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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 235/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASAGLIA CHIARA e dell'avv. PAOLONE GAETANINA
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_1 P.IVA_2
PERUGIA
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio rappresentando di aver stipulato con in data CP_1 CP_1
21.4.2009, un accordo amichevole di indennità di esproprio e di occupazione temporanea per la realizzazione del Tratto in Variante alla S.S. 219 tra le Loc. Branca
(innesto SS n. 318) e Fossato di Vico (SS n. 76), come da progetto n. 1402 del pagina 1 di 7 18.12.2001.
Parte attrice rappresentava che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, CP_1 si era impegnata a realizzare lungo la via S.S. 219 una rotatoria che, tra le varie uscite, doveva prevedere anche quella per l'accesso alla strada da percorrere per raggiungere lo stabilimento di , così da conservare la strada originaria e l'agevole immissione del Parte_1 passaggio dei veicoli.
Nel corso dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche – sempre secondo la società attrice – la convenuta modificava il progetto esecutivo iniziale, attraverso la creazione di una via provvisoria con un prolungamento del percorso originario e lo spostamento dell'accesso dalla SS 219 di oltre 200 metri, con ciò cagionando notevoli danni a Pt_1 atteso che le opere realizzate da a seguito dell'esproprio rendevano lo stabilimento CP_1 dell'attrice un fondo intercluso, potendovi accedere esclusivamente percorrendo terreni di proprietà di terzi, attraverso una strada pericolosa, priva di barriere di sicurezza in prossimità delle curve ed attraverso un accesso non percorribile dai mezzi di trasporto usati dalla società, non avendo questi spazio sufficiente per eseguire la manovra di entrata ed uscita dalla statale SS 219 se non mediante l'occupazione dell'intera carreggiata ed invasione dell'opposta corsia di marcia. Ha aggiunto che lo spostamento del nuovo accesso di circa 200,00 metri più avanti comportava una minore visibilità dell'azienda e disagi di percorrenza tali da rendere non più equo l'indennizzo di esproprio.
L'attrice sosteneva che l'indennità pattuita con la sottoscrizione dell'accordo del
21.04.2009 era stata calcolata tenendo conto dell'esproprio dei terreni e del mantenimento della strada di acceso alla società, come da progetto.
In ragione di ciò, l'attrice domandava che fosse condannata alla realizzazione CP_1 dell'accesso, come da progetti datati luglio e novembre 2000, ossia con accesso direttamente dalla rotatoria e perpendicolare alla stessa, ovvero in subordine fosse condannata ad assicurare alla una via di accesso alla Parte_1 via pubblica sicura e legittima, oltre al pagamento dell'indennizzo ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, per il deprezzamento del fondo e/o per i disagi arrecati all'esercizio dell'attività di trasporto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio sostenendo CP_1 che, sulla base degli atti di esproprio, non vi era alcuna menzione dell'assunto impegno da parte di alla realizzazione di una strada privata con accesso diretto ad una CP_1 rotatoria pubblica. La società convenuta rilevava di aver ottemperato regolarmente al mantenimento dell'acceso della strada privata alla via pubblica, attraverso il pagina 2 di 7 prolungamento dell'originaria strada privata e con accesso alla SS219, mentre ha contestato che la società attrice, per accedere alla propria sede, debba attraversare terreni di proprietà di terzi, e che lo stabilimento insista su di un fondo intercluso.
In ogni caso, secondo la società convenuta, non sussistono i presupposti per la realizzazione di un accesso alla via pubblica del fondo intercluso ai sensi dell'art. 1052 c.c., in quanto l'attuale accesso non è né inadatto, né insufficiente ai suoi fini, non rilevando, al contrario, che esso sia disagevole, né che l'attuale via di accesso versi in stato di cattiva manutenzione. Inoltre, ha aggiunto che il pagamento dell'indennizzo richiesto dall'attrice per il deprezzamento del fondo non è dovuto, avendo l'espropriata accettato, con l'accordo amichevole del 21.4.2009, l'indennizzo ivi stabilito, comprensivo anche di qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non soggetto a occupazione o espropriazione.
Scambiate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, la causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU.
All'udienza del 16/02/2021, svolta nelle forme sostituite della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del D.L. 34/2020 come modificato dalla L. 77/2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale e la memoria di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., mentre parte convenuta non depositava alcunché.
Con sentenza n. 353\2022 il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando: “rigetta le domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che liquida in euro 5.870,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CP_1
Cpa come per legge”.
Con atto di citazione in appello datato 8.04.2022, ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la predetta sentenza n. 353/2022, emessa in data 8.03.2022, pubblicata il
10.03.2022, notificata il 17.03.2022, censurando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva disatteso il principio secondo cui il potere discrezionale della P.A., nella costruzione e manutenzione delle opere pubbliche, trova un limite nel generale principio del neminem laedere ed aveva, invece, posto a fondamento della sua decisione, la mancanza di un accordo negoziale avente ad oggetto la realizzazione di una diversa strada di collegamento alla via pubblica.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio per contestare CP_1
l'inammissibilità della domanda inibitoria – svolta dall'appellante con riferimento al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite - e per sentire dichiarare l'infondatezza dell'appello. Ciò in ragione degli assunti secondo cui non si era CP_1 pagina 3 di 7 impegnata alla realizzazione di una strada di collegamento diversa da quella costruita;
la nuova strada non è inadatta né insufficiente;
l'indennizzo reclamato è prescritto e non dovuto.
All'esito della trattazione telematica dell'udienza del 20.11.2022, per la quale le parti hanno depositato note di trattazione scritte, il Collegio Giudicante respingeva l'istanza di sospensione per carenza del periculum in mora e fissava udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi in via telematica. Depositate le note per la trattazione del giudizio in via telematica, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge per conclusionali e repliche.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure appaiono corrette e supportate da motivazione adeguata e corretta.
Quanto alla domanda principale di “adempimento diretto” degli accordi espropriativi, dal esame degli atti e dei documenti di causa, questa Corte condivide le conclusioni del giudice di prime cure quando afferma: “Non ha trovato conferma in atti la tesi sostenuta dall'attrice circa la sussistenza di un accordo tra la e l' per la realizzazione di un Parte_1 CP_1 accesso alla via pubblica direttamente sulla nuova opera, come da progetti esecutivi asseritamente mostrati alla società attrice. Non risulta, dalla documentazione in atti, alcuna assunzione da parte dell di un impegno nei confronti dell'attrice a realizzare una strada CP_1 di collegamento alla via pubblica mediante accesso diretto alla rotatoria. A differenza di quanto sostenuto da parte attrice, infatti, la documentazione datata 14/06/2004
(comunicazione di esproprio), 31/10/2006 (offerta indennità di esproprio) e 21/04/2009
(verbale amichevole di accordo definitivo) asseritamente contenente l'accordo per la realizzazione della strada di collegamento come da progetto, non contiene in realtà alcuna menzione né dell'impegno dell di realizzare una strada privata con accesso diretto alla CP_1 rotatoria, né dei progetti Tav 3/3 Luglio 2000 e Tav Luglio 2000 agg. Novembre 2000, sulla base dei quali l'attrice assume di aver prestato il consenso all'accordo sulla misura dell'indennizzo. D'altra parte, non risulta nemmeno agli atti che mediante la comunicazione informativa del 14/06/2004 siano stati trasmessi anche i progetti esecutivi Tav 3/3 Luglio
2000 e Tav Luglio 2000 agg. Novembre 2000, essendo in detta comunicazione esclusivamente menzionata la trasmissione “dei decreti di accesso dei tecnici n. 1214 e di occupazione temporanea d'urgenza n. 1215 emessi dalla Prefettura in data 08/04/2004”, nonché l'“elenco ditte e stralcio planimetrico”. La carenza di prova di qualsivoglia pattuizione pagina 4 di 7 tra e circa la realizzazione di una strada privata con accesso diretto Parte_1 CP_1 alla nuova opera non può che condurre al rigetto della domanda principale svolta.”
Infatti dalla lettura degli atti di esproprio nulla viene mai menzionato circa l'impegno da parte di alla realizzazione di una strada privata con accesso diretto ad una rotatoria CP_1 pubblica. E ciò in ragione del fatto che nel progetto approvato non era in alcun modo prevista la realizzazione della rotatoria. Infatti, detto intervento era stato previsto unicamente a seguito dell'approvazione del progetto n. 1198 del 27.11.00 relativo ai lavori di costruzione della SS n. 3 Flaminia Lotto 6 bis avvenuto con Disposizione Presidenziale
n. 9522 del 13.12.00. E', pertanto, evidente come avrebbe potuto assumere, CP_1
l'onere lamentato da parte appellante. Peraltro, come riconosciuto dalla Società appellante, ha regolarmente ottemperato al mantenimento dell'accesso della strada privata alla CP_1 via pubblica, attraverso il prolungamento dell'originaria strada privata e con accesso alla vecchia SS 219. Peraltro come emerge dalla CTU, alle cui conclusioni questa Corte non ha motivo di discostarsi appaiono destituite di fondamento le affermazioni di parte appellante secondo cui la realizzata strada sterrata obbligherebbe i veicoli dell'attrice e dei suoi fornitori
e clienti all'attraversamento di terreni di proprietà di terzi soggetti, non recintati
(catastalmente identificati al Comune di Fossato di Vico (PG) NCT foglio 23, part 201, e foglio 28, part. 1180, part 1181, rendendo di fatto lo stabilimento della un fondo Parte_1 intercluso. Infatti, la realizzata strada non occupa la particella 201 del Foglio 23 ma le partt
1180 e 1181 del foglio 28 che risultano regolarmente intestate al Demanio dello Stato (vedi
CTU pag. 5).
Ugualmente infondata appare l'appello sul rigetto della domanda di indennizzo per il deprezzamento del fondo rimasto nella disponibilità dell'attrice/appellante infatti, come si legge nel verbale di accordo amichevole definitivo datato 21.04.09, sottoscritto per accettazione dalla Ditta proprietaria, al punto 3, viene stabilito che "con il pagamento dell'indennità entro descritta, la ditta proprietaria rimane compensata, oltre che del terreno occupato,... anche di qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non soggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità". In presenza di una espressa accettazione della somma ricevuta a compensazione di qualsiasi altro pregiudizio, non è fondata la pretesa a ottenere la condanna a un ulteriore pagamento. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure:
“Non merita accoglimento neanche la domanda di condanna all'indennizzo da deprezzamento del fondo. L'attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 33 del d.p.r. 8 giugno
2001 n. 327 sul presupposto che l fosse obbligata a realizzare la strada privata con CP_1
pagina 5 di 7 accesso direttamente sulla nuova opera e che l'inadempimento all'obbligo assunto avesse determinato una diminuzione di valore del bene non ristorato mediante la misura dell'indennizzo già corrisposta. Tuttavia, il difetto di prova in ordine alla sussistenza di un accordo con cui l' avrebbe assunto l'impegno in tal senso determina per ciò solo il CP_1 rigetto della domanda. A ciò si aggiunga quanto sancito dall'art. 3 del verbale amichevole di accordo definitivo, secondo cui “con il pagamento dell'indennità entrodescritta, la ditta proprietaria rimane compensata, oltre che del terreno occupato, anche dei danni arrecati dall'occupazione stessa quali scorpori, taglio di piante, perdita dei frutti pendenti, qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non soggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità”. È allora evidente come l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla misura dell'indennizzo e la conseguente accettazione da parte della società attrice della somma ricevuta a compensazione di qualsiasi pregiudizio subito determinino l'infondatezza della domanda volta ad ottenere il pagamento di altre somme da parte dell'ente espropriante. Né spetta all'attrice alcun risarcimento del danno. Si richiama in proposito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo” (ex multis cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4264 del
18/02/2021, Rv. 660586).”
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 353\2022 emessa dal Tribunale di
Spoleto nel giudizio RG 7357\2014;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 7.900,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate se dovute e riconosciute per legge. pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Simone Salcerini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 235/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASAGLIA CHIARA e dell'avv. PAOLONE GAETANINA
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_1 P.IVA_2
PERUGIA
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio rappresentando di aver stipulato con in data CP_1 CP_1
21.4.2009, un accordo amichevole di indennità di esproprio e di occupazione temporanea per la realizzazione del Tratto in Variante alla S.S. 219 tra le Loc. Branca
(innesto SS n. 318) e Fossato di Vico (SS n. 76), come da progetto n. 1402 del pagina 1 di 7 18.12.2001.
Parte attrice rappresentava che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, CP_1 si era impegnata a realizzare lungo la via S.S. 219 una rotatoria che, tra le varie uscite, doveva prevedere anche quella per l'accesso alla strada da percorrere per raggiungere lo stabilimento di , così da conservare la strada originaria e l'agevole immissione del Parte_1 passaggio dei veicoli.
Nel corso dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche – sempre secondo la società attrice – la convenuta modificava il progetto esecutivo iniziale, attraverso la creazione di una via provvisoria con un prolungamento del percorso originario e lo spostamento dell'accesso dalla SS 219 di oltre 200 metri, con ciò cagionando notevoli danni a Pt_1 atteso che le opere realizzate da a seguito dell'esproprio rendevano lo stabilimento CP_1 dell'attrice un fondo intercluso, potendovi accedere esclusivamente percorrendo terreni di proprietà di terzi, attraverso una strada pericolosa, priva di barriere di sicurezza in prossimità delle curve ed attraverso un accesso non percorribile dai mezzi di trasporto usati dalla società, non avendo questi spazio sufficiente per eseguire la manovra di entrata ed uscita dalla statale SS 219 se non mediante l'occupazione dell'intera carreggiata ed invasione dell'opposta corsia di marcia. Ha aggiunto che lo spostamento del nuovo accesso di circa 200,00 metri più avanti comportava una minore visibilità dell'azienda e disagi di percorrenza tali da rendere non più equo l'indennizzo di esproprio.
L'attrice sosteneva che l'indennità pattuita con la sottoscrizione dell'accordo del
21.04.2009 era stata calcolata tenendo conto dell'esproprio dei terreni e del mantenimento della strada di acceso alla società, come da progetto.
In ragione di ciò, l'attrice domandava che fosse condannata alla realizzazione CP_1 dell'accesso, come da progetti datati luglio e novembre 2000, ossia con accesso direttamente dalla rotatoria e perpendicolare alla stessa, ovvero in subordine fosse condannata ad assicurare alla una via di accesso alla Parte_1 via pubblica sicura e legittima, oltre al pagamento dell'indennizzo ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, per il deprezzamento del fondo e/o per i disagi arrecati all'esercizio dell'attività di trasporto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio sostenendo CP_1 che, sulla base degli atti di esproprio, non vi era alcuna menzione dell'assunto impegno da parte di alla realizzazione di una strada privata con accesso diretto ad una CP_1 rotatoria pubblica. La società convenuta rilevava di aver ottemperato regolarmente al mantenimento dell'acceso della strada privata alla via pubblica, attraverso il pagina 2 di 7 prolungamento dell'originaria strada privata e con accesso alla SS219, mentre ha contestato che la società attrice, per accedere alla propria sede, debba attraversare terreni di proprietà di terzi, e che lo stabilimento insista su di un fondo intercluso.
In ogni caso, secondo la società convenuta, non sussistono i presupposti per la realizzazione di un accesso alla via pubblica del fondo intercluso ai sensi dell'art. 1052 c.c., in quanto l'attuale accesso non è né inadatto, né insufficiente ai suoi fini, non rilevando, al contrario, che esso sia disagevole, né che l'attuale via di accesso versi in stato di cattiva manutenzione. Inoltre, ha aggiunto che il pagamento dell'indennizzo richiesto dall'attrice per il deprezzamento del fondo non è dovuto, avendo l'espropriata accettato, con l'accordo amichevole del 21.4.2009, l'indennizzo ivi stabilito, comprensivo anche di qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non soggetto a occupazione o espropriazione.
Scambiate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, la causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU.
All'udienza del 16/02/2021, svolta nelle forme sostituite della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del D.L. 34/2020 come modificato dalla L. 77/2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale e la memoria di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., mentre parte convenuta non depositava alcunché.
Con sentenza n. 353\2022 il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando: “rigetta le domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che liquida in euro 5.870,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CP_1
Cpa come per legge”.
Con atto di citazione in appello datato 8.04.2022, ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la predetta sentenza n. 353/2022, emessa in data 8.03.2022, pubblicata il
10.03.2022, notificata il 17.03.2022, censurando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva disatteso il principio secondo cui il potere discrezionale della P.A., nella costruzione e manutenzione delle opere pubbliche, trova un limite nel generale principio del neminem laedere ed aveva, invece, posto a fondamento della sua decisione, la mancanza di un accordo negoziale avente ad oggetto la realizzazione di una diversa strada di collegamento alla via pubblica.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio per contestare CP_1
l'inammissibilità della domanda inibitoria – svolta dall'appellante con riferimento al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite - e per sentire dichiarare l'infondatezza dell'appello. Ciò in ragione degli assunti secondo cui non si era CP_1 pagina 3 di 7 impegnata alla realizzazione di una strada di collegamento diversa da quella costruita;
la nuova strada non è inadatta né insufficiente;
l'indennizzo reclamato è prescritto e non dovuto.
All'esito della trattazione telematica dell'udienza del 20.11.2022, per la quale le parti hanno depositato note di trattazione scritte, il Collegio Giudicante respingeva l'istanza di sospensione per carenza del periculum in mora e fissava udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi in via telematica. Depositate le note per la trattazione del giudizio in via telematica, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge per conclusionali e repliche.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure appaiono corrette e supportate da motivazione adeguata e corretta.
Quanto alla domanda principale di “adempimento diretto” degli accordi espropriativi, dal esame degli atti e dei documenti di causa, questa Corte condivide le conclusioni del giudice di prime cure quando afferma: “Non ha trovato conferma in atti la tesi sostenuta dall'attrice circa la sussistenza di un accordo tra la e l' per la realizzazione di un Parte_1 CP_1 accesso alla via pubblica direttamente sulla nuova opera, come da progetti esecutivi asseritamente mostrati alla società attrice. Non risulta, dalla documentazione in atti, alcuna assunzione da parte dell di un impegno nei confronti dell'attrice a realizzare una strada CP_1 di collegamento alla via pubblica mediante accesso diretto alla rotatoria. A differenza di quanto sostenuto da parte attrice, infatti, la documentazione datata 14/06/2004
(comunicazione di esproprio), 31/10/2006 (offerta indennità di esproprio) e 21/04/2009
(verbale amichevole di accordo definitivo) asseritamente contenente l'accordo per la realizzazione della strada di collegamento come da progetto, non contiene in realtà alcuna menzione né dell'impegno dell di realizzare una strada privata con accesso diretto alla CP_1 rotatoria, né dei progetti Tav 3/3 Luglio 2000 e Tav Luglio 2000 agg. Novembre 2000, sulla base dei quali l'attrice assume di aver prestato il consenso all'accordo sulla misura dell'indennizzo. D'altra parte, non risulta nemmeno agli atti che mediante la comunicazione informativa del 14/06/2004 siano stati trasmessi anche i progetti esecutivi Tav 3/3 Luglio
2000 e Tav Luglio 2000 agg. Novembre 2000, essendo in detta comunicazione esclusivamente menzionata la trasmissione “dei decreti di accesso dei tecnici n. 1214 e di occupazione temporanea d'urgenza n. 1215 emessi dalla Prefettura in data 08/04/2004”, nonché l'“elenco ditte e stralcio planimetrico”. La carenza di prova di qualsivoglia pattuizione pagina 4 di 7 tra e circa la realizzazione di una strada privata con accesso diretto Parte_1 CP_1 alla nuova opera non può che condurre al rigetto della domanda principale svolta.”
Infatti dalla lettura degli atti di esproprio nulla viene mai menzionato circa l'impegno da parte di alla realizzazione di una strada privata con accesso diretto ad una rotatoria CP_1 pubblica. E ciò in ragione del fatto che nel progetto approvato non era in alcun modo prevista la realizzazione della rotatoria. Infatti, detto intervento era stato previsto unicamente a seguito dell'approvazione del progetto n. 1198 del 27.11.00 relativo ai lavori di costruzione della SS n. 3 Flaminia Lotto 6 bis avvenuto con Disposizione Presidenziale
n. 9522 del 13.12.00. E', pertanto, evidente come avrebbe potuto assumere, CP_1
l'onere lamentato da parte appellante. Peraltro, come riconosciuto dalla Società appellante, ha regolarmente ottemperato al mantenimento dell'accesso della strada privata alla CP_1 via pubblica, attraverso il prolungamento dell'originaria strada privata e con accesso alla vecchia SS 219. Peraltro come emerge dalla CTU, alle cui conclusioni questa Corte non ha motivo di discostarsi appaiono destituite di fondamento le affermazioni di parte appellante secondo cui la realizzata strada sterrata obbligherebbe i veicoli dell'attrice e dei suoi fornitori
e clienti all'attraversamento di terreni di proprietà di terzi soggetti, non recintati
(catastalmente identificati al Comune di Fossato di Vico (PG) NCT foglio 23, part 201, e foglio 28, part. 1180, part 1181, rendendo di fatto lo stabilimento della un fondo Parte_1 intercluso. Infatti, la realizzata strada non occupa la particella 201 del Foglio 23 ma le partt
1180 e 1181 del foglio 28 che risultano regolarmente intestate al Demanio dello Stato (vedi
CTU pag. 5).
Ugualmente infondata appare l'appello sul rigetto della domanda di indennizzo per il deprezzamento del fondo rimasto nella disponibilità dell'attrice/appellante infatti, come si legge nel verbale di accordo amichevole definitivo datato 21.04.09, sottoscritto per accettazione dalla Ditta proprietaria, al punto 3, viene stabilito che "con il pagamento dell'indennità entro descritta, la ditta proprietaria rimane compensata, oltre che del terreno occupato,... anche di qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non soggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità". In presenza di una espressa accettazione della somma ricevuta a compensazione di qualsiasi altro pregiudizio, non è fondata la pretesa a ottenere la condanna a un ulteriore pagamento. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure:
“Non merita accoglimento neanche la domanda di condanna all'indennizzo da deprezzamento del fondo. L'attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 33 del d.p.r. 8 giugno
2001 n. 327 sul presupposto che l fosse obbligata a realizzare la strada privata con CP_1
pagina 5 di 7 accesso direttamente sulla nuova opera e che l'inadempimento all'obbligo assunto avesse determinato una diminuzione di valore del bene non ristorato mediante la misura dell'indennizzo già corrisposta. Tuttavia, il difetto di prova in ordine alla sussistenza di un accordo con cui l' avrebbe assunto l'impegno in tal senso determina per ciò solo il CP_1 rigetto della domanda. A ciò si aggiunga quanto sancito dall'art. 3 del verbale amichevole di accordo definitivo, secondo cui “con il pagamento dell'indennità entrodescritta, la ditta proprietaria rimane compensata, oltre che del terreno occupato, anche dei danni arrecati dall'occupazione stessa quali scorpori, taglio di piante, perdita dei frutti pendenti, qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non soggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità”. È allora evidente come l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla misura dell'indennizzo e la conseguente accettazione da parte della società attrice della somma ricevuta a compensazione di qualsiasi pregiudizio subito determinino l'infondatezza della domanda volta ad ottenere il pagamento di altre somme da parte dell'ente espropriante. Né spetta all'attrice alcun risarcimento del danno. Si richiama in proposito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo” (ex multis cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4264 del
18/02/2021, Rv. 660586).”
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 353\2022 emessa dal Tribunale di
Spoleto nel giudizio RG 7357\2014;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 7.900,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate se dovute e riconosciute per legge. pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Simone Salcerini
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