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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3025/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 8/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SANDRA BALDASSARRI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Marlia (LU), via Paolinelli n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: Per_ «1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento e la residenza anagrafica presso la madre nella casa sita in Segromigno in Piano (LU) – Via per Corte Mei n. 12, la responsabilità genitoriale sarà esercita da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso sé. Per 2) I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono regolati nel modo seguente: il minore trascorrerà con il padre il fine settimana a settimane alterne dal giovedì pomeriggio fino alla
1 domenica sera alle ore 21:30, nonché il martedì e il mercoledì di tutte le settimane dalle ore 15:00 alle ore 21:30; nonché il martedì e il mercoledì di tutte le settimane dalle ore 15:00 alle ore 21:30. Nell'ipotesi in cui il padre o la madre per motivi di lavoro non possano tenere con sé il figlio nei giorni stabiliti i genitori concordano che il minore permarrà con la madre o con il padre o con i nonni materni o paterni. Resta inteso tra i genitori che nei giorni in cui il figlio è collocato presso uno di loro, l'altro potrà, previo accordo incontrarlo quando lo richieda e in particolare ciò potrà avvenire in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici quali manifestazioni, recite, stages, attività sportive. Durante le festività Natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 25 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività Pasquali il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre giorni continuativi comprensivi alternativamente di anno in anno del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel rispettivo periodo di ferie che concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio. 4) Il padre si impegna e si obbliga a corrispondere alla madre Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla stessa con le seguenti coordinate: IBAN: [...] la somma mensile di Euro 300,00 (Euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per
. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di giugno di ogni anno.
5) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostengo Per che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio minore sarà percepito da entrambi nella misura del 100% dalla madre. Per
6) Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano che le spese straordinarie relative al figlio minore sono da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/prescuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello
2 strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)
7) In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte ad una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec,etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno).
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente». MOTIVI DELLA DECISIONE Per Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , nato fuori dal matrimonio il 7/11/2021 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'8/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 8/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SANDRA BALDASSARRI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Marlia (LU), via Paolinelli n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: Per_ «1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento e la residenza anagrafica presso la madre nella casa sita in Segromigno in Piano (LU) – Via per Corte Mei n. 12, la responsabilità genitoriale sarà esercita da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso sé. Per 2) I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono regolati nel modo seguente: il minore trascorrerà con il padre il fine settimana a settimane alterne dal giovedì pomeriggio fino alla
1 domenica sera alle ore 21:30, nonché il martedì e il mercoledì di tutte le settimane dalle ore 15:00 alle ore 21:30; nonché il martedì e il mercoledì di tutte le settimane dalle ore 15:00 alle ore 21:30. Nell'ipotesi in cui il padre o la madre per motivi di lavoro non possano tenere con sé il figlio nei giorni stabiliti i genitori concordano che il minore permarrà con la madre o con il padre o con i nonni materni o paterni. Resta inteso tra i genitori che nei giorni in cui il figlio è collocato presso uno di loro, l'altro potrà, previo accordo incontrarlo quando lo richieda e in particolare ciò potrà avvenire in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici quali manifestazioni, recite, stages, attività sportive. Durante le festività Natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 25 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività Pasquali il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre giorni continuativi comprensivi alternativamente di anno in anno del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel rispettivo periodo di ferie che concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio. 4) Il padre si impegna e si obbliga a corrispondere alla madre Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla stessa con le seguenti coordinate: IBAN: [...] la somma mensile di Euro 300,00 (Euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per
. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di giugno di ogni anno.
5) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostengo Per che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio minore sarà percepito da entrambi nella misura del 100% dalla madre. Per
6) Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano che le spese straordinarie relative al figlio minore sono da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/prescuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello
2 strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)
7) In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte ad una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec,etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno).
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente». MOTIVI DELLA DECISIONE Per Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , nato fuori dal matrimonio il 7/11/2021 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'8/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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