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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MELIS SERENA, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAVOUR N. 28 OLBIA presso il difensore avv. MELIS SERENA
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- l'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi;
- la casa familiare, sita alla Via Luigi Sturzo n.
5 - Orosei, verrà assegnata al SI. il quale Pt_2
vi dimorerà unitamente al figlio Per_1
- la SI.ra trasferirà la propria residenza presso un'abitazione, presa dalla stessa in locazione Pt_1
ad un canone mensile pari ad euro 450,00, sita ad Orosei - Via Matteotti n. 5;
- le figlie ed risiederanno per due settimane al mese presso l'abitazione della madre e Per_ Per_3
per le restanti due settimane al mese presso l'abitazione del padre, previo accordo delle parti;
- in ogni caso entrambi i genitori paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole;
pagina 1 di 4 - il SI. corrisponderà all'altro coniuge per il mantenimento dei figli la somma di euro Pt_2
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 del mese e l'intero importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, pari ad euro 330,00, per un totale di euro 530,00 mensili;
- le spese straordinarie, previste secondo le linee guida del CNF oltre quelle di vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, saranno ripartite nella misura del
50%;
- i coniugi, a partire dal mese di settembre 2025, momento in cui la figlia inizierà il Per_3
percorso universitario, provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese relative a vitto, alloggio, istruzione, che mensilmente verranno rendicontate;
- il SI. provvederà al pagamento della retta e di ogni spesa universitaria del figlio Pt_2 Per_1
- gli incontri con la figlia minore durante le festività e nel periodo estivo verranno decisi di Per_
comune accordo e di volta in volta, rispettando il criterio paritario;
- il SI. si obbliga a trasferire la proprietà dell'auto Renault Megan targata EN081FS alla Pt_2
SI.ra , che accetta;
Pt_1
- la SI.ra si obbliga a trasferire la proprietà dell'auto Golf 5 targata DR496JN al SI. Pt_1 Pt_2
che accetta;
- a seguito dell'omologa di separazione e verificate le condizioni e i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, i coniugi spiegano sin da ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- esprime parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.2024, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Orosei il 6.10.2022, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n.
4, Parte II, Serie B, dell'anno 2002; che dall'unione sono nati tre figli, (nato a [...], il Persona_4
14.12.2022), (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] l'[...], minore); Persona_5 Persona_6
pagina 2 di 4 che entrambe le parti svolgono attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato;
che percepisce l'assegno unico e universale per figli a carico;
che la figlia minore, Parte_2 [...]
frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado a Orosei, mentre la figlia Per_6
maggiorenne, la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado presso la città di Persona_5
Nuoro; che il figlio maggiorenne, dal mese di novembre 2024 svolge attività di lavoro Persona_4
dipendente a tempo determinato e dal mese di gennaio 2025 intraprenderà il percorso universitario presso un'Università privata, per la quale è previsto il pagamento di una retta mensile di euro 400,00, completamente a carico del padre;
che il nucleo familiare dispone di due automobili, e in particolare di un'auto Renault Megan targata EN081FS di proprietà del SI. nonché di un'auto Golf 5 targata Pt_2
DR496JN di proprietà della SI.ra ; che da tempo sono sorti tra i coniugi incomprensioni ed una Pt_1
forte incompatibilità di carattere, che essi non sono riusciti a superare e che hanno reso difficile la convivenza;
che le parti intendono separarsi alle condizioni sopra indicate e hanno proposto contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l 'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all 'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un 'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l 'accordo.
Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
pagina 3 di 4 1) omologa la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2
nel ricorso e confermate all'udienza del 4 febbraio 2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MELIS SERENA, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAVOUR N. 28 OLBIA presso il difensore avv. MELIS SERENA
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- l'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi;
- la casa familiare, sita alla Via Luigi Sturzo n.
5 - Orosei, verrà assegnata al SI. il quale Pt_2
vi dimorerà unitamente al figlio Per_1
- la SI.ra trasferirà la propria residenza presso un'abitazione, presa dalla stessa in locazione Pt_1
ad un canone mensile pari ad euro 450,00, sita ad Orosei - Via Matteotti n. 5;
- le figlie ed risiederanno per due settimane al mese presso l'abitazione della madre e Per_ Per_3
per le restanti due settimane al mese presso l'abitazione del padre, previo accordo delle parti;
- in ogni caso entrambi i genitori paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole;
pagina 1 di 4 - il SI. corrisponderà all'altro coniuge per il mantenimento dei figli la somma di euro Pt_2
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 del mese e l'intero importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, pari ad euro 330,00, per un totale di euro 530,00 mensili;
- le spese straordinarie, previste secondo le linee guida del CNF oltre quelle di vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, saranno ripartite nella misura del
50%;
- i coniugi, a partire dal mese di settembre 2025, momento in cui la figlia inizierà il Per_3
percorso universitario, provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese relative a vitto, alloggio, istruzione, che mensilmente verranno rendicontate;
- il SI. provvederà al pagamento della retta e di ogni spesa universitaria del figlio Pt_2 Per_1
- gli incontri con la figlia minore durante le festività e nel periodo estivo verranno decisi di Per_
comune accordo e di volta in volta, rispettando il criterio paritario;
- il SI. si obbliga a trasferire la proprietà dell'auto Renault Megan targata EN081FS alla Pt_2
SI.ra , che accetta;
Pt_1
- la SI.ra si obbliga a trasferire la proprietà dell'auto Golf 5 targata DR496JN al SI. Pt_1 Pt_2
che accetta;
- a seguito dell'omologa di separazione e verificate le condizioni e i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, i coniugi spiegano sin da ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- esprime parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.2024, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Orosei il 6.10.2022, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n.
4, Parte II, Serie B, dell'anno 2002; che dall'unione sono nati tre figli, (nato a [...], il Persona_4
14.12.2022), (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] l'[...], minore); Persona_5 Persona_6
pagina 2 di 4 che entrambe le parti svolgono attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato;
che percepisce l'assegno unico e universale per figli a carico;
che la figlia minore, Parte_2 [...]
frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado a Orosei, mentre la figlia Per_6
maggiorenne, la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado presso la città di Persona_5
Nuoro; che il figlio maggiorenne, dal mese di novembre 2024 svolge attività di lavoro Persona_4
dipendente a tempo determinato e dal mese di gennaio 2025 intraprenderà il percorso universitario presso un'Università privata, per la quale è previsto il pagamento di una retta mensile di euro 400,00, completamente a carico del padre;
che il nucleo familiare dispone di due automobili, e in particolare di un'auto Renault Megan targata EN081FS di proprietà del SI. nonché di un'auto Golf 5 targata Pt_2
DR496JN di proprietà della SI.ra ; che da tempo sono sorti tra i coniugi incomprensioni ed una Pt_1
forte incompatibilità di carattere, che essi non sono riusciti a superare e che hanno reso difficile la convivenza;
che le parti intendono separarsi alle condizioni sopra indicate e hanno proposto contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l 'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all 'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un 'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l 'accordo.
Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
pagina 3 di 4 1) omologa la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2
nel ricorso e confermate all'udienza del 4 febbraio 2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4