TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3848 /2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Melchiorre e Davide Scudiero Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Previdenza ed assistenza. Giudizio di contestazione dell'ATP espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, all'esito della discussione orale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto. La seconda consulenza tecnica qui espletata dopo quella già svolta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ha ribadito l'infondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale, appare immune da errori sul piano logico – giuridico. Nella stessa il Consulente ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante non risulti tale da comportare l'insorgenza del diritto alla prestazione invocata, confermando il giudizio negativo già reso dalla Commissione medica e dal Consulente della fase di ATP. Il ricorso, quindi, non può che essere rigettato. Le spese sono compensate in considerazione della particolare materia assistenziale e della variabilità delle patologie riscontrate. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa la CTU espletata nella fase di ATP ex art. 445-bis c.p.c.; CP_
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano, in favore di ciascun medico designato, in € 300,00 cadauno, oltre IVA;
compensa le altre spese.
Nocera Inferiore, 26.6.2025 IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Melchiorre e Davide Scudiero Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Previdenza ed assistenza. Giudizio di contestazione dell'ATP espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, all'esito della discussione orale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto. La seconda consulenza tecnica qui espletata dopo quella già svolta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ha ribadito l'infondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale, appare immune da errori sul piano logico – giuridico. Nella stessa il Consulente ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante non risulti tale da comportare l'insorgenza del diritto alla prestazione invocata, confermando il giudizio negativo già reso dalla Commissione medica e dal Consulente della fase di ATP. Il ricorso, quindi, non può che essere rigettato. Le spese sono compensate in considerazione della particolare materia assistenziale e della variabilità delle patologie riscontrate. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa la CTU espletata nella fase di ATP ex art. 445-bis c.p.c.; CP_
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano, in favore di ciascun medico designato, in € 300,00 cadauno, oltre IVA;
compensa le altre spese.
Nocera Inferiore, 26.6.2025 IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso