermato che “in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non
costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore,
con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In
particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato
consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa
creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a
lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli
addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può
risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta,
sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto
funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella
bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera
presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul
somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse
perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi
è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato
del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento
dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili
dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova,
presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” (ex plurimis, Cass. n. 6959/2024).
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni in ordine alla corretta misurazione dei consumi per malfunzionamento del contatore effettuate dall'opponente già con le due citate note prodotte in atti, l'opposta non ha fornito alcuna prova del corretto funzionamento di tale apparecchio, né ha chiesto che esso fosse accertato tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio.
D'altro canto non si può imputare all'opponente di non aver fornito la prova dell'eccessività
della somme richieste rispetto ai consumi pregressi, quali risultanti dalle bollette precedentemente pagate, atteso che l'esigua durata della fornitura – dal mese di maggio al mese di novembre 2013 – ed il prevalente ricorso, da parte della somministrante, alla fatturazione su dati stimati, rendono impossibile il predetto riscontro.
Va evidenziata, infine, l'irrilevanza ai fini della decisione, dell'attestazione circa l'effettività
dei consumi di cui l'opposta ha chiesto che venga ordinata l'esibizione alla società distributrice.
Invero, in disparte l'inammissibilità della predetta richiesta, atteso che ai sensi dell'art. 210
c.p.c. può chiedersi l'esibizione di un documento esistente, non già il rilascio di una dichiarazione,
va rilevato che “nei contratti di somministrazione delle forniture elettriche e di gas è onere del
somministrante (società che fornisce il bene) e non al distributore (società che fornisce il bene per la
fornitura agli utenti), in ossequio ai criteri sul riparto dell'onere della prova desumibili dagli artt.
1218 e 2967 c.c., dare la prova del quantum del prodotto erogato e della corretta quantificazione del
corrispettivo richiesto” (Trib. Roma n. 11592/2024; v. anche Trib. Cosenza n. 1678/2023; Trib. Vibo
Valentia n. 321/2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, ridotti del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 4390/2017 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1093/2017 emesso da questo
Tribunale in data 20.7.2027;
- condanna in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di CP_1
lite sostenute da che liquida in € 286,00 per spese ed € 5.331,20 per compensi, oltre CP_3
accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4390/2017 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. Nicoletta Clarizia
OPPONENTE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
in atti, dall'avv. Alfredo Lonoce
OPPOSTA
All'udienza del 12.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
come da relativo verbale in atti.
_____________________
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1093/2017, emesso da questo Tribunale in data 20.7.2017, con cui le è stato ingiunto loro di pagare,
in favore di la somma di € 50.383,37, oltre interessi e spese del presente procedimento, CP_1
quale corrispettivo non pagato della somministrazione di energia elettrica effettuata in suo favore.
L'opponente ha contestato la debenza di detta somma, eccependo: che la somma di € 65,68
richiesta con la fattura n. 1632840482 fa riferimento ad una utenza di cui non è mai stata intestataria;
che la fattura M156368519 dell'importo di € 29.872,65, emessa il 30.4.2015, si riferisce a presunti consumi rilevati dal dicembre 2013 al marzo 2014, ovvero dopo la cessazione della fornitura, avvenuta in data 14.11.2013, allorquando era iniziata l'esecuzione di un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica, da essa concluso con Goldenenergy s.r.l.; che la fattura a conguaglio M137348513 emessa in data 14.11.2013, di importo pari ad € 10.889,49, sarebbe, in realtà, anch'essa relativa a consumi stimati;
che la fattura a conguaglio M36913820 emessa in dara
11.7.2013, di importo pari ad € 9.555,55, sarebbe relativa a consumi erroneamente misurati per un malfunzionamento del contatore, da essa segnalato all'opposta con comunicazioni inviate tramite e-
mail l'8.8.2013 e il 12.9.2013 e rimaste senza riscontro;
.
Sulla scorta delle predette premesse, ha convenuto in giudizio domandando la CP_1
revoca del citato decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha invocato il rigetto, esponendo di aver anche somministrato ad , in virtù di Controparte_2
un contratto di somministrazione anch'esso risolto e deducendo la legittimità della rilevazione dei consumi tramite stima basata sui consumi pregressi, salvo conguaglio, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 della Delibera A.E.E.G. n. 200/1999.
ha, poi, rappresentato di aver richiesto alle società distributrici di energia elettrica CP_1
e gas, ovvero E-Distribuzione S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A., “un'attestazione dei rispettivi consumi
effettivi rilevati sui misuratori di energia elettrica e del gas ai fini della quantificazione” degli importi ad essa spettanti tramite consulenza tecnica d'ufficia, attestazione di cui, nel corso del giudizio, ha chiesto venisse ordinata l'esibizione alle predette società, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Premessa l'estraneità, al thema decidendum, di questioni e crediti afferenti alla fornitura di gas naturale di cui l'opponente era intestataria, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto per importi che l'opposta ha affermato esserle dovuti per l'energia elettrica somministrata in favore di va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha Parte_1
ripetutamente affermato che “in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non
costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore,
con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In
particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato
consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa
creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a
lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli
addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può
risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta,
sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto
funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella
bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera
presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul
somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse
perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi
è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato
del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento
dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili
dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova,
presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” (ex plurimis, Cass. n. 6959/2024).
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni in ordine alla corretta misurazione dei consumi per malfunzionamento del contatore effettuate dall'opponente già con le due citate note prodotte in atti, l'opposta non ha fornito alcuna prova del corretto funzionamento di tale apparecchio, né ha chiesto che esso fosse accertato tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio.
D'altro canto non si può imputare all'opponente di non aver fornito la prova dell'eccessività
della somme richieste rispetto ai consumi pregressi, quali risultanti dalle bollette precedentemente pagate, atteso che l'esigua durata della fornitura – dal mese di maggio al mese di novembre 2013 – ed il prevalente ricorso, da parte della somministrante, alla fatturazione su dati stimati, rendono impossibile il predetto riscontro.
Va evidenziata, infine, l'irrilevanza ai fini della decisione, dell'attestazione circa l'effettività
dei consumi di cui l'opposta ha chiesto che venga ordinata l'esibizione alla società distributrice.
Invero, in disparte l'inammissibilità della predetta richiesta, atteso che ai sensi dell'art. 210
c.p.c. può chiedersi l'esibizione di un documento esistente, non già il rilascio di una dichiarazione,
va rilevato che “nei contratti di somministrazione delle forniture elettriche e di gas è onere del
somministrante (società che fornisce il bene) e non al distributore (società che fornisce il bene per la
fornitura agli utenti), in ossequio ai criteri sul riparto dell'onere della prova desumibili dagli artt.
1218 e 2967 c.c., dare la prova del quantum del prodotto erogato e della corretta quantificazione del
corrispettivo richiesto” (Trib. Roma n. 11592/2024; v. anche Trib. Cosenza n. 1678/2023; Trib. Vibo
Valentia n. 321/2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, ridotti del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 4390/2017 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1093/2017 emesso da questo
Tribunale in data 20.7.2027;
- condanna in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di CP_1
lite sostenute da che liquida in € 286,00 per spese ed € 5.331,20 per compensi, oltre CP_3
accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino