Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2024, proposto da RU BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Croci e Francesco Turrini Dertenois, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Genova, corso Aurelio Saffi 7/2;
contro
il Comune Pietra Ligure, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, non conosciuto dal ricorrente, in base al quale il Comune di Pietra Ligure ha disposto l'installazione di un dissuasore all'intersezione tra via Balzi e via SS. Concezione, che gli impedisce di accedere con l'automobile al suo garage, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, e in particolare dell'ordinanza del Dirigente del Settore Programmazione e Gestioni Opere Pubbliche - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile del Comune di Pietra Ligure n. 27/32 del 5 marzo 2024, pubblicata all''albo pretorio dal 6 al 21 marzo 2024, con la quale è stato disposto il divieto di transito veicolare (escluso autorizzati) all'intersezione tra via Balzi e via SS. Concezione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Pietra Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 17 maggio 2024 e depositato in data 24 maggio 2024 RU BE ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo quanto segue.
2. Il ricorrente è titolare di un fabbricato con antistante area cortilizia nel comune di Pietra Ligure, al quale si accede mediante una strada acciottolata in pendenza (via Balzi), che si innesta su una strada asfaltata (via SS. Concezione).
In data 31 luglio 2023 il ricorrente ha presentato una S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire (n. 70/2023) per effettuare sul fabbricato in questione un intervento di ristrutturazione edilizia e contestuale risanamento conservativo teso alla realizzazione di quattro nuove unità immobiliari e relativi parcheggi pertinenziali, da allocare nell’area cortilizia.
Con nota del 17 agosto 2023 l’Amministrazione comunale ha sospeso la pratica, adducendo essenzialmente due ragioni ostative alla realizzabilità dei parcheggi: l’inidoneità della discesa per dimensioni, pendenza e caratteristiche di innesto sulla strada asfaltata; l’incompatibilità con l’intervento di recupero di una chiesa e del relativo sagrato presenti nella stessa borgata.
Nell’ambito delle successive interlocuzioni con il Comune, il ricorrente è venuto a conoscenza dell’ordinanza del 5 marzo 2024, n. 27, con la quale il Comune ha disposto il divieto di transito veicolare su via Balzi, con esclusione degli autorizzati.
Nel frattempo, il con nota del 26 aprile 2024 il Comune ha comunicato che la S.C.I.A. è « stata accettata senza alcuna richiesta di ulteriori integrazioni ».
Successivamente, il Comune ha installato un dissuasore all’inizio della suddetta discesa, in prossimità dell’innesto su via SS. Concezione.
3. Il ricorrente ha impugnato la suddetta ordinanza e l’eventuale atto non conosciuto con il quale è stata autorizzata l’installazione del dissuasore articolando plurimi motivi: violazione del principio di irrevocabilità dei titoli edilizi e contraddittorietà con la S.C.I.A.; violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; difetto di istruttoria e proporzionalità; incompetenza del dirigente.
4. Il Comune si è costituto in giudizio contestando la fondatezza: in particolare, ha negato che sia stata assentita la realizzazione di quattro posti auto scoperti, adducendo peraltro che l’importo della fideiussione richiesta al ricorrente è comprensivo della garanzia relativa alla reperibilità dei posti auto pertinenziali alle unità abitative.
5. All’esito della camera di consiglio del 12 giugno 2024, con ordinanza del 13 giugno 2024 il Tribunale ha sospeso il provvedimento impugnato.
Le parti hanno presentato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
7. L’ultimo dei motivi di ricorso, prioritariamente scrutinato in quanto teso a contestare la competenza dell’organo emanante, deve essere disatteso.
È ormai costante in giurisprudenza l’affermazione della competenza dirigenziale per i provvedimenti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per quelli di cui al co. 9, di maggiore impatto sull’intera collettività locale, che rimangono appannaggio della giunta (Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 2015, n. 5191).
8. Anche il primo motivo di ricorso è infondato.
Incidentalmente, ai soli fini dello scrutinio della censura articolata, il Collegio osserva che dalla documentazione tramessa non risulta che i parcheggi nell’area cortilizia siano stati assentiti dal Comune, che al contrario ha sospeso i lavori con nota del 17 agosto 2023, proprio adducendo ragioni ostative a tale intervento. In tal senso depone poi anche la nota esplicativa, rivolta al ricorrente, del 6 giugno 2024 (doc. 6 resistente).
Ne discende che nessuna contraddittorietà sussiste tra il provvedimento limitativo del traffico e l’oggetto della S.C.I.A., nei limiti delle opere assentite dal Comune.
9. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Il provvedimento limitativo della circolazione è infatti atto amministrativo generale e la circostanza che in concreto l’atto comprima in maniera più incisiva la situazione del ricorrente rispetto a quella di un qualsiasi appartenente alla collettività non ne trasfigura la natura; ne discende che non sono applicabili le garanzie partecipative in forza dell’art. 13 della l. 241 del 1990 (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 maggio 2023, n. 417).
10. Merita invece accoglimento il terzo motivo di ricorso.
Per costante insegnamento giurisprudenziale i provvedimenti limitativi del traffico sono espressione di ampia discrezionalità dell’amministrazione, da esercitarsi tuttavia all’interno dei consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità a seguito di adeguata istruttoria (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 15 luglio 2022, n. 1596).
Nel caso di specie, soprassedendo alle modalità in cui il parere della Polizia Municipale è stato reso (doc. 9 resistente), non risulta che il divieto sia stato preceduto da un apprezzamento circostanziato dei rischi e dei benefici per il traffico veicolare. Non è presente alcun dato quantitativo e l’Amministrazione ha omesso ogni comparazione con interessi di segno contrario, senza valutare l’opportunità di misure meno limitative, anche in ragione dell’effettivo afflusso di veicoli – plausibilmente esiguo, stando alla prospettazione delle parti – proveniente da via Balzi.
10.1. D’altra parte, è opportuno sottolineare come le carenze istruttorie hanno plausibilmente ingenerato l’ambiguità – additata dal ricorrente – circa il perimetro applicativo del provvedimento: la proposta di « consentire l’ingresso solo a ciclomotori e motocicli appartenenti a persone debitamente autorizzate » non sembra essersi tradotta in un’analoga limitazione nel testo del dispositivo dell’ordinanza gravata, che reca un generico riferimento al « divieto di transito veicolare (escluso autorizzati) ». Al contrario, la successiva apposizione del dissuasore lascia intendere la volontà del Comune di precludere l’accesso agli autoveicoli.
11. In definitiva, il provvedimento deve essere annullato, con conseguente travolgimento delle relative misure esecutive.
La parziale infondatezza delle censure giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO