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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/07/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2676 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. nata nelle Filippine (EE) il 18.07.1993, Parte_1 C.F._1 residente in [...], Chatillon (AO), rappresentata e difesa dall'Avv. Martina
Cicognola, elettivamente domiciliata presso il medesimo procuratore nel suo studio sito in Via
XIV Settembre n. 73, Perugia, come da procura rilasciata su foglio separato e congiunta mediati strumenti informatici al ricorso introduttivo, p.e.c. Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “si riporta al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio e si insiste per chiedere a questo Tribunale l'integrale accoglimento delle conclusioni in esso contenute che si devono qui considerare interamente trascritte”.
Conclusioni del P.M.: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.7.2024 la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 5.3.2016 Controparte_1
a Perugia, dal quale non sono nati figli. Ha riferito che con sentenza n. 1951/2023 pubblicata il 18.12.2023 l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi è stata più riconciliazione.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del 21.3.25, fissata per la comparizione personale delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere certamente accolta;
l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della L. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di dodici mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Perugia, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, difettandone richiesta.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il giorno 5.3.2016 tra
[...]
nata a [...]- Filippine (Filippine) il 18.07.1993, e nato a Parte_1 Controparte_1
Quezon City -Filippine (Filippine) il 14.10.1993, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Perugia al n. 26, parte I, anno 2016.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese irripetibili. Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2676 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. nata nelle Filippine (EE) il 18.07.1993, Parte_1 C.F._1 residente in [...], Chatillon (AO), rappresentata e difesa dall'Avv. Martina
Cicognola, elettivamente domiciliata presso il medesimo procuratore nel suo studio sito in Via
XIV Settembre n. 73, Perugia, come da procura rilasciata su foglio separato e congiunta mediati strumenti informatici al ricorso introduttivo, p.e.c. Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “si riporta al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio e si insiste per chiedere a questo Tribunale l'integrale accoglimento delle conclusioni in esso contenute che si devono qui considerare interamente trascritte”.
Conclusioni del P.M.: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.7.2024 la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 5.3.2016 Controparte_1
a Perugia, dal quale non sono nati figli. Ha riferito che con sentenza n. 1951/2023 pubblicata il 18.12.2023 l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi è stata più riconciliazione.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del 21.3.25, fissata per la comparizione personale delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere certamente accolta;
l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della L. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di dodici mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Perugia, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, difettandone richiesta.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il giorno 5.3.2016 tra
[...]
nata a [...]- Filippine (Filippine) il 18.07.1993, e nato a Parte_1 Controparte_1
Quezon City -Filippine (Filippine) il 14.10.1993, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Perugia al n. 26, parte I, anno 2016.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese irripetibili. Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato