Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 877/2021 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...] e ivi residente (c. Parte_1
f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Stissi;
CodiceFiscale_1
appellante contro
(c. f.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tem- P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Battiato;
e nei confronti di
(c.f.: ), su- Controparte_2 P.IVA_2
bentrata ex lege a rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Giuseppe Artimagnella;
appellati
La causa veniva posta in decisione il 9 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di no- te scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 451 del 28 gennaio 2021, il Tribunale di Catania, quale giu- dice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da
[...]
avverso n. 14 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito per Pt_1
contributi di diverse annualità, asseritamente mai notificati.
Dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti con- tributivi portati dalle cartelle da n. 3 a n. 12 indicate in ricorso per intervenuto annullamento ex art. 4 D.L. n. 119/2018; sulla scorta della produzione del-
l'agente della riscossione, attestante la regolare notifica delle cartelle di pa- gamento, dichiarava estinti – perché prescritti in mancanza di validi atti in- terruttivi della prescrizione – i crediti relativi alle cartelle n. 293 2006 0140
818766 000, n. 293 2011 0016712201 000 e n. 293 2011 0027436212 000.
Dichiarava conseguentemente inefficace l'iscrizione ipotecaria limitatamen- te alle cartelle annullate e a quelle per cui era intervenuta prescrizione. Riget- tava, infine, il ricorso quanto alla cartella n. 293 2008 0008244303 000 e all'avviso di addebito n. 593 2012 0002168078 (la cui notifica era stata pro- vata dall'ente impositore) perché dalle rispettive date di notifica a quella di deposito del ricorso giudiziario non era decorso il termine quinquennale di prescrizione. Spese compensate.
proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso deposi- Parte_1
tato il 2 settembre 2020.
Instavano e per il rigetto del gravame, entrambi reiterando CP_1 CP_4
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata in primo grado. 3
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note autorizzate, al-
l'udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impu- gnata per avere omesso il giudice del lavoro di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla mancanza di attestazione di conformità della procura di CP_4
allegata al fascicolo informatico: tanto determinerebbe, infatti, l'inammissi- bilità delle difese del concessionario o comunque l'inutilizzabilità dei docu- menti prodotti dallo stesso.
2. Con il secondo motivo, salvo quanto contestato al punto 1, parte appellan- te – in riferimento alla cartella n. 293 2008 0008244303 000 – si duole che il decidente abbia considerato intimazione di pagamento il semplice cedo- lino, prodotto da così ritenendolo valido atto idoneo a interrompere CP_4
la prescrizione: deduce che, anzi, l'agente della riscossione avrebbe prodotto soltanto un avviso di ricevimento (mai individuato), relativo a una intima- zione di pagamento (mai esibita), senza alcun collegamento con la cartella predetta. Eccepisce, anche in questa sede, il mancato annullamento ex lege e il conseguente stralcio da parte di del credito inferiore a €. 1.000,00, CP_4
portato dalla cartella de qua, al pari delle altre cartelle annullate.
3. Quanto all'iscrizione ipotecaria, che permane con riferimento alla sopra citata cartella, insiste perché la stessa venga dichiarata inef- Parte_1
ficace non solo per effetto dell'annullamento del titolo sottostante, ma anche per non essere stata preceduta da alcuna comunicazione preventiva regolar- mente notificata. Inoltre, rilevando la sopravvenuta insufficienza del debito residuo – inferiore al limite di legge di €. 20.000,00 - dopo l'annullamento delle altre cartelle, il giudice avrebbe dovuto dichiarare invalida la sopravvi- venza dell'ipoteca in questione. Ma tanto non ha fatto. 4
4. Anche riguardo all'avviso di addebito, l'appellante eccepisce la nullità della notifica, avendo l'ente impositore prodotto una ricevuta di ritorno con firma e data inintelligibili. Dalla nullità della notifica discenderebbe la pre- Contro scrizione del credito portato dall' e la rimessione in termini per l'oppo- sizione a ruolo riguardo alla legittimità o meno dell'iscrizione del contri- buente nella relativa gestione previdenziale.
5. Ultimo motivo di censura è rappresentato dalla statuizione sulla compen- sazione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere poste a carico degli enti resistenti, i quali avrebbero difeso il proprio diritto a crediti già prescritti fino a quando non è intervenuto l'annullamento ex lege degli stessi. Anzi,
l' aveva comunque insistito per l'emissione della sentenza, nonostante CP_1
lo sgravio automatico delle 11 cartelle.
6. Tali le critiche alla sentenza impugnata, in via pregiudiziale, occorre esa- minare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di siccome CP_4
sollevata in primo grado e qui reiterata.
6.1. L'eccezione è fondata.
Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, con- solidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, la quale ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legitti- mazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamen- to della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamen- to, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. 5
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass.
n. 25781/2023; Cass. n. 17208/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto dei titoli opposti e, comunque, il merito della pretesa.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di (si veda, oltre alle CP_4
pronunce già richiamate, anche Cass. n. 31486/2022, in ordine al difetto di legittimazione del concessionario in presenza di iscrizione ipotecaria).
