Ordinanza collegiale 18 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 30 agosto 2024
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 11/03/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04809/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 31 ottobre 2024 da IN BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la correzione della sentenza 30 agosto 2024, n.7319, pronunciata da questa Sezione in relazione al ricorso RG n.4809 del 2023;
Vista la sentenza 30 agosto 2024, n.7319, con cui questa Sezione ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto da IN BA;
Vista l’ istanza di correzione di errore materiale;
Visto l’art. 86 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Luigi Furno e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Premesso che, con istanza, depositata in giudizio in data 31 ottobre 2024, il difensore di IN BA (avv.to Massimiliano Cappa) ha chiesto la correzione di errore materiale della sentenza di questa Sezione 30 agosto 2024, n.7319, in quanto nella statuizione sulla condanna alle spese non si sarebbe tenuto conto della dichiarazione resa dal difensore quale antistatario e perché la somma di euro 2000,00, liquidata con riferimento alle spese di giudizio sarebbe, in assenza di adeguata motivazione, di gran lunga inferiore ai minimi tariffari;
Rilevato, con riferimento alla prima domanda, che effettivamente la sentenza n. 7319/2024 non indica, nella parte in cui si è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali del ricorso in ottemperanza, la distrazione delle medesime in favore del difensore del ricorrente, distrazione invece ritualmente richiesta;
Considerato che l’omessa indicazione della distrazione delle spese legali nella sentenza costituisce una mancanza emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale, di cui all’art. 86 cod. proc. amm. e agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., giacché, come rilevato dalla giurisprudenza, l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese può essere ricondotta più ad una mancanza materiale, che non ad un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice (e, quindi, ad un errore percettivo di quest’ultimo), «proprio perché, in sostanza, la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata da parte sua (a condizione, ovviamente, che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione) e la relativa declaratoria necessariamente “accede” nel “decisum” complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale» (cfr., tra le altre, Cass.., SS.UU., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass., 10 gennaio 2011, n. 293; 30 gennaio 2012, n. 1301; Cass., ord. 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., VI, ord. 3 ottobre 2012, n. 16840; IV, 18 giugno 2019, n. 16244); è stato, al riguardo, anche precisato che nel caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese legali anticipate ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., l’uso della correzione materiale è “giustificato della necessità di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, in quanto determinato da una divergenza evidentemente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata”; ciò in quanto tale mezzo processuale: “A) è il più idoneo a salvaguardare l’effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dall’art. 111 Cost., comma 2), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 26373/2008) impone al giudice (anche nell’interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate, in particolare, né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), né da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.); B) garantisce con maggiore celerità il soddisfacimento dello scopo di far ottenere al difensore distrattario un titolo esecutivo immediato per agire nei riguardi della controparte soccombente: lasciando salvo il diritto di quest’ultimo all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori che, ai sensi dello stesso art. 288, comma 4, possono essere, comunque, proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze” (ex multis, Cass., SS.UU., 21 giugno 2018, n. 16415; sulla specifica questione della mancata distrazione delle spese e sui rimedi esperibili, Cons. giust. amm. Sic., 7 marzo 2017, n. 86; Cons. Stato, III, ordinanza n. 3960 del 20 agosto 2015);
Considerato – con riferimento alla seconda domanda, ossia quella relativa alla quantificazione della somma liquidata – che l’istanza di correzione di errore materiale asseritamene contenuto nella citata sentenza n.7319/2024, motivata in base al rilievo per cui la somma di euro 2000,00, liquidata con riferimento alle spese di giudizio sarebbe, in assenza di adeguata motivazione, di gran lunga inferiore ai minimi tariffari, non costituisce una mancanza emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale, di cui all’art. 86 cod. proc. amm. e agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.;
Considerato invero che, come sopra esposto, il rimedio della correzione di errore materiale postula la sussistenza di omissioni o errori materiali che non incidono sul contenuto dispositivo del provvedimento giurisdizionale perché il rimedio in esame, in altri termini, non costituisce un’impugnazione, come dimostra, tra le altre cose, il fatto che esso, sul piano sistematico, non è collocato nel libro III del codice del processo amministrativo, dedicato alle impugnazioni, ma nel Libro II, dedicato al processo ordinario, trattandosi di un incidente processuale;
considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che il rimedio della correzione di errore materiale è inidoneo a modificare il contenuto essenziale della decisione, posto che l’errore materiale deve riguardare non la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e, come tale, percepibile e rilevabile ictu oculi ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 1999 n. 776).
Considerato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza amministrativa, la statuizione del giudice sulle spese del grado di giudizio è espressione di un amplissimo potere discrezionale, così che essa è in realtà sindacabile solo se la condanna sia stata posta a carico di una parte non soccombente ovvero quando risulti manifestamente irrazionale ovvero in contrasto con la normativa riguardante le tariffe professionali (Cons. Stato, V, 6 ottobre 2009, n. 6082; V, 22 giugno 2004, n. 4359; IV, 22 giugno 2004, n. 4471; VI, 17 febbraio 2004, n. 642; IV, 4 febbraio 2003, n. 569).
Considerato, ancora, che la prassi del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione delle spese e degli onorari in misura forfetaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi della tariffa professionale, risulta essere seguita in applicazione di criteri di equità;
Ritenuto che, in relazione alla sentenza 30 agosto 2024, n.7319, pronunciata da questa Sezione in relazione al ricorso RG n.4809 del 2023, i criteri di liquidazione delle spese sono stati implicitamente rinvenuti non tanto nel raffronto fra la tariffa professionale e il valore economico della causa, ma piuttosto in circostanze eterogenee, intrinseche all'intero giudizio, quali la maggiore o minore complessità delle questioni, l'applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, la natura del diritto di cui si chiede l'affermazione, il comportamento tenuto dall'amministrazione nel caso concreto.
Considerato, alla luce di quanto in precedenza osservato, che l’istanza di correzione di errore materiale è suscettibile di accoglimento solo in parte, in quanto:
i) deve essere riconosciuto, in rettifica della sentenza sopra richiamata, all’avvocato Massimiliano Cappa, quale difensore antistatario, il pagamento delle competenze liquidate in relazione al ricorso in ottemperanza RG n.4809 del 2023 nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.;
ii) non può essere riconosciuto all’avvocato Massimiliano Cappa (come da questi richiesto)
una modifica in aumento delle spese liquidate in relazione al ricorso in ottemperanza RG n.4809 del 2023.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l’istanza di correzione di errore materiale e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 7319/2024, nel senso che nella parte relativa alla condanna del Comune di Calasetta al pagamento delle spese processuali del ricorso in ottemperanza, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) in favore della parte ricorrente, deve essere inserita la dicitura “ con distrazione in favore del difensore antistatario (avvocato Massimiliano Cappa) ”.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO