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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6167 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36696 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, Parte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Bognanni, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Ponchielli n.6;
OPPONENTE E
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo amministratore e legale rappresentante p.t., con sede in Garbagnate Milanese (MI), Via
Milano n. 118/b, elettivamente domiciliata in Rho (MI), Largo Don Rusconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Armando Finizio, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 12457/2023 del Tribunale di Milano;
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter depositate in sostituzione dell'udienza del
06.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.10.2023, il Parte_1
[...
in Garbagnate Milanese proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12457/2023, emesso, su ricorso della , dal Tribunale di Milano in data Controparte_1
26.07.2023 e notificato il 02.08.2023, con il quale gli si ingiungeva di pagare la somma di euro €
46.064,16 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), a saldo dei compensi pattuiti per il contratto d'appalto stipulato fra le parti il 03.08.2012, avente ad oggetto opere di riqualificazione della centrale termica condominiale, e per la successiva attività manutentiva annuale dell'impianto, decurtati dei pagamenti parziali effettuati dal Parte_1
A sostegno del ricorso per ingiunzione produceva il contratto d'appalto (doc. 1 Controparte_1 fasc. monitorio) e depositava altresì le fatture n. 108/2012, n. 145/2018, n. 119/2019, n. 98/2021, n.
136/2021, n. 139/2021, n. 191/2021, n. 14/2022, n. 49/2022, n. 61/2022; n. 146/2022 (doc. 13 fasc. monitorio).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Parte_1 Parte_1 eccependo, in primo luogo, l'avvenuto pagamento ad opera dei condomini della somma di euro
45.439,73, incassata dell'allora amministratore Geom. come risultante dal bilancio Parte_2 consuntivo relativo ai lavori di riqualificazione della centrale termica dell'11.07.2014 (doc. 8 fasc. opponente); in secondo luogo, il deduceva l'ulteriore pagamento a mezzo bonifico Parte_1 dell'importo di euro 4.337,00 (doc. 14 fasc. opponente) ed eccepiva altresì l'inadempimento dell'opposta agli obblighi previsti dal capo 9 – 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 del capitolato d'appalto.
Quanto ai contratti annuali di manutenzione dell'impianto di climatizzazione condominiale,
l'opponente deduceva, in particolare, la mancata accettazione per iscritto delle proposte contrattuali inviate dall'opposta per gli anni 2018/2019 e seguenti, rilevando, inoltre, che tali prestazioni non potevano neppure giustificarsi sulla scorta della clausola di rinnovo tacito prevista dall'art. 5 del
Contratto relativo alla gestione 2017/2018 (l'ultimo debitamente sottoscritto dall'opponente), stante la sua radicale nullità ex art. 1341 c.c. trattandosi di clausola vessatoria priva della specifica sottoscrizione;
eccepiva, infine, l'inadempimento della società all'impegno di trasmettere CP_1
i rapporti di intervento rilasciati all'esito della manutenzione al non essendo state prodotte le Pt_3 pertinenti ricevute di consegna. Il Condominio opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi non dovute le somme pretese da in via subordinata, nella ipotesi della Controparte_1 sussistenza e debenza - in tutto o in parte - del credito ingiunto da di cui alla fattura Controparte_1
n.108 del 31/12/2012 e successive emesse durante la gestione del Geom. e del Parte_2 mancato pagamento da parte di questi per conto del del credito di Parte_1 CP_1
con i versamenti ricevuti dai condomini a tal scopo per complessive Euro 45.439,73,
[...] chiedeva accertare e dichiarare il Geom. responsabile per dolo o colpa per distrazione Parte_2
o appropriazione indebita dei fondi condominiali ricevuti per il pagamento del credito CP_1 con condanna del medesimo Geom. a tenere indenne e manlevare il condominio Parte_2 da qualsivoglia somma questi abbia ad essere condannato in pagamento dei crediti di Pt_1 [...]
la gestione di questi e rimasti insoluti nonostante i fondi ricevuti, ovvero, Controparte_2 in via ulteriormente subordinata, condannare il medesimo Geom. alla restituzione in Parte_2 favore del della somma di Euro 45.439,73, ovvero quella diversa somma Parte_1 determinata sulle risultanze di causa, oltre accessori e spese, dal dovuto al saldo, per i titoli e le causali dedotte.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva si in giudizio l'opposta Controparte_1
, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e concludendo per il rigetto
[...] dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta dal per tutte le fatture azionate, ad eccezione Parte_1 delle doglianze dell'opponente rispetto a parte delle prestazioni di progettazione termotecnica di cui al capitolato d'appalto n. 302 del 20 aprile 2012, incorporate nella fattura n. 108/2012, limitando l'eventuale accoglimento parziale dell'opposizione formulata dal alle Parte_1 sommatoria degli importi previsti per le prestazione eventualmente non dimostrate dalla convenuta opposta per il titolo in questione, e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le fatture azionate, ad eccezione ed al netto di quella eventuale parziale porzione della fattura n. 108/12, comunque non superiore ad € 4.700,00 oltre IVA;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Con il decreto ex art. 171 bis del 28.12.2023 il Giudice dichiarava l'inammissibilità della chiamata del terzo da parte dell'opponente con citazione alla prima udienza;
quindi, depositate Parte_2 dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, seguiva la fase istruttoria, con gli interrogatori formali del legale rappresentante della ditta opposta e dell'amministratore del e l'assunzione delle prove testimoniali. All'esito, all'udienza Parte_1 del 04.06.2024, il Giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e, all'udienza del 06.05.2025, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico e documentato che le parti hanno stipulato in data 3.08.2012 un contratto di appalto avente ad oggetto dei lavori di riqualificazione della centrale termica presso il Condominio opponente (doc.
3.1 fasc. opposta), così come risultano altresì documentati i contratti di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione invernale relativamente agli anni
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (v. docc. 3.6, 3.7 e 3.8 fasc. opposta), restando, invece, controversa la permanenza del vincolo negoziale negli anni successivi e fino all'esercizio del diritto di recesso, avvenuto in data 19.01.2023, per effetto della clausola di rinnovo tacito prevista all'art. 51 del Contratto di manutenzione relativo all'anno 2017/2018 o, in alternativa, in virtù dei contratti annuali depositati dall'opposta sub docc. 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, sebbene privi della formale sottoscrizione della controparte contrattuale.
Appare controversa anche l'esattezza delle prestazioni rese dall'opposta, lamentando l'opponente il mancato rispetto, in particolare, delle obbligazioni previste dal capo nono del capitolato d'appalto e, in relazione all'attività manutentiva, la mancata trasmissione al dei report di intervento Pt_3 compilati dall'opposta.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno a precisare.
Si devono esaminare separatamente le diverse eccezioni che il Condominio opponente solleva in relazione ai rapporti contrattuali intrattenuti con l'opposta.
Va in primo luogo evidenziato che la domanda di manleva inizialmente formulata dal Parte_1 opponente nei confronti dell'ex amministratore Geom. è stata abbandonata nel corso Parte_2 del giudizio, stante la dichiarata inammissibilità della chiamata del terzo svolta dall'opponente mediante citazione diretta alla prima udienza in assenza della richiesta di autorizzazione al Giudice.
Quanto ai presunti pagamenti effettuati dai condomini, si osserva, innanzitutto, come nel verbale di assemblea condominiale del 9.10.2014, prodotto dall'opponente stesso sub doc. 19, al punto 6 vi sia un espresso riconoscimento del debito, come si evince chiaramente dal tenore delle informazioni rese in tale sede dall'amministratore dell'epoca (“Successivamente il Geom. evidenzia Pt_2 all'assemblea di aver a tutt'oggi riconosciuto alla società l'importo di euro Controparte_1 19.100,00 (Diciannovemilacento/00) e quindi gli deve ancora liquidare l'importo di euro 34.500,00
(Trentaquattromilacinquecento/00), il tutto dovuto alla mancanza di fondi dovuti principalmente alla notevole morosità della proprietà che ad oggi tra le spese ordinarie Parte_4 estraordinarie ammontano a euro 21.407,84 (Ventunomilaquattrocentosette/84”).
Inoltre, non vi è alcuna prova dell'avvenuto pagamento di tale somma in epoca successiva, non avendo il opponente depositato bonifici o quietanze di pagamento ulteriori a quelle già Parte_1 tenute in considerazione nel ricorso per decreto ingiuntivo e, anzi, dai verbali di assemblea prodotti dall'opposta (v. doc. 5 fasc. opposta), non tempestivamente contestati dall'opponente, emerge che negli anni successivi il era ben consapevole di non aver ancora saldato quel debito, che Parte_1 rimaneva accantonato alla luce della morosità di alcuni condomini.
Per quanto attiene, invece, al mancato adempimento delle prestazioni stabilite nel capo nono del capitolato d'appalto, rubricato “Progettazione termotecnica”, l'inadempimento è effettivamente in larga misura confessato dalla stessa opposta, la quale riferisce già nella comparsa di costituzione a pag. 17 che “le uniche prestazioni che residuano sono quelle ulteriori, che il termotecnico incaricato aveva sospeso in attesa dei dovuti pagamenti, nel frattempo mai pervenuti”, riconoscendo una riduzione dell'importo ingiunto nella misura di euro 4.700,00 oltre iva, parametrato ai costi indicati nel capitolato d'appalto all'art. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5.
È documentalmente provato, invece, il rilascio dell'Attestato di certificazione energetica (v. doc. 7 fasc. opposta), previsto all'art.
9.3. del capitolato, dovendosi, pertanto, riconoscere la somma prevista in relazione a tale attività pari a euro 2.000,00.
Per quanto attiene al bonifico di euro 4.327,29, prodotto dall'opponente sub doc. 14, deve rilevarsi che del relativo importo si è già tenuto conto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, avendo
[...] scorporato la fattura n. 75 del 30.07.2012, di importo corrispondente a tale bonifico, CP_1 dalle altre fatture rimaste inevase e azionate in via monitoria.
Priva di pregio appare la doglianza sollevata dall'opponente in relazione all'imputazione di tale pagamento, che andrebbe riferito, a suo dire, al credito ingiunto e non alla fattura n. 75 del 2012, in quanto, anche a voler sottacere della circostanza per cui il pagamento effettuato corrisponde perfettamente all'importo di cui alla fattura de quo e che sarebbe concettualmente inammissibile un imputazione del pagamento pro futuro, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso in epoca successiva al suddetto pagamento, avvenuto nell'agosto del 2013, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accertata la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta, di guisa che la somma algebrica dovuta all'esito dei pagamenti parziali resterebbe la medesima. Ciò in quanto deducendo l'importo di cui al bonifico dal credito ingiunto, resterebbe a quel punto inevasa la fattura n. 75 del 2012, non contestata specificamente, da cui discenderebbe comunque la condanna dell'opponente alla medesima somma.
Passando ad esaminare l'attività di manutenzione dell'impianto di climatizzazione, deve evidenziarsi che, a prescindere dalla validità ed efficacia della clausola di rinnovo tacito prevista nel contratto relativo all'anno 2017/2018, le prestazioni ivi previste sono state regolarmente svolte dall'opposta, come d'altronde confessato dall'amministratore del Condominio opponente, geom.
, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 04.04.2024. CP_3
Come noto, il contratto d'appalto non deve necessariamente essere stipulato in forma scritta, ben potendo, come nel caso di specie, desumersi l'intervenuto accordo delle parti dal riconoscimento della prestazione resa e dal pagamento di alcune delle annualità in cui sono state espletate le attività manutentive.
Il pagamento da parte dell'opponente delle fatture n. 172 del 23 dicembre 2019 e n. 42 del 13 maggio 2020, relative all'attività di manutenzione resa dall'opposta nell'anno 2019/2020, senza che venisse sollevata alcuna contestazione in ordine all'an e soprattutto al quantum del debito, induce, in particolare, a ritenere che i prezzi concordati fossero quelli indicati nelle proposte contrattuali inviate dalla (v. docc. 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 fasc. opposta), accettate Controparte_1 implicitamente dall'opponente mediante comportamento concludente.
L'inadempimento eccepito dalla difesa dell'opponente in punto di mancata presentazione dei rapporti di intervento al da parte della poi, oltre a non essere stato confermato Pt_3 CP_1 dall'amministratore in sede di interrogatorio formale, risulta smentito per tabulas (v. docc. 3.9,
3.10, 3.11, 3.12, 3.13 fasc. opposta).
In definitiva, sulla scorta di quanto sopra complessivamente argomentato, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta limitatamente alla somma di euro 36.386,74, cifra ottenuta sottraendo all'importo in quota capitale di cui al decreto ingiuntivo (euro 41.556,74 IVA inclusa) la somma non dovuta in quanto relativa a prestazioni non effettivamente eseguite dall'opposta (5.170,00 IVA inclusa), oltre gli interessi secondo i criteri prospettati dall'opposta nella proposta transattiva del 2 aprile 2024, non contestati dall'opponente.
In punto di regolamentazione delle spese, la prevalente soccombenza dell'opponente, unitamente all'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa di controparte sostanzialmente recepita nella presente sentenza, giustifica la condanna del alla refusione delle spese di lite, che sono Parte_1 liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata dalla difesa dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 12457/23 del Tribunale di Milano;
2) DA l'opponente a pagare, in favore Parte_1 dell'opposta , l'importo in linea capitale di € Controparte_1
36.386,74, oltre interessi secondo i criteri formulati dall'opposta nella proposta conciliativa del 2 aprile 2024;
3) DA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, spese che si liquidano in € 7.254,00 per compensi ed euro 13,60 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 19 luglio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 5 del Contratto di manutenzione per l'anno 2017/2018 recita che “Il contratto si intende valido a tutti gli effetti a partire dalla data della sottoscrizione da parte del Fornitore e del Cliente. Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo se non interviene il recesso di una delle parti (da darsi almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e da comunicare a mezzo raccomandata con R/R o P.E.C. o la richiesta da parte del Fornitore di modifica delle condizioni contrattuali”.