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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11124/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...] il [...] residente in [...], cittadinanza: italiana, titolo di studio: laurea magistrale, professione: ingegnere chimico – impiegata dirigente, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Tiziana Ruggiero (C.F.: – CodiceFiscale_2
del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo Studio di questa in Napoli, Via A. Manzoni 142, giusta procura alle liti sottoscritta digitalmente per conformità e compiegata al ricorso mediante allegazione alla busta telematica di deposito;
e
(C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...] residente in [...], cittadinanza: italiana,
Pagina 1 titolo di studio: laurea magistrale, professione: biologo – impiegato quadro, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Paolo Prandini (C.F.: – CodiceFiscale_4
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2
Studio di questi in Milano, Via A. Ressi 32, giusta procura alle liti sottoscritta digitalmente per conformità e compiegata al ricorso mediante allegazione alla busta telematica di deposito;
***.***.***
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Forio (NA), in data 15 luglio 2017 (anno
2017, atto n. 20, parte II, serie A, dei RR di Stato Civile di detto Comune di Forio e trascritto nei RR del Comune di Milano anno 2018, atto n. 240, parte II, serie B), ivi optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
e dal cui matrimonio, in data 11 novembre 2020, è nata (C.F. RSona_1 C.F._5
), cittadina italiana oggi di anni quattro, minorenne non economicamente autosufficiente;
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 9 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente e cumulativamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: RS
1) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
RS
2) continuerà a ricevere dai genitori cura, istruzione ed educazione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti continuativi e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi e costanti;
3) entrambi i genitori assumeranno la responsabilità genitoriale e adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di svago e di istruzione, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, il tutto sempre tenendo conto delle capacità, LLinclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria RS amministrazione che verranno assunte nell'ambito e nei periodi di convivenza con
4) il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, prelevandola il venerdì all'uscita di scuola e riportandola presso l'abitazione della madre la domenica sera entro le ore 20.00;
Pagina 2 5) nella settimana il cui week-end non sarà di competenza del padre, questi potrà tenere con sé la figlia ogni martedì e ogni giovedì, prelevandola all'uscita di scuola e riportandola presso l'abitazione della madre entro le ore 19.00;
6) diversamente, nella settimana il cui week-end sarà di competenza del padre, questi potrà tenere con sé la figlia ogni mercoledì, prelevandola all'uscita di scuola e riportandola presso l'abitazione della madre entro le ore 19.00;
7) i genitori si impegnano sin d'ora ad introdurre progressivamente il pernottamento infrasettimanale e domenicale presso il padre a far data dal compimento del sesto anno di età della minore, il tutto in funzione delle esigenze della bambina e senza gravare sulla quotidianità scolastica;
8) quanto alle vacanze estive, i genitori potranno rispettivamente tenere con sé la figlia per quindici giorni anche consecutivi, in coincidenza con il periodo di ferie assegnato loro dai rispettivi datori di lavoro e da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
per il caso di mancato accordo e compatibilmente con le esigenze e i desideri dei figli, ciascun genitore, ad anni alterni tra loro, trascorrerà con i minori il periodo dal 1° al 16 agosto e dal 16 al 31 agosto;
9) per i rimanenti giorni di vacanze estive ed ivi in particolare per il periodo di luglio di ogni anno, fatte salve altre soluzioni assunte nell'interesse della minore (quali, ad esempio,
l'iscrizione a campus estivi et similia), i genitori prediligeranno, ove possibile, sempre salvi i RS desiderata di e nell'ottica di salvaguardare e non comprimere il diritto alla bigenitorialità
e garantire così un'equa ripartizione del tempo trascorso dalla minore con i genitori ed i RS parenti di ciascun ramo genitoriale, che resti presso la casa al mare dei genitori materni, sita in San Nicola RC (87020 – CS) Via Croci 7;
10) ancora al fine di tutelare appieno il diritto alla bigenitorialità e garantire un'equa ripartizione RS del tempo trascorso dalla minore con i genitori, ogni anno trascorrerà con uno dei genitori, e in via alternata tra questi, la Vigilia di Natale e la Vigilia di Capodanno, pernottamento compreso, trascorrendo quindi con l'altro genitore, sempre in via alternata tra loro, il giorno di Natale e il Primo LLAN (es.: Vigilia di Natale con la madre, Natale con il padre;
Vigilia di Capodanno con il padre e Primo LLAN con la madre); per il caso in cui in tali frangenti fossero organizzati dei viaggi, i genitori si impegnano a comunicarlo entro e non oltre il 30 novembre LLanno, nonché ad equamente ripartire il tempo trascorso con la minore per il periodo 24 dicembre / 6 gennaio;
11) sempre al fine di tutelare appieno il diritto alla bigenitorialità e garantire un'equa ripartizione RS del tempo trascorso dalla minore con i genitori, ogni anno trascorrerà con uno dei genitori
Pagina 3 e in via alternata tra questi le festività della Santa Pasqua, i ponti e le altre festività;
12) l'ex casa coniugale, che era in proprietà indivisa tra i coniugi, è già stata alienata a terzi ed i ricorrenti hanno già provveduto, di comune accordo, alla ripartizione dei proventi della vendita, all'imputazione di ogni relativa spesa e alla suddivisione dei beni mobili e dei suppellettili;
13) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), da versarsi in via anticipata, mediante bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra , Pt_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con successive future rivalutazioni secondo gli indici
ISTAT, a far data da settembre 2025;
14) in aperta deroga a quanto previsto al precedente punto 13) e in considerazione di quanto stabilito al punto 8), i IG.ri e si riconoscono reciprocamente che, in Pt_1 CP_1 ragione del mantenimento diretto equamente condiviso per la mensilità di agosto di ogni anno, il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia minore per la medesima mensilità di ogni anno, l'importo ridotto di
€ 150,00 (Euro centocinquanta/00);
15) il c.d. Assegno Unico resta accreditato in via esclusiva alla IG.ra ; Pt_1
16) ogni genitore rimborserà all'altro il 50% delle c.d. spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione
Pagina 4 informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
17) il IG. si impegna altresì a concorrere in misura fissa ai costi per la baby sitter, CP_1 erogando alla IG.ra la somma mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) Pt_1 per tredici mensilità, da versarsi in via anticipata, mediante bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
18) quanto ai compiti della predetta collaboratrice e nell'interesse LLaccudimento della figlia minore, la IG.ra e il IG. si dichiarano concordi e si impegnano a che, Pt_1 CP_1 ove il IG. sia impedito per impegni lavorati a prelevare per tempo la figlia presso CP_1 la scuola, la baby sitter, tempestivamente preavvertita dallo stesso IG. , CP_1
RS provvederà a prelevare presso la scuola, onde tenerla con sé presso l'abitazione della madre sino a che il padre ivi giungerà per prelevarla;
19) in ogni caso in cui si dovesse provvedere alla sostituzione LLattuale baby sitter, il IG.
dovrà esprimere il proprio esplicito gradimento in relazione alla nuova CP_1 candidata;
20) entrambi i genitori prestano sin d'ora il loro rispettivo consenso in ordine al concorso equamente condiviso alle spese per una futura attività sportiva della minore, che dovrà essere RS prescelta di comune accordo, sempre salvi i desiderata e le predisposizioni di e nell'ottica
Pagina 5 di salvaguardare e non comprimere il pieno godimento dei momenti di frequentazione padre- figlia;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione LLudienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b), Legge
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Forio
(NA), in data 15 luglio 2017 (anno 2017, atto n. 20, parte II, serie A, dei RR di Stato Civile di detto Comune di Forio e trascritto nei RR del Comune di Milano anno 2018, atto n. 240, parte II, serie B) dai coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forio (NA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Pagina 6 Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe
Pagina 7
Il Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo