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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3103/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Via G. Matteotti, n. 258, presso lo studio dell'Avv. CAUTELA
GIAMPIERO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LO
SCALZO CHRISTIAN, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: tredicesima mensilità AOI.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata titolare di assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della Legge n. 222/84, cat. IO n. 15049437, con decorrenza dal mese di ottobre dell'anno 2017; dedotto che, con provvedimento del 5.10.2023, l' le comunicava la revoca della prestazione CP_2
per sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario;
lamentato che, interrotti i pagamenti a partire dal mese di ottobre 2023, l'istituto non provvedeva mai a corrisponderle la quota-parte di tredicesima mensilità maturata sulla prestazione per tutto il periodo dal mese di gennaio e sino al mese di settembre del medesimo anno;
concludeva chiedendo “1)Ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra
[...]
al pagamento della tredicesima mensilità in misura proporzionale al Parte_1
periodo di godimento ed all'importo complessivo dell'assegno ordinario di invalidità cat IO n. 15049437 dalla stessa percepito nel corso dell'anno 2023, oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. 2)Condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento della prestazione indicata al superiore punto 1) che si reclama in misura pari ad €. 430,87, come meglio determinata in narrativa, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche eventualmente all'esito di disponenda CTU sul punto, il tutto oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la liquidazione della somma richiesta nel CP_2
mese di gennaio 2025 e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l' ha proceduto al pagamento integrale della prestazione rivendicata. CP_2
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723;
Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene osserva il giudicante come le spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale non possono che essere poste integralmente a carico della parte resistente, avendo provveduto la stessa a riconoscere e soddisfare le pretese del ricorrente solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
Le spese di lite vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate e la minima attività processuale e difensiva, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 251,00, oltre le spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3103/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Via G. Matteotti, n. 258, presso lo studio dell'Avv. CAUTELA
GIAMPIERO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LO
SCALZO CHRISTIAN, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: tredicesima mensilità AOI.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata titolare di assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della Legge n. 222/84, cat. IO n. 15049437, con decorrenza dal mese di ottobre dell'anno 2017; dedotto che, con provvedimento del 5.10.2023, l' le comunicava la revoca della prestazione CP_2
per sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario;
lamentato che, interrotti i pagamenti a partire dal mese di ottobre 2023, l'istituto non provvedeva mai a corrisponderle la quota-parte di tredicesima mensilità maturata sulla prestazione per tutto il periodo dal mese di gennaio e sino al mese di settembre del medesimo anno;
concludeva chiedendo “1)Ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra
[...]
al pagamento della tredicesima mensilità in misura proporzionale al Parte_1
periodo di godimento ed all'importo complessivo dell'assegno ordinario di invalidità cat IO n. 15049437 dalla stessa percepito nel corso dell'anno 2023, oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. 2)Condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento della prestazione indicata al superiore punto 1) che si reclama in misura pari ad €. 430,87, come meglio determinata in narrativa, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche eventualmente all'esito di disponenda CTU sul punto, il tutto oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la liquidazione della somma richiesta nel CP_2
mese di gennaio 2025 e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l' ha proceduto al pagamento integrale della prestazione rivendicata. CP_2
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723;
Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene osserva il giudicante come le spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale non possono che essere poste integralmente a carico della parte resistente, avendo provveduto la stessa a riconoscere e soddisfare le pretese del ricorrente solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
Le spese di lite vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate e la minima attività processuale e difensiva, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 251,00, oltre le spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi