Articolo 24 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 23Articolo 25
Versione
19 dicembre 1984
Art. 24.
Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 600 , gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente titolo, nonche' i termini scaduti il 31 dicembre 1983 e prorogati al 30 giugno 1984, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.
Le modifiche alla predetta legge, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano esclusivamente alle iniziative assunte dal 1 luglio 1984.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984