7. Resta assorbita l'eccezione – reiterata nel presente grado – di carenza di attestazione di conformità della procura ad litem rilasciata al difensore di
CP_4
8. Ciò premesso, sulla scorta della documentazione acquisita in atti va evi- denziato che la cartella n. 293 2008 0008244303 000, per cui è stato operato lo sgravio ex lege (v. estratto aggiornato), porta tuttavia un credito com- plessivo di €. 7.739,73.
Sul punto, il collegio condivide le argomentazioni della Suprema Corte, re- centemente espresse con la sentenza n. 20254/2021, secondo cui “Ai fini del-
l'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei” (cfr. anche l'ordinanza n.
17966/2020 ivi richiamata). 6
Nessun annullamento d'ufficio può, quindi, essere disposto per la predetta cartella, che riporta carichi omogenei di importo complessivamente superio- re a euro 1.000,00.
E tuttavia, in un processo governato dal principio dispositivo, a fronte dello sgravio operato dal concessionario, in ordine al quale – pur invitato dal col- legio con ordinanza del 12 dicembre 2024 – nulla ha opposto il titolare della pretesa dedotta in giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 7514/2022), non può che dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
8.1. Per essa – in assenza di accordo tra le parti – deve procedersi secondo il principio della soccombenza virtuale, verificando, solo ai fini della pronun- cia sulle spese, la fondatezza dei motivi d'appello (v. da ultimo Cass. n.
24714/2022).
8.2. Così come ha accertato la sentenza impugnata sulla scorta delle risultan- ze probatorie, la cartella in questione è stata notificata il 21 marzo 2008 all'indirizzo del destinatario e a mani dello stesso. Avverso la stessa non ri- sulta essere stata proposta opposizione nel termine perentorio di cui al com- ma 5, art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 sicché il credito ivi portato è divenuto defi- nitivo e incontrovertibile.
8.3. Quanto alla prescrizione estintiva successiva alla data di notifica della cartella e alla censura sulla produzione di presunti e imprecisati atti interrut- tivi e sulla mancanza di collegamento tra gli stessi, in particolare tra la car- tella e la successiva intimazione di pagamento, va rilevato che in primo grado
è stata prodotta la c.d. “interrogazione documenti” dalla quale emerge tale collegamento.
In particolare, l'interrogazione del 25 febbraio 2019, dove è fatto riferimento alla cartella in questione e alla correlata intimazione n. 293 2012 904871
6306 000, notificata il 19 aprile 2012 a mani del destinatario.
Invero, anche se la “interrogazione documenti” prodotta in primo grado dall'agente è certo un documento di formazione unilaterale, non vi è dubbio 7
che lo stesso riporta un fatto (quello dell'avvenuta notifica al destinatario con le modalità e nella data indicata), suffragato ut supra da altri concordanti elementi (avviso di ricevimento), che la difesa dell'opponente ha contestato solo genericamente in primo grado, come in questo, invocando la mancanza di collegamento con la cartella opposta, senza tuttavia addurre o allegare alcun altro preciso elemento, idoneo a dimostrare la non corrispondenza al vero di quella risultanza (in questo senso, Cass. n. 16528 /2018 che pone in capo al destinatario l'onere della prova del fatto che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito).
Per le ragioni sopra specificate, alla data di deposito del ricorso giudiziario
(15 marzo 2017), alcun termine di prescrizione quinquennale poteva ritenersi maturato.
9. Quanto all'avviso di addebito n. 593 2012 0002168078 000, dalla produ- zione emerge la spedizione in data 23 maggio 2012 della raccomanda- CP_1
ta, contenente il predetto avviso (v. collegamento tra il numero della racco- mandata su lato sinistro in alto della nota accompagnatoria e sul lato sinistro della ricevuta di ritorno), e la sua ricezione da parte dello stesso destinatario
(v. sottoscrizione della cartolina a/r) in data 4 giugno 2012 Parte_1
(v. timbro postale sufficientemente leggibile).
Appare quindi evidente che, alla data di deposito del ricorso giudiziario (15 marzo 2017), nemmeno con riferimento al predetto avviso poteva dirsi ma- turata alcuna prescrizione.
10. Alla luce di quanto sopra, in riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto si conferma, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferi- mento alla cartella n. 293 2008 0008244303 000 e, per l'effetto, va dichiarata inefficace la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 293 2008 00002
27806/900 con riferimento al titolo medesimo.
Atteso l'esito complessivo della lite, valutata la soccombenza anche virtuale 8
dell'appellante con riferimento ai titoli per cui è stata proposta impugna- zione, le spese processuali di entrambi i gradi si liquidano come da disposi- tivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (€. 10.973,48) e dell'attività difensiva svolta.
Vanno compensate le spese processuali di entrambi i gradi nei confronti di in considerazione dell'epoca della pronuncia delle Sezioni Unite. CP_4
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 877/2021 R.G. e in parziale riforma della sentenza n. 451/2021 del Tribunale di Catania, che per il resto conferma, dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 293
2008 000 82443030 000 e, per l'effetto, dichiara inefficace la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 293 2008 0000227806/900 quanto al credito porta- to dalla stessa cartella.
Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese pro- Parte_1 CP_1
cessuali di entrambi i gradi, che liquida in €. 2.697,00 quanto al primo e in
€. 2.906,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfetario delle spese gene- rali al 15%.
Compensa le spese processuali di entrambi i gradi tra e CP_4 Parte_2
.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